Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con il presente ricorso, la Commissione vi chiede di dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno ai suoi obblighi comunitari, avendo subordinato l' immissione sul mercato dei prodotti cosmetici tanto al deposito di una dichiarazione con informazioni e documenti giustificativi quanto alla costituzione di un fascicolo contenente dati già figuranti sulle confezioni, sui recipienti o sulle etichette di tali prodotti, oppure non necessari per una cura pronta ed adeguata.
2 La direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE (1) (in prosieguo: la "direttiva"), ha armonizzato le disposizioni legislative nazionali relative ai prodotti cosmetici. Ai sensi dell' art. 7, n. 1, "gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alle esigenze contenute nella presente direttiva e nei suoi allegati, rifiutare, vietare o limitare l' immissione sul mercato dei prodotti cosmetici conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati".
3. L' art. 6, n. 1, subordina l' immissione sul mercato dei prodotti cosmetici alla condizione che i loro imballaggi, recipienti o etichette rechino, "in caratteri indelebili facilmente leggibili e visibili", alcune indicazioni elencate da detta norma.
4. Segnalo parimenti che l' art. 7, n. 3, della norma comunitaria prevede la facoltà, per ogni Stato membro, di "esigere che informazioni appropriate e sufficienti sulle sostanze contenute nei prodotti cosmetici siano messe a disposizione delle autorità competenti, le quali garantiranno che queste informazioni vengano usate unicamente a scopo di trattamento".
5. Nella vostra sentenza Provide (2), avete dichiarato che
"la direttiva ha operato un' armonizzazione esauriente delle norme nazionali in materia di imballaggio e di etichettatura" (3)
e che l' elenco delle indicazioni prescritte dal suo art. 6, n. 1 è del pari esauriente (4).
6. La Commissione, a sostegno del suo ricorso per inadempimento, allega due motivi di incompatibilità del diritto ellenico con la direttiva.
7. In primo luogo, prende in considerazione il decreto presidenziale 23 maggio 1981, n. 532, che prevede, al suo art. 2, che "la distribuzione dei prodotti cosmetici è subordinata al deposito da parte del fabbricante, e, per i prodotti importati, da parte del distributore, di una dichiarazione presso il KEEPH (Ente nazionale per i prodotti farmaceutici) corredata delle informazioni e dei documenti giustificativi seguenti:
a) nome del prodotto,
b) forma,
c) composizione qualitativa e quantitativa,
d) nome ed indirizzo del laboratorio o dello stabilimento in cui viene prodotto,
e) nome, cognome ed indirizzo del responsabile della distribuzione
f) caratteristiche fisico-chimiche e descrizione del prodotto,
g) esemplare delle istruzioni per l' uso
h) esemplare del testo figurante sull' etichetta o riprodotto su ogni recipiente".
8. La Commissione ritiene che tale norma sia in contrasto con la direttiva. A mio parere, le indicazioni richieste alle lett. a), c) e f) potrebbero, eventualmente, costituire le "informazioni appropriate e sufficienti sulle sostanze contenute nei prodotti cosmetici" che lo Stato membro, a norma dell' art. 7, n. 3 della direttiva, può esigere che siano comunicate all' autorità competente "per rendere possibile, in casi di alterazione della salute, un trattamento medico pronto ed adeguato". Tuttavia, oltre all' obbligo di dichiarazione presso l' Ente nazionale per i prodotti farmaceutici, l' art. 2, n. 2, del decreto presidenziale n. 532/81 dispone che "i produttori o i distributori di prodotti cosmetici sono tenuti, per consentire una cura pronta ed adeguata in caso di necessità, a mettere a disposizione del Centro antiveleni istruzioni ed informazioni sufficienti relative alle sostanze contenute nei loro prodotti. Il Centro antiveleni controllerà che dette informazioni vengano usate esclusivamente a scopo terapeutico". Questa disposizione sembra rappresentare l' uso della facoltà concessa dall' art. 7, n. 3, della direttiva.
9. A mio parere, se una direttiva consente ad uno Stato membro di esigere la comunicazione all' autorità competente di talune informazioni allo scopo
di prevenire eventuali danni alla sanità pubblica, non è detto che la legislazione nazionale che prevedesse la comunicazione di tali informazioni a molteplici enti debba essere dichiarata incompatibile con la norma comunitaria. L' organizzazione amministrativa di uno Stato membro giustifica probabilmente che siano due le autorità, competenti entrambe per informare rapidamente il pubblico dei rimedi da adottare in caso di alterazioni della salute causate da un prodotto cosmetico, ad essere destinatarie delle informazioni all' uopo necessarie, segnatamente di quelle sulla composizione del prodotto. Non si può escludere, per contro, che uno Stato membro che moltiplichi gli obblighi di dichiarazione nei confronti di vari enti, quand' anche per ragioni di salute pubblica, ecceda i limiti della deroga al principio della libera circolazione delle merci consentita dalla direttiva.
10. Ma voi non dovrete, probabilmente, pronunciarvi oggi su questo delicato problema. Vi basterà, secondo me, rilevare che, tra le informazioni che devono essere trasmesse all' Ente nazionale per i prodotti farmaceutici, le indicazioni figuranti alle lettere b), d), e), g) e h) non sono necessarie per consentire una pronta cura in caso di alterazioni della salute.
11. E' vero che, nel corso della trattazione orale, il governo ellenico ha richiamato un decreto presidenziale 28 febbraio 1991, n. 40, che avrebbe abrogato il decreto presidenziale n. 532. La Commissione non ha rinunciato agli atti. Secondo la vostra giurisprudenza costante, se il fatto costitutivo di un inadempimento cessa d' esistere successivamente al verificarsi del medesimo, ciò non influisce sulla fondatezza del ricorso della Commissione (5). Spetta a quest' ultima, indipendentemente dal procedimento da essa avviato, esaminare la nuova disposizione normativa nazionale per determinare se costituisce un' attuazione corretta della direttiva. Risulta dai documenti contenuti negli atti di causa che il governo ellenico si proponeva di eliminare alcune delle informazioni richieste nella dichiarazione da trasmettere all' Ente nazionale per i prodotti farmaceutici. Il problema, delicato, che ho dianzi rievocato potrà, eventualmente, essere sottoposto al giudizio della Corte. Nella caso di specie non vi spetta, secondo me, pronunciarvi su di esso oggi.
12. Sul secondo elemento d' incompatibilità sarò più breve. La Commissione considera l' art. 5 del decreto presidenziale 23 maggio 1981, n. 532, che esige che ogni fabbricante o distributore di un prodotto conservi, presso la sede sociale della sua impresa in Grecia, un fascicolo per ogni prodotto fabbricato o importato, contenente tutti i dati relativi alla composizione qualitativa e quantitativa, le caratteristiche fisico-chimiche, la descrizione del prodotto, il protocollo di fabbricazione e di controllo di ciascuna partita di merce ed il metodo adottato per tale controllo, in modo che il fabbricante o l' importatore sia in grado, in caso di controllo tramite sondaggio, di dimostrare le caratteristiche del prodotto.
13. Il governo ellenico, in una lettera della rappresentanza permanente 23 febbraio 1987, informava la Commissione che tale obbligo sarebbe Stato eliminato.
14. Nessuna disposizione della direttiva consente infatti agli Stati membri di disporre una norma del genere.
15. Sembra che il decreto n. 40/91, citato dal governo ellenico nel corso della trattazione orale, abbia reso il diritto greco conforme alla direttiva relativamente a tale punto. Resta il fatto che detto governo non si è conformato entro il termine al parere motivato, e sussiste pertanto un inadempimento.
16. Pertanto, vi propongo:
1) di dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle normative degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici,
a) avendo subordinato l' immissione sul mercato dei prodotti cosmetici al deposito, presso l' autorità nazionale competente, di una dichiarazione contenente informazioni diverse da quelle che uno Stato membro può esigere ai sensi dell' art. 7, n. 3, della citata direttiva,
b) avendo imposto ai produttori e distributori di cosmetici di conservare, presso la sede sociale dell' impresa in Grecia, un fascicolo per ogni prodotto fabbricato o importato, contenente tutti i dati concernenti la composizione, le caratteristiche, la descrizione del prodotto, il protocollo di fabbricazione e di controllo di ogni partita di merce ed il metodo adottato per tale controllo;
2) di condannare la Repubblica ellenica alle spese.
(*) Lingua originale: il francese.
(1) Concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169).
(2) Sentenza 23 novembre 1989 (causa C-150/88, Racc. pag. 3891).
(3) Punto 28 della motivazione.
(4) V. punto 17 della motivazione.
(5) Per esempio, sentenza 21 settembre 1978, Commissione/Italia (causa 69/77, Racc. pag. 1749).
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