Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Accesso dei figli dei lavoratori all' istruzione - Studi compiuti in uno Stato diverso dallo Stato ospitante - Diritto al sussidio concesso dallo Stato ospitante ai suoi cittadini in caso di studi all' estero - Studi compiuti nello Stato membro di cui l' interessato è cittadino - Irrilevanza
( Regolamento del Consiglio n . 1612/68, art . 12 )
Massima
L' art . 12 del regolamento n . 1612/68 sancisce una norma generale che, nel settore dell' istruzione, prescrive ad ogni Stato membro di garantire la parità di trattamento fra i propri cittadini e i figli dei lavoratori cittadini di un altro Stato membro stabiliti nel suo territorio . Di conseguenza, se uno Stato membro offre ai propri cittadini la possibilità di fruire di un sussidio per la frequenza di corsi di istruzione tenuti all' estero, il figlio di un lavoratore comunitario deve fruire dello stesso vantaggio se decide di studiare fuori dello Stato ospitante .
Quest' interpretazione non può essere inficiata dal fatto che l' aspirante all' istruzione decida di seguire corsi di studio nello Stato membro di cui è cittadino . Né la condizione della residenza prescritta dall' art . 12 né lo scopo perseguito dal regolamento n . 1612/68 giustificano tale limitazione, che peraltro sfocerebbe in un' altra forma di discriminazione a danno dei figli dei lavoratori comunitari rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante .
Parti
Nel procedimento C-308/89,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell' art . 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di Darmstadt nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Carmina di Leo
e
Land Berlin
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 12 del regolamento ( CEE ) 15 ottobre 1968, n . 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità ( GU L 257, pag . 2 ),
LA CORTE ( Sesta Sezione ),
composta dai signori : G.F . Mancini, presidente di sezione,
T.F . O' Higgins e M . Díez de Velasco, presidenti di sezione,
C.N . Kakouris e P.J.G . Kapteyn, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate :
- per il governo della Repubblica federale di Germania dai sigg . E . Roeder e G . Leibrock, del ministero federale degli Affari economici, in qualità di agenti;
- per il governo della Repubblica italiana dal prof . Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri in qualità di agente, assistito dal sig . P.G . Ferri, avvocato dello Stato;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg . Y . Pipkorn e H . Lima, consiglieri giuridici, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Carmina di Leo, rappresentata dall' avv . V . Raschendorfer, del foro di Gedern, e del governo olandese, rappresentato dal sig . T . Heukels, del ministero degli Affari esteri, in qualità d' agente, all' udienza del 28 giugno 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 3 ottobre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 11 settembre 1989, giunta in cancelleria il 9 ottobre successivo, il Verwaltungsgericht di Darmstadt ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art . 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art . 12 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità ( GU L 257, pag . 2 ).
2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di un ricorso proposto dalla Carmina di Leo, cittadina italiana, avverso il rifiuto delle autorità tedesche competenti di consentirle di fruire del sussidio all' istruzione contemplato dalla legge federale sull' incentivazione dell' istruzione ( Bundesausbildungsfoerderungsgesetz, in prosieguo : la "BAfoeG "), in quanto il sussidio sollecitato dalla di Leo viene concesso solo ai cittadini tedeschi ai sensi della legge fondamentale, agli stranieri apolidi e agli stranieri che godono del diritto d' asilo .
3 Nella versione della BAfoeG vigente al momento degli antefatti della causa principale, il sussidio all' istruzione in caso di studi compiuti fuori dal territorio della Repubblica federale di Germania spettava solo ai cittadini tedeschi ai sensi della legge fondamentale, agli stranieri apolidi, agli stranieri che fruivano del diritto d' asilo e ai profughi . A seguito di una modifica entrata in vigore il 1 luglio 1988, il sussidio viene concesso anche agli aspiranti al' istruzione che, in quanto figli di cittadini di uno Stato membro, godono della libertà di circolazione oppure del diritto di soggiorno instaurato dal diritto comunitario . Tuttavia, i cittadini di uno Stato membro della Comunità non possono fruire del sussidio se l' istruzione viene impartita nello Stato di cui sono cittadini .
4 Emerge dal fascicolo che la di Leo è figlia di un lavoratore migrante italiano occupato da venticinque anni nella Repubblica federale di Germania . Essa ha compiuto gli studi primari e secondari in Gedern ( Repubblica federale di Germania ), ove ha pure la residenza principale . Dato il sistema del numero chiuso vigente nelle facoltà di medicina delle università tedesche, essa si è iscritta alla facoltà di medicina dell' università di Siena . Trattandosi quindi di sovvenzionare studi presso un' università italiana, il sussidio all' istruzione contemplato dalla BAfoeG le è stato negato .
5 Il giudice adito ha ritenuto che per pronunciarsi sulla legittimità della decisione delle autorità tedesche bisognava stabilire se l' art . 12 del regolamento n . 1612/68 imponga o meno ad uno Stato membro, la cui normativa contempla un aiuto all' istruzione impartita all' estero, di concederlo ad una persona che si trovi in una situazione analoga a quella della ricorrente nella causa principale .
6 Così stando le cose, il Verwaltungsgericht di Darmstadt ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale :
"Se l' art . 12 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612, vada interpretato nel senso che i figli rientranti nell' ambito d' applicazione di questa disposizione devono essere equiparati ai cittadini dello Stato ospitante per quanto riguarda i sussidi all' istruzione non solo qualora quest' ultima venga impartita nello Stato ospitante, ma anche nel caso in cui ricevano una formazione in uno Stato di cui possiedono la cittadinanza ".
7 Per una più ampia illustrazione dell' ambito normativo e degli antefatti della causa principale, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
8 L' art . 12 del regolamento n . 1612/68 dispone che i figli di un lavoratore comunitario hanno accesso, alle stesse condizioni dei cittadini del paese ospitante, ai corsi di insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale qualora risiedano nel territorio dello stesso Stato .
9 Si deve ricordare, in via preliminare, che, secondo la giurisprudenza della Corte ( v . sentenza 15 marzo 1989, Echternach e Moritz, cause riunite 389/87 e 390/87, Racc . pag . 723 ), il citato art . 12 si riferisce non solo alle disposizioni relative all' ammissione propriamente detta, ma, in generale, a tutti i provvedimenti miranti a facilitare la frequenza dei corsi di insegnamento . A questo proposito la Corte ha, in particolare, considerato che lo status di figlio di lavoratore comunitario implica in particolare il riconoscimento, da parte del diritto comunitario, della necessità che coloro che lo posseggono possano fruire degli aiuti statali per gli studi ai fini della loro integrazione nella vita sociale del paese ospitante . Ciò comporta, secondo la Corte, che ai figli dei lavoratori comunitari spettano gli aiuti concessi per sopperire alle spese di studio e di mantenimento alle stesse condizioni previste per la concessione degli stessi vantaggi ai cittadini dello Stato ospitante .
10 La questione pregiudiziale fa sorgere però il problema del se il diritto alla parità di trattamento nel settore dell' istruzione possa essere invocato anche dal figlio di un lavoratore comunitario allorché l' istruzione viene impartita in uno Stato diverso da quello ospitante e, in particolare, in uno Stato del quale egli è cittadino .
11 A questo proposito il governo tedesco, e all' udienza il governo olandese, hanno osservato che la parità di trattamento prescritta dall' art . 12 non si impone ad uno Stato membro se i figli del lavoratore migrante si trasferiscono all' estero per frequentare corsi di studi, in particolare perché l' art . 12, secondo la sua lettera, si applica soltanto ai figli che risiedono nel territorio del paese ospitante . Inoltre, secondo questi due governi, la finalità dell' art . 12 è quella di favorire l' integrazione del lavoratore e della sua famiglia nel paese ospitante . Orbene, gli studi che il figlio di un lavoratore comunitario compie in un altro Stato non servirebbero alla sua integrazione nel paese ospitante .
12 Questi argomenti non possono venir accolti . Secondo la sua lettera, l' art . 12 non riguarda soltanto i casi di istruzione che si svolgono nel paese ospitante . Infatti, la condizione di residenza, stabilita dal citato art . 12 del regolamento n . 1612/68 ha lo scopo di riservare la parità di trattamento, per quel che riguarda i vantaggi contemplati da detto articolo, ai soli figli dei lavoratori comunitari che risiedono nel paese che ospita i genitori . Essa non implica invece che il diritto alla parità di trattamento dipenda dal luogo in cui il figlio frequenta i corsi d' istruzione .
13 Si deve poi ricordare che lo scopo del citato regolamento n . 1612/68, vale a dire la libera circolazione dei lavoratori, richiede, affinché questa venga garantita nel rispetto della libertà e della dignità, condizioni ottimali d' integrazione della famiglia del lavoratore comunitario nell' ambiente del paese ospitante . Affinché questa integrazione possa realizzarsi è indispensabile che il figlio del lavoratore comunitario che risiede con la famiglia nello Stato membro ospitante abbia la possibilità di scegliere i propri studi alle stesse condizioni che valgono per il figlio di un cittadino di detto Stato .
14 Inoltre l' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68, a tenore del quale il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode nel territorio degli altri Stati membri degli stessi vantaggi sociali dei lavoratori nazionali impone allo Stato membro che offra ai propri lavoratori nazionali la possibilità di frequentare corsi d' istruzione tenuti in un altro Stato membro, di estendere questa possibilità ai lavoratori comunitari stabiliti nel suo territorio ( v . sentenza 27 settembre 1988, Matteucci, causa 235/87, Racc . pag . 5589 ).
15 Lo stesso principio deve valere per i figli dei lavoratori comunitari che rientrano nella sfera d' applicazione dell' art . 12 . Infatti, questo articolo sancisce, al pari dell' art . 7, n . 2, una norma generale che, nel settore dell' istruzione, prescrive ad ogni Stato membro di garantire la parità di trattamento tra i propri cittadini e i figli dei lavoratori cittadini di un altro Stato membro stabiliti nel suo territorio . Di conseguenza, se allorché uno Stato membro offre ai propri cittadini la possibilità di fruire di un sussidio per la frequenza di corsi d' istruzione tenuti all' estero, il figlio di un lavoratore comunitario deve fruire dello stesso vantaggio se decide di studiare fuori dello Stato ospitante .
16 Quest' interpretazione non può venir inficiata dal fatto che l' aspirante all' istruzione decida di seguire corsi di studi nello Stato membro di cui è cittadino . Né la condizione della residenza, prescritta dall' art . 12, né lo scopo perseguito dal regolamento n . 1612/68 giustificano tale limitazione, che peraltro sfocerebbe in un' altra forma di discriminazione a danno dei figli dei lavoratori comunitari rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante .
17 Per i motivi suesposti si deve risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale dichiarando che l' art . 12 del regolamento n . 1612/68 va interpretato nel senso che i figli rientranti nella sfera d' applicazione di questa disposizione devono essere equiparati ai cittadini dello Stato ospitante per quel che riguarda i sussidi all' istruzione non solo quando l' istruzione viene impartita nello Stato ospitante, ma anche qualora sia impartita in uno Stato di cui essi possiedono la cittadinanza .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 Le spese sostenute dal governo tedesco, dal governo olandese e dal governo italiano nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( Sesta Sezione ),
pronunciandosi sulla questione ad essa sottoposta dal Verwaltungsgericht di Darmstadt, con ordinanza 11 settembre 1989, dichiara :
L' art . 12 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612, va interpretato nel senso che i figli rientranti nella sfera d' applicazione di questa disposizione devono essere equiparati ai cittadini dello Stato ospitante per quel che riguarda i sussidi all' istruzione non solo quando l' istruzione viene impartita nello Stato ospitante, ma anche qualora sia impartita in uno Stato di cui essi possiedono la cittadinanza .
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