Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Dinanzi al Tribunal correctionel di Carcassonne è pendente un procedimento penale nei confronti del sig. Guitard, in qualità di presidente dell' Union des caves coopératives de l' Ouest Audois et du Razès (cantine cooperative riunite delle regioni Audois occidentale e Razès, in prosieguo: l' "Uccoar"), per i reati di frode e di pubblicità ingannevole che sarebbero configurati dallo smercio, dal mese di novembre del 1988, di una bevanda a base di vino dealcolizzato recante la denominazione di "vino senza alcol").
Ritenendo che la qualificazione penale della fattispecie richiedesse preliminarmente l' interpretazione della definizione comunitaria del vino, il giudice a quo ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se i regolamenti (CEE) impongano che il vino, così come definito al punto 8 dell' allegato II del regolamento n. 337/79 e al punto 10 dell' allegato I del regolamento n. 822/87 debba presentare, al momento della distribuzione, una gradazione alcolica minima".
2. Ritengo anzitutto utile fare due osservazioni. In primo luogo, come emerge dagli atti di causa nonché dagli interventi delle parti in udienza, la bevanda in oggetto è stata presentata al pubblico come completamente dealcolizzata (con l' etichetta "O vino senza alcol") e quest' affermazione in merito al grado di dealcolizzazione non è stata oggetto di azione penale. Posso quindi circoscrivere la mia analisi alla questione dell' accertamento se il vino, ai sensi della normativa comunitaria, debba presentare o meno una gradazione alcolica, senza che occorra precisare, in caso di risposta affermativa, a partire da quale gradazione alcolica minima una bevanda possa essere considerata vino ai sensi di detta normativa.
In secondo luogo, vedremo che la causa principale riguarda la denominazione di un prodotto francese smerciato sul mercato francese. Non occorre quindi esaminare le norme di diritto comunitario che disciplinano lo smercio in Francia di prodotti originari di altri Stati membri con la denominazione "vino senza alcol".
3. Il punto 8 dell' allegato II del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), cui il giudice fa riferimento in primo luogo nella questione sollevata, definiva il vino nel modo seguente:
"8. Vino, il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o non, o di mosti di uve".
Il regolamento n. 337/79 è stato abrogato dal regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), con effetto dal 1 aprile 1987. Il punto 10 dell' allegato I del regolamento n. 822/87 fornisce una definizione del vino che ricalca parola per parola (3) quella di cui al punto 8 dell' allegato II del regolamento abrogato n. 337/79. I fatti per cui è causa (smercio del "vino senza alcol" a far tempo dal novembre 1988) si sono verificati già vigente il regolamento n. 822/87. Farò quindi riferimento alla definizione che compare in quest' ultimo, fermo restando che il suo contenuto non è stato modificato rispetto alla definizione di cui al regolamento n. 337/79.
4. Secondo questa definizione, il vino è un prodotto a base di uve fresche o di mosti di uve che abbiano subito una fermentazione alcolica.
Stando al dizionario "Robert" (4), il termine "fermentation" indica la "transformation chimique moléculaire d' une substance d' origine organique, se produisant sous l' influence d' un ferment qui semble ne subir lui-même aucune modification". Lo stesso dizionario definisce la "fermentation alcoolique" come la trasformazione "qui donne de l' alcool à partir du sucre".
Dato che il punto 10 dell' allegato I del regolamento n. 822/87 per identificare il prodotto ottenuto da uve fresche o da mosti di uve (5) fa riferimento esclusivamente al processo di fermentazione alcolica, ne deriva che detto prodotto deve necessariamente comportare una certa gradazione alcolica.
5. Sebbene la definizione comunitaria del vino non richieda espressamente un titolo alcolometrico minimo, contrariamente a quanto previsto per taluni tipi di vino - ed in particolare per il "vino atto a diventare vino da tavola" (6), per il "vino da tavola" (7) e per i "vini di qualità" (8) - la mancanza nella definizione di vino di un titolo alcolometrico non consente in generale di ritenere che una bevanda senza alcol derivata da uve possa rientrare in questa definizione. Infatti, come evidenzierò più avanti, una delle caratteristiche essenziali del vino è il suo contenuto d' alcol.
6. Inoltre, benché il "vino senza alcol" di cui si tratta nella causa principale sia una bevanda ottenuta da un vino cui, mediante un particolare procedimento, è stato sottratto l' alcol, ritengo che il prodotto risultante dalla dealcolizzazione del vino, cioè dopo che il vino ha perso una sua caratteristica essenziale, non possa più essere qualificato come vino ai sensi della normativa comunitaria, tanto più che il processo di dealcolizzazione non è una pratica enologica ammessa ai sensi del titolo II del regolamento n. 822/87. Un vino che sia stato dealcolizzato deve pertanto ritenersi non ricompreso nell' ambito di applicazione del regolamento n. 822/87.
7. La normativa comunitaria comporta nondimeno alcune disposizioni relative all' utilizzo della denominazione "vino" che, volendo evitare qualsiasi confusione nella mente del consumatore (9), si applicano anche alle bevande diverse dal vino ai sensi della definizione comunitaria. Sebbene il giudice a quo nell' ordinanza di rinvio non vi faccia riferimento, pare opportuno, tenuto conto degli elementi che emergono dal fascicolo e al fine di fornire al giudice nazionale ogni norma di diritto comunitario che possa essere utile per dirimere la controversia principale, esaminare anche la portata di dette disposizioni.
8. A norma dell' art. 45, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (10), disposizione vigente al momento dei fatti di cui trattasi (11), la denominazione "vino" è riservata ai prodotti rispondenti alla definizione che figura al punto 8 dell' allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 e pertanto, al momento dei fatti, al punto 10 dell' allegato I del regolamento n. 822/87. L' art. 45, n. 2, del regolamento n. 355/79 prevede tuttavia la seguente deroga:
"2. Fatte salve le disposizioni per l' armonizzazione delle legislazioni, il paragrafo 1 lascia tuttavia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di ammettere:
- l' utilizzazione della parola 'vino' accompagnata da un nome di frutta e sotto forma di denominazione composta per la designazione di prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall' uva,
- altre denominazioni composte comportanti la parola 'vino' .
Se si fa uso di denominazioni composte di cui al precedente comma, deve essere eliminata qualsiasi possibilità di equivoco con i prodotti di cui al paragrafo 1".
9. La portata dell' art. 45, n. 2, del regolamento n. 355/79 è stata precisata dall' art. 20 del regolamento (CEE) della Commissione 26 marzo 1981, n. 997, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (12). Ai sensi del n. 1, lett. b), di questa norma, gli Stati membri possono ammettere, tanto per bevande di produzione nazionale quanto per bevande originarie di altri Stati membri o importate, l' utilizzazione della parola "vino" in denominazioni composte, ed in particolare "British wine" o "Irish wine". Il n. 2 del citato art. 20 precisa inoltre quanto segue:
"2. Per evitare qualsiasi confusione tra i termini di cui al paragrafo 1 e le parole 'vino' e 'vino da tavola' , gli Stati membri vigilano affinché:
- la parola 'vino' sia utilizzata soltanto sotto forma di denominazione composta e in nessun caso sotto forma isolata;
- le denominazioni composte di cui al primo trattino siano indicate sull' etichetta in caratteri dello stesso tipo e colore e di un' altezza che permetta di distinguerle chiaramente da altre indicazioni".
10. Come precisato dalla Commissione in udienza senza contestazioni delle altre parti, le parole "vino senza alcol" costituiscono una denominazione composta. Pertanto, la denominazione "vino senza alcol" può essere utilizzata per designare una bevanda ottenuta mediante dealcolizzazione del vino ove lo Stato membro si sia avvalso della facoltà conferita dall' art. 45 dell' abrogato regolamento n. 355/79, attualmente art. 43 del regolamento n. 2392/89. Agli Stati membri compete, qualora facciano uso della citata facoltà, vigilare affinché la parola "vino" sia utilizzata nel rispetto delle condizioni fissate dalle citate norme nonché dall' art. 20 del regolamento n. 997/81, e ciò al fine di evitare qualsiasi confusione nella mente dei consumatori.
Spetta quindi al giudice nazionale accertare se la normativa francese consenta l' utilizzazione delle parole "vino senza alcol" per individuare un prodotto diverso dal vino ai sensi della normativa comunitaria. In proposito il governo francese ha tuttavia chiarito, nelle osservazioni presentate alla Corte, che il legislatore francese non si è avvalso di tale facoltà.
11. Resta ancora da esaminare un ultimo punto relativo al mezzo difensivo, richiamato dall' ordinanza di rinvio, secondo il quale i viticultori francesi - essendo possibile in altri Stati membri lo smercio di bevande ottenute mediante dealcolizzazione designate come "vino senza alcol" - subirebbero un pregiudizio di carattere discriminatorio. Occorre in proposito rilevare che la particolare posizione dei viticultori francesi deriva dal fatto che la normativa comunitaria prevede la facoltà ma non l' obbligo per gli Stati membri di ammettere l' utilizzazione della parola "vino" per prodotti diversi dal vino. Ne consegue che, astenendosi dal fare uso della facoltà in parola, lo Stato membro può subordinare lo smercio sul territorio nazionale di bevande originarie dello stesso a norme più rigorose di quelle vigenti in altri Stati membri (13). Come emerge dalla giurisprudenza costante della Corte (14), il diritto comunitario non osta a siffatta diversità di trattamento.
Conclusione
12. Vi propongo di risolvere nel modo seguente la questione sollevata dal giudice a quo:
"Il punto 10 dell' allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo, dev' essere interpretato nel senso che il vino di cui esso dà la definizione deve contenere una certa gradazione alcolica. Tuttavia, sebbene l' art. 45, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, riservi la denominazione 'vino' ai prodotti rispondenti alla definizione di cui al citato punto 10, il n. 2 dello stesso articolo consente agli Stati membri di ammettere l' utilizzazione della denominazione composta 'vino senza alcol' per designare i prodotti a base di vino che abbiano subito un procedimento di dealcolizzazione completa".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) GU L 54, pag. 1.
(2) GU L 84, pag. 1.
(3) Occorre tuttavia rilevare una differenza nella versione francese, e cioè la parola "foulée" (pigiata) che grammaticalmente non si riferisce alle uve fresche come nel regolamento n. 337/79, ma alla fermentazione alcolica. Tenuto conto delle altre versioni e del contesto, si tratta palesemente di un errore materiale.
(4) Robert, P.: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 1975.
(5) Il punto 2 dello stesso allegato I del regolamento n. 822/87 ammette per i mosti di uve un titolo alcolometrico acquisito di non oltre l' 1% in volume.
(6) Punto 12 dell' allegato I del regolamento n. 822/87.
(7) Punto 13 dell' allegato I del regolamento n. 822/87.
(8) Art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 823, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84, pag. 59).
(9) V. sentenza 25 febbraio 1981 (causa 56/80, Weigand, Racc. pag. 583).
(10) GU L 54, pag. 99.
(11) Il regolamento n. 355/79 è stato abrogato con regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232, pag. 13), entrato in vigore il 4 settembre 1989, quindi successivamente ai fatti di cui alla causa principale. La norma corrispondente all' art. 45 del regolamento n. 355/79 è attualmente l' art. 43 del regolamento n. 2392/89.
(12) GU L 106, pag. 1. L' art. 20 del regolamento n. 997/81 rimane applicabile dopo l' entrata in vigore del regolamento n. 2392/89 che ha abrogato il regolamento n. 355/79.
(13) Come già esposto al punto 2, gli elementi del fascicolo non giustificano un esame delle norme di diritto comunitario che disciplinano il commercio intracomunitario di prodotti smerciati con la denominazione "vino senza alcol".
(14) V., in particolare, sentenza 14 febbraio 1990, Delacre / Commissione, punto 40 della motivazione (causa C-350/88, Racc. pag. I-395).
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