Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. L' appellante nel procedimento principale è un cittadino britannico che ha lavorato in Irlanda tra il gennaio 1981 e l' agosto 1982. Nell' ottobre 1983, lasciando il figlio in Irlanda, ritornava nel Regno Unito dove prestava attività lavorativa subordinata tra il 15 novembre 1983 e il 13 aprile 1984. Disoccupato dal 16 al 29 aprile 1984, svolgeva poi attività lavorativa autonoma dal 30 aprile al 29 luglio dello stesso anno.
2. Poiché le competenti autorità nazionali gli negavano per tale periodo gli assegni familiari per il figlio, con la motivazione che questi non si trovava allora nel Regno Unito, la lite è stata infine portata dinanzi alla Court of Appeal di Londra che ha sollevato tre questioni pregiudiziali.
3. Per i particolari delle disposizioni nazionali e comunitarie di cui trattasi, mi permetto di rinviare alla relazione d' udienza.
Quanto alla prima questione
4. La prima questione è formulata come segue:
"Qualora un soggetto sia lavoratore autonomo e
abbia diritto (in base al diritto nazionale) al sussidio di disoccupazione per involontaria cessazione di tale lavoro autonomo e abbia tale diritto in ragione di contributi pagati o accreditati come lavoratore dipendente, se tale soggetto debba essere considerato lavoratore dipendente ai fini del combinato disposto dell' art. 73 e dell' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, sull' applicazione dei regimi di previdenza sociale".
5. Il problema sollevato trova la sua origine nelle disposizioni dell' art. 73, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), la cui versione vigente al momento dei fatti (1) stabilisce che:
"Il lavoratore salariato soggetto alla legislazione di uno Stato membro diverso dalla Francia ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di quest' ultimo".
6. E' quindi chiaro che se l' appellante nella causa principale avesse svolto attività lavorativa subordinata dal 30 aprile al 29 luglio 1984 non gli si potrebbe opporre l' assenza del figlio dal territorio nazionale e negargli le prestazioni familiari per tale periodo.
7. E' tuttavia pacifico che, durante il periodo controverso, il sig. Middleburgh era un lavoratore autonomo a norma del diritto nazionale vigente. Egli avrebbe cionondimeno potuto riscuotere assegni di disoccupazione se tale rischio si fosse avverato, e ciò non già in forza del suo status di lavoratore autonomo, giacché questa categoria non aveva tale diritto, bensì dei contributi versati in precedenza in quanto lavoratore subordinato.
8. La questione che si pone è quindi quella di accertare se tale considerazione sia sufficiente per fare dell' appellante nella causa principale un lavoratore subordinato ai sensi del citato art. 73.
9. Questi ricava anzitutto due argomenti dal testo dell' art. 1 del regolamento n. 1408/71, giacché ritiene che le definizioni generali che vi si trovano si applichino al resto del regolamento e quindi in particolare all' art. 73.
10. L' appellante nella causa principale ritiene di rientrare nella categoria definita all' art. 1, punto ii), in quanto egli era iscritto obbligatoriamente ad un regime che si applica erga omnes e di cui "le modalità di gestione o di finanziamento (...) permettono di identificare tale persona quale lavoratore subordinato o autonomo". Tuttavia, anche se, tenendo conto di questa formulazione e dei fatti del caso di specie, questa disposizione mi consente senz' altro di concludere che il sig. Middleburgh è un lavoratore, essa non può costituire la prova che egli vada considerato un lavoratore subordinato.
11. Infatti, nel periodo controverso, l' appellante nella causa principale era iscritto in quanto lavoratore autonomo, come prova il fatto che in questa qualità pagava i suoi contributi, nonostante la considerazione che aveva pure taluni diritti derivanti dal suo precedente status di lavoratore subordinato. Non si può quindi concludere che egli fosse, nel periodo pertinente, iscritto ad un regime le cui modalità di gestione e di finanziamento consentivano di identificarlo come lavoratore subordinato.
12. Il secondo argomento testuale dell' appellante nella causa principale cozza contro un' obiezione analoga. Egli assume che non rientrando nel punto ii) dell' art. 1 del regolamento n. 1408/71, rientrerebbe nel punto i), il quale precisa che per "lavoratore salariato" e "lavoratore non salariato" si intende qualsiasi persona
"coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori salariati o non salariati".
13. Come il punto ii), questa disposizione non ci dice perché l' appellante debba essere considerato lavoratore subordinato, mentre egli era iscritto in quanto lavoratore autonomo, anche se fruiva contemporaneamente di un' assicurazione contro il rischio di disoccupazione grazie a contributi che era stato obbligato a versare in precedenza in quanto lavoratore subordinato.
14. L' appellante nella causa principale si basa pure sulla sentenza Brack (2) in cui la Corte ha proceduto ad un' interpretazione estensiva della nozione di lavoratore ai sensi dell' art. 1 del regolamento n. 1408/71. Ma occorre ricordare che per diversi motivi questa causa differiva dal presente caso di specie.
15. In primo luogo, essa riguardava non già una distinzione all' interno del campo d' applicazione dell' art. 1 bensì la delimitazione di questo, rispetto alle persone che non possono fruire del regolamento. Inoltre, la Corte aveva ben precisato che la sua interpretazione dell' art. 1 era valida ai fini dell' applicazione dell' art. 22 dello stesso regolamento, che riguarda l' assicurazione malattia, prestazione legata a contributi che erano stati pagati dal sig. Brack, ma di cui egli rischiava di perdere il beneficio per il solo fatto della localizzazione geografica dell' avverarsi del rischio. Viceversa, gli assegni familiari qui in causa non sono legati a contributi del genere.
16. L' appellante nella causa principale invoca infine una lettura del combinato disposto degli artt. 73 e 74 del regolamento n. 1408/71. Ne risulta che un richiedente deve aver diritto agli assegni familiari sia nel caso in cui egli è lavoratore subordinato e versa i contributi dovuti, sia se è disoccupato ma fruisce di prestazioni versate in base a contributi del genere. Non sarebbe quindi ragionevole negarli ad un richiedente che soddisfi una condizione che rientra nella prima ipotesi, cioè avere un' occupazione, ed un' altra che rientra nella seconda, cioè poter fruire di prestazioni di disoccupazione.
17. Non è cionondimeno concepibile che nel corso di un solo e di uno stesso periodo una persona possa essere simultaneamente lavoratore autonomo e lavoratore subordinato disoccupato. Giacché il sig. Middleburgh non era manifestamente disoccupato, egli non può invocare l' art. 74. D' altra parte egli non può neanche invocare l' art. 73 giacché questo si applicava solo ai lavoratori subordinati, come la Corte ha espressamente confermato al punto 8 della sentenza Delbar (3). Orbene, ho appena dimostrato che l' appellante era un lavoratore autonomo, anche se era assicurato contro il rischio di disoccupazione per contributi pagati precedentemente come lavoratore subordinato.
18. Propongo quindi di risolvere la prima questione nel modo seguente:
"Qualora un soggetto sia lavoratore autonomo e abbia diritto (in forza del diritto nazionale) al sussidio di disoccupazione per l' involontaria cessazione di tale attività lavorativa autonoma, e abbia tale diritto in ragione di contributi pagati o accreditati come lavoratore subordinato, esso non dev' essere considerato lavoratore subordinato ai sensi del combinato disposto dell' art. 73 e dell' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale".
Quanto alla seconda questione
19. La seconda questione è redatta come segue:
"Qualora una persona avente la cittadinanza dello Stato membro A risieda nello Stato membro B per un determinato periodo e, durante tale periodo, a) sia occupata come lavoratore dipendente e b) coabiti con una persona avente la cittadinanza dello Stato membro B ed abbia da lei un figlio, se costituisca violazione dell' art. 48 o dell' art. 52 del Trattato il fatto che lo Stato membro A rifiuti di pagare gli assegni familiari relativamente al figlio per il solo motivo dell' assenza del figlio dallo Stato membro A durante un periodo in cui il cittadino di cui sopra sia ritornato nello Stato membro A e sia ivi occupato come lavoratore autonomo, ma il figlio rimanga nello Stato membro B".
20. Condivido il parere della Commissione e del convenuto nella causa principale secondo il quale, giacché la questione precisa che il richiedente è ritornato nel Regno Unito come lavoratore autonomo, non è necessario esaminare il problema sotto l' angolo specifico dell' art. 48.
21. Nel corso del procedimento è risultato che il sig. Middleburgh postula che un cittadino di un altro Stato membro che verrebbe a stabilirsi nel Regno Unito può, in applicazione dell' efficacia diretta dell' art. 52, ottenere prestazioni familiari per i figli rimasti nel paese di origine del lavoratore; il sig. Middleburgh vorrebbe essere quindi equiparato a stranieri del genere. Esaminerò anzitutto questa ipotesi (prima parte) e poi la questione se il problema sia diverso quando il lavoratore possiede la cittadinanza del paese nel quale egli si stabilisce dopo aver lavorato in un altro Stato membro (seconda parte).
Prima parte
22. Nella sentenza Delbar, che ho appena citato, veniva sottoposta al vaglio della Corte la situazione di un avvocato belga che esercitava la professione in Francia, i cui figli risiedevano nel Belgio, e che, per questo motivo, si vedeva negare gli assegni familiari francesi. Il giudice nazionale chiedeva se ciò fosse compatibile con l' art. 51 del Trattato. Avete risposto positivamente a tale quesito in considerazione del fatto che l' art. 51 contempla unicamente i lavoratori subordinati. Tuttavia mentre il giudice di rinvio non aveva fatto menzione del regolamento n. 1408/71, voi avete tenuto a ricordare che, nonostante l' estensione del regolamento n. 1408/71 ai lavoratori autonomi, il campo d' applicazione dell' art. 73 di tale regolamento non era stato ancora modificato all' epoca dei fatti e che era rimasto applicabile ai soli lavoratori subordinati. Orbene, poiché la sentenza Delbar è successiva alle due sentenze Pinna (4), se avete avuto un dubbio a proposito della compatibilità dell' art. 73 del regolamento nei termini in cui era allora con l' art. 52 del Trattato (giacché l' appellante nella causa principale era una lavoratore autonomo), voi l' avreste certamente lasciato trasparire in un obiter dictum, al fine di incoraggiare il giudice di rinvio a sollevare un' altra questione. Con il vostro silenzio, avete piuttosto dato l' impressione di condividere il parere che aveva espresso l' avvocato generale Tesauro, cioè che purtroppo
"nello stato attuale del diritto comunitario la pretesa del sig. Delbar, di rinvenire una base giuridica nel Trattato CEE o nella legislazione derivata per eliminare l' ostacolo perché la residenza dei figli in un paese diverso da quello in cui egli esercita la sua attività di lavoratore autonomo frappone al sorgere di un obbligo di versamento delle prestazioni familiari, non è fondata. Il quadro normativo, infatti, non alimenta alcun dubbio né di interpretazione né quanto ad un' eventuale illegalità" (punto 4 delle conclusioni, Racc. 1989, pag. 4073).
23. Ritengo che questo modo di vedere le cose fosse e rimanga del tutto corretto. Infatti, giacché l' art. 51 contempla solo i lavoratori subordinati e non esiste alcuna disposizione parallela per quanto riguarda i lavoratori autonomi, i provvedimenti che il Consiglio doveva adottare in forza di tale articolo, che hanno successivamente costituito oggetto dei regolamenti nn. 3/58 e 1408/71, potevano riguardare solo i lavoratori subordinati. Le cose sono mutate solo quando il Consiglio ha rilevato che il coordinamento dei regimi previdenziali dei lavoratori autonomi era necessario per realizzare una delle finalità della Comunità e che si poteva quindi far ricorso all' art. 235 per estendere il regolamento n. 1408/71 ai lavoratori autonomi.
24. La tesi del sig. Middleburgh si risolve in sostanza nell' affermare che i menzionati regolamenti hanno solo carattere dichiaratorio: essi non fanno altro che precisare diritti che deriverebbero comunque direttamente e immediatamente dalle clausole di non discriminazione che figurano agli artt. 48 e 52. Ciò vale pure in particolare per il diritto di un lavoratore migrante di riscuotere assegni familiari per i suoi figli restati nel loro paese di origine. Questi due articoli non hanno quindi soltanto un' efficacia diretta se ed in quanto conferiscono il diritto al "trattamento nazionale", ma essi possono pure essere invocati direttamente dai singoli per ottenere un vantaggio che lo Stato membro di stabilimento non concede ai propri cittadini, nel caso di specie quello di "esportare" assegni familiari. Ritengo di poter usare questa espressione a proposito degli assegni familiari concessi al lavoratore a favore del figlio residente in un altro paese. Infatti, poiché gli assegni familiari sono destinati a servire al sostentamento del figlio, essi devono essere trasferiti nel paese di residenza di quest' ultimo. Ci si trova quindi nel tipo di situazione contemplata dall' art. 51, lett. b), del Trattato, che impone al Consiglio di adottare i provvedimenti che consentano di assicurare
"il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri".
25. Orbene, non arrivo a credere che gli artt. 48 e 52 possano, a proposito di un problema così complicato come quello dell' "esportazione" delle prestazioni previdenziali, essere considerati come disposizioni tassative ed incondizionate. Certamente, essi prescrivono la norma del trattamento nazionale e questa
"costituisce una delle disposizioni giuridiche fondamentali della Comunità. In quanto richiamo ad un complesso di disposizioni legislative effettivamente applicate nel paese di stabilimento ai propri cittadini, tale norma è, per eccellenza, atta ad essere fatta valere direttamente dai cittadini di tutti gli altri Stati membri" (5).
Tuttavia, d' altro canto,
"si evince dagli artt. 54 e 57 del Trattato che la libertà di stabilimento non è del tutto garantita dalla sola applicazione della norma del trattamento nazionale, giacché questa applicazione tiene fermi tutti gli ostacoli diversi da quelli risultanti dal mancato possesso della cittadinanza dello Stato membro ospitante e, in particolare, quelli derivanti dalla disparità di condizioni cui è soggetto, nelle varie legislazioni nazionali, l' acquisto di un' idonea qualificazione professionale; onde garantire completamente la libertà di stabilimento, l' art. 54 del Trattato dispone che il Consiglio elabora un programma generale per la soppressione delle restrizioni di detta libertà e l' art. 57 stabilisce che, tra gli altri provvedimenti, il Consiglio emana direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli" (6).
26. Ritengo che il regolamento n. 1408/71 abbia, rispetto agli ostacoli risultanti dalle disparità delle normative previdenziali nazionali, il ruolo delle direttive di mutuo riconoscimento dei diplomi rispetto alle disparità delle normative nazionali sull' acquisto delle qualifiche professionali.
27. Giustamente, l' agente del governo del Regno Unito ha richiamato i complessi problemi che pone l' "esportazione" degli assegni familiari. I regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 che fissano le modalità del primo ne forniscono l' illustrazione concreta.
28. Si è pertanto rivelato necessario adottare provvedimenti per garantire che le prestazioni familiari siano effettivamente destinate al sostentamento dei familiari ai quali esse devono giovare ((art. 75, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71)) ed evitare un cumulo di assegni familiari se, in considerazione dello svolgimento di un' attività lavorativa da parte della madre rimasta nel paese di origine del lavoratore, prestazioni o assegni familiari sono pure dovuti in forza della normativa dello Stato membro nel cui territorio i figli risiedono (art. 76). Qualora il lavoratore divenga ad un certo momento titolare di una pensione o di una rendita nell' ambito della normativa di vari Stati membri, si deve determinare quale normativa di questi Stati disciplini il versamento degli assegni familiari (art. 77 del regolamento). Problemi analoghi si pongono nel caso in cui il lavoratore o il titolare di una rendita o di una pensione muoia (art. 78 del regolamento). D' altra parte, anche in materia di prestazioni familiari, può porsi il problema della totalizzazione dei periodi maturati in forza di due o più normative. Può darsi infatti che la normativa del paese di stabilimento subordini l' acquisto del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, di lavoro o di attività lavorativa autonoma, e può essere indispensabile prevedere un sistema che consenta di tener conto in modo affidabile dei periodi maturati in un altro Stato membro (art. 72 del regolamento n. 1408/71).
29. Certamente per questi motivi gli autori del Trattato hanno redatto, accanto all' art. 48 che istituisce il principio dell' abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, l' art. 51 che prevede l' adozione delle "misure necessarie per l' instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di garantire ai lavoratori migranti ed ai loro aventi diritto" il cumulo dei periodi e il pagamento delle prestazioni nel territorio di altri Stati membri.
30. Proprio come il lavoratore subordinato non può trarre diritti diretti dall' art. 48 qualora la materia previdenziale sia disciplinata da varie normative ovvero qualora prestazioni debbano essere esportate, il lavoratore autonomo non può trarre analoghi diritti dall' art. 52.
31. La sentenza Pinna I, sulla quale il sig. Middleburgh si è soprattutto basato non porta ad una diversa conclusione. In tale sentenza avete dichiarato invalido l' art. 73, n. 2, del regolamento n. 1408/71 perché prevedeva che i lavoratori originari degli altri Stati membri, che lavoravano in Francia, riscuotessero da parte delle autorità francesi solo gli assegni al livello in vigore nel paese di residenza dei figli. Avete, certamente, ritenuto che una siffatta norma costituisse una discriminazione dissimulata in quanto
"il problema della residenza dei familiari fuori dalla Francia si pone essenzialmente per i lavoratori migranti".
32. Tuttavia non avete espresso un giudizio sulla normativa francese. Avete dichiarato al contrario che
"l' art. 51 del Trattato contempla un coordinamento e non un' armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri. L' art. 51 lascia pertanto sussistere diversità tra i regimi di previdenza sociale degli Stati membri e, di conseguenza, nei diritti dei lavoratori ivi occupati. Le diversità sostanziali e procedurali tra i regimi di previdenza sociale di ciascuno Stato membro e, di conseguenza, nei diritti dei lavoratori ivi occupati, vengono quindi lasciati inalterati dall' art. 51 del Trattato (punto 20 della motivazione)".
33. Quello che avete invece voluto sancire è il fatto che
"l' art. 73 del regolamento n. 1408/71 istituisce, per i lavoratori migranti due sistemi diversi a seconda che essi siano soggetti alla legge francese o a quella di un altro Stato membro. Così esso aumenta le disparità risultanti dalle leggi nazionali stesse e, di conseguenza, ostacola la realizzazione delle finalità enunciate negli artt. da 48 a 51 del Trattato".
34. Avete quindi unicamente concluso che il criterio di cui all' art. 73, n. 2, che prevede il pagamento degli assegni al tasso del paese di residenza dei figli, e che non è atto a garantire la parità di trattamento prescritta dall' art. 48,
"non può quindi essere utilizzato nell' ambito del coordinamento delle legislazioni nazionali contemplato dall' art. 51 del Trattato al fine di promuovere la libera circolazione dei lavoratori nella Comunità in conformità all' art. 48". (punto 24 della motivazione)
35. Quanto alle sentenze Bronzino e Gatto (22 febbraio 1990, cause C-228/88 e C-12/89, Racc. pag. I-531 e I-557), si collocano esse pure, e senza alcun dubbio (v. il loro punto 15 della motivazione), nel solo ambito dell' art. 73 del regolamento n. 1408/71.
36. La Commissione ha pure dato molta importanza alle sentenze Segers (7) e Stanton nonché Wolf e a. (8). A mio parere tali sentenze non possono tuttavia costituire un precedente rispetto al caso di cui ci occupiamo. La causa Segers riguardava infatti la semplice domanda di ammissione al regime generale di assicurazione malattia del paese di stabilimento. Nelle cause Stanton e Wolf le ricorrenti chiedevano al contrario di essere dispensate dall' iscrizione al regime di assicurazione dei lavoratori autonomi del paese di cui trattavasi. In nessuno di questi casi si è posto un problema del tipo "esportazione" di prestazioni previdenziali, cumulo di periodi, ecc.
37. Mi resta infine da esaminare brevemente l' argomento che il sig. Middleburgh trae dall' art. 53 del Trattato, il quale prevede che gli Stati membri non istituiscono nuove restrizioni allo stabilimento nel loro territorio dei cittadini degli altri Stati membri. A mio parere questa disposizione non si applica nel caso di specie, giacché il provvedimento britannico rientra nel settore della legislazione sociale. In tale settore il Trattato non prescrive un' armonizzazione e gli Stati membri restano quindi liberi di modificare la loro normativa se ed in quanto osservano i provvedimenti di coordinamento intervenuti a livello comunitario. Orbene, trattandosi del problema di cui ci occupiamo, le normative sono state coordinate solo nel 1989 (9), cioè successivamente alla modifica della normativa britannica.
38. Sono quindi convinto che nel corso del periodo controverso l' art. 52 del Trattato non obbligasse le autorità britanniche a concedere assegni per figli a carico per un figlio residente in un altro Stato membro ad un cittadino di un altro Stato membro venuto a stabilirsi nel Regno Unito e, a fortiori, ad un cittadino britannico ritornato nel suo paese.
Seconda parte
39. Avrete ovviamente capito che, a mio parere, trattandosi di un problema di "esportazione" di prestazioni previdenziali, la nozione di discriminazione dissimulata che avete applicato in altri contesti non può avere rilevanza.
40. L' appellante e la Commissione invocano cionondimeno detta giurisprudenza secondo la quale l' art. 52, in quanto specifica espressione del principio della parità di trattamento,
"vieta non solo le discriminazioni palesi, a motivo della cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia in pratica le stesse conseguenze" (sentenza 5 dicembre 1989, Commissione/Italia, punto 8 della motivazione, causa C-3/88, Racc. pag. 4035).
41. Per il caso in cui, nonostante tutto, foste tentati di condividere il punto di vista dell' appellante e della Commissione, mi resta quindi da accertare, in subordine, se questo principio debba applicarsi pure quando la persona che invoca l' art. 52 sia in possesso della cittadinanza del paese in cui essa si stabilisce dopo aver lavorato all' estero.
42. E' vero che avete appena ricordato nella vostra sentenza 3 ottobre 1990, Bouchoucha, punto 13 della motivazione (causa C-61/89), che
"l' art. 52 del Trattato non può essere interpretato in modo da escludere dai vantaggi del diritto comunitario cittadini di un determinato Stato membro qualora questi, per il fatto di aver risieduto regolarmente nel territorio di un altro Stato membro e di avervi acquistato una qualifica professionale riconosciuta dal diritto comunitario, si trovino, rispetto al loro Stato di origine, in una situazione analoga a quella di tutti gli altri soggetti che fruiscono dei diritti e delle libertà garantite dal Trattato" (10).
43. Il sig. Middleburgh "si è valso delle possibilità offerte in materia di circolazione e di stabilimento" (v. il punto 20 della motivazione delle sentenze Knoors e Broekmeulen). Ha, quindi, acquisito il diritto a prestazioni per figli a carico nel suo paese di origine indipendentemente dal luogo di residenza di suo figlio?
44. A questo proposito si può anzitutto rilevare che, nel contesto dell' art. 52 del Trattato, il diritto del sig. Middleburgh a prestazioni familiari britanniche dovrebbe essere giustificato non dal fatto che in quanto cittadino britannico egli sia andato a lavorare in un altro Stato membro, bensì dalla circostanza che dopo aver lavorato in Irlanda egli è ritornato nel suo paese di origine: in questo paese egli intende esercitare il suo diritto al libero stabilimento che costituisce la base della sua pretesa. Orbene, non è plausibile che il diritto di un cittadino di uno Stato membro di ritornare nel suo paese di origine dopo aver lavorato in un altro Stato membro derivi dalle norme del diritto comunitario relative alla libera circolazione né, quindi, che le condizioni nelle quali tale diritto dev' essere esercitato siano disciplinate da dette norme.
45. Nelle cause Knoors, Broekmeulen e Bouchoucha, avete comunque subordinato l' equiparazione di un cittadino nazionale a qualsiasi altro soggetto che fruisca dei diritti e libertà garantiti dal Trattato non soltanto a condizione che questi avesse risieduto nel territorio di un altro Stato membro, ma anche che vi avesse acquisito diritti riconosciuti dalle disposizioni del diritto comunitario: per le persone interessate, si trattava di far valere nel loro paese di origine i diritti così acquisiti in un altro Stato membro a favore dell' esercizio del loro diritto alla libera circolazione.
46. Per ricadere nella fattispecie di cui alle cause Knoors, Broekmeulen e Bouchoucha, occorrerebbe quindi che il sig. Middleburgh possa far valere nel Regno Unito, paese nel quale si è stabilito e sostiene di essere vittima di una discriminazione in contrasto con l' art. 52 del Trattato, diritti che avrebbe acquisito in Irlanda quando vi ha risieduto e lavorato e che sarebbero riconosciuti dal diritto comunitario.
47. Orbene, il sig. Middleburgh fa valere nel Regno Unito un diritto che non ha potuto acquistare in Irlanda per il semplice fatto di svolgervi un' attività lavorativa subordinata: nel Regno Unito egli pretende infatti prestazioni familiari britanniche mentre in Irlanda egli aveva tutt' al più diritto a prestazioni familiari irlandesi. La situazione sarebbe più affine a quella su cui vertono le cause Knoors, Broekmeulen e Bouchoucha, qualora egli pretendesse nel Regno Unito il mantenimento del beneficio delle prestazioni familiari irlandesi alle quali egli ha avuto diritto, in Irlanda, grazie all' esercizio del suo diritto alla libera circolazione.
48. Alla luce di quanto precede ritengo che il diritto comunitario non prescriva che uno Stato membro subordini la concessione delle prestazioni familiari ai suoi cittadini che abbiano lavorato in un altro Stato membro alle stesse condizioni applicabili ai cittadini degli altri Stati membri.
49. Nella sentenza Stanton, già citata, avete affermato che una normativa nazionale che si applica indistintamente a tutti i lavoratori autonomi che svolgono un' attività lavorativa autonoma in uno Stato membro pur sfavorendo quei lavoratori che svolgono principalmente un' attività subordinata in un altro Stato membro non opera una discriminazione indiretta a causa della cittadinanza e non è quindi in contrasto con l' art. 7 del Trattato dato che non è provato che tali lavoratori svantaggiati siano esclusivamente o principalmente stranieri.
50. Ciò non vi ha tuttavia impedito di dichiarare che una normativa del genere è in contrasto con gli artt. 48 e 52 del Trattato, dato che ha l' effetto di porre in condizioni di svantaggio l' espletamento di attività lavorative al di fuori del territorio dello Stato membro di cui è causa (punto 14 della motivazione).
51. Tale sentenza sembra quindi prefigurare, implicando l' applicazione degli artt. 48 e 52 agli ostacoli alla libera circolazione posti dalla normativa di uno Stato membro allo svolgimento di attività lavorative in un altro Stato membro, la sentenza 27 settembre 1988, Daily Mail (causa 81/87, Racc. pag. 5483), nella quale avete espressamente affermato che
"sebbene queste norme ((relative alla libertà di stabilimento)), così come formulate, mirino in special modo ad assicurare il beneficio della disciplina nazionale dello Stato membro ospitante, esse ostano parimenti a che lo Stato di origine ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino (...)" (punto 16 della motivazione).
52. La normativa britannica è tale da ostacolare l' espletamento di attività lavorative fuori dal territorio britannico? In altri termini, sussiste il rischio che un cittadino britannico rinunci al suo diritto di andare a svolgere un' attività lavorativa in un altro Stato membro in considerazione del fatto che, una volta ritornato nel paese, non avrà diritto alle prestazioni britanniche per figli a carico se il figlio nato durante il suo soggiorno all' estero non rientra con lui?
53. Mi sembra che in tal caso l' ostacolo allo svolgimento di attività lavorative fuori dal territorio britannico sarebbe talmente indiretto ed ipotetico che difficilmente potrebbe costituire una restrizione alla libera circolazione, vietata dal diritto comunitario. Esso dipenderebbe infatti dal realizzarsi di eventi successivi all' esercizio del diritto alla libera circolazione, cioè, in primo luogo, la nascita di un figlio e, in secondo luogo, il ritorno dell' interessato nel suo paese di origine, ritorno che, per di più, dovrebbe verificarsi senza il figlio nato nel frattempo.
54. Vi propongo quindi, altresì in subordine, di risolvere la seconda questione nel senso che nelle circostanze di cui trattasi il diniego delle prestazioni familiari era compatibile con l' art. 52.
Quanto alla terza questione
55. La terza questione è formulata come segue:
"Nel caso di soluzione affermativa della seconda questione, se l' art. 48 o l' art. 52 abbiano efficacia diretta nella presente fattispecie".
56. Poiché vi ho proposto di risolvere negativamente la seconda questione, la terza diviene, a mio parere, priva di oggetto.
57. Per ben precisare le cose, vorrei cionondimeno ripetere ancora una volta che, a mio parere, né l' art. 48 né l' art. 52 sono direttamente efficaci qualora si tratti dell' "esportazione" delle prestazioni o qualora si sovrappongano più normative.
Conclusioni
58. Per tutte le ragioni sopraesposte vi propongo di risolvere come segue le questioni sollevate dalla Court of Appeal di Londra:
"1) Qualora un soggetto sia lavoratore autonomo e abbia diritto (in forza del diritto nazionale) al sussidio di disoccupazione per l' involontaria cessazione di tale attività lavorativa autonoma, e abbia tale diritto in ragione di contributi pagati o accreditati come lavoratore subordinato, esso non dev' essere considerato lavoratore subordinato ai sensi del combinato disposto dell' art. 73 e dell' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale.
2) Qualora una persona avente la cittadinanza dello Stato membro A risieda nello Stato membro B per un determinato periodo e, durante tale periodo, a) sia occupata come lavoratore dipendente e b) coabiti con una persona avente la cittadinanza dello Stato membro B e ne abbia un figlio, non costituisce violazione dell' art. 52 del Trattato il fatto che lo Stato membro A rifiuti di pagare gli assegni familiari relativamente al figlio per il solo motivo dell' assenza del figlio dallo Stato membro A durante un periodo in cui il cittadino di cui sopra sia ritornato nello Stato membro A e sia ivi occupato come lavoratore autonomo, ma il figlio rimanga nello Stato membro B.
3) Tenuto conto della soluzione riservata alla seconda questione, la terza è priva di oggetto".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) V. regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390, che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento n. 1408/71 (GU L 143, pag. 1).
(2) Sentenza 29 settembre 1976, Brack (causa 17/76, Racc. pag. 1429).
(3) Sentenza 5 dicembre 1989, Delbar (causa C-114/88, Racc. pag. 4067).
(4) Sentenze 15 gennaio 1986 (causa 41/84, Racc. pag. 1) e 2 marzo 1989 (causa 359/87, Racc. pag. 585).
(5) Sentenza 28 giugno 1977, Patrick (causa 11/77, Racc. pag. 1199, massime punto 1).
(6) Sentenza 7 febbraio 1979, Auer (causa 136/78, Racc. pag. 437, in particolare pag. 449).
(7) Sentenza 10 luglio 1986, causa 79/85, Racc. pag. 2375.
(8) Sentenze 7 luglio 1988, causa 143/87 (Racc. pag. 3877), nonché cause riunite 154/87 e 155/87 (Racc. pag. 3897).
(9) Regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427, che modifica il regolamento n. 1408/71 e il regolamento n. 574/72 (GU L 331, pag. 1).
(10) V. pure sentenze 7 febbraio 1979, Knoors, punto 24 della motivazione (causa 115/78, Racc. pag. 399) e 6 ottobre 1981, Broekmeulen, punto 20 della motivazione (causa 246/80, Racc. pag. 2311).
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