Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Tariffa doganale comune - Valore in dogana - Valore di transazione - Determinazione - Sementi per colture prodotte con sementi base fornite dall' acquirente - Diritti di licenza dovuti dall' acquirente per la costituzione di sementi base eseguita nella Comunità - Diritti da aggiungere al prezzo versato
((Regolamento del Consiglio n. 1224/80, art. 8, n. 1, lett. b), i) ))
Massima
Per determinare il valore in dogana delle sementi per colture prodotte con sementi base fornite dall' acquirente, si devono addizionare al prezzo versato o da versare, a norma dell' art. 8, n. 1, lett. b), i), del regolamento n. 1224/80, i diritti di licenza relativi alla moltiplicazione delle sementi base che l' acquirente deve versare al costitutore delle sementi base, anche qualora la prestazione del costitutore sia eseguita sul territorio doganale della Comunità.
Infatti, i diritti di licenza vanno imputati all' acquisto delle sementi base e fanno parte del prezzo da corrispondere per queste sementi che sono poi incorporate nelle merci importate. Inoltre, non vi è un principio generale che escluda dal valore in dogana le prestazioni eseguite e le merci prodotte sul territorio doganale della Comunità.
Parti
Nel procedimento C-116/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Monaco di Baviera nella causa dinanzi ad esso pendente tra
BayWa AG
e
Hauptzollamt Weiden,
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn e R. Joliet, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni presentate:
- per la BayWa AG, dal sig. Helmut Fischer, membro del suo ufficio legale,
- per il governo della Repubblica federale di Germania, dal sig. Ernst Roeder, Regierungsdirektor presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Joern Sack, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della BayWa AG, rappresentata dall' avv. Martine Schmitt, del foro di Parigi, e della Commissione all' udienza del 29 marzo 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 maggio 1990,
ha pronunciato la presente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 15 febbraio 1989, pervenuta in cancelleria il 10 aprile successivo, il Finanzgericht di Monaco di Baviera ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento sul valore in dogana").
2 Detta questione è sorta nell' ambito di una controversia fra la società tedesca BayWa AG (in prosieguo: la "BayWa") e lo Hauptzollamt di Weiden (in prosieguo: lo "HZA") circa un avviso tributario relativo all' importazione di sementi per colture.
3 La BayWa acquista presso costitutori tedeschi sementi base e le rivende ad aziende di moltiplicazione aventi sede in Polonia e in Cecoslovacchia, che producono sementi per colture. Queste sementi vengono poi acquistate dalla BayWa, importate nella Comunità e vendute sul mercato comunitario. Conformemente ai contratti stipulati con i costitutori tedeschi, la BayWa deve versare, di regola entro il 31 maggio dell' anno successivo al raccolto, diritti di licenza calcolati in base al quantitativo di sementi per colture prodotto nel paese terzo.
4 Con provvedimento 27 maggio 1985 lo HZA includeva nel valore in dogana delle sementi per colture i diritti di licenza corrisposti dalla BayWa ai costitutori tedeschi. Essa si richiamava al riguardo all' art. 8, n. 1, lett. b), i), del regolamento sul valore in dogana, il quale dispone che il valore, attribuito in misura adeguata, delle "materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate" va aggiunto al prezzo effettivamente versato o da versare per dette merci "qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto, e utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l' esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare".
5 La BayWa ha promosso un ricorso avverso il suddetto provvedimento dinanzi al Finanzgericht di Monaco di Baviera, che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se, nel caso di acquisto di sementi per colture per la cui produzione siano impiegate sementi base fornite dall' acquirente, debbano essere addizionati al prezzo pagato o da pagare, per la determinazione del valore in dogana, i diritti di licenza che l' acquirente deve corrispondere al costitutore delle sementi base per le sementi per colture, anche qualora la prestazione del costitutore sia eseguita all' interno della Comunità".
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del
ragionamento della Corte.
7 E' d' uopo ricordare che, a tenore dell' art. 3, n. 1, del regolamento sul valore in dogana, è necessario, per la valutazione in dogana delle merci, rettificare il valore di transazione ai sensi dell' art. 8. Questo articolo nel n. 1 specifica a questo scopo vari elementi che devono essere aggiunti al prezzo effettivamente corrisposto o da corrispondere per le merci, tra i quali in particolare il valore delle materie incorporate nelle merci importate.
8 E' pacifico tra le parti che il valore in dogana delle sementi per colture comprende tanto il valore delle sementi base quanto le spese di moltiplicazione e di certificazione sostenute dalle imprese di moltiplicazione nei paesi terzi. La BayWa sostiene tuttavia che i diritti di licenza non possono considerarsi parte integrante del valore delle materie incorporate nelle merci importate poiché detti diritti vengono calcolati in funzione del quantitativo di sementi per colture prodotto, importato e poi venduto nella Comunità. Essa sostiene quindi che l' obbligo di versare i diritti di licenza sorge solo al momento in cui vende le sementi per colture in Germania e che questi diritti non possono quindi considerarsi parte integrante del valore delle sementi base.
9 Per corroborare il suo punto di vista la BayWa ha ricordato che, in base ai contratti da lei stipulati con i costitutori tedeschi, nessun diritto di licenza sarebbe esigibile qualora le sementi per colture fossero state distrutte nei paesi terzi. D' altro canto, l' obbligo di versare i diritti di licenza scaturirebbe esclusivamente dai rapporti contrattuali tra la BayWa e i costitutori; il contratto tra la BayWa e le aziende di moltiplicazione nei paesi terzi non fa invece alcun riferimento a siffatto obbligo e il diritto di costituzione non è riconosciuto né in Polonia né in Cecoslovacchia.
10 Questo argomento non può essere accolto. E' evidente che i diritti di licenza sono destinati a retribuire la prestazione di costituzione e a garantire al costitutore una parte equa degli utili che scaturiscono dalla costituzione delle sementi di base. Per questo motivo, a parte il prezzo iniziale richiesto per le sementi base, i costitutori dispongono di un diritto di licenza calcolato in base al quantitativo di sementi per colture importato e determinato in funzione della data di vendita di queste ultime sementi. Anche il costitutore si accolla quindi, in una certa misura, i rischi del procedimento di moltiplicazione e di vendita. Ne consegue che, ad esempio, non è esigibile alcun diritto di licenza in caso di perdita del raccolto delle sementi nei paesi terzi. Del pari, se la BayWa non vende le sementi per colture entro il 31 maggio dell' anno successivo al raccolto, la data di esigibilità dei diritti viene rinviata.
11 Per di più dal fascicolo della causa emerge che sono strettamente connessi i contratti, da un lato, tra i costitutori tedeschi e la BayWa e, dall' altro, tra la BayWa e le imprese di moltiplicazione polacche e cecoslovacche. I contratti riguardanti l' acquisto delle sementi base sono stipulati solo previa produzione del contratto di moltiplicazione tra la BayWa e l' impresa del paese terzo. Del resto, in essi si fa menzione delle obbligazioni che le imprese di moltiplicazione devono assumersi. In questo modo i costitutori hanno la garanzia che, salvo loro autorizzazione in senso diverso, tutte le sementi per colture vengono importate e vendute in Germania, il che comporta il versamento dei diritti di licenza.
12 Si deve quindi constatare che i diritti di licenza vanno imputati all' acquisto delle sementi base e fanno parte del prezzo da corrispondere per queste sementi. Dato che le sementi base vengono poi incorporate nelle merci importate, questi diritti, a norma dell' art. 8, n. 1, lett. b), i), devono essere aggiunti al prezzo effettivamente versato o da versare per le sementi importate.
13 Tenuto conto di ciò non si devono esaminare gli argomenti svolti dalla BayWa in base all' interpretazione dell' art. 8, n. 1, lett. c), e n. 5, lett. b), del regolamento sul valore in dogana e dell' art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 9 novembre 1983, n. 3158, relativo all' incidenza dei corrispettivi e diritti di licenza sul valore in dogana (GU L 309, pag. 19).
14 All' udienza la BayWa ha sostenuto che l' inclusione dei diritti di licenza nel valore in dogana delle sementi per colture è in contrasto coi principi generali del diritto doganale comunitario dato che la prestazione di costituzione, che ha portato alla produzione delle sementi base, è stata interamente eseguita sul territorio doganale della Comunità.
15 Anche questo argomento va disatteso. Non vi è un principio generale che escluda dal valore in dogana le prestazioni eseguite e le merci prodotte sul territorio doganale della Comunità. A questo proposito è sufficiente riferirsi ancora una volta all' art. 8, n. 1, lett. b), i), del regolamento sul valore in dogana, che non prende affatto in considerazione la questione se siano state sostenute nella Comunità o altrove le spese causate dalla produzione degli elementi incorporati nelle merci importate.
16 E' vero che l' art. 8, n. 1, lett. b), iv), contempla l' inclusione nel valore in dogana di talune prestazioni intellettuali, come i lavori di ingegneria, di studio, d' arte e di design, solo se sono stati compiuti fuori del territorio della Comunità.
17 A questo proposito si deve constatare che detta disposizione non menziona affatto la prestazione di costituzione. D' altro canto, la stessa disposizione riguarda solo le prestazioni che sono "necessarie per la produzione delle merci importate". Tuttavia, nella fattispecie considerata nella causa principale, nessuna prestazione intellettuale, come ad esempio lavori di ingegneria, è stata necessaria durante la produzione delle sementi per colture: la prestazione intellettuale che ha portato alla produzione delle sementi base era terminata e non ha svolto alcuna funzione nel processo di moltiplicazione.
18 Si deve quindi risolvere la questione sollevata dal Finanzgericht di Monaco di Baviera dichiarando che, in caso di acquisto di sementi per colture prodotte con sementi base fornite dall' acquirente, per determinare il valore in dogana si devono aggiungere al prezzo versato o da versare, a norma dell' art. 8, n. 1, lett. b), i), del regolamento del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci, i diritti di licenza relativi alla moltiplicazione delle sementi base che l' acquirente deve versare al costitutore delle sementi base, anche qualora la prestazione del costitutore sia eseguita sul territorio doganale della Comunità.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Monaco di Baviera, con ordinanza 15 febbraio 1989, dichiara:
In caso di acquisto di sementi per colture prodotte con sementi base fornite dall' acquirente, per determinare il valore in dogana si devono aggiungere al prezzo versato o da versare, a norma dell' art. 8, n. 1, lett. b), i), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci, i diritti di licenza relativi alla moltiplicazione delle sementi base che l' acquirente deve versare al costitutore delle sementi base, anche qualora la prestazione del costitutore sia eseguita sul territorio doganale della Comunità.
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