Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Tariffa doganale comune - Voci doganali - "Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche" ai sensi della voce 9030 della nomenclatura combinata - Apparecchi analizzatori microcomandati per la cromatografia - Esclusione
Massima
La nomenclatura combinata di cui all' allegato del regolamento del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune dev' essere interpretata nel senso che gli apparecchi che compiono operazioni di misurazione o di controllo di grandezze elettriche al solo fine di rilevare, valutare ed elaborare dati nel campo della cromatografia non rientrano nella voce 9030. Questa, infatti, non può riferirsi che ad apparecchi aventi la funzione specifica di operare tali controlli.
Parti
Nella causa C-218/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Shimadzu Europa GmbH
e
Oberfinanzdirektion Berlin,
domanda vertente sull' interpretazione della voce 9030 della nomenclatura combinata di cui all' allegato del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni presentate, per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Joern Sack, consigliere giuridico, assistito dalla sig.ra Renate Kubicki, funzionario del ministero della Giustizia della Repubblica federale di Germania messo a disposizione del servizio giuridico della Commissione nell' ambito degli scambi con i funzionari nazionali, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Shimadzu Europa GmbH, rappresentata dall' avv. Peter von Woedtke, del foro di Duesseldorf, e della Commissione delle Comunità europee all' udienza del 2 ottobre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 2 ottobre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 16 giugno 1989, pervenuta in cancelleria il successivo 13 luglio, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione della voce 9030 della nomenclatura combinata di cui all' allegato del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia sorta tra la Shimadzu Europa GmbH (in prosieguo: la "Shimadzu") e l' Oberfinanzdirektion di Berlino in ordine alla classificazione doganale di apparecchi importati dalla Shimadzu.
3 Quattro dei suddetti apparecchi erano costituiti da un elaboratore di dati contenente un quadro di comandi, un elaboratore, un trasduttore, interfacce elettriche e componenti elettroniche nonché un dispositivo stampante/tracciatore collegato mediante un cavo. Gli altri due apparecchi comprendevano un integratore con un quadro comandi, un elaboratore centrale, un trasduttore, un dispositivo stampante/tracciatore, interfacce elettriche e componenti elettroniche.
4 Nei pareri doganali vincolanti emessi dall' Oberfinanzdirektion, i suddetti apparecchi venivano descritti come apparecchi per la misurazione di segnali elettrici di apparecchi d' analisi esterni e la loro trasformazione in dati numerici da confrontare con dati standard preprogrammati ed elaborati. Essi venivano considerati "apparecchi per la misurazione di grandezze elettriche con dispositivo registratore, non destinati ad aeromobili" e classificati nella sottovoce 9030 81 90 della nomenclatura combinata.
5 La voce 9030 di quest' ultima è del seguente tenore:
"Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misurazione o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti:
(...)
- altri strumenti ed apparecchi:
9030 81 - - con dispositivo registratore:
9030 81 10 - - destinati ad aeromobili civili
9030 81 90 - - altri
(...)".
6 La Shimadzu si opponeva alla predetta classificazione adducendo che gli apparecchi controversi, utilizzati per la cromatografia, non erano specificamente concepiti per la misurazione di grandezze elettriche, servendo la grandezza in questione, la tensione, unicamente a trasmettere dati fisici numerici nell' elaboratore e a confrontarli, dopo averli elaborati, con un programma preventivamente immesso nella memoria. Secondo la Shimadzu, gli apparecchi andavano classificati nella sottovoce 8471 20, "Macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione, numeriche, che comportano, in uno stesso involucro, almeno un' unità centrale di elaborazione e, anche combinate, un' unità di entrata o di uscita".
7 Investito della controversia, il Bundesfinanzhof ha disposto la sospensione del procedimento fintantoché la Corte non si sia pronunciata sulla seguente questione pregiudiziale:
"Se la voce 9030 della nomenclatura combinata sia da interpretare nel senso che in essa vanno ricompresi anche apparecchi analizzatori microcomandati per la cromatografia aventi le caratteristiche descritte nella presente ordinanza di rinvio".
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
9 Va rilevato che la voce 9030 della nomenclatura combinata, secondo il suo stesso disposto letterale, comprende, oltre agli strumenti ed agli apparecchi per la misurazione e la rilevazione di radiazioni, solo gli strumenti e gli apparecchi per la misurazione o il controllo di grandezze elettriche.
10 Nella sentenza pronunciata il 28 febbraio 1989, ICT e BFI Électronique (causa 19/88, Racc. pag. 577), a proposito del contenuto della sottovoce 90.28 A II a) della Tariffa doganale comune, la Corte ha ritenuto che gli apparecchi per la misurazione di grandezze elettriche fossero apparecchi specificamente concepiti per tale operazione.
11 Un' uguale interpretazione, basata sulla finalità d' uso degli apparecchi di cui trattasi, va accolta per definire il contenuto della voce 9030 della nomenclatura combinata, che su tale punto ha tenore analogo a quello della sottovoce 90.28 A II a) della Tariffa doganale comune.
12 Si deve parimenti ritenere che soltanto apparecchi specificamente concepiti per effettuare controlli di grandezze elettriche possano essere considerati apparecchi di controllo di tali grandezze.
13 Ne consegue che apparecchi come quelli controversi nel caso di specie, la cui finalità d' uso non è, stando alle indicazioni fornite dal giudice nazionale, quella di misurare o controllare grandezze elettriche, bensì quella di indicare ed elaborare cromatogrammi a partire dalla misurazione e dal controllo di una grandezza elettrica, ossia la tensione, non possono considerarsi come "strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche".
14 Di conseguenza, la soluzione da dare alla questione pregiudiziale è che la nomenclatura combinata deve essere interpretata nel senso che degli apparecchi che compiono operazioni di misurazione o di controllo di grandezze elettriche al solo fine di rilevare, valutare ed elaborare dati nel campo della cromatografia non rientrano nella voce 9030.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
15 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha carattere di incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 16 giugno 1989, dichiara:
La nomenclatura combinata di cui all' allegato del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune dev' essere interpretata nel senso che degli apparecchi che compiono operazioni di misurazione o di controllo di grandezze elettriche al solo fine di rilevare, valutare ed elaborare dati nel campo della cromatografia non rientrano nella voce 9030.
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