Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Uova - Norme di commercializzazione - Stampigliatura delle uova o degli imballaggi - Apposizione di un' indicazione che consenta di conoscere la data della deposizione - Divieto
(Regolamento del Consiglio n. 2772/75/CEE, art. 21, nella versione modificata dal regolamento n. 1831/84/CEE)
Massima
Il divieto di apporre la data della deposizione in quanto tale sugli imballaggi delle uova, sancito dall' art. 21 del regolamento n. 2772/75, nella versione di cui al regolamento n. 1831/84, si applica pure ad un' indicazione, apposta all' esterno o all' interno di tali imballaggi, che consenta di conoscere la suddetta data. Una siffatta indicazione non può rientrare nella categoria delle indicazioni destinate alla promozione delle vendite, autorizzate dalla suddetta disposizione.
Parti
Nel procedimento C-372/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein (Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Gold-Ei Erzeugerverbund GmbH
e
UEberwachungsstelle fuer Milcherzeugnisse und Handelsklassen (Ufficio di controllo dei prodotti lattiero-caseari e della qualità dei prodotti),
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2772, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 282, pag. 56), nella versione modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1984, n. 1831 (GU L 172, pag. 2),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn e R. Joliet, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la società Gold-Ei, dall' avv. Thomas Volkmann-Schluck, del foro di Amburgo,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Dierk Booss, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della società Gold-Ei e della Commissione all' udienza del 13 novembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dello stesso giorno,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 2 novembre 1989, pervenuta in cancelleria il 15 dicembre successivo, il Verwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein (Repubblica federale di Germania) ha sottoposto a questa Corte, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2772, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 282, pag. 56), nella versione modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1984, n. 1831 (GU L 172, pag. 2).
2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una lite fra la società Gold-Ei GmbH (in prosieguo: la "Gold-Ei"), consorzio di produttori di uova, e l' UEberwachungsstelle fuer Milcherzeugnisse und Handelsklassen (Ufficio di controllo dei prodotti lattiero-caseari e della qualità dei prodotti), a proposito di talune indicazioni apposte sugli imballaggi di uova commercializzate dalla Gold-Ei.
3 Il regolamento n. 2772/75, adottato in base al regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2771, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (GU L 282, pag. 49), stabilisce, nell' interesse dei produttori, dei commercianti e dei consumatori, norme di commercializzazione che possono contribuire al miglioramento della qualità delle uova e, quindi, a facilitarne lo smercio. Tali norme riguardano in particolare i criteri di classificazione delle uova (artt. 1-13) nonché disposizioni comuni relative all' imballaggio (artt. 16-22) e ai controlli che devono essere effettuati da parte degli organi nazionali competenti (artt. 26 e 28). L' art. 29 impone agli Stati membri di adottare i provvedimenti adeguati per perseguire le infrazioni di tali disposizioni.
4 L' art. 2, n. 1, di detto regolamento prescrive che le uova commercializzate all' interno della Comunità, quando sono oggetto di un' attività commerciale, devono essere conformi alle disposizioni del regolamento. I "piccoli imballaggi", che secondo l' art. 16 contengono trenta uova o meno, devono recare in forza dell' art. 18 talune menzioni obbligatorie, in particolare la data o il periodo di imballaggio. Il n. 1, lett. e), dello stesso articolo prevede la possibilità di apporre pure la data di vendita raccomandata.
5 Ai termini dell' art. 21, primo comma, "gli imballaggi non devono recare nessun' altra indicazione oltre a quelle previste dal presente regolamento". Tuttavia, il secondo comma, lett. c), dello stesso articolo dispone che i piccoli imballaggi possono pure recare "indicazioni destinate alla promozione delle vendite, sempreché le indicazioni stesse e il modo in cui vengono presentate siano tali da non indurre in errore l' acquirente (...)".
6 I piccoli imballaggi contenenti le uova commercializzate dalla Gold-Ei recano la data di imballaggio, in conformità all' art. 18 del regolamento, nonché la dicitura: "Garanzia: imballato nel giorno della deposizione". D' altra parte, su un foglietto accluso all' imballaggio si legge: "Congratulazioni per l' acquisto di queste pregiate uova Gold recanti la data della deposizione".
7 Basandosi sugli artt. 18 e 21 del citato regolamento n. 2772/75, nel maggio 1987 l' Ufficio di controllo intimava alla Gold-Ei di sospendere la fornitura dei piccoli imballaggi recanti la succitata dicitura. Nel ricorso proposto avverso tale intimazione davanti al Verwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein la Gold-Ei concludeva che fosse dichiarato il proprio diritto a porre in commercio uova provviste della suddetta dicitura sul presupposto della veridicità della stessa.
8 Ritenendo che la lite sollevasse una questione relativa all' interpretazione del regolamento n. 2772/75, nella versione modificata, il Verwaltungsgericht ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se il regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2772, relativo a talune norme di commercializzazione delle uova, nel testo di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1984, n. 1831, debba essere interpretato nel senso che indicazioni dirette o indirette della data di deposizione delle uova, apposte all' esterno o all' interno dei relativi imballaggi, sono compatibili con le disposizioni del regolamento stesso".
9 Per una più ampia illustrazione del contesto giuridico e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
10 Va anzitutto rilevato che è pacifico che l' art. 21, primo comma, vieta di apporre la data della deposizione, in quanto tale, sugli imballaggi delle uova.
11 La Gold-Ei sostiene che né la dicitura sull' imballaggio né il foglietto che vi è accluso equivalgono all' apposizione della data della deposizione, ma che essi costituiscono piuttosto una prova della freschezza delle uova e quindi un' "indicazione destinata alla promozione delle vendite" consentita all' art. 21, secondo comma, lett. c), sempreché la sua esattezza possa essere facilmente controllata dalle autorità competenti.
12 Questo argomento non può essere accolto. Infatti, l' autorizzazione ad aggiungere delle "indicazioni destinate alla promozione delle vendite" contemplata dall' art. 21, secondo comma, lett. c), non può risolversi nell' autorizzare l' apposizione di diciture o informazioni vietate dal regolamento. Indicazioni apposte all' esterno o all' interno di un imballaggio, come quelle di cui trattasi nella presente causa, aventi manifestamente lo scopo e l' effetto di comunicare all' acquirente la data della deposizione, sono altrettanto vietate quanto l' apposizione espressa della data della deposizione, vietata dall' art. 21, primo comma, del regolamento n. 2772/75, nella versione modificata.
13 Di conseguenza, si deve risolvere la questione posta dal Verwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein dichiarando che l' art. 21 del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2772, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, nella versione di cui al regolamento del Consiglio 19 giugno 1984, n. 1831, dev' essere interpretato nel senso che un' indicazione che consenta di conoscere la data della deposizione e che sia apposta all' esterno o all' interno di un imballaggio di uova è vietata e non può essere considerata un' indicazione destinata alla promozione delle vendite.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 Le spese sostenute dalla Commisisone delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Verwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein, con ordinanza 2 novembre 1989, dichiara:
L' art 21 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2772, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1984, n. 1831, dev' essere interpretato nel senso che un' indicazione che consenta di conoscere la data della deposizione e che sia apposta all' esterno o all' interno di un imballaggio di uova è vietata e non può essere considerata un' indicazione destinata alla promozione delle vendite.
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