Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente procedura la Corte è chiamata ad interpretare talune disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri, alle società di cui all' art. 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi quanto alla costituzione della società per azioni, nonché alla salvaguardia ed alle modificazioni del capitale sociale della stessa (1) (nel prosieguo: la "seconda direttiva").
2. Riassumerò brevemente il contesto normativo nazionale e gli antefatti delle cause principali.
La legge ellenica n. 1386/1983 del 5 agosto 1983 (2) ha istituito l' "Organismos oikonomikis Anasyngkrotisseos Epichirísseon" (Istituto per la ristrutturazione delle imprese, nel prosieguo: l' "Istituto"), una società per azioni il cui capitale è interamente sottoscritto dallo Stato ed il cui scopo è di contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese. A tal fine l' Istituto può in particolare assumere l' amministrazione e la gestione corrente di imprese in corso di risanamento o nazionalizzate. Ai sensi dell' art. 8, n. 8, della legge, durante l' amministrazione provvisoria l' Istituto può, tra l' altro, decidere di aumentare il capitale sociale dell' impresa di cui trattasi in deroga alle disposizioni in vigore per le società per azioni relative alla competenza esclusiva dell' assemblea al riguardo. I vecchi azionisti conservano tuttavia un diritto d' opzione che deve essere esercitato entro un certo termine.
La legge n. 1386/1983 è stata oggetto della decisione della Commissione 7 ottobre 1987, 86/167/CEE (3), adottata nell' ambito della procedura di cui all' art. 93 del Trattato CEE. Con tale decisione l' esecutivo comunitario dichiarava di non aver obiezioni circa l' attuazione della legge, purché, tra l' altro, il governo ellenico modificasse le norme relative all' aumento di capitale al fine di renderle compatibili con gli artt. 25, 26, 29 e 30 della seconda direttiva. Il 7 marzo 1989, la Commissione dava poi inizio ad un procedimento ex art. 169 del Trattato CEE per violazione, da parte della Repubblica ellenica, degli obblighi ad essa derivanti dalla seconda direttiva. Il 10 marzo 1990, il parlamento ellenico votava infine la legge n. 1882/1990 (4), che modifica la precedente normativa proprio nel punto controverso e nel senso voluto dalla Commissione.
3. I ricorrenti nella causa principale sono azionisti della "Klostiria Velka AE", società sottoposta alle disposizioni della legge n. 1386/1983 con decisione del 14 dicembre 1983 (5) del sottosegretario di Stato all' Industria, all' Energia ed alla Tecnologia. Il 28 maggio 1986, l' Istituto, che aveva assunto la gestione della società, decideva, sulla base del citato art. 8, n. 8, di aumentarne il capitale sociale, ammontante a circa 200 milioni di DR, per un importo di 400 milioni. La decisione era ratificata dalle autorità elleniche con decreto n. 162 del 6 giugno 1986 (6).
Il Consiglio di Stato, cui i ricorrenti si erano rivolti per chiedere l' annullamento del decreto di ratifica dell' aumento di capitale, considerato da essi illegittimo per violazione della Costituzione ellenica e della seconda direttiva, respingeva, ritenendoli infondati, i mezzi di gravame relativi all' incostituzionalità dell' atto, ma decideva nello stesso tempo di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia tre domande pregiudiziali relative all' interpretazione della normativa comunitaria in questione.
4. Con il primo quesito il giudice a quo, riferendosi implicitamente alla costante giurisprudenza della Corte in materia di efficacia diretta delle direttive, chiede se il combinato disposto dell' art. 25 e dell' art. 41, n. 1, e l' art. 42 della seconda direttiva siano esenti da condizioni lasciate alla valutazione degli Stati membri e siano sufficientemente precisi, cosicché il singolo possa invocarli nei confronti dell' amministrazione dinanzi ad un giudice nazionale, facendo valere che è con essi incompatibile la disciplina contenuta in una norma di legge.
Lascio per il momento da parte l' esame dell' eventuale efficacia diretta dall' art. 42, riservandomi di ritornare su tale questione nella parte finale delle mie conclusioni. Per quel che riguarda invece l' art. 25 della seconda direttiva, si deve osservare che esso stabilisce in termini estremamente chiari e precisi un principio di carattere generale riguardante gli aumenti di capitale della società per azioni, statuendo al n. 1 che "gli aumenti di capitale sono decisi dall' assemblea". Un tale precetto non appare condizionato dalle previsioni del successivo paragrafo, secondo cui lo statuto, l' atto costitutivo o l' assemblea stessa possono autorizzare l' aumento del capitale sottoscritto fino a concorrenza di un importo che essi stabiliscono, rispettando l' importo massimo eventualmente previsto dalla legge. Il n. 2 prevede infatti una deroga puntuale e chiaramente delimitata al principio che vuole riservate all' assemblea le decisioni di aumento del capitale, escludendo per ciò stesso la possibilità che il legislatore nazionale deroghi ad un tale principio al di fuori delle ipotesi espressamente previste. La deroga di cui al n. 2 non è dunque tale da ostacolare l' effetto diretto del n. 1 dell' art. 25.
5. Uguale discorso vale per l' art. 41 della seconda direttiva, ai cui sensi gli Stati membri possono derogare all' art. 25, se ciò è necessario all' adozione o all' applicazione di disposizioni che tendano a favorire la partecipazione al capitale delle imprese dei lavoratori o di altre categorie di persone stabilite dalla legislazione nazionale. Se è vero infatti che la norma accorda alle autorità nazionali il potere discrezionale di derogare al principio enunciato all' art. 25, è anche vero che una tale possibilità appare tassativamente limitata all' ipotesi prevista, che è quella di favorire la partecipazione popolare al capitale delle imprese, facilitando l' acquisizione di azioni da parte di alcune categorie di persone ed in particolare dei lavoratori.
Il fine perseguito dalla norma risulta, oltre che dal riferimento espresso ai lavoratori, anche dal fatto che essa consente ugualmente di derogare all' art. 9, n. 1, e all' art. 26, ai cui sensi le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti devono essere liberate in misura non inferiore al 25% del valore nominale. In tale maniera si vuole infatti facilitare l' acquisto di azioni da parte di fasce sociali che normalmente non dispongono di somme rilevanti.
L' art. 41 non consente dunque agli Stati membri di limitare ad nutum la portata del principio espresso dall' art. 25, ma si limita a stabilire una precisa deroga in vista di un fine determinato di politica sociale. Lo stesso riferimento ad "altre categorie di persone" deve perciò essere inteso come riguardante associazioni di lavoratori o persone giuridiche che comunque si propongano di favorire l' azionariato popolare e non evidentemente gli istituti di credito o qualunque persona giuridica di diritto pubblico o privato ed indipendentemente dal fine da essa perseguito. La portata dell' art. 41 non è dunque tale da essere di ostacolo, al di fuori delle ipotesi espressamente previste, all' effetto diretto dell' art. 25.
6. Con la seconda domanda il giudice di rinvio chiede se ricada nell' ambito d' applicazione dell' art. 25 della seconda direttiva e, in caso di risposta positiva, in che misura appaia conciliabile con il combinato disposto dello stesso art. 25 e dell' art. 41, n. 1, una norma di legge che non regoli in via principale la materia degli aumenti del capitale sociale della società per azioni, ma che miri ad affrontare la situazione eccezionale in cui siano venute a trovarsi, a causa del loro eccessivo indebitamento, imprese di particolare importanza per la collettività dal punto di vista economico e sociale, prevedendo anche, allo scopo di garantire la loro sopravvivenza e la continuazione della loro attività, la possibilità di decidere con atto amministrativo l' aumento del capitale sociale, restando comunque garantito il diritto di opzione dei vecchi azionisti in occasione dell' emissione di nuove azioni.
La prima parte del quesito posto riguarda lo stesso ambito d' applicazione dell' art. 25 della seconda direttiva. In effetti, come emerge dall' ordinanza di rinvio, il Consiglio di Stato ellenico è incline a ritenere che non rientri nel campo di applicazione di tale norma una legge nazionale che non disciplini specificamente l' ipotesi di aumento di capitale delle società, ma costituisca una legge-provvedimento intesa a far fronte alla situazione eccezionale in cui, a causa del loro eccessivo indebitamento, si sono trovate alcune imprese.
Dirò subito che un tale approccio non può trovarmi concorde. La seconda direttiva ha infatti in particolare lo scopo di assicurare l' equivalenza minima della protezione offerta agli azionisti. Ora, ammettere che uno Stato possa, attraverso una legislazione speciale o eccezionale, derogare alle disposizioni stabilite a tal fine dalla fonte comunitaria vorrebbe dire pregiudiciare considerevolmente il sistema di garanzie che l' atto ha inteso determinare, compromettendo l' uniformità del livello minimo di protezione degli azionisti.
Nessun elemento testuale o logico induce a ritenere che il legislatore comunitaro abbia inteso limitare la portata dell' art. 25 all' ipotesi di imprese esenti da difficoltà, lasciando liberi gli Stati membri di adottare disposizioni speciali e derogatorie rispetto a situazioni di crisi. Al contrario, la seconda direttiva contempla espressamente una tale ipotesi, ma senza far cenno ad eventuali possibili deroghe ad altre norme della direttiva e limitandosi a prescrivere che, in caso di perdita grave del capitale sottoscritto, l' assemblea debba essere convocata nel termine previsto dalla legislazione nazionale, per esaminare se sia necessario sciogliere la società o prendere altri provvedimenti.
7. D' altra parte, nello stesso Trattato CEE, laddove si è voluto consentire agli Stati membri di adottare misure particolari al fine di salvaguardare interessi vitali, lo si è previsto espressamente e si sono in genere predisposti appositi meccanismi di controllo volti ad evitare gli abusi (7).
E' infatti evidente che qualora si considerasse ogni disposizione di diritto comunitario soggetta ad una riserva generale in relazione ad eventi eccezionali si rischierebbe di compromettere la forza cogente e l' applicazione uniforme del diritto comunitario stesso (8).
A conferma di un approccio legislativo secondo cui le eventuali deroghe sono espressamente formulate, ricorderò che la direttiva del Consiglio 9 ottobre 1978, 78/855/CEE, relativa alle fusioni delle società per azioni (9), consente, con apposita previsione, agli Stati membri di non applicare le disposizioni della direttiva qualora una o più società in via di incorporazione o di estinzione siano oggetto di una procedura di fallimento, di concordato o di altre procedure affini (art. 1, n. 3).
L' assenza di analoghe previsioni nella seconda direttiva deve indurre a ritenere che il legislatore comunitario abbia inteso conferire la più ampia portata alla norma che riserva all' assemblea le decisioni di aumento di capitale, proprio in considerazione dei rilevanti effetti che una tale modifica può comportare per gli stessi assetti societari.
8. Quanto poi all' ipotesi che la normativa nazionale in causa possa rientrare nei casi di deroga espressamente previsti dall' art. 41 della seconda direttiva, si deve osservare che dall' esame del testo della legge n. 1386/1983 emerge che il trasferimento di azioni, in particolare ai lavoratori o alle loro organizzazioni rappresentative, agli enti locali o ad altre persone giuridiche di diritto pubblico, alle istituzioni di beneficenza, alle organizzazioni sociali o ai privati (art. 2, n. 3), rappresenta solo una delle possibili ed eventuali attività dell' Istituto e non l' oggetto principale del suo operare. La previsione non è dunque tale da rendere nel suo complesso la legislazione in causa conforme alle disposizioni della seconda direttiva.
E la circostanza che il governo ellenico abbia modificato la legislazione in discorso proprio nel punto che ci occupa è, se si vuole, un' ulteriore conferma, pure in sé non decisiva, dei rilievi sin qui svolti.
9. Le conclusioni cui sono pervenuto in ordine all' interpretazione delle richiamate norme mi esimono dal prendere in considerazione il quesito relativo all' efficacia diretta dell' art. 42 della seconda direttiva, come pure la terza domanda riguardante l' interpretazione della medesima norma (10).
10. Prima di concludere mi soffermerò brevemente sulla richiesta, avanzata in particolare dal governo ellenico, di limitare eventualmente la portata nel tempo della pronuncia della Corte.
A tale riguardo ricorderò preliminarmente che, secondo la giurisprudenza della Corte, l' interpretazione di una norma di diritto comunitario data nell' esercizio della competenza attribuita dall' art. 177 del Trattato chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all' applicazione di detta norma (11).
Soltanto in via eccezionale la Corte di giustizia potrebbe essere indotta, in base ad un principio generale di certezza del diritto, inerente all' ordinamento giuridico comunitario, e tenuto conto dei gravi sconvolgimenti che la sua sentenza potrebbe provocare per il passato nei rapporti giuridici stabiliti in buona fede, a limitare la possibilità degli interessati di far valere la disposizione così interpretata per rimettere in questione tali rapporti giuridici (12).
La Corte ha fatto uso di tale facoltà in presenza di circostanze ben precise, vale a dire un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute in particolare all' elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente, nonché la considerazione che i singoli e le autorità nazionali fossero stati indotti ad un comportamento non conforme alla normativa comunitaria in ragione di una obiettiva e rilevante incertezza relativa alla portata delle disposizioni comunitarie, incertezza cui avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione (13).
Peraltro, anche a fronte di siffatta ipotesi, la Corte ha comunque fatto salvi i diritti di coloro che prima della data della sentenza avessero esperito un' azione giurisdizionale oppure proposto un ricorso equivalente.
Nel caso di specie non vi è alcun elemento, né sul piano dell' interpretazione della norma né su quello relativo al numero delle persone interessate, tale da giustificare una deroga al principio della retroattività delle sentenze interpretative. Suggerisco pertanto alla Corte di attenersi ai criteri rigorosi che hanno ispirato la sua precedente giurisprudenza in tale materia e di non limitare nel tempo la portata della sua pronuncia.
11. Alla luce delle considerazioni sopra svolte propongo di rispondere alle domande poste dal Consiglio di Stato ellenico nella maniera seguente:
"1) Il combinato disposto dell' art. 25 e dell' art. 41, n. 1, della direttiva 77/91/CEE del Consiglio è incondizionato e sufficientemente preciso, cosicché il singolo possa invocarlo nei confronti dell' amministrazione dinanzi ad un giudice nazionale, facendo valere che è con esso incompatibile la disciplina contenuta in una norma di legge.
2) Il combinato disposto dall' art. 25 e dall' art. 41, n. 1, della direttiva 77/91/CEE del Consiglio deve essere interpretato nel senso che esso osta all' applicazione di una normativa che, rivolta a disciplinare la gestione di talune aziende in crisi, pur conservando ai vecchi azionisti un diritto di opzione, consente di decidere l' aumento del capitale sociale con atto amministrativo e senza deliberazione dell' assemblea".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) GU L 26, pag. 1.
(2) Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica n. 107 dell' 8.8.1983, pag. 1926.
(3) GU L 76, pag. 18.
(4) Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica n. 43/A del 23.3.1990.
(5) Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica n. 725 del 14.12.1983.
(6) Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica n. 374 del 10.6.1986.
(7) V., in particolare, artt. 36; 48, nn. 3 e 4; 73, n. 2; 92, n. 3; 100 A, n. 4, 108; 109; 223; 224; 226.
(8) V., in tal senso, sentenza 15 maggio 1986, Johnston, punto 26 della motivazione (causa 222/84, Racc. pag. 1651).
(9) GU L 295, pag. 36.
(10) Con la terza domanda pregiudiziale il Consiglio di Stato chiedeva se una disciplina quale prevista dalla legge n. 1386/1983, non disponendo che il prezzo di emissione delle nuove azioni sia fissato dall' amministrazione sulla base del patrimonio netto dell' impresa, obiettivamente accertato, e del valore effettivo delle vecchie azioni, ma lasciando invece alla valutazione dell' amministrazione la fissazione di questo prezzo, così da rendere possibile il necessario, immediato conferimento di capitali in società che a causa della loro difficile situazione hanno perso la fiducia del pubblico, garantendo tuttavia il diritto di opzione dei vecchi azionisti in occasione dell' emissione di nuove azioni, sia compatibile con l' art. 42 della seconda direttiva, che impone agli Stati membri di salvaguardare la parità di trattamento degli azionisti che si trovano in situazioni identiche.
(11) Sentenza 27 marzo 1980, Denkavit italiana, punto 16 della motivazione (causa 61/79, Racc. pag. 1205); sentenza 27 marzo 1980, Salumi, punto 9 della motivazione (cause riunite 66/79, 127/79 e 128/79, Racc. pag. 1237).
(12) Sentenze 27 marzo 1980, Denkavit italiana (citata nota 11) punto 17 della motivazione; Salumi (citata nota 11) punto 10 della motivazione.
(13) Sentenza 17 maggio 1990, Barber, punti 40-45 della motivazione (causa 262/88, Racc. pag. I-1889); sentenza 2 febbraio 1988, Blaizot, punti 25-35 della motivazione (causa 24/86, Racc. pag. 379); sentenza 8 aprile 1976, Defrenne, punti 69-75 della motivazione (causa 43/75, Racc. pag. 455).
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