Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La questione pregiudiziale che vi è stata sottoposta dal Bundessozialgericht trae la propria origine dal confronto tra la legge tedesca sul regime di previdenza sociale dei minatori (Reichsknappschaftsgesetz, in prosieguo: la "RKG") e gli artt. 7, 48-51 del Trattato CEE e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (1).
2. La sig.ra Maria Masgio, vedova di un cittadino italiano che aveva lavorato nell' industria mineraria in Belgio e nella Repubblica federale di Germania, subentra al marito nella causa principale, il cui svolgimento è descritto nella relazione d' udienza (2).
3. Ai fini della discussione è sufficiente richiamare i seguenti elementi.
4. Il sig. Masgio percepiva, a partire dal 1972, una pensione per silicosi versata dal competente ente previdenziale belga. In conformità con la normativa belga, tale pensione veniva ridotta nel 1983 poiché l' interessato aveva beneficiato, a partire da tale data, di una pensione di vecchiaia belga. Tale riduzione non è in esame in questa sede.
5. Nello stesso anno il sig. Masgio si vedeva riconoscere il diritto ad una pensione di vecchiaia in base al regime minatori tedesco. La posizione giuridica dei minatori che fruiscono contemporaneamente di tale pensione e di prestazioni per infortunio è disciplinata dalla RKG, e segnatamente dai §§ 75, n. 1, e 76 a.
6. Il § 75, n. 1, dispone che la pensione è "sospesa" qualora essa, sommata alle prestazioni per infortunio, superi il 95% della retribuzione annua che serve di base per il calcolo di tali prestazioni e il 95% della base di calcolo della pensione. In parole povere, si applica, dei due massimali, quello che consente una minore riduzione dell' importo della pensione di vecchiaia.
7. Il § 76 a, n. 2, della RKG non ammette tale scelta per i pensionati che fruiscono di prestazioni erogate da un ente avente sede al di fuori della Repubblica federale di Germania. In un caso del genere, "non bisogna determinare la retribuzione annua" e viene presa in considerazione soltanto la base di calcolo della pensione di vecchiaia.
8. Poiché, a quanto sembra, la mancanza di tale scelta ha danneggiato il sig. Masgio, e quindi sua moglie, il Bundessozialgericht chiede se le citate norme comunitarie vadano interpretate nel senso che gli iscritti alla previdenza sociale che beneficino contemporaneamente di una pensione in base ad una normativa nazionale e di una pensione di invalidità erogata da un ente previdenziale di un altro Stato membro non debbano ricevere, nel calcolo della sospensione da effettuare in base alle norme nazionali, un trattamento meno favorevole rispetto agli iscritti che godano di entrambe le prestazioni in base alla normativa nazionale.
9. L' art. 7, primo comma, del Trattato recita:
"Nel campo d' applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità".
10. Come emerge dalla sentenza della Corte 14 luglio 1977, Sagulo (3),
"il principio generale di cui all' art. 7 può applicarsi solo con riserva di quanto previsto dalle disposizioni speciali del Trattato".
Non occorre pertanto interpretare questo articolo, dal momento che norme speciali, segnatamente quelle indicate dal giudice a quo, sono applicabili in materia.
11. Gli artt. 48-51 costituiscono il fondamento, la cornice e il limite delle norme dei regolamenti adottati in materia previdenziale (4), in particolare del regolamento n. 1408/71 che detta le principali norme di applicazione del Trattato in tale materia. L' art. 3, n. 1, del citato regolamento recita:
"Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento".
12. Il Landessozialgericht del Land Renania del Nord-Westfalia aveva osservato nella sua decisione impugnata dinanzi al giudice a quo (5) che "gli eventuali svantaggi derivanti dal regime delle prestazioni previdenziali non sono un aspetto obiettivamente determinante per la scelta del luogo di occupazione". Il patrono della ricorrente nella causa principale ha invece rilevato, nel corso della trattazione orale, che bisognerebbe sconsigliare a una persona che abbia subito un infortunio fuori dal territorio tedesco di stabilirvisi per lavorare e poi andare in pensione, poiché gli effetti della sospensione sarebbero in questo paese più gravi nei suoi confronti che rispetto ai cittadini tedeschi, che possono scegliere il sistema di calcolo più vantaggioso. Stando così le cose, secondo la giurisprudenza della Corte non è necessario dimostrare l' esistenza di un elemento obiettivamente determinante per la scelta del luogo d' occupazione (6). Ciò che conta è assicurare la realizzazione degli obiettivi menzionati negli artt. 48-51 del Trattato, in particolare del principio della parità di trattamento (7), sancito dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (8).
13. A tale proposito, la giurisprudenza della Corte si è sempre scostata dal criterio formale della cittadinanza per valutare se altri criteri utilizzati potessero portare a discriminazioni equivalenti (9). La Corte ha in particolare affermato, nella sentenza 12 luglio 1979, Toia (10), che:
"le norme sulla parità di trattamento, di cui all' art. 3, n. 1, del regolamento, vietano non solo le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza dei beneficiari dei regimi di sicurezza sociale, ma anche le discriminazioni dissimulate, di qualsiasi forma, che pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengono, in concreto, allo stesso risultato".
14. Più recentemente (11), la Corte ha dovuto esaminare il combinato disposto di alcune norme comunitarie e alcune norme tedesche che non consentiva di tener conto, per determinare una qualifica professionale che serviva di riferimento per un diritto a pensione, di attività non soggette ad assicurazione obbligatoria in Germania. La Corte ha osservato che un tale ostacolo, pur sussistendo indipendentemente dalla cittadinanza del lavoratore interessato, riguardava essenzialmente lavoratori migranti originari di altri Stati membri che erano stati occupati in questi Stati e successivamente nella Repubblica federale di Germania. Inoltre, la Corte ha rilevato che tale normativa aveva l' effetto di sfavorire alcuni di tali lavoratori migranti che avevano conseguito in un altro Stato membro una qualifica superiore a quella ottenuta nella Repubblica federale di Germania in quanto non consentiva loro di avvalersi di tale ultima qualifica onde poter beneficiare del loro diritto a pensione.
15. Gli orientamenti così desumibili dalle sentenze Toia e Roviello sembrano dover essere determinanti per la soluzione della controversia di cui è investito il giudice a quo. Certamente il § 76 a, n. 2, prima frase, della RKG non contiene alcun criterio di cittadinanza. Vi sono però tutte le ragioni per ritenere, e spetta al giudice nazionale verificarlo, che, per riprendere la formula adottata dalla Corte nella seconda sentenza citata, l' applicazione di tale norma "riguarda essenzialmente i lavoratori migranti originari di altri Stati membri che siano stati occupati in questi Stati e successivamente nella Repubblica federale di Germania".
16. Nella sentenza Toia la Corte ha tuttavia aggiunto che tali discriminazioni indirette potrebbero essere giustificate da differenze oggettive (12). A tale proposito, il Landessozialgericht del Land Renania del Nord-Westfalia aveva fatto osservare (13) che il trattamento speciale riservato ai beneficiari di prestazioni per infortunio straniere "poteva essere oggettivamente sostenibile per il fatto che spesso al riguardo non è accertabile una retribuzione annua". La Commissione (14) e la ricorrente nella causa principale (15) hanno correttamente osservato che la mancanza di informazioni sulla retribuzione annua nel caso di prestazioni per infortunio straniere non poteva costituire una giustificazione sufficiente per tale discriminazione, data la possibilità di calcolare una retribuzione annua fittizia. Ciò è dimostrato anche dalla recente evoluzione della normativa tedesca (16), poiché dal 1 gennaio 1992 l' importo massimo potrà calcolarsi sulla base di una retribuzione annua fittizia, ottenuta moltiplicando l' importo mensile delle prestazioni per infortunio per un coefficiente di 18. Naturalmente le autorità tedesche conoscono l' importo di queste ultime, poiché procedono ad una sospensione della pensione nel caso in cui il cumulo tra prestazioni per infortunio e pensione raggiunga un determinato ammontare. Per giunta, come ha rilevato la Commissione, i ritardi procedurali e le imprecisioni nella determinazione dei necessari fattori di calcolo, così come la rarità delle effettive discriminazioni e la scarsa importanza degli svantaggi subiti dagli interessati non possono giustificare una discriminazione indiretta (17).
17. Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare:
"Gli artt. 48-51 del Trattato CEE nonché l' art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 vanno interpretati nel senso che un lavoratore migrante, che goda di una pensione in forza della normativa nazionale dello Stato membro ospitante e di prestazioni in forza di un' assicurazione contro gli infortuni erogati da un ente previdenziale di un altro Stato membro, non può ricevere, nel calcolo della sospensione da effettuarsi in base alla normativa nazionale del primo Stato membro, un trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori che godono di entrambe le prestazioni in forza della normativa nazionale dello Stato membro ospitante".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) GU L 149, pag. 2; normativa modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
(2) Punto I b).
(3) Causa 8/77, punto 11 della motivazione, primo capoverso, Racc. pag. 1495.
(4) Sentenze 5 luglio 1967, Ciechelski (causa 1/67, Racc. pag. 211, in particolare pag. 220); 21 ottobre 1975, Petroni, punto 11 della motivazione (causa 24/75, Racc. pag. 1149).
(5) Ordinanza di rinvio pregiudiziale, pag. 4 della traduzione italiana.
(6) Esempi: sentenze 15 gennaio 1986, Pinna (causa 41/84, Racc. pag. 1); 7 giugno 1988, Roviello (causa 20/85, Racc. pag. 2805).
(7) Punto 24 della motivazione (causa 41/84, citata).
(8) Sentenza 16 dicembre 1976, Inzirillo, punto 14 della motivazione (causa 63/76, Racc. pag. 2057).
(9) Causa 41/84, citata, punto 23 della motivazione.
(10) Causa 237/78, punto 12 della motivazione, Racc. pag. 2645.
(11) Causa 20/85, citata, punti 15 e 16 della motivazione.
(12) Causa 237/78, citata, punto 14 della motivazione.
(13) Ordinanza di rinvio pregiudiziale, pag. 4 della traduzione italiana.
(14) Osservazioni della Commissione, punto 26.
(15) Osservazioni della ricorrente nella causa principale, pag. 3.
(16) § 93, n. 4, prima frase, punto 4), e terza frase, del Sozialgesetzbuch, libro VI (codice sociale tedesco); legge 18 dicembre 1989 (BGBl. I, pag. 2261).
(17) Osservazioni della Commissione, punto 28.
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