Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Rifiuto della Commissione di consentire ad un' organizzazione di difesa dei consumatori l' accesso ai documenti riservati di un procedimento antidumping
(Trattato CEE, art. 173)
2. Diritto comunitario - Principi - Diritto alla difesa - Rispetto nell' ambito dei procedimenti amministrativi - Antidumping - Obbligo della Commissione di consentire l' accesso ai documenti non riservati del procedimento ad un' organizzazione di tutela dei consumatori - Insussistenza
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 7, n. 4, lett. a) ))
3. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Procedimento antidumping - Accesso ai documenti non riservati del procedimento - Beneficiari - Applicazione per analogia delle regole applicabili in materia di intervento nel procedimento giurisdizionale relativo all' annullamento dei regolamenti antidumping - Esclusione - Differenza di oggetto e di finalità dei procedimenti considerati
((Trattato CEE, art. 164; regolamento del Consiglio n. 2423/88, art. 7, n. 4, lett. a) ))
4. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Procedimento antidumping - Diritto di accesso ai documenti non riservati del procedimento - Diritto attribuito dal regolamento antidumping di base unicamente ai soggetti più direttamente interessati dalle pretese pratiche di dumping - Restrizione ammissibile - Accesso dei soggetti esclusi ma che vantino un interesse legittimo - Potere discrezionale della Commissione
((Regolamento del Consiglio n. 2423/88, art. 7, n. 4, lett. a) ))
Massima
1. E' ricevibile il ricorso di annullamento diretto contro una lettera della Commissione con cui si rifiuta ad un' organizzazione di tutela dei consumatori l' accesso ai documenti non riservati di un procedimento antidumping. Infatti, rifiutando a tale organizzazione l' accesso al fascicolo non riservato, detta lettera non si limita ad una mera comunicazione con cui le si rende nota la sua posizione di diritto alla luce delle norme che disciplinano i procedimenti antidumping, ma costituisce una decisione che ha arrecato pregiudizio ai suoi interessi.
2. Un' organizzazione che ha per scopo statutario la tutela dei consumatori non può far valere, nell' ambito di un procedimento antidumping o antisovvenzioni, il principio fondamentale del rispetto del diritto alla difesa per pretendere, in mancanza di qualsiasi espressa disposizione in questo senso, l' accesso ai documenti non riservati prodotti nel corso del procedimento amministrativo.
Infatti, il procedimento antidumping e antisovvenzioni nonché le eventuali misure di salvaguardia eventualmente adottate alla sua conclusione sono diretti contro le importazioni di taluni prodotti su cui gravino accuse di pratica di dumping o di sovvenzioni da parte di produttori ed esportatori stranieri o di paesi terzi nonché, se del caso, di importatori.
Tale procedimento e le misure eventualmente adottate in esito a quest' ultimo non sono diretti contro pratiche imputabili ai consumatori o ad organizzazioni di tutela dei consumatori. Ne consegue che il procedimento avviato sul fondamento del regolamento base antidumping n. 2423/88 non può condurre ad un atto che arrechi loro pregiudizio, non essendo stata mossa alcuna accusa nei loro confronti.
Né il rispetto del diritto alla difesa né l' art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base antidumping impongono alla Commissione l' obbligo di dare accesso ai documenti non riservati del procedimento alle organizzazioni di tutela dei consumatori.
3. Il procedimento amministrativo antidumping e il procedimento in sede giurisdizionale per l' annullamento dei regolamenti istitutivi di misure di salvaguardia hanno oggetti diversi. Le norme che presiedono all' organizzazione di tali procedimenti rispondono, d' altra parte, a finalità diverse. Il procedimento antidumping ha come finalità, in primo luogo, quella di garantire che le importazioni all' interno della Comunità non costituiscano oggetto di pratiche di dumping che arrechino pregiudizio all' industria comunitaria e, in secondo luogo, quella di consentire alle istituzioni di adottare, entro un congruo termine, se lo richiede l' interesse della Comunità, le misure che risultino necessarie. Per contro, il procedimento in sede giurisdizionale dinanzi alla Corte ha la finalità, come precisa l' art. 164 del Trattato, di "assicurare il rispetto del diritto".
La circostanza che un' organizzazione di consumatori possa eventualmente esser autorizzata dalla Corte ad intervenire in un procedimento giudiziario ed a beneficiare, in qualità di interveniente, del diritto di accesso ai documenti non riservati prodotti dalle parti in causa non può quindi giustificare il fatto che un tale diritto venga del pari riconosciuto nell' ambito del procedimento amministrativo antidumping.
4. Il Consiglio ha scelto, con la formulazione stessa dell' art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base antidumping n. 2423/88, di accordare il diritto di accesso al fascicolo non riservato del procedimento a coloro che sono più direttamente interessati dall' asserita pratica di dumping, vale a dire l' autore della denuncia e gli importatori ed esportatori notoriamente interessati. Un tale diritto non è stato accordato ai consumatori nei cui confronti non è stata mossa alcuna accusa. Non è possibile concludere che, operando una tale scelta, il Consiglio ha violato il diritto alla difesa o il principio di buona amministrazione.
Tuttavia la lettera della citata disposizione non esclude affatto la possibilità, per la Commissione, di consentire alle persone che comprovino un legittimo interesse di prendere conoscenza del fascicolo non riservato.
Parti
Nella causa C-170/89,
Bureau européen des unions de consommateurs, con il sig. Philip Bentley, barrister del Lincoln' s Inn, Londra, e con l' avv. José Rivas de Andrés, del foro di Saragozza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Stanbrook and Hooper, 3, rue Thomas-Edison,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Eric White, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal sig. Reinhard Wagner, giudice tedesco distaccato presso la Commissione nel quadro di un sistema di scambi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta da
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal suo consigliere giuridico, sig. Yves Crétien, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Xavier Herlin, Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
interveniente,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far annullare la decisione della Commissione contenuta in una lettera inviata al ricorrente il 15 marzo 1989, con la quale viene rifiutata l' autorizzazione a prendere conoscenza del fascicolo non riservato della Commissione nell' ambito di un procedimento antidumping ed a far dichiarare, se necessario, inapplicabile l' art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1), nei limiti in cui esso vieti la concessione al ricorrente di una tale autorizzazione,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, R. Joliet e F.A. Schockweiler, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida e G.C. Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: J.-G. Giraud
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 29 gennaio 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 marzo 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 maggio 1989, il Bureau européen des unions de consommateurs (in prosieguo: il "BEUC"), con sede a Bruxelles, ha proposto un ricorso diretto a far annullare, ai sensi degli artt. 173 e 174 del Trattato CEE, la decisione della Commissione contenuta nella lettera del 15 marzo 1989, con cui gli veniva rifiutata, nell' ambito del procedimento antidumping avviato in merito a talune importazioni di audiocassette e di nastri per audiocassette originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Hong-Kong, l' autorizzazione di prendere conoscenza del fascicolo non riservato della Commissione e delle informazioni comunicate da tutte le parti in tale procedimento e diretto, se necessario, a far dichiarare inapplicabile, sulla base dell' art. 184 del Trattato, l' art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1), nei limiti in cui esso vieti al ricorrente di prendere conoscenza del fascicolo e delle succitate informazioni.
2 Con avviso del 14 gennaio 1989 (GU C 11, pag. 9), la Commissione, a seguito del ricevimento di una denuncia da parte del consiglio europeo delle federazioni dell' industria chimica, a nome di tutti i produttori comunitari interessati, annunciava l' apertura di un procedimento antidumping in ordine a talune importazioni di audiocassette e di nastri per audiocassette originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Hong-Kong.
3 L' avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale fissava in 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione il termine entro il quale le domande di audizione dovevano essere presentate per iscritto presso gli uffici della Commissione. Detto termine scadeva il 14 febbraio 1989.
4 Con lettera del 13 marzo 1989, il BEUC, un' associazione internazionale di diritto belga avente personalità giuridica e che raggruppa un certo numero di organizzazioni nazionali che si propongono come scopo statutario la tutela dei consumatori, domandava di essere sentito dalla Commissione nell' ambito di tale procedimento e di presentare osservazioni scritte. Al fine di agevolare la presentazione delle sue osservazioni, esso richiedeva l' autorizzazione a consultare il fascicolo della Commissione e a ricevere comunicazione delle informazioni riservate trasmesse dalle parti nel corso del procedimento.
5 Con telescritto del 15 marzo 1989, la Commissione dichiarava che, a norma dell' art. 7, n. 4, lett. a), del citato regolamento del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423 (in prosieguo: il "regolamento base antidumping"), il diritto di consultare il fascicolo non riservato era consentito solo al "ricorrente e ((agli)) importatori ed esportatori notoriamente interessati, nonché ((ai)) rappresentanti del paese esportatore" e che, di conseguenza, essa non poteva dare seguito alla domanda del BEUC di prendere conoscenza del fascicolo non riservato e delle informazioni comunicate dalle parti nel procedimento. La Commissione, in questa lettera, precisava di essere tuttavia disposta a tener conto di ogni osservazione scritta del BEUC nonché a sentirlo.
6 Il ricorso del BEUC è diretto contro tale lettera. Dal fascicolo risulta che la Commissione ha peraltro comunicato al ricorrente una copia della versione non riservata della denuncia.
7 Con ordinanza 4 ottobre 1989, la Corte ha ammesso il Consiglio ad intervenire a sostegno delle soluzioni della Commissione.
8 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla ricevibilità
9 La Commissione ritiene che il ricorso del BEUC sia irricevibile. A suo avviso, il suo telescritto del 15 marzo 1989 non configura una decisione impugnabile con ricorso ex art. 173 del Trattato CEE, in quanto lo stesso si limiterebbe ad informare il ricorrente sulla sua situazione giuridica, quale risulta dall' art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base antidumping, e non modificherebbe in alcun modo quest' ultima. Esso non produrrebbe alcun effetto giuridico e costituirebbe un semplice parere che l' art. 173 del Trattato CEE esclude espressamente dagli atti soggetti al sindacato della Corte.
10 Il BEUC per contro sostiene che la Commissione dispone di un potere discrezionale per quanto riguarda l' accesso al fascicolo non riservato. Il suo rifiuto di esercitarlo a favore del BEUC costituirebbe pertanto una decisione, e non un semplice chiarimento della situazione giuridica. Secondo il BEUC, il testo dell' art. 7, n. 4, lett. a), non osterebbe a che organizzazioni quali la propria possano prendere conoscenza del fascicolo non riservato.
11 Si deve rilevare che, rifiutando al BEUC l' accesso al fascicolo non riservato, la lettera non si limita ad una semplice comunicazione, ma costituisce invece una decisione che ha leso i suoi interessi. La lettera della Commissione deve essere quindi qualificata come un atto che arreca pregiudizio, impugnabile con ricorso basato sull' art. 173 del Trattato CEE.
12 Da quanto precede risulta che il ricorso è ricevibile.
Sul merito
13 In via preliminare occorre sottolineare che l' art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base antidumping accorda espressamente all' autore della denuncia, agli importatori ed esportatori notoriamente interessati ed ai rappresentanti del paese esportatore il diritto di prendere conoscenza delle informazioni non riservate fornite alla Commissione, e ciò solo purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi e siano utilizzate dalla Commissione nell' inchiesta.
14 A sostegno del suo ricorso, il BEUC allega due mezzi relativi, da un lato, al principio del rispetto del diritto alla difesa e, dall' altro, al principio di buona amministrazione e di applicazione coerente delle regole procedurali comunitarie.
In ordine al mezzo relativo al principio del rispetto del diritto alla difesa
15 Il BEUC in sostanza sostiene che rifiutandogli, sulla base dell' art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base antidumping, l' accesso ai documenti non riservati presentati alla Commissione nell' ambito del procedimento amministrativo antidumping, quest' ultima avrebbe violato il principio del rispetto del diritto alla difesa.
16 A suo parere, in forza di tale principio, prima dell' adozione di qualsiasi provvedimento o di qualsiasi decisione individuale tale da pregiudicare direttamente gli interessi di un singolo, quest' ultimo ha diritto di essere sentito dall' autorità responsabile e di essere preventivamente informato dei fatti e delle considerazioni sulla cui base l' autorità intende agire.
17 Nell' ambito del procedimento antidumping, il diritto di accesso al fascicolo non riservato, che il rispetto del diritto alla difesa comporterebbe, non si limiterebbe alla comunicazione degli elementi definitivamente acquisiti a carico della persona interessata all' esito del procedimento. Tale diritto si estenderebbe a tutti i documenti, di qualsiasi genere, inseriti nel fascicolo non riservato nel corso del procedimento, qualora soltanto un tale accesso le consenta di essere informata di quanto le viene contestato e di partecipare in modo effettivo alle diverse fasi del procedimento antidumping.
18 Secondo il BEUC, il fatto che l' art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base antidumping limiti il diritto di accesso alle categorie espressamente menzionate non esclude affatto che un tale accesso gli sia riconosciuto, nei limiti in cui il rispetto del diritto alla difesa costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario da garantire anche in mancanza di una qualsiasi norma che lo preveda espressamente.
19 Tale argomento non può essere accolto. Come hanno fatto rilevare la Commissione ed il Consiglio, un' organizzazione quale il BEUC non può far valere, nell' ambito di un procedimento antidumping o antisovvenzioni, il principio fondamentale del rispetto del diritto alla difesa per pretendere, in mancanza di qualsiasi espressa disposizione in questo senso, l' accesso ai documenti non riservati prodotti nel corso del procedimento amministrativo.
20 Infatti, si deve ricordare che il procedimento antidumping e antisovvenzioni nonché le eventuali misure di salvaguardia adottate alla sua conclusione sono diretti contro le importazioni di taluni prodotti su cui gravano accuse di pratica di dumping o di sovvenzioni da parte di produttori ed esportatori stranieri o di paesi terzi nonché, se del caso, di importatori.
21 Tale procedimento e le misure eventualmente adottate in esito a quest' ultimo non sono diretti contro pratiche imputabili ai consumatori o ad organizzazioni quali il BEUC. Ne consegue che il procedimento avviato sulla base del regolamento n. 2423/88 non può condurre ad un atto che arrechi loro pregiudizio, non essendo stata mossa alcuna accusa nei loro confronti.
22 A torto quindi il BEUC contesta alla Commissione il fatto di aver violato il principio del diritto alla difesa non avendogli dato accesso ai documenti non riservati del procedimento. Né il rispetto del diritto alla difesa né l' art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base antidumping imponevano alla Commissione un tale obbligo.
23 Il mezzo relativo alla violazione del diritto alla difesa dev' essere di conseguenza respinto.
In ordine al mezzo relativo alla violazione del principio di buona amministrazione e dell' applicazione coerente delle regole di procedura comunitarie
24 A sostegno di tale mezzo, il ricorrente sostiene che è illogico, dal punto di vista del principio di buona amministrazione e dell' applicazione coerente delle regole di procedura, che l' art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base antidumping limiti il diritto di accesso dei privati ai soli esportatori, importatori e autori delle denunce e non lo accordi ad organizzazioni di consumatori. Per quanto riguarda l' applicazione coerente delle regole di procedura comunitarie, esso sostiene che, nell' ipotesi in cui un ricorso per annullamento sia proposto da un esportatore, un' organizzazione come il BEUC sarebbe con tutta probabilità autorizzata dalla Corte a intervenire nel procedimento e godrebbe, per effetto di tale intervento, tramite l' art. 93, n. 4, del regolamento di procedura, del diritto di accesso a tutti i documenti non riservati prodotti nell' ambito del procedimento giudiziario.
25 Si deve sottolineare, a titolo preliminare, che il procedimento amministrativo antidumping e il procedimento in sede giurisdizionale per l' annullamento dei regolamenti istitutivi di misure di salvaguardia hanno oggetti diversi. Le norme che presiedono all' organizzazione di tali procedimenti rispondono, d' altra parte, a finalità diverse. Il procedimento antidumping ha come finalità, in primo luogo, quella di garantire che le importazioni all' interno della Comunità non costituiscano oggetto di pratiche di dumping che arrechino pregiudizio all' industria comunitaria e, in secondo luogo, quella di consentire alle istituzioni di adottare, entro un congruo termine, se lo richiede l' interesse della Comunità, le misure che risultino necessarie. Per contro, il procedimento in sede giurisdizionale dinanzi alla Corte ha la finalità, come precisa l' art. 164 del Trattato CEE, "di assicurare il rispetto del diritto".
26 La circostanza che un' organizzazione di consumatori possa eventualmente essere autorizzata dalla Corte ad intervenire in un procedimento giudiziario ed a beneficiare, in qualità di interveniente, del diritto di accesso ai documenti non riservati prodotti dalle parti in causa non può quindi giustificare il fatto che un tale diritto venga del pari riconosciuto nell' ambito del procedimento amministrativo antidumping.
27 Il mezzo relativo alla violazione del principio di buona amministrazione e dell' applicazione coerente delle regole di procedura deve essere di conseguenza respinto.
28 Per quanto riguarda l' eventuale inapplicabilità dell' art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base antidumping, si deve rilevare che il Consiglio ha scelto, con la formulazione stessa di tale articolo, di accordare il diritto di accesso al fascicolo non riservato a coloro che sono più direttamente interessati dall' asserita pratica di dumping, vale a dire l' autore della denuncia e gli importatori ed esportatori notoriamente interessati. Un tale diritto non è stato accordato ai consumatori nei cui confronti non è stata mossa alcuna accusa. Non è possibile concludere che, operando una tale scelta, il Consiglio ha violato il diritto della difesa o il principio di buona amministrazione. La circostanza che il BEUC eserciti, presso le istituzioni comunitarie, talune funzioni di rappresentanza dei consumatori in materie che non hanno alcun rapporto con la normativa antidumping, così come il fatto che l' adozione di misure di salvaguardia presupponga che le istituzioni comunitarie tengano conto dell' interesse della Comunità - compreso, tra l' altro, quello dei consumatori - e che il BEUC nella sua qualità di organizzazione sia in grado, meglio di un consumatore individuale, di rappresentare gli interessi dei consumatori non modificano in alcun modo tale conclusione.
29 Tuttavia, la lettera dell' art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento antidumping non esclude affatto la possibilità, per la Commissione, di consentire alle persone che comprovino un legittimo interesse di prendere conoscenza del fascicolo non riservato.
30 E' compito del legislatore comunitario valutare se il regolamento base antidumping debba accordare ad una associazione che rappresenta gli interessi dei consumatori il diritto di consultare il fascicolo non riservato.
31 Tenuto conto di quanto precede, il ricorso del BEUC dev' essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
32 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente è risultato soccombente e deve essere condannato alle spese. Ai sensi dell' art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, le spese del Consiglio, che è intervenuto nella lite, resteranno a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il ricorrente è condannato alle spese, ad eccezione di quelle dell' interveniente.
3) Il Consiglio sopporterà le proprie spese.
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