Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assegni familiari - Norme comunitarie anticumulo - Sospensione del diritto alle prestazioni nello Stato di occupazione - Prestazioni dovute in forza della normativa dello Stato di residenza dei familiari - Requisiti
( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, artt . 73 e 76 )
Massima
L' art . 73 del regolamento n . 1408/71 mira a facilitare la corresponsione ai lavoratori migranti degli assegni familiari nello Stato di occupazione nel caso in cui la famiglia sia emigrata insieme a loro . Esso è integrato dall' art . 76, mirante a limitare la possibilità di cumulo delle prestazioni . Quest' ultimo articolo, nella versione di cui al regolamento n . 2001/83, deve essere interpretato nel senso che il diritto a prestazioni o assegni familiari nello Stato membro di occupazione di uno dei genitori, di cui all' art . 73, non deve essere sospeso qualora le prestazioni o gli assegni non siano più dovuti nello Stato nel cui territorio risiedono i familiari per il solo motivo che nessuna domanda in tal senso è stata presentata o rinnovata .
Parti
Nel procedimento C-117/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dal Bundessozialgericht, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Klaus Juergen Kracht
e
Bundesanstalt fuer Arbeit,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 73 e 76 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 2 ), nella versione di cui al regolamento ( CEE ) 2 giugno 1982, n . 2001 ( GU L 230, pag . 6 ),
LA CORTE ( Prima Sezione ),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, R . Joliet e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : W . Van Gerven
cancelliere : J . A . Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate :
- per il governo della Repubblica italiana, dall' avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg . Dimitrios Gouloussis e Joern Pipkorn, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal sig . J . Karl, consigliere presso il ministero degli Affari economici, e dalla Commissione all' udienza dell' 8 marzo 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 29 marzo 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 22 febbraio 1989, pervenuta in cancelleria il 10 aprile successivo, il Bundessozialgericht ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, due questioni relative all' interpretazione dell' art . 76 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 2 ), nella versione di cui al regolamento ( CEE ) 2 giugno 1983, n . 2001 ( GU L 230, pag . 6 ).
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra il sig . Kracht e il Bundesanstalt fuer Arbeit in ordine al mancato versamento degli assegni familiari .
3 Il sig . Kracht esercita un' attività lavorativa subordinata nel territorio di applicazione del Bundeskindergeldgesetz ( legge federale tedesca sugli assegni familiari per figli a carico ). La moglie, cittadina italiana, risiede in Italia con i loro figli Marco, nato il 3 maggio 1964, e Lukas Oliver, nato l' 11 marzo 1966, ed è impiegata presso una banca a Milano .
4 Ai sensi della legge italiana, la sig.ra Kracht percepiva assegni familiari per i suoi due figli soltanto fino al 31 dicembre 1983, data a decorrere dalla quale cessava di richiederne il versamento . Neppure quando il figlio Lukas Oliver, nel settembre 1986, riprendeva gli studi, la sig.ra Kracht presentava domanda di assegni familiari presso il competente ente italiano .
5 In seguito al diniego, da parte del Bundesanstalt fuer Arbeit, resistente nella causa di merito, di versargli gli assegni familiari, il sig . Kracht adiva il Sozialgericht Oldenburg, il quale, con sentenza 12 giugno 1987, annullava le decisioni di diniego . Con sentenza 22 settembre 1987, il Landessozialgericht della Bassa Sassonia respingeva l' appello proposto dal Bundesanstalt fuer Arbeit, con cui quest' ultimo impugnava la condanna inflittagli del versamento in via permanente di assegni familiari per Marco, dal 1° gennaio 1984, e per Lukas Oliver, dal 1° settembre 1986 . Con ordinanza 22 febbraio 1989, il Bundessozialgericht ( Decima Sezione ), dinanzi al quale era stato proposto ricorso in cassazione ( Revision ), ha sospeso il procedimento sottoponendo alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali :
"1)Se il diritto alle prestazioni di cui all' art . 73 del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 debba essere sospeso ai sensi dell' art . 76 dello stesso regolamento nell' ipotesi in cui l' unico motivo per il quale le prestazioni o gli assegni familiari non sono più dovuti nello Stato in cui risiedono i familiari sia l' omessa presentazione di una domanda per ottenerli .
2 ) Se il diritto alle prestazioni di cui all' art . 73 del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 debba essere sospeso a norma dell' art . 76 dello stesso regolamento nell' ipotesi in cui l' unico motivo per il quale le prestazioni o gli assegni familiari non sono più dovuti nello Stato in cui risiedono i familiari sia la circostanza che il diritto a tali prestazioni, a decorrere da un momento arbitrariamente stabilito, non è più stato esercitato ".
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati soltanto nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
7 E' necessario considerare congiuntamente le due questioni deferite dal giudice nazionale, miranti sostanzialmente a stabilire se in forza dell' art . 76 del regolamento n . 1408/71 il diritto a prestazioni di cui all' art . 73 del medesimo regolamento debba essere sospeso qualora le prestazioni o gli assegni familiari non siano più dovuti nello Stato nel cui territorio i familiari risiedono unicamente per il fatto che non sia stata presentata o rinnovata alcuna domanda di concessione delle suddette prestazioni .
8 L' art . 73, n . 1, del citato regolamento n . 1408/71, nella versione di cui al regolamento n . 2001/83, recita :
"Lavoratori subordinati
1 . Il lavoratore subordinato soggetto alla legislazione di uno Stato membro diverso dalla Francia ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di quest' ultimo ".
9 L' art . 76 dello stesso regolamento, stessa versione, è del seguente tenore :
"Regole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni o ad assegni familiari a norma degli artt . 73 o 74 e a motivo dell' esercizio di un' attività professionale nel paese di residenza dei familiari
Il diritto alle prestazioni o agli assegni familiari dovuti a norma degli artt . 73 o 74 è sospeso se, per l' esercizio di un' attività professionale, le prestazioni o gli assegni familiari sono dovuti anche a norma della legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiedono i familiari ".
10 Va rilevato, preliminarmente, che l' art . 76, n . 2, del regolamento n . 1408/71, nella versione di cui al regolamento ( CEE ) del Consiglio 30 ottobre 1989, n . 3427 ( GU L 331, pag . 1 ), ai sensi del quale lo Stato membro di occupazione può sospendere il diritto alle prestazioni familiari qualora una domanda al riguardo non sia stata presentata nello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, si applica solo dal 1° maggio 1990 . Conseguentemente esso è ininfluente sulla soluzione delle questioni deferite dal giudice a quo .
11 Deve poi rilevarsi che dalle sentenze 13 novembre 1984, Salzano ( causa 191/83, Racc . pag . 3741 ) e 23 aprile 1986, Ferraioli ( causa 153/84, Racc . pag . 1401 ), risulta che la sospensione del diritto agli assegni familiari dovuti nello Stato membro di occupazione di uno dei genitori non interviene qualora l' altro genitore risieda con i figli in un altro Stato membro e quivi eserciti un' attività lavorativa senza tuttavia percepire assegni familiari per i figli, in quanto non ricorrono tutti i requisiti prescritti dalla normativa di questo Stato membro per poter effettivamente fruire dei suddetti assegni, tra cui il requisito della previa presentazione di una domanda .
12 Il giudice nazionale tuttavia invita la Corte a riesaminare questa interpretazione, ritenendo che l' art . 76 del regolamento n . 1408/71 costituisca una regola inderogabile di priorità che non può essere resa inoperante dalla volontà del beneficiario . In udienza, il governo della Repubblica federale di Germania ha anch' esso sostenuto tale punto di vista, facendo rilevare come, precludendosi al titolare ogni possibilità di scelta, si potrebbero evitare difficoltà pratiche, dovute ad esempio al fatto che il beneficiario può alterare la ripartizione degli oneri finanziari o cumulare le prestazioni dello Stato di residenza della famiglia con quelle dello Stato di occupazione, senza tuttavia subire alcuno svantaggio, dal momento che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, lo Stato di occupazione è tenuto a versare la differenza qualora le prestazioni da esso erogate siano più elevate rispetto a quelle previste nello Stato di residenza della famiglia del lavoratore migrante . Il governo tedesco ha sostenuto, infine, che il nuovo testo dell' art . 76 non costituisce un' innovazione, bensì una semplice norma interpretativa intesa a fugare qualsiasi dubbio in materia .
13 Tali argomenti non possono essere accolti .
14 Come la Corte ha più volte ribadito, l' obiettivo, perseguito dall' art . 51 del Trattato CEE, di istituire la libera circolazione dei lavoratori condiziona l' interpretazione dei regolamenti adottati dal Consiglio in tema di previdenza sociale dei lavoratori migranti . Orbene, l' interpretazione data all' art . 76 nelle sentenze sopra menzionate è conforme a detto obiettivo .
15 Infatti, la Corte ha interpretato l' art . 76 nel senso che esso si prefigge solo lo scopo di limitare la possibilità di cumulo di prestazioni . Così interpretato, questo articolo costituisce un' integrazione dell' art . 73 del medesimo regolamento, inteso ad agevolare la corresponsione ai lavoratori migranti di assegni familiari nello Stato in cui sono occupati, qualora la loro famiglia non sia emigrata insieme a loro .
16 Se invece dovesse interpretarsi alla stregua di una regola inderogabile di priorità, come sostiene il governo tedesco, la norma di cui trattasi avrebbe l' effetto di limitare le agevolazioni di cui godono i lavoratori migranti in virtù del citato art . 73 .
17 Né può, infine, accogliersi l' assunto del governo federale secondo cui la nuova versione dell' art . 76 del regolamento n . 1408/71, derivante dal citato regolamento n . 3427/89, si propone unicamente di precisare una situazione di diritto che ha dato adito alle interpretazioni più disparate, essendo ciò in evidente contrasto con l' art . 3 del regolamento n . 3427/89, ai sensi del quale l' art . 76, come modificato, si applica solo dal 1° maggio 1990, e ciò malgrado tutte le altre norme di questo regolamento vengano dichiarate applicabili dal 15 gennaio 1986 .
18 La soluzione da dare al giudice nazionale è pertanto che l' art . 76 del regolamento n . 1408/71, nella versione di cui al regolamento 2 giugno 1983, n . 2001, deve essere interpretato nel senso che il diritto a prestazioni di cui all' art . 73 dello stesso regolamento non deve essere sospeso qualora le prestazioni o gli assegni non siano più dovuti nello Stato nel cui territorio risiedono i familiari per il solo motivo che nessuna domanda in tal senso sia stata presentata o rinnovata .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 Le spese sostenute dai governi italiano e tedesco, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( Prima Sezione ),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundessozialgericht, con ordinanza 22 febbraio 1989, dichiara :
L' art . 76 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione di cui al regolamento ( CEE ) 2 giugno 1983, n . 2001, deve essere interpretato nel senso che il diritto a prestazioni di cui all' art . 73 dello stesso regolamento non deve essere sospeso qualora le prestazioni o gli assegni non siano più dovuti nello Stato nel cui territorio risiedono i familiari per il solo motivo che nessuna domanda in tal senso è stata presentata o rinnovata .
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