Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A - Antefatti
1. Nella presente causa per inadempimento, strettamente legata alla causa Ryborg (1), la Commissione censura la Danimarca per non aver applicato la direttiva 83/182/CEE, relativa alle franchigie applicabili all' interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (2) e, in particolare, l' art. 9, n. 3, della direttiva stessa. Tale circostanza deve portarci a compiere un' attenta analisi delle premesse da cui dipende l' ammissibilità di ricorsi presentati a norma dell' art. 169 del Trattato CEE.
2. Nel prosieguo vorrei limitarmi a ricordare brevemente il contesto normativo creato dalla direttiva, nonché la correlazione esistente con la causa Ryborg, per poi passare in rassegna i singoli punti oggetto del ricorso e del procedimento precontenzioso; per il resto, rinvio alla relazione d' udienza.
3. L' obiettivo della direttiva si rinviene nei suoi due primi 'considerando' , ed è il seguente:
"(...) i regimi fiscali applicati all' importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto ad uso privato o professionale sono di ostacolo alla libera circolazione dei residenti comunitari all' interno della Comunità;
(...) la soppressione degli ostacoli risultanti da questi regimi fiscali è particolarmente necessaria ai fini della costituzione di un mercato economico che presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno".
4. Ciò detto, la direttiva contiene, negli artt. da 3 a 6 - sotto il profilo delle imposte sulla cifra d' affari, delle accise e di ogni altra imposta sui consumi nonché delle tasse che figurano in allegato (per la Danimarca, la vaegtafgift af motorkoeretoejer) - disposizioni sull' importazione in franchigia di taluni mezzi di trasporto, in particolare ad uso privato. Inoltre, gli artt. 7, 8 e 9, n. 3, disciplinano la nozione di residenza normale e forniscono così, in caso di dubbio, il criterio a cui ispirarsi per risolvere il problema di quale sia, tra due determinati Stati, quello investito di potestà tributaria e, all' inverso, quello di "importazione temporanea".
5. L' interpretazione di una di tali norme, l' art. 7, costituiva l' oggetto centrale della causa Ryborg. Lo Hoejesteret doveva in tale occasione dirimere una controversia nella quale al convenuto nella causa principale era stata contestata un' infrazione delle norme fiscali danesi. Il convenuto era stato precedentemente, sulla base della medesima imputazione, condannato a pagare l' IVA sull' importazione del suo autoveicolo immatricolato in Germania, nonché una multa per illegittima importazione dello stesso. Presupposto di tale verdetto fu il fatto che il sig. Ryborg, allora cittadino danese, residente dal 1973 in Germania e ivi impiegato abitasse in Danimarca dal novembre 1982. Un tale convincimento si basava sulla circostanza che il sig. Ryborg, secondo quanto da egli stesso dichiarato, aveva trascorso, dal luglio/agosto 1982 e fino alla confisca dell' autoveicolo in data 17 gennaio 1984, quasi ogni notte nonché la maggior parte dei fine settimana in Danimarca presso un' amica; per il viaggio in Danimarca e ritorno egli aveva sempre fatto uso del suo autoveicolo privato, nonché, dal novembre 1982, di una nuova automobile comprata in tale periodo. Su ricorso del convenuto, lo Hoejesteret ha, ai sensi dell' art. 177, proposto alla Corte una questione interpretativa dell' art. 7, n. 1, della direttiva, con riguardo a circostanze di fatto oggetto della controversia. La Corte di giustizia ha dichiarato che:
"1 Deve intendersi per residenza normale ai sensi dell' art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all' interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, il centro permanente degli interessi della persona di cui trattasi, da individuarsi con l' ausilio del complesso dei criteri contenuti in tale disposizione nonché di tutti gli elementi di fatto rilevanti. Al riguardo, va precisato che la mera circostanza che un cittadino dello Stato B, che sia andato a vivere nello Stato membro A, trovando in quest' ultimo lavoro e alloggio, ma, a decorrere da una certa data e per oltre un anno, abbia trascorso quasi tutte le notti e i fine settimana presso un' amica nello Stato membro B, pur conservando nello Stato membro A occupazione e alloggio, non è sufficiente per far ritenere che egli abbia trasferito la propria residenza nello Stato membro B".
6. Parimenti, lo Hoejesteret aveva sollevato una questione concernente l' interpretazione, nonché l' efficacia diretta, dell' art. 10, n. 2, della direttiva, che è del seguente tenore:
"Quando l' applicazione pratica delle disposizioni della presente direttiva pone difficoltà, le autorità competenti degli Stati membri interessati adottano di comune accordo le decisioni necessarie, tenendo conto in particolare delle convenzioni e delle direttive comunitarie in materia di reciproca assistenza".
7. A tal proposito, la Corte ha dichiarato quanto segue:
"L' art. 10, n. 2, della direttiva 83/182/CEE non impone agli Stati membri alcun obbligo di concertazione tra loro in ogni singolo caso in cui l' applicazione della stessa direttiva presenti difficoltà.
L' art. 10, n. 2, della direttiva 83/182/CEE non può essere fatto valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali".
8. Le sentenze dei giudici danesi che hanno preceduto la domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hoejesteret, hanno indotto il sig. Ryborg a inoltrare reclami presso il Parlamento europeo e anche presso la Commissione, così come risulta da una lettera della Commissione datata 11 luglio 1985 allo Stato membro convenuto (allegato II al ricorso). In tale scritto la Commissione rileva che i viaggi effettuati dal sig. Ryborg non modificano in nulla la sua posizione giuridica con riguardo alle norme comunitarie in materia di residenza. A tal proposito la Commissione si è richiamata all' art. 9, n. 3, della direttiva, che, tra l' altro, dispone quanto segue:
"Per quanto riguarda la residenza normale, il Regno di Danimarca è autorizzato a mantenere le sue norme vigenti in base alle quali si presume che ogni persona, anche se studente, nel caso dell' art. 5, paragrafo 1, lett. b), abbia la propria residenza normale in Danimarca se vi rimane almeno un anno o 365 giorni in un periodo di 24 mesi.
Tuttavia, per evitare una doppia imposizione:
- quando l' applicazione di dette norme porti a ritenere che una persona abbia due residenze, la residenza normale di questa persona è situata nel luogo in cui dimorano il suo coniuge e i suoi figli;
- nei casi analoghi, il Regno di Danimarca si concerta con l' altro Stato membro interessato per stabilire quale delle due residenze debba essere presa in considerazione per l' imposizione".
9. La Commissione riteneva che, nei riguardi del sig. Ryborg, non si potesse parlare di permanenza in Danimarca per un anno o per 365 giorni in un arco di tempo di 24 mesi, in quanto egli si recava in tale paese in modo solo occasionale. Inoltre, la nozione di coniuge a norma del n. 3, secondo comma, prima parte, doveva interpretarsi a stretto rigore di norma, così da non trovare applicazione nei confronti del sig. Ryborg non unito in matrimonio con la persona che si recava a visitare.
10. La lettera di cui sopra ha costituito l' inizio di una corrispondenza, articolatasi secondo le modalità previste all' art. 169 del Trattato CEE (lettera di diffida, parere motivato), e sfociata nel presente ricorso. Nella lettera di diffida, la Commissione allude ad una seconda causa (oltre alla Ryborg), la causa Hansen. I dettagli della medesima vengono poi descritti nel parere motivato: il sig. Hansen, cittadino tedesco, si sarebbe recato in Danimarca nei fine settimana e, di quando in quando, anche nei giorni feriali, per visitare il figlio, che vive in tale paese con la madre, non unita al sig. Hansen da matrimonio; sulla base di tali circostanze, il sig. Hansen (presumibilmente per reati fiscali) è stato condannato.
11. Nella lettera di diffida, così come nel parere motivato, la Commissione fa presente che l' art. 9, n. 3, è passibile d' interpretazione restrittiva, in modo tale che, se un soggetto trascorre in Danimarca meno di un anno o 365 giorni in un arco di tempo di 24 mesi, non si può ritenere che egli in tale paese abbia la sua residenza. In entrambi gli scritti si rileva che dalle cause Hansen e Ryborg emerge che le autorità danesi - erroneamente - ritengono residenti normalmente in Danimarca persone che, pur avendovi trascorso meno di un anno o di 365 giorni in un arco di tempo di 24 mesi, abbiano colà visitato l' "amica" o un figlio (3).
12. La Commissione rileva poi, in entrambi gli scritti, che il concetto di "coniuge" riguarda solo una persona legata giuridicamente da matrimonio con il soggetto sulla cui residenza si controverte.
13. Dai fatti suesposti, la Commissione trae la conclusione che l' art. 9, n. 3, della direttiva, applicabile unicamente alla Danimarca, è stato trasgredito, mentre l' art. 7 non vale per tale paese.
14. Da ultimo, la Commissione nel parere motivato si richiama, citando la causa Abbink (4), al divieto di doppia imposizione, che si applica qualora un autoveicolo viene utilizzato temporaneamente in uno Stato diverso da quello d' immatricolazione.
15. Nella risposta al parere motivato, il governo danese sostiene che per determinare la residenza normale, oltre all' art. 9, n. 3, è di applicazione per la Danimarca anche la norma generale contenuta all' art. 7. In aggiunta alle osservazioni compiute circa gli argomenti della Commissione contenuti nel parere motivato, il governo danese ne avanza una relativamente all' art. 9, n. 3, secondo comma, seconda parte, della direttiva. A tal proposito, esso sostiene che la Danimarca ha avviato trattative con la Repubblica federale di Germania negli anni 1986 e 1987 relativamente alla concertazione prevista nella norma suddetta, e che l' esito di tali trattative è da rinvenirsi in uno scambio di corrispondenza. Esso dimostra che le autorità tedesche concorderebbero sotto ogni profilo col modo in cui la Danimarca ritiene di dover dare applicazione alla direttiva (e in particolare all' art. 9) in territorio danese.
16. Per ciò che poi è del ricorso della Commissione, esso si articola in due parti. Nella prima (antefatti e procedimento), vengono illustrate a grandi linee la finalità e le relative norme della direttiva (A) per poi riassumere il contenuto della corrispondenza intercorsa prima della presentazione del ricorso (B) e, infine, "nell' ordine", fare riferimento alla causa Ryborg, allora ancora pendente (C). La questione pregiudiziale sollevata in quest' ultima causa pone in primo piano, a parere della Commissione, non solo la rilevanza delle problematiche fiscali in oggetto nella causa presente, ma anche la finalità perseguita con l' emanazione della direttiva, vale a dire quella di garantire la libera circolazione dei residenti comunitari.
17. La seconda parte del ricorso, che porta il titolo "Parte in diritto", contiene anzitutto un capitolo relativo all' "obbligo di evitare una doppia imposizione"; in esso la Commissione, richiamandosi all' art. 9, n. 3, secondo comma, della direttiva, nonché alle sentenze emanate nelle cause Profant (5), Ledoux (6) e Abbink (7), affronta diversi aspetti della problematica connessa con la vigente tutela dalla doppia imposizione in caso di importazione temporanea di autoveicoli immatricolati in altri Stati membri. Successivamente, in un secondo capitolo, dedicato alla "collaborazione con le autorità fiscali degli altri Stati membri", la Commissione si sofferma sull' interpretazione dell' art. 10, n. 2, e dell' art. 9, n. 3 (si tratta del secondo comma, seconda parte, della norma suddetta), per poi giungere alla conclusione che gli Stati membri, in ossequio a tali disposizioni, sono chiamati a collaborare allo scopo di evitare una doppia imposizione fiscale su autoveicoli, qualora due Stati si ritengano entrambi competenti a immatricolare un unico veicolo. Nella parte finale del suddetto capitolo si rileva come la Danimarca, secondo il tenore delle risposte da essa stessa fornite (alla lettera 11 luglio 1985, alla lettera di diffida nonché al parere motivato) non abbia mai ammesso che i suoi organi, se chiamati a dirimere contestazioni circa l' applicazione pratica della direttiva, hanno l' obbligo di determinare in che modo la doppia imposizione vada evitata in concertazione con gli altri Stati membri interessati.
18. A conclusione del ricorso, la ricorrente conclude che la Corte voglia:
- dichiarare che il Regno di Danimarca, non avendo applicato le disposizioni di cui alla direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie applicabili all' interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto e, in particolare, dell' art. 9, n. 3, della direttiva stessa, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato che istituisce la Comunità economica europea;
- condannare il convenuto alle spese.
19. Lo Stato membro convenuto ritiene il ricorso irricevibile per una serie di ragioni, e lo ritiene anche infondato.
Esso conclude che la Corte voglia:
- in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile;
- in via subordinata, nel respingere il ricorso nel merito, dichiarare infondate le censure addebitate alla Danimarca;
- condannare la Commissione alle spese.
B - Parere
20. I - Prima di passare ad analizzare la ricevibilità del presente ricorso, vorrei innanzitutto chiarire che le conclusioni del ricorso, nella loro inequivoca formulazione, hanno ad oggetto unicamente censure relative ad una violazione della direttiva. Seppure la Commissione nell' atto introduttivo citi la sentenza Abbink e tratti dell' obbligo degli Stati membri, derivato dalla giurisprudenza sulla causa Schul (8), e in conformità all' art. 95 del Trattato CEE, di tener conto dell' importo residuo di IVA pagata nello Stato membro di esportazione e ancora presente nel valore del prodotto al momento dell' importazione, tale punto non si rinviene, tuttavia, nelle conclusioni del ricorso. Né vi si rinvengono, in tema di imposizione su veicoli immatricolati in altri Stati membri, casi i quali - a parere della Commissione - non ricadono nell' ambito di applicazione della direttiva stessa in quanto verificatisi prima della sua entrata in vigore. Quantunque la Commissione si soffermi su tali casi ricompresi nella categoria "Obbligo di evitare una doppia imposizione" e faccia a tal proposito riferimento alle sentenze Profant e Ledoux, ciò ha unicamente valore chiarificativo dei problemi sollevati.
In altre parole, l' esame della ricevibilità non può estendersi a problemi riguardanti la doppia imposizione, che non sono oggetto della direttiva presa in considerazione nelle conclusioni.
21. II - Così delimitato l' ambito dell' analisi sulla ricevibilità, dobbiamo ora chiederci se la Commissione abbia rispettato l' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, secondo cui l' istanza deve contenere l' oggetto della controversia e l' esposizione sommaria dei motivi invocati.
22. 1. A tal proposito richiamerò ancora le conclusioni della Commissione, onde stabilire in che entità l' oggetto della controversia e i motivi di ricorso vi siano già indicati in modo sufficientemente esatto o se, al contrario, non occorresse aggiungervi ulteriori informazioni onde conformarsi al dettato della norma di cui sopra.
23. a) Per quanto riguarda l' oggetto della controversia, va rilevato che la Commissione, secondo le conclusioni presentate, muove allo Stato membro convenuto la censura di non aver applicato le norme della direttiva 83/182, e in particolare l' art. 9, n. 3. La norma giuridica oggetto di controversia, della cui violazione si discute, è pertanto contrassegnata con riferimento unicamente alla direttiva suddetta, anche se poi troviamo la particolare indicazione di una specifica norma. Guardando alla direttiva, occorre osservare che essa disciplina una molteplicità di situazioni totalmente differenti l' una dall' altra, sia sotto il profilo dell' iter d' importazione, sia con riferimento alle problematiche connesse alla determinazione della residenza normale. Inoltre, l' art. 10 - indipendentemente dall' obbligo di accoglimento nei diritti nazionali -, contempla determinati obblighi accessori a carico degli Stati membri. Ne consegue che l' oggetto della controversia non è sufficientemente precisato nelle conclusioni. La ricorrente doveva, nell' atto introduttivo, esporre chiaramente quali norme giuridiche contenute nella direttiva lo Stato membro convenuto abbia contravvenuto. Infatti, l' indicazione nel ricorso dei motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi è indispensabile per una precisa delimitazione dell' oggetto del ricorso (9).
24. b) La precisazione di cui si è detto era ancor più necessaria se teniamo conto dei motivi di ricorso. La Commissione infatti - contrariamente alla sua prassi abituale - non dà, neanche in forma succinta, alcuna esposizione degli elementi di fatto concreti, cioè a dire, della condotta, che, a suo parere, integrerebbe una violazione del Trattato (10). Le conclusioni della Commissione rimangono invece nell' astratto: la Danimarca avrebbe trasgredito il Trattato, in quanto non avrebbe applicato la direttiva.
25. 2. Quali precisazioni, necessarie nella trattazione della presente causa, compie allora la Commissione nel suo ricorso?
26. a) Sotto il profilo dell' indicazione delle norme giuridiche violate, dobbiamo constatare che l' atto introduttivo, a prescindere da alcune norme, citate sotto il titolo "Obbligo di evitare una doppia imposizione", e tuttavia non ricomprese nelle conclusioni del ricorso (11), fa riferimento unicamente all' art. 9, n. 3, e all' art. 10, n. 2, della direttiva. Tale rinvio però, non basta ad adempiere il disposto di cui all' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.
27. aa) Per quanto è, innanzitutto, dell' art. 9, n. 3, va rilevato che la Commissione pare ricavare da questa unica norma due norme distinte, la cui violazione costituisce l' oggetto del ricorso. Nella sua esposizione della fase precontenziosa, la Commissione sembra sostenere l' opinione secondo la quale, relativamente ai casi sottopostile, l' art. 9, n. 3, non conterrebbe alcun elemento tale da poter concludere che i conducenti degli autoveicoli in oggetto avessero la loro residenza normale in Danimarca (12), e che la prassi danese di negare la franchigia fiscale in caso di temporanea importazione di un autoveicolo costituisse violazione delle norme della direttiva (13). Qui pertanto la Commissione sembra voler sostenere che la Danimarca ha travisato il concetto di "residenza normale" ai sensi della direttiva suddetta (inadempiendo i suoi obblighi di concedere la franchigia ai sensi della direttiva, qualora, in mancanza di una residenza normale, avvenga in territorio danese semplicemente un' importazione temporanea).
28. Nell' ultima parte del ricorso ("Cooperazione con le autorità fiscali degli altri Stati membri"), la Commissione trae dal combinato disposto dell' art. 9, n. 3 - con l' art. 10, n. 2 - la seguente conclusione:
"Il combinato disposto dell' art. 9, n. 3, e dell' art. 10, n. 2, della direttiva del Consiglio 83/182 va pertanto interpretato nel senso che gli Stati membri hanno l' obbligo di cooperare onde evitare la doppia imposizione sugli autoveicoli nei casi in cui due Stati membri vantino entrambi il diritto a immatricolare un medesimo autoveicolo".
29. In tal modo, l' art. 9, n. 3, è considerato fondamento giuridico dell' obbligo di cooperazione tra Stati membri.
30. Il ricorso non contiene in alcuna parte una chiara enunciazione del fatto che la Danimarca abbia violato l' una o l' altra (oppure entrambe) delle norme sopraccitate. Unicamente con riferimento all' obbligo di collaborazione la Commissione compie l' affermazione, già ricordata, secondo la quale la Danimarca non avrebbe "mai ammesso" l' esistenza di tale obbligo. Ciò però non significa necessariamente che la Commissione ritenga violato l' obbligo suddetto (o, se si vuole, la norma giuridica che lo enuncia).
31. Il fatto che la Commissione si limiti a citare i due punti soprammenzionati non ci aiuta a capirne le intenzioni. Infatti la norma, la cui violazione essa imputa allo Stato convenuto, nell' un caso e nell' altro, - vale a dire l' art. 9, n. 3 - è strutturata in modo tale che la parte da cui la Commissione trae l' obbligo di collaborazione - secondo comma, seconda parte - interviene solamente quando si rinvengano i requisiti di cui all' art. 9, n. 3, prima parte, in quanto tale ultima norma, se presa isolatamente, può provocare la doppia imposizione. Dall' atto introduttivo non è dato a capire se la Commissione ritenga o meno che i requisiti testé menzionati si ritrovino nella fattispecie. Nella fase precontenziosa, oggetto della prima parte del ricorso, la Commissione aveva sostenuto che la Danimarca faceva applicazione del primo comma pur in mancanza dei necessari requisiti dello stesso (14); d' altra parte, essa aveva imputato alla Danimarca di aver travisato il concetto di "coniuge" (15), fatto dal quale si potrebbe dedurre che essa consideri effettivamente soddisfatti i requisiti di cui al primo comma.
32. Pertanto, a prescindere dall' incertezza su quale norma in materia di residenza normale sia stata trasgredita o no, non possiamo escludere che la Commissione censuri la violazione di norme giuridiche che, relativamente ad un unico rapporto, non potranno mai essere trasgredite simultaneamente (16).
33. Giunto a tale stadio dell' analisi, ritengo necessarie due precisazioni.
34. In primo luogo, per quanto riguarda la trasgressione dell' obbligo di cooperazione, il brano testé citato dell' atto introduttivo lascia intendere che la Commissione si riferisce ad un presunto obbligo di collaborazione per casi singoli, e non invece ad un obbligo di definire procedimenti di collaborazione di applicazione generalizzata. Tale concezione, presente nell' atto introduttivo, è confermata inequivocabilmente dagli argomenti dedotti nella replica.
35. In secondo luogo, la Commissione ha lasciato capire solo in sede di replica di aver abbandonato la tesi, già sostenuta nella fase precontenziosa, dell' inapplicabilità alla Danimarca (17) dell' art. 7 della direttiva. Il ricorso, al contrario, lascia insinuare il dubbio che solo sulla base di una violazione, o erronea applicazione, dell' art. 9, n. 3, la Danimarca abbia ritenuto essere sul suo territorio, ai fini dell' importazione controversa, la residenza normale dell' interessato (e non abbia, pertanto, concesso alcuna franchigia fiscale).
36. Ne consegue che la Commissione nell' atto introduttivo non ha esposto, né espresso chiaramente, quale delle disposizioni giuridiche, a suo parere ricomprese nell' art. 9, n. 3, della direttiva, nonché quali obblighi posti in capo allo Stato membro convenuto siano stati da esso violati.
37. bb) Dalle considerazioni suesposte consegue anche che nemmeno l' inadempimento all' obbligo di cui all' art. 10, n. 2, della direttiva vi è affermato con chiarezza, in quanto la norma suddetta non è concepita isolatamente, ma in combinato disposto con l' art. 9, n. 3, ai fini del fondamento giuridico di un obbligo degli Stati membri alla collaborazione.
38. b) Inoltre ritengo che la Commissione non abbia addotto nemmeno sufficienti motivi di ricorso ex art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. Nella parte in cui è giuridicamente necessario che la Commissione, ricorrente, adduca concrete circostanze di fatto a base del suo ricorso, tale requisito è, nella fattispecie, assente.
39. Le uniche concrete circostanze di fatto citate nel ricorso - ma anche in sede precontenziosa - sono le cause Hansen e Ryborg. Il procedimento però, come si rileva leggendo la parte I, lett. B, punto 5, del ricorso, non ha ad oggetto tali cause. Vi si legge infatti che tali cause, ricordate dalla Commissione, avrebbero avuto unicamente lo scopo di chiarire fino a che punto la prassi danese di negare la franchigia fiscale in caso di importazione temporanea di un veicolo da un altro Stato membro trasgredisse le disposizioni della direttiva. Non vi si dice, se non nelle due cause citate, in che cosa consista tale criticata prassi.
40. Mancano, quindi, indicazioni su concreti elementi di fatto, e tale circostanza non è alterata dall' aver la Commissione, nel ricorso, fatto particolare riferimento alla causa 297/89; tale menzione, infatti, è compiuta unicamente "per amore del buon ordine", e la Commissione è del parere che tale controversia metta particolarmente in evidenza la rilevanza delle problematiche fiscali di cui si discute nella presente causa, nonché la finalità perseguita con l' emanazione della direttiva.
41. L' obiezione sollevata dalla Commissione contro l' argomento relativo alla mancata indicazione di dati di fatto concreti, che cioè l' atto di ricorso debba leggersi in stretta correlazione con gli scritti propri della fase precontenziosa (lettera di diffida, parere motivato), non è plausibile. Anzitutto, come la Corte ha affermato, il ricorso proposto ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE deve contenere, tra l' altro, una quantomeno sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui le precensure della Commissione si fondano, non essendo sufficiente, a tale riguardo, far riferimento a documenti della fase precontenziosa (18). Un tale riferimento resta viceversa possibile, qualora si voglia semplicemente chiarire la portata degli addebiti e dei motivi individuati nel ricorso giurisdizionale (19). Sulla base dei principi or ora esposti, ci risulta ancor meno accettabile il fatto che la Commissione, come nella fattispecie, non abbia nemmeno fatto riferimento a documenti della fase precontenziosa, lasciando la Corte di giustizia e lo Stato membro convenuto nell' incertezza più completa sui reali motivi del ricorso. In secondo luogo, il vizio qui individuato non tocca solo l' istanza di ricorso, ma anche il parere motivato - tratterò di tale punto immediatamente -, così che anche un' analisi che ricomprenda i documenti della fase precontenziosa non ci fa fare alcun passo innanzi.
42. III - Il presente ricorso è infine irricevibile, in quanto è irregolare la fase precontenziosa.
43. 1. Tale peculiarità, consistente nel fatto che la Commissione non cita alcun concreto elemento di fatto per fondare le sue censure, non riguarda solo l' atto introduttivo, ma anche il parere motivato. L' affermazione secondo la quale le cause Ryborg e Hansen hanno mera funzione esplicativa dei problemi di interpretazione posti dalla presente causa, è contenuta nella parte I, n. 5; essa è preceduta dall' affermazione aggiuntiva, secondo cui le obiezioni sollevate dalla Commissione non significano necessariamente che essa contesti le decisioni adottate nelle suddette cause.
44. Secondo una costante giurisprudenza, il presupposto essenziale per la regolarità della fase precontenziosa del procedimento ex art. 169 del Trattato CEE è che allo Stato membro sia data facoltà di presentare le sue osservazioni. Tale facoltà costituisce nei suoi riguardi - anche qualora ritenga di non doversene servire - una garanzia fondamentale voluta dal Trattato (20). Da tale principio (21) la Corte ha dedotto che il parere motivato
"deve contenere un' esposizione coerente e particolareggiata dei motivi che hanno condotto la Commissione alla convinzione che lo Stato interessato è venuto meno a uno degli obblighi che gli incombono in forza del Trattato".
45. Sussiste inosservanza di tali requisiti allorquando la Commissione non indica quale azione, o comportamento omissivo, stia alla base della trasgressione imputata. Nella fattispecie, lo Stato membro può solo speculare sui motivi reali che stanno alla base delle censure della Commissione; in tal modo, la sua facoltà di presentare osservazioni ne risulta svilita, nonché vanificata la finalità garantistica propria della fase precontenziosa.
46. 2. La regolarità della fase precontenziosa è da contestarsi anche sotto un altro profilo, che concerne la censura relativa all' obbligo di cooperazione. La Commissione, infatti, non ha sollevato, e neanche accennato, a siffatta censura (22) né nella lettera di diffida né nel parere motivato. Seppure la Commissione, nel ricorso, si riferisca, per fondare tale obbligo, all' art. 10, n. 2, occorre nondimeno osservare che la detta norma non è stata assolutamente oggetto di menzione in sede precontenziosa. Per quanto poi riguarda l' art. 9, n. 3, secondo comma, parte seconda, esso viene sì menzionato nella lettera di diffida nonché nel parere motivato, ma solamente in quanto parte della citazione letterale dell' intero art. 9, n. 3. Le conclusioni della Commissione su tale punto hanno ad oggetto unicamente una inesatta applicazione del primo comma, nonché un travisamento del concetto di "coniuge" di cui al secondo comma, prima parte. Niente fa pensare che la Commissione voglia censurare anche la violazione dell' obbligo di collaborazione, che essa fonda sul secondo comma, seconda parte.
47. In conformità con lo scopo, soprammenzionato, cui tende la fase precontenziosa, la giurisprudenza parte dal presupposto che la lettera di diffida abbia lo scopo di circoscrivere l' oggetto della lite (23). Il parere motivato e il ricorso devono essere fondati sui medesimi motivi e mezzi (24). Questi requisiti, con riguardo alla censura di cui stiamo trattando, non si ritrovano. La Commissione non ha fatto pervenire al governo danese alcuna lettera, quale che sia, che contenesse le relative, necessarie informazioni, sulla base della quale poter operare un' eccezione al regime cui, come si è detto, vanno assoggettati sia la lettera di diffida sia il parere motivato (25).
48. 3. I vizi della fase precontenziosa, rilevati nei due punti precedenti, non trovano alcuna sanatoria nel fatto che lo Stato membro convenuto, in sede di risposta al parere motivato, si sia pronunciato sugli elementi di fatto alla base delle cause Ryborg e Hansen, nonché sull' obbligo di cooperazione di cui all' art. 9, n. 3, secondo comma, seconda parte, della direttiva. Tale risposta non costituisce in alcun modo un ampliamento dell' oggetto della fase precontenziosa, e non ne sana i vizi (26).
49. Dalle considerazioni sopraesposte si ricava che il ricorso, sotto tutta una serie di aspetti, è da considerarsi irricevibile. In considerazione della confusa definizione dell' oggetto della controversia, nonché dei motivi del ricorso, non mi sembra possibile passare, in via subordinata, all' esame del merito, né, a cagione della molteplicità e della rilevanza dei vizi, lo ritengo opportuno. A mio parere, la Corte dovrebbe
- dichiarare il ricorso irricevibile;
- condannare la Commissione alle spese ai sensi dell' art. 69 del regolamento di procedura.
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) - Sentenza della Corte 23 aprile 1991, Ryborg (causa C-297/89, Racc. pag. I-1943).
(2) - Direttiva del Consiglio 28 marzo 1983 (GU L 105, pag. 59).
(3) - Se tale è la formulazione che appare nella lettera di diffida, la Commissione ha nondimeno fatto presente nell' atto introduttivo che per un errore di trascrizione nella lettera medesima si legge: meno di un anno (...) , mentre si deve leggervi: più di un anno (...) . Indipendentemente dalla circostanza che la Commissione non può più modificare il testo della lettera di diffida al momento della presentazione del ricorso, tale ultima formulazione, a mio parere, non ha maggiore significato della precedente.
(4) - Sentenza 11 dicembre 1984, Abbink (causa 134/83, Racc. pag. 4097).
(5) - Sentenza 3 ottobre 1985, Profant (causa 249/84, Racc. pag. 3237).
(6) - Sentenza 6 luglio 1988, Ledoux (causa 127/86, Racc. pag. 3741).
(7) - Già citata.
(8) - Sentenze 5 maggio 1982, Schul (causa 15/81, Racc. pag. 1409), e 21 maggio 1985, Schul (causa 47/84, Racc. pag. 1491); v., del pari, sentenze 23 gennaio 1986, Bergeres-Becque (causa 39/85, Racc. pag. 259); 25 febbraio 1988, Drexl (causa 299/86, Racc. pag. 1213), e 26 febbraio 1991, Commissione/Italia (causa C-120/88, Racc. pag. I-621), Commissione/Spagna (causa C-119/89, Racc. pag. I-641) e Commissione/Grecia (causa C-159/89, Racc. pag. I-691).
(9) - Sentenza 13 dicembre 1990, Commissione/Grecia, punto 29 della motivazione (causa C-347/88, Racc. pag. I-4747).
(10) - V. sentenza citata alla nota precedente, punto 28 della motivazione.
(11) - V. supra punto 20 della motivazione.
(12) - Parte I, lett. B, punto 3, del ricorso, pag. 7.
(13) - Parte I, lett. B, punto 5, del ricorso, pag. 8.
(14) - V. supra punto 11.
(15) - V. supra punto 12.
(16) - L' atto introduttivo della Commissione non consente in nessun caso di ritenere che essa auspichi che il procedimento riguardi due elementi di fatto di differente natura. Poiché essa fa riferimento a stati di fatto concreti (le cause Ryborg e Hansen), niente fa pensare che le norme, o gli obblighi, violati non siano gli stessi nell' un caso o nell' altro; v., del pari, punti 38 e seguenti del ricorso.
(17) - V. supra punto 13.
(18) - Sentenza 13 dicembre 1990, Commissione/Grecia, già citata, punti 16 e seguenti della motivazione.
(19) - Punto 8 in fine delle conclusioni dell' avvocato generale Tesauro nella sentenza 13 dicembre 1990, Commissione/Grecia (causa C-347/88, Racc. pag. I-4747), e punto 4 delle conclusioni dell' avvocato generale Darmon del 5 dicembre 1991 nella causa Commissione/Germania (sentenza 13 marzo 1992, causa C-43/90, Racc. pagg. I-1909 e I-1924).
(20) - V., ad esempio, sentenza 17 febbraio 1970, Commissione/Italia, punto 13 della motivazione (causa 31/69, Racc. pag. 25).
(21) - Sentenze 28 marzo 1985, Commissione/Italia, punto 21 della motivazione (causa 274/83, Racc. pag. 1077); nonché 13 dicembre 1990, Commissione/Grecia, sopraccitata, punto 24 della motivazione; v., anche, sentenza 14 febbraio 1984, Commissione/Germania, punto 8 della motivazione (causa 325/82, Racc. pag. 777).
(22) - V. i requisiti meno restrittivi concernenti la lettera ingiuntiva ad esempio nella sentenza 28 marzo 1985, Commissione/Italia, sopraccitata.
(23) - Sentenze 15 dicembre 1982, Commissione/Danimarca, punto 8 della motivazione (causa 211/81, Racc. pag. 4547), e 15 novembre 1988, Commissione/Grecia, punto 12 della motivazione (causa 229/87, Racc. pag. 6347).
(24) - Sentenze 15 dicembre 1982, causa 211/81, sopraccitata (nota precedente), punto 14 della motivazione, e 14 luglio 1988, Commissione/Belgio, punto 10 della motivazione (causa 298/86, Racc. pag. 4343).
(25) - V., su tale punto, sentenza 15 dicembre 1982, causa 211/81, sopraccitata, punto 11 della motivazione.
(26) - Sentenze 11 luglio 1984, Commissione/Italia, punti 6 e 7 della motivazione (causa 51/83, Racc. pag. 2793), 10 luglio 1990, Commissione/Germania, punto 11 della motivazione (causa C-217/88, Racc. pag. I-2879), in correlazione con la parte I, punto 3, della relazione d' udienza (pag. 2884, colonna di destra, secondo capoverso).
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