Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Libera circolazione delle merci - Transito comunitario - Transito comunitario esterno - Documento T1 - Avviso di non appuramento - Autorità competente
(Regolamento (CEE) del Consiglio n. 222/77, art. 35, secondo comma, nella sua versione antecedente all' entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3813/81)
Massima
Nella sua versione in vigore prima della modifica apportata dal regolamento n. 3813/81, l' art. 35, secondo comma, del regolamento n. 222/77, relativo al transito comunitario, disponeva che il garante che assicura la regolarità delle operazioni di transito si trova liberato dalle sue obbligazioni qualora, alla scadenza di un certo periodo, non sia stato avvisato dall' ufficio di partenza del non appuramento del documento T1. In tale redazione, la disposizione doveva essere interpretata nel senso che la competenza ad avvisare il garante del non appuramento del documento T1 apparteneva esclusivamente all' ufficio di partenza.
Parti
Nel procedimento C-328/89,
avente ad oggetto la domanda proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Corte suprema di cassazione nella causa dinanzi ad essa pendente fra
Berner Allgemeine Versicherungsgesellschaft
e
Amministrazione delle finanze dello Stato,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 35 del regolamento del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222, relativo al transito comunitario (GU 1977, L 38, pag. 1),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori M. Díez de Velasco, presidente di sezione, C.N. Kakouris e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: D. Louterman, amministratore principale
considerate le osservazioni scritte presentate:
- per la Commissione, dal sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
- per la società Berner, dall' avv. Angelo Pesce, del foro di Milano,
- per il governo italiano, dall' avvocato dello Stato Ivo Braguglia, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del governo italiano, rappresentato dall' avvocato dello Stato Marcello Conti, della società Berner e della Commissione, all' udienza del 15 gennaio 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate il 7 febbraio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 19 dicembre 1988, pervenuta alla Corte il 24 ottobre 1989, la Corte suprema di cassazione ha proposto, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione dell' art. 35 del regolamento (CEE) del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222/77, relativo al transito comunitario (GU 1977, L 38, pag. 1).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra la compagnia svizzera di assicurazioni Berner Allgemeine Versicherungsgesellschaft (in prosieguo: la "Berner") e l' Amministrazione delle finanze dello Stato italiano, in ordine agli obblighi derivanti da una garanzia prestata dalla Berner a norma dell' art. 27 del citato regolamento n. 222/77.
3 Il regolamento del Consiglio n. 222/77, recante codificazione del regime del transito comunitario inizialmente istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 marzo 1969, n. 542 (GU L 77, pag. 1), stabilisce un regime che, per le merci che non soddisfano alle condizioni degli artt. 9 e 10 del Trattato CEE, è quello del "transito comunitario esterno", disciplinato al titolo II, artt. 12-38, del regolamento stesso.
4 Ai sensi dell' art. 12 di tale regolamento, qualsiasi merce, per circolare in base al regime di cui trattasi, deve formare oggetto di una dichiarazione compilata su un modulo T1. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dalla persona che chiede di effettuare un' operazione di transito comunitario esterno, denominata, ai sensi dell' art. 13, obbligato principale, e presentata all' ufficio di partenza. Si intende per ufficio di partenza, a norma dell' art. 11, lett. c), l' ufficio doganale nel quale ha inizio l' operazione di transito. L' art. 17 dispone che, tra l' altro, l' ufficio di partenza registra la dichiarazione T1 e fissa il termine in cui le merci devono essere ripresentate all' ufficio di destinazione.
5 In forza dell' art. 27 del regolamento di cui trattasi,
"al fine di garantire la riscossione dei dazi e degli altri diritti e tributi che uno Stato membro sarebbe in diritto di esigere per le merci che attraverseranno il suo territorio durante il transito comunitario, l' obbligato principale è tenuto a prestare una garanzia (...)" che "(...) consiste in un impegno mediante il quale una persona, fisica o giuridica (...), si costituisce garante in solido (...)".
6 L' art. 35 dello stesso regolamento recita:
"Il garante è liberato dalle sue obbligazioni nei confronti degli Stati membri il cui territorio è stato toccato in occasione del transito comunitario, quando il documento T1 è appurato dall' ufficio di partenza.
Il garante è del pari liberato dalle sue obbligazioni alla scadenza di un periodo di dodici mesi dalla data di allibramento della dichiarazione T1 qualora non sia stato avvisato dall' ufficio di partenza del non appuramento del documento T1".
7 In seguito alle modifiche apportate al regolamento n. 222/77 dal regolamento del Consiglio 15 dicembre 1981, n. 3813, in vigore dal 1 gennaio 1983 (GU L 383, pag. 28), il secondo comma della norma citata è stato sostituito dal testo seguente:
"Il garante è del pari liberato dalle sue obbligazioni alla scadenza di un periodo di dodici mesi dalla data di allibramento della dichiarazione T1, qualora non sia stato avvisato dalle autorità doganali competenti dello Stato membro di partenza del non appuramento del documento T1".
8 In forza dell' accordo concluso tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica ((regolamento (CEE) del Consiglio 21 novembre 1972, n. 2812, GU L 294, pag. 1)), in vigore dal 1 gennaio 1974 (informazione pubblicata nella GU 1973, L 334, pag. 13), la normativa in materia di transito comunitario si applica alle merci che circolano tra due punti situati nella Comunità attraversando il territorio svizzero, siano esse spedite direttamente, con o senza trasbordo in Svizzera, oppure rispedite dalla Svizzera, eventualmente dopo deposito doganale. Tale normativa può ugualmente applicarsi a qualsiasi altro trasporto di merci che attraversi il territorio della Comunità e quello della Svizzera.
9 Risulta dagli atti di causa che nell' ottobre del 1978 l' ufficio doganale svizzero di Locarno-Cadenazzo (ufficio di partenza) emetteva due documenti T1 per merci destinate ad essere immesse in consumo in Belgio. Tuttavia, le merci di cui trattasi venivano irregolarmente immesse in consumo in Italia.
10 La Berner, costituitasi garante dell' operazione a norma della disciplina in precedenza illustrata, veniva avvisata dall' amministrazione delle dogane svizzere, nel luglio 1979, del non appuramento dei suddetti documenti T1.
11 Nel gennaio 1982, l' ufficio doganale di Como ingiungeva al garante di pagare la somma di 6 250 000 LIT, in conseguenza del mancato appuramento dei documenti T1 di cui sopra. La Berner si opponeva all' ingiunzione dinanzi al Tribunale di Milano, facendo valere, in particolare, di non essere stata avvisata del mancato appuramento dall' ufficio di partenza, contrariamente a quanto previsto dall' art. 35 del regolamento n. 222/77, nella versione in vigore all' epoca. L' Amministrazione delle finanze dello Stato sosteneva invece che l' avviso di non appuramento era stato notificato al garante, nel termine prescritto, da un' autorità svizzera competente.
12 La Corte suprema di cassazione, investita della controversia, ha osservato, ai fini dell' interpretazione dell' art. 35, secondo comma, del regolamento n. 222/77, che la nuova formulazione di tale disposizione, entrata in vigore dopo i fatti all' origine della controversia, e che si riferisce in maniera generale alle "autorità doganali competenti dello Stato membro di partenza" e non più all' "ufficio di partenza", potrebbe essere interpretata vuoi come un chiarimento del testo iniziale vuoi, al contrario, come apportatrice di un' innovazione.
13 La Corte Suprema di Cassazione ha quindi sospeso il giudizio sottoponendo alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se l' art. 35 del regolamento del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222, relativo al transito comunitario - che, nella versione originaria, prevede che il garante è liberato dalle sue obbligazioni qualora, alla scadenza di un periodo di dodici mesi dalla data di allibramento della dichiarazione T1, non sia stato avvisato dall' ufficio di partenza del non appuramento del documento T1 - debba essere interpretato nel senso che la competenza ad inviare il detto avviso spetti in via esclusiva all' ufficio di partenza ovvero appartenga anche all' ufficio che, secondo l' ordinamento nazionale, sia gerarchicamente sovraordinato rispetto a quello di partenza e possa ad esso sostituirsi nell' effettuazione di un tale adempimento".
14 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello sfondo normativo nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
15 La Berner e la Commissione sostengono che, secondo la versione dell' art. 35 del regolamento n. 222/77 in vigore all' epoca dei fatti di causa, la responsabilità del garante sorgeva unicamente qualora esso fosse avvisato del non appuramento del documento T1 dall' ufficio di partenza. Quest' ultima espressione avrebbe il senso preciso definito al citato art. 11, lett. c), e sarebbe quindi sufficientemente chiara così da non aver bisogno di chiarimenti di sorta. Pertanto, la modifica apportata alla disposizione considerata dal 1 gennaio 1983 confermerebbe che quest' ultima aveva un senso più ristretto nella sua versione iniziale.
16 Il governo italiano sostiene invece che lo scopo della disposizione di cui è causa è quello di far sì che il garante sia informato, con certezza ed entro il termine prescritto, della sorte del suo obbligo di garanzia. Ora, il garante non potrebbe legittimamente dubitare dell' esattezza di tale informazione qualora essa provenga dall' autorità sovraordinata rispetto all' ufficio di partenza. L' interpretazione puramente letterale della disposizione considerata dovrebbe quindi cedere il posto all' interpretazione logica di quest' ultima. La modifica apportata avrebbe dunque uno scopo chiarificatore.
17 Quest' ultima tesi non può essere accolta.
18 Infatti, come la Corte ha osservato nella sentenza 18 febbraio 1982, SIC (causa 277/80, Racc. pag. 629), la disposizione considerata mira ad assicurare la certezza del diritto alle persone che si rendono garanti delle operazioni di transito ai sensi del regolamento di cui trattasi, disponendo in particolare la loro liberazione allo scadere di un periodo di dodici mesi qualora esse non abbiano ricevuto l' avviso di non appuramento del documento T1.
19 Pertanto, sulla base di questa esigenza di certezza del diritto, le persone che si rendono garanti delle operazioni di transito, non avendo un collegamento diretto con queste ultime, hanno il diritto di conoscere chiaramente le circostanze in cui sorge la loro responsabilità. Ogni incertezza quanto a tali circostanze potrebbe aumentare i costi relativi alla costituzione delle garanzie e sarebbe quindi contraria agli obiettivi stessi del regime di transito comunitario.
20 Una delle funzioni dell' ufficio di partenza, nella versione dell' art. 35 del regolamento n. 222/77 in vigore nel periodo di cui è causa, era appunto quella di avvisare il garante del non appuramento del documento T1, di guisa che esso poteva attendersi che tale avviso provenisse esclusivamente dall' ufficio di partenza e non da un' altra autorità, anche se gerarchicamente sovraordinata rispetto a quest' ultimo. E' la sola tesi che possa soddisfare le esigenze di certezza del diritto.
21 D' altro canto, dato che l' obbligo della garanzia del pagamento dei dazi e degli altri tributi eventualmente dovuti in caso di infrazione o di irregolarità commessa in occasione dell' operazione di transito può essere considerato come una forma di sanzione, occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza della Corte, una sanzione, anche di natura non penale, può essere inflitta solo qualora abbia un fondamento giuridico chiaro ed inequivoco (sentenza 25 settembre 1984, Koenecke, causa 117/83, Racc. pag. 3291).
22 Alla luce di queste considerazioni, non vi è motivo di scostarsi dalla nozione di ufficio di partenza quale determinata in maniera chiara e precisa nella formulazione delle disposizioni di cui trattasi.
23 Tale interpretazione è corroborata dalla modifica apportata alla disposizione considerata dal citato regolamento n. 3813/81 che costituisce una modifica sostanziale e non un chiarimento del testo precedentemente in vigore, così come risulta dal primo considerando del regolamento modificativo, a norma del quale "(...) dall' esperienza pluriennale nell' applicazione del regime del transito comunitario (...) è risultato possibile rendere più flessibili talune formalità connesse con tale regime".
24 Si deve pertanto risolvere la questione proposta dal giudice nazionale dichiarando che l' art. 35 del regolamento del Consiglio n. 222/77, nel testo in vigore prima della modifica apportata dal regolamento del Consiglio n. 3813/81, va interpretato nel senso che la competenza ad avvisare il garante del non appuramento del documento T1 apparteneva esclusivamente all' ufficio di partenza.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
25 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte suprema di cassazione, con ordinanza 19 dicembre 1988, dichiara:
L' art. 35 del regolamento (CEE) del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222, relativo al transito comunitario, nel testo in vigore prima della modifica apportata dal regolamento (CEE) del Consiglio 15 dicembre 1981, n. 3813, va interpretato nel senso che la competenza ad avvisare il garante del non appuramento del documento T1 apparteneva esclusivamente all' ufficio di partenza.
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