Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. In questa causa la Commissione chiede, nell' ambito di un ricorso a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, che sia dichiarato che, vietando ai privati di importare per loro uso personale medicinali venduti solo su ricetta medica nella Repubblica federale di Germania quando tali prodotti siano stati acquistati in una farmacia di un altro Stato membro su ricetta di un medico stabilito nello stesso Stato membro, la Repubblica federale di Germania, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi dell' art. 30 del Trattato CEE.
Antefatti
2. La normativa tedesca controversa ha richiamato l' attenzione della Commissione in seguito a una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dallo Hessisches Finanzgericht (causa 215/87, Schumacher/Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost, Racc. 1989, pag. 617). La causa principale, in cui il rinvio alla Corte era stato disposto nel luglio 1987, era stata originata dal tentativo di una persona residente in Francoforte sul Meno d' importare, tramite posta, un medicinale fornito da un farmacista di Strasburgo. Il prodotto di cui trattasi era autorizzato nella Repubblica federale di Germania, ove era venduto in farmacia senza prescrizione medica. Al signor Schumacher era stato negato il diritto di importare il prodotto nella Repubblica federale di Germania con una decisione basata sull' art. 73, n. 1, della Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelrechts (legge di riforma della normativa sui medicinali) del 24 agosto 1976 (in prosieguo: l' "AMG"). In base alla detta disposizione, salve talune eccezioni, i medicinali potevano essere importati soltanto da imprese farmaceutiche, commercianti all' ingrosso, veterinari o farmacisti. Con sentenza 7 marzo 1989 la Corte dichiarò:
"E' incompatibile con gli artt. 30 e 36 del Trattato una disposizione nazionale che vieta l' importazione, da parte di un singolo, per le sue esigenze personali, di medicinali autorizzati nello Stato membro di importazione, venduti in tale Stato senza prescrizione medica e acquistati in una farmacia di un altro Stato membro".
Si noterà come la sentenza Schumacher fosse circoscritta ai medicinali venduti senza prescrizione medica nello Stato importatore, mentre la presente causa riguarda medicinali venduti solo su ricetta nella Repubblica federale di Germania.
3. Nelle more della detta causa la Commissione invitava il governo tedesco, con lettera 22 febbraio 1988, a presentare le sue osservazioni circa la compatibilità della normativa di cui trattasi con il Trattato. In una lettera del 17 giugno 1988 il governo tedesco affermava che la sua normativa era giustificata da motivi di tutela della salute in conformità all' art. 36 del Trattato. Il 23 novembre 1988 la Commissione emetteva un parere motivato con cui constatava che la Repubblica federale di Germania, vietando l' importazione da parte dei privati di medicinali destinati al loro uso personale, era venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi dell' art. 30 del Trattato. La Repubblica federale di Germania veniva invitata ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al detto parere entro due mesi. La Commissione, tuttavia, proponeva il suo ricorso solo il 12 marzo 1990. Nel frattempo la Corte pronunciava la sentenza nella causa Schumacher, il che induceva la Repubblica federale di Germania a modificare la sua normativa. In seguito a queste modifiche, adottate l' 11 aprile 1990, la Commissione variava leggermente l' oggetto del suo ricorso. Essa lo modificava ulteriormente nelle sue risposte a taluni quesiti scritti postile dalla Corte.
4. L' art. 73 dell' AMG disponeva originariamente quanto segue:
"1) I medicinali soggetti ad autorizzazione o a registrazione possono essere introdotti nel territorio in cui si applica la presente legge - ad eccezione delle zone franche diverse dall' isola di Helgoland - solo qualora essi siano autorizzati o registrati per la circolazione in tale territorio ovvero siano esentati dalla suddetta autorizzazione o registrazione e alle seguenti condizioni:
1. se il prodotto è importato da uno Stato membro delle Comunità europee, il destinatario dev' essere un' impresa farmaceutica, un commerciante all' ingrosso, un veterinario o un esercente di farmacia;
2. se il prodotto è importato da un altro Stato, il destinatario deve disporre di un' autorizzazione ai sensi dell' art. 72.
2) Il n. 1 non si applica ai medicinali che:
1. siano introdotti nel territorio in casi particolari, in quantitativi ridotti, per sovvenire ai bisogni di determinati animali in occasione di esposizioni, di concorsi o di manifestazioni simili.
2. siano destinati a sovvenire a bisogni degli istituti scientifici e di ricerca e siano necessari a fini scientifici;
3. attraversino il territorio in cui si applica la presente legge sotto sorveglianza doganale ovvero siano riesportati dopo il transito in un deposito doganale o in un deposito sotto controllo doganale;
4. siano destinati all' uso di un capo di Stato straniero o del suo seguito in occasione di un soggiorno nel territorio in cui si applica la presente legge;
5. siano destinati all' uso o al consumo personale dei membri di missioni diplomatiche o di rappresentanze consolari stabilite nel territorio in cui si applica la presente legge ovvero siano destinati ai funzionari di organizzazioni internazionali aventi la loro sede in tale territorio nonché ai membri delle loro famiglie, a condizione che tali persone non siano cittadini tedeschi né siano stabiliti in modo permanente nel territorio in cui si applica la presente legge;
6. siano importati in occasione di un viaggio ed in quantità non eccedenti il consumo o l' uso che può essere normalmente fatto nel corso del viaggio;
7. siano portati all' interno di veicoli e siano destinati esclusivamente ad essere utilizzati o consumati dalle persone trasportate in tali veicoli;
8. siano destinati ad essere consumati o utilizzati su mezzi di navigazione marittima e siano consumati a bordo di tali imbarcazioni;
9. siano inviati come campioni all' autorità federale competente al fine di ottenere l' autorizzazione o per essere assoggettati al controllo per partite;
10. siano acquistati da autorità federali o del Land nell' ambito degli scambi internazionali.
3) In deroga al n. 1, i prodotti medicinali finiti, che non siano autorizzati o registrati per lo smercio nel territorio in cui si applica la presente legge o che non siano stati esentati da tale autorizzazione o registrazione potranno essere importati in detto territorio se destinati a farmacie. Detti medicinali potranno essere ordinati dalle farmacie soltanto in quantitativi limitati, su ordinazione speciale e individuale e soltanto nell' ambito della normale attività della farmacia".
5. La legge modificativa 11 aprile 1990 ha aggiunto all' art. 73, n. 2, dell' AMG i punti 2 bis e 6 bis ed ha modificato il punto 6. Da dette disposizioni risulta che l' art. 73, n. 1, non si applica ai medicinali che:
"2 bis siano importati in quantitativi ridotti da un' impresa farmaceutica come campioni destinati ad esperimenti o siano necessari a fini di esame,
(...)
6. siano importati in un quantitativo che al momento dell' immissione nel territorio in cui si applica la presente legge non superi le normali esigenze personali;
6a. siano venduti senza prescrizione medica, possano essere immessi in commercio nel paese di provenienza e siano acquistati in uno Stato membro delle Comunità europee in un quantitativo che non superi le normali esigenze personali;
(...)"
Oggetto del ricorso
6. Dal testo dell' art. 73, n. 2, dell' AMG non è chiaro se queste disposizioni consentano l' importazione di prodotti che non siano stati autorizzati o registrati per la commercializzazione nella Repubblica federale di Germania. In risposta ad un quesito scritto della Corte il governo tedesco ha tuttavia affermato che l' art. 73, n. 2, aveva in realtà tale effetto. In ogni caso si può rilevare che la Commissione ha affermato, in risposta ai quesiti posti dalla Corte, che i medicinali non autorizzati nella Repubblica federale di Germania erano estranei all' oggetto del ricorso. La Commissione non contesta quindi il diritto della Repubblica federale di Germania di limitare le importazioni personali di medicinali la cui commercializzazione è autorizzata nello Stato membro esportatore, ma non nella Repubblica federale di Germania. Difatti, dalle conclusioni della Commissione, quali formulate nella sua risposta ai quesiti scritti della Corte, risulta chiaramente che l' oggetto del ricorso è ormai piuttosto limitato. La Commissione chiede alla Corte di dichiarare che:
"Vietando ai privati - ad eccezione dei casi contemplati dall' art. 73, n. 2, punti 6 e 6 bis, dell' AMG - l' importazione di medicinali destinati al loro uso personale, acquistati in farmacia in un altro Stato membro, quando nella Repubblica federale di Germania tali medicinali sono venduti solo su presentazione di ricetta medica, anche se detti medicinali siano stati prescritti da un medico stabilito nello Stato membro da cui sono stati esportati, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell' art. 30 del Trattato CEE".
Il ricorso verte quindi soltanto sulle restrizioni all' importazione nella Repubblica federale di Germania di medicinali destinati all' uso personale prescritti da un medico stabilito nello Stato membro esportatore ove i prodotti di cui trattasi siano venduti solo su ricetta nella Repubblica federale di Germania. Non sarà quindi necessario che la Corte stabilisca se gli Stati membri siano tenuti ad autorizzare le importazioni personali di medicinali venduti senza ricetta nello Stato esportatore, ma soltanto su ricetta nello Stato importatore.
7. Il governo tedesco sostiene inoltre che, a causa della modifica della normativa tedesca conseguente alla sentenza Schumacher, la presente causa non può che riferirsi all' importazione tramite posta di medicinali venduti solo su ricetta nella Repubblica federale di Germania. In risposta ad un quesito scritto della Corte la Commissione ha affermato che il suo ricorso si riferisce ora soltanto alla spedizione di medicinali, ma non è limitato alla spedizione postale.
8. Risulta che, a seguito della modifica dell' art. 73, n. 2, punto 6, dell' AMG, la normativa tedesca non limita più le importazioni personali di medicinali che varcano la frontiera contemporaneamente alla persona al cui uso sono destinati. L' art. 73, n. 2, punto 6, consente l' importazione di medicinali che "siano importati in un quantitativo che al momento dell' entrata nel territorio in cui si applica la presente legge non superi le normali esigenze personali". In considerazione dell' ampia portata di questa norma, l' art. 73, n. 2, punto 6 bis, di cui usufruiscono soltanto i medicinali ottenibili (nella Repubblica federale di Germania) senza prescrizione medica, può applicarsi solo nel caso dei medicinali che non siano fisicamente introdotti nel territorio tedesco dalla persona al cui uso sono destinati.
La normativa comunitaria vigente
9. A questo punto può essere utile riassumere brevemente la normativa comunitaria vigente. La direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU 22, pag. 369), dispone nell' art. 3 che nessuna specialità medicinale può essere messa in commercio in uno Stato membro senza previa autorizzazione rilasciata dalla competente autorità di questo Stato membro. Gli artt. 4-12 della direttiva armonizzano le condizioni in base alle quali sono rilasciate tali autorizzazioni. L' art. 4 elenca le informazioni che devono essere contenute in una domanda di autorizzazione di messa in commercio di un medicinale. Gli artt. 13-20 introducono norme armonizzate relative all' etichettatura dei medicinali. Nel 1975 è stata adottata una seconda direttiva del Consiglio (direttiva 75/319/CEE - GU L 147, pag. 13) concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali. L' art. 1 della seconda direttiva impone agli Stati membri di garantire che una persona debitamente qualificata si occupi dell' elaborazione delle domande di autorizzazione. L' art. 8 della seconda direttiva istituisce un comitato per le specialità medicinali. Uno dei compiti del comitato è quello di emettere un parere motivato qualora l' autorizzazione di messa in commercio sia concessa in uno Stato membro e negata in un altro. Tali pareri tuttavia non sono vincolanti. A tenore dell' art. 16 della seconda direttiva, soltanto coloro che sono in possesso di un' autorizzazione possono fabbricare specialità medicinali. Gli articoli successivi armonizzano le condizioni cui è subordinato il rilascio di tali autorizzazioni. La direttiva del Consiglio 20 maggio 1975, 75/318/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali (GU L 147, pag. 1), contiene norme estremamente precise per quanto riguarda le sperimentazioni di medicinali.
10. Inoltre sono state emanate due direttive riguardanti l' accesso alla professione di farmacista. La direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/432/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253, pag. 34), armonizza le normative nazionali che disciplinano la formazione dei farmacisti. La direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/433/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253, pag. 37), impone agli Stati membri di riconoscere taluni titoli rilasciati da altri Stati membri nel settore farmaceutico. Il Consiglio ha anche adottato direttive che armonizzano l' accesso alla professione medica e che prevedono il reciproco riconoscimento dei titoli di medico: v. la direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 167, pag. 14), e la direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 167, pag. 1).
Argomenti delle parti
11. La Repubblica federale di Germania sostiene che le restrizioni imposte dall' art. 73 dell' AMG all' importazione di medicinali destinati ad uso personale sono giustificate da ragioni di tutela della salute ai sensi dell' art. 36 del Trattato. La Repubblica federale di Germania osserva come le normative nazionali che disciplinano le vendita dei medicinali non siano state ancora interamente armonizzate, per cui gli Stati membri hanno ancora il diritto di far valere l' art. 36. La Repubblica federale di Germania afferma che, qualora essa dovesse consentire l' importazione per posta di medicinali destinati ad uso personale, la tutela che essa cerca di garantire per la salute dei suoi cittadini risulterebbe affievolita. Questa tutela si compone di tre elementi: a) la funzione di controllo del medico, b) la funzione di consulenza del farmacista e c) la fornitura di informazioni attraverso un' adeguata etichettatura e avvertenze di accompagnamento. Secondo il governo tedesco la funzione di controllo del medico sarebbe limitata qualora egli non fosse in contatto permanente con il paziente; se fossero prescritti medicinali da un medico stabilito in un altro Stato membro, non vi sarebbe garanzia alcuna che il medico sia in grado di svolgere la sua funzione di controllo durante l' assunzione del medicinale. La funzione di consulenza del farmacista sarebbe anch' essa limitata qualora i medicinali fossero spediti per posta, in quanto il farmacista non sarebbe in contatto diretto con il paziente. Non vi sarebbe neppure garanzia alcuna che il paziente possa desumere dall' etichetta apposta sulla confezione o dalle avvertenze di accompagnamento informazioni circa l' uso del medicinale, in quanto l' informazione potrebbe essere redatta in una lingua straniera. La Repubblica federale di Germania sostiene infine che vi è il rischio che la stessa ricetta sia usata due volte o perché il farmacista non si rende conto che è già stata usata o perché la normativa del paese di cui trattasi, diversamente dalla normativa tedesca, consente l' utilizzazione ripetuta delle ricette.
12. La Commissione contesta tutti gli argomenti soprammenzionati. Il medico esercita la sua funzione di controllo nel momento in cui prescrive il medicinale di cui trattasi. Se il paziente ha bisogno di ulteriori consigli del medico, può ottenerli fissando un appuntamento o telefonandogli in caso di urgenza. La funzione di consulenza del farmacista è superflua nel caso in cui il medicinale sia stato prescritto da un medico; in tal caso la funzione del farmacista è quella di vigilare affinché il medicinale scelto dal medico sia fornito al paziente nella forma adeguata. Per quanto riguarda l' etichettatura e le avvertenze di accompagnamento, la Commissione afferma che queste sono di regola sufficienti, sebbene la normativa attuale non sia stata ancora integralmente armonizzata. La Commissione minimizza gli ostacoli linguistici osservando che le persone che si procurano medicinali all' estero sono generalmente in possesso delle necessarie cognizioni linguistiche o sono in contatto con altre persone in grado di aiutarle a tale proposito.
Valutazione giuridica
13. Non c' è dubbio - ed il punto non è contestato - che la normativa di cui trattasi costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa degli scambi tra gli Stati membri ai sensi dell' art. 30 del Trattato. Essa ha l' effetto che, in taluni casi, dei privati residenti nella Repubblica federale di Germania, che potrebbero altrimenti acquistare medicinali presso farmacisti di altri Stati membri, sono obbligati a fornirsi presso farmacisti tedeschi. Gli effetti sugli scambi intracomunitari sono certamente di lieve entità, in particolare dopo la modifica dell' AMG, ma ciò non basta per adottare un provvedimento che si sottragga alla sfera di applicazione dell' art. 30 (v. sentenza nelle cause riunite 177/82 e 178/82, Van de Haar e Kaveka de Meern, Racc. 1984, pag. 1797).
14. La sola questione che si pone è se il provvedimento sia giustificato da motivi di tutela della salute ai sensi dell' art. 36 del Trattato. E' vero che esistono dei casi in cui l' art. 36 può essere fatto valere per impedire importazioni personali: se, ad esempio, uno Stato membro vieta l' importazione di animali vivi o di piante per evitare il propagarsi di una malattia (quali la rabbia o la malattia degli olmi), non vi è dubbio che tale divieto si possa in via di principio applicare alle importazioni personali; diversamente lo scopo stesso del divieto potrebbe essere frustrato in quanto l' importazione occasionale di un animale o di una pianta infetti potrebbe provocare un' epidemia.
15. Io non penso tuttavia che l' art. 36 possa essere fatto valere per giustificare il divieto ai privati di importare medicinali per posta per le loro esigenze personali, anche quando il medicinale di cui trattasi sia venduto solo su ricetta nel paese importatore. In ogni caso, tale divieto non può trovare giustificazione nel caso di medicinali acquistati in una farmacia di un altro Stato membro in base a prescrizione medica.
16. Nel punto 20 della motivazione della sentenza Schumacher la Corte ha dichiarato:
"L' acquisto del medicinale nella farmacia di un altro Stato membro fornisce infatti una garanzia equivalente a quella (...) che deriva dalla vendita del medicinale ad opera di una farmacia dello Stato membro in cui il medicinale è importato da un privato. Tale considerazione è tanto più decisiva in quanto le condizioni di accesso alla professione di farmacista e le modalità del suo esercizio sono state oggetto delle direttive 85/432 e 85/433 del Consiglio (...)".
17. La causa Schumacher riguardava medicinali venduti nella Repubblica federale di Germania senza ricetta. Tuttavia la logica che è alla base della sentenza può applicarsi anche ai medicinali ottenibili solo su ricetta medica nel paese importatore, almeno quando i medicinali sono stati ottenuti su prescrizione medica in un altro Stato membro. In tal caso la garanzia derivante dal fatto che i medicinali siano stati prescritti da un medico e distribuiti da un farmacista in un altro Stato membro equivale a quella che sussisterebbe se fossero stati prescritti da un medico tedesco e distribuiti da un farmacista tedesco. Nella causa Schumacher la Corte ha attribuito una certa importanza al fatto che le condizioni di accesso alla professione di farmacista erano state armonizzate; nel caso di specie occorre rilevare che la professione di medico è stata oggetto di un' analoga armonizzazione in forza delle direttive 75/362 e 75/363.
18. E' vero che nel settore farmaceutico non è stata ancora conseguita l' armonizzazione completa. Tuttavia ciò non vuol dire che gli Stati membri restino completamente liberi di imporre tutte le restrizioni che vogliono sulle importazioni di medicinali. Sarebbe sicuramente un errore immaginare che gli Stati membri possono fare illimitato ricorso all' art. 36 fino all' ultima fase dell' armonizzazione completa. Quando l' armonizzazione viene attuata gradualmente, ciascuna fase del processo può ridurre la misura in cui è giustificato il ricorso all' art. 36. A mio parere, ciò è quanto accaduto per quanto riguarda il settore farmaceutico.
19. In seguito all' emanazione delle direttive che armonizzano l' accesso alle professioni di medico e di farmacista e che prevedono il reciproco riconoscimento delle lauree in medicina e farmacia, si può ritenere che la fornitura ai pazienti di medicinali nocivi o inadeguati da parte di medici e farmacisti di altri Stati membri sia altrettanto improbabile che nel caso dei loro colleghi tedeschi. Inoltre, in seguito all' armonizzazione parziale delle disposizioni relative allo smercio dei prodotti farmaceutici, è evidente che tutti i medicinali lecitamente smerciati in un altro Stato membro saranno stati autorizzati dopo una procedura molto simile e che comprende esami analoghi. Benché gli Stati membri restino liberi di vietare lo smercio di un preparato medicinale autorizzato in un altro Stato membro se non sono convinti della sua innocuità, non penso che possano vietare a privati d' importare tale preparato per loro uso personale. Il privato ha il diritto di decidere che la garanzia offerta dai medicinali acquistati su prescrizione medica in una farmacia di un altro Stato membro equivale a quella offerta da medicinali acquistati in circostanze analoghe nella Repubblica federale di Germania.
20. Senza dubbio non penso che le specifiche ragioni fatte valere dal governo tedesco possano giustificare le restrizioni di cui trattasi. La Repubblica federale di Germania, come ho detto, ha fatto riferimento a tre considerazioni: vale a dire, la funzione di controllo del medico, la funzione di consulenza del farmacista e la funzione di informazione svolta dall' etichettatura e dalle avvertenze d' accompagnamento. Per quanto riguarda il primo punto, la Repubblica federale di Germania sostiene che se dei medicinali fossero prescritti da un medico in un altro Stato membro, il medico non sarebbe in grado di esercitare la propria funzione di controllo durante il periodo in cui vengono consumati i medicinali. Quest' argomento, però, equivale a negare alle persone residenti nella Repubblica federale di Germania il diritto di consultare un medico stabilito in un altro Stato membro ed è manifestamente in contrasto con la giurisprudenza della Corte (v. sentenza nella cause riunite 286/82 e 26/83, Luisi e Carbone/Ministero del Tesoro, Racc. 1984, pag. 377, punto 16 della motivazione). Inoltre, se le persone residenti nella Repubblica federale di Germania hanno il diritto di consultare un medico stabilito in un altro Stato membro, sarebbe illogico negare loro il diritto di usare una ricetta compilata da tale medico per acquistare medicinali da un farmacista nello stesso Stato membro. E se, per una qualsiasi ragione, non è possibile ottenere immediatamente i medicinali prescritti, è del tutto normale concordare una spedizione per posta.
21. Per quanto riguarda la funzione di consulenza del farmacista, si possono fare due osservazioni. In primo luogo, se il farmacista assolve una funzione di consulenza quando distribuisce i medicinali prescritti da un medico, può farlo sia per iscritto sia oralmente; non è necessaria un' immediata vicinanza fisica tra il farmacista e il paziente. In secondo luogo, se tale vicinanza è necessaria, il governo tedesco dovrebbe certamente sottoporre la fornitura per posta all' interno della Repubblica federale di Germania alle stesse restrizioni a cui è soggetta quella per posta dall' estero; orbene, come ho appreso nell' udienza, non ci sono restrizioni alla spedizione interna per posta di medicinali.
22. Per quanto riguarda la funzione informativa assolta dall' etichettatura e dalle avvertenze d' accompagnamento, il governo tedesco sostiene che vi è il rischio che i pazienti che ricevono medicinali dall' estero subiscano danni qualora le istruzioni riguardanti l' uso corretto dei medicinali siano redatte in una lingua straniera. A mio parere quest' argomento va respinto per vari motivi. In primo luogo il pericolo è meno grave di quanto asserito dal governo tedesco, in quanto le società farmaceutiche stampano spesso in varie lingue le istruzioni relative all' uso dei propri prodotti. In secondo luogo, il paziente può avere una qualche cognizione della lingua del paese dal quale provengono i medicinali. Può anche essere originario di quel paese, aver fruito delle norme del Trattato sulla libera circolazione delle merci e procurarsi medicinali nel suo paese d' origine. Sarebbe assurdo negargli il permesso di importare tali medicinali per il motivo che le istruzioni possono non essere redatte in tedesco. E' del tutto legittimo che la Repubblica federale di Germania esiga che i medicinali venduti in Germania siano muniti di etichette in lingua tedesca; è meno legittimo che essa richieda che i medicinali importati da un privato ad uso personale siano etichettati in tedesco. In terzo luogo, la normativa tedesca è illogica nella parte in cui considera in modo diverso le importazioni per posta da quelle fatte personalmente dal paziente; quali che siano infatti i pericoli derivanti dalle difficoltà linguistiche, si deve ritenere che essi sussistano nella stessa misura in ambedue i tipi di operazioni.
23. Si può fare un' ulteriore osservazione per quanto riguarda il problema della lingua. Se, ad esempio, un paziente tedesco consulta un medico in Francia e riceve una ricetta compilata in francese, risulta molto più pratico che egli si procuri i medicinali prescritti presso un farmacista francese e non presso un farmacista tedesco, che potrebbe avere delle difficoltà a capire la ricetta. Se il governo tedesco si preoccupa realmente dei pericoli derivanti dalla mancata comprensione della lingua, non vedo perché esso insista nel mantenere in vigore una norma che può avere la conseguenza che dei farmacisti tedeschi debbano distribuire medicinali su ricette redatte in una lingua straniera.
24. Il governo tedesco sostiene infine che i medicinali potrebbero essere venduti più di una volta su presentazione della stessa ricetta. Esso fa notare come nella Repubblica federale di Germania una ricetta possa essere usata solo una volta, mentre in altri Stati membri può verificarsi che la stessa ricetta sia usata ripetutamente. All' udienza la Commissione ha confermato che in certi Stati membri l' uso ripetuto di una ricetta è possibile laddove il medico l' abbia espressamente consentito. La Commissione fa osservare come possa accadere che un malato cronico si rechi occasionalmente da un medico fuori della Germania e riceva periodicamente medicinali da parte di un farmacista in esecuzione di un' unica ricetta redatta dal medico. A suo avviso, tale prassi non può comportare pericoli se è approvata dal medico.
25. Ancora una volta non trovo convincente l' argomento del governo tedesco. Quando l' uso ripetuto di una ricetta è consentito da un medico, non vi è motivo di supporre che il rischio di una somministrazione di farmaci nocivi e inadeguati sia maggiore rispetto al caso in cui la ricetta sia usata un' unica volta. Il governo tedesco non ha dimostrato perché la garanzia derivante dalla qualificazione professionale del medico e del farmacista non debba sussistere anche nel primo caso.
Conclusione
26. Di conseguenza ritengo che la Corte debba:
1) dichiarare che la Repubblica federale di Germania, limitando il diritto dei privati di importare per il loro uso personale medicinali venduti solo su ricetta in Germania, quando tali prodotti siano stati acquistati in una farmacia di un altro Stato membro su ricetta di un medico stabilito in quest' altro Stato membro, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art. 30 del Trattato CEE;
2) condannare alle spese la Repubblica federale di Germania.
(*) Lingua originale: l' inglese.
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