Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con un ricorso depositato in cancelleria il 16 marzo 1990 la Commissione ha chiesto alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non comunicando nei termini previsti le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative con le quali ritiene di avere soddisfatto gli obblighi ad essa imposti dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1986, 87/53/CEE, che modifica la direttiva 83/643/CEE relativa all' agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri (1), o non adottando tempestivamente le misure necessarie per conformarvisi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi delle menzionate direttive e del Trattato CEE.
2. Il presente ricorso, come io ben intendo, è il quarto di una serie con cui la Commissione si oppone alla normativa italiana in materia di formalità doganali ed al modo in cui tale normativa viene applicata. Due dei precedenti ricorsi della Commissione hanno già dato luogo ad una sentenza della Corte, cioè i ricorsi nelle cause 340/87 (2) e C-209/89 (3). In una terza causa C-187/89, la Commissione ha rinunciato al ricorso, in quanto la Repubblica italiana nel frattempo ha adottato le disposizioni necessarie per porre fine all' infrazione addebitata (4). In ciascuna di queste cause si trattava della violazione delle disposizioni comunitarie relative alle formalità doganali.
3. Nella presente causa la Commissione non addebita al legislatore italiano, nella fattispecie alle autorità doganali, alcuna specifica violazione del diritto comunitario; il suo ricorso è rivolto contro la mancata trasposizione da parte dell' Italia della direttiva nell' ordinamento nazionale.
La direttiva 87/53 mira a "realizzare rapidamente nuovi progressi (...) per agevolare maggiormente i controlli e le formalità negli scambi tra Stati membri". A tal fine l' art. 1 di questa direttiva apporta un certo numero di modifiche e aggiunte alla direttiva 83/643 (5). L' art. 2, n. 1, della nuova direttiva impone agli Stati membri, previa consultazione della Commissione ed entro il 1 luglio 1987, di adottare le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alle direttive. Inoltre ai sensi dell' art. 2, n. 2, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo di tali disposizioni.
4. Prima di esaminare le opposte argomentazioni delle parti, faccio presente che il governo italiano non contesta il fatto di essere in difetto per quanto riguarda l' attuazione dell' art. 7 bis, aggiunto dalla direttiva 87/53 alla direttiva 83/643. Tale articolo così recita:
"Gli Stati membri fanno in modo che le somme eventualmente esigibili al momento dei controlli e delle formalità negli scambi tra Stati membri possano essere pagate anche tramite assegni bancari internazionali garantiti o certificati, espressi nella moneta dello Stato membro in cui il debito è esigibile".
5. Per quanto riguarda le altre disposizioni della direttiva 87/53, il governo italiano contesta gli addebiti. Esso sostiene che queste disposizioni senz' altro impongono agli Stati membri un certo numero di obblighi, ma che l' adempimento di tali obblighi non rende necessaria l' adozione di disposizioni legislative o regolamentari nel diritto nazionale. In realtà, così prosegue il governo italiano, ad eccezione dell' art. 7 bis (soprammenzionato), la direttiva 87/53 impone agli Stati membri solo talune regole relativamente alle conseguenze di un certo comportamento, la cui osservanza potrebbe essere controllata dalla Commissione solo in concreto, senza che esso debba adottare nel caso specifico disposizioni legislative aventi validità generale o disposizioni regolamentari.
6. Non condivido tale tesi. La direttiva 87/53 mira a facilitare l' attraversamento delle frontiere per le merci imponendo alcune semplificazioni e riduzioni dei controlli e delle formalità doganali. Le norme al riguardo stabilite si rivolgono innanzitutto alle autorità doganali degli Stati membri; esse, come risulterà anche dall' esame delle specifiche disposizioni della direttiva, hanno rilevanza per la situazione giuridica di persone o imprese che trasportano merci verso altri Stati membri o le importano in questi Stati membri o che le fanno transitare attraverso uno Stato membro. Queste persone e imprese possono aver interesse a far valere gli obblighi imposti dalla direttiva alle autorità doganali, qualora debbano far fronte ad una situazione o ad un comportamento che esse ritengono incompatibili con la direttiva o con la normativa nazionale adottata per dare attuazione alla direttiva. In tale contesto va richiamata la giurisprudenza della Corte che sottolinea la rilevanza di norme di attuazione chiare e precise nel caso di disposizioni delle direttive intese ad attribuire diritti ai singoli. Ciò comporta che le norme nazionali di attuazione forniscano ai destinatari sufficiente chiarezza circa i diritti che essi derivano dal diritto comunitario e le loro possibilità di avvalersi dinanzi ai giudici nazionali del diritto comunitario (o di una norma di diritto nazionale adottata in attuazione del diritto comunitario) (6).
Ma anche quando si tratta di disposizioni della presente direttiva che non comportano l' attribuzione ai singoli di diritti azionabili (così come non sono richieste disposizioni di attuazione chiare e precise), la difesa del governo italiano non è necessariamente fondata. Le "disposizioni" da adottare per conformarsi alla direttiva (e da comunicare alla Commissione) ai sensi dell' art. 2, n. 2, della direttiva si riferiscono secondo me anche all' emanazione di istruzioni amministrative interne o - come risulterà qui di seguito - alla conclusione di accordi o convenzioni tra gli Stati membri, in altri termini si riferiscono ad ogni attività normativa, di qualsiasi natura, la quale sia necessaria per l' attuazione della direttiva.
Rimane ancora la categoria di disposizioni delle direttive che non necessiterebbero di alcuna attuazione mediante "disposizioni" di diritto nazionale. A mio parere l' art. 2, n. 1, della direttiva - che impone agli Stati membri previa consultazione della Commissione di adottare le "necessarie" disposizioni di attuazione - comporta che uno Stato membro il quale, senza che tale chiarezza risulti dalla formulazione o dalla portata della direttiva, ritiene che l' una o l' altra disposizione della direttiva non richiedono alcuna norma di attuazione ma solo determinati comportamenti non aventi valore normativo, ne deve mettere al corrente la Commissione in tempo debito (cioè prima della scadenza del termine per la trasposizione). Solo così quest' ultima può esercitare convenientemente il suo potere di sorveglianza di cui all' art. 155 del Trattato. L' art. 2, n. 1, della direttiva costituisce quindi un concretamento dell' art. 5, primo comma, del Trattato, che impone agli Stati membri di collaborare lealmente con la Commissione al fine di assicurare l' attuazione del diritto comunitario. La Commissione poi nel suo ricorso ha sostenuto - senza essere contraddetta su tale punto dal governo italiano - che non ha mai ricevuto alcuna comunicazione dal governo italiano, né alla scadenza del termine per la trasposizione, né durante la fase precontenziosa del procedimento. Stando così le cose, ritengo infondati gli argomenti svolti dal governo italiano dinanzi alla Corte, salvo per quelle disposizioni della direttiva che chiaramente non richiedono alcuna disposizione di attuazione.
Tenendo conto di questi principi, propongo di esaminare gli obblighi di attuazione incombenti agli Stati membri per ciascuna delle disposizioni della direttiva di cui è causa.
7. Prendiamo innanzitutto il nuovo art. 2, n. 2, aggiunto alla direttiva 83/643 dall' art. 1, n. 1, della direttiva 87/53, che così recita:
"Gli Stati membri facilitano, nelle circostanze che essi ritengono appropriate, nei luoghi di partenza e di destinazione delle merci, il ricorso alle procedure semplificate previste dalla regolamentazione in materia di spedizione, di circolazione e di immissione al consumo delle merci".
L' importanza di misure specifiche per concretare tale obbligo nel diritto nazionale mi sembra evidente. E' sempre molto importante per gli operatori economici sapere in quali circostanze essi hanno diritto all' applicazione delle procedure semplificate. Senza dubbio la direttiva concede su tale punto agli Stati membri un margine discrezionale non esiguo per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui tali procedure semplificate debbano essere applicate, ma ciò non esclude che le procedure semplificate vengano applicate per l' esecuzione di un obbligo imposto dal diritto comunitario. Solo una disposizione legislativa o regolamentare chiara, precisa e incondizionata può al riguardo fornire agli operatori economici chiarezza circa la portata dei loro diritti.
8. L' art. 1, n. 1, della direttiva 87/53 aggiunge alla direttiva 83/643 anche il nuovo art. 2, n. 3, che così recita:
"Gli Stati membri si sforzano di ripartire l' insediamento degli uffici doganali, anche all' interno del loro territorio, in modo da tener conto nel modo migliore dei bisogni degli operatori commerciali".
Sono d' accordo col governo italiano sul fatto che questa disposizione della direttiva non si presta ad un' attuazione mediante norme di diritto nazionale chiare, specifiche ed azionabili. Tuttavia la ripartizione dell' insediamento degli uffici doganali, mi sembra, dev' essere attuata mediante provvedimenti di amministrazione generali o almeno mediante istruzioni amministrative, così che in tal caso avrebbero dovuto essere trasmesse alla Commissione "disposizioni" ai sensi dell' art. 2, n. 2, della direttiva 87/53. Ritenendo il governo italiano che la soprammenzionata disposizione della direttiva contenesse solo un indirizzo che non si prestava ad attuazione mediante "disposizioni" di natura normativa, in tal caso avrebbe dovuto comunicarlo alla Commissione nel tempo debito ai sensi dell' art. 2 della direttiva, perché quest' ultima avesse l' opportunità di contestare eventualmente tale interpretazione. Non si può quindi parlare di attuazione adeguata.
9. L' art. 1, n. 2, della direttiva 87/53 aggiunge alla direttiva 83/643 un nuovo articolo 4, il cui testo è il seguente:
"1. Al fine di ricercare soluzioni adeguate ai problemi che si pongono alle frontiere comuni, gli Stati membri prendono le misure necessarie per sviluppare la cooperazione bilaterale tra i vari servizi che espletano controlli e formalità dalle due parti di queste frontiere.
2. La cooperazione prevista al paragrafo 1 riguarda in particolare:
- la sistemazione dei posti di frontiera,
- a trasformazione degli uffici di frontiera in uffici di controllo contigui o combinati, nei casi in cui ciò sia possibile.
3. Gli Stati membri cooperano al fine di armonizzare gli orari d' intervento dei vari servizi che espletano controlli e formalità dalle due parti di ciascun posto di frontiera. Qualora tale armonizzazione presenti difficoltà, essi ne informano la Commissione affinché essa possa suggerire agli Stati membri interessati le soluzioni che ritiene appropriate per risolvere le suddette difficoltà.
4. Gli Stati membri prevedono la possibilità di una concertazione informale a livello locale e, eventualmente, nazionale, tra i rappresentanti dei vari servizi che partecipano ai controlli ed alle formalità, dei trasportatori, degli agenti doganali, degli spedizionieri e degli utenti".
I primi tre paragrafi di questo nuovo articolo impongono agli Stati membri l' obbligo di realizzare una stretta e reciproca collaborazione tra le amministrazioni doganali alle loro frontiere. Non credo che l' esecuzione di tale obbligo presupponga l' adozione di specifiche disposizioni nel diritto nazionale che possano essere fatte valere dai singoli. Queste disposizioni comportano secondo me un obbligo di dare forma concreta ad una cooperazione bilaterale, ad esempio mediante la conclusione di accordi bilaterali. Tali accordi bilaterali sono, a mio parere, da considerare come "disposizioni" che gli Stati membri adottano per l' attuazione di questa direttiva e che, ai sensi dell' art. 2, n. 2, della direttiva, devono essere comunicate alla Commissione.
Il n. 4 del nuovo art. 4 comporta che gli Stati membri realizzino una struttura al fine di rendere possibile la concertazione stabilita nella disposizione. La realizzazione di tale concertazione presuppone, secondo me, l' adozione di un certo numero di norme di organizzazione e di procedura, che anch' esse devono essere comunicate alla Commissione. Insomma ritengo che la difesa del governo italiano relativa all' art. 4 non può avere successo.
10. L' art. 1, n. 3, della direttiva 87/53 ha inserito nella direttiva 83/643 un nuovo art. 5, che così recita:
"1. Gli Stati membri provvedono affinché:
a) quando il volume del traffico lo giustifica, i posti di frontiera siano aperti, salvo quando la circolazione è vietata, in modo da consentire che:
- il passaggio delle frontiere sia assicurato ventiquattro ore al giorno con i corrispondenti controlli e formalità per le merci assegnate a un regime doganale di transito ed i loro mezzi di trasporto, nonché per i veicoli che circolano a vuoto, salvo nel caso in cui sia necessario un controllo alla frontiera per prevenire il propagarsi di malattie;
b) quando si tratti di veicoli e di merci trasportate con aeromobili, i tempi di cui alla lettera a), secondo trattino, siano adattati in modo da soddisfare le esigenze effettive, con possibilità di frazionamenti in funzione del traffico;
c) i trasbordi che, nel quadro della normativa esistente, sono autorizzati dai servizi doganali al di fuori della loro sorveglianza possano essere effettuati in qualsiasi momento in maniera da soddisfare le esigenze effettive.
2. Allorché, per i servizi veterinari, si pongono problemi per rispettare in generale i periodi di tempo previsti al paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, e lettera b), gli Stati membri provvedono affinché un esperto veterinario sia disponibile durante questi periodi, mediante preavviso di almeno dodici ore presentato dall' operatore di trasporto; nel caso di trasporto di animali vivi, tale preavviso può tuttavia essere prolungato fino a diciotto ore.
3. Qualora vari posti di frontiera siano situati in una stessa zona portuale o aeroportuale, gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1, a condizione che gli altri posti situati in questa zona possano effettivamente sdoganare le merci e i veicoli conformemente alle disposizioni di detto paragrafo.
4. Per i posti di frontiera ed i servizi doganali di cui al paragrafo 1 ed alle condizioni fissate dagli Stati membri, le competenti autorità degli Stati membri prevedono in casi eccezionali la possibilità di espletare i controlli e le formalità al di fuori delle ore di apertura, su richiesta specifica e giustificata presentata durante le ore di apertura, ed eventualmente mediante una remunerazione dei servizi resi".
11. Relativamente all' attuazione di tale articolo il governo italiano rileva che l' art. 5, n. 1, lett. a), secondo trattino, ha già costituito oggetto del ricorso della Commissione nella causa 340/87, in cui la Corte si è già pronunciata con sentenza (v. sopra n. 2), così che, in applicazione del principio "ne bis in idem", la Commissione non può addebitare al governo italiano una seconda volta il mancato adempimento di tale obbligo.
L' argomentazione del governo italiano su tale punto non regge. Nella causa 340/87 si trattava di una disposizione del diritto italiano, in base alla quale, per le operazioni doganali effettuate nel periodo di apertura degli uffici oltre il limite dell' orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato, viene addebitato il costo del servizio. La Corte ha dichiarato che l' imposizione di una tale commissione costituisce violazione degli artt. 9 e 12 del Trattato CEE. Nella presente causa si tratta della corretta trasposizione nel diritto nazionale dell' obbligo, imposto dall' art. 5, n. 1, lett. a), secondo trattino, della direttiva 83/643, di tenere aperti i posti di frontiera, di modo che i controlli e le formalità possano essere espletati dal lunedì al venerdì per almeno dieci ore senza interruzione, ed il sabato, per almeno sei ore senza interruzione. Ritengo che tale obbligo debba essere trasposto nel diritto nazionale mediante una disposizione chiara, precisa e incondizionata. Questa disposizione intende garantire agli operatori economici che i controlli e le formalità ai posti di frontiera relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto possano essere espletati per un periodo minimo. Per quanto riguarda gli importatori e i trasportatori da altri Stati membri, è di grande rilevanza il fatto che conoscano chiaramente i diritti che ad essi riconosce la normativa italiana in applicazione del diritto comunitario.
Tuttavia la Commissione nella replica ha ritirato le sue conclusioni su tale punto, in quanto l' art. 5, n. 1, lett. a), secondo trattino, era già integralmente contenuto nel testo originario della direttiva 83/643 (v. art. 5, n. 1, secondo trattino, della direttiva).
12. Per quanto riguarda l' art. 5, n. 1, lett. a), primo trattino, il governo italiano non ha sostenuto che tale disposizione costituisce solo un indirizzo che non deve essere trasposto nel diritto nazionale mediante un atto normativo. Il governo italiano, in altri termini, ha omesso di indicare perché questa disposizione non sia stata trasposta nel diritto nazionale. Per gli stessi motivi che per l' art. 5, n. 1, lett. a), secondo trattino, ritengo che è richiesta una norma di attuazione chiara, precisa e incondizionata.
13. Per quanto riguarda l' art. 5, n. 1, lett. b) e c), nonché i nn. 2, 3 e 4 dell' art. 5, il governo italiano sostiene che essi pongono solo degli indirizzi.
Relativamente all' art. 5, n. 1, lett. b), questa linea di difesa non mi sembra fondata per gli stessi motivi che ho già indicato circa l' art. 5, n. 1, lett. a), primo e secondo trattino. Si tratta di informare i trasportatori di merci circa le ore precise in cui essi possono presentare le loro merci per effettuare i controlli e le formalità. Il fatto che gli Stati membri dispongano di una certa discrezionalità circa l' attuazione dell' art. 5, n. 1, lett. b), (relativamente all' adattamento degli orari di apertura alle esigenze effettive) non impedisce che rimanga valido il requisito di principio di un tempo minimo di apertura, così che è necessaria una trasposizione chiara, precisa ed incondizionata di tale disposizione.
Le stesse considerazioni valgono per quanto riguarda l' attuazione dell' art. 5, n. 1, lett. c). Questa disposizione veniva a concedere ai trasportatori di merci, a determinate condizioni, il diritto di effettuare in qualunque momento i trasporti di merci al di fuori della sorveglianza diretta dei servizi doganali. Le specifiche caratteristiche di tale diritto richiedono una trasposizione mediante norme di diritto nazionale chiare ed incondizionate.
14. Le stesse considerazioni valgono per l' art. 5, n. 2. Questa disposizione obbliga gli Stati membri a porre a disposizione per determinati periodi minimi un esperto veterinario, mediante preavviso di almeno dodici ore (o rispettivamente di diciotto ore). Si tratta ancora una volta di una disposizione che mira ad attribuire un diritto ai trasportatori. Pertanto occorre una disposizione di attuazione chiara, precisa ed incondizionata.
L' art. 5, n. 3, concede agli Stati membri di prevedere a determinate condizioni talune deroghe nell' attuazione dell' art. 5, n. 1. Come tale, questa possibilità di scelta lasciata agli Stati membri non necessita di alcuna attuazione mediante una disposizione normativa. Anzi è richiesto che, qualora uno Stato membro, nell' ambito dell' attuazione dell' art. 5, n. 1, volesse fare uso di tali possibilità, dovrebbe attuare la deroga scelta mediante disposizioni normative chiare ed esplicite. In ogni caso questa disposizione, come "corollario" dell' art. 5, n. 1, non si può ritenere convenientemente attuata finché non è stata data attuazione all' art. 5, n. 1. Un' attuazione specifica è richiesta anche per quanto riguarda l' art. 5, n. 4. Questa disposizione mira a garantire ai trasportatori e agli importatori, in casi eccezionali e da definire da parte degli Stati membri, che i controlli e le formalità si possano espletare anche al di fuori delle ore di apertura, su presentazione di una richiesta specifica e giustificata. Per gli stessi motivi che valgono per l' art. 5, n. 1, questa norma dev' essere trasposta nel diritto nazionale mediante una specifica disposizione.
15. La direttiva 87/53 ha sostituito il testo dell' art. 6 della direttiva 83/643 con il seguente:
"Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che i tempi di attesa causati dai vari controlli e formalità non superino il tempo necessario alla loro buona esecuzione. A tal fine, essi organizzano gli orari d' intervento dei servizi che devono effettuare i controlli ed espletare le formalità, l' organico disponibile, nonché le modalità pratiche di trattamento delle merci e dei documenti connessi con l' espletamento dei controlli e delle formalità in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa nello svolgimento del traffico".
Questa disposizione impone agli Stati membri un certo numero di obblighi relativamente all' organizzazione interna dei servizi doganali. Benché l' efficace funzionamento di questi servizi in conformità a questi principi sia rilevante per i singoli, non ritengo che per l' attuazione di tale disposizione si debbano adottare norme di diritto nazionale precise e incondizionate. L' art. 6 della direttiva presuppone che l' organizzazione dei servizi doganali venga effettivamente adeguata ai principi vincolanti in essa elencati.
Ad esempio, ciò potrebbe essere assicurato mediante un adeguamento delle istruzioni amministrative in vigore per i servizi doganali, sempreché la versione vigente di tali istruzioni non garantisca già l' osservanza di questi principi.
Il governo italiano non ha fatto alcuna menzione dell' esistenza o della modifica di tali istruzioni, e non ha nemmeno indirizzato alcuna comunicazione alla Commissione. L' art. 6 non si può quindi ritenere correttamente trasposto nel diritto nazionale.
16 La direttiva 87/53 ha aggiunto alla direttiva 83/643 un nuovo art. 6 bis, che così recita:
"Per quanto è possibile, gli Stati membri fanno in modo che, per delega esplicita delle autorità competenti e per loro conto, uno degli altri servizi rappresentati, di preferenza la dogana, possa svolgere taluni compiti spettanti a dette autorità, in particolare quelle riguardanti la presentazione dei documenti richiesti, l' esame della loro validità e autenticità nonché il controllo sommario dell' identità delle merci dichiarate negli stessi. In tal caso, le autorità interessate si adoperano per fornire i mezzi necessari per l' espletamento di detti compiti".
Relativamente a questo articolo valgono le stesse osservazioni svolte per il sopradescritto art. 6. Anche in tal caso perciò non ritengo fondata la difesa del governo italiano.
17. La direttiva 87/536 ha sostituito l' art. 7 della direttiva 83/643 col testo seguente:
"Gli Stati membri si adoperano per realizzare ai posti di frontiera, ovunque ciò sia tecnicamente possibile e dove il volume di traffico lo giustifichi, corsie di passaggio rapido riservate alle merci assegnate a un regime doganale di transito, ai loro mezzi di trasporto, nonché ai veicoli che circolano a vuoto".
Relativamente a questa disposizione della direttiva valgono le stesse considerazioni che per il nuovo art. 2, n. 3 (v. punto 8). Se essa fosse stata trasposta nel diritto nazionale mediante un decreto ministeriale o una circolare, sarebbe spettato al governo italiano comunicare questo decreto o questa circolare alla Commissione. Se il governo italiano riteneva che si trattava di una semplice norma di indirizzo, avrebbe dovuto comunicare tempestivamente tale punto di vista alla Commissione.
18 La direttiva 87/53 ha sostituito il testo dell' art. 8 della direttiva 83/643 con il seguente:
"1. Gli Stati membri e la Commissione fanno in modo che le persone che partecipano ad uno scambio tra Stati membri possano informare rapidamente le autorità nazionali e comunitarie competenti dei problemi eventualmente incontrati durante un passaggio di frontiera. Le autorità competenti esaminano questi problemi e se essi non vengono risolti la Commissione propone soluzioni agli Stati membri interessati.
2. Uno Stato membro può chiedere, per risolvere difficoltà in materia di controlli o di formalità ai sensi della presente direttiva, consultazioni con un altro Stato membro. Se tali consultazioni non consentono di risolvere queste difficoltà, uno Stato membro può informare la Commissione affinché essa sottoponga le soluzioni che ritiene appropriate per risolvere le suddette difficoltà".
Per quanto riguarda il n. 1 di questa disposizione, la linea di difesa italiana è chiaramente infondata. Questa disposizione impone agli Stati membri l' obbligo di creare le strutture e/o le procedure necessarie che consentano a coloro che partecipano ad uno scambio tra Stati membri di informare rapidamente le autorità nazionali competenti dei problemi incontrati durante un passaggio di frontiera. Considerando che tali problemi vengono incontrati soprattutto da operatori economici di altri Stati membri, è tanto più rilevante la necessità di norme di attuazione chiare, precise e incondizionate.
Per quanto riguarda il n. 2 dell' art. 8, ritengo fondata la difesa del governo italiano. Si tratta qui dell' obbligo degli Stati membri di collaborare al fine della soluzione di difficoltà nel campo dei controlli e delle formalità, eventualmente con l' intervento della Commissione. Si tratta di una regola di indirizzo che richiede solo e semplicemente un determinato comportamento e non l' adozione di atti normativi.
19. Il n. 7 della direttiva 87/53 ha aggiunto alla direttiva 83/643 un nuovo art. 8 bis, il cui testo è il seguente:
"Gli Stati membri forniscono alla Commissione in tempo utile le informazioni aggiornate sui posti di controllo".
Anche su tale punto la difesa del governo italiano non regge. O tale articolo richiede, ugualmente al nuovo art. 6 della direttiva 83/643 (sopra, punto 15), l' adozione di istruzioni amministrative (il cui testo avrebbe dovuto essere trasmesso alla Commissione), o il governo italiano avrebbe dovuto comunicare tempestivamente alla Commissione che non aveva intenzione di adottare disposizioni di attuazione (così che non poteva comunicare il relativo testo). Nessuna delle due cose è avvenuta, per cui al riguardo non vi è stata un' adeguata trasposizione.
20. La mia analisi porta alla conclusione che il ricorso della Commissione dev' essere interamente accolto, salvo per quanto riguarda i nuovi artt. 5, n. 1, lett. a), secondo trattino, e 8, n. 2, della direttiva 83/643/CEE. Il governo italiano va condannato alle spese.
( *) Lingua originale: l' olandese.
( 1) GU 1987, L 24, pag. 33.
( 2) Sentenza 30 maggio 1989, Commissione / Italia, Racc. pag. 1483.
( 3) Sentenza 21 marzo 1991, Commissione/Italia (Racc. pag. I-1575).
( 4) V. ordinanza 4 giugno 1991.
( 5) Direttiva del Consiglio 1 dicembre 1983 relativa all' agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri (GU 1983, L 359, pag. 8).
( 6) V., ad esempio, sentenza 9 aprile 1987, Commissione/Italia (causa 363/85, Racc. pag. 1733, punto 7 della motivazione), recentemente confermata dalla sentenza 28 febbraio 1991, Commissione/Repubblica federale di Germania (causa C-131/88, punto 6 della motivazione, Racc. pag. I-825).
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