Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Premio per la non commercializzazione del latte e per la riconversione delle mandrie - Ammontare - Calcolo in base alle consegne di latte durante il periodo precedente la presentazione della domanda di premio - Possesso, al momento dell' accoglimento della domanda, di un numero di vacche insufficiente per mantenere il livello delle consegne dichiarate - Riduzione proporzionale del premio - "Numero di vacche da latte adeguato" - Nozione
((Regolamento del Consiglio n. 1078/77/CEE, art. 3, n. 1, come modificato dal regolamento n. 1041/78/CEE; regolamento della Commissione n. 1391/78/CEE, art. 1, n. 3, lett. b) ))
Massima
Il combinato disposto dell' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1078/77, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero, come modificato dal regolamento n. 1041/78, e dell' art. 1, n. 3, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 1391/78, recante modalità di applicazione modificate di detto regime, deve essere interpretato nel senso che impone di ridurre l' importo del premio di riconversione qualora il numero delle vacche da latte detenute nell' azienda al momento dell' accoglimento della domanda, pur essendo pari o superiore a quindici vacche, sia inferiore al numero necessario per ottenere le consegne di latte o di prodotti lattiero-caseari con riferimento alle quali viene calcolato l' ammontare del premio. Pertanto, la locuzione "numero adeguato di vacche da latte", di cui alla citata disposizione del regolamento n. 1391/78, va interpretata nel senso che si riferisce al numero di vacche da latte che, tenuto conto della concreta situazione dell' azienda di cui è causa, è necessario per conseguire dette consegne.
Parti
Nel procedimento C-215/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte a norma dell' art. 177 del Trattato CEE dal Bundesverwaltungsgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Friedel Eddelbuettel
e
Bezirksregierung Lueneburg,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 maggio 1978, n. 1041 (GU L 134, pag. 9), e dell' art. 1, n. 3, lett. b), primo trattino, del regolamento (CEE) della Commissione 23 giugno 1978, n. 1391, recante modalità d' applicazione modificate del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero (GU L 167, pag. 45),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: G.F. Jacobs
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il sig. Eddelbuettel, ricorrente nella causa principale, dall' avv. Petersen, del foro di Lueneburg,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Dierk Booss, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Schuette, dei fori di Amburgo e Bruxelles,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Commissione, rappresentata dall' avv. Hans-Juergen Rabe, del foro di Amburgo, all' udienza del 2 ottobre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 23 ottobre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 27 aprile 1989, pervenuta in cancelleria il 10 luglio 1989, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 maggio 1978, n. 1041 (GU L 134, pag. 9), e dell' art. 1, n. 3, lett. b), primo trattino, del regolamento (CEE) della Commissione 23 giugno 1978, n. 1391, recante modalità d' applicazione modificate del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero (GU L 167, pag. 45).
2 Le questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra il sig. Friedel Eddelbuettel, proprietario di un' impresa agricola, ed il Bezirksregierung Lueneburg (governo della circoscrizione di Lueneburg, in prosieguo: il "Bezirksregierung") circa un premio di riconversione erogatogli in forza dei citati regolamenti.
3 Il versamento del premio di cui trattasi è stato chiesto dal sig. Eddelbuettel il 29 marzo 1979. Nella domanda rivolta a questo scopo al Bezirksregierung, indicava che la sua azienda comprendeva allora 24 vacche da latte e che nel corso dei dodici mesi precedenti la domanda aveva posto in commercio un quantitativo di latte pari a 113 059 litri.
4 Con provvedimento 27 aprile 1979 il Bezirksregierung accoglieva la domanda di premio con effetto 29 marzo 1979 e fissava provvisoriamente il quantitativo di latte che dava diritto al premio al livello di quello indicato nella domanda. Con provvedimento 15 maggio 1979 il Bezirksregierung versava al sig. Eddelbuettel la prima rata del premio di riconversione per un ammontare di 40 390,31 DM.
5 Essendo in seguito venuto a conoscenza che prima di presentare la domanda il sig. Eddelbuettel aveva probabilmente venduto 10 vacche da latte di elevata produttività e le aveva sostituite con bestie da macello, il Bezirksregierung revocava, con atto 31 agosto 1981, i citati provvedimenti 27 aprile e 15 maggio 1979 e stabiliva in 65 951 litri il quantitativo di latte che dava diritto al premio e in 23 993,68 DM l' importo della prima rata del premio. Con provvedimento in pari data il Bezirksregierung ingiungeva al sig. Eddelbuettel di rimborsare, con gli interessi, la differenza tra questo importo e quello versatogli il 15 maggio 1979 in quanto l' interessato aveva in parte sostituito i capi di bestiame da latte e, pertanto, il quantitativo di latte dichiarato al momento della presentazione della domanda non corrispondeva più alle capacità produttive della sua azienda agricola.
6 Contro i provvedimenti 31 agosto 1981 il sig. Eddelbuettel, dopo aver presentato opposizione rimasta senza esito, adiva il giudice amministrativo competente.
7 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall' interpretazione di talune disposizioni della normativa comunitaria in vigore, il Bundesverwaltungsgericht, adito mediante ricorso per "Revision", ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"Se l' art. 1, n. 3, lett. b), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1391/78 vada interpretato nel senso che si può effettuare una riduzione ai fini della determinazione del quantitativo di latte allorché l' art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1078/77 ((nella versione del regolamento (CEE) n. 1041/78)), citato in questa disposizione, non prevede una riduzione del premio per l' ipotesi considerata.
In caso di soluzione affermativa come vada interpretato il termine 'adeguato' di cui all' art. 1, n. 3, lett. b), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1391/78".
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, delle disposizioni comunitarie di cui è causa, nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
9 Tenuto conto degli elementi del fascicolo, la prima questione va intesa nel senso che è volta ad accertare se il combinato disposto dell' art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1078/77, come modificato dal regolamento del Consiglio n. 1041/78, e dell' art. 1, n. 3, lett. b), primo trattino, del regolamento della Commissione n. 1391/78 vada interpretato nel senso che impone la riduzione dell' importo del premio di riconversione qualora il numero di vacche da latte detenute nell' azienda al momento dell' accoglimento della domanda benché uguale o superiore a 15 vacche sia inferiore al numero necessario per conseguire le consegne di latte o di prodotti lattiero-caseari con riferimento alle quali viene calcolato l' ammontare del premio.
10 Occorre ricordare che ai sensi dell' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1078/77, come modificato dal regolamento n. 1041/78:
"Per beneficiare del premio di riconversione, il produttore deve dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti:
- che nel corso dei dodici mesi precedenti il mese in cui è stata presentata la domanda ha consegnato almeno 50 000 chilogrammi di latte o del suo equivalente in prodotti lattiero-caseari e che detiene ancora nella sua azienda un numero adeguato di vacche da latte,
o
- che detiene ancora nella sua azienda almeno 15 vacche da latte, comprese le giovenche gravide.
Tale condizione deve essere ancora soddisfatta al momento dell' accettazione della domanda; in caso contrario, il premio viene corrispondentemente ridotto".
11 Il regolamento della Commissione n. 1391/78, emanato in forza dell' art. 7 del regolamento del Consiglio n. 1078/77, dispone all' art. 1, n. 3:
"Per stabilire il quantitativo di latte da prendere in considerazione per il calcolo del premio:
a) (...)
b) il quantitativo di latte (...) è, se del caso, ridotto in modo proporzionale:
- conformemente (...) all' articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1078/77, nel caso che il numero di vacche da latte detenute nell' azienda, constatato al momento dell' accettazione della domanda, sia inferiore al numero di vacche da latte adeguato al quantitativo di latte su indicato;
- (...)".
12 Emerge dalle citate disposizioni, e segnatamente dall' art. 1, n. 3, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 1391/78, che il quantitativo di latte da prendere in considerazione per il calcolo del premio è in linea di principio pari a quello effettivamente consegnato durante i dodici mesi precedenti il mese in cui è stata presentata la domanda, ma che detto quantitativo deve essere ridotto in modo proporzionale qualora il numero di vacche da latte detenute nell' azienda al momento dell' accettazione della domanda sia inferiore al numero di vacche adeguato al quantitativo consegnato.
13 Le citate disposizioni non determinano tuttavia senza equivoci se detta riduzione proporzionale si applichi anche nel caso in cui il produttore soddisfi ancora, al momento dell' accettazione della domanda, la condizione, enunciata all' art. 3, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1078/77, di detenere almeno 15 vacche da latte nella sua azienda. La questione va pertanto valutata alla luce del contesto in cui queste disposizioni sono state emanate e tenendo conto dello scopo del regime dei premi di riconversione.
14 Come emerge dai "considerando" del regolamento n. 1078/77, detto regime mira ad incoraggiare i produttori di latte a riconvertire le mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carni onde ridurre le eccedenze sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Le disposizioni di cui trattasi mirano in tal modo a garantire che qualora ad un produttore sia concesso il premio di riconversione, il quantitativo di latte, equivalente a quello su cui è calcolato l' importo del premio, venga effettivamente ritirato dal mercato.
15 Ora la realizzazione di questo scopo verrebbe meno se il premio fosse versato integralmente ad un produttore che al momento dell' accoglimento della domanda non possiede più una mandria ad orientamento lattiero la cui capacità produttiva corrisponda a detto quantitativo di latte. Infatti, in tale circostanza, non si può escludere che l' intera mandria o parte di essa, la cui produzione costituisce il riferimento per il calcolo del premio, continui ad essere utilizzata per la produzione lattiero-casearia da parte di altri imprenditori cui è stata ceduta.
16 Emerge da queste osservazioni che il premio di riconversione deve essere ridotto in modo proporzionale qualora la capacità produttiva della mandria detenuta nell' azienda al momento dell' accoglimento della domanda di premio sia inferiore a quella che ha consentito le consegne di latte con riferimento alle quali viene calcolato l' importo del premio. La riduzione va effettuata anche nell' ipotesi in cui il produttore di cui trattasi detenga ancora, al momento dell' accettazione della domanda, almeno 15 vacche da latte nella sua azienda.
17 Per questi motivi, occorre risolvere la prima questione dichiarando che il combinato disposto dell' art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, come modificato dal regolamento del Consiglio 22 maggio 1978, n. 1041, e dell' art. 1, n. 3, lett. b), primo trattino, del regolamento della Commissione 23 giugno 1978, n. 1391, deve essere interpretato nel senso che impone di ridurre l' ammontare del premio di riconversione qualora il numero delle vacche da latte detenute nell' azienda al momento dell' accoglimento della domanda, pur essendo pari o superiore a 15 vacche, sia inferiore al numero necessario per conseguire le consegne di latte o di prodotti lattiero-caseari con riferimento alle quali viene calcolato l' ammontare del premio.
Sulla seconda questione
18 La seconda questione concerne la parte della locuzione "numero di vacche da latte adeguato", di cui all' art. 1, n. 3, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 1391/78.
19 Come emerge dalla soluzione della prima questione, questa locuzione si riferisce al numero di vacche da latte necessario per conseguire le consegne di latte su cui è calcolato l' ammontare del premio.
20 Ne deriva che deve ritenersi "adeguato" ai sensi della citata disposizione il numero di vacche da latte che tenuto conto delle circostanze particolari dell' azienda di cui trattasi corrisponde a detto volume di consegne.
21 Per tali motivi, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che la locuzione "un numero adeguato di vacche da latte" di cui all' art. 1, n. 3, lett. b), primo trattino, del regolamento della Commissione 23 giugno 1978, n. 1391, deve essere interpretata nel senso che si riferisce al numero di vacche da latte che, tenuto conto della concreta situazione dell' azienda di cui è causa, è necessario per conseguire le consegne di latte o di prodotti lattiero-caseari con riferimento alle quali viene calcolato l' ammontare del premio.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale a cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesverwaltungsgericht, con ordinanza 27 aprile 1989, dichiara:
1) Il combinato disposto dell' art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 maggio 1978, n. 1041, e dell' art. 1, n. 3, lett. b), primo trattino, del regolamento (CEE) della Commissione 23 giugno 1978, n. 1391, recante modalità di applicazione modificate del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero, deve essere interpretato nel senso che impone di ridurre l' importo del premio di riconversione qualora il numero delle vacche da latte detenute nell' azienda al momento dell' accoglimento della domanda, pur essendo pari o superiore a 15 vacche, sia inferiore al numero necessario per conseguire le consegne di latte o di prodotti lattiero-caseari con riferimento alle quali viene calcolato l' ammontare del premio.
2) La locuzione "un numero adeguato di vacche da latte", contenuta nell' art. 1, n. 3, lett. b), primo trattino, del regolamento (CEE) della Commissione 23 giugno 1978, n. 1391, deve essere interpretata nel senso che si riferisce al numero di vacche da latte che, tenuto conto della concreta situazione dell' azienda di cui è causa, è necessario per conseguire le consegne di latte o di prodotti lattiero-caseari con riferimento alle quali viene calcolato l' ammontare del premio.
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