Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Disoccupazione - Disoccupato che si reca in un altro Stato membro - Conservazione del diritto alle prestazioni - Disposizione speciale che si applica ai disoccupati soggetti alla normativa belga - Recupero del diritto alle prestazioni - Presupposti
(( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 69, n . 1, lett . c ), e n . 4 ) ))
Massima
L' art . 69 del regolamento n . 1408/71, che ha lo scopo di favorire la mobilità di coloro che cercano lavoro, contiene, nel n . 4, una disposizione speciale che si applica al disoccupato per il quale lo Stato competente è il Belgio . Qualora tale disoccupato si rechi, sotto il regime del detto articolo, in un altro Stato membro per cercarvi lavoro e ritorni in Belgio solo dopo la scadenza del termine di tre mesi fissato dal n . 1, lett . c ), del medesimo articolo, recupera, ai sensi del detto n . 4, il diritto di fruire del regime belga delle prestazioni di disoccupazione alle sole condizioni di aver conservato la qualità di beneficiario in base alla normativa belga e di avere, dopo il suo ritorno in Belgio, svolto un' attività lavorativa per almeno tre mesi .
Parti
Nella causa C-163/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dalla Cour du travail ( quinta sezione ) di Liegi ( Belgio ) nella causa dinanzi ad essa pendente fra
Office national de l' emploi ( Onem )
e
Antonio Di Conti
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 69 del regolamento ( CEE ) 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 2 ), nella versione di cui al regolamento ( CEE ) 2 giugno 1983, n . 2001 ( GU L 203, pag . 6 ),
LA CORTE ( Prima Sezione ),
composta dai signori R . Joliet, giudice, facente funzione di presidente di sezione, G.C . Rodríguez Iglesias e F . Grévisse, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : J.-G . Giraud
viste le osservazioni scritte presentate :
- per l' Office national de l' emploi, appellante nella causa principale, dall' avv . Georges Lewalle, del foro di Liegi,
- per il sig . Antonio Di Conti, appellato nella causa principale, dal sig . René Jamar, delegato ai sensi dell' art . 728 del codice di procedura civile belga,
- per la Commissione delle Comunità europee dal sig . Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del sig . Di Conti, rappresentato dalla sig.ra M . Baiwir, delegata ai sensi dell' art . 728 del codice di procedura civile belga, dell' Office national de l' emploi e della Commissione, rappresentata dal sig . Jean-Claude Seché, consigliere giuridico, in qualità di agente, all' udienza dell' 8 febbraio 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 7 marzo 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 28 aprile 1989, pervenuta in cancelleria il 9 maggio seguente, la Cour du travail di Liegi ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, una questione relativa all' interpretazione dell' art . 69 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezzza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 2 ) nella versione di cui al regolamento ( CEE ) 2 giugno 1983, n . 2001 ( GU L 230, pag . 6 ).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra l' Office national de l' emploi ( Onem ) e il sig . Di Conti, relativa al diniego del beneficio delle prestazioni di disoccupazione .
3 Il sig . Di Conti, cittadino italiano che fruiva delle prestazioni di disoccupazione in Belgio, chiedeva il 27 aprile 1984 il beneficio dell' art . 69 del regolamento n . 1408/71 per continuare a percepire le prestazioni in Italia dove aveva deciso di recarsi per cercare lavoro . Gli veniva pertanto rilasciato un documento E 303 nel quale si certificava che egli aveva diritto alle prestazioni per una durata di tre mesi a decorrere dal 27 aprile 1984 .
4 L' interessato tornava in Belgio dopo la scadenza del termine stabilito . Egli riprendeva colà la sua attività lavorativa il 23 settembre 1985 e chiedeva di percepire l' indennità di disoccupazione parziale . L' Onem si rifiutava di concedergli tale indennità per la ragione che, benché il sig . Di Conti avesse svolto un' attività lavorativa in Belgio per più di tre mesi, condizione posta dall' art . 69, n . 4, del regolamento n . 1408/71 per recuperare il diritto alla prestazione in tale paese, egli non soddisfaceva le condizioni di maturazione del diritto contemplate dalla normativa belga ( artt . 118-122 del regio decreto 20 dicembre 1963 relativo all' occupazione ed alla disoccupazione ).
5 Il sig . Di Conti proponeva ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunal du travail di Liegi, che dichiarava il ricorso ricevibile e l' accoglieva, in considerazione del fatto che l' interessato soddisfaceva le condizioni per l' applicazione dell' art . 69, n . 4, del regolamento n . 1408/71 . L' Onem interponeva appello contro tale sentenza dinanzi alla Cour du travail di Liegi, che decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se il lavoratore disoccupato per il quale lo Stato competente è il Belgio, che sia ivi ritornato dopo la scadenza del periodo di tre mesi contemplato dall' art . 69, n . 1, lett . c ), del regolamento n . 1408/71 perdendo per questo ogni diritto alle prestazioni a carico del Belgio, ai sensi dell' art . 69, n . 2, riacquisti i diritti alle prestazioni di detto paese alla sola condizione di avere ivi svolto previamente un' attività lavorativa per almeno tre mesi, o se invece l' art . 69, n . 4, debba essere interpretato nel senso che detto disoccupato debba inoltre soddisfare nuovamente le condizioni di maturazione contemplate dalla legge belga, nel caso di specie dal regio decreto 20 dicembre 1963 ".
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
7 Innanzitutto, bisogna ricordare che l' art . 69 del regolamento n . 1408/71 conferisce al lavoratore disoccupato la facoltà di sottrarsi per un periodo determinato all' obbligo, imposto dalla normativa dello Stato membro competente, di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato, senza per questo perdere ivi il diritto alle prestazioni di disoccupazione, al fine di consentirgli di cercare lavoro in un altro Stato membro . Secondo il n . 1 dell' art . 69, l' agevolazione così concessa al lavoratore è limitata ad un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data in cui egli ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente .
8 Si deve sottolineare che nella sentenza 19 giugno 1980, Testa ( cause 41/79, 121/79 e 796/79, Racc . pag . 1979 ), la Corte ha dichiarato che il lavoratore che ritorna nello Stato competente dopo la scadenza del termine di tre mesi di cui all' art . 69, n . 1, lett . c ), del regolamento n . 1408/71 non può più, a norma dell' art . 69, n . 2, prima frase, far valere il diritto alle prestazioni nei confronti dello Stato competente, sempreché il suddetto termine non venga prorogato ai sensi dell' art . 69, n . 2, seconda frase .
9 Il n . 4 dell' art . 69, la cui interpretazione è chiesta dal giudice nazionale, è una disposizione speciale che riguarda il recupero del diritto alle prestazioni da parte del disoccupato che rientra nello Stato competente dopo la scadenza del termine di tre mesi, quando tale Stato è il Belgio .
10 L' Onem sostiene che la condizione contemplata dall' art . 69, n . 4, secondo cui per recuperare il diritto alle prestazioni in Belgio il lavoratore deve avervi svolto un' attività lavorativa per almeno tre mesi dopo essere ritornato in tale paese, si aggiunge a quelle alle quali la normativa belga subordina in generale l' acquisto del diritto alle prestazioni di disoccupazione .
11 Tale interpretazione non può essere accolta .
12 Innanzitutto, essa non trova alcun fondamento nella lettera stessa dell' art . 69, n . 4, che si limita a prescrivere che il disoccupato che rientra in Belgio vi eserciti di nuovo un' attività lavorativa per tre mesi onde recuperare il diritto alle prestazioni in tale Stato e che riguarda quindi il recupero e non l' acquisto del diritto alle prestazioni .
13 In secondo luogo, mentre l' art . 69 del regolamento n . 1408/71 ha lo scopo di favorire la mobilità di coloro che cercano lavoro, l' interpretazione sostenuta dall' Onem ha il risultato di scoraggiare detta mobilità, rendendo il beneficio della conservazione delle prestazioni di disoccupazione più difficile da ottenere per il lavoratore che si sia avvalso della facoltà offertagli dall' art . 69, n . 1, rispetto a tutti gli altri lavoratori del Belgio .
14 Va infatti rilevato che il n . 4 dell' art . 69 non può essere interpretato prescindendo dalle particolarità della normativa belga .
15 Ai sensi dell' art . 123, n . 1, primo comma, punto 1°, del regio decreto 20 dicembre 1963 ( modificato dall' art . 2, punto 1°, del regio decreto 12 aprile 1983 ), il lavoratore divenuto disoccupato conserva la qualità di beneficiario dell' indennità di disoccupazione qualora il versamento di tale indennità sia stato interrotto solo per un periodo che non può essere generalmente superiore a tre anni .
16 Come contropartita del vantaggio, per i disoccupati, di conservare il diritto alle prestazioni durante un periodo abbastanza lungo, senza per questo essere tenuti a restare a disposizione degli uffici del lavoro belgi, il n . 4 dell' art . 69 impone loro, per poter fruire ancora delle prestazioni quando ritornano in Belgio, di svolgere di nuovo un' attività lavorativa per almeno tre mesi .
17 Da quanto precede risulta che il n . 4 dell' art . 69 del regolamento n . 1408/71 dev' essere interpretato nel senso che il disoccupato per il quale lo Stato competente, ai sensi di detto articolo, è il Belgio, che si rechi sotto il regime dello stesso articolo in un altro Stato membro per cercarvi lavoro e ritorni in Belgio solo dopo la scadenza del termine di tre mesi fissato dal n . 1, lett . c ), del medesimo articolo, recupera, ai sensi del n . 4, il diritto di fruire del regime belga delle prestazioni di disoccupazione alle sole condizioni di aver conservato la qualità di beneficiario in base alla normativa belga e di avere, dopo il suo ritorno in Belgio, svolto un' attività lavorativa per almeno tre mesi .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( Prima Sezione ),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour du travail di Liegi, con sentenza 28 aprile 1989, dichiara :
Il n . 4 dell' art . 69, del regolamento ( CEE ) 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione di cui al regolamento ( CEE ) 2 giugno 1983, n . 2001, dev' essere interpretato nel senso che il disoccupato per il quale lo Stato competente, ai sensi di detto articolo, è il Belgio, che si rechi sotto il regime dello stesso articolo in un altro Stato membro per cercarvi lavoro e ritorni in Belgio solo dopo la scadenza del termine di tre mesi fissato dal n . 1, lett . c ), del medesimo articolo, recupera, ai sensi del n . 4, il diritto di fruire del regime belga delle prestazioni di disoccupazione alle sole condizioni di aver conservato la qualità di beneficiario in base alla normativa belga e di avere, dopo il suo ritorno in Belgio, svolto un' attività lavorativa per almeno tre mesi .
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