Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni - Norme nazionali anticumulo - Diritto acquisito in forza della sola legislazione nazionale - Applicabilità - Limiti - Normativa comunitaria più favorevole al lavoratore
( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, artt . 12, n . 2, e 46, n . 3 )
2 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni - Norme nazionali anticumulo - Inopponibilità ai beneficiari di prestazioni della stessa natura liquidate conformemente alle disposizioni del regolamento n . 1408/71 - Pensione anticipata di vecchiaia e pensione di invalidità - Equiparazione a prestazioni della stessa natura
( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, artt . 12, n . 2, e 46 )
3 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni - Norme nazionali anticumulo - Qualificazione, con riguardo all' applicazione delle norme anticumulo, di prestazioni dovute in base a diversi regimi nazionali - Questione di diritto nazionale
Massima
1 . Quando un lavoratore percepisce una pensione in forza della sola normativa nazionale, le disposizioni del regolamento n . 1408/71 non ostano a che tale normativa nazionale venga applicata integralmente nei suoi confronti, comprese le norme anticumulo nazionali . Tuttavia, se l' applicazione della sola normativa nazionale risulta meno favorevole per il lavoratore di quella del regime contemplato dall' art . 46 del predetto regolamento, occorre applicare quest' ultimo articolo . In tal caso, il n . 3 dell' art . 46, il quale tende a limitare il cumulo delle prestazioni acquisite, secondo le modalità previste ai nn . 1 e 2 dello stesso articolo, si applica, escluse le norme anticumulo nazionali .
2 . Una pensione anticipata di vecchiaia dovuta in base alla normativa di uno Stato membro ed una pensione di invalidità dovuta in base alla normativa di un altro Stato membro devono essere considerate della stessa natura ai sensi dell' art . 12, n . 2, del regolamento n . 1408/71, secondo il quale le clausole di riduzione, di sospensione e di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro, in caso di cumulo con altre prestazioni previdenziali acquisite in questo stesso Stato membro o in forza della legislazione di un altro Stato membro, non si applicano quando l' interessato fruisce di prestazioni della stessa natura d' invalidità, di vecchiaia, di decesso ( pensioni ) o di malattia professionale, versate dagli enti dei diversi Stati membri interessati .
3 . Quando è applicata la normativa di un solo Stato membro la qualificazione, con riguardo alle norme anticumulo di questa legislazione, di una pensione anticipata di vecchiaia, versata in forza della sola normativa di questo Stato e di una pensione di invalidità attribuita da un altro Stato membro esula dal diritto comunitario .
Parti
Nel procedimento C-108/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla cour du travail di Liegi nella causa dinanzi ad essa pendente fra
Augusto Pian
e
Office national des pensions,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 48 e 51 del trattato CEE relativi alla libertà di circolazione dei lavoratori,
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai sigg . M . Zuleeg, presidente di Sezione,
J.C . Moitinho de Almeida e F . Grévisse, giudici,
avvocato generale : F.G . Jacobs
cancelliere : sig.ra D . Louterman, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate :
- per il sig . Augusto Pian, ricorrente nella causa principale, dagli avv.ti Jules Raskin e Michèle Raskin, del foro di Liegi,
- per l' Office national des pensions, convenuto nella causa principale, dal sig . Roger Masyn, amministratore principale di tale ente,
- per la Commissione, dal sig . Jean-Claude Séché, suo consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del sig . Augusto Pian, dell' Office national des pensions, rappresentato dal sig . Jean-Paul Lheureux, segretario d' amministrazione, e della Commissione all' udienza del 9 gennaio 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 febbraio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 24 marzo 1989, pervenuta in cancelleria il 5 aprile successivo, la cour du travail di Liegi ha sottoposto a questa Corte, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt . 48 e 51 del trattato CEE e degli artt . 12, n . 2, e 46 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari, nella versione modificata e aggiornata col regolamento ( CEE ) del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001 ( GU L 230, pag . 6, allegato I ).
2 Le dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una lite avente ad oggetto il rifiuto dell' Office national des pensions ( in prosieguo : l' "ONP ") di concedere al sig . Augusto Pian, residente in Italia, una pensione anticipata di vecchiaia in ralazione alle sue attività lavorative subordinate .
3 Tale rifiuto si basa sugli artt . 4, nn . 1, lett . a ), 2 e 3, e 25 del regio decreto 24 ottobre 1967, n . 50, e sull' art . 64 bis, primo comma, del regio decreto 21 dicembre 1967, secondo i quali la pensione di vecchiaia non spetta quando l' interessato fruisca di una pensione d' invalidità in forza di un regime di un paese straniero e non soddisfi le condizioni di decorrenza della pensione di vecchiaia belga . Il sig . Augusto Pian, nato il 9 giugno 1922, non soddisfaceva la condizione dell' età ( 65 anni ).
4 Il sig . Augusto Pian ha lavorato in Belgio dal 1947 al 1951 in qualità di minatore di galleria e, dal 1952 al 1971, in qualità di lavoratore subordinato . Egli si è recato poi in Italia dove ha lavorato fino al 1978 . Egli fruisce di una pensione d' invalidità italiana e, dal 1° marzo 1978, di una pensione di vecchiaia belga in base ad una carriera lavorativa di 5/45, ossia BFR 21 759, in qualità di minatore di galleria .
5 Adito con un appello proposto avverso la decisione del tribunal du travail di Liegi, che aveva condannato l' ONP a pagare al sig . Augusto Pian una pensione anticipata di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 1984, la cour du travail di Liegi ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Se sia compatibile con gli artt . 48 e 51 del trattato di Roma, nel caso in cui un lavoratore migrante abbia acquisito in uno Stato membro il diritto ad una pensione d' invalidità personale senza che siano stati applicati i regolamenti comunitari e faccia valere in un altro Stato membro diritti ad una prestazione maturati in ragione della propria attività senza applicazione dei regolamenti comunitari, il fatto che l' ente del secondo Stato che concede la pensione di vecchiaia prenda in considerazione la pensione d' invalidità concessa dal primo Stato, così come prende in considerazione le prestazioni d' invalidità concesse in base alla propria normativa, onde applicare le norme anticumulo della sua normativa nazionale .
2 ) In caso affermativo, qualora la normativa di uno Stato membro disciplini in modo diverso i cumuli della pensione di vecchiaia da esso concessa con una prestazione d' invalidità o una prestazione di vecchiaia, come si debba considerare la pensione d' invalidità non trasformabile in pensione di vecchiaia attribuita da un altro Stato membro : se debba essere considerata alla stregua di una prestazione d' invalidità ovvero di una prestazione di vecchiaia .
Se occorra eventualmente fare una distinzione a seconda che il beneficiario della pensione d' invalidità abbia o meno raggiunto l' età pensionabile o fruisca di una prestazione di vecchiaia .
Se occorra distinguere a seconda che la pensione di vecchiaia sia domandata al raggiungimento dell' età normale ovvero anticipatamente ( con riduzione dell' importo ).
3 ) In relazione alle questioni sub 1 e 2, se detta età pensionabile debba essere :
a ) quella contemplata dalla normativa di cui fa parte la disposizione relativa al cumulo ovvero
b ) quella della normativa nel cui ambito rientra la prestazione non trasformabile di cui viene disciplinato il cumulo ".
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e del contesto giuridico della causa principale nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla prima questione
7 Dalla motivazione della sentenza di rinvio risulta che, con la prima questione, il giudice nazionale mira in sostanza ad accertare se gli artt . 48 e 51 del trattato e le disposizioni del regolamento n . 1408/71 ostino all' applicazione di una normativa nazionale secondo la quale una pensione anticipata di vecchiaia, assegnata in forza di questa sola normativa, non può essere versata quando l' interessato fruisce di una pensione d' invalidità riscossa in forza della sola normativa di un altro Stato membro .
8 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante ( vedasi, in particolare, sentenza 5 maggio 1983, causa 238/81, Van der Bunt-Craig, Racc . pag . 1385, punto 15 della motivazione ), quando il lavoratore percepisce una pensione in forza della sola normativa nazionale, il regolamento n . 1408/71 non osta a che detta normativa nazionale gli venga applicata integralmente, comprese le norme nazionali anticumulo .
9 Si deve cionondimeno rilevare che è pure giurisprudenza costante che, qualora l' applicazione della sola normativa nazionale risulti per il lavoratore meno favorevole dell' applicazione del regime di cui all' art . 46 del regolamento n . 1408/71, va applicato questo articolo ( vedasi, in particolare, sentenza 2 luglio 1981, cause riunite, 116, 117, 119, 120 e 121/80, Celestre, Racc . pag . 1737 ).
10 Per risolvere la lite che gli è sottoposta, il giudice nazionale deve raffrontare le prestazioni che sarebbero dovute in forza del solo diritto nazionale, comprese le norme anticumulo, con quelle che spetterebbero ai sensi dell' art . 46 del regolamento n . 1408/71, compresa la norma anticumulo che figura nel n . 3 .
11 Va rilevato che, per il calcolo delle prestazioni dovute a norma dell' art . 46, il giudice nazionale dovrà in particolare tener conto del fatto che, secondo l' art . 12, n . 2, del regolamento n . 1408/71, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro, in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni previdenziali acquisite nello stesso Stato membro o in forza della legislazione di un altro Stato membro, non si applicano quando l' interessato fruisce di prestazioni della stessa natura per invalidità, vecchiaia, morte ( pensioni ) o malattia professionale .
12 A questo proposito, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, qualora un lavoratore fruisca di prestazioni d' invalidità trasformate in pensione di vecchiaia in forza della normativa di uno Stato membro e di prestazioni d' invalidità non ancora trasformate in pensione di vecchiaia in forza della normativa di un altro Stato membro, la pensione di vecchiaia e le pensioni d' invalidità vanno considerate come aventi la stessa natura ( vedasi, da ultimo, la citata sentenza 2 luglio 1981, cause riunite 116, 117, 119, 120 e 121/80 ).
13 Questa giurisprudenza si applica pure nel caso in cui le pensioni di vecchiaia dovute in forza della normativa di uno Stato membro non derivino dalla trasformazione di prestazioni d' invalidità, dato che una pensione di vecchiaia, derivi essa o no da tale trasformazione, ha la stessa natura di una pensione d' invalidità ( vedasi sentenza 18 aprile 1989, causa 128/88 Di Felice, Racc . pag . 923, punto 14 della motivazione ).
14 Questa interpretazione dell' art . 12, n . 2, del regolamento n . 1408/71 non può essere modificata in caso di versamento di una pensione anticipata di vecchiaia, in quanto l' anticipazione ha il solo effetto di ridurre l' importo della pensione .
15 Occorre, infine, rilevare che l' importo ottenuto a norma dell' art . 46, nn . 1 e 2, del regolamento n . 1408/71 dev' essere ridotto in conformità all' art . 46, n . 3, dello stesso regolamento, il quale fissa un massimale per l' importo di cui può fruire un lavoratore in forza dell' art . 46, massimale che corrisponde al più alto degli importi teorici di prestazioni calcolati secondo l' art . 46, n . 2, lett . a ). L' art . 46, n . 3, si applica con esclusione delle norme anticumulo nazionali ( vedasi la citata sentenza 5 maggio 1983, Van der Bunt-Graig, punto 15 della motivazione, e la citata sentenza 18 aprile 1989, Di Felice ).
16 Da quanto precede risulta che, senza che sia necessario prendere in considerazione le altre disposizioni di diritto comunitario menzionate dal giudice nazionale, la prima questione va così risolta : qualora un lavoratore subordinato o autonomo percepisca una pensione in forza della sola normativa nazionale, il regolamento n . 1408/71 non osta a che venga integralmente applicata nei suoi confronti la sola normativa nazionale, comprese le norme anticumulo nazionali, a meno che l' applicazione di tale normativa nazionale risulti per il lavoratore meno favorevole dell' applicazione del regime di cui all' art . 46 del regolamento n . 1408/71 . In quest' ultimo caso le disposizioni dell' art . 46 devono essere applicate tenendo conto del fatto che, in forza dell' art . 12, n . 2, ultima frase, del regolamento, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla normativa nazionale non si applicano qualora l' interessato fruisca di prestazioni della stessa natura, per invalidità, vecchiaia, morte ( pensioni ) o per malattia professionale, liquidate dagli enti dei vari Stati membri . Una pensione anticipata di vecchiaia ed una pensione d' invalidità devono essere considerate come aventi la stessa natura ai sensi dell' art . 12, n . 2, del regolamento .
Sulla seconda e sulla terza questione
17 Dalla motivazione della sentenza di rinvio risulta che, con la seconda e con la terza questione, il giudice nazionale mira ad accertare se, quando venga applicata solo una normativa nazionale, la qualificazione, con riguardo alle norme anticumulo di detta normativa, di una pensione anticipata di vecchiaia e di una pensione d' invalidità attribuita da un altro Stato membro rientri nel diritto comunitario .
18 Occorre rilevare che, in conformità al loro stesso testo, tali questioni vengono poste unicamente per il caso in cui vengano applicate le sole disposizioni del diritto nazionale per il calcolo delle prestazioni da versare al lavoratore, il che è possibile, come è stato già detto, soltanto qualora l' applicazione del solo diritto nazionale sia più favorevole per l' interessato di quella dell' art . 46 del regolamento n . 1408/71 .
19 Stando così le cose, occorre richiamare la giurisprudenza della Corte secondo la quale, quando viene esclusivamente applicata la normativa nazionale, la qualificazione delle prestazioni non rientra nell' ambito del diritto comunitario ( vedasi la sentenza 6 ottobre 1987, causa 197/85, Stefanutti, Racc . pag . 3855, punto 17 della motivazione ). Spetta quindi al giudice nazionale pronunciarsi sul contenuto e sull' interpretazione delle disposizioni della propria normativa per quanto riguarda il cumulo delle prestazioni .
20 Pertanto, la seconda e la terza questione vanno risolte nel senso che, qualora venga applicata solo una normativa nazionale, la qualificazione, con riguardo alle norme anticumulo di questa normativa, di una pensione anticipata di vecchiaia versata in forza della sola normativa di questo Stato e di una pensione d' invalidità attribuita da un altro Stato membro non rientra nell' ambito del diritto comunitario .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( terza sezione )
statuendo sulle questioni sottopostele dalla cour du travail di Liegi, con sentenza 24 marzo 1989, dichiara :
1 ) Qualora un lavoratore subordinato o autonomo percepisca una pensione in forza della sola normativa nazionale, il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 non osta a che venga integralmente applicata nei suoi confronti la sola normativa nazionale, comprese le norme anticumulo nazionali, a meno che l' applicazione di tale normativa nazionale risulti per il lavoratore meno favorevole dell' applicazione del regime di cui all' art . 46 del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 . In quest' ultimo caso le disposizioni dell' art . 46 debbono essere applicate tenendo conto del fatto che, in forza dell' art . 12, n . 2, ultima frase, del regolamento, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla normativa nazionale non si applicano qualora l' interessato fruisca di prestazioni della stessa natura per invalidità, vecchiaia, morte ( pensioni ) o per malattia professionale, liquidate dagli enti dei vari Stati membri . Una pensione anticipata di vecchiaia ed una pensione d' invalidità debbono essere considerate come aventi la stessa natura ai sensi dell' art . 12, n . 2, del regolamento .
2 ) Qualora venga applicata solo una normativa nazionale, la qualificazione, con riguardo alle norme anticumulo di questa normativa, di una pensione anticipata di vecchiaia, versata in forza della sola normativa di questo Stato, e di una pensione d' invalidità attribuita da un altro Stato membro non rientra nell' ambito del diritto comunitario .
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