Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni - Norme nazionali anticumulo - Diritto acquisito in forza della sola legislazione nazionale - Applicabilità - Limiti - Normativa comunitaria più favorevole al lavoratore
( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, artt . 12, n . 2, e 46, n . 3 )
2 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni - Norme nazionali anticumulo - Inopponibilità ai beneficiari di prestazioni della stessa natura liquidate conformemente alle disposizioni del regolamento n . 1408/71 - Pensione anticipata di vecchiaia e pensione di invalidità - Equiparazione a prestazioni della stessa natura
( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, artt . 12, n . 2, e 46 )
3 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni - Norme nazionali anticumulo - Qualificazione, con riguardo all' applicazione delle norme anticumulo, di prestazioni dovute in base a diversi regimi nazionali - Questione di diritto nazionale
Massima
1 . Quando un lavoratore percepisce una pensione in forza della sola normativa nazionale, le disposizioni del regolamento n . 1408/71 non ostano a che tale normativa nazionale venga applicata integralmente nei suoi confronti, comprese le norme anticumulo nazionali . Tuttavia, se l' applicazione della sola normativa nazionale risulta meno favorevole per il lavoratore di quella del regime contemplato dall' art . 46 del predetto regolamento, occorre applicare quest' ultimo articolo . In tal caso, il n . 3 dell' art . 46, il quale tende a limitare il cumulo delle prestazioni acquisite, secondo le modalità previste ai nn . 1 e 2 dello stesso articolo, si applica, escluse le norme anticumulo nazionali .
2 . Una pensione anticipata di vecchiaia dovuta in base alla normativa di uno Stato membro ed una pensione di invalidità dovuta in base alla normativa di un altro Stato membro devono essere considerate della stessa natura ai sensi dell' art . 12, n . 2, del regolamento n . 1408/71, secondo il quale le clausole di riduzione, di sospensione e di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro, in caso di cumulo con altre prestazioni previdenziali acquisite in questo stesso Stato membro o in forza della legislazione di un altro Stato membro, non si applicano quando l' interessato fruisce di prestazioni della stessa natura d' invalidità, di vecchiaia, di decesso ( pensioni ) o di malattia professionale, versate dagli enti dei diversi Stati membri interessati .
3 . Quando è applicata la normativa di un solo Stato membro la qualificazione, con riguardo alle norme anticumulo di questa legislazione, di una pensione anticipata di vecchiaia, versata in forza della sola normativa di questo Stato e di una pensione di invalidità attribuita da un altro Stato membro esula dal diritto comunitario .
( La motivazione di questa sentenza è identica in tutti i punti a quella della sentenza di pari data 5 aprile 1990, Pian / Office national des pensions, C-108/89, Racc . 1990, pag . 1599 ).
Parti
Nel procedimento C-109/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla cour du travail di Liegi nella causa dinanzi ad essa pendente fra
Office national des pensions
e
Ernesto Bianchin
domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 48 e 51 del trattato CEE relativi alla libertà di circolazione dei lavoratori,
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai signori M . Zuleeg, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida e F . Grévisse, giudici,
( motivazione non riprodotta )
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla cour du travail di Liegi, con sentenza 24 marzo 1989, dichiara :
Dispositivo
1 ) Qualora un lavoratore subordinato o autonomo percepisca una pensione in forza della sola normativa nazionale, il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 non osta a che venga integralmente applicata nei suoi confronti la sola normativa nazionale, comprese le norme anticumulo nazionali, a meno che l' applicazione di tale normativa nazionale risulti per il lavoratore meno favorevole dell' applicazione del regime di cui all' art . 46 del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 . In quest' ultimo caso le disposizioni dell' art . 46 debbono essere applicate tenendo conto del fatto che, in forza dell' art . 12, n . 2, ultima frase, del regolamento, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla normativa nazionale non si applicano qualora l' interessato fruisca di prestazioni della stessa natura per invalidità, vecchiaia, morte ( pensioni ) o per malattia professionale, liquidate dagli enti dei vari Stati membri . Una pensione anticipata di vecchiaia ed una pensione d' invalidità debbono essere considerate come aventi la stessa natura ai sensi dell' art . 12, n . 2, del regolamento .
2 ) Qualora venga applicata solo una normativa nazionale, la qualificazione, con riguardo alle norme anticumulo di questa normativa, di una pensione anticipata di vecchiaia, versata in forza della sola normativa di questo Stato, e di una pensione d' invalidità attribuita da un altro Stato membro non rientra nell' ambito del diritto comunitario .
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