Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con il presente ricorso la Commissione vi chiede di dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 48, 52 e 59 del Trattato CEE, avendo riservato ai soli cittadini italiani la possibilità di ottenere il riconoscimento in Italia di diplomi conseguiti in altri Stati della Comunità, che li abilitano ad esercitare talune professioni sanitarie ausiliarie.
2. La legge italiana 8 novembre 1984 n. 752, (1), prevede infatti il riconoscimento dei titoli conseguiti all' estero che abilitano all' esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie per le quali non è richiesta una licenza. Questo riconoscimento è però limitato ai cittadini italiani. Una nota del 12 ottobre 1987 del ministero italiano della Sanità ha quindi negato che possa fruire di queste disposizioni un cittadino belga che chiedeva il riconoscimento del proprio diploma belga in kinesiterapia.
3. E' fuori dubbio che la normativa in questione è incompatibile con le norme del Trattato in materia di libera circolazione dei lavoratori, di libertà di stabilimento e di prestazioni di servizi. Se nulla impedisce ad uno Stato membro, finché non vi è armonizzazione, di stabilire le qualifiche prescritte per esercitare una determinata attività (2), imporre come condizione la cittadinanza per il riconoscimento di un diploma o di una qualifica professionale acquisita in un altro Stato membro è incompatibile con le norme comunitarie (3).
4. Il governo italiano a sua difesa dichiara che l' atto con cui si nega il riconoscimento del diploma del cittadino belga in questione è stato annullato con sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Il ministero della Sanità non si è appellato contro questa sentenza e deve quindi applicare i principi sanciti nella sentenza del TAR a qualsiasi richiesta di riconoscimento eventualmente presentata in futuro.
5. E' superfluo ricordare che né la semplice pratica amministrativa, che è priva di adeguata pubblicità e per natura modificabile ad nutum da parte dell' amministrazione, né l' obbligo che incombe ai giudici nazionali di disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto comunitario esentano gli Stati membri dall' obbligo di eliminare dalla loro normativa le disposizioni incompatibili col diritto comunitario onde evitare
"con il mantenere uno stato d' incertezza circa la possibilità di fare appello al diritto comunitario, una situazione di fatto ambigua per gli interessati" (4).
6. Concludo quindi proponendovi di
- dichiarare che, riservando ai soli cittadini italiani la possibilità di ottenere il riconoscimento in Italia dei titoli conseguiti in un altro Stato della Comunità che abilitano all' esercizio di talune professioni sanitarie ausiliarie, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù degli artt. 48, 52 e 59 del Trattato CEE;
- porre le spese a carico dello Stato convenuto.
( *) Lingua originale: il francese.
( 1) GURI n. 311 del 12.11.1984, pag. 9427.
( 2) Sentenza 15 ottobre 1987, Unectef, punto 10 della motivazione (causa 222/86, Racc. pag. 4097).
( 3) Per le condizioni per il riconoscimento dei diplomi stranieri, se non è posta alcuna condizione di cittadinanza, v. sentenza 7 maggio 1991, Vlassopoulou (causa C-340/89, Racc. pag. I-2357).
( 4) Sentenza 4 aprile 1974, Commissione / Francia, punto 41 della motivazione (causa 167/73, racc. pag. 359); v. la più recente sentenza 14 luglio 1988, Commissione / Grecia, punto 9 della motivazione (causa 38/87, Racc. pag. 4415).
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