Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A - In fatto
1. I procedimenti che oggi, su domanda del Bundesfinanzhof, ci troviamo ad esaminare, vertono anzitutto sull' interpretazione della normativa comunitaria che disciplina la procedura del pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione dettata dai regolamenti (CEE) nn. 565/80 (1) e 798/80 (2). Si tratta di un procedimento volto a garantire un equilibrio tra l' impiego di prodotti base comunitari ai fini dell' esportazione verso i paesi terzi di prodotti trasformati o di talune merci e l' impiego di prodotti base provenienti dai paesi terzi ammessi al regime del perfezionamento attivo (3). A questo scopo l' art. 4, n. 1, del regolamento n. 565/80 - un' altra procedura è prevista all' art. 5 - prevede il pagamento di un importo corrispondente alla restituzione all' esportazione all' atto dell' assoggettamento dei prodotti base a controllo doganale. Al fine di garantire il rimborso di detto pagamento qualora non ricorrano i presupposti per la concessione della restituzione, è richiesta una cauzione (v. sesto 'considerando' e art. 7 del regolamento n. 798/80).
2. Ai sensi dell' art. 2, n. 1, del regolamento n. 798/80, per poter beneficiare di dette procedure occorre presentare alle autorità doganali una cosiddetta "dichiarazione di pagamento", in cui l' esportatore esprime il proprio intento di assoggettare i prodotti o le merci ad uno dei regimi di cui agli artt. 4 o 5 del regolamento n. 565/80, di esportarli dopo trasformazione o magazzinaggio e di fruire di una restituzione. La dichiarazione di pagamento deve recare una serie di dati relativi ai prodotti da esportare, elencati nell' art. 2, nn. 2 e 3, del regolamento n. 798/80.
3. Una delle due questioni da risolvere nel caso di specie consiste nell' individuare gli effetti giuridici dell' esportazione di un prodotto che non corrisponde ai dati contenuti nella dichiarazione di pagamento. Nei due procedimenti riuniti il Bundesfinanzhof chiede, in particolare, in che modo tale differenza incida sulla data da prendere in considerazione per il tasso della restituzione cui l' esportatore abbia in ipotesi diritto. Infatti, in applicazione dell' art. 10, n. 4, del regolamento n. 798/80 (4), che disciplina il rimborso, qualora l' esportatore - ad esempio per una differenza nel tipo di prodotto - non abbia o abbia solo parzialmente diritto al pagamento anticipato, si prospettano due possibilità. Come data determinante si può prendere in considerazione il giorno dell' accettazione della dichiarazione di pagamento o il giorno indicato in una fissazione anticipata ancora in corso di validità a quella data, applicando nonostante la detta differenza la speciale normativa in materia di pagamento anticipato (v. art. 3, n. 2, del regolamento n. 798/80), ovvero prendere in considerazione la data dell' esportazione, come previsto dal regime generale delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli (5).
4. Oltre a ciò, il Bundesfinanzhof si interroga anche sulla validità di un regolamento con il quale la Commissione ha fissato a 0 ECU il tasso di restituzione per l' esportazione di farina di grano in Unione Sovietica.
5. Gli antefatti che hanno dato luogo alle presenti questioni, minutamente illustrati nella relazione d' udienza, possono così riassumersi:
6. Le ricorrenti nella causa principale sono imprese molitorie o commerciali che operano nel settore cerealicolo. Il 27 novembre 1980 (nel procedimento C-5/90) e il 28 novembre 1980 (nel procedimento C-206/90) esse ponevano determinati quantitativi di frumento sotto controllo doganale ai sensi dell' art. 4 del regolamento n. 565/80. Nella dichiarazione di pagamento presentata ai sensi dell' art. 2 del regolamento n. 798/80 esse si impegnavano a produrre da tale frumento una certa quantità di farina avente tenore in ceneri compreso tra 0 e 520 mg/100 g, esportandola entro i termini assegnati. Come si evince dai fascicoli delle cause principali nonché da un documento prodotto dallo Hauptzollamt, nell' ambito di queste dichiarazioni di pagamento gli esportatori hanno utilizzato licenze d' esportazione con certificati di fissazione anticipata vertenti esattamente sugli stessi quantitativi di farina di grano indicati nelle rispettive dichiarazioni di pagamento. Dette licenze non contenevano alcun dato relativo al tenore in ceneri. Per la farina indicata in ciascuna delle dichiarazioni di pagamento le ricorrenti, nell' ambito del regime del pagamento anticipato, hanno richiesto una restituzione all' esportazione nonché importi compensativi monetari.
7. Mediante diversi provvedimenti successivi lo Hauptzollamt concedeva loro i seguenti importi: nel procedimento C-5/90, 1 574 347,25 DM come restituzioni all' esportazione e 375 517,59 DM come importi compensativi monetari, per un totale di 1 949 864,84 DM; nel procedimento C-206/90, 1 314 160,57 DM come restituzioni all' esportazione e 273 881,12 DM come importi compensativi monetari, per un totale di 1 588 041,69 DM. In entrambi i casi il calcolo della restituzione all' esportazione è stato effettuato in base ai tassi vigenti alla data indicata nel certificato di fissazione anticipata (procedimento C-5/90: 3 luglio 1980; procedimento C-206/90: 1 luglio 1980), come risultavano dal regolamento (CEE) n. 1633/80 (6), il quale prevede tassi diversi secondo il tenore in ceneri della farina e il paese di destinazione. Ai nostri fini è opportuno precisare che detto regolamento stabilisce una differenza tra la farina avente tenore in ceneri compreso tra 0 e 520 mg/100 g e quella avente tenore in ceneri tra 521 e 600 mg/100 g. Per le esportazioni "verso gli altri paesi terzi" esso prevede una restituzione di 75 ECU/t quanto alla prima categoria e una di soltanto 71 ECU/t nel caso della seconda. Per contro, in entrambi i casi il tasso per le esportazioni in Unione Sovietica è di 0 ECU.
8. Nella causa C-5/90, come si evince dal documento prodotto dallo Hauptzollamt, la fissazione a 0 ECU del tasso di restituzione per le esportazioni in Unione Sovietica (di entrambi i tipi di farina) ha avuto un duplice effetto sull' ammontare delle restituzioni. In primo luogo, ai sensi dell' art. 4, n. 7, prima frase, del regolamento n. 565/80 (art. 6, n. 3, del regolamento n. 798/80), l' importo da versare a titolo di restituzione è stato calcolato per la maggior parte dei quantitativi interessati in base al tasso vigente per l' Unione Sovietica, in quanto all' atto della domanda di pagamento anticipato il paese di destinazione non era ancora noto (provvedimento dell' 11 dicembre 1980). Soltanto per un certo quantitativo di farina, destinato fin dall' origine alla Polonia, veniva concesso l' importo previsto per gli altri paesi terzi, facendo riferimento ad una farina avente tenore in ceneri compreso tra 0 e 520 mg/100 g. Dopo le esportazioni, che hanno avuto luogo tra il 28 novembre 1980 e il 18 febbraio 1981, preso atto delle prove fornite dalle ricorrenti per taluni quantitativi cui era stato applicato l' art. 4, n. 7, prima frase, del regolamento n. 565/80, il convenuto concedeva loro anche versamenti integrativi, i cui importi corrispondevano alla differenza rispetto alle somme cui le ricorrenti avevano ancora diritto, usando la stessa base di calcolo, per esportazioni verso "altri paesi terzi" (nella specie, Yemen del Sud, Yemen del Nord e Polonia), e anche in quel caso il calcolo si riferiva ad una farina avente tenore in ceneri compreso tra 0 e 520 mg/100 g. In secondo luogo, la fissazione a 0 ECU del tasso delle restituzioni per le esportazioni verso l' Unione Sovietica si è ripercosso anche sulla restituzione alle esportazioni realmente effettuate verso questo paese; infatti in questo caso non è stato effettuato alcun versamento integrativo e gli importi sono rimasti quelli di cui al provvedimento 11 dicembre 1980.
9. Per quanto riguarda la natura di questi diversi pagamenti, dal fascicolo della causa principale emerge inoltre che soltanto il pagamento corrispondente al provvedimento 11 dicembre 1980 è stato concesso a titolo di pagamento anticipato, laddove i versamenti integrativi sono stati effettuati a titolo di restituzioni (oltre agli importi compensativi monetari) ex art. 9, n. 2, del regolamento n. 798/80, dopo la chiusura della procedura di pagamento anticipato. Ne consegue che, nel procedimento C-5/90, i fatti possono configurarsi in tre modi diversi (7):
- L' importo pagato anticipatamente era superiore all' importo cui l' esportatore aveva diritto in ragione della differenza di qualità della farina. Così era nel caso dell' esportazione in Polonia, in cui la destinazione era già nota al momento della domanda di pagamento anticipato (in prosieguo: il "caso n 1").
- L' importo pagato anticipatamente corrispondeva al dovuto; è la situazione delle esportazioni in Unione Sovietica, poiché il tasso di 0 ECU era quello applicabile - indipendentemente dal tenore in ceneri - tanto per il pagamento anticipato quanto per quello definitivo (in prosieguo: il "caso n 2").
- L' importo pagato anticipatamente era inferiore al dovuto, ma l' importo totale versato era superiore al dovuto. Era il caso di talune esportazioni in cui il paese di destinazione non era noto all' origine, ma per le quali era poi stato stabilito che esse erano state effettuate "verso altri paesi terzi" (in prosieguo: il "caso n 3").
10. I fatti del procedimento C-206/90 corrispondono al caso n. 1, nel senso sopra indicato: la destinazione (Yemen del Nord) era nota fin dall' origine e il pagamento anticipato è stato quindi concesso al tasso vigente per gli "altri paesi terzi".
11. In seguito a verifiche la parte convenuta riteneva che, in entrambe le cause, la farina esportata presentasse un tenore in ceneri superiore a 520 mg/100 g (8) e reclamava pertanto dalle ricorrenti il rimborso di un importo sostanzialmente così calcolato (9):
Totale della restituzione all' esportazione versata
maggiorato della maggiorazione minima sul totale dei quantitativi interessati (3 ECU per 100 kg, art. 7, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 798/80)
diminuito della restituzione all' esportazione cui le ricorrenti avevano diritto in applicazione dei seguenti tassi di restituzione:
- nel procedimento C-5/90, in cui una parte delle esportazioni aveva avuto luogo in corso di validità dei certificati di fissazione anticipata, il tasso vigente il giorno indicato nel certificato era stato applicato per questa parte delle esportazioni;
per gli altri quantitativi, il convenuto ha applicato il tasso vigente il giorno dell' esportazione.
- Nel procedimento C-206/90, il convenuto ha sempre applicato il tasso vigente il giorno dell' esportazione, dato che nessuna delle esportazioni ha avuto luogo in corso di validità dei certificati di fissazione anticipata.
12. Nonostante il convenuto avesse poi rinunciato alla maggiorazione minima, in quanto la cauzione era già stata svincolata, l' importo del rimborso reclamato era in entrambe le cause ingente:
- nel procedimento C-5/90: 616 507,19 DM;
- nel procedimento C-206/90: 830 412,35 DM.
13. Questa differenza si fonda essenzialmente su tre fattori. In primo luogo, i regolamenti vigenti alle date considerate determinanti dallo Hauptzollamt, e cioè:
- regolamento (CEE) n. 1633/80 (10);
- regolamento (CEE) n. 2793/80 (11);
- regolamento (CEE) n. 3143/80 (12);
- regolamento (CEE) n. 3223/80 (13);
- regolamento (CEE) n. 131/81 (14);
- regolamento (CEE) n. 316/81 (15),
nel caso di esportazioni verso gli "altri paesi terzi" prevedevano tassi diminuiti per la farina avente tenore in ceneri compreso tra 521 e 600 mg/100 g rispetto a quella con tenore in ceneri inferiore (da 0 a 520 mg/100 g). In secondo luogo, tutti i regolamenti applicati e successivi al regolamento n. 1633/80 prevedevano, per le esportazioni di farina di grano, restituzioni generalmente inferiori al livello sancito dal regolamento n. 1633/80, che era servito come base per i calcoli iniziali. Inoltre, per quanto riguarda le esportazioni verso l' Unione Sovietica, tale regolamento imponeva - come già detto - un tasso pari a 0 per i due tipi di farina; il regolamento n. 316/81, al contrario, applicato ai nuovi calcoli per una parte delle esportazioni di cui al procedimento C-5/90, non concede alcuna restituzione per le esportazioni verso l' Unione Sovietica. Come dettagliatamente illustrato dal convenuto, se ci si fondasse sul regolamento n. 1633/80, sorgerebbe il diritto al pagamento di un determinato importo, benché minimo (27,96 ECU/t), sulla scorta delle maggiorazioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1550/79 (16) e n. 1875/80 (17), nonché in base all' adattamento previsto dal regolamento (CEE) n. 1634/80 (18). Poiché l' applicazione del regolamento n. 316/81 non presupponeva una fissazione anticipata, nel caso di specie non poteva essere effettuato alcun adattamento, anche a prescindere dal fatto che, come risulta dall' art. 19 del regolamento n. 2730/79, le disposizioni relative alla fissazione anticipata delle restituzioni all' esportazione nonché le rettifiche da apportare al tasso delle restituzioni si applicano solo ai prodotti per i quali detto tasso è pari o superiore a 0.
14. Le ricorrenti impugnavano dinanzi al Finanzgericht di Amburgo i provvedimenti contenenti questi nuovi calcoli - originariamente ancora recanti la pretesa della maggiorazione minima - e ne ottenevano parziale soddisfazione. Il Finanzgericht applicava l' art. 10, n. 4, del regolamento n. 798/80, su richiesta delle ricorrenti, nella versione del regolamento n. 3445/85 (art. 2, n. 2, di tale regolamento). Esso riteneva che la restituzione dovesse essere effettivamente calcolata tenendo conto del fatto che, come sosteneva il convenuto, la farina esportata aveva tenore in ceneri superiore a 520 mg/100 g e che occorreva quindi applicare i tassi, inferiori, previsti per questa categoria di farina; riteneva tuttavia che la data indicata nelle fissazioni anticipate fosse quella da prendere in considerazione per determinare il tasso della restituzione, e che la disposizione applicabile alla fattispecie fosse non l' art. 10, n. 4, lett. a), del regolamento n. 798/80, bensì la lett. c), in quanto le ricorrenti avevano rispettato il termine di esportazione. Dichiarava inoltre che, tenuto conto della ratio della procedura del pagamento anticipato, il rispetto del termine non presupponeva, dal punto di vista del regime delle restituzioni, un' assoluta identità tra il prodotto fabbricato a partire dal prodotto di base e quello indicato nella dichiarazione di pagamento (19).
15. Sia le ricorrenti sia lo Hauptzollamt ricorrevano in cassazione avverso dette sentenze dinanzi al Bundesfinanzhof. Lo Hauptzollamt affermava in sostanza che il prodotto effettivamente esportato non era stato oggetto di una procedura di pagamento anticipato, in quanto le ricorrenti si erano impegnate ad esportare farina avente tenore in ceneri compreso tra 0 e 520 mg/100 g. Le ricorrenti concordavano con la decisione del Finanzgericht in ordine all' applicazione dell' art. 10, n. 4, lett. c), del regolamento n. 798/80, ma sollevavano una serie di altre censure. Ai nostri fini occorre ricordare soltanto che le ricorrenti nel procedimento C-5/90 sostenevano, nel procedimento nazionale, l' illegittimità della riduzione da parte della Commissione a 0 ECU delle restituzioni per le esportazioni di farina di grano in Unione Sovietica. Alla luce di questi argomenti, il Bundesfinanzhof innanzitutto sollevava in entrambe le cause la seguente questione pregiudiziale:
"1) Se il diritto comunitario, e in particolare l' art. 10, n. 4, del regolamento (CEE) n. 798/80, nella versione del regolamento (CEE) n. 3445/85, vada interpretato nel senso che il destinatario del pagamento anticipato di restituzioni all' esportazione ex art. 4 del regolamento (CEE) n. 565/80, il quale all' atto della relativa domanda si era obbligato ex art. 2 del regolamento (CEE) n. 798/80 ad esportare farina con tenore in ceneri da 0 a 520 mg/100 g, poi esportando in realtà farina con un tenore in ceneri superiore a 520 mg/100g, debba restituire l' intero importo del pagamento anticipato e possa solo domandare in suo luogo le restituzioni all' esportazione per le merci effettivamente esportate, in conformità al regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730".
16. Nel procedimento C-5/90, veniva inoltre sollevata la seguente questione:
"2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se sia valida la disposizione del regolamento (CEE) n. 1633/80, che ha fissato a 0 ECU l' ammontare delle restituzioni all' esportazione verso l' URSS.
In caso di soluzione negativa di detta questione: se in tale ipotesi l' esportatore vada considerato, date certe condizioni, come se non fosse stata sospesa la restituzione per le esportazioni verso l' URSS".
B - In diritto
Sulla questione comune alle due cause
17. La prima questione è sostanzialmente volta ad accertare quali siano le conseguenze della differenza qualitativa della merce esportata rispetto alle indicazioni della dichiarazione di pagamento, con riferimento alle varie possibilità offerte dall' art. 10, n. 4, del regolamento n. 798/80, nella versione del regolamento n. 3445/85. Come già detto, si tratta per il Bundesfinanzhof di accertare se per calcolare l' importo dovuto all' esportatore in casi siffatti si applichi il regime generale del regolamento n. 2730/79 (art. 3, n. 1) ovvero si debba ricorrere al regime speciale della procedura di pagamento anticipato (art. 3, n. 2, del regolamento n. 798/80).
18. I - Prima di passare all' art. 10, n. 4, del regolamento n. 798/80, ricorderò brevemente le differenze tra gli effetti giuridici dei due regimi, con riferimento alle disposizioni relative alla fissazione anticipata applicate nella causa principale.
19. Mancando detta fissazione anticipata la situazione è, in realtà, semplice (20). I tassi applicabili alle restituzioni e agli importi compensativi monetari dipendono dal giorno dell' esportazione, nel caso del regime generale, e dal giorno dell' accettazione della dichiarazione di pagamento, nel caso del regime del pagamento anticipato.
20. Se al contrario l' esportatore dispone di una fissazione anticipata,
per poter fruire dei tassi corrispondenti alla data indicata nel certificato stesso deve, nel caso del regime generale, esportare il prodotto o le merci interessate in corso di validità del certificato di fissazione anticipata.
21. La situazione è diversa ove si applichi il regime del pagamento anticipato. In tal caso, come risulta dalle norme cronologicamente succedutesi, e cioè:
- combinato disposto degli artt. 17, n. 1, lett. b), e n. 8, lett. b), secondo trattino, e 9, n. 3, secondo comma, lett. b), terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 193/75 (21), applicabile al caso di specie;
- combinato disposto degli artt. 29, lett. b), e 32, lett. b), aa), terzo trattino, da una parte, e dell' art. 22, n. 1, lett. b), terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3183/80 (22), dall' altra, e
- combinato disposto degli artt. 29, lett. b), e 22, n. 1, lett. b), quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 3719/88 (23),
con riferimento alla durata della validità delle licenze (24), l' obbligo di esportare si reputa adempiuto, e il diritto di esportare in forza della licenza si reputa fruito, il giorno in cui le autorità doganali accettano la dichiarazione di pagamento. Ai sensi dell' art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 798/80, questo è anche il giorno da prendere in considerazione per l' adattamento del tasso di restituzione fissato anticipatamente o dell' importo compensativo monetario. Questa equiparazione dell' accettazione della dichiarazione di pagamento all' effettiva esportazione pone problemi in ordine alla sorte della validità del certificato di fissazione anticipata. Va rilevato in proposito che il regime del pagamento anticipato può condurre di fatto ad un prolungamento di detta durata (25), il che è esattamente quanto si è verificato nel caso di specie. E' vero che il termine di trasformazione di cui all' art. 11, n. 1, del regolamento n. 798/80 nel momento in cui si presenta il certificato di fissazione anticipata corrisponde in generale alla residua durata di validità del certificato; tuttavia, se il termine che ne risulta è inferiore a tre mesi, esso viene portato a tre mesi. In tutti i casi l' operatore si vede concedere il termine di esportazione di 60 giorni previsto dall' art. 11, n. 3, che viene adeguato alle citate norme, in quanto esso comincia a decorrere solo dopo la fine della procedura di cui agli artt. 4 o 5 del regolamento n. 565/80.
22. Queste sono dunque le differenze tra il regime generale e il regime particolare del pagamento anticipato, per quanto esse incidano sulla data da prendere in considerazione per determinare il tasso di restituzione.
23. II - Per ricollegare le considerazioni che precedono all' art. 10, n. 4, del regolamento n. 798/80, la cui interpretazione concentra il nostro interesse in questa sede, occorre ricordare che i limiti temporali entro i quali si applicano le norme relative alla data determinante previste nell' ambito della procedura del pagamento anticipato, e cioè l' art. 3, n. 2, del regolamento n. 798/80, si fondano sul citato art. 11 del regolamento stesso. Se i termini di cui all' art. 11 non sono rispettati dopo l' avvio della procedura del pagamento anticipato, l' esportazione de qua ricade nel regime delle disposizioni generali (26). L' art. 42, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 3183/80 (così come l' art. 43, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 3719/88) conferma quanto detto per quanto riguarda il caso particolare in cui l' esportatore si sia avvalso di un certificato di fissazione anticipata nell' ambito di una procedura di pagamento anticipato. L' art. 10, n. 4, lett. a), del regolamento n. 798/80 trasforma detto risultato in una norma di rinvio, secondo la quale l' esportatore che non rispetta il termine dell' art. 11 deve rimborsare l' importo pagato anticipatamente (aumentato della maggiorazione ex art. 7, n. 1, cioè, in totale, un importo equivalente alla cauzione). In altre parole, in caso di superamento dei termini, le norme sul pagamento anticipato, che di detto pagamento sono state il fondamento giuridico, divengono inapplicabili, cosicché l' importo corrisposto su tali basi dev' essere restituito dall' esportatore.
24. Ove, al contrario, il termine di cui all' art. 11 sia rispettato, l' esportatore conserva in via di principio il diritto di fruire del regime di pagamento anticipato - salva la possibilità di una diminuzione dell' importo anticipatamente pagato nel caso l' importo dovuto sia inferiore. E' questo il denominatore comune delle norme sancite dall' art. 10, n. 4, lett. b) e c), che cominciano entrambe con:
"Se i termini di cui all' art. 11 sono stati rispettati, ma il diritto alla restituzione riguarda un importo inferiore a quello di cui (...)".
25. III - 1. Alla luce di quanto sopra, vorrei passare all' esame del caso n. 1 (tanto per il procedimento C-5/90 quanto per il C-206/90), nel quale si solleva proprio il problema su cui le parti controvertono, e cioè la scelta tra l' art. 10, n. 4, lett. a) ovvero lett. c), del regolamento n. 798/80. Prima di scendere nel dettaglio degli aspetti controversi, si può rilevare in proposito un punto d' accordo tra le parti, in quanto tutte partono dall' idea che, qualora il prodotto esportato sia diverso da quello descritto nella dichiarazione di pagamento, si debba applicare l' art. 10, n. 4, lett. a). Sul punto si può senz' altro concordare.
26. Ci si deve tuttavia chiedere se la farina esportata sia un "prodotto diverso" da quello indicato nella dichiarazione di pagamento a causa del suo maggior tenore in ceneri, come ritengono lo Hauptzollamt e la Commissione, ovvero se, conformemente alla tesi delle ricorrenti, si tratti della stessa merce, ma di una qualità - inferiore - diversa.
27. a) Con riferimento, anzitutto, al criterio di soluzione della questione, condivido l' affermazione del ricorrente secondo la quale occorre utilizzare i criteri forniti dal diritto applicabile in materia di restituzioni. Contrariamente a quanto sostenuto (in particolare dalla Getreide-Import in udienza), non è necessario prendere in considerazione gli usi commerciali eventualmente diversi. E' vero che la restituzione all' esportazione costituisce una misura che, favorendo l' esportazione, promuove la partecipazione agli scambi internazionali, ma essa costituisce anche nel contempo un vantaggio di carattere pubblico concesso dalla Comunità (mediante gli Stati membri) che si iscrive nel sistema della politica agricola comune. Tenuto conto di questa particolare natura delle restituzioni all' esportazione, è evidente che i concetti e le distinzioni da utilizzare devono, in ossequio alla certezza del diritto, desumersi essenzialmente dal sistema della normativa sulle restituzioni; in proposito l' art. 15 del regolamento n. 2730/79, che vieta le restituzioni per i prodotti che "non siano di qualità sana, leale e mercantile", prova tuttavia come non sia affatto da escludersi che si tenga conto di concetti e distinzioni impiegati nel settore del commercio.
28. b) Nel caso di specie, la distinzione operata dallo Hauptzollamt si fonda sul regolamento (CEE) della Commissione n. 162/67 (27), nella versione vigente all' epoca dei fatti per cui è causa (28). L' art. 1, n. 1, di detto regolamento individua sei diverse categorie di farina di grano a seconda del tenore in ceneri, categorie che vanno da un minimo di 0 mg/100 g ad un massimo di 1 900 mg/100 g. Da questa norma risulta inoltre che la quantità di grano impiegata per produrre una tonnellata di farina è tanto più grande quanto minore è il tenore in ceneri. Nella classificazione di cui sopra rientrano le due categorie oggetto della causa, e cioè quella corrispondente ad un tenore in ceneri compreso tra 0 e 520 mg/100 g e quella corrispondente ad un tenore in ceneri compreso tra 521 e 600 mg. Questa ripartizione in categorie rientra nel sistema dei criteri secondo i quali si fissa l' importo della restituzione in conformità al regolamento (CEE) n. 2746/75 (29). Il regime di questo regolamento, che ha sostituito il regolamento 139/67/CEE (30), precedentemente in vigore, è illustrato dal primo 'considerando' del regolamento n. 162/67, in cui si legge quanto segue:
"' considerando' che l' art. 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, prevede che le restituzioni siano fissate per le farine, le semole ed i semolini tenendo conto, in particolare, delle quantità di cereali necessarie per la fabbricazione dei prodotti considerati; che, tra i mezzi tecnici che permettono di stimare detta quantità di cereali, l' analisi del tenore in ceneri dei prodotti fabbricati si è dimostrata la più efficace".
29. Infatti, l' art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2746/75, prevede, in particolare per la farina di frumento (v. il rinvio che il n. 1 di detto articolo fa all' art. 1, lett. c), del regolamento n. 2727/75), che le restituzioni devono essere fissate tenendo conto dei quantitativi di cereali necessari alla fabbricazione del prodotto considerato (e del valore dei sottoprodotti). Il significato di detto criterio si chiarisce ove si considerino gli interessi in gioco nel settore delle restituzioni all' esportazione di farina di grano. Ai sensi del primo 'considerando' del regolamento n. 2746/75, i criteri adottati da detto regolamento devono consentire di "coprire la differenza tra i corsi e i prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale, rispettando gli obiettivi generali dell' organizzazione comune".
30. La differenza tra il prezzo della farina nella Comunità e quello sul mercato mondiale può naturalmente essere influenzata dalla quantità di cereali utilizzata. Infatti, quanto maggiore è la quantità di cereali da utilizzare, tanto più l' operatore subisce i sovraccosti derivanti dall' impiego dei cereali provenienti dalla Comunità anziché di quelli provenienti dal mercato mondiale, ottenibili ad un prezzo inferiore.
31. Tuttavia, a seconda dell' andamento della domanda e dell' offerta sul mercato mondiale, può accadere che su detto mercato il rapporto di prezzo tra i vari tipi di farina non corrisponda più al rapporto tra le quantità di cereali da utilizzare per produrre ciascun tipo di farina. Per questo motivo l' art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento n. 2746/75, prevede che il calcolo della restituzione tenga conto anche delle "possibilità e condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale".
32. Nella specie, nel caso del regolamento n. 1633/80 che è stato applicato al pagamento anticipato, la differenza di tenore in ceneri tra i due tipi di farina si è ripercossa sui tassi di restituzione nel senso citato (v. quarto 'considerando' del regolamento n. 1633/80). Nella sua risposta ad un quesito della Corte la Commissione ha dichiarato in proposito:
"La Commissione ritiene indispensabile, all' atto della fissazione delle restituzioni all' esportazione applicabili alla farina, distinguere a seconda del tenore in ceneri al fine di tener conto degli elementi indicati all' art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2746/75. Infatti la restituzione per la farina deriva dalla restituzione relativa al grano, e la farina avente alto tenore in ceneri viene prodotta partendo da una quantità di grano inferiore a quella necessaria per produrre la farina a basso tenore in ceneri. Per questo motivo, conformemente al regolamento (CEE) della Commissione n. 1633/80, il tasso di restituzione applicabile alla farina avente tenore in ceneri da 1651 a 1900 è il più basso, mentre quello che si applica alla farina avente tenore in ceneri da 0 a 520 è il tasso più elevato".
33. c) Tenuto conto di questa situazione di fatto e di diritto, si può dire che la farina esportata costituisse, dal punto di vista del regime delle restituzioni, un prodotto diverso da quello descritto nella dichiarazione di pagamento? Ritengo che a questa domanda si debbe rispondere in senso negativo.
34. Si rilevi anzitutto che i due tipi di farina sono fabbricati a partire dallo stesso prodotto base e che le modalità di trasformazione sono anch' esse identiche (prodotto macinato). Segno esteriore di tutte queste analogie è l' identità di voce doganale dei due tipi di farina. La differenza tra i due prodotti consiste unicamente nel fatto che le quantità di cereali impiegati sono più o meno grandi e che, a seconda di ciò, il tasso di restituzione può quindi variare. Ne consegue che, benché questa differenza nei tassi traduca il maggiore o minore interesse della Comunità a sostenere le esportazioni, non si tratta tuttavia di una differenza sostanziale, come nel caso di un prodotto del tutto diverso, bensì soltanto di una differenza di grado, che si può esprimere con esattezza numerica attraverso la differenziazione dei tassi di restituzione. La situazione è analoga a quella in cui la quantità esportata è inferiore a quella indicata nella dichiarazione di pagamento del prodotto considerato. Questa distinzione tra l' esistenza di una differenza sostanziale e quella di una differenza di grado quantificabile in cifre è anche esattamente la distinzione su cui si fonda l' art. 10, n. 4, del regolamento n. 798/80, allorché prevede, nei casi di inosservanza del termine per l' esportazione, un regime diverso da quello istituito per i casi in cui l' importo dovuto a titolo di restituzione è un importo inferiore. Qualora pertanto i tassi siano diversi secondo il tenore in ceneri in base alla differenza tra i quantitativi di cereali necessari a produrre la farina, non si applicherà l' art. 10, n. 4, lett. a), bensì l' art. 10, n. 4, lett. c).
35. Nel corso della trattazione orale, tuttavia, ho avuto l' impressione che la Commissione non fosse affatto certa che la differenza tra i tassi di restituzione allora prevista si fondasse (unicamente) sulle differenze tra i quantitativi di cereali utilizzati. Al contrario, se ho ben compreso le sue dichiarazioni, la Commissione non ha escluso che le condizioni del mercato mondiale abbiano (anch' esse) potuto giustificare detta differenziazione ((v. art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento n. 2746/75)). In quest' ultimo caso saremmo di fronte ad un "prodotto diverso", così da applicare l' art. 10, n. 4, lett. a), del regolamento n. 798/80?
36. Ritengo che anche tale questione sia da risolvere in senso negativo. In primo luogo, è spesso impossibile separare i due aspetti - quantità di cereali e condizioni del mercato mondiale. Ciò dipende dal fatto, già spiegato, che l' esportazione di farina verso paesi terzi costituisce, in certo qual modo, un' esportazione di cereali, cosicché il corso dei cereali sul mercato mondiale può sempre constituire un fattore che influisce sul tasso della restituzione. In secondo luogo, dal punto di vista dell' interesse della Comunità, l' esportazione di farina di frumento resta un' esportazione di frumento macinato, sicché l' interesse sostanziale riconnesso all' esportazione è lo stesso, indipendentemente dall' accertamento se il grado di quest' interesse dipenda solo dalla quantità di frumento o anche dall' importanza attribuita alla composizione del prodotto trasformato sui mercati mondiali.
37. Per questo motivo ritengo che la fattispecie non sia ascrivibile all' art. 10, n. 4, lett. a), del regolamento n. 798/80, bensì all' ipotesi sub c), anche 'considerando' non attendibile la risposta fornita dalla Commissione al citato quesito.
38. La tesi sin qui svolta mi pare corroborata da due elementi.
39. aa) Si rilevi anzitutto che, allorché il tenore in ceneri supera un certo limite, esso diviene rilevante anche per l' interesse sostanziale che si riconnette alla sovvenzione dell' esportazione delle farine di grano. Se ne desume che la conclusione cui siamo innanzi pervenuti attiene al caso in cui il limite viene rispettato. Occorre in proposito ricordare il limite di 1 900 mg/100 g che deriva dalla definizione della sesta categoria prevista dal regolamento n. 162/67 e dai regolamenti della Commissione che regolarmente fissano i tassi delle restituzioni. Si tratta di un sistema in cui non è prevista alcuna restituzione per le esportazioni di farina avente tenore in ceneri superiore a questo valore di 1 900 mg/100 g. Quand' anche si intraprendesse una riforma di questo sistema al fine di concedere una restituzione all' esportazione per la farina con tenore in ceneri superiore a detto limite, si dovrebbe tener conto delle disposizioni della tariffa doganale comune. Le note attualmente vigenti del capitolo 11 ((v. n. 2, lett. a), sub b) )), precisano che i prodotti derivati dalla molitura del frumento non rientrano in detto capitolo ((né costituiscono quindi "farina di frumento (grano)" ai sensi del n. 1101 0000 = voce 1101 A prima dell' introduzione della nomenclatura combinata)), qualora il tenore in ceneri superi il 2,5% (= 2 500 mg/100 g). Orbene, entrambe le categorie di farina di cui trattasi nella fattispecie si situano al di sotto di questi limiti, il che conferma il punto di vista qui sostenuto.
40. bb) Una conferma di ciò si rinviene d' altronde anche nella sentenza Plange Kraftfutterwerke (31), che ha avuto un ruolo più significativo nella procedura scritta che in quella orale. In tale causa la Corte si era pronunciata su un caso in cui esportazioni di alimenti zootecnici composti presentavano un tenore in cereali (63,9% in peso) inferiore a quello indicato nella dichiarazione di pagamento (proporzione in peso superiore a 65%); a causa di questa differenza l' operatore interessato nell' ambito della procedura di finanziamento anticipato aveva ricevuto una restituzione comparativamente più elevata, in quanto il tasso previsto dal regolamento relativo ai tassi di restituzione applicabile alla data di deposito della dichiarazione di pagamento era più elevato per gli alimenti composti aventi proporzione in peso di cereali superiore al 65% rispetto a quelli aventi proporzione di cereali compresa tra 50 e 65% (32). La Corte doveva in particolare accertare se, in un caso siffatto, l' amministrazione poteva reclamare il rimborso della maggiorazione sul totale dell' importo pagato anticipatamente ovvero soltanto sull' importo che non era dovuto. In proposito, e conformemente al regolamento (CEE) n. 1957/69 (33), che ha preceduto il regolamento n. 798/80, essa ha deciso quanto segue:
"Qualora un operatore economico si sia impegnato, ai sensi dell' art. 3, n. 2, del regolamento n. 1957/69, ad esportare alimenti zootecnici composti aventi un tenore di cereali superiore al 65% ma, per motivi a lui non imputabili, egli abbia in realtà esportato alimenti zootecnici composti il cui contenuto in peso di cereali era solo del 50-65%, l' art. 6, nn. 1 e 5, di detto regolamento lo obbliga, anche dopo lo svincolo della cauzione, a rimborsare la differenza fra la restituzione pagata in anticipo e la restituzione che avrebbe dovuto ottenere per le merci effettivamente esportate, più il 20% di tale differenza".
41. Occorre prendere atto che la presente fattispecie è diversa da quella su cui verteva la causa Plange Kraftfutterwerke. Lì, si trattava essenzialmente di accertare l' importo della maggiorazione da restituire, e non la data in base alla quale si doveva calcolare l' importo dovuto all' esportatore. Nel caso di specie, la situazione è esattamente opposta: soltanto la data determinante è controversa, mentre la questione pregiudiziale non verte sull' importo della maggiorazione.
42. Rilevo tuttavia tra le due cause una certa analogia, derivante dall' applicazione delle norme sul pagamento anticipato. Va in proposito ricordato che il regolamento (CEE) n. 1957/69, vigente all' epoca della causa Plange Kraftfutterwerke, già collegava l' obbligo di rimborsare integralmente la restituzione concessa - il che nel sistema del regolamento significa anche che la data determinante non può più essere desunta dal regime del pagamento anticipato (34) - all' obbligo di pagare anche il totale della maggiorazione. Se il rimborso è soltanto parziale (il che comporta che, per l' importo residuo dovuto all' operatore, continua ad applicarsi la data determinante del regime del pagamento anticipato), ne consegue inoltre che la maggiorazione può essere reclamata solo fino a concorrenza della quota da rimborsare. E' quanto risulta dall' art. 6, nn. 1 e 3, del regolamento n. 1957/69. Ai sensi del n. 1, ed in particolare dei presupposti ivi previsti (e cioè la mancata prova dell' osservanza del termine di trasformazione o di esportazione), il rimborso della restituzione versata, maggiorata del 20%, era dovuto. Tuttavia, ai sensi del n. 3, il rimborso di cui al n. 1 era richiesto soltanto in proporzione delle quantità di prodotti o di merci per le quali non erano state fornite le prove di cui al n. 1.
43. Anche l' art. 10, n. 4, del regolamento n. 798/80, nella versione di cui al regolamento n. 3445/85, applicabile alla fattispecie, stabilisce detto nesso tra la base di calcolo della maggiorazione e l' applicabilità della data del regime del pagamento anticipato come data determinante. Come già chiarito, la data prevista nell' ambito di detto regime non è più applicabile al caso sub a); in tal caso, tuttavia, anche la maggiorazione (a titolo di parte della cauzione) è dovuta per l' intero. Al contrario, nei casi sub b) e c), la data del regime del pagamento anticipato continua ad applicarsi per quanto riguarda l' importo da lasciare all' operatore economico, che è tenuto a pagare la maggiorazione soltanto pro rata. La differenza tra il regolamento applicabile al caso di specie ed il regolamento n. 1957/69 consiste soltanto nel fatto che la disposizione relativa al rimborso parziale non è limitata all' ipotesi di una differenza quantitativa, ma ha una portata più vasta: essa riguarda infatti i casi in cui "l' importo della restituzione è inferiore (...)".
44. Orbene, la Corte ha elaborato detta estensione di portata nella sentenza Plange Kraftfutterwerke (con riguardo alla maggiorazione) fondandosi sulla finalità del regolamento. In proposito ha dichiarato quanto segue (punto 18 della motivazione):
45. "Come in precedenza rilevato, quest' ultima (la normativa sul rimborso dell' indebito) ha lo scopo di evitare l' arricchimento senza giusta causa di un operatore economico che abbia beneficiato di un credito a titolo gratuito ove dovesse risultare che la restituzione pagata prima del momento stesso della trasformazione dei prodotti esportati non gli era dovuta. Orbene, il credito a titolo gratuito di cui ha beneficiato un operatore economico che si trovi nella situazione della Plange non si estende all' intera restituzione effettivamente pagata in anticipo ma corrisponde a detta restituzione meno l' importo della restituzione a cui l' operatore stesso aveva diritto".
46. Nella presente causa, come già detto, la Corte doveva valutare soltanto il calcolo della maggiorazione, e non il metodo di calcolo dell' importo dovuto all' operatore economico a titolo di restituzione. Mi è difficile tuttavia immaginare che essa abbia voluto sopprimere il nesso tra questi due aspetti senza alcun minimo accenno a ciò nel punto decisivo della motivazione. La formula usata dalla Corte allorché essa dichiara che l' importo della restituzione diminuita è "l' importo della restituzione che (l' esportatore) avrebbe dovuto ottenere per i prodotti effettivamente esportati" (35) smentisce anch' essa un' eventuale intenzione della Corte di dissociare i due aspetti.
47. La Commissione, tuttavia, ha richiamato anche il punto 11 della motivazione della sentenza Plange Kraftfutterwerke, secondo il quale:
"La concessione della restituzione costituisce un vantaggio per l' operatore economico che si giustifica se ricorrono talune condizioni relative sia alle caratteristiche del prodotto esportato che alle modalità dell' esportazione".
48. Questo passaggio non incide tuttavia sulla conclusione che ho prospettato. Nell' economia della sentenza, infatti, le affermazioni citate dalla Commissione servivano soltanto a giustificare l' idea che l' obbligo di rimborso non implicava una colpa imputabile all' operatore. Lo stesso punto della motivazione conclude infatti che:
"Non è quindi necessario, perché un rimborso possa essere reclamato, che l' operatore interessato abbia commesso atti fraudolenti o errori ad esso imputabili".
49. In secondo luogo, per i motivi già detti, dal punto citato non si può desumere che l' inosservanza delle condizioni "relative alle caratteristiche del prodotto esportato" e "relative alle modalità di esportazione" dia luogo al rimborso dell' intero importo pagato anticipatamente (oltre alla maggiorazione).
50. La citata sentenza, che riguardava peraltro una situazione in cui, come nel presente caso, la differenza tra il prodotto effettivamente esportato e quello descritto nella dichiarazione di pagamento era soltanto di grado e non sostanziale rispetto all' interesse della Comunità, conferma quindi l' opinione qui sostenuta.
51. e) Contro questa soluzione sono stati dedotti altri due argomenti.
52. aa) Un primo argomento svolto dalla Commissione si fonda sull' art. 2 del regolamento n. 798/80. Essa ritiene che l' esattezza e l' esaustività delle indicazioni fornite siano elementi costitutivi della dichiarazione di pagamento, con la conseguenza che, quando i prodotti non corrispondono alle indicazioni, si deve ritenere che per i prodotti stessi non sia stata presentata alcuna dichiarazione di pagamento. Applicando questo ragionamento alla fattispecie, la Commissione ritiene, alla luce dell' art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento, che la nomenclatura dei due prodotti, quale risulta dai regolamenti nn. 162/67 e 1633/80, sia diversa e che sia comunque indispensabile indicare con esattezza il tenore in ceneri ai sensi dell' art. 2, n. 2, lett. c), del regolamento n. 798/80, il quale richiede effettivamente di indicare la composizione del prodotto ove ciò sia necessario ai fini della determinazione della restituzione; secondo la Commissione, ai sensi del regolamento n. 1633/80 la restituzione è connessa al tenore in ceneri.
53. La Commissione esamina inoltre la possibilità prevista dall' art. 10, n. 4, lett. b) e c), del regolamento n. 798/80, con riferimento al caso in cui, benché l' importo della restituzione cui l' operatore ha diritto sia inferiore all' importo pagato anticipatamente, si possa comunque ritenere che il termine di trasformazione sia stato rispettato. Essa sostiene, con riguardo all' art. 2 del regolamento n. 798/80, che i casi che possono rientrare nell' ipotesi considerata da queste norme non attengono all' identità del prodotto, siano cioè casi che non riguardano le indicazioni da fornire nella dichiarazione di pagamento ai sensi dell' art. 2, n. 2, del regolamento n. 798/80, ma siano caratterizzati da circostanze che non incidono sull' identità e non influiscono quindi sull' esistenza e sulla data della dichiarazione di pagamento. Tali devono essere considerate secondo la Commissione le indicazioni ex art. 2, n. 4, del regolamento n. 798/80 in ordine all' utilizzazione e alla destinazione del prodotto.
54. Questo argomento non mi pare convincente. Quali effetti giuridici abbiano le differenze riscontrate rispetto al tenore indicato nella dichiarazione di pagamento e che hanno inciso sull' importo della restituzione va determinato alla luce dell' art. 10, n. 4, del regolamento n. 798/80. Ai sensi di detta norma, la circostanza che la differenza verta sul prodotto non giustifica, di per sé, l' applicazione dell' art. 10, n. 4, lett. a). Per aderire alla posizione della Commissione, occorrerebbe quindi che detta conseguenza risultasse dalla finalità e dalla struttura di detta norma, tenuto conto degli interessi in gioco. Ma, come già detto, questi aspetti non conducono alla decisione tratta dalla Commissione.
55. Del resto, seguendo la logica della Commissione, si potrebbe anche ritenere che un utilizzo o una destinazione diversi da quelli previsti nella dichiarazione di pagamento costituiscano anch' essi fattispecie riconducibili all' art. 10, n. 4, lett. a), del regolamento n. 798/80, il che non corrisponde al pensiero della Commissione. In un' ipotesi del genere (in ogni caso, quando l' esportatore abbia reclamato un tasso di restituzione più elevato in vista di un determinato utilizzo o di una determinata destinazione nell' ambito del regime del pagamento anticipato, v. il combinato disposto degli artt. 2, n. 4, e 6, n. 3, del regolamento n. 798/80), si potrebbe anche pensare che l' operazione eseguita (ad es., esportazione verso il paese X) abbia un' altra "identità" rispetto a quanto indicato nella dichiarazione di pagamento (esportazione verso il paese Y).
56. Nello stesso ordine di idee la Commissione svolge anche l' ulteriore argomento secondo il quale, nella giurisprudenza della Corte (36), fornire indicazioni esatte nella dichiarazione di pagamento va considerato un obbligo principale, la cui inosservanza giustificherebbe la perdita del diritto a tutti i vantaggi conseguenti all' operazione.
57. Nel dedurre questo argomento la Commissione trascura il fatto che la distinzione così delineata tra obblighi principali ed obblighi accessori non appartiene alla struttura dell' art. 10, n. 4. A tenore della seconda frase del quinto 'considerando' del regolamento n. 798/80, nonché della frase introduttiva dell' art. 2, n. 2, del regolamento stesso, sembra giustificato qualificare come trasgressione di un obbligo principale ogni divergenza rispetto alla dichiarazione di pagamento che sia rilevante ai fini della determinazione del tasso di restituzione. L' art. 10, n. 4, non prevede tuttavia che una violazione del genere comporti sempre la perdita di tutto l' importo pagato anticipatamente, come d' altronde la Commissione stessa ammette allorché cita il caso del paese di destinazione diverso da quello indicato nella dichiarazione di pagamento.
58. bb) Il secondo argomento che si oppone alla soluzione qui proposta è stato dedotto dallo Hauptzollamt, il quale teme che detta soluzione appesantisca l' indispensabile controllo da parte dell' amministrazione, ed in particolare che detto controllo all' esportazione dovrebbe essere intensificato ove le autorità doganali dovessero tener conto della possibilità per il richiedente di esportare una merce diversa in violazione degli impegni assunti senza perdere i diritti derivantigli dalla procedura di controllo doganale.
59. Questa preoccupazione va presa sul serio. Per scoprire differenze qualitative come quelle che qui ci occupano sono necessari controlli fisici. Tuttavia, data l' entità delle esportazioni provenienti dalla Comunità, non sempre è possibile effettuare siffatti controlli. Come la Corte ha dichiarato nella causa Metelmann (37), "è praticamente impossibile controllare che la merce che lascia la Comunità sia la stessa che ha costituito oggetto di una dichiarazione in dogana altrimenti che rifacendosi all' imballaggio ed alle dimensioni". La Corte dei conti ha inoltre dichiarato nella sua relazione speciale n. 2/90 (38): "Un controllo fisico al 100% delle esportazioni che beneficiano di restituzioni non è consigliabile, né fattibile: gli agenti doganali sono troppo pochi ed un controllo di tale intensità soffocherebbe il commercio d' esportazione". Va inoltre rilevato che, fino al 16 febbraio 1990, data dell' entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 386/90, relativo al controllo al momento dell' esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (39), non esisteva alcuna disciplina comunitaria della frequenza e dell' intensità dei controlli fisici. Per il periodo precedente questa data, la Corte dei conti si è sempre mostrata critica nei confronti di questo tipo di controlli (40).
60. E' chiaro che le competenti autorità della Comunità e degli Stati membri vogliono che le irregolarità relativamente difficili da controllare comportino conseguenze giuridiche più severe rispetto a quelle più facilmente individuabili. Tuttavia di questo interesse si può tener conto applicando le norme giuridiche attinenti soltanto se esse contengano qualche indicazione in tal senso. Questo requisito manca nell' art. 10, n. 4, del regolamento n. 798/80, il che costituisce del resto, secondo me, la differenza essenziale rispetto alla causa Metelmann, in cui la Corte doveva interpretare la nozione di merce "come tale" di cui all' art. 9, n. 1, del regolamento n. 2730/79, che ha manifestamente lo scopo di alleggerire i controlli doganali. In quest' ottica essa ha consequenzialmente attribuito importanza decisiva all' aspetto del controllo.
61. f) Da quanto sopra emerge che la norma applicabile al caso di specie è l' art. 10, n. 4, lett. c), del regolamento n. 798/80, e non lett. a). Così va risolta la questione comune alle due cause, per quanto riguarda il caso sub 1. Aggiungo per scrupolo di completezza che, contrariamente all' opinione dello Hauptzollamt, lo svincolo della cauzione non implica affatto che non possa più essere richiesta la maggiorazione (proporzionale) (41). Spetta allo Hauptzollamt, ed eventualmente al giudice nazionale adito, accertare se nell' ambito del nuovo calcolo da effettuare le autorità siano vincolate alla dichiarazione in cui hanno indicato che esse non avrebbero richiesto la maggiorazione.
62. 2. Alla luce di quanto sopra, posso limitarmi a qualche osservazione sul caso n. 2. Dato che, come già dettagliatamente esposto, non trova applicazione l' art. 10, n. 4, lett. a), del regolamento n. 798/80, si potrebbe al più ricorrere all' art. 10, n. 4, lett. c). Tuttavia, nemmeno detta norma sarebbe applicabile, in quanto essa presuppone in realtà che l' importo pagato anticipatamente sia superiore a quanto effettivamente dovuto all' esportatore (42). Orbene, nel caso n. 2 gli importi sono identici, poiché il tasso applicabile alle ricorrenti nel procedimento C-5/90 era unico e indipendente dal tenore in ceneri della farina per le esportazioni in Unione Sovietica.
63. Tuttavia, poiché la questione sollevata dal Bundesfinanzhof non verte esclusivamente sull' interpretazione dell' art. 10, n. 4, del regolamento n. 798/80, bensì sull' insieme del diritto comunitario, va anche detto, per completezza, che nel caso n. 2 lo Hauptzollamt non poteva esigere alcun rimborso. Le ricorrenti del procedimento C-5/90, infatti, non hanno mai ricevuto per le esportazioni in Unione Sovietica una restituzione superiore a quella loro dovuta.
64. 3. Il caso n. 3 (nel quale le ricorrenti del procedimento C-5/90 avevano dapprima ottenuto un pagamento anticipato al tasso previsto per l' Unione Sovietica, poi avevano ricevuto, dopo l' esportazione, un versamento integrativo per la farina ad alto tenore in ceneri esportata verso altri paesi terzi), si presenta in modo un po' diverso. E' vero che anche in tal caso sono inapplicabili tanto la lett. a) quanto la lett. c) dell' art. 10, n. 4, del regolamento n. 798/80. Tuttavia, l' importo totale concesso supera il dovuto, a causa della differenza di tasso a seconda del tenore in ceneri della farina. In tale ipotesi, come si evince dalla causa Ferwerda (43), in mancanza di una normativa comunitaria sul rimborso trovano applicazione le norme di diritto nazionale relative alla ripetizione dell' indebito.
Sulla seconda questione del procedimento C-5/90
65. La questione relativa alla validità del regolamento n. 1633/80 nella parte in cui fissa a 0 ECU il tasso della restituzione per le esportazioni verso l' Unione Sovietica è sollevata dal Bundesfinanzhof nel procedimento C-5/90 per il caso in cui la soluzione della questione che abbiamo appena esaminato sia affermativa (44). Poiché propongo di risolvere la questione in senso negativo, quanto andrò svolgendo in merito alla questione della validità sarà da tenersi presente soltanto nel caso la Corte sia di parere diverso.
66. I - Con la prima censura avverso la fissazione di un tasso pari a 0 per le esportazioni in Unione Sovietica si afferma che trattasi di un provvedimento di embargo adottato a seguito dell' intervento di tale paese in Afghanistan. Detta misura, in sede di determinazione delle restituzioni all' esportazione, non sarebbe lecita in quanto né l' art. 16 del regolamento n. 2727/75 né gli artt. 2 e 4 del regolamento n. 2746/75 consentono di fissare un tasso 0 per ragioni che esulano dal diritto dell' organizzazione comune dei mercati della Comunità.
67. La Commissione ritiene per converso che detto provvedimento abbia, sotto due distinti punti di vista, un corretto fondamento giuridico.
68. Essa ritiene in primo luogo che la fissazione del tasso contestata sia ascrivibile all' ambito delle disposizioni abilitative di cui al regolamento n. 2746/75, in forza dell' art. 16 del regolamento n. 2727/75. Secondo la Commissione ai principi fondamentali del diritto delle restituzioni sono riconducibili non solo l' art. 16, ma anche l' art. 29 del regolamento n. 2727/75, il quale impone che l' attuazione del regolamento tenga debitamente conto degli obiettivi sanciti dagli artt. 39 e 110 del Trattato. La Commissione afferma che la politica commerciale comune e lo sviluppo armonico del commercio mondiale rientrano nelle finalità dell' art. 110 e che i provvedimenti di embargo sono riconducibili alla politica commerciale. In questo senso essa richiama il regime di importazione di cui ai regolamenti (CEE) del Consiglio 15 marzo 1982, n. 596 (45), 16 aprile 1982, n. 877 (46), e 8 agosto 1990, n. 2340 (47), nonché alle sentenze della Corte Edeka (48) e Faust (49).
69. Essa sostiene inoltre che la sospensione della restituzione si giustifica anche alla luce dello scopo di sviluppo armonico del commercio mondiale, e cita in proposito le conclusioni del Consiglio "affari generali" del 15 gennaio 1980, a tenore delle quali:
"A seguito dei provvedimenti adottati dagli Stati Uniti in ordine alle consegne di prodotti agricoli all' Unione Sovietica, la Comunità accoglie il principio secondo il quale le forniture comunitarie non devono venire a sostituire, direttamente o indirettamente, le forniture degli Stati Uniti sul mercato dell' Unione Sovietica. In questa prospettiva il Consiglio invita la Commissione ad adottare i provvedimenti necessari per quanto riguarda i cereali e i prodotti da essi derivati nonché ad eventualmente proporre misure per altri prodotti agricoli, nel rispetto delle tradizionali correnti di scambio. E' instaurata una procedura di consultazioni con gli altri principali paesi esportatori di cereali al fine di evitare qualunque perturbazione sul mercato mondiale".
70. Scopo del provvedimento doveva quindi essere di tutelare le tradizionali correnti di scambio e di evitare che le esportazioni della Comunità si sostituissero a quelle degli Stati Uniti. In questa prospettiva, secondo la Commissione, il provvedimento controverso partecipava anche degli scopi sanciti dall' art. 39 (stabilizzazione dei mercati, tra i quali anche il mercato mondiale). Se il provvedimento de quo non fosse stato adottato, si sarebbero potute verificare non soltanto una significativa deviazione delle correnti di scambio, ma anche misure di ritorsione da parte degli Stati Uniti o comunque altri provvedimenti che avrebbero notevolmente inciso sul mercato comunitario.
71. Comincerò la mia riflessione affermando che, come già detto a proposito della questione precedente, la fissazione del tasso di restituzione deve essenzialmente tener conto della situazione del mercato mondiale, fattore questo che non è apparso per la prima volta nei criteri specifici di cui all' art. 4 del regolamento n. 2746/75, ma già compariva tra gli "elementi" (generali) da prendere in considerazione ex art. 2 del regolamento stesso. Ai sensi dell' art. 2, lett. a), di questo regolamento detti elementi comprendono in particolare:
"la situazione e le prospettive di evoluzione
- sul mercato della Comunità, dei prezzi dei cereali e delle disponibilità;
- sul mercato mondiale, dei prezzi dei cereali, nonché dei prezzi dei prodotti del settore dei cereali";
72. Ai sensi dell' art. 2, lett. b), devono essere presi in considerazione:
"gli obiettivi dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi" (50).
73. Queste norme sono in sintonia con l' art. 7, che ammette la possibilità di fissare una restituzione differenziata a seconda della destinazione o del territorio di destinazione. Tale differenziazione è consentita "quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario".
74. Dal citato art. 2, lett. b), del regolamento n. 2746/75, ai sensi del quale occorre "assicurare a detti mercati (51) una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi", emerge altresì che il legislatore comunitario presuppone un' interdipendenza tra il mercato comunitario e il mercato mondiale, ed ha quindi incaricato la Commissione (combinato disposto degli artt. 26, n. 3, e 16, n. 2, quarto comma, del regolamento n. 2727/75) di tenerne conto.
75. In questo contesto è opportuno esaminare anzitutto la finalità indicata dalla Commissione, quella cioè di evitare che le forniture provenienti dalla Comunità si sostituissero a quelle statunitensi. Alla luce dei criteri or ora menzionati, ritengo si tratti di uno scopo legittimo. Mantenere invariate le forniture, infatti (alle condizioni di restituzione vigenti per gli "altri paesi terzi") avrebbe modificato l' equilibrio della concorrenza tra i vari paesi fornitori che regnava sul mercato mondiale prima dell' embargo degli Stati Uniti e, deviando le correnti degli scambi, ne avrebbe compromesso il naturale sviluppo.
76. La ricorrente Bremer Rolandmuehle, sostenendo che la fissazione del tasso controverso manifestamente non è stata decisa sulla scorta dei criteri di cui agli artt. 2 e 4 del regolamento n. 2746/75 ma esclusivamente a seguito della scelta politica di boicottare le forniture di cereali all' Unione Sovietica, non deduce argomenti tali da mettere in dubbio che detto scopo sia stato effettivamente perseguito. Perché l' argomento della Commissione possa deporre in favore della dichiarazione dell' invalidità, occorrerebbero a mio parere elementi più concreti i quali facciano pensare che il provvedimento controverso non si fondava sulle stesse motivazioni di altri provvedimenti precedentemente adottati dalla Commissione nell' ambito del regime delle restituzioni; misure del genere erano state adottate già agli inizi del 1980 al fine di ostacolare eventuali esportazioni (tra l' altro di farina di frumento) verso l' Unione Sovietica (52) e si fondavano incontestabilmente sulle citate ragioni di politica commerciale (53). Ma detti elementi non sono rinvenibili nella fattispecie.
77. Altra questione è accertare se lo scopo dell' embargo, che manifestamente, ed anche a parere della Commissione, costituiva un motivo determinante per l' adozione del provvedimento, oltre ai citati motivi di politica commerciale, potesse rendere il provvedimento illegittimo. Ritengo che la questione debba essere risolta negativamente, anche se rimane aperta la questione se, in quanto tale, l' embargo costituisse un obiettivo giustificato in forza delle disposizioni vigenti.
78. In diritto comunitario, il perseguimento di uno scopo diverso da quello in vista del quale un potere è stato conferito può determinare l' illegittimità del provvedimento per sviamento di potere. Tuttavia, la Corte ha negato la sussistenza di uno sviamento di potere nei casi in cui si censurava un provvedimento per aver perseguito, accanto ad uno scopo giustificato su cui si fondava, anche un altro obiettivo eventualmente contestabile (54).
79. Se quindi il provvedimento in esame non era discutibile dal punto di vista dell' obiettivo perseguito, non è tuttavia certo ch' esso fosse adeguato al suo conseguimento. E' vero che, rispondendo ad un quesito della Corte, la Commissione ha dichiarato che, tenuto conto della differenza all' epoca esistente tra il corso del mercato mondiale e quello della Comunità (secondo quanto risulta dai tassi previsti per gli altri paesi terzi), i prodotti esportati al prezzo del mercato comunitario non avevano alcuna probabilità di essere acquistati dal mercato sovietico. A ciò va opposta la circostanza che invece, nel caso di specie, esportazioni verso l' Unione Sovietica sono comunque state effettuate, senza essere ostacolate dall' applicazione del tasso 0.
80. Per poter concludere nel senso dell' inadeguatezza del provvedimento in esame, tuttavia, occorrerebbe dimostrare che la fissazione del tasso controverso non ha nel complesso prodotto alcun effetto significativo sul volume di esportazioni verso l' Unione Sovietica. Orbene, le informazioni a nostra disposizione non ci consentono di trarre una conclusione del genere.
81. Da quanto precede risulta che non v' è motivo per dichiarare che il regolamento n. 1633/80 è, sotto l' aspetto degli scopi perseguiti, viziato da invalidità.
82. II - Al regolamento impugnato si contesta inoltre di infrangere l' art. 190 del Trattato CEE, in quanto non sarebbe stata fornita alcuna giustificazione per la scelta del tasso 0.
83. Sebbene una motivazione specifica in questo senso effettivamente manchi, questa tesi non mi convince.
84. Per giurisprudenza costante, non si può esigere che la motivazione dei regolamenti specifichi i vari elementi di fatto o di diritto, talvolta molto numerosi e complessi, che costituiscono oggetto dei regolamenti qualora questi siano in armonia con il contesto normativo di cui fanno parte (55). Per quanto riguarda i regolamenti che nel settore dell' agricoltura precisano gli importi da prendere in considerazione per l' esecuzione finanziaria, la Corte ha dichiarato che, in un siffatto contesto giuridico, è sufficiente che nella motivazione siano indicati in via generale i criteri e le basi giuridiche applicate (56).
85. Si rilevi in proposito che il preambolo del regolamento n. 1633/80 rinvia agli artt. 2 (57) e 4 (58) del regolamento n. 2746/75, che indicano i criteri da applicare nel fissare il livello dei tassi di restituzione. La seconda frase del secondo 'considerando' precisa quanto segue:
"in conformità dello stesso articolo ((art. 2)), occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi".
86. Si tratta certamente di una formula stereotipata rinvenibile anche negli analoghi regolamenti di altri periodi di cui disponiamo, che non contenevano tuttavia provvedimenti paragonabili a quello in oggetto (59). In proposito si deve peraltro tener conto del fatto che la motivazione dev' essere valutata non solo alla luce del suo tenore ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (60). Occorre inoltre tener conto della prassi decisionale cui è ascrivibile il provvedimento de quo (61).
87. Per quanto riguarda il caso di specie, va rilevato che la Commissione ha adottato i primi provvedimenti volti ad ostacolare le esportazioni di prodotti agricoli (tra i quali la farina di grano) in Unione Sovietica a partire dal gennaio del 1980, in palese connessione quindi con l' intervento dell' Unione Sovietica in Afghanistan del dicembre 1979 e con le note reazioni degli Stati Uniti (62). Successivamente, a cominciare dal regolamento (CEE) 7 febbraio 1980, n. 289 (63), la Commissione ha costantemente fissato per l' esportazione di farina di grano in Unione Sovietica tassi inferiori rispetto a quelli fissati per gli altri paesi terzi; inizialmente ((fino al regolamento (CEE) n. 1006/80 (64))), la differenza era di 30 ECU/t, per poi giungere ad una differenza oscillante tra 31 ECU/t e più di 46 ECU/t (65). Con regolamento (CEE) n. 1480/80 (66) è stato per la prima volta fissato un tasso pari a 0 per tutte le categorie di farina di grano.
88. Da quanto sopra consegue che la motivazione del provvedimento controverso era identificabile alla luce del contesto degli atti giuridici analoghi che lo hanno preceduto, e che sotto questo profilo il regolamento n. 1633/80 possiede i requisiti di cui all' art. 190 del Trattato CEE.
89. III - Poiché dall' esame della seconda questione sollevata nella causa C-5/90 non è emerso alcun elemento atto a pregiudicare la validità del regolamento n. 1633/80 sotto il profilo contestato, non è necessario affrontare la seconda parte della questione, che verte sulle conseguenze di un' eventuale invalidità del regolamento stesso.
C - Conclusioni
90. 1. La questione, comune alle due cause, vertente sull' interpretazione del regolamento n. 798/80, nella versione del regolamento n. 3445/80, propongo sia risolta nel modo seguente:
"a) Qualora un esportatore si sia impegnato, in una dichiarazione di pagamento ai sensi dell' art. 2 del regolamento (CEE) n. 798/80, ad esportare farina avente tenore in ceneri compreso tra 0 e 520 mg/100 g e, in forza di quest' indicazione, abbia ricevuto un pagamento anticipato di importo superiore a quanto avrebbe ricevuto, in base ai tassi vigenti, se il tenore in ceneri indicato nella dichiarazione di pagamento fosse stato corrispondente a quello della farina poi effettivamente esportata, compreso cioè tra 521 e 600 mg/100 g, detto esportatore deve - in caso di applicazione della maggiorazione minima - rimborsare l' importo di cui all' art. 10, n. 4, lett. c), del citato regolamento (CEE) n. 798/80, nella versione del regolamento (CEE) n. 3445/80.
b) Qualora l' indicazione di un tenore in ceneri inferiore a quello della farina effettivamente esportata non abbia determinato né il versamento di un importo superiore a quanto dovuto a titolo di pagamento anticipato né il versamento di un importo superiore al totale dovuto a titolo di restituzione all' esportazione, l' esportatore non è tenuto a rimborsare gli importi ottenuti né in tutto né in parte.
c) Qualora l' indicazione di un tenore in ceneri inferiore a quello della farina esportata non abbia determinato il versamento di un importo superiore a quanto dovuto a titolo di pagamento anticipato, ma abbia tuttavia comportato il versamento di un importo superiore al totale dovuto a titolo di restituzione all' esportazione, l' esportatore deve rimborsare l' importo che non gli era dovuto in conformità alle norme nazionali sulla ripetizione dell' indebito".
91. 2. In via subordinata - nel caso in cui non intendiate accogliere la soluzione proposta al punto 1 - suggerisco di risolvere l' ulteriore questione sollevata dal Bundesfinanzhof nel procedimento C-5/90 per il caso di soluzione affermativa della prima in questo senso:
"Dall' esame della seconda questione sollevata nella causa C-5/90 non è emerso alcun elemento che possa inficiare la validità del regolamento (CEE) n. 1633/80 nella parte in cui fissa a 0 ECU il tasso di restituzione da applicare alle esportazioni di farina di frumento destinate all' Unione Sovietica".
O
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli (GU L 62, pag. 5).
(2) Regolamento (CEE) della Commissione 31 marzo 1980, n. 798, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli (GU L 87, pag. 42).
(3) V. terzo considerando del regolamento n. 565/80.
(4) Nella specie, nella versione risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 6 dicembre 1985, n. 3445, il quale modifica il regolamento (CEE) n. 798/80, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione e degli importi compensativi monetari per i prodotti agricoli.
(5) V. art. 3, n. 1, del Regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli (GU L 317, pag. 1).
(6) Regolamento (CEE) della Commissione 26 giugno 1980, n. 1633, che fissa le restituzioni applicabili all' esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala (GU L 162, pag. 45).
(7) L' elenco prodotto dal convenuto dimostra che nella causa in oggetto non poteva essere fornita alcuna prova per quantità più piccole. I relativi problemi tuttavia - come emerge dalla formulazione della questione pregiudiziale - manifestamente non sono oggetto della questione stessa.
(8) Salvo che per un quantitativo di 50 t, nella causa C-5/90, il cui tenore in ceneri era inferiore a 521 mg/100 g.
(9) V. nota precedente. Nel procedimento C-5/90, vi si è aggiunta una lieve modifica degli importi compensativi monetari che resta tuttavia irrilevante ai fini della presente causa, in quanto non dovuta ad una modifica dei tassi.
(10) V. nota 6.
(11) GU L 288, pag. 27.
(12) GU L 329, pag. 30.
(13) GU L 334, pag. 43.
(14) GU L 9, pag. 17.
(15) GU L 34, pag. 32.
(16) GU L 188, pag. 5.
(17) GU L 148, pag. 10.
(18) GU L 162, pag. 48.
(19) Per quanto riguarda la maggiorazione, il Finanzgericht dichiarava che anch' essa doveva essere pagata dalle ricorrenti, secondo l' art. 10, n. 4, del regolamento n. 798/80, sulla differenza tra l' importo pagato anticipatamente e quello cui avevano diritto a titolo di restituzioni all' esportazione e di importi compensativi monetari. Questo punto è poi divenuto tuttavia irrilevante, in quanto nel corso del procedimento lo Hauptzollamt ha rinunciato alla maggiorazione (v. punto 12, supra). Fornirò comunque più avanti alcune precisazioni in proposito (v. punto 62, infra).
(20) V. supra, n. 3.
(21) GU L 25, pag. 10.
(22) GU L 338, pag. 1.
(23) GU L 331, pag. 14.
(24) La licenza di esportazione e la fissazione anticipata costituiscono dal punto di vista giuridico un' unità: sentenza 26 aprile 1988, Kruecken (causa 316/86, Racc. pag. 2213, punto 17 della motivazione).
(25) V. il terzo considerando del regolamento n. 798/80, terza frase, nonché la sentenza 26 gennaio 1978, Union Malt/Commissione (cause riunite da 44/77 a 51/77, Racc. pag. 57).
(26) V. le conclusioni dell' avvocato generale Mayras del 15 dicembre 1977 nella causa Union Malt/Commissione (Racc. 1978, pag. 84, in particolare pag. 89).
(27) Regolamento 23 giugno 1967, relativo alle modalità di determinazione della restituzione all' esportazione per le farine, semole e semolini di grano e di segala (GU L 128, pag. 2574).
(28) Il regolamento modificativo (CEE) della Commissione 27 settembre 1991, n. 2849, ha abolito la distinzione tra farina con tenore in ceneri compreso tra 0 e 520 mg/100 g e farina con tenore in ceneri tra 521 e 600 mg/100 g (GU L 272, pag. 62).
(29) Regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (GU L 281, pag. 78).
(30) GU 1967, n. 125, pag. 2453.
(31) Sentenza 5 febbraio 1987 (causa 288/85, pag. 611).
(32) V. regolamento (CEE) della Commissione n. 1136/77 (GU L 135, pag. 14).
(33) GU L 250, pag. 1.
(34) V. supra, punti 24 e 25.
(35) Il corsivo è mio.
(36) La Commissione fa riferimento alle sentenze 23 febbraio 1983, Fromançais (causa 66/82, Racc. pag. 395) e 17 maggio 1984, Denkavit (causa 15/83, Racc. pag. 2171).
(37) Sentenza 12 dicembre 1985, Metelmann (causa 276/84, Racc. pag. 4057, punto 11 della motivazione).
(38) Relazione speciale riguardante la gestione ed il controllo delle restituzioni all' esportazione corredata delle risposte della Commissione (GU 1990 C 133), v. punto 3.28.
(39) GU L 42, pag. 6.
(40) V. relazione speciale n. 2/90 (nota 38), punti 3.29 e segg., e relazione speciale 26 giugno 1985 (GU C 215, punti 3.9 e segg.) nonché la relazione annuale sull' esercizio finanziario 1987 (GU 1988, C 316, punti 4.54 e segg.).
(41) V. sentenza della Corte Plange Kraftfutterwerke, ibidem, punto 10 della motivazione.
(42) V. anche l' ottavo 'considerando' del regolamento n. 798/80.
(43) Sentenza 5 marzo 1980, Ferwerda (causa 265/78, Racc pag. 617).
(44) La Corte è pertanto vincolata dall' interdipendenza così delineata tra le due questioni, anche se a mio parere è invece nel caso di risposta negativa alla prima questione che la seconda assume importanza ai fini della decisione della causa principale in quanto, in caso di soluzione affermativa, alle esportazioni verso l' Unione Sovietica si applica il regolamento n. 316/81 e non il regolamento n. 1633/80.
(45) GU L 72, pag. 15.
(46) GU L 102, pag. 1.
(47) GU L 213, pag. 1.
(48) Sentenza 15 luglio 1982, Edeka (causa 245/81, Racc. pag. 2745).
(49) Sentenza 28 ottobre 1982, Faust (causa 52/81, Racc. pag. 3745).
(50) Il corsivo è mio.
(51) Si desume dalla lett. a) che si tratta del mercato della Comunità e del mercato mondiale.
(52) V. ad es. il regolamento (CEE) della Commissione 31 gennaio 1980, n. 229 (GU L 26, pag. 49), che fissava un coefficiente correttivo negativo (meno 30 ECU/t) per le esportazioni di farina di grano tenero verso l' Unione Sovietica.
(53) V. Bollettino delle Comunità europee I-1980, punto 2.1.36.
(54) V. sentenza 21 dicembre 1954, Francia/Alta Autorità (causa 1/54, Racc. pag. 7, in particolare pag. 34).
(55) Sentenza 22 gennaio 1986, Eridania (causa 250/84, Racc. pag. 117, punto 38 della motivazione).
(56) V. sentenze 24 gennaio 1991, SITPA (causa C-27/90, Racc. pag. I-133, punto 14 della motivazione) e 1 dicembre 1965, Schwarze (causa 16/65, Racc. pag. 909 e segg.).
(57) Secondo 'considerando' .
(58) Quarto 'considerando' .
(59) V. ad es. il regolamento (CEE) n. 1715/77 (GU L 189, pag. 23).
(60) Sentenza 14 febbraio 1990, Delacre (causa C-350/88, Racc. pag. I-395, punto 16 della motivazione).
(61) V. la citata sentenza Delacre, punto 15 della motivazione.
(62) V. supra, note 52 e 53.
(63) GU L 31, pag. 18.
(64) GU L 107, pag. 35.
(65) Regolamento (CEE) n. 1221/80 (GU L 122, pag. 39).
(66) GU L 147, pag. 24.
Traduzione
Full & Egal Universal Law Academy