Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Disoccupazione - Lavoratore non frontaliero in stato di disoccupazione totale che abbia risieduto, nel corso della propria ultima occupazione, sul territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di occupazione - Criteri di valutazione
(( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 71, n . 1, lett . b ), sub ii ) ))
Massima
L' art . 71, n . 1, lett . b ), sub ii ) del regolamento n . 1408 mira a garantire il beneficio di prestazioni di disoccupazione, nelle condizioni più favorevoli per la ricerca di una nuova occupazione, al lavoratore dipendente non frontaliero che si trovi in stato di disoccupazione totale e che si ponga a disposizione degli uffici di collocamento sul territorio dello Stato membro in cui risiede ovvero che faccia rientro in tale territorio mentre era soggetto, per effetto della sua ultima occupazione, alla normativa di un altro Stato membro ( v . la sentenza 22 settembre 1988, Bergemann, causa 236/87, Racc . pag . 5125 ). Al fine di poter stabilire se uno Stato membro costituisce lo Stato di residenza di un lavoratore nonostante il fatto che questi eserciti la propria attività di lavoro dipendente in un altro Stato membro, occorre tener conto della durata e della continuità della residenza nel periodo precedente lo spostamento dell' interessato, della durata - valutata in considerazione degli elementi di fatto caratteristici della specie - e dello scopo della sua assenza, della natura dell' occupazione trovata nell' altro Stato membro, nonché dell' animus dell' interessato quale risulta dal complesso delle circostanze del caso ( v . la sentenza 17 febbraio 1977, Di Paolo, causa 76/76, Racc . pag . 315 ).
Il fatto che un lavoratore accetti in un altro Stato membro un impiego offertogli nell' ambito di un programma di scambi accademici della durata di due anni accademici, che la durata del rapporto di lavoro sia limitata ab initio al normale ambito di tale programma ed il fatto che l' attività dell' interessato sia interrotta, regolarmente ogni tre mesi, da lunghi periodi di vacanza che l' interessato trascorre presso la propria abitazione mantenuta nel proprio Stato d' origine, costituiscono circostanze che il giudice nazionale può prendere in considerazione al fine di stabilire se un lavoratore rientri nella sfera d' applicazione della menzionata disposizione .
Parti
Nel procedimento C-216/89,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell' art . 177 del Trattato CEE, del Bundessozialgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Beate Reibold
e
Bundesanstalt fuer Arbeit ( ufficio federale del lavoro ),
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 71, n . 1, lett . b ), sub ii ), del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, come modificato, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 2 ), allo scopo di stabilire se la ricorrente fosse residente, ai sensi di questa norma, nella Repubblica federale di Germania nel periodo durante il quale ha occupato un posto di lettrice presso un' università del Regno Unito,
LA CORTE ( Terza Sezione ),
composta dai signori J.C . Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F . Grévisse e M . Zuleeg, giudici,
( motivazione non riportata )
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundessozialgericht con l' ordinanza 27 aprile 1989, dichiara :
Dispositivo
"Ai fini dell' applicazione dell' art . 71, n . 1, lett . b ) sub ii ), del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nel testo modificato ed aggiornato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001, deve tenersi conto della durata e della continuità del soggiorno anteriormente al trasferimento dell' interessato, della durata e dello scopo della sua assenza, della natura dell' occupazione trovata nell' altro Stato membro, nonché della volontà dell' interessato emergente da tutte le circostanze; le circostanze di fatto indicate dal giudice nazionale rientrano fra quelle che possono essere prese in considerazione per l' applicazione di tali criteri ".
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