Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Le questioni pregiudiziali che vi vengono proposte dai Social Security Commissioners del Regno Unito vi portano a chiarire nuovamente, dopo le vostre sentenze Drake (1) e Achterberg-te Riele (2), l' ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (3).
2. I fatti possono essere riassunti come segue. La sig.ra Johnson lasciava ogni attività lavorativa verso il 1970, per allevare la figlia, che aveva allora 6 anni. Nel 1980 essa presentava una domanda di assegno di disoccupazione, successivamente di assegno di malattia. Questi due assegni le venivano rifiutati in quanto essa non soddisfaceva i requisiti di contribuzione richiesti. Nel 1981 le veniva invece concessa una pensione di invalidità non contributiva (Non-Contributory Invalidity Pension, in prosieguo: la "NCIP"), in ragione della sua inidoneità al lavoro causata da una infermità alla schiena. Tale pensione cessava tuttavia di esserle versata nel 1982, in quanto essa ormai conviveva more uxorio con un uomo e doveva, di conseguenza, dimostrare di non essere in grado di sbrigare le normali faccende domestiche (4). Il 17 agosto 1987, i Citizens Advice Bureaux presentavano, a suo nome, una domanda di assegno per invalidità grave (Severe Disable Allowance, in prosieguo: lo "SDA"). L' Adjudication Officier respingeva tale domanda il 13 novembre 1987. Il Sutton Social Security Appeal Tribunal, adito dalla sig.ra Johnson, confermava tale decisione di rigetto il 24 ottobre 1988. L' interessata faceva ricorso contro tale decisione dinanzi ai Social Security Commissioners. Nel procedimento dinanzi a quest' ultimo giudice, l' Adjudication Officier adduceva due motivi per i quali la sig.ra Johnson non avrebbe avuto diritto allo SDA. Il primo si fonda sul fatto che l' interessata non farebbe parte della "popolazione attiva" di cui all' art. 2 della direttiva 79/7 e non potrebbe quindi beneficiare delle disposizioni del provvedimento comunitario, il secondo sul fatto che la section 165 A del Social Security Act, 1985, avrebbe subordinato il diritto allo SDA al fatto di avere in precedenza ricevuto o richiesto la NCIP.
3. Il giudice a quo ha pertanto sottoposto alla Corte un insieme di questioni pregiudiziali, di cui le prime tre riguardano l' ambito di applicazione ratione personae della direttiva 79/7 e la quarta è relativa alla portata del principio della parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e femminile in ordine alle condizioni per la concessione di una prestazione previdenziale.
4. Esaminiamo in ordine tali problematiche. Con le sue prime tre questioni, il giudice a quo vi chiede, in sostanza, se una persona che non lavora e che a causa di malattia non è in grado di riprendere il lavoro appartenga o meno alla "popolazione attiva" di cui all' art. 2 della direttiva 79/7.
5. Come avevo già sottolineato nelle conclusioni della causa Achterberg-te Riele, l' ambito di applicazione della direttiva 79/7 è oggetto di una duplice limitazione dal momento che, da un lato, l' art. 2 prevede che la direttiva "si applica alla popolazione attiva - compresi i lavoratori indipendenti, i lavoratori la cui attività si trova interrotta per malattia, infortunio o disoccupazione involontaria e le persone in cerca di lavoro -, nonché ai lavoratori pensionati o invalidi" e, dall' altro, l' art. 3 enumera i rischi cui si applica il provvedimento comunitario. Tra questi figurano la malattia e l' invalidità. Al fine di beneficiare della direttiva, bisogna pertanto rispondere alle condizioni di questa duplice delimitazione, ratione personae e ratione materiae.
6. Nella sentenza Drake (5), avete precisato che l' art. 2, sopraccitato,
"parte dal principio che colui il cui lavoro è stato interrotto da uno dei rischi enumerati dall' art. 3 appartiene alla popolazione attiva",
e ne avete dedotto che una persona che ha rinunciato a lavorare, unicamente a causa dell' invalidità della madre, doveva essere considerata facente parte della popolazione attiva.
7. Analogamente, nella sentenza Achterberg-te Riele, avete ricordato che
"la direttiva non si applica a persone che non sono mai state disponibili sul mercato del lavoro o che hanno cessato di esserlo per ragioni diverse dal verificarsi di uno dei rischi contemplati nella direttiva" (6).
8. Di conseguenza, se l' art. 2, stricto sensu, indica esclusivamente i lavoratori la cui attività si trova interrotta per uno dei rischi indicati dalla direttiva, sembra tuttavia che si possano intendere come facenti analogamente parte dell' ambito di applicazione della norma comunitaria le persone in cerca di un lavoro la cui ricerca è ormai resa impossibile a seguito del verificarsi di uno dei rischi indicati. La sentenza Achterberg-te Riele, infatti, nel punto sopraccitato, ha preso in considerazione le persone "disponibili sul mercato del lavoro", vale a dire nel contempo i lavoratori e coloro che si trovavano in cerca di lavoro. La natura di "rischio sociale" dell' evento, che fa perdere a taluni la qualità di lavoratori o di persone in cerca di lavoro, giustifica il fatto che gli interessati vengano considerati come facenti ancora parte della popolazione attiva.
9. Invece, anche se, nella sentenza Drake, avete ammesso che il verificarsi di uno dei rischi indicati dalla direttiva riguarda in primo luogo non il lavoratore ma un suo familiare, risulta tuttavia dalla vostra giurisprudenza nella sentenza Achterberg-te Riele che, al momento in cui si verifica il rischio, l' interessato deve possedere la qualità vuoi di lavoratore, vuoi di persona in cerca di lavoro. Infatti, la direttiva non intende prendere in considerazione l' uscita dell' interessato dalla popolazione attiva, qualora ciò sia dovuto ad uno dei citati rischi; bisogna però logicamente dedurne che non si può cessare di appartenere ad una popolazione cui non si è mai appartenuto. Per beneficiare delle disposizioni della direttiva deve essere pertanto fornita la prova della qualità di persona in cerca di lavoro al momento del verificarsi del rischio.
10. La soluzione opposta, caldeggiata dalla sig.ra Johnson, avrebbe la conseguenza che qualsiasi persona che non sia mai stata in cerca di un impiego, qualora essa stessa - o, in seguito alla sentenza Drake, un suo familiare - si trovi affetta da una malattia o da un' invalidità, potrebbe asserire di avere avuto l' intenzione di lavorare, se non fosse stata colpita da tale infermità o invalidità e, conseguentemente, di fare ormai parte della popolazione attiva ai sensi dell' art. 2 della direttiva.
11. Certo, una parte - del resto abbastanza esigua - dalle donne che hanno interrotto la loro attività lavorativa per allevare i figli potrebbe trovarsi esposta alle discriminazioni eventualmente esistenti in talune legislazioni nazionali, se, prima di cercare un posto di lavoro, venisse colpita da una malattia o da un' inabilità al lavoro. Si è però costretti a sottolineare l' impossibilità di distinguere tale situazione di fatto da quella di una persona che non ha mai realmente avuto l' intenzione di lavorare.
12. L' art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva sarebbe forse di natura tale da dare una soluzione a quest' ultima difficoltà. Esso consente agli Stati membri di escludere dall' ambito di applicazione della direttiva "l' acquisto di diritti alle prestazioni a seguito di periodi di interruzione del lavoro dovuti all' educazione dei figli". Così, discriminazioni positive in favore delle donne che hanno abbandonato la loro attività lavorativa per allevare i figli non sarebbero per questo contrarie alla parità di trattamento tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.
13. Ancora un' osservazione. Nella sua seconda questione, il giudice a quo si chiede se la persona che in assenza di malattia sarebbe in cerca di un posto di lavoro debba, per rientrare nell' ambito d' applicazione della direttiva 79/7, avere lasciato la sua precedente attività lavorativa a seguito della realizzazione di uno dei rischi previsti dalla direttiva stessa.
14. La risposta sembra dover essere negativa. L' art. 2 della norma comunitaria si applica a tutte le "persone in cerca di lavoro", senza distinzione a seconda del motivo per il quale hanno lasciato il lavoro precedente, dal momento che allo stesso modo esse avrebbero potuto non avere mai esercitato un' attività lavorativa in precedenza. La qualità di persona in cerca di lavoro è sufficiente per far parte della popolazione attiva.
15. In questo senso vi invitiamo a risolvere le prime tre questioni del giudice a quo. Spetterà pertanto a quest' ultimo determinare se, di fatto, la sig.ra Johnson fosse in cerca di lavoro al momento in cui è stata colpita da un' inabilità al lavoro. In questa valutazione, il giudice nazionale potrà prendere in considerazione l' esistenza di un' iscrizione ad un ufficio incaricato di rilevare le offerte di lavoro o di aiutare le persone in cerca di lavoro nelle loro domande, di lettere di candidatura inviate dall' interessata a datori di lavoro, ovvero di attestazioni di imprese che certifichino che la sig.ra Johnson si è presentata a colloqui per un' assunzione.
16. Veniamo ora alla quarta questione. E' probabilmente necessario ricordare in primo luogo l' evoluzione della legge britannica. Codesta Corte, nella sentenza Borrie Clarke (7), ha già avuto occasione di illustrare in parte tale evoluzione. Infatti, avete constatato che a qualche donna veniva rifiutata, nel 1983,
"la pensione d' invalidità non subordinata al versamento di contributi (Non-Contributory Invalidity Pension ...) in quanto risultava che essa era in grado di svolgere normalmente le mansioni di casalinga, condizione che non era prevista per gli invalidi di sesso maschile" (8),
e che inoltre
"la NCIP veniva soppressa a decorrere dal 29 novembre 1984 e sostituita da una nuova prestazione, denominata assegno per invalidità grave (Severe Disablement Allowance), spettante indistintamente a tutte le persone invalide di entrambi i sessi. Il giorno stabilito per l' entrata in vigore dell' assegno per invalidità grave era il 29 novembre 1985. Tuttavia, l' art. 20, n. 1, dei Social Security (Severe Disablement Allowance) Regulations, 1984 (in prosieguo: le "disposizioni transitorie"), consentiva ai beneficiari della vecchia NCIP di fruire automaticamente, a decorrere dal 29 novembre 1984, del nuovo assegno per invalidità grave, senza dover dimostrare di soddisfare le nuove condizioni. Ne consegue che il diritto automatico a questo nuovo assegno, in forza di dette disposizioni transitorie, si fondava sugli stessi criteri già vigenti per l' acquisizione del diritto alla vecchia NCIP" (8) .
Su questo punto la Corte ha dichiarato che:
"Uno Stato membro non può lasciar sussistere, dopo il 22 dicembre 1984 (9), disparità di trattamento dovute al fatto che le condizioni prescritte per l' acquisto del diritto alla prestazione risalgano a un periodo precedente. Il fatto che queste disparità scaturiscano da disposizioni transitorie adottate in concomitanza con l' istituzione di una nuova prestazione non è una circostanza tale da indurre ad una diversa valutazione" (10).
17. Orbene, la section 17 del Social Security Act del 1985 ha introdotto in quello del 1975 una nuova section 165 A in vigore a partire dal 2 settembre 1985. Secondo questo testo, "no person shall be entitled to any benefit unless (...)
a) he makes a claim for it
i) in the prescribed manner; and
ii) subject to subsection (2) below, within the prescribed time (...)
(...)
(3) Notwithstanding any regulations made under this section, no person shall be entitled
c) to any other benefit (...) in respect of any period more than 12 months before the date on which the claim is made".
18. A parere dell' Adjudication Officier, dal momento che la sig.ra Johnson aveva chiesto lo SDA solo il 17 agosto 1987 - ossia, è opportuno ricordare, circa due mesi dopo la sentenza Borrie Clark - e non aveva mai chiesto la NCIP prima del 29 novembre 1984, essa non può, tenuto conto della section 165 A, soddisfare le condizioni necessarie per ottenere lo SDA dal momento che essa non prova di essere stata titolare della NCIP o, per lo meno, di averne chiesto la concessione. La Commissione contesta che tale sia la corretta interpretazione della normativa nazionale. Non spetta tuttavia alla Corte di giustizia pronunciarsi su questo punto; la questione del giudice a quo è sufficientemente precisa e circostanziata e sembra, prima facie, rilevante per la soluzione della controversia. Mi limiterò quindi ad esaminare la problematica da essa descritta.
19. Il giudice a quo chiede che la Corte si pronunci sulla compatibilità con l' art. 4 della direttiva 79/7 di una normativa che subordina il diritto ad una prestazione al fatto di avere prima chiesto una precedente prestazione, ormai abrogata, comportante una condizione discriminatoria nei confronti dei lavoratori di sesso femminile.
20. Mi pare in proposito che una disposizione come quella della section 165 A, sopraccitata, non sia di per se stessa discriminatoria. Tale disposizione si limita a determinare i presupposti in base ai quali si può chiedere di beneficiare di una prestazione. Essa determina una discriminazione solo combinandosi con una disposizione quale quella dell' art. 20, n. 1, dei Social Security (Severe Disablement Allowance) Regulations, 1984, che consente ai soggetti che possono reclamare la NCIP di ottenere automaticamente il beneficio dello SDA, senza dover soddisfare le nuove condizioni, più restrittive, per quest' ultima prestazione, il che lascia sussistere la discriminazione contenuta nelle norme per la concessione della NCIP. Orbene, nella sentenza Borrie Clarke è già stato affermato che uno Stato membro non poteva lasciare sussistere siffatte condizioni discriminatorie dopo il 22 dicembre 1984. Ci si può chiedere se la presente questione pregiudiziale contenga realmente elementi nuovi rispetto alla situazione che aveva dato luogo alla sentenza ora citata.
21. In ogni caso, il combinato disposto delle due disposizioni sopraccitate conduce ad una situazione discriminatoria. In pratica, non sembra ragionevole pretendere che, per ottenere di beneficiare di una nuova prestazione, persone escluse dal beneficio di una precedente ne abbiano fatto domanda, mentre per giunta tale ultima prestazione stava per essere abrogata.
22. Come aveva sottolineato l' avvocato generale Cruz Vilaça nelle sue conclusioni nella causa Borrie Clarke,
"non è prevista alcuna deroga che autorizzi uno Stato membro a prorogare gli effetti discriminatori di disposizioni nazionali precedenti, essendo altrettanto incompatibile con la direttiva tener fermi siffatti effetti quanto mantenere in vigore le disposizioni nazionali in questione" (11).
23. Al momento della trattazione orale, il governo del Regno Unito ha riconosciuto che la situazione giuridica sopra descritta era contraria alle norme del diritto comunitario. Non posso fare altro che prenderne atto.
24. Vi invito quindi a dichiarare:
"1) L' art. 2 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che si applica ad una persona in cerca di lavoro, la cui ricerca è stata interrotta a seguito del verificarsi di uno dei rischi di cui all' art. 3, n. 1, della direttiva.
2) Non rileva in proposito che tale persona abbia lasciato un lavoro precedente per una ragione diversa da uno dei rischi citati.
3) Spetta al giudice nazionale accertare che la persona che chiede di beneficiare della direttiva 79/7/CEE fosse effettivamente in cerca di un lavoro al momento in cui si è verificato uno dei rischi di cui all' art. 3, n. 1, della direttiva.
4) L' art. 4 della direttiva 79/7/CEE deve essere interpretato nel senso che, a partire dal 23 dicembre 1984, esso osta agli effetti di una disposizione nazionale che subordina il diritto a beneficiare di una prestazione al fatto di avere chiesto di ottenere una precedente prestazione le cui condizioni di concessione erano incompatibili con le disposizioni di questo articolo".
(*)Lingua originale: il francese.
(1) - Sentenza 24 giugno 1986 (causa 150/85, Racc. pag. 1995).
(2) - Sentenza 27 giugno 1989 (cause riunite 48/88, 106/88 e 107/88, Racc. pag. 1963).
(3) - GU L 6, pag. 24.
(4) - Section 36, n. 2, lett. b), del Social Security Act, 1975.
(5) - Causa 150/85, sopraccitata, punto 22 della motivazione.
(6) - Cause riunite 48/88, 106/88 e 107/88, punto 11 della motivazione.
(7) - Sentenza 24 giugno 1987 (causa 384/85, Racc. pag. 2865).
(8) - Punto 3 della motivazione.
(9) - Data di scadenza del termine stabilito dalla direttiva 79/7 per l' adeguamento delle legislazioni nazionali.
(10) - Punto 10; v. anche sentenza 4 dicembre 1986, FNV, punti 21 e 22 della motivazione (causa 71/85, Racc. pag. 3855); sentenza 24 marzo 1987, Mc Dermott e Cotter, punti 18 e 19 della motivazione (causa 286/85, Racc. pag. 1453); sentenza 8 marzo 1988, Dik e Menkutos-Demirci, punto 9 della motivazione (causa 80/87, Racc. pag. 1601).
(11) - Racc. 1987, pag. 2875, punto 30 della motivazione.
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