Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. L' avvocato generale Mischo ha presentato le sue conclusioni nella presente causa il 4 giugno 1991. La Quinta Sezione della Corte, cui è stata assegnata la causa, ha deciso, ai sensi dell' art. 95 del regolamento di procedura e a motivo dell' importanza della stessa, di rinviarla alla Corte in seduta plenaria. La Corte ha quindi deciso di riaprire la fase orale del procedimento. Spetta a me adesso presentare le mie conclusioni.
E' questo un compito tutt' altro che insormontabile. Infatti, concordo con l' avvocato generale Mischo sulla maggior parte dei punti delle sue conclusioni.
Contesto della causa
2. La causa pendente dinanzi all' Arbeitsgericht tedesco che ha proposto la domanda pregiudiziale riguarda l' applicazione della normativa tedesca che, nel caso d' inabilità al lavoro per malattia del lavoratore, impone al datore di lavoro di continuare a corrispondere la retribuzione per un periodo di sei settimane (Lohnfortzahlungsgesetz).
I quattro componenti di una famiglia di cittadini italiani, che lavorano nella stessa impresa tedesca, si ammalavano durante le vacanze in Italia. La malattia e la conseguente inabilità al lavoro erano accertate ed erano oggetto di una comunicazione in conformità alle norme comunitarie e tedesche in materia. Il datore di lavoro tedesco rifiutava tuttavia di corrispondere le retribuzioni per il periodo di malattia, sostenendo che gli interessati si erano ammalati anche in occasione di precedenti vacanze in Italia. Pertanto, il datore di lavoro rifiutava di riconoscere i certificati d' inabilità al lavoro rilasciati, ai sensi dell' art. 18 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 574/72, dal competente ente italiano.
Dall' ordinanza di rinvio emerge che le informazioni disponibili relativamente ai precedenti sanitari di questa famiglia durante le vacanze in Italia fanno sorgere un dubbio, per quanto riguarda la veridicità dei certificati, così serio e così fondato che il diritto tedesco consentirebbe, eventualmente, all' Arbeitsgericht di respingere le pretese che i componenti di questa famiglia italiana hanno fatto valere nell' ambito del procedimento da essi promosso avverso il loro datore di lavoro.
Tuttavia, dall' ordinanza di rinvio risulta anche che la sentenza pronunciata dalla Terza Sezione della Corte il 12 marzo 1987, causa 22/86, Rindone/Allgemeine Ortskrankenkasse Bad Urach-Muensingen (Racc. pag. 1339), ha richiamato l' attenzione dell' Arbeitsgericht e che quest' ultimo ritiene che la presente causa vada risolta in base alle stesse norme che sono state interpretate nella causa Rindone, essendo la questione principale quindi quella se sussistano fra la presente fattispecie e la causa Rindone differenze tali da rendere irrilevante l' interpretazione data nella causa Rindone delle disposizioni di cui trattasi del regolamento.
A giudizio dell' Arbeitsgericht la differenza più rilevante è che la sentenza Rindone riguardava una situazione in cui l' ente competente per l' erogazione delle prestazioni era una cassa malattia tedesca, mentre nel caso di specie l' ente all' uopo competente è un datore di lavoro privato per il quale chiaramente è più difficile, che non per una cassa malattia tedesca, attuare le pertinenti disposizioni del regolamento.
Delimitazioni delle questioni deferite
3. Come dimostrerà quanto segue, concordo sostanzialmente con il parere dell' Arbeitsgericht, quale emerge dall' ordinanza di rinvio.
Ciò comporta in primo luogo che, al pari dell' avvocato generale Mischo, ritengo che le prestazioni ai sensi del Lohnfortzahlungsgesetz siano garantite dal regolamento (CEE) n. 1408/71. Per quanto attiene a tale questione, posso rinviare integralmente alle conclusioni dell' avvocato generale Mischo (paragrafi 5-14).
Ciò implica in secondo luogo che le norme comunitarie che si applicano sono le disposizioni dell' art. 18 del regolamento n. 574/72, che fissano talune norme procedurali quando delle prestazioni in denaro in caso di malattia sono dovute a lavoratori che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.
Si noterà che l' art. 18 riguarda casi in cui i lavoratori hanno la loro residenza in uno Stato diverso dallo Stato competente, mentre, nella presente fattispecie, si tratta di lavoratori che semplicemente dimorano in uno Stato membro diverso da quello competente. Nel paragrafo 3 delle sue conclusioni l' avvocato generale Mischo ha affermato che, a giudizio del tribunale a quo, le circostanze della causa rientravano nell' art. 18, direttamente o per analogia, ai sensi dell' art. 24 del regolamento n. 574/72. [L' art. 24 riguarda le prestazioni in denaro ai sensi dell' art. 22, n. 1, lett. a), ii), del regolamento n. 1408/71 e ricomprende i lavoratori che si trovano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. L' art. 24 stabilisce che sono applicabili le disposizioni dell' art. 18 del regolamento n. 574/72]. Si può quindi ritenere pacifico che le questioni in questa causa riguardano l' interpretazione dell' art. 18, il che è anche ammesso dalle parti intervenienti dinanzi alla Corte. In tale ambito userò in prosieguo il termine "residenza", anche se, in base alle circostanze concrete della causa, l' espressione "dimora" avrebbe potuto essere più appropriata.
4. La causa riguarda quindi l' interpretazione di una disposizione del regolamento che è già stata interpretata dalla Corte e che mira, al pari delle altre disposizioni del regolamento n. 1408/71 e del regolamento n. 574/72, a contribuire all' attuazione della libera circolazione dei lavoratori migranti.
5. Per prendere posizione sulle questioni deferite occorre quindi basarsi su un esame dell' art. 18 del regolamento n. 574/72 e della sentenza nella causa Rindone.
L' art. 18 del regolamento del Consiglio n. 574/72
Nelle conclusioni nella causa Rindone, l' avvocato generale Mischo ha preso in esame il contenuto dell' art. 18. Rinvio a tale esame e sottolineo qui soltanto i seguenti elementi rilevanti. L' art. 18 istituisce un sistema in cui il certificato d' inabilità decisivo è un attestato rilasciato non dal medico curante, ma dal medico di controllo dell' ente competente del luogo di residenza. L' art. 18 introduce pertanto un sistema in cui l' ente del luogo di residenza ha un compito importante, vale a dire pronunciarsi ex officio, attraverso il suo medico di fiducia, sul se il lavoratore sia inabile al lavoro, e comunicare l' esito di tale controllo all' ente competente nello Stato in cui sono erogate le prestazioni (in prosieguo: l' "ente competente"). Una norma di diritto comunitario impone all' ente del luogo di residenza di effettuare questo controllo medico. Il suddetto controllo dev' essere effettuato dall' ente del luogo di residenza "come se si trattasse di un proprio assicurato" e l' art. 18 postula verosimilmente che l' ente del luogo di residenza agisca per conto dell' ente competente (v. l' ultima frase del n. 4).
Nel n. 5, l' art. 18 contiene una disposizione che attribuisce espressamente all' ente competente un potere di controllo. Ai termini dell' art. 18, n. 5, l' ente competente conserva "comunque la facoltà di far procedere al controllo del lavoratore da parte di un medico di sua scelta". Tale disposizione è manifestamente rilevante per le questioni deferite alla Corte. Essa offre all' ente competente la facoltà di procurarsi un elemento da far valere per giustificare il suo rifiuto dei risultati del controllo medico effettuato dall' ente del luogo di residenza.
Si è detto che il n. 6 dell' art. 18 poteva eventualmente essere interpretato nel senso che esso contiene una facoltà più ampia per l' ente competente di rifiutare i risultati del controllo medico. Il n. 6 ha il seguente tenore: "se l' istituzione competente decide di rifiutare le prestazioni in denaro perché il lavoratore non si è assoggettato alle formalità previste dalla legislazione del paese di residenza o se constata che il lavoratore è in grado di riprendere il lavoro, essa notifica tale decisione al lavoratore e ne trasmette simultaneamente copia all' istituzione del luogo di residenza". A mio giudizio, il n. 6 non presenta alcuna rilevanza per quanto riguarda le questioni sollevate nella presente fattispecie. Infatti, il n. 6 disciplina solo due situazioni che non riguardano la facoltà per l' ente competente di respingere i risultati di una visita medica effettuata dall' ente del luogo di residenza. Peraltro è chiaro che nella causa Rindone la Corte non ha ritenuto che il n. 6 fosse rilevante per la soluzione delle questioni deferitele.
La sentenza nella causa Rindone
6. La sentenza nella causa Rindone è prima facie del tutto chiara ed ha una rilevanza diretta per le questioni sollevate nel presente procedimento.
La questione principale nella causa Rindone era se l' ente competente sia vincolato da un certificato rilasciato dal medico competente dell' ente del luogo di residenza, qualora non si avvalga del proprio diritto sancito dall' art. 18, n. 5, di far visitare l' assicurato da un medico di sua scelta. La Commissione si era pronunciata per una soluzione affermativa di tale questione, mentre la cassa malattia tedesca convenuta e il governo del Regno Unito proponevano una soluzione negativa, sostenendo che "gli accertamenti medici effettuati dall' ente del luogo di residenza" costituiscono "semplici perizie la cui valutazione spetta all' ente competente".
La Corte in particolare ha stabilito:
"Va rilevato che l' interpretazione formulata dalla resistente e dal governo del Regno Unito, secondo la quale gli accertamenti medici effettuati dall' ente del luogo di residenza non potrebbero vincolare, in fatto e in diritto, l' ente competente, non appare giustificata né dal tenore letterale, né dalla ratio dell' art. 18 del regolamento n. 574/72" (punto 9 della motivazione).
"Ne consegue che sarà l' ente del luogo di residenza a doversi pronunciare sul sopraggiungere e sulla durata dell' inabilità al lavoro, mentre all' ente competente non resta che la facoltà di far procedere alla visita di controllo dell' interessato da parte di un medico di sua scelta (art. 18, n. 5)" (punto 12 della motivazione).
"Siffatta interpretazione si impone altresì in considerazione della finalità perseguita dall' art. 18 del regolamento n. 574/72 e dall' art. 19 del regolamento n. 1408/71. Se l' ente competente fosse libero di non riconoscere l' accertamento dell' inabilità al lavoro operato dall' ente del luogo di residenza, da ciò potrebbero scaturire, come osserva il giudice a quo, difficoltà sul piano probatorio per il lavoratore che nel frattempo avesse recuperato la capacità lavorativa. Ma sono proprio queste le difficoltà che la disciplina comunitaria de qua intende eliminare. Una situazione di questo tipo sarebbe inaccettabile, poiché pregiudicherebbe 'l' istituzione della libertà di circolazione più completa possibile dei lavoratori migranti, principio che costituisce uno dei fondamenti della Comunità' (sentenza 25 febbraio 1986, causa 284/84, L.A. Spruyt, Racc. pag. 693)" (punto 13 della motivazione).
"La prima questione, pertanto, va così risolta: l' art. 18, nn. da 1 a 4, del regolamento n. 574/72 va interpretato nel senso che se l' ente previdenziale competente non si avvale della facoltà, attribuitagli dal n. 5, di far visitare il lavoratore da un medico di sua scelta, esso è vincolato, in fatto e in diritto, dagli accertamenti sanitari effettuati dall' ente del luogo di residenza in merito al sopraggiungere e alla durata dell' inabilità al lavoro" (punto 15 della motivazione).
L' unica interpretazione possibile di questa sentenza è che l' art. 18 comprende delle norme, non solo relative agli atti che i lavoratori che si ammalano in uno Stato diverso dallo Stato competente devono compiere per poter dimostrare la loro inabilità al lavoro, ma anche relative al valore probatorio che l' ente competente deve attribuire al certificato rilasciato dall' ente del luogo di residenza.
Il problema centrale della causa
7. Ecco perché a mio avviso non si può dubitare del fatto che nella presente fattispecie la Corte sia chiamata a risolvere la questione se si debba confermare la soluzione di cui alla sentenza Rindone o se occorra rovesciare questa giurisprudenza o modificarla in una misura da determinare con maggiore precisione.
Non si tratta di una questione tanto facile da risolvere. Vi sono degli argomenti convincenti per una conferma integrale della sentenza Rindone, ma si possono anche dedurre delle buone ragioni per modificarla. Prenderò anzitutto in esame queste ultime ragioni e tratterò più in particolare in questo contesto della portata da attribuire ad una modifica della sentenza Rindone in funzione di dette ragioni.
Modifica della sentenza Rindone nei casi in cui l' ente competente è un datore di lavoro
8. Come ho detto in precedenza, l' Arbeitsgericht ritiene che si possa considerare una modifica della giurisprudenza Rindone in quanto l' ente competente nella presente causa è un datore di lavoro e non una cassa malattia, come nella causa Rindone. La Commissione, in particolare, ha aderito a questa tesi, in quanto ha sottolineato che il sistema di controllo ai sensi dell' art. 18 non era concepito per i casi in cui l' ente competente è un datore di lavoro.
Nelle sue conclusioni l' avvocato generale Mischo ha contestato che l' art. 18 potesse essere interpretato in modo diverso a seconda dell' ente che è competente in base alla normativa dello Stato in cui siano erogate le prestazioni. Concordo con lui su questo punto e rinvio alla sua argomentazione al riguardo, in particolare alle sue osservazioni in ordine al fatto che dev' essere possibile risolvere in un altro modo i problemi pratici del datore di lavoro (paragrafi 17-27).
Così, io penso, al pari dell' avvocato generale Mischo, che un' eventuale modifica della sentenza Rindone debba avere un' applicazione generale, vale a dire indipendente dalla natura dell' ente competente nel paese in cui sono erogate le prestazioni.
Rovesciamento della giurisprudenza Rindone
9. Si è sostenuto che occorre dare un' interpretazione nel senso che il valore probatorio dell' attestato rilasciato dall' ente del luogo di residenza va determinato secondo le norme applicabili al riguardo nel paese ove sono erogate le prestazioni, in quanto occorre garantire che non vi sia alcuna discriminazione e che lo scopo dell' art. 18 non sia compromesso.
Per quanto a mia conoscenza, tale risultato equivarrebbe a rovesciare la giurisprudenza Rindone, il che non è consigliabile. A mio parere la sentenza Rindone contiene un' interpretazione fondamentale corretta dell' art. 18. Una modifica totale del risultato fornito dalla sentenza Rindone attribuirebbe all' ente competente la facoltà di contestare la veridicità degli attestati rilasciati dall' ente del luogo di residenza difficilmente conciliabile con la necessità di garantire una cooperazione fiduciosa e leale fra le autorità e gli enti degli Stati membri.
10. Si potrebbe prendere in esame un' altra possibile interpretazione dell' art. 18. Si può sostenere che il sistema dell' art. 18 consiste nel fatto che l' ente del luogo di residenza agisce per conto dell' ente competente (v. l' ultima frase del n. 4) e che quest' ultimo, a meno che non si sia avvalso del n. 5, deve trovarsi nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se avesse adottato esso stesso la decisione relativa all' inabilità al lavoro. Ciò implicherebbe che la decisione relativa all' inabilità al lavoro nel paese in cui sono erogate le prestazioni potrebbe essere modificata solo in quanto un ente abbia il diritto di modificare le proprie decisioni favorevoli. Questa interpretazione consentita dal testo dell' art. 18 avrebbe taluni vantaggi. Essa comporterebbe verosimilmente che le condizioni che consentono all' ente competente di contestare la correttezza di un controllo medico effettuato dall' ente del luogo di residenza sarebbero rigorose. Inoltre, si può affermare che tale interpretazione prospetta una più agevole giustificazione del fatto che il controllo del certificato di inabilità al lavoro, che in realtà si svolge insieme alla modifica del risultato della visita medica, si verifica nello Stato in cui sono erogate le prestazioni non in quello in cui viene effettuata la visita medica.
Tuttavia non mi dilungherò più su questo ragionamento. Esso non è stato analizzato né nella causa Rindone né nella presente fattispecie e, solo per questo motivo, le sue conseguenze pratiche sono difficili da valutare. Inoltre, tale interpretazione porterebbe ad un vero e proprio rovesciamento della giurisprudenza Rindone ° rovesciamento che non giudico né necessario né auspicabile.
Modifiche della sentenza Rindone in situazioni che presentano circostanze molto particolari
11. Per contro, si deve seriamente valutare se le circostanze particolari della presente fattispecie ed i pareri espressi durante il procedimento abbiano dimostrato che si dovrebbe modificare la sentenza Rindone entro certi limiti.
Due circostanze possono giustificare tale modifica. In primo luogo, si tratta del fatto che non si può, beninteso, escludere che sopravvengano informazioni le quali dimostrino come sia impossibile che il certificato di inabilità al lavoro sia corretto. In secondo luogo, si può assumere che il sistema introdotto dall' art. 18 non tutela sufficientemente gli interessi dell' ente competente nei casi in cui quest' ultimo non aveva alcun motivo per avvalersi della facoltà, offertagli dal n. 5 dell' art. 18, di fare effettuare un controllo da un medico di sua scelta. Si può sostenere che il sistema di cui all' art. 18 contiene una lacuna nei casi in cui le informazioni che consentono di dubitare sull' esattezza dei risultati della prima visita medica siano venute a conoscenza dell' ente competente solo in un momento in cui l' esame di cui al n. 5 non ha più alcun senso.
L' avvocato generale Mischo ha presentato osservazioni in tal senso nelle conclusioni del 4 giugno 1991.
E' opportuno citare il paragrafo 29 delle conclusioni dell' avvocato generale Mischo, che racchiude il punto centrale del suo ragionamento:
"Perciò, gli accertamenti dell' ente del luogo di residenza possono essere rimessi in discussione dall' ente competente (il quale non abbia fatto procedere al controllo di cui al n. 5) solo se essi sono stati ottenuti a seguito di manovre fraudolente che hanno indotto in errore l' ente del luogo di residenza, e/o se essi si dovessero rivelare in seguito manifestamente inesatti. Mi parrebbe in realtà estremamente difficile ammettere che, qualora l' ente competente abbia confidato negli accertamenti dell' ente del luogo di residenza e non avesse a priori alcun motivo per far controllare il lavoratore da un medico di sua scelta ° controllo che, nel sistema di cui all' art. 18, dovrebbe comunque costituire l' eccezione °, esso continuerebbe ad essere vincolato da questi accertamenti, anche se dovesse risultare, senza possibilità alcuna di dubbio, che essi sono inesatti e sono stati ottenuti con la frode. Sarebbe forse ammissibile, ad esempio, che l' ente competente rimanga vincolato, anche se, durante il periodo dell' inabilità al lavoro, come accertato dall' ente del luogo di residenza, l' interessato fosse implicato in un incidente stradale in un luogo in cui il suo presunto cattivo stato di salute non avrebbe di regola dovuto consentirgli di recarsi o se fosse accertato che egli si era dedicato ad un' attività incompatibile con questo stato di salute? Confesso che una risposta affermativa mi sorprenderebbe. La questione è tuttavia se l' art. 18 del regolamento n. 574/72, come interpretato dalla Corte, in particolare, o il diritto comunitario in generale consentano la presa in considerazione di tali situazioni eccezionali".
L' avvocato generale Mischo ha risolto tale questione affermativamente, sostenendo fra l' altro che nell' ambito delle eccezioni così delimitato, una tutela dei lavoratori non trova reale giustificazione.
Sono stato tentato dallo scegliere tale soluzione, vale a dire che l' ente competente o i giudici dello Stato in cui sono erogate le prestazioni possono rifiutare gli attestati rilasciati dall' ente del luogo di residenza "se essi sono stati ottenuti a seguito di manovre fraudolente che hanno ingannato l' ente del luogo di residenza, o se essi dovessero rivelarsi in seguito manifestamente inesatti". Sarei tuttavia propenso a limitare questa eccezione al caso in cui le informazioni che danno adito a dubbi siano giunte a conoscenza dell' ente competente solo in un momento in cui il controllo di cui al n. 5 non ha più alcun senso.
Se ritengo tuttavia in ultima analisi che il risultato fornito dalla sentenza Rindone sia corretto, lo faccio tenendo conto di argomenti a sostegno di tale risultato e di altri che si possono presentare avverso la soluzione appena discussa.
Conferma della sentenza Rindone
12. A mio parere la sentenza Rindone riflette l' interpretazione più ovvia dell' art. 18 del regolamento n. 574/72 se si tiene conto allo stesso tempo della lettera e dello spirito di questa norma, anche alla luce dell' art. 51 del Trattato CEE.
Inoltre, occorre naturalmente disporre di motivi estremamente validi per modificare una sentenza pronunciata dalla Corte. Questo punto di vista ha un peso del tutto particolare in linea di massima nei casi in cui la sentenza contiene un' interpretazione di un atto emanato da istituzioni comunitarie, che queste istituzioni possono modificare laddove ritengano che la Corte sia giunta ad un risultato che non corrisponda allo scopo della norma o che risulti comportare conseguenze pratiche difficilmente ammissibili.
La sentenza Rindone ha peraltro il vantaggio di presentare un risultato semplice. Essa evita le difficoltà insite in ogni tentativo di delimitazione dell' ambito in cui dovrebbe essere consentito agli enti competenti nello Stato in cui sono erogate le prestazioni di rifiutare l' ammissione del certificato rilasciato dall' ente del luogo di residenza.
Inoltre, è importante a mio parere che la sentenza Rindone esprima dei principi essenziali, vale a dire che la cooperazione fra gli enti degli Stati membri dev' essere leale e basata sulla reciproca fiducia (v. in particolare, a questo proposito, il combinato disposto dell' art. 84 del regolamento n. 1408/71 e dell' art. 5 del Trattato CEE), e che le autorità di uno Stato membro devono ammettere l' esattezza delle dichiarazioni di autorità di altri Stati membri rilasciate a norma di disposizioni comunitarie.
Quando la Corte ha accettato, in qualsiasi forma, limitazioni al principio da ultimo citato, si trovava in circostanze del tutto particolari (1). A mio parere in questo caso non ricorrono tali circostanze.
La sentenza Rindone non comporta che l' ente competente sia privato di ogni facoltà di reagire quando giungano informazioni che giustifichino dubbi riguardo all' esattezza del certificato rilasciato dall' autorità di controllo del luogo di residenza (situazione fraudolenta o palese inesattezza). In questi casi sarebbe naturale che l' ente competente trasmetta l' informazione di cui trattasi all' ente del luogo di residenza per ottenere che esso modifichi l' originario certificato d' inabilità al lavoro.
A mio parere, questa dev' essere la procedura corretta e naturale e si può ragionevolmente supporre che le nuove informazioni presentate, in considerazione della loro natura, raggiungeranno il risultato auspicato dall' ente competente. L' ente del luogo di residenza è beninteso anche tenuto ad una cooperazione leale con l' ente competente.
Anche se non attribuisco importanza decisiva a questo elemento per l' interpretazione che propongo ° se non altro perché questo parere non è stato presentato nel corso del procedimento e pertanto non è stato sufficientemente chiarito ° sottolineerò tuttavia che non si può di regola escludere che nei casi in cui l' ente del luogo di residenza rifiuti di modificare il certificato di inabilità al lavoro, l' ente competente ha la facoltà di adire i giudici del luogo di residenza con tale questione. Si tratterà di un controllo a posteriori di certificati che si pronunciano sull' inabilità al lavoro in relazione con una malattia sopraggiunta nello Stato di residenza e che sono rilasciati da un medico scelto dall' ente competente del luogo di residenza. Sia dal punto di vista dei principi sia per le considerazioni pratiche vi sono buone ragioni per fare effettuare il controllo a posteriori circa l' esattezza di tali certificati da parte dei giudici dello Stato i cui enti hanno rilasciato detti certificati ed in cui si sono verificate le circostanze fattuali sulle quali vertono questi ultimi.
Proposta di soluzione delle questioni deferite alla Corte
13. Per tutte queste ragioni suggerisco alla Corte di risolvere nel modo seguente le questioni poste dall' Arbeitsgericht di Loerrach:
"L' art. 18, nn. 1-4, del regolamento (CEE) n. 574/72 va interpretato nel senso che, se l' ente competente non si avvale della facoltà, attribuitagli dal n. 5, di far visitare il lavoratore da un medico di sua scelta, esso è vincolato, in fatto e in diritto, dagli accertamenti effettuati dall' ente del luogo di residenza in merito al sopraggiungere e alla durata dell' inabilità al lavoro. Questa interpretazione vale anche nel caso in cui l' ente competente è un datore di lavoro".
(*) Lingua originale: il danese.
(1) - Nelle conclusioni del 4 giugno 1991 l' avvocato generale Mischo ha richiamato la sentenza nella causa 130/88, Van de Bijl, come un possibile esempio di un' eccezione così circoscritta. E' importante a mio parere che la Corte abbia sottolineato in questa sentenza che qualora vi siano elementi oggettivi che inducano lo Stato ospitante a ritenere che l' attestato prodotto contenga inesattezze manifeste, esso può ben rivolgersi allo Stato membro di provenienza per domandare a questo ulteriori informazioni (punto 24 della motivazione) e che (nel punto 25 della motivazione) la Corte abbia ammesso che le autorità dello Stato ospitante potevano non basarsi sull' attestato rilasciato nello Stato di provenienza soltanto nei casi in cui i periodi interessati erano, sul piano fattuale, compiuti nel territorio dello Stato ospitante, riguardavano quindi circostanze che le autorità dello Stato ospitante erano quelle più in grado di valutare.
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