Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Libera circolazione delle merci - Dazi doganali - Tasse di effetto equivalente - Diritti riscossi in occasione di controlli fitosanitari all' esportazione previsti da una convenzione internazionale - Ammissibilità condizionata dalla disciplina e dalle modalità di riscossione
( Trattato CEE, artt . 12 e 16 )
Massima
Diritti riscossi in occasione di controlli di piante all' esportazione, effettuati in forza di una convenzione internazionale avente lo scopo di favorire la libera circolazione dei vegetali, costituiscono tasse di effetto equivalente a dazi doganali qualora il loro ammontare sia fissato in funzione del peso delle piante o dell' importo della fattura, anche se l' importo totale riscosso in base a tali controlli non supera l' importo complessivo dei costi diretti e indiretti occasionati dai controlli stessi . Tale qualificazione è esclusa solo se l' ammontare di ciascun diritto è fissato in funzione del costo effettivo del controllo concreto in occasione del quale il diritto viene riscosso .
Nell' ambito dei sopralluoghi su piante effettuati sull' insieme della produzione, diritti relativi a tali sopralluoghi e riscossi sui soli prodotti esportati, ad esclusione di quelli destinati al commercio interno, costituiscono tasse di effetto equivalente a dazi doganali all' esportazione anche se i sopralluoghi di cui trattasi rispondono ad obblighi derivanti da convenzioni internazionali che riguardano esclusivamente i prodotti esportati . Diversamente avverrebbe solo se fosse dimostrato che la produzione destinata al mercato nazionale non trae alcun vantaggio dai sopralluoghi di cui trattasi .
Parti
Nel procedimento C-111/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dallo Hoge Raad der Nederlanden nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Staat der Nederlanden ( ministero dell' Agricoltura e della Pesca )
e
P . Bakker Hillegom BV,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 12, 16 e 36 del Trattato CEE,
LA CORTE ( Prima Sezione ),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, R . Joliet e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : F.G . Jacobs
cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate :
- per la P . Bakker Hillegom BV, resistente nella causa principale, dall' avv . J . van Plas, del foro dell' Aia,
- per il governo olandese, dal sig . B.R . Bot, Secretaris-generaal presso il ministero degli Esteri, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . René Barents, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale dell' 11 gennaio 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 6 marzo 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 31 marzo 1989, pervenuta alla Corte il 6 maggio 1989, lo Hoge Raad der Nederlanden ha sollevato, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt . 12, 16 e 36 del Trattato CEE .
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il servizio fitosanitario olandese e la P . Bakker BV ( in prosieguo : la "Bakker "), in ordine a diritti reclamati a titolo di spese di ispezione di piante destinate all' esportazione .
3 La decisione 23 giugno 1967, adottata in forza dell' art . 6 a ) della legge olandese 5 aprile 1951 sulle malattie dei vegetali, fissa la tariffa del servizio fitosanitario . Secondo tale decisione, i diritti riscossi in occasione dei controlli fitosanitari sono calcolati in relazione vuoi al peso delle partite di piante presentate all' esportazione vuoi all' importo netto figurante sulla fattura .
4 Secondo la disciplina nazionale vigente all' epoca dei fatti della causa principale, le spese dei sopralluoghi sulle piante, che, per la loro stessa natura, sono effettuati su tutti i prodotti, siano essi successivamente esportati o meno, erano fatturati esclusivamente agli esportatori, e ciò nei limiti del 75% del loro ammontare globale, in quanto solo il 75% della produzione è destinato all' esportazione . Il restante 25% non veniva richiesto né agli esportatori né ai commercianti che vendevano i loro prodotti sul mercato nazionale e rimaneva a carico dello Stato .
5 Tra il 1974 e il 1977, il servizio fitosanitario procedeva, presso la Bakker, a numerosi controlli sulle piante destinate all' esportazione e reclamava nei suoi confronti, per tale motivo, diritti per un ammontare complessivo di 317 400,09 HFL . Poiché la Bakker si era rifiutata di pagare, lo Stato intentava un' azione di recupero dinanzi al giudice civile . Il Rechtbank accoglieva la domanda dello Stato, ad esclusione delle spese di sopralluogo su piante . Lo Stato impugnava tale sentenza in appello dinanzi al Gerechtshof dell' Aia, mentre la Bakker proponeva appello incidentale . Il Gerechtshof confermava la sentenza del Rechtbank e le parti ricorrevano in cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden .
6 Lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il giudizio e di chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni :
"1 ) Se il diritto comunitario, ed in particolare gli artt . 12, 16 e 36 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, consenta che diritti riscossi per controlli di partite di piante presentate all' esportazione, calcolati ai sensi dell' art . 1, n . 1, della tariffa del servizio fitosanitario, e quindi in funzione del peso o dell' importo della fattura, non vengano considerati tasse d' effetto equivalente a dazi doganali, qualora l' importo totale riscosso per i controlli all' esportazione non sia superiore all' importo totale dei costi diretti od indiretti connessi ai controlli stessi,
o se possa escludersi che tali diritti costituiscano tasse d' effetto equivalente a dazi doganali solo qualora l' importo di ciascun diritto sia in funzione dei costi del concreto controllo per cui esso è riscosso .
2 ) Qualora sia vero che :
a ) i sopralluoghi su piante vengono effettuati in quanto certe malattie, da cui si deve indicare nelle dichiarazioni doganali che le piante destinate all' esportazione sono esenti, possono venire accertate solo quando le piante si trovano ancora nel terreno, e
b ) al momento dei sopralluoghi su piante non si sa ancora a quale mercato sono destinate le piante che si trovano nel terreno, sicché tali controlli all' esportazione riguardano inevitabilmente anche le piante destinate al mercato olandese,
se la circostanza che il 75% dei costi dei sopralluoghi su piante sia imputato all' esportazione ( in quanto il 75% dei bulbi interessati da tali sopralluoghi viene esportato ) e che il rimanente 25% di tali costi non sia fatturato ai commercianti che vendono i bulbi sul mercato olandese, consenta di ritenere che la fatturazione agli esportatori dei costi dei sopralluoghi su piante non è compatibile con il diritto comunitario ".
7 Per una più ampia illustrazione dello sfondo normativo e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
8 Occorre rilevare in via preliminare che l' art . 36 del Trattato, citato nella sentenza di rinvio, non può essere applicato in una fattispecie quale quella in esame nella causa principale . Infatti, secondo una giurisprudenza costante, l' art . 36 va interpretato restrittivamente e non può essere inteso nel senso che autorizzi provvedimenti di natura diversa rispetto a quelli contemplati dagli artt . 30-34 ( vedasi, in particolare, sentenza 25 gennaio 1977, Bauhuis, punto 12 della motivazione, causa 46/76, Racc . pag . 5 ).
Sulla prima questione
9 Occorre innanzitutto ricordare, come la Corte ha più volte affermato, che la giustificazione del divieto dei dazi e delle tasse di effetto equivalente risiede nell' intralcio che tali oneri pecuniari, anche minimi, applicati a seguito dell' attraversamento dei confini, costituiscono per la circolazione delle merci, intralcio aggravato dalle formalità amministrative conseguenti . Pertanto, qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisca le merci in ragione del fatto che esse varcano la frontiera, se non è un dazio vero e proprio, costituisce una tassa di effetto equivalente ai sensi degli artt . 9, 12, 13 e 16 del Trattato .
10 Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, un onere siffatto sfugge a tale qualificazione se fa parte di un sistema generale di tributi interni gravanti sistematicamente, secondo gli stessi criteri, sulle merci nazionali e su quelle importate o esportate ( sentenza 31 maggio 1979, Denkavit, causa 132/78, Racc . pag . 1923 ), se costituisce il corrispettivo di un servizio effettivamente prestato all' operatore economico, di importo proporzionale al suddetto servizio ( sentenza 9 novembre 1983, Commissione / Danimarca, causa 158/82, Racc . pag . 3573 ), o ancora, a talune condizioni, se riguarda controlli effettuati per ottemperare ad obblighi stabiliti dal diritto comunitario ( sentenza 25 gennaio 1977, Bauhuis, causa 46/76, summenzionata ).
11 Dalla sentenza di rinvio risulta che i diritti controversi nella causa principale riguardano controlli fitosanitari all' esportazione, contemplati da una convenzione internazionale avente lo scopo di favorire la libera circolazione dei vegetali nel paese di destinazione mediante l' istituzione di un sistema di controlli effettuati nello Stato membro di spedizione, reciprocamente riconosciuti e organizzati su basi identiche . Nella sentenza 12 luglio 1977, Commissione / Paesi Bassi ( causa 89/76, Racc . pag . 1355 ), la Corte ha riconosciuto la compatibilità di tali diritti con le norme del Trattato "se il loro importo non supera il costo effettivo delle operazioni in occasione delle quali essi vengono percepiti" ( punto 16 della motivazione ). La prima questione del giudice nazionale è diretta a precisare la portata di tale condizione .
12 Al riguardo, va rilevato che la condizione di cui trattasi può considerarsi soddisfatta solo in presenza di un nesso diretto tra l' ammontare del diritto e il controllo concreto in occasione del quale il diritto stesso viene riscosso . Infatti, in mancanza di tale nesso, sarebbe impossibile accertare con sicurezza che l' ammontare del diritto superi il costo effettivo dell' operazione in occasione della quale esso è riscosso .
13 Come la Commissione ha giustamente osservato, un nesso del genere esiste qualora l' ammontare del diritto sia calcolato in funzione della durata del controllo, del numero delle persone addette a quest' ultimo, delle spese materiali, delle spese generali o, se del caso, di altri fattori analoghi, il che non esclude una valutazione forfettaria delle spese di controllo, ad esempio attraverso una tariffa oraria fissa .
14 Non esiste invece un nesso diretto tra il controllo concreto e l' ammontare del diritto qualora l' ammontare di quest' ultimo sia colcolato in funzione del peso o dell' importo della fattura dei prodotti esportati . In un sistema del genere, i diritti vanno quindi considerati come tasse di effetto equivalente incompatibili con gli artt . 12 e 16 del Trattato .
15 Tale conclusione non è in contrasto con la sentenza della Corte 31 gennaio 1984, IFG ( causa 1/83, Racc . pag . 349 ), fatta valere dal governo olandese . Vero è che, in tale sentenza, la Corte ha riconosciuto agli Stati membri la facoltà di ripercuotere sull' importatore non solo il costo di operazioni di controllo specifiche concernenti le merci di cui trattasi, ma anche le spese amministrative occasionate dall' organizzazione del controllo sanitario ( punto 17 della motivazione ). Tuttavia si trattava, in tale causa, di tributi relativi ad un controllo sanitario di merci importate da paesi terzi . Orbene, come la Corte ha rilevato nella stessa sentenza, il controllo sanitario delle merci importate da paesi terzi è effettuato in un contesto di fatto e di diritto diverso dal controllo delle merci originarie della Comunità ( punto 10 della motivazione ).
16 Occorre pertanto risolvere la prima questione dichiarando che gli artt . 12 e 16 del Trattato debbono essere interpretati nel senso che diritti riscossi in occasione di controlli di piante all' esportazione, effettuati in forza di una convenzione internazionale avente lo scopo di favorire la libera circolazione dei vegetali, costituiscono tasse di effetto equivalente a dazi doganali qualora il loro ammontare sia fissato in funzione del peso delle piante o dell' importo della fattura, anche se l' importo totale, riscosso in base a tali controlli, non supera l' importo complessivo dei costi diretti e indiretti occasionati dai controlli stessi . Tale qualificazione è esclusa solo se l' ammontare di ciascun diritto è fissato in funzione del costo effettivo del controllo concreto in occasione del quale il diritto viene riscosso .
Sulla seconda questione
17 La seconda questione riguarda soltanto il problema se il diritto comunitario osti alla riscossione dei diritti relativi ai sopralluoghi su piante per i soli prodotti esportati, ad esclusione dei prodotti destinati al commercio interno .
18 Il governo olandese fa valere che i sopralluoghi su piante avvengono solo perché sono previsti per i prodotti esportati nell' ambito di convenzioni internazionali . Dato che i commercianti che smerciano i loro prodotti sul mercato nazionale non ricevono alcun beneficio da tali sopralluoghi, è equo che i costi di questi ultimi non siano ripercossi su di loro .
19 Tali argomenti possono essere accolti solo qualora venga provato che gli esportatori sono i soli a beneficiare dei sopralluoghi di cui trattasi . Per contro, se la produzione destinata al mercato nazionale trae un qualunque vantaggio, anche minimo, da tali sopralluoghi, il fatto che i diritti siano esclusivamente riscossi sui prodotti esportati attribuisce a questi ultimi il carattere di tasse di effetto equivalente a dazi doganali all' esportazione, vietate dagli artt . 12 e 16 del Trattato . Spetta al giudice nazionale effettuare al riguardo gli accertamenti di fatto pertinenti .
20 Occorre pertanto risolvere la seconda questione dichiarando che gli artt . 12 e 16 del Trattato debbono essere interpretati nel senso che diritti relativi a sopralluoghi su piante, riscossi sui soli prodotti esportati, ad esclusione di quelli destinati al commercio interno, costituiscono tasse di effetto equivalente a dazi doganali all' esportazione anche se i sopralluoghi di cui trattasi rispondono ad obblighi derivanti da convenzioni internazionali che riguardano esclusivamente i prodotti esportati . Diversamente avverrebbe solo se fosse dimostrato che la produzione destinata al mercato nazionale non trae alcun vantaggio dai sopralluoghi di cui trattasi .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Le spese sostenute dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale al quale spetta quindi pronunciarsi sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( Prima Sezione ),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad der Nederlanden, con sentenza 31 marzo 1989, dichiara :
1)Gli artt . 12 e 16 del Trattato debbono essere interpretati nel senso che diritti riscossi in occasione di controlli di piante all' esportazione, effettuati in forza di una convenzione internazionale avente lo scopo di favorire la libera circolazione dei vegetali, costituiscono tasse di effetto equivalente a dazi doganali qualora il loro ammontare sia fissato in funzione del peso delle piante o dell' importo della fattura, anche se l' importo totale riscosso in base a tali controlli non supera l' importo complessivo dei costi diretti e indiretti occasionati dai controlli stessi . Tale qualificazione è esclusa solo se l' ammontare di ciascun diritto è fissato in funzione del costo effettivo del controllo concreto in occasione del quale il diritto viene riscosso .
2 ) Gli artt . 12 e 16 del Trattato debbono essere interpretati nel senso che diritti relativi a sopralluoghi su piante, riscossi sui soli prodotti esportati, ad esclusione di quelli destinati al commercio interno, costituiscono tasse di effetto equivalente a dazi doganali all' esportazione anche se i sopralluoghi di cui trattasi rispondono ad obblighi derivanti da convenzioni internazionali che riguardano esclusivamente i prodotti esportati . Diversamente avverrebbe solo se fosse dimostrato che la produzione destinata al mercato nazionale non trae alcun vantaggio dai sopralluoghi di cui trattasi .
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