Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Vino - Aiuto alla distillazione preventiva di vini da tavola - Pagamento al produttore da parte del distillatore del prezzo minimo di acquisto - Competenza della Commissione a fissare un termine di pagamento - Mancato rispetto del termine - Perdita totale dell' aiuto - Principio di proporzionalità - Violazione
(( Regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 337/79, art . 11, n . 5, come modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2144/82; regolamento ( CEE ) della Commissione n . 2499/82, art . 9, nn . 1 e 2, terzo comma ))
Massima
La fissazione, all' art . 9, n . 1, del regolamento della Commissione n . 2499/82, relativo alla distillazione preventiva del vino da tavola, di un termine entro il quale il distillatore è tenuto a pagare al produttore il prezzo minimo di acquisto è inteso a garantire al produttore un beneficio comparabile a quello che egli otterrebbe se si trattasse di una vendita commerciale . Esso costituisce per tale motivo una modalità di applicazione del regime di distillazione del vino da tavola e, in quanto tale, rientra nell' autorizzazione conferita alla Commissione dal regolamento del Consiglio n . 337/79 .
Tuttavia, un superamento del termine in tal modo fissato, quando non ha come conseguenza il fatto che l' operazione si svolge in condizioni notevolmente diverse da quelle di transazioni commerciali normali, al punto da scoraggiare il produttore dall' offrire il suo vino alla distillazione, non può essere considerato nel senso che compromette l' oggetto stesso del regime di distillazione . Una disposizione che sanziona con la perdita totale dell' aiuto qualsiasi superamento, anche minimo del termine, deve di conseguenza essere considerata sproporzionata rispetto all' obiettivo perseguito dall' istituzione di quest' ultimo . Pertanto, l' art . 9, n . 2, terzo comma, del regolamento n . 2499/82 è invalido in quanto prevede una tale sanzione .
Parti
Nella causa C-118/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte a norma dell' art . 177 del Trattato CEE dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ( Repubblica federale di Germania ) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Otto Lingenfelser, società, con sede ad Achern ( Repubblica federale di Germania ),
e
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft,
domanda vertente sulla validità dell' art . 9, n . 2, terzo comma, del regolamento della Commissione 15 settembre 1982, n . 2499, che stabilisce le norme relative alla distillazione preventiva per la campagna viticola 1982/1983 ( GU L 267, pag . 16 ),
LA CORTE ( Sesta Sezione ),
composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione,
F.A . Schockweiler, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins e M . Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : sig.ra D . Louterman, amministratore principale
viste le osservazioni scritte e presentate :
- per la ditta Otto Lingenfelser, dagli avv.ti Eugen Hezel e
Rolf Hezel, del foro di Baden-Baden,
- per il Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft, dalla
sig.ra Ursula Holzhauser, Rechtsreferentin, in qualità di agente,
- per la Commissione, dal sig . Dierk Boos, consigliere giuridico,
in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della ditta Otto Lingenfelser, rappresentata dall' avv . Frank Montag, del foro di Colonia, del Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft, rappresentato dalla sig.ra Hannelore Lausch, consigliere del governo, e della Commissione, all' udienza dell' 8 febbraio 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 27 marzo 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 16 marzo 1989, pervenuta in cancelleria il 10 aprile seguente, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha sottoposto, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa alla validità dell' art . 9, n . 2, terzo comma, del regolamento della Commissione 15 settembre 1982, n . 2499, che stabilisce le norme relative alla distillazione preventiva per la campagna viticola 1982/1983 ( GU L 267, pag . 16 ).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra la ditta Otto Lingenfelser ( in prosieguo : la "Lingenfelser ") ed il Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft ( in prosieguo : il "Bundesamt ") ente di intervento tedesco nell' ambito della politica agricola comune, relativamente ad una domanda di restituzione dell' aiuto per la distillazione preventiva del vino .
3 Il regolamento n . 2499/82, sopramenzionato, adottato in base al regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n . 337, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( GU L 54, pag . 1 ), modificato dal regolamento del Consiglio 27 luglio 1982, n . 2144 ( GU L 227, pag . 1 ), prevede all' art . 9, n . 1, che il prezzo minimo di acquisto fissato per ciascun tipo di vino deve essere pagato dal distillatore al produttore entro 90 giorni dall' entrata del vino nella distilleria .
4 Ai sensi dell' art . 9, n . 2, terzo comma, di tale regolamento, il distillatore è tenuto a fornire all' ente di intervento la prova di avere pagato il prezzo minimo di acquisto entro 90 giorni; se tale prova non viene fornita entro i 120 giorni successivi alla data di presentazione della prova della distillazione, gli importi versati sono recuperati dall' ente di intervento .
5 Avendo costatato che la Lingenfelser aveva superato, per il pagamento di tre partite di vino, il termine di 90 giorni, il Bundesamt richiedeva la restituzione dell' intero aiuto versato .
6 Adito con un ricorso presentato contro tale decisione del Bundesamt, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha sospeso il procedimento finché la Corte di giustizia non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulla seguente questione :
"Se l' art . 9, n . 2, terzo comma, del regolamento della Commissione 15 settembre 1982, n . 2499, che stabilisce le norme relative alla distillazione preventiva per la campagna viticola 1982/1983 sia valido nella parte in cui dispone che l' aiuto venga recuperato nuovamente qualora il distillatore non abbia pagato al produttore, entro 90 giorni, il prezzo minimo di acquisto precisato in detta norma ".
7 Per una più dettagliata esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si rinvia alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
8 Nelle loro osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, la Lingenfelser e il Bundesamt hanno essenzialmente messo in causa la validità dell' art . 9, n . 2, terzo comma del regolamento n . 2499/82, sopramenzionato, in quanto la perdita totale dell' aiuto in caso di superamento del termine di pagamento violerebbe il principio di proporzionalità . Nella fase orale del procedimento la Lingenfelser ha inoltre sottolineato che l' istituzione di un termine di 90 giorni per il pagamento del prezzo di acquisto costituisce una disciplina che non rientra nell' autorizzazione del regolamento n . 337/79, sopramenzionato .
9 Per esaminare se la fissazione di un termine massimo per il pagamento del prezzo di acquisto dal distillatore al produttore rientri nell' autorizzazione che il Consiglio ha dato alla Commissione nell' ambito del regolamento n . 337/79, sopramenzionato, bisogna ricordare che tale regolamento mira, in base al suo terzo "considerando", a raggiungere, nel settore vitivinicolo, la stabilizzazione dei mercati e l' assicurazione di un equo tenore di vita per la popolazione agricola interessata . In tale ottica, dal nono "considerando" del regolamento risulta che occorre permettere a talune condizioni la distillazione preventiva ad un prezzo di acquisto che non incoraggi la produzione di vino di qualità insufficiente .
10 L' art . 11 di tale regolamento, che determina le condizioni della distillazione preventiva, stabilisce al n . 5 che la decisione di procedere alla distillazione, nonché le modalità di applicazione del regime sono adottate secondo la procedura detta del "comitato di gestione ".
11 La fissazione, all' art . 9, n . 1, del regolamento n . 2499/82, sopramenzionato, adottato sulla base del regolamento n . 337/79, sopramenzionato, ed in particolare degli artt . 11, n . 5 e 65, di un termine entro il quale il distillatore è tenuto a pagare al produttore il prezzo minimo di acquisto, intesa, come risulta dall' undicesimo "considerando", a garantire al produttore di trarne un utile paragonabile a quello che ricaverebbe se si trattasse di una vendita commerciale, costituisce una modalità di applicazione del regime di cui trattasi e, in quanto tale, rientra nell' autorizzazione data dal regolamento n . 337/79 sopramenzionato .
12 Per quanto riguarda la conformità della disposizione che costituisce oggetto della questione pregiudiziale con il principio di proporzionalità, bisogna esaminare, secondo una giurisprudenza consolidata, se la sanzione non vada oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo perseguito ( sentenze 20 febbraio 1979, Buitoni, causa 122/78, Racc . pag . 677, e 17 maggio 1984, Denkavit, causa 15/83, Racc . pag . 2171 ). Più in particolare, si deve controllare se i mezzi cui essa fa ricorso per conseguire lo scopo che si prefigge siano confacenti all' importanza dello scopo stesso e se siano necessari per raggiungerlo ( sentenze 23 febbraio 1983, Fromançais, causa 66/82, Racc . pag . 395, e 1° ottobre 1985, OBEA, causa 125/83, Racc . pag . 3039 ).
13 Occorre ricordare a tal riguardo che l' obiettivo della fissazione di un termine per il pagamento del prezzo di acquisto dal distillatore al produttore, indicato all' undicesimo "considerando" del regolamento n . 2499/82, sopramenzionato, è di prevedere che il prezzo minimo assicurato al produttore gli sia versato, come regola generale, entro un termine che gli consenta di trarne un utile paragonabile a quello che egli ricaverebbe se si trattasse di una vendita commerciale . La fissazione di un termine per il pagamento di un prezzo di acquisto dal distillatore al produttore è così destinata ad incoraggiare quest' ultimo ad offrire alla distillazione vini che rischiano di pregiudicare il livello qualitativo elevato dei vini immessi sul mercato .
14 Stando così le cose, un superamento del termine di pagamento, che non ha come conseguenza che l' operazione si svolga in condizioni notevolmente diverse da quelle di normali transazioni commerciali, al punto da scoraggiare il produttore dall' offrire il suo vino alla distillazione, non può essere considerato nel senso che pregiudica l' obiettivo stesso del regime di distillazione . Le discussioni che si sono svolte all' udienza hanno del resto messo in evidenza che, nell' ambito delle normali transazioni commerciali nella Repubblica federale di Germania, i termini di pagamento sono spesso più lunghi di quello fissato all' art . 9, n . 1, del regolamento n . 2499/82, sopramenzionato . Una disposizione che sanziona con la perdita totale dell' aiuto qualsiasi superamento, anche minimo, del termine deve di conseguenza essere considerata sproporzionata rispetto all' obiettivo perseguito con l' istituzione del termine .
15 Da quanto precede consegue che la questione posta dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno va risolta nel senso che l' art . 9, n . 2, terzo comma, del regolamento n . 2499/82, sopramenzionato, è invalido in quanto sanziona, con la perdita totale dell' aiuto, qualsiasi superamento del termine imposto al distillatore per il pagamento del prezzo minimo di acquisto al produttore .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 Le spese esposte dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( Sesta Sezione ),
pronunciandosi sulla questione sottoposta dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, con ordinanza 16 marzo 1989, dichiara :
L' art . 9, n . 2, terzo comma, del regolamento della Commissione 15 settembre 1982 che stabilisce le norme relative alla distillazione preventiva della campagna viticola 1982/1983 è invalido in quanto sanziona con la perdita totale dell' aiuto qualsiasi superamento del termine imposto al distillatore per il pagamento del prezzo minimo di acquisto al produttore .
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