Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Grassi - Integrazione per i semi oleosi - Necessità che il suo importo corrisponda alla differenza fra prezzo indicativo e prezzo del mercato mondiale - Fissazione ad un livello troppo elevato per essere stato applicato un tasso erroneo di conversione dell' ECU - Illegittimità
(Regolamento del Consiglio n. 136/66/CEE, art. 27, n. 1; regolamento (CEE) della Commissione n. 735/85)
2. Atti delle istituzioni - Atti illegittimi - Revoca - Presupposti
Massima
1. Le integrazioni concesse per i semi oleosi in forza dell' art. 27, n. 1, del regolamento n. 136/66 violano questa disposizione ogni volta che il loro importo effettivo supera la differenza tra il prezzo indicativo ed il prezzo mondiale per una specie determinata. Ne risulta che il regolamento n. 735/85, che fissa l' importo dell' integrazione nel settore dei semi oleosi, è invalido nella parte in cui utilizza, per la conversione dell' ECU nella valuta del paese in cui si effettua la trasformazione, un tasso di conversione erroneo e fissa, di conseguenza, l' integrazione finale in un importo che supera la differenza tra i due prezzi sopra indicati.
2. Se bisogna riconoscere ad ogni istituzione comunitaria, che accerti l' illegittimità di un atto da essa appena adottato, il diritto di revocarlo con effetto retroattivo entro un termine ragionevole, tale diritto trova un limite nella necessità di rispettare il legittimo affidamento del beneficiario dell' atto, che ha potuto fare affidamento sulla legittimità di quest' ultimo.
Alla luce di queste esigenze, non v' è motivo di censurare la revoca di un atto viziato da un errore manifesto, che non era potuto sfuggire agli operatori economici interessati, revoca alla quale si è provveduto meno di tre mesi dopo che una sentenza della Corte ne aveva fatto risultare la necessità.
Parti
Nel procedimento C-365/89,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Cargill BV
e
Produktschap voor Margarine, Vetten en Oliën,
domanda vertente sulla validità del regolamento della Commissione 18 maggio 1989, n. 1358, che modifica il regolamento (CEE) n. 735/85 che fissa l' importo dell' integrazione nel settore dei semi oleosi, sulla validità di detto regolamento n. 735/85 e sulla competenza del giudice nazionale a pronunciarsi in tale materia su domande di risarcimento danni e di interessi di mora,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, T.F. O' Higgins, M. Díez de Velasco, C.N. Kakouris e F.A. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Cargill BV dall' avv. E.H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam,
- per la Commissione, dai sigg. Robert Fischer, consigliere giuridico, e Patrick Hetsch, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite, all' udienza del 7 febbraio 1991, le osservazioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 21 marzo 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 10 novembre 1989, pervenuta in cancelleria il 4 dicembre seguente, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali sulla validità del regolamento della Commissione 18 maggio 1989, n. 1358, che modifica il regolamento (CEE) della Commissione n. 735/85 che fissa l' importo dell' integrazione nel settore dei semi oleosi (GU L 135, pag. 22), e su quella del regolamento (CEE) della Commissione 21 marzo 1985, n. 735, che fissa l' importo dell' integrazione nel settore dei semi oleosi (GU L 80, pag. 18), nonché sulle conseguenze che occorre ricollegare all' accertamento dell' invalidità di uno o di entrambi i regolamenti soprammenzionati.
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia che oppone la società Cargill BV (in prosieguo: la "Cargill") al Produktschap voor Margarine, Vetten en Oliën (in prosieguo: il "Produktschap"), circa il versamento delle integrazioni per la trasformazione dei semi oleosi previste, in applicazione dell' art. 27 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 172, pag. 3025), nel regolamento n. 735/85, soprammenzionato.
3 Dal fascicolo risulta che sulla base dell' art. 27 del regolamento n. 136/66, soprammenzionato, in virtù del quale un' integrazione è prevista per i semi oleosi raccolti e trasformati nella Comunità, la Commissione, con il regolamento n. 735/85, ha fissato l' importo dell' integrazione e i relativi corsi dell' ECU, applicabili a decorrere dal 22 marzo 1985.
4 Il 22 marzo 1985, la Cargill acquistava 10 000 tonnellate di semi di girasole in Francia e presentava lo stesso giorno all' ente di intervento olandese competente domande di prefissazione dell' integrazione alla trasformazione di questi prodotti. Ai sensi dell' art. 5, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1983, n. 1594, relativo all' integrazione concessa per i semi oleosi (GU L 163, pag. 44), i certificati concernenti tale integrazione avrebbero dovuto essere rilasciati entro il pomeriggio del 23 marzo 1985.
5 Ora, avendo accertato un errore nel regolamento n. 735/85 per quanto riguardava i tassi di cambio da utilizzare per la conversione dell' integrazione finale nella moneta dello Stato membro di trasformazione, quando tale Stato non è quello di produzione, errore che comportava la concessione di un' integrazione più elevata rispetto a quella prevista dall' art. 27 del regolamento n. 136/66, la Commissione, sulla base dell' art. 8 del regolamento n. 1594/83 sospendeva, con il regolamento 22 marzo 1985, n. 756 (GU L 81, pag. 38), la prefissazione dell' integrazione relativa ai semi di girasole per quanto riguardava i certificati la cui domanda era stata presentata il 22 marzo 1985.
6 Lo stesso giorno, la Commissione adottava il regolamento (CEE) n. 755/85 (GU L 81, pag. 36), con il quale ristabiliva, con effetto dal giorno successivo, l' importo esatto.
7 Con decisione 25 marzo 1985, il Produktschap, ente d' intervento olandese, respingeva le domande di certificati con prefissazione presentate dalla Cargill, basandosi sulla sospensione della prefissazione.
8 Essendo stato presentato un ricorso contro tale decisione dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven, quest' ultimo sottoponeva alla Corte due questioni pregiudiziali sulla validità del regolamento n. 756/85, nonché sulle conseguenze derivanti dalla sua eventuale invalidità.
9 Con sentenza 28 febbraio 1989 (causa 201/87, Racc. pag. 489) la Corte ha dichiarato: "Il regolamento della Commissione n. 756/85 è invalido alla luce dell' art. 8, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1594/83. Fino a che l' invalidità del regolamento della Commissione n. 735/85 non sia stata accertata, l' invalidità del regolamento della Commissione n. 756/85 implica l' obbligo per il Produktschap di rilasciare retroattivamente alla Cargill i certificati con prefissazione richiesti il 22 marzo 1985 e di versare alla stessa l' integrazione dell' importo stabilito dal regolamento della Commissione n. 735/85".
10 A seguito di tale sentenza, la Commissione ha adottato il regolamento n. 1358/89, che corregge con effetto retroattivo i corsi dell' ECU contenuti nell' allegato III del regolamento n. 735/85, applicabili alle domande di prefissazione presentate il 22 marzo 1985.
11 Al fine di risolvere definitivamente la controversia, il giudice nazionale, ritenendo che la sentenza della Corte 28 febbraio 1989 lasciasse aperta la questione circa la validità del regolamento n. 735/85 e che l' adozione del regolamento n. 1358/89 sollevasse la questione della sua validità rispetto al principio della certezza del diritto, ha ritenuto opportuno rivolgersi una seconda volta alla Corte sottoponendole le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se, alla luce delle considerazioni svolte in questa ordinanza, il regolamento (CEE) della Commissione 18 maggio 1989, n. 1358, risulti invalido.
Qualora la prima questione sia risolta in senso affermativo:
2) Se il regolamento (CEE) della Commissione 21 marzo 1985, n. 735, sia invalido a causa di una inesattezza riguardante i tassi di conversione nella valuta dello Stato membro di trasformazione stabilita da detto regolamento, quando tale Stato non coincide con lo Stato membro di produzione, e non possa pertanto costituire il fondamento per la concessione di un' integrazione come richiesto dalla ricorrente.
Qualora la prima questione sia risolta in senso positivo e la seconda in senso negativo:
3) a) Se le pretese aggiuntive, menzionate nel paragrafo 3, lett. c) e d) di questa ordinanza, debbano essere valutate sulla base del combinato disposto degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, oppure vadano considerate in tutto o in parte come pretese accessorie, sulle quali deve pronunciarsi il giudice nazionale competente per la pretesa principale.
Qualora la prima e la seconda questione siano risolte in senso affermativo:
3) b) Quali conseguenze debbano collegarsi, in vista della restituzione in integrum, sul piano comunitario e, distintamente, sul piano nazionale, all' eventuale annullamento dei regolamenti (CEE) n. 1358/89 e n. 735/85 alla luce delle considerazioni svolte nella presente ordinanza".
12 Per una più dettagliata esposizione dell' ambito normativo e degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo saranno ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
13 Poiché la validità del regolamento n. 1358/89 dipende da quella del regolamento n. 735/85, occorre esaminare innanzitutto la seconda questione.
Sulla validità del regolamento n. 735/85
14 A tal riguardo, occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell' art. 27, n. 1, del regolamento n. 136/66:
"Quando il prezzo indicativo valido per una specie di semi è superiore al prezzo del mercato mondiale determinato per questa specie, in conformità alle disposizioni dell' art. 29, viene concessa un' integrazione per i semi di detta specie raccolti e trasformati nella Comunità; con riserva delle eccezioni (...) questa integrazione è pari alla differenza tra questi prezzi".
Occorre dedurne che le integrazioni concesse in virtù di detta norma violano questa disposizione ogni volta che il loro importo effettivo supera la differenza tra il prezzo indicativo ed il prezzo mondiale per una specie determinata.
15 Occorre anche segnalare che, per quanto riguarda il tasso di conversione dell' ECU in franchi francesi, è pacifico che il regolamento n. 735/85 conteneva un errore di più del 10% rispetto al corso pubblicato il 21 e il 22 marzo nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e che tale errore stesso ha provocato una fissazione erronea dell' importo dell' integrazione finale, viziando così di illegittimità detto regolamento.
16 Occorre quindi rispondere al giudice nazionale che il regolamento n. 735/85 è invalido in quanto è stato adottato in violazione dell' art. 27 del regolamento n. 136/66.
Sulla validità del regolamento n. 1358/89
17 Occorre rilevare che il solo dubbio espresso dal giudice nazionale riguarda la questione se l' adozione di detto regolamento sia avvenuta in violazione del principio della certezza del diritto.
18 Va segnalato a tal riguardo che, se bisogna riconoscere ad ogni istituzione comunitaria, che accerta che l' atto che essa ha appena adottato è viziato da illegittimità, il diritto di revocarlo con effetto retroattivo entro un termine ragionevole, tale diritto trova un limite nella necessità di rispettare il legittimo affidamento del beneficiario dell' atto che ha potuto fare affidamento sulla legittimità di quest' ultimo (v. sentenza 3 marzo 1982, Alpha Steel, Racc. pag. 749).
19 Di conseguenza occorre esaminare se nel caso di specie la Commissione abbia soddisfatto tali requisiti.
20 Per quanto riguarda la maniera in cui la Commissione ha tenuto conto del modo in cui i beneficiari abbiano potuto fare affidamento sulla legittimità del regolamento n. 735/85, occorre rilevare che l' errore contenuto in tale atto era talmente manifesto che diversi operatori economici si sono rivolti, fin dal 22 marzo 1985, cioè il giorno stesso della sua pubblicazione, alla Commissione per avvertirla e informarsi circa i provvedimenti che essa intendeva adottare. In tale contesto, un operatore economico avveduto non poteva fare affidamento sulla legittimità di un atto contenente un simile errore.
21 Per quanto riguarda la necessità di agire entro un termine ragionevole, va osservato che nella sentenza resa nella causa 201/87 la Corte si è pronunciata solo sulla legittimità della misura di sospensione contenuta nel regolamento n. 756/85, lasciando aperta la questione dell' eventuale invalidità del regolamento n. 735/85.
22 Occorre concludere che, tenuto conto del grado di avanzamento del procedimento nella causa principale e in considerazione del fatto che il regolamento n. 1358/89 è stato adottato meno di tre mesi dopo che la sentenza pronunciata nella causa 201/87 aveva fatto risultare la necessità di adottare una misura di revoca di un atto sulla validità del quale la Corte non aveva avuto l' opportunità di pronunciarsi, l' adozione del regolamento di cui trattasi è avvenuta entro un termine ragionevole.
23 Di conseguenza, occorre rispondere al giudice nazionale che dall' esame della prima questione non è risultato alcun elemento tale da pregiudicare la validità del regolamento n. 1358/89.
Sulla terza questione
24 Tenuto conto delle soluzioni fornite alle due prime questioni, la terza questione è divenuta senza oggetto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
25 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee che ha presentato osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven con ordinanza 10 novembre 1989 dichiara:
1) Il regolamento (CEE) della Commissione 21 marzo 1985, n. 735, che fissa l' importo dell' integrazione nel settore dei semi oleosi è invalido.
2) Dall' esame della prima questione non è risultato alcun elemento tale da pregiudicare la validità del regolamento (CEE) della Commissione 18 maggio 1989, n. 1358, che modifica il regolamento della Commissione n. 735/85.
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