Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Risorse proprie delle Comunità europee - Recupero dei dazi all' importazione o all' esportazione - Debitore che soddisfa le condizioni enunciate nell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 - Recupero - Esclusione - "Errore delle autorità competenti medesime" - Debitore che ha "agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente" - Nozioni
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1697/79, art. 5, n. 2))
2. Risorse proprie delle Comunità europee - Recupero dei dazi all' importazione o all' esportazione - Importo dei dazi non riscossi uguale o superiore a 2 000 ECU - Competenza della Commissione limitata alle sole decisioni di non procedere al recupero
((Regolamento del Consiglio n. 1697/79, art. 5, n. 2; regolamento (CEE) della Commissione n. 1573/80, art. 4))
3. Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Giudice nazionale che si trova di fronte all' incostituzionalità di una norma interna e che deve pertanto adire la Corte costituzionale - Ininfluenza sulla facoltà o sull' obbligo di rinvio alla Corte di giustizia
(Trattato CEE, art. 177)
4. Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Pertinenza delle questioni sollevate - Necessità di una pronuncia pregiudiziale - Stadio della procedura in cui occorre effettuare il rinvio - Valutazione da parte del giudice nazionale
(Trattato CEE, art. 177)
Massima
1. L' art. 5, n. 2, primo comma, del regolamento n. 1697/79 prevede che le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al recupero "a posteriori" dell' importo dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente.
Questa disposizione dev' essere interpretata, nella sua prima parte, nel senso che essa conferisce alle autorità nazionali competenti un potere vincolato per quanto riguarda la decisione di non effettuare il recupero qualora siano soddisfatte le predette condizioni.
Gli errori a cui tale disposizione si riferisce comprendono tutti gli errori d' interpretazione o di applicazione dei testi relativi ai dazi all' importazione e all' esportazione che il debitore non abbia potuto ragionevolmente individuare, qualora siano la conseguenza del comportamento attivo vuoi delle autorità competenti per il recupero, vuoi di quelle dello Stato membro di esportazione, il che esclude gli errori determinati da dichiarazioni inesatte del debitore, salvo che la loro inesattezza sia dovuta esclusivamente ad informazioni erronee fornite da autorità competenti, le quali ne siano vincolate.
La stessa disposizione dev' essere interpretata, nella sua parte finale, nel senso che si applica alla situazione in cui il debitore abbia soddisfatto tutti i requisiti posti tanto dalle norme comunitarie relative alla dichiarazione in dogana quanto dalle norme nazionali che le integrino o, se del caso, le traspongano, nonostante il fatto che il debitore abbia fornito in buona fede alle autorità competenti elementi inesatti o incompleti, qualora detti elementi fossero i soli che egli poteva ragionevolmente conoscere od ottenere.
2. La competenza attribuita alla Commissione dall' art. 4 del regolamento n. 1573/80, che stabilisce le disposizioni di applicazione dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, relativo al recupero "a posteriori" dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione, non si estende alle decisioni di recupero, ma è limitata alle decisioni di non procedere al recupero per dazi doganali di importo uguale o superiore a 2 000 ECU, e ciò anche in presenza di una domanda motivata presentata da un debitore avverso la decisione di recupero adottata dalle autorità nazionali competenti.
Ne consegue che, qualora il debitore presenti una domanda volta ad ottenere che non si effettui il recupero dei dazi all' importazione o all' esportazione, spetta alle autorità nazionali decidere su questa domanda; esse sono tenute a sottoporre il caso alla valutazione della Commissione unicamente qualora intendano rinunciare al recupero di dazi il cui importo sia uguale o superiore a 2 000 ECU.
3. Il giudice nazionale, adito in una controversia concernente il diritto comunitario, il quale constati l' incostituzionalità di una norma nazionale, non è privato della facoltà né dispensato dall' obbligo, di cui all' art. 177 del Trattato CEE, di sottoporre alla Corte di giustizia questioni relative all' interpretazione o alla validità del diritto comunitario, per il fatto che detta constatazione sia soggetta a ricorso obbligatorio dinanzi alla Corte costituzionale.
4. Ai sensi dell' art. 177, n. 2, del Trattato CEE, spetta al giudice nazionale valutare la pertinenza delle questioni di diritto sollevate nella controversia per la quale è stato adito e la necessità di una decisione pregiudiziale onde essere in grado di pronunciare la sua decisione come pure la fase del procedimento nel corso della quale una questione pregiudiziale debba essere sottoposta alla Corte.
Parti
Nel procedimento C-348/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal Fiscal Aduaneiro di Porto, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Mecanarte-Metalúrgica da Lagoa Lda.,
e
Chefe do Serviço da Conferência Final da Alfândega do Porto,
domanda vertente sull' interpretazione e sulla validità dell' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero "a posteriori" dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione (GU L 197, pag. 1), nonché sull' interpretazione dell' art. 4 del regolamento (CEE) della Commissione 20 giugno 1980, n. 1573, che stabilisce le disposizioni di applicazione dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 (GU L 161, pag. 1),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Mecanarte, dai sigg. Ricardo Garção Soares e Adriano Garção Soares, avvocati del foro di Porto,
- per il Pubblico ministero del Portogallo, dalla sig.ra Isabel Aguiar, rappresentante del Pubblico ministero presso il Tribunal Fiscal Aduaneiro di Porto,
- per il governo portoghese, dal sig. Luís Inês Fernandes, direttore del servizio degli affari giuridici presso la direzione generale delle Comunità europee, e dalla sig.ra Maria Luísa Duarte, consulente del servizio degli affari giuridici presso la direzione generale delle Comunità europee, in qualità di agenti,
- per il Consiglio delle Comunità europee, dai sigg. Bjarne Hoff-Nielsen, capodivisione, e Amadeu Lopes Sabino, amministratore principale presso il servizio giuridico, in qualità di agenti,
- per la Commissione delle Comunità europee, dai suoi consiglieri giuridici, sigg. Joern Sack e Herculano Lima, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della ricorrente nella causa principale, del governo portoghese, del Consiglio delle Comunità europee e della Commissione delle Comunità europee, presentate all' udienza del 12 dicembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 febbraio 1991,
ha pronunciato la presente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 16 ottobre 1989, pervenuta in cancelleria il 14 novembre successivo, il Tribunal Fiscal Aduaneiro di Porto ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, otto questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione e sulla validità dell' art. 5, n. 2, del regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero "a posteriori" dei dazi all' importazione (GU L 197, pag. 1), nonché sull' interpretazione dell' art. 4 del regolamento della Commissione 20 giugno 1980, n. 1573, che stabilisce le disposizioni di applicazione dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 (GU L 161, pg. 1).
2 Dette questioni sono state sollevate nel contesto di un ricorso con il quale la società importatrice Mecanarte-Metalúrgica da Lagoa Lda. (in prosieguo: la "Mecanarte") chiede l' annullamento dell' avviso di accertamento per il recupero di dazi doganali emesso dall' ufficio doganale di Porto.
3 La Mecanarte ha importato in Portogallo una partita di 42 rotoli di lamiera di acciaio laminato a caldo, acquistati dal proprio fornitore nella Repubblica federale di Germania, la Schmolz & Bickenbach, ed ha presentato alle autorità doganali portoghesi un certificato di circolazione delle merci, EUR 1, n. D 790072, emesso a Duesseldorf il 18 febbraio 1986, in cui era indicato che la merce era originaria della Repubblica federale di Germania.
4 L' autorità doganale portoghese, sulla base della dichiarazione secondo la quale la merce proveniva dalla Repubblica federale di Germania, l' ha classificata, in applicazione del regime comunitario, sotto le voci doganali 73.13.230.100 j e 73.13.260.000 t della Tariffa doganale comune e l' ha esonerata dai dazi all' importazione.
5 Con lettera 29 marzo 1988, il servizio di sorveglianza doganale di Duesseldorf ha comunicato alla direzione generale delle dogane portoghesi che il certificato EUR 1, n. 790072, era stato invalidato perché indebitamente emesso dalla società Schmolz & Bickenbach, e che i prodotti di acciaio laminato indicati nel certificato erano originari della Repubblica democratica di Germania e non della Repubblica federale di Germania.
6 A seguito di questa comunicazione, l' ufficio doganale di Porto ha proceduto, tramite il Serviço da Conferência Final, alla liquidazione "a posteriori" dei dazi per un importo di 3 611 599 ESC, a carico della società importatrice Mecanarte.
7 Contro l' avviso di accertamento, confermato dalla decisione del direttore delle dogane di Porto con la quale questi ha respinto la domanda della Mecanarte diretta a far trasmettere il fascicolo alla Commissione delle Comunità europee affinché decidesse di non procedere al recupero "a posteriori" dei dazi considerati, la Mecanarte ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunal Fiscal Aduaneiro di Porto.
8 Avendo dei dubbi circa l' interpretazione e la validità dell' art. 5, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 1697/79, come pure circa l' interpretazione dell' art. 4 del regolamento della Commissione n. 1573/80, il Tribunal Fiscal Aduaneiro di Porto ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"a) Se l' art. 5, n. 2, primo comma (prima parte), del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697 - 'le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al recupero' - attribuisca alle suddette autorità un potere discrezionale oppure un potere-dovere.
b) Se, qualora attribuisca un potere discrezionale in materia di imposizione, la parte di norma sopra indicata debba ritenersi invalida per violazione dei principi di legalità tributaria, di parità fra gli operatori economici, di non discriminazione, nonché del divieto di comportamenti arbitrari (artt. 7 e 28 del Trattato CEE e art. 4 del Trattato CECA).
c) Se, agli effetti dell' art. 5, n. 2, debba intendersi per 'errore' soltanto un errore di calcolo o di trascrizione oppure anche un errore causato dal debitore.
d) Se sia rilevante soltanto l' errore commesso dalle stesse autorità che sono competenti per il recupero oppure possa esserlo (anche) un errore compiuto dalle autorità del paese d' esportazione della merce, qualora quest' ultimo appartenga esso pure alle Comunità europee.
e) Se un debitore che fornisca, in buona fede, alla dogana, ai fini dell' imposizione del dazio, informazioni inesatte o incomplete - come quella sull' origine della merce - soddisfi, anche in tal caso, 'tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente' , come esige l' art. 5, n. 2, primo comma (ultima parte).
f) Se la competenza attribuita alla Commissione dall' art. 4 del regolamento della Commissione 20 giugno 1980, n. 1573, quando si tratta di importi superiori a 2 000 ECU, comprenda tutte le decisioni (di recuperare o di non recuperare) oppure soltanto le decisioni di non procedere al recupero.
g) Se, nell' ambito di un ordinamento costituzionale come è quello portoghese, che riconosce il principio della prevalenza del diritto internazionale sul diritto interno, la violazione del diritto comunitario derivato ad opera del diritto interno configuri un' ipotesi di incostituzionalità che rende inutile un rinvio pregiudiziale immediato ai fini dell' interpretazione del diritto comunitario.
h) Supponendo che la decisione di recupero spetti alle autorità doganali nazionali, se, nel caso in cui il debitore presenti un' istanza motivata chiedendo che non si proceda al recupero, spetti alla Commissione esaminare l' istanza per decidere se debba procedere o meno al recupero oppure sia possibile per le autorità doganali nazionali pronunciarsi esse stesse su detta istanza".
9 Per una più ampia esposizione dei fatti relativi alla causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono ripresi in prosieguo solo nella misura necessaria al ragionamento della Corte.
10 Nella presente causa due sono le disposizioni sostanzialmente rilevanti:
- l' art. 5, n. 2, del regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, il quale dispone che
"le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al recupero 'a posteriori' dell' importo dei dazi all' importazione e dei dazi all' esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente",
nonché
- l' art. 4 del regolamento della Commissione 20 giugno 1980, n. 1573, il quale dispone che:
"se l' autorità competente dello Stato membro in cui è stato commesso l' errore non è in grado di accertare con i propri mezzi che tutte le condizioni di cui all' art. 5, n. 2, del regolamento di base sono soddisfatte o qualora l' importo dei dazi in questione sia pari o superiore a 2 000 ECU, tale autorità rivolge alla Commissione la richiesta di deliberare fornendole tutti gli elementi necessari alla valutazione".
Sulle prime due questioni
11 Con la prima e la seconda questione il giudice a quo vuol sapere se l' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 conferisca alle autorità competenti il potere discrezionale di procedere o no al recupero "a posteriori" dei dazi doganali e, in caso affermativo, se questa disposizione sia valida con riferimento ai principi fondamentali posti dal Trattato.
12 Per quanto riguarda la prima questione, si deve rilevare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 deve essere interpretato nel senso che, ove siano soddisfatte tutte queste condizioni, il debitore ha diritto a che non si proceda al recupero (v. sentenze 22 ottobre 1987, Foto-Frost, punto 22 della motivazione, causa 314/85, Racc. pag. 4199, 23 maggio 1989, Top Hit, punto 18 della motivazione, causa 378/87, Racc. pag. 1359, e 12 luglio 1989, Binder, punto 16 della motivazione, causa 161/88, Racc. pag. 2415).
13 Nella misura in cui il debitore d' imposta ha un tale diritto, le competenti autorità nazionali sono tenute a non dare corso al recupero, altrimenti questo diritto perderebbe ogni valore.
14 Si deve pertanto risolvere la prima questione dichiarando che l' art. 5, n. 2, ab initio, del regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, deve essere interpretato nel senso che conferisce alle autorità nazionali competenti un potere vincolato per quanto riguarda la decisione di non effettuare il recupero qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all' art. 5, n. 2, di detto regolamento.
15 Per quanto riguarda la seconda questione, si deve rilevare che essa è stata sollevata dal giudice nazionale nell' ipotesi in cui dalla soluzione data alla prima questione risultasse che l' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 concede alle autorità nazionali un potere discrezionale.
16 Data la soluzione negativa fornita alla prima questione, la seconda questione resta priva di oggetto.
Sulla terza e quarta questione
17 Con la terza e con la quarta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice a quo chiede alla Corte di precisargli che cosa si intenda con l' espressione "errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore", di cui all' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79.
18 Tali questioni sollevano tre distinti problemi:
- il primo è se il termine "errore" abbracci unicamente gli errori di calcolo o di trascrizione;
- il secondo è se con la parola "autorità competenti" debbano intendersi soltanto le autorità competenti per il recupero o anche le autorità nazionali dello Stato membro esportatore della merce;
- il terzo è se gli errori di cui all' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 siano tutti gli errori commessi dalle autorità competenti o soltanto quelli loro imputabili.
19 Si deve, in via preliminare, rilevare che l' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 ha l' obiettivo di tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza dell' insieme degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi doganali.
20 Ne consegue, in primo luogo, che la nozione di errore non può essere limitata ai semplici errori di calcolo o di trascrizione, ma comprende qualsiasi tipo di errore che vizi la decisione adottata, come avviene, in particolare, nel caso di una scorretta interpretazione o applicazione delle disposizioni applicabili.
21 A questo proposito, il riferimento all' errore di calcolo e di trascrizione che ricorre nei 'considerando' del regolamento n. 1697/79 deve essere considerato come un mero esempio, che non esaurisce tutti i possibili casi di errori da prendere in considerazione nel contesto dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79.
22 Ne consegue, in secondo luogo, che in mancanza di una definizione precisa e tassativa delle "autorità competenti" nel regolamento n. 1697/79 o nel regolamento n. 1573/80, adottato per l' applicazione del precedente, in vigore all' epoca in cui si sono verificati i fatti che hanno dato origine al procedimento principale, qualsiasi autorità, la quale, nell' ambito delle sue competenze, fornisce elementi rilevanti per la riscossione dei dazi doganali ed è quindi idonea a suscitare il legittimo affidamento del debitore, deve essere considerata "autorità competente", ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79. Altrettanto vale in particolare per le autorità doganali dello Stato membro esportatore che intervengono a proposito della dichiarazione doganale.
23 Ne consegue, in terzo luogo, che il legittimo affidamento del debitore merita la tutela di cui all' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 solo se sono state le autorità competenti "medesime", come espressamente previsto dalla lettera del regolamento, a porre in essere i presupposti sui quali riposa il legittimo affidamento del debitore. Così solo gli errori imputabili ad un comportamento attivo delle autorità competenti e che non hanno potuto essere ragionevolmente scoperti dal debitore danno diritto al non recupero dei dazi doganali.
24 Questa condizione non può essere considerata soddisfatta qualora le autorità competenti siano indotte in errore, in particolare sull' origine della merce, da dichiarazioni inesatte del debitore di cui esse non debbono verificare o valutare la validità. In un siffatto caso è il debitore che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, sopporta il rischio derivante da un documento commerciale che si rivela falso in occasione di un successivo controllo (sentenza 13 novembre 1984, Van Gend en Loos, punto 20 della motivazione, cause riunite 98/83 e 230/83, Racc. pag. 3763).
25 Per contro, se l' inesattezza delle dichiarazioni del debitore è essa stessa soltanto la conseguenza di informazioni erronee date da autorità competenti, le quali ne siano vincolate, il disposto dell' art. 5, n. 1, del regolamento n. 1697/79 è di ostacolo al recupero dei dazi all' importazione ed all' esportazione.
26 Da quanto precede emerge che la terza e la quarta questione debbono essere risolte nel senso che gli errori di cui all' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 comprendono tutti gli errori d' interpretazione o di applicazione dei testi relativi ai dazi all' importazione e all' esportazione che il debitore non abbia potuto ragionevolmente individuare, qualora siano la conseguenza del comportamento attivo vuoi delle autorità competenti per il recupero, vuoi di quelle dello Stato membro di esportazione, il che esclude gli errori determinati da dichiarazioni inesatte del debitore, salvo che la loro inesattezza sia dovuta esclusivamente ad informazioni erronee fornite da autorità competenti, le quali ne siano vincolate.
Sulla quinta questione
27 La quinta questione è intesa, in sostanza, a sapere se il debitore che fornisce in buona fede alla dogana degli elementi di tassazione inesatti o incompleti soddisfi cionondimeno tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore per quanto riguarda la dichiarazione in dogana, ai sensi dell' art. 5, n. 2, primo comma, in fine, del regolamento n. 1697/79.
28 Come sottolineato dalla Corte nella citata sentenza Top Hit (punti 22 e 26 della motivazione), l' osservanza delle disposizioni previste dalla normativa in vigore sulla dichiarazione in dogana richiede che il dichiarante fornisca alle autorità doganali tutte le informazioni necessarie previste dalle norme comunitarie e dalle norme nazionali che le integrino o, se del caso, le traspongano, tenuto conto del trattamento doganale richiesto per la merce considerata.
29 Questo obbligo, tuttavia, non può eccedere la produzione dei dati e dei documenti che il ricorrente può ragionevolmente conoscere ed ottenere. Ne consegue che, se un operatore economico dichiara in buona fede elementi che, pur essendo inesatti o incompleti, sono i soli che poteva ragionevolmente conoscere o ottenere e, pertanto, far figurare nella dichiarazione doganale, la condizione dell' osservanza delle disposizioni in vigore relative alla dichiarazione doganale deve considerarsi soddisfatta.
30 La quinta questione deve pertanto essere risolta dichiarando che l' art. 5, n. 2, primo comma, in fine, del regolamento n. 1697/79 va interpretato nel senso che si applica alla situazione in cui il debitore abbia soddisfatto tutti i requisiti posti tanto dalle norme comunitarie relative alla dichiarazione in dogana quanto dalle norme nazionali che le integrino o, se del caso, le traspongano, nonostante il fatto che il debitore abbia fornito in buona fede alle autorità competenti elementi inesatti o incompleti, qualora detti elementi fossero i soli che egli poteva ragionevolmente conoscere od ottenere.
Sulla sesta questione
31 Con la sesta questione il giudice a quo vuole, in sostanza, sapere se, ai sensi dell' art. 4 del regolamento n. 1573/80, la Commissione sia soltanto competente a decidere di non recuperare i dazi doganali, ovvero se la sua competenza si estenda anche alle decisioni di recupero, qualora l' importo dei dazi non percepiti sia pari o superiore a 2 000 ECU.
32 Come già risulta dalla sentenza della Corte 26 giugno 1990, Deutsche Fernsprecher, punti 12 e 13 della motivazione (causa C-64/89, Racc. pag. I-2535), il potere discrezionale attribuito alla Commissione dall' art. 4 del regolamento n. 1573/80 riguarda solo i casi nei quali le competenti autorità nazionali sono convinte che le condizioni dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 sono soddisfatte e ritengono pertanto di non dover procedere al recupero.
33 Come precisato dalla Corte nella stessa sentenza, quest' interpretazione è conforme alla finalità del regolamento n. 1573/80, con cui si mira a garantire l' applicazione uniforme del diritto comunitario. Questa rischia di essere compromessa qualora si dia corso ad una domanda volta ad ottenere la rinuncia al recupero, perché la valutazione sulla quale può basarsi uno Stato membro nell' adottare una decisione favorevole rischia, in concreto, data la probabile assenza di qualsiasi ricorso contenzioso, di sfuggire ad un controllo che consenta di assicurare l' applicazione uniforme delle condizioni poste dalla normativa comunitaria. Per contro, diversa è la situazione quando le autorità nazionali procedono al recupero, quale che sia l' importo considerato. In tal caso è senz' altro possibile per l' interessato impugnare la decisione dinanzi ai giudici nazionali. Di conseguenza, l' uniformità del diritto comunitario potrà essere assicurata dalla Corte di giustizia nel contesto del procedimento pregiudiziale.
34 La sesta questione deve pertanto essere risolta nel senso che la competenza attribuita alla Commissione dall' art. 4 del regolamento n. 1573/80 si estende unicamente alle decisioni di non recuperare dazi doganali d' importo uguale o superiore a 2 000 ECU.
Sull' ottava questione
35 Con l' ottava questione, che è strettamente legata alla sesta questione e che, pertanto, deve essere esaminata subito dopo quest' ultima, il giudice a quo vuole sapere dalla Corte se, qualora la decisione di recupero spetti alle autorità nazionali e il debitore presenti una domanda motivata affinché non si proceda al recupero, la domanda così presentata debba essere sottoposta alla Commissione oppure se competenti a decidere su di essa siano le autorità nazionali.
36 Come deciso dalla Corte nella citata sentenza 26 giugno 1990, Deutsche Fernsprecher, spetta alle autorità nazionali procedere al recupero dei dazi all' importazione e all' esportazione quale che sia l' importo considerato. Tenuto conto della finalità del regolamento n. 1573/80 che, come precisato dalla Corte nella medesima sentenza, è quella di garantire l' applicazione uniforme del diritto comunitario, anche le autorità nazionali sono competenti a decidere su una domanda motivata presentata da un debitore per ottenere una decisione di non procedere al recupero. L' obbligo di sottoporre il caso all' esame della Commissione esiste solo, come è già stato detto al punto 34, qualora le autorità nazionali decidano di non effettuare il recupero e l' importo considerato sia eguale o superiore a 2 000 ECU.
37 Si deve pertanto risolvere l' ottava questione nel senso che, qualora il debitore presenti una domanda volta ad ottenere che non si effettui il recupero dei dazi all' importazione o all' esportazione, spetta alle autorità nazionali decidere su questa domanda; esse sono tenute a sottoporre il caso alla valutazione della Commissione unicamente qualora intendano rinunciare al recupero di dazi il cui importo sia uguale o superiore a 2 000 ECU.
Sulla settima questione
38 Con la settima questione, il Tribunal Fiscal Aduaneiro di Porto solleva problemi di natura procedurale circa l' applicazione dell' art. 177 del Trattato CEE.
39 Dalla motivazione della decisione pregiudiziale emerge che il giudice nazionale parte dall' idea che le due disposizioni del regolamento doganale portoghese, applicabili al caso di specie, oltre ad essere in contrasto con il diritto comunitario, sono altresì inficiate da vizi di incostituzionalità, funzionale e sostanziale, risultante dal fatto che sono state adottate nell' esercizio della funzione amministrativa e non in quello della funzione legislativa la quale, nel caso di specie, appartiene all' assemblea della Repubblica, nonché dal fatto che sono in contrasto con il principio del primato del diritto internazionale sul diritto interno.
40 Su questa base, il Tribunal Fiscal Aduaneiro di Porto si domanda, innanzitutto, se sia competente a procedere al rinvio pregiudiziale, nella misura in cui rilevi l' incostituzionalità delle disposizioni nazionali considerate, dato che la constatazione dell' incostituzionalità di una norma di diritto interno è soggetta, secondo l' art. 280, n. 3, della Costituzione portoghese, al ricorso dinanzi alla Corte costituzionale portoghese e che, di conseguenza, solo quest' ultima potrebbe essere competente a procedere al rinvio pregiudiziale in siffatte cause. Si domanda, in secondo luogo, se il rinvio pregiudiziale non sia superfluo, nella misura in cui può essere posto rimedio ai vizi di una norma nazionale nell' ambito dell' ordinamento giuridico nazionale.
41 La settima questione pregiudiziale solleva pertanto due problemi distinti in merito alle modalità di applicazione dell' art. 177 del Trattato CEE:
1) se il giudice nazionale che constati l' incostituzionalità di una disposizione nazionale sia privato della facoltà di adire la Corte di giustizia per questioni relative all' interpretazione o alla validità del diritto comunitario, in conseguenza del fatto che questa constatazione è sottoposta ad un ricorso obbligatorio dinanzi alla Corte costituzionale;
2) se il giudice nazionale possa essere dispensato dal rinvio pregiudiziale, nella misura in cui l' ordinamento giuridico nazionale offra gli strumenti necessari per porre rimedio ai vizi di una norma nazionale.
42 Per quanto riguarda il primo problema, si deve ricordare che l' art. 177 del Trattato attribuisce competenza alla Corte per decidere, in via pregiudiziale, tanto sull' interpretazione dei trattati e degli atti delle istituzioni comunitarie quanto sulla validità di detti atti. Il secondo comma di detto articolo dispone che i giudici nazionali possono sottoporre siffatte questioni alla Corte e il terzo comma dispone che essi vi sono obbligati qualora avverso le loro decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno.
43 Le competenze attribuite alla Corte dall' art. 177 hanno essenzialmente lo scopo di assicurare l' applicazione uniforme del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali. A tal fine, l' art. 177 mette a disposizione del giudice nazionale uno strumento per eliminare le difficoltà che potrebbero derivare dalla necessità di dare al diritto comunitario la sua piena efficacia nel contesto degli ordinamenti giurisdizionali degli Stati membri.
44 Per garantire l' effetto utile del sistema istituito dall' art. 177 del Trattato occorre che i giudici nazionali dispongano della più ampia facoltà di adire la Corte di giustizia qualora ritengano che una causa pendente dinanzi ad essi sollevi questioni che esigono l' interpretazione o l' esame della validità delle disposizioni di diritto comunitario necessarie per dirimere la controversia loro sottoposta.
45 Per di più, l' efficacia del diritto comunitario rischierebbe di essere compromessa se l' esistenza di un ricorso obbligatorio dinanzi alla Corte costituzionale potesse impedire al giudice nazionale, al quale è stata sottoposta una controversia regolata dal diritto comunitario, di esercitare la facoltà, attribuitagli dall' art. 177 del Trattato, di sottoporre alla Corte di giustizia le questioni vertenti sull' interpretazione o sulla validità del diritto comunitario, al fine di consentirgli di giudicare se una norma nazionale sia o no compatibile con quest' ultimo.
46 Si deve pertanto risolvere la prima parte della settima questione nel senso che un giudice nazionale, adito in una controversia concernente il diritto comunitario, il quale constati l' incostituzionalità di una norma nazionale, non è privato della facoltà né dispensato dall' obbligo, di cui all' art. 177 del Trattato CEE, di sottoporre alla Corte di giustizia questioni relative all' interpretazione e alla validità del diritto comunitario per il fatto che detta constatazione sia soggetta a ricorso obbligatorio dinanzi alla Corte costituzionale.
47 Per quanto riguarda il secondo problema, è sufficiente ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, nel contesto della ripartizione delle funzioni giurisdizionali tra i giudici nazionali e la Corte, operata dall' art. 177 del Trattato CEE, i giudici nazionali dispongono di un potere di valutazione nello stabilire se sia necessaria una pronuncia su un punto di diritto comunitario onde consentire loro di decidere (v., in particolare, sentenza 6 ottobre 1982, Cilfit, punto 10 della motivazione, causa 283/81, Racc. pag. 3415).
48 A questo proposito, si deve precisare che il potere discrezionale di valutazione del giudice nazionale ai sensi dell' art. 177, secondo comma, del Trattato CEE si estende anche alla questione relativa alla fase processuale nella quale una questione pregiudiziale debba essere sottoposta alla Corte.
49 Si deve pertanto risolvere la seconda parte della settima questione dichiarando che, ai sensi dell' art. 177, n. 2, del Trattato CEE, spetta al giudice nazionale valutare la pertinenza delle questioni di diritto sollevate nella controversia per la quale è stato adito e la necessità di una decisione pregiudiziale onde essere in grado di pronunciare la sua decisione come pure la fase del procedimento nel corso della quale una questione pregiudiziale debba essere sottoposta alla Corte.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
50 Le spese sostenute dal governo portoghese, dal Pubblico ministero portoghese, dal Consiglio delle Comunità europee e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nel procedimento principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal Fiscal Aduaneiro di Porto, con ordinanza 16 novembre 1989, dichiara:
1) L' art. 5, n. 2, ab initio, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero "a posteriori" dei dazi all' importazione e dei dazi all' esportazione, deve essere interpretato nel senso che conferisce alle autorità nazionali competenti un potere vincolato per quanto riguarda la decisione di non effettuare il recupero qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all' art. 5, n. 2, di detto regolamento.
2) Gli errori di cui all' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 comprendono tutti gli errori d' interpretazione o di applicazione dei testi relativi ai dazi all' importazione e all' esportazione che il debitore non abbia potuto ragionevolmente individuare, qualora siano la conseguenza del comportamento attivo vuoi delle autorità competenti per il recupero, vuoi di quelle dello Stato membro di esportazione, il che esclude gli errori determinati da dichiarazioni inesatte del debitore, salvo che la loro inesattezza sia dovuta esclusivamente a informazioni erronee fornite da autorità competenti, le quali ne siano vincolate.
3) L' art. 5, n. 2, primo comma, in fine, del regolamento (CEE) 1697/79 va interpretato nel senso che si applica alla situazione in cui il debitore abbia soddisfatto tutti i requisiti posti tanto dalle norme comunitarie relative alla dichiarazione in dogana quanto dalle norme nazionali che le integrino o, se del caso, le traspongano, nonostante il fatto che il debitore abbia fornito in buona fede alle autorità competenti elementi inesatti o incompleti, qualora detti elementi fossero i soli che egli poteva ragionevolmente conoscere od ottenere.
4) La competenza attribuita alla Commissione dall' art. 4 del regolamento (CEE) della Commissione 20 giugno 1980, n. 1573, che stabilisce le disposizioni di applicazione dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, si estende unicamente alle decisioni di non recuperare dazi doganali di importo uguale o superiore a 2 000 ECU e ciò anche in presenza di una domanda motivata presentata dal debitore avverso la decisione di recupero adottata dalle autorità nazionali competenti.
5) Qualora il debitore presenti una domanda intesa ad ottenere che non si effettui il recupero dei dazi all' importazione o all' esportazione, spetta alle autorità nazionali decidere su questa domanda; esse sono tenute a sottoporre il caso alla valutazione della Commissione unicamente qualora intendano rinunciare al recupero di dazi il cui importo sia uguale o superiore a 2 000 ECU.
6) Il giudice nazionale, adito in una controversia concernente il diritto comunitario, il quale constati l' incostituzionalità di una norma nazionale, non è privato della facoltà né dispensato dall' obbligo, di cui all' art. 177 del Trattato CEE, di sottoporre alla Corte di giustizia questioni relative all' interpretazione o alla validità del diritto comunitario per il fatto che detta constatazione sia soggetta a ricorso obbligatorio dinanzi alla Corte costituzionale. Ai sensi dell' art. 177, n. 2, del Trattato CEE, spetta al giudice nazionale valutare la pertinenza delle questioni di diritto sollevate nella controversia per la quale è stato adito e la necessità di una decisione pregiudiziale onde essere in grado di pronunciare la sua decisione come pure la fase del procedimento nel corso della quale una questione pregiudiziale debba essere sottoposta alla Corte.
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