Conclusioni dell avvocato generale
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L' avvocato generale M. Mischo ha presentato le sue conclusioni il 9 luglio 1991 (*). Ha concluso proponendo alla Corte di:
"1) constatare che la Repubblica italiana, obbligando i fabbricanti di prodotti a pasta filata ad indicare sull' etichetta la data di fabbricazione come pure il luogo di provenienza o di origine del prodotto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell' art. 3, n. 1, punti 4 e 7, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità (GU L 33, pag. 1);
2) condannare la Repubblica italiana alle spese".
(*) Lingua originale: il tedesco.
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