Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Fissazione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo - Presa in considerazione di eventi eccezionali che hanno inciso sulla produzione - Esproprio - Nozione - Accordo concluso da un produttore al fine di evitare la mera imposizione dell' obbligo di tollerare l' esecuzione di lavori pubblici nella propria azienda - Inclusione
(Regolamento della Commissione n. 1371/84, art. 3)
Massima
Nella nozione di "esproprio" ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 1371/84 - nozione che consente, quando si determina l' anno di riferimento per il calcolo dei quantitativi di latte esenti dal prelievo supplementare, di tener conto di eventi eccezionali che abbiano inciso in misura sensibile sulla produzione lattiera - rientra il caso di un produttore che abbia concluso un accordo con un' impresa di lavori pubblici al fine di evitare la mera imposizione dell' obbligo di tollerare opere pubbliche sul terreno della propria azienda, qualora tale accordo verta su una parte considerevole della superficie agricola di tale azienda e comporti una riduzione temporanea della superficie di quest' ultima destinata alla coltivazione dei foraggi.
Parti
Nel procedimento C-285/89,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato (CEE), dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven dell' Aia, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
M.E. van der Laan-Velzeboer e P.C.L. van der Laan
e
Ministro dell' Agricoltura e della Pesca,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
considerate le osservazioni presentate:
- per il governo olandese, dal sig. B.R. Bot, segretario generale presso il ministero olandese degli Affari esteri,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. R.C. Fischer, consigliere giuridico, e dal sig. P. Hetsch, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione di udienza,
sentite le osservazioni orali dei ricorrenti nella causa principale, rappresentati dal sig. J.C. Ghijsels, del governo olandese, rappresentato dal sig. T. Heukels, in qualità d' agente, e della Commissione, all' udienza del 23 ottobre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 14 novembre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 12 luglio 1989, pervenuta alla Corte il 15 settembre successivo, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven, dell' Aia, ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11).
2 La questione è stata sollevata nell' ambito di una lite fra i sigg. M.E. van der Laan-Velzeboer e P.C.L. van der Laan, che gestiscono una impresa agricola, e il ministro dell' Agricoltura e della Pesca in ordine ad un quantitativo di riferimento in base al regime di prelievo supplementare sul latte.
3 Con contratti del 20 agosto 1982, i sigg. van der Laan-Velzeboer e van der Laan hanno accordato alla società NV Nederlandse Gasunie il diritto di posare e usare un gasdotto, nonché di curarne la manutenzione, sulla superficie e nel sottosuolo dei terreni facenti parte della loro azienda. In cambio della concessione di questo diritto, sulla base del quale la NV Nederlandse Gasunie ha avuto in uso, per un periodo compreso tra l' aprile del 1983 e l' ottobre del 1984, 7,2663 ettari di terreno agricolo su una superficie coltivabile totale dell' azienda di 19,4409 ettari, è stato loro accordato un indennizzo di 12 267,99 fiorini olandesi. Inoltre essi hanno ottenuto, per la costituzione di diritti reali e a titolo di risarcimento, pagamenti per un ammontare non inferiore a 35 383,23 fiorini olandesi.
4 Si ricava dal fascicolo che, in forza di due regi decreti datati rispettivamente 13 dicembre 1963 e 17 gennaio 1964, era stata accordata una concessione per la posa e la manutenzione del gasdotto in questione e tale gasdotto era stato riconosciuto di pubblico interesse ai fini, tra l' altro, dell' eventuale applicazione della "Belemmeringenwet Privaatrecht" olandese. Questa legge, in sostanza, mira a permettere all' autorità pubblica che abbia in progetto opere di pubblico interesse su beni immobili appartenenti a un privato di obbligare quest' ultimo a tollerare l' esecuzione di questi lavori contro risarcimento, laddove non sia possibile pervenire a un accordo con tale privato.
5 In seguito alla presentazione della loro domanda per l' attribuzione di un quantitativo di riferimento in relazione al regime di prelievo supplementare sul latte, i sigg. van der Laan-Velzeboer e van der Laan si sono visti attribuire un quantitativo di kg 156 563 di latte, calcolato sulla base delle consegne di latte da essi effettuate durante il 1983, considerato dai Paesi Bassi come anno di riferimento.
6 Il 16 giugno 1984 gli interessati hanno richiesto al ministro dell' Agricoltura e della Pesca che il 1982 fosse considerato, nei loro confronti, come anno di riferimento. Essendo stata respinta la domanda con provvedimento di tale ministro del 26 marzo 1985, essi hanno promosso ricorso dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven.
7 Il College van Beroep voor het Bredijfsleven, ritenendo che il giudizio da formulare dipendesse dall' interpretazione da dare alla normativa comunitaria in materia, ha sospeso la trattazione della causa e, in applicazione dell' art. 177 del Trattato CEE, ha investito la Corte della seguente questione pregiudiziale:
"Se l' art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371 (GU L 132, pag. 11) attualmente regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546 - che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12) - debba essere interpretato nel senso che la situazione ivi contemplata e cioè l' 'esproprio di una parte considerevole della superficie agricola dell' azienda gestita dal produttore, che abbia comportato una riduzione temporanea della superficie aziendale destinata alla coltivazione di foraggi' , comprenda del pari il caso in cui fra il titolare di diritti sul terreno e l' esecutore di un' opera pubblica sia stato raggiunto un accordo del tipo di cui all' art. 2 della legge olandese 'Belemmeringenwet Privaatrecht' (Staatsblad 1927, 159), e ciò per evitare l' imposizione di un obbligo di tolleranza del tipo di cui all' art. 1 di detta legge, in seguito al quale accordo il produttore ha perso temporaneamente la possibilità di usare una parte considerevole della superficie agricola dell' azienda, con la conseguente riduzione temporanea della superficie destinata alla coltivazione dei foraggi, conseguenza che si sarebbe avuta anche se l' obbligo di tolleranza di cui trattasi fosse stato imposto".
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, della normativa comunitaria in materia così come dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
9 Tenuto conto degli elementi agli atti, la questione sollevata deve essere intesa come mirante, in sostanza, a sapere se la nozione di "esproprio", ai sensi dell' art. 3 del citato regolamento n. 1371/84 preveda la situazione di un produttore che ha concluso un accordo con un' impresa di lavori pubblici al fine di evitare la mera imposizione di un obbligo di tollerare l' esecuzione di lavori pubblici sul terreno della propria azienda.
10 Occorre rammentare, a titolo preliminare, che, in conformità all' art. 3, n. 3, primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), i produttori la cui produzione lattiera, nell' anno di riferimento considerato dallo Stato membro interessato, ha risentito sensibilmente di eventi eccezionali verificatisi prima o durante tale anno ottengono, su loro richiesta, la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento compreso nel periodo 1981-1983.
11 L' art. 3, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 857/84 contiene un elenco degli eventi che possono giustificare la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento. Questo elenco è stato integrato, in conformità dell' ultimo comma dello stesso punto, dall' art. 3 del regolamento della Commissione n. 1371/84, il quale prevede in particolare, tra gli eventi che possono giustificare la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento, "l' esproprio di una parte considerevole della superficie agricola dell' azienda gestita dal produttore, che abbia comportato una riduzione temporanea della superficie aziendale destinata alla coltivazione dei foraggi".
12 La normativa comunitaria citata non precisa tuttavia che cosa debba intendersi con l' espressione "esproprio di una parte considerevole della superficie agricola dell' azienda". La portata di questa espressione dev' essere dunque valutata tenendo conto della struttura e delle finalità della normativa di cui trattasi.
13 A tal riguardo, bisogna rilevare che il combinato disposto degli artt. 3, n. 3, del regolamento n. 857/84 e 3 del regolamento n. 1371/84 mirano a consentire ai produttori che, a seguito di eventi eccezionali verificatisi indipendentemente dalla loro volontà, non possano comprovare una produzione significativa durante l' anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro interessato, di scegliere un anno di riferimento diverso nell' ambito del periodo 1981-1983. Queste disposizioni hanno dunque lo scopo di evitare che l' applicazione del regime di prelievo supplementare comporti, riguardo ai produttori considerati, oneri tali da colpire questi ultimi in modo particolarmente gravoso rispetto all' insieme dei produttori soggetti a tale regime.
14 E' pacifico che l' imposizione, da parte della pubblica autorità, di limiti all' uso dell' intera superficie di un' azienda agricola, o di una sua parte, può comportare una riduzione della capacità produttiva di quest' ultima e può così provocare una diminuzione della produzione lattiera del produttore interessato, proprio al pari di un provvedimento privativo del diritto di proprietà. Tale può essere segnatamente il caso dell' obbligo, imposto dalla pubblica autorità, di tollerare l' esecuzione di opere pubbliche sul terreno dell' azienda.
15 Un simile provvedimento deve, pertanto, essere assimilato a un provvedimento privativo del diritto di proprietà ai fini dell' applicazione dell' art. 3 del regolamento n. 1371/84, con la conseguenza che il produttore interessato deve poter scegliere un altro anno di riferimento laddove siano presenti le altre condizioni previste dalla normativa comunitaria.
16 Tuttavia, è opportuno esaminare inoltre se la stessa interpretazione valga per un accordo che imponga a un produttore l' obbligo di tollerare l' esecuzione di opere pubbliche sul terreno della sua azienda, qualora tale accordo sia stato concluso, tra il produttore e un' impresa di lavori pubblici, al fine di evitare l' imposizione di un obbligo analogo con atto della pubblica autorità.
17 A tal riguardo basti constatare che un simile accordo è previsto per evitare un atto unilaterale di esproprio da parte dei pubblici poteri e che esso produce nei confronti del produttore interessato effetti analoghi a quelli che avrebbe comportato, in mancanza di un accordo, l' intervento di tale atto. Anche quest' accordo dev' essere dunque ritenuto costitutivo di un esproprio ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 1371/84, purché esso verta su una parte considerevole della superficie agricola dell' azienda e comporti una riduzione temporanea della superficie di quest' ultima destinata alla coltivazione dei foraggi.
18 Il governo olandese, in tal contesto, ha eccepito che la norma dell' art. 3 del regolamento n. 1371/84 non sarebbe applicabile in una situazione in cui, come nel caso di specie, l' obbligo di tollerare opere pubbliche sia stato oggetto di un indennizzo.
19 Tale argomento non è accoglibile. Si ricava infatti dall' ordinanza di rinvio che tale indennizzo è estraneo ai diritti che il produttore interessato si vede attribuire dalla normativa comunitaria relativa al regime del prelievo supplementare sul latte e che essa non copre le conseguenze, posteriori allo spossessamento temporaneo dell' impresa, che derivano al produttore dalla presa in considerazione, al momento dell' applicazione di questo regime di prelievo supplementare, dei quantitativi di latte consegnati durante il periodo in cui esso disponeva solo di una ridotta capacità produttiva.
20 Pertanto, la questione posta va risolta nel senso che la nozione di "esproprio" ai sensi dell' art. 3 del regolamento della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, riguarda la situazione di un produttore che ha concluso un accordo con un' impresa di lavori pubblici al fine di evitare la mera imposizione di un obbligo di tollerare opere pubbliche sui terreni della propria azienda, qualora tale accordo verta su una parte considerevole della superficie agricola di tale azienda e comporti una riduzione temporanea della superficie di quest' ultima destinata alla coltivazione dei foraggi.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dare luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con ordinanza 12 luglio 1989, dichiara:
La nozione di "esproprio", ai sensi dell' art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11) riguarda la situazione di un produttore che ha concluso un accordo con un' impresa di lavori pubblici al fine di evitare la mera imposizione dell' obbligo di tollerare opere pubbliche sul terreno della propria azienda, qualora tale accordo verta su una parte considerevole della superficie agricola di tale azienda e comporti una riduzione temporanea della superficie di quest' ultima destinata alla coltivazione dei foraggi.
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