Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura - Importi compensativi monetari - Onere supplementare risultante da una modificazione verificatasi fra la conclusione di un contratto e la sua esecuzione - Esenzione - Determinazione dell' onere supplementare - Presa in considerazione sia delle operazioni a termine in valuta sia del vantaggio di cambio - Conteggio effettuato sulle monete, anche non comunitarie, utilizzate per le operazioni in valuta - Necessità di provare un collegamento economico fra le operazioni su merci e quelle in valuta - Eccezione - Caso che esclude tassativamente la possibilità di prendere in considerazione un vantaggio di cambio derivante dalla coincidenza tra le date delle operazioni
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 926/80, art. 8, n. 3, e art. 9, n. 2]
Massima
L' art. 8, n. 3, del regolamento n. 926/80, relativo all' esenzione dell' applicazione degli importi compensativi monetari concessa in casi determinati in cui, a causa di modifiche di detti importi fra la conclusione di un contratto e l' esecuzione dello stesso, un operatore economico subirebbe un onere supplementare, dev' essere interpretato nel senso che il calcolo dell' eventuale vantaggio di cambio ottenuto dall' operatore, tenuto conto di un' operazione a termine in valuta, e che va detratto dall' onere supplementare per la cui compensazione è stata prevista detta esenzione, dev' essere effettuato sulla base della moneta effettivamente utilizzata dall' interessato all' atto dell' operazione a termine in valuta, anche se non si tratti di una moneta comunitaria.
L' art. 9, n. 2, secondo comma, di detto regolamento dev' essere interpretato nel senso che - salvi i casi di cui alla lett. a), in cui le operazioni a termine in valuta non possono essere prese in considerazione - per ottenere che tali operazioni rilevino per la determinazione dell' onere supplementare effettivamente sostenuto dall' operatore, benché quest' ultimo abbia ricavato un vantaggio di cambio, occorre in generale provare il collegamento economico fra il contratto di merci e le operazioni a termine in valuta.
Questo collegamento non deve però essere provato qualora l' operatore possa avvalersi del divieto, stabilito dall' art. 8, n. 3, ultimo comma, del medesimo regolamento, di prendere in considerazione un qualunque vantaggio di cambio se le due operazioni, su merci e in valuta, sono state concluse lo stesso giorno, divieto che è giustificato dal fatto che questa coincidenza stessa implica che si è tenuto conto di tutte le circostanze monetarie all' atto della conclusione del contratto di merci.
Parti
Nel procedimento C-364/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Duesseldorf, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
An Bord Bainne, Irish Dairy Board, Co-operative Ltd
e
Hauptzollamt Gronau,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 8 e 9 del regolamento (CEE) della Commissione 15 aprile 1980, n. 926, relativo all' esenzione dell' applicazione degli importi compensativi monetari concessa in casi determinati, come modificato con regolamento (CEE) della Commissione 7 ottobre 1981, n. 2899,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori M. Díez de Velasco, presidente di sezione, C.N. Kakouris e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la An Bord Bainne, dall' avv. Hilmar Nehm, del foro di Duesseldorf;
- per la Commissione, dal sig. Dierk Booss, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Hans-Juergen Rabe, dei fori di Amburgo e Bruxelles;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della An Bord Bainne, dello Hauptzollamt di Gronau, rappresentato dal sig. Horst Biedinger, Regierungsdirektor della Oberfinanzdirektion di Colonia, in qualità di agente, e della Commissione, all' udienza del 7 marzo 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 maggio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 15 novembre 1989, pervenuta alla Corte il 4 dicembre seguente, il Finanzgericht di Duesseldorf ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 8 e 9 del regolamento (CEE) della Commissione 15 aprile 1980, n. 926, relativo all' esenzione dell' applicazione degli importi compensativi monetari concessa in casi determinati (GU L 99, pag. 15), come modificato con regolamento (CEE) della Commissione 7 ottobre 1981, n. 2899 (GU L 287, pag. 3).
2 Le questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra la società cooperativa irlandese An Bord Bainne e lo Hauptzollamt (ufficio doganale centrale) di Gronau, in merito all' esenzione dall' applicazione degli importi compensativi monetari aumentati che l' impresa ha dovuto versare in seguito alla rivalutazione del DM (marco tedesco).
3 Il citato regolamento n. 926/80, il secondo nel suo genere, è stato adottato dalla Commissione al fine di attenuare gli inconvenienti che gli operatori economici possono subire in seguito alle modifiche apportate agli importi compensativi monetari tra la conclusione e l' esecuzione di determinati contratti.
4 Stando al terzo 'considerando' del regolamento in esame "(...) la regolamentazione in materia ha per scopo l' esenzione discrezionale dal pagamento degli importi compensativi monetari sulle operazioni realizzate in esecuzione di cosiddetti 'vecchi contratti' (...) questa clausola di equità introduce una certa flessibilità, la quale consente di analizzare ogni caso singolarmente, tenendo conto delle circostanze particolari che lo contraddistinguono (...)".
5 L' art. 8 del regolamento de quo, come modificato dal regolamento n. 2899/81, dispone quanto segue:
"1. L' esenzione dal pagamento può essere concessa soltanto qualora il pagamento stesso imponga al richiedente, o alla parte contraente per la quale agisce, un onere supplementare, che egli non avrebbe potuto evitare neppure dando prova, entro limiti normali, di tutta la diligenza necessaria.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano, tuttavia, qualora:
a) il contratto eseguito per l' importazione o l' esportazione disponga che il nuovo importo compensativo monetario non è a carico del richiedente, o alla parte contraente per la quale agisce;
b) si constati che il prodotto cui si applica il nuovo importo compensativo monetario viene, secondo il caso, riesportato e reimportato entro sei mesi dalla sua importazione o esportazione.
3. Qualora l' evoluzione sui mercati di cambio dia luogo a un vantaggio finanziario per l' interessato, ad esempio in virtù di acquisti o di vendite di valute a termine, tale vantaggio viene detratto dall' onere supplementare. Per calcolare detto vantaggio si raffrontano i tassi di conversione in contanti delle monete in cui è espresso il contratto, validi:
a) il giorno di conclusione del contratto, nonché
b) il giorno dell' importazione o, secondo il caso, dell' esportazione.
In caso di operazione d' acquisto o di vendita di valute a termine, il tasso di conversione in contanti valido il giorno dell' importazione o dell' esportazione è sostituito dal tasso dell' operazione in valuta di cui trattasi.
Tuttavia, nel caso in cui l' operazione d' acquisto o di vendita di valute a termine è effettuata nello stesso giorno in cui è concluso il contratto di merci, non può essere preso in considerazione, all' atto della determinazione dell' onere supplementare, alcun vantaggio di cambio".
6 Ai sensi dell' art. 9,
"1. Per onere supplementare si intende il pagamento di un nuovo importo compensativo monetario che, viste le circostanze del caso, non è indispensabile per compensare l' incidenza della misura monetaria sul prezzo contrattuale del prodotto.
2. Nel valutare le circostanze del caso, si considerano:
a) la moneta in cui è stata pagata la fattura;
b) la data di pagamento;
c) l' acquisto o la vendita di valuta a termine, in collegamento con l' esecuzione del contratto;
d) la concessione per tale prodotto, eventualmente trasformato, del nuovo importo compensativo monetario.
Non vengono prese in considerazione le operazioni di acquisto o vendita di valuta a termine:
a) effettuate:
- prima della conclusione del contratto;
- dopo la misura monetaria;
b) che non siano direttamente o indirettamente collegate col contratto".
7 Il regolamento n. 926/80 è stato abrogato con il regolamento (CEE) della Commissione 18 aprile 1984, n. 1084 (GU L 106, pag. 26), senza essere più sostituito.
8 Come si evince dagli atti di causa, la An Board Bainne stipulava l' 11 febbraio 1983 una serie di contratti con un' impresa olandese aventi ad oggetto la fornitura di latte magro in polvere per il periodo aprile-settembre 1983 ad un' azienda stabilita in Germania. Secondo detti contratti, il rischio degli importi compensativi monetari gravava sulla An Bord Bainne ed il pagamento della merce doveva essere effettuato in DM.
9 Lo stesso giorno della conclusione dei contratti di merci, cioè l' 11 febbraio 1983, la An Bord Bainne concludeva un' operazione in valuta a termine consistente nell' acquisto di USD (dollari degli Stati Uniti) in due parti, la prima per 3,65 milioni di DM e la seconda per 7 milioni di DM, ossia per un importo complessivo in DM equivalente al ricavo previsto in relazione all' esecuzione dei contratti di merci.
10 La An Bord Bainne, inoltre, nel contesto di una serie di operazioni cosiddette "swap", vendeva gli USD così acquistati contro DM e, il 15 febbraio 1983, concludeva altre operazioni in valuta a termine consistenti nel cambio definitivo in USD dei DM acquistati mediante lo "swap".
11 La An Bord Bainne ha precisato alla Corte come sia abituale eseguire le operazioni in valuta a termine mediante uno "swap", che si articola in tre operazioni di cambio parallele, ed ha chiarito altresì che l' intervallo di tempo trascorso tra l' 11 ed il 15 febbraio 1983 dipende dal fatto che le banche fissano la valuta delle operazioni due giorni lavorativi dopo la loro conclusione, che l' 11 febbraio 1983 era venerdì e che il sabato e la domenica non si effettuano operazioni di cambio.
12 A seguito della rivalutazione del DM sopravvenuta il 21 marzo 1983, cioè tra la conclusione dei contratti e la consegna delle merci che ne erano l' oggetto, la Commissione provvedeva, mediante il regolamento (CEE) 23 marzo 1983, n. 689 (GU L 80, pag. 1), ad aumentare gli importi compensativi monetari tedeschi.
13 La domanda presentata dalla An Bord Bainne allo Hauptzollamt di Gronau, intesa ad ottenere l' esenzione totale o parziale dall' applicazione degli importi compensativi monetari aumentati, veniva respinta, e così pure il successivo reclamo dinanzi all' Oberfinanzdirektion di Muenster.
14 Il Finanzgericht di Duesseldorf, investito della controversia, si trovava così ad affrontare il problema della determinazione dell' onere supplementare ai sensi dei citati artt. 8 e 9. Più in particolare, ci si chiedeva come prendere in considerazione e calcolare il vantaggio finanziario derivante dalle operazioni di cambio, che, ai sensi dell' art. 8, n. 3, va detratto dall' onere supplementare. Parendogli dubbia l' interpretazione della citata normativa comunitaria, il giudice a quo ha sospeso il giudizio ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 8, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione n. 926/80, relativo all' esenzione dall' applicazione degli importi compensativi monetari concessa in casi determinati (GU L 99, pag. 15), modificato dal regolamento (CEE) n. 2899/81 (GU L 287, pag. 3), debba essere interpretato nel senso che il calcolo del vantaggio finanziario ivi previsto, invece di essere basato sulla valuta nazionale del cittadino comunitario interessato, può essere effettuato sulla base di una valuta non comunitaria, nella fattispecie il dollaro USA.
In caso di soluzione negativa:
Se quindi si possano prendere in considerazione solo operazioni a termine in valute estere che, in ragione del rapporto di cambio in esse convenuto (nella fattispecie vendita di DM contro sterline irlandesi), rendano possibile il calcolo del vantaggio finanziario in base alla valuta nazionale dell' interessato.
2) Se l' art. 9, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 926/80 debba essere interpretato nel senso che, prescindendo dai casi di cui alla lett. a), il collegamento economico col contratto stipulato per la merce considerata debba essere provato in generale per tutte le operazioni a termine in valute estere.
In caso di soluzione affermativa:
Se l' art. 8, n. 3, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 926/80 escluda che, per l' accertamento del collegamento economico ai sensi dell' art. 9, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 926/80, si prendano in considerazione, oltre alla coincidenza della data di stipulazione di entrambi i contratti, ulteriori elementi come la coincidenza della valuta, della somma stipulata e della scadenza.
Se per quanto riguarda il collegamento economico sia sufficiente che esso sussista al momento della stipulazione dei contratti o se, tenuto conto dell' art. 9, n. 2, primo comma, lett. c), del regolamento (CEE) n. 926/80, esso debba essere accertato anche al momento dell' esecuzione dei contratti.
Se rientri nella prova del collegamento economico il fatto che l' acquisto o la vendita di valute nell' ambito dell' operazione a termine abbia almeno prodotto effetti, sotto il profilo economico, sul risultato dell' operazione commerciale cui si riferisce il contratto di compravendita".
15 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, del contesto normativo nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
16 Con la prima questione, il giudice di rinvio chiede se l' art. 8, n. 3, del regolamento n. 926/80, emendato, debba essere interpretato nel senso che il calcolo del vantaggio finanziario ivi previsto può essere effettuato mediante una moneta non comunitaria.
17 La An Bord Bainne e la Commissione concordano nell' affermare che il calcolo del vantaggio in parola dev' essere effettuato sulla base della moneta effettivamente utilizzata dall' interessato nell' ambito dell' operazione in valuta a termine, anche qualora si tratti di moneta non comunitaria.
18 Questa impostazione dev' essere accolta.
19 Il testo della norma in esame, infatti, non detta alcuna restrizione in ordine alla moneta utilizzabile nelle operazioni in valuta a termine né lascia altrimenti supporre che soltanto le operazioni in valuta a termine concluse in una moneta determinata possano essere prese in considerazione ai fini del calcolo dell' eventuale vantaggio.
20 Inoltre, la ratio e lo scopo della norma in esame consistono nel far sì che l' onere supplementare derivante dal nuovo importo compensativo monetario sia determinato, ai fini dell' esecuzione, detraendone il vantaggio ottenuto in seguito ad operazioni in valuta a termine aventi un collegamento economico con l' operazione di merci, in modo che l' operatore economico non ne risulti favorito.
21 Orbene, questo vantaggio può derivare da ogni operazione in valuta a termine effettivamente conclusa dall' operatore economico interessato, qualunque sia la moneta di sua scelta.
22 Escludere dal calcolo del vantaggio le operazioni concluse in una moneta non comunitaria porterebbe a favorire alcuni operatori economici, che potrebbero giovarsi dell' esenzione dall' onere supplementare e, contemporaneamente, fruire del vantaggio conseguito grazie ad un' operazione in valuta a termine conclusa in quella moneta. Un risultato siffatto esula dalle finalità della norma in esame.
23 La prima questione dev' essere quindi risolta nel modo seguente: l' art. 8, n. 3, del regolamento n. 926/80 va interpretato nel senso che il calcolo del vantaggio ivi previsto dev' essere compiuto sulla base della moneta effettivamente utilizzata dall' interessato nell' ambito di operazioni in valuta a termine, anche se non si tratti di una moneta comunitaria.
24 Alla luce di questa soluzione, non è necessario risolvere la questione sollevata dal giudice di rinvio in via subordinata.
Sulla seconda questione
25 Con la prima parte della seconda questione sollevata dal giudice di rinvio si chiede in sostanza se l' art. 9, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 926/80 imponga, fatti salvi i casi di cui alla lett. a), la verifica del collegamento economico per tutte le operazioni in valuta a termine, ivi comprese quelle concluse nello stesso giorno del contratto di merci.
26 La An Bord Bainne afferma in proposito che l' ultimo comma dell' art. 8, n. 3, a norma del quale, nel caso di coincidenza tra le date di conclusione delle due operazioni, "(...) non può essere preso in considerazione, all' atto della determinazione dell' onere supplementare, alcun vantaggio di cambio", detta una norma probatoria e fonda una presunzione assoluta. Pertanto, in questo caso, il collegamento economico tra i due contratti dovrebbe darsi per provato.
27 La Commissione ritiene, per converso, che la contraddizione tra gli artt. 9, n. 2, secondo comma, e 8, n. 3, ultimo comma, sia soltanto apparente, in quanto l' oggetto delle due norme sarebbe diverso: la prima richiederebbe la sussistenza di un collegamento economico per le operazioni in valuta a termine in generale, mentre la seconda verterebbe sul calcolo del vantaggio derivante da un' operazione in valuta a termine, qualora ne sia provato il collegamento economico con un contratto di merci. Pertanto, secondo la Commissione, il collegamento economico di un' operazione in valuta a termine con il contratto di merci dev' essere sempre provato, prima ancora di porsi il problema del calcolo dell' eventuale vantaggio che può derivarne.
28 Si rilevi in proposito che l' ultimo comma dell' art. 8, n. 3, è stato appositamente aggiunto al regolamento n. 926/80 dal regolamento n. 2899/81, per la ragione illustrata nel relativo 'considerando' , stando al quale, in caso di coincidenza tra le date di conclusione di un' operazione in valuta a termine e di un contratto merci, "(...) si può giustamente ritenere che il tasso delle valute a termine è entrato nel prezzo della merce e che per questo fatto è determinante per la conclusione del contratto e che, pertanto, non essendovi differenza tra i tassi di conversione da raffrontare, non si potrà prendere in considerazione, all' atto della determinazione dell' onere supplementare, alcun vantaggio di cambio". Ne deriva che, nella mens legis comunitaria, in caso di coincidenza tra le date delle due operazioni vi è certamente collegamento economico, ma che si è tenuto conto di tutte le circostanze monetarie all' atto della conclusione del contratto di merci.
29 In caso di coincidenza tra le date delle due operazioni, il tenore della norma in esame esclude quindi che si prenda in considerazione qualunque vantaggio finanziario, e ciò in modo tanto chiaro e preciso da non dar adito ad alcun dubbio interpretativo: non è dunque prevista alcuna verifica del collegamento economico ai sensi dell' art. 9.
30 La questione dev' essere quindi risolta dichiarando che l' art. 9, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 926/80 dev' essere interpretato nel senso che, salvi i casi di cui alla lett. a), occorre in generale fornire la prova del collegamento economico con il contratto di merci per tutte le operazioni in valuta a termine, ad eccezione del caso, previsto dall' art. 8, n. 3, in cui le date di conclusione delle due operazioni coincidano.
31 Data questa soluzione, non occorre affrontare le questioni formulate dal giudice di rinvio in via subordinata.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
32 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Duesseldorf con ordinanza 15 novembre 1989, dichiara:
1) L' art. 8, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 15 aprile 1980, relativo all' esenzione dell' applicazione degli importi compensativi monetari concessa in casi determinati, va interpretato nel senso che il calcolo del vantaggio finanziario ivi previsto dev' essere compiuto sulla base della moneta effettivamente utilizzata dall' interessato nell' ambito di operazioni in valuta a termine, anche se non si tratti di una moneta comunitaria.
2) L' art. 9, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 926/80 dev' essere interpretato nel senso che, salvi i casi di cui alla lett. a), occorre in generale fornire la prova del collegamento economico con il contratto di merci per tutte le operazioni in valuta a termine, ad eccezione del caso, previsto dall' art. 8, n. 3, in cui le date di conclusione delle due operazioni coincidano.
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