Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Lavoratore assoggettato alla normativa di uno Stato membro - Familiari residenti in un altro Stato membro - Regime transitorio istituito dall' art . 60 dell' Atto di adesione della Spagna fino all' entrata in vigore della soluzione uniforme per tutti gli Stati membri, di cui all' art . 99 del regolamento n . 1408/71 - Applicazione analogica dell' art . 73, n . 2, del regolamento n . 1408/71 - Invalidità dell' art . 73, n . 2, dichiarata dalla Corte - Effetti - Generalizzazione del regime stabilito dall' art . 73, n . 1, con cui si realizza l' entrata in vigore della soluzione uniforme - Data di applicazione del regime di cui all' art . 73, n . 1, ai lavoratori spagnoli
( Trattato CEE, art . 51; Atto di adesione del 1985, art . 60; regolamento del Consiglio n . 1408/71, artt . 73, nn . 1 e 2, e 99 )
Massima
La soluzione uniforme per tutti gli Stati membri in materia di pagamento delle prestazioni familiari ai componenti della famiglia di un lavoratore che non risiedano sul territorio dello Stato competente, prevista all' art . 99 del regolamento n . 1408/71 nella versione di cui al regolamento n . 2001/83, è entrata in vigore il 15 gennaio 1986 a seguito della sentenza della Corte dello stesso giorno con cui si dichiara l' invalidità ab initio dell' art . 73, n . 2, di detto regolamento, in quanto tale dichiarazione d' invalidità comporta, in mancanza di adozione da parte del Consiglio di nuove norme che siano conformi all' art . 51 del Trattato, la generalizzazione del sistema di versamento di prestazioni familiari definito all' art . 73, n . 1 .
L' entrata in vigore di tale soluzione uniforme ha avuto come effetto, in virtù dell' art . 60 dell' Atto di adesione della Spagna, che l' applicazione dell' art . 73, n . 1, del regolamento n . 1408/71 poteva, a decorrere dal 15 gennaio 1986, essere rivendicata da lavoratori spagnoli occupati in uno Stato membro diverso dalla Spagna e i cui familiari risiedono in Spagna .
Parti
Nel procedimento C-99/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte a norma dell' art . 177 del Trattato CEE dal Sozialgericht di Francoforte sul Meno ( Repubblica federale di Germania ) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Francisco Yáñez-Campoy
e
Bundesanstalt fuer Arbeit,
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella formulazione che risulta dal regolamento ( CEE ) del Consiglio, 2 giugno 1983, n . 2001 ( GU L 230, pag . 6 ),
LA CORTE ( Sesta Sezione ),
composta dai signori G.F . Mancini, presidente di sezione, T.F . O' Higgins, M . Díez de Velasco, C.N . Kakouris e P.J.G . Kapteyn, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : sig.ra D . Louterman, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate :
- per il sig . Yáñez-Campoy, dal sig . Angel González Maeztu, della divisione sociale del consolato di Spagna a Francoforte,
- per il governo della Repubblica federale di Germania, dal sig . Helmut Kaupper, consigliere ministeriale presso il ministero federale del Lavoro e degli Affari sociali, in qualità di agente,
- per il governo del Regno di Spagna, dal sig . Javier Conde de Saro, direttore generale del coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario, e dalla sig.ra Rosario Silva de Lapuerta, avvocato dello Stato, in qualità di agente,
- per il governo della Repubblica portoghese, dai sigg . Luís Inês Fernandes, direttore dei servizi degli affari giuridici presso la direzione generale delle Comunità europee, e Sebastião Pizarro, vicedirettore del dipartimento delle relazioni internazionali e delle convenzioni di sicurezza sociale, in qualità di agenti,
- per il governo della Repubblica francese, dalla sig.ra Edwige Belliard, in qualità di agente, e dal sig . Claude Chavance, in qualità di agente supplente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico, il sig . Dimitrios Gouloussis, e dal sig . Juergen Grunwald, membro del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazion orali del sig . Yáñez-Campoy, del governo francese, rappresentato dal sig . P . Pouzoulet, dei governi portoghese e spagnolo, nonché della Commissione, all' udienza del 3 maggio 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 6 giugno 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 13 marzo 1989, pervenuta in cancelleria il 24 marzo seguente, il Sozialgericht di Francoforte sul Meno ha sottoposto, ai sensi dell' art . 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione degli artt . 73, n . 1, e 99, del regolamento ( CEE ) del Consiglio, 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione risultante dal regolamento ( CEE ) del Consiglio, 2 giugno 1983, n . 2001 ( GU L 230, pag . 6 ).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia avente ad oggetto la decisione del Bundesanstalt fuer Arbeit di concedere al sig . Yáñez-Campoy assegni familiari in conformità all' art . 40 della convenzione di sicurezza sociale tedesco-spagnola del 4 dicembre 1973 e non in applicazione dell' art . 10 della legge federale relativa alle prestazioni familiari, il quale prevede assegni familiari di importo notevolmente più elevato .
3 L' art . 73, nn . 1 e 2, del regolamento n . 1408/71, prima di essere modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio, 30 ottobre 1989, n . 3427 ( GU L 331, pag . 1 ), stabiliva :
1 ) Il lavoratore subordinato soggetto alla legislazione di uno Stato membro diverso dalla Francia ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di quest' ultimo .
2 ) Il lavoratore subordinato soggetto alla legislazione francese ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Francia, agli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono tali familiari; il medesimo deve soddisfare le condizioni relative all' occupazione alle quali la legislazione francese subordina l' acquisto del diritto alle prestazioni ".
4 L' art . 99 del regolamento n . 1408/71, attualmente soppresso dall' art . 1, n . 4, del regolamento n . 3427/89, prevedeva :
"Anteriormente al 1° gennaio 1973, il Consiglio, su proposta della Commissione, procede ad un nuovo esame di tutto il problema relativo al pagamento delle prestazioni familiari ai familiari che non risiedono nel territorio dello Stato competente, allo scopo di pervenire ad una soluzione uniforme per tutti gli Stati membri ".
5 Nella sentenza 15 gennaio 1986, Pinna ( causa 41/84, Racc . pag . 1 ), la Corte, pronunciandosi su una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta dalla Cour de cassation francese, ha dichiarato :
"1 ) L' art . 73, n . 2, del regolamento n . 1408/71 è invalido in quanto esclude la concessione di prestazioni familiari francesi ai lavoratori soggetti alla legge francese, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro .
2 ) L' accertata invalidità dell' art . 73, n . 2, del regolamento n . 1408/71 non può essere invocata a sostegno di pretese riguardanti prestazioni relative a periodi anteriori alla data della presente sentenza se non dai lavoratori che, prima di tale data, abbiano proposto un ricorso giurisdizionale o presentato un reclamo equivalente ".
6 A seguito di tale sentenza e sempre a proposito dello stesso rinvio, la Cour de cassation ha sospeso ancora una volta il procedimento ed ha sottoposto alla Corte talune questioni pregiudiziali relative alle conseguenze di detta sentenza . Nella sentenza 2 marzo 1989, Pinna ( causa 359/87, Racc . pag . 585 ), la Corte, pronunciandosi su tale domanda di pronuncia pregiudiziale, ha dichiarato :
"Finché il Consiglio non avrà fissato nuove norme che siano conformi all' art . 51 del Trattato CEE, la dichiarazione d' invalidà relativa all' art . 73, n . 2, del regolamento n . 1408/71 comporta la generalizzazione del sistema di erogazione delle prestazioni familiari definita nell' art . 73, n . 1, dello stesso regolamento ".
7 Il 30 ottobre 1989, dopo la chiusura della fase scritta del procedimento nella presente causa, il Consiglio ha adottato il regolamento n . 3427/89, sopra menzionato . Ai sensi dell' art . 1, n . 1, di tale regolamento, il testo dell' art . 73, sopra menzionato, è stato sostituito dal seguente :
"Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell' allegato VI ".
8 Ai sensi dell' art . 3 del regolamento n . 3427/89, detto regolamento è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, cioè il 16 novembre 1989, ed è applicabile dal 15 gennaio 1986 .
9 L' art . 60 dell' atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati, allegato al Trattato 12 giugno 1985 relativo all' adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell' Energia atomica ( in prosieguo : l' "Atto di adesione ") prevede :
"1 ) Fino all' entrata in vigore della soluzione uniforme per tutti gli Stati membri, di cui all' art . 99 del regolamento ( CEE ) n . 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, ma non oltre il 31 dicembre 1988, gli artt . 73, nn . 1 e 3, 74, n . 1, e 75, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 1408/71, nonché gli artt . 86 e 88 del regolamento ( CEE ) n . 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1408/71, non si applicano ai lavoratori spagnoli occupati in uno Stato membro che non sia la Spagna, i cui membri della famiglia risiedono in Spagna .
Gli artt . 73, n . 2, 74, n . 2, 75, n . 2 e 94, n . 9, del regolamento ( CEE ) n . 1408/71, nonché gli artt . 87, 89, 98 e 120 del regolamento ( CEE ) n . 574/72 si applicano per analogia a tali lavoratori .
Tuttavia, rimangono impregiudicate le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che prevedano che le prestazioni familiari sono dovute al lavoratore qualunque sia il paese di residenza dei membri della famiglia .
2 ) Nonostante l' art . 6 del regolamento ( CEE ) n . 1408/71, durante il periodo di cui al n . 1, rimangono applicabili ai lavoratori spagnoli le seguenti disposizioni delle convenzioni sulla sicurezza sociale :
a ) (...)
b ) Spagna-Germania
art . 40, n . 1, punti 1-4, della convenzione del 4 dicembre 1973, nel testo di cui all' art . 2 dell' accordo modificatore del 17 dicembre 1975;
(...)".
10 Il sig . Yáñez-Campoy, attore nella causa principale, è cittadino spagnolo . Egli è residente ed occupato come lavoratore subordinato nella Repubblica federale di Germania . I suoi due figli vivono in Spagna .
11 Egli ha presentato un ricorso dinanzi al Sozialgericht di Francoforte sul Meno contro la decisione sopra menzionata della Bundesanstalt fuer Arbeit sostenendo che egli avrebbe dovuto percepire gli assegni familiari previsti dall' art . 10 della legge federale sulle prestazioni familiari, invece degli assegni familiari versati in conformità all' art . 40 della convenzione di sicurezza sociale tedesco-spagnola . L' attore ha ritenuto che, in conformità all' art . 60 dell' Atto di adesione, e a seguito della sentenza della Corte 15 gennaio 1986, Pinna, sopra menzionata, l' art . 73, n . 1, del regolamento n . 1408/71 deve essere applicato a beneficio dei lavoratori dipendenti spagnoli a decorrere dal gennaio 1986 .
12 Il Sozialgericht di Francoforte sul Meno ha deciso di chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione :
"Se la soluzione uniforme per tutti gli Stati membri contemplata dall' art . 99 del regolamento ( CEE ) n . 1408/71, sia entrata in vigore nel gennaio 1986 e se pertanto l' art . 73, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 vada applicato dal gennaio 1986 ai figli, che vivono in Spagna, dei lavoratori subordinati spagnoli che lavorano nella Repubblica federale di Germania ".
13 Per una più dettagliata esposizione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni sottoposte alla Corte, si rinvia alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo saranno ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
14 Con la sua questione, il giudicie nazionale chiede se la soluzione uniforme per tutti gli Stati membri, prevista all' art . 99 del regolamento n . 1408/71, sia entrata in vigore il 15 gennaio 1986 e se, di conseguenza, l' art . 73, n . 1, di tale regolamento sia, in conformità all' art . 60 dell' Atto di adesione, applicabile a decorrere da tale data ai lavoratori spagnoli occupati in uno Stato membro diverso dalla Spagna, i cui familiari risiedono in Spagna .
15 Occorre osservare anzitutto che l' art . 60 dell' Atto di adesione ha instaurato un regime transitorio relativo agli assegni familiari per i lavoratori spagnoli occupati in uno Stato membro diverso dalla Spagna, i cui familiari risiedono in Spagna . Nell' ambito di tale regime transitorio, l' art . 73, n . 2, del regolamento n . 1408/71 si applica per analogia a tali lavoratori .
16 L' art . 60 prevede due possibilità alternative di porre fine al regime transitorio così instaurato e di rendere applicabile l' art . 73, n . 1, del regolamento n . 1408/71 ai lavoratori spagnoli ed ai loro familiari interessati, cioè l' entrata in vigore della soluzione uniforme prevista all' art . 99 del regolamento n . 1408/71 e, in mancanza, la scadenza del periodo transitorio fissata al 31 dicembre 1988 .
17 La presente causa riguarda il periodo dal 1° gennaio 1986, data dell' adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee, al 31 dicembre 1988, data della fine del periodo transitorio, che solleva la questione se, durante tale periodo, la prima condizione prevista all' art . 60 dell' Atto di adesione sia stata soddisfatta, cioè se la soluzione uniforme prevista all' art . 99 del regolamento n . 1408/71 sia entrata in vigore .
18 Occorre constatare che a seguito della sentenza della Corte 15 gennaio 1986 l' art . 73, n . 2, del regolamento n . 1408/71 è invalido ab initio . La Corte ha tuttavia limitato gli effetti nel tempo di tale sentenza ed ha dichiarato che l' invalidità constatata dell' art . 73, n . 2, del regolamento n . 1408/71 non può essere fatta valere a sostegno di rivendicazioni relative a prestazioni per periodi precedenti alla data della sua sentenza, salvo per quanto riguarda i lavoratori che, prima di tale data, abbiano proposto un ricorso giurisdizionale o abbiano presentato un reclamo equivalente .
19 Successivamente la Corte nella sentenza 2 marzo 1989 ha dichiarato che, in mancanza di adozione da parte del Consiglio di nuove norme che siano conformi all' art . 51 del Trattato CEE, la dichiarazione di invalidità relativa all' art . 73, n . 2, del regolamento n . 1408/71 comporta la generalizzazione del sistema di erogazione delle prestazioni familiari definito all' art . 73, n . 1, dello stesso regolamento .
20 In considerazione di tale constatazione, e tenuto conto della limitazione apportata dalla Corte agli effetti nel tempo della sua sentenza 15 gennaio 1986, occorre ritenere che la soluzione uniforme per tutti gli Stati membri prevista all' art . 99 del regolamento n . 1408/71 è entrata in vigore a seguito della sentenza 15 gennaio 1986 .
21 Ne deriva che l' applicazione dell' art . 73, n . 1, del regolamento n . 1408/71 può, a decorrere dalla data della pronuncia di detta sentenza e in conformità all' art . 60 dell' Atto di adesione, essere fatta valere da lavoratori spagnoli occupati in uno Stato membro diverso dalla Spagna, i cui familiari risiedono in Spagna .
22 Bisogna quindi risolvere la questione posta nel senso che la soluzione uniforme per tutti gli Stati membri, prevista all' art . 99 del regolamento n . 1408/71, è entrata in vigore il 15 gennaio 1986 e, di conseguenza, l' art . 73, n . 1, del regolamento n . 1408/71, in conformità all' art . 60 dell' Atto di adesione, si applica a decorrere da tale data ai lavoratori spagnoli occupati in uno Stato membro diverso dalla Spagna, i cui familiari risiedono in Spagna .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese sostenute dai governi della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese e della Repubblica francese nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( Sesta Sezione ),
pronunciandosi sulla questione sottopostole dal Sozialgericht di Francoforte sul Meno, con ordinanza 13 marzo 1989, dichiara :
La soluzione uniforme per tutti gli Stati membri, prevista all' art . 99 del regolamento ( CEE ) del Consiglio, 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella sua formulazione che risulta dal regolamento ( CEE ) del Consiglio, 2 giugno 1983, n . 2001, è entrata in vigore il 15 gennaio 1986 e, di conseguenza, l' art . 73, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 1408/71, in conformità all' art . 60 dell' Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, si applica a decorrere da tale data ai lavoratori spagnoli occupati in uno Stato membro diverso dalla Spagna, i cui familiari risiedono in Spagna .
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