Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
La presente procedura ha ad oggetto una fattispecie abbastanza ricorrente nella giurisprudenza della Corte: tasse parafiscali specificamente destinate ad un organismo pubblico onde finanziarne le attività istituzionali.
Il tributo in questione è rappresentato da una tassa riscossa sui prodotti petroliferi al momento della loro messa in commercio sul mercato francese. Detta tassa è stata istituita dalla Repubblica francese con due decreti (il decreto n. 78-903, del 30 agosto 1978, e il decreto n. 78-1043, del 2 novembre 1978) al fine di compensare la riduzione dei costi petroliferi provocata da una diminuzione del corso del dollaro (moneta che regola le transazioni petrolifere), facendo così in modo che i prezzi finali dei prodotti petroliferi restassero invariati.
Occorre rilevare che il tributo risultava dovuto indipendentemente dall' origine, nazionale od estera, del prodotto. D' altra parte, non era prevista alcuna differenza di regime fra prodotto nazionale e prodotto importato circa la base imponibile, l' aliquota e le altre modalità di percezione.
Il tributo stesso, tuttavia, proprio in quanto tassa parafiscale, era soggetto ad un vincolo di destinazione. Il relativo gettito era infatti attribuito per legge all' Agence pour les économies d' énergie (di seguito, AEE), ente pubblico a carattere industriale e commerciale, posto sotto la tutela del ministro dell' Energia. In base alle disposizioni nazionali all' epoca in vigore, l' AEE era tenuta ad utilizzare le risorse finanziarie risultanti dal tributo per svolgere azioni finalizzate alla realizzazione di economie energetiche ed alla razionalizzazione d' impiego delle risorse energetiche non sufficientemente sfruttate.
Ritenendo che il descritto regime tributario presentasse diversi profili di illegittimità tanto dal punto di vista interno che comunitario, le appellanti nella causa principale, imprese che importano e commercializzano in Francia prodotti petroliferi, hanno adito l' autorità giudiziaria per la ripetizione delle somme pagate. In esito a tale richiesta, la Corte di appello di Poitiers ha stimato necessario sospendere il procedimento ed interrogare la Corte circa la conformità del regime tributario in questione rispetto ad un ampio ventaglio di disposizioni del Trattato e, segnatamente, gli articoli 3, 5, 6, 12, 13, 30, 31 n. 1, 32 n. 1, 37, 92 e 95.
Al di là dei riferimenti normativi individuati nei quesiti della giurisdizione di rinvio, è abbastanza trasparente quali siano i punti essenziali che è richiesto alla Corte di chiarire. Si tratta invero di pronunciarsi sulla compatibilità della tassa parafiscale in discorso riguardo a cinque distinti gruppi di norme, inerenti, rispettivamente: ai principi della Comunità, alle misure di effetto equivalente, alle tasse di effetto equivalente ed ai tributi interni discriminatori, ai monopoli commerciali e, infine, alle disposizioni sugli aiuti pubblici.
a) I principi
L' esame di questo profilo non presenta eccessive difficoltà e ritengo possa essere condotto in modo abbastanza spedito. Anzitutto, è persino evidente che sia l' articolo 3, che identifica le azioni fondamentali della Comunità, sia l' articolo 6, che prevede il principio del coordinamento delle politiche economiche nazionali, hanno natura programmatica e non si configurano, pertanto, come norme istitutive di obblighi precisi e incondizionati per gli Stati membri.
Si tratta di conseguenza di norme che non producono effetti diretti ai fini della disciplina di un determinato rapporto giuridico.
Appena più complessa si presenta la situazione per quanto riguarda l' applicazione dell' articolo 5. L' efficacia diretta della disposizione è in generale esclusa (1): a mio avviso a torto, salvo approfondimenti che non ritengo opportuni in questa sede. Mi sembra invero almeno ipotizzabile che la norma, e segnatamente il secondo comma, possa assumere autonoma portata normativa quale fonte di situazioni giuridiche soggettive. E' sicuro peraltro che l' art. 5 sia comunque destinato a venire in rilievo solo in via del tutto residuale. Nella normalità dei casi una misura incompatibile con il disposto dell' articolo 5, n. 2, rientrerà nella sfera di applicazione di altra e più specifica norma precettiva del trattato. In questi casi sarà evidentemente la norma speciale che dovrà essere applicata e non il divieto sancito dall' articolo 5, n. 2. Ora, questa sembra essere appunto la situazione del caso di specie, dal momento che il Trattato contempla disposizioni specifiche che permettono di valutare al giusto la compatibilità del regime tributario controverso.
Ritengo pertanto che, indipendentemente dal problema della sua efficacia diretta, l' articolo 5 non venga in rilievo nella presente fattispecie.
b) Le misure di effetto equivalente.
Le appellanti nella causa principale e la Commissione ritengono possibile affermare l' incompatibilità della tassa parafiscale litigiosa rispetto all' articolo 30 del Trattato. In particolare, la Commissione, pur riconoscendo espressamente che l' art. 30 non è applicabile al tributo in quanto tale, rileva che il tributo stesso fa parte integrante di un regime di prezzi amministrati i cui elementi sono tutti definiti in via autoritativa dal governo francese. Considerata in tale contesto, sarebbe possibile ritenere che l' istituzione della tassa medesima avrebbe avuto quanto meno l' effetto di intralciare le importazioni dei prodotti di cui trattasi.
Dirò subito che non ritengo che tale argomentazione possa essere accolta, per due motivi: l' uno attinente al rapporto che esiste fra l' articolo 30 ed altre disposizioni del Trattato, fra cui in particolare quelle che specificamente concernono le misure nazionali aventi natura tributaria, e l' altro attinente alla sostanza dell' argomentazione sviluppata dalla Commissione e dalle appellanti nella causa principale.
Riguardo al primo motivo rammento anzitutto che, come è noto, l' articolo 30, norma cardine del regime della libera circolazione delle merci, costituisce una lex generalis rispetto ad altre specifiche disposizioni fra cui, in particolare, quelle inerenti alle imposizioni tributarie ed alle tasse di effetto equivalente. Come la Corte ha riconosciuto nella sentenza Iannelli e Volpi (2):
"La sfera d' applicazione dell' art. 30, per quanto ampia, non comprende tuttavia gli ostacoli contemplati da altre disposizioni specifiche del trattato. In effetti, le conseguenze dell' applicazione o dell' eventuale violazione di queste varie disposizioni, in quanto vanno determinate in funzione del particolare oggetto delle disposizioni stesse nel complesso delle finalità del trattato, possono essere di varia natura, donde la necessità di distinguere la sfera di applicazione di ciascuna norma, a meno che non si tratti di situazioni che possono ricadere contemporaneamente sotto la disciplina di due o più norme di diritto comunitario. Così, gli ostacoli di natura fiscale o di effetto equivalente contemplati dagli art. 9-16 e 95 del trattato esulano dal divieto stabilito dall' art. 30".
Il dettato della sentenza, costantemente confermato dalla giurisprudenza successiva, non si presta ad alcun equivoco. Esso stabilisce che l' articolo 30 si applica in via alternativa rispetto alle norme sulle tasse di effetto equivalente e sulle imposizioni interne discriminatorie; ove pertanto ricorrano i presupposti prescritti dal Trattato, saranno le norme appena citate a doversi applicare e non la disposizione relativa alle misure di effetto equivalente.
Vero è che nella sentenza 11 dicembre 1990, Commissione/Regno di Danimarca (causa 47/88, Racc. pag. I-4509), la Corte ha ipotizzato che, in presenza di determinate circostanze, un tributo interno, non contrastante con l' art. 95, possa essere ancora valutato alla stregua dell' art. 30. L' ipotesi oggetto della sentenza è tuttavia caratterizzata da due elementi precisi: primo, il tributo in questione sfuggiva al divieto di cui all' art. 95 in quanto mancava del tutto una produzione nazionale che fosse concorrente o similare rispetto al prodotto importato gravato; secondo, si trattava di stabilire se, in tali circostanze, l' ammontare del tributo fosse comunque talmente elevato da compromettere la circolazione delle merci nella Comunità. Ritengo tuttavia che questa giurisprudenza non possa essere estesa ad ipotesi diverse da quella delineata. In particolare, qualora - come nella procedura che ci occupa - esiste un prodotto interno similare o concorrente rispetto al prodotto importato onerato, si dovrà soltanto stabilire se il tributo abbia o meno effetti discriminatori. La legittimità del tributo stesso andrà quindi valutata esclusivamente alla luce dell' art. 95 (o eventualmente degli art. 9 e 12, come sarà illustrato in seguito), e non alla luce dell' art. 30. In caso contrario, si verrebbe a dilatare a dismisura quest' ultima disposizione, trasformandola in una norma passe-partout, senza alcuna coerenza con la sistematica del Trattato, che, sul presupposto della sovranità fiscale degli Stati membri, ha previsto, agli artt. 95 e seguenti, un regime speciale per le misure nazionali in materia fiscale.
A questo proposito, non nascondo neanche la mia perplessità di fronte all' orientamento manifestato dalla Corte in Commissione/Regno di Danimarca nel punto in cui ipotizza l' applicabilità dell' art. 30, senza neppure porsi il problema dell' eventuale rilevanza degli art. 9 e 12, trattandosi in quella specie di oneri pecuniari, gravanti sulle importazioni. Tuttavia, in ogni caso, ritengo che al di fuori dell' ipotesi eccezionale considerata in Commissione/Regno di Danimarca, l' art. 30 non possa venire in rilievo sussidiariamente alle disposizioni fiscali del Trattato.
Venendo al caso di specie, sottolineo che sia la Commissione che le appellanti nella causa principale sono state concordi nell' affermare che la tassa parafiscale litigiosa rientra nel campo di applicazione vuoi degli articoli 9 e 12, vuoi dell' articolo 95.
Ritengo che questo rilievo - che mi sembra in principio fondato - sia sufficiente ad escludere che la tassa medesima possa venire valutata alla stregua della disposizione generale di cui all' articolo 30 del trattato.
Ma anche a non voler sottoscrivere queste considerazioni di principio, vi è, come dicevo, un altro motivo che mi induce a respingere l' applicabilità dell' articolo 30 nel caso di specie. Per meglio chiarirne le ragioni è opportuno esaminare attentamente l' argomentazione elaborata in particolare dalla Commissione. Quest' ultima nella sua memoria ha prodotto dati inerenti al regime di fissazione dei prezzi dei prodotti petroliferi che illustrano la situazione verificatasi prima e dopo l' istituzione della tassa litigiosa. Da tali dati risulta che, contestualmente all' introduzione della tassa, il "prezzo di acquisto in raffineria", che costituisce l' elemento base per la definizione del prezzo finale, è stato ridotto di un importo pari all' incidenza della tassa medesima.
Occorre ancora rilevare che tale riduzione del "prezzo di acquisto in raffineria" costituiva, come risulta dagli stessi decreti istitutivi della tassa, nient' altro che un adeguamento dipeso dalla riduzione del prezzo del greggio, a sua volta provocata dalla diminuzione del corso del dollaro. Malgrado ciò, tale evoluzione del prezzo amministrato francese è andata in "controtendenza" rispetto ai prezzi dei prodotti petroliferi sui mercati internazionali. Come è emerso dal dibattito processuale, questa discrasia sarebbe dovuta alla circostanza che, sfruttando una congiuntura favorevole, gli operatori sui mercati internazionali, non soggetti ai regimi di regolamentazione dei prezzi, avrebbero preferito mantenere inalterati i prezzi di vendita dei prodotti petroliferi (incrementando i margini di profitto) piuttosto che ripercuotere sui prezzi stessi la diminuzione del costo del greggio dovuta alla fluttuazione della divisa statunitense.
Questa combinazione di circostanze avrebbe però avuto l' effetto perverso di mettere in grave difficoltà gli importatori sul mercato francese. Questi ultimi infatti si sono trovati a fronteggiare prezzi di acquisto inalterati sui mercati internazionali (mentre il prezzo d' acquisto in raffineria sul mercato interno francese era stato ridotto, come indicato, per tener conto della flessione del dollaro) e, al tempo stesso, hanno visto il loro margine di profitto ridotto dalla tassa parafiscale litigiosa. In presenza di questa situazione, dunque, gli importatori si sarebbero trovati nell' impossibilità di vendere in condizioni remunerative al livello di prezzo stabilito dal governo francese ed avrebbero pertanto dovuto ridurre drasticamente le loro importazioni.
Pur tenendo conto di questo complesso sfondo fattuale (che spetta in definita al giudice nazionale verificare), non credo che se ne possa dedurre l' incompatibilità rispetto all' articolo 30 del tributo di cui trattasi. L' addebito mosso al governo francese consiste infatti nell' aver fissato il prezzo dei prodotti petroliferi ad un livello troppo basso per consentire la remuneratività delle importazioni. Ora, anche qualora il prezzo finale si sia effettivamente situato, nel periodo in considerazione, ad un livello non sufficientemente remunerativo per le importazioni, ciò sembra essere dipeso esclusivamente dalla decisione del governo di ridurre il "prezzo d' acquisto in raffineria" per tener conto della flessione del dollaro. Questa è infatti la ragione indicata nei decreti adottati dalle autorità francesi ed alcun elemento è stato presentato in causa per dimostrare che la riduzione del prezzo di acquisto sia stata viceversa motivata da altre ragioni o sia stata comunque sproporzionata rispetto alla fluttuazione monetaria verificatasi.
Quanto alla decisione contestualmente adottata dal governo di introdurre la tassa parafiscale, si tratta di un provvedimento che è abbastanza frequente in congiunture del genere. Anziché lasciare che la riduzione del prezzo d' acquisto si traducesse in un aumento di utile dei commercianti o in un beneficio per i consumatori, il governo ha preferito destinare al fisco le economie realizzate a seguito della diminuzione del prezzo d' acquisto medesimo. In questa prospettiva, che è quella che risulta dagli elementi del dibattito processuale, non vedo come si possa imputare al governo francese il pregiudizio sofferto dagli importatori. Quest' ultimi invero sono stati onerati dalla tassa nella stessa misura degli operatori nazionali; ciò che in realtà ha sfavorito gli importatori non è la tassa, bensì il fatto che essi hanno dovuto acquistare i prodotti sui mercati internazionali, dove il prezzo libero d' acquisto non è stato ridotto dalle imprese petrolifere malgrado la flessione del dollaro.
Dall' insieme di queste considerazioni ritengo emergano due possibili indicazioni. In primo luogo, non mi sembra vi siano elementi per ritenere che l' intervento sui prezzi effettuato dal governo francese abbia costituito un ostacolo alle importazioni, e ciò nella misura in cui tale intervento si sia limitato a compensare la fluttuazione della divisa statunitense. In secondo luogo, anche ad ammettere che così non fosse, non si potrebbe comunque ritenere incompatibile con l' articolo 30 la tassa parafiscale sulla cui legittimità ci interroga il giudice nazionale. E difatti, ciò che avrebbe eventualmente potuto incidere sulle importazioni non è la tassa in quanto tale, bensì la decisione di accompagnare l' istituzione della tassa con una riduzione del prezzo d' acquisto dei prodotti. Tanto è vero che, se contestualmente alla tassa il governo avesse deciso di non ridurre il prezzo d' acquisto amministrato o lo avesse addirittura aumentato, le importazioni non si sarebbero trovate in difficoltà sul mercato francese. Ne consegue che è stata la decisione di ridurre il prezzo d' acquisto in raffineria che ha eventualmente intralciato le importazioni e che potrebbe eventualmente essere sindacata alla luce dell' articolo 30. Ma anche qualora si arrivasse alla conclusione che tale riduzione del prezzo d' acquisto costituisse una misura di effetto equivalente, ciò non avrebbe nessuna conseguenza circa l' altra decisione, relativa all' istituzione della tassa. Anche se, cioè, l' articolo 30 avesse imposto al governo francese di non ridurre i prezzi nel caso di specie e di mantenerli ad un livello sufficiente a garantire la remuneratività delle importazioni, gli importatori, pur trovandosi ad operare in condizioni più confacenti ai loro interessi, avrebbero comunque dovuto pagare la tassa e non potrebbero quindi avanzare alcuna pretesa di ripetizione.
In definitiva, ritengo pertanto che su questo punto si possano formulare le seguenti conclusioni. Delle due l' una: o la tassa litigiosa per i motivi che saranno in seguito esaminati non ha avuto la dovuta neutralità rispetto alle importazioni, ed allora tale situazione andrà esaminata esclusivamente sotto l' angolo non dell' articolo 30, bensì delle altre norme del Trattato specificamente pertinenti (gli articoli 9 e 12, ovvero l' articolo 95); oppure la tassa parafiscale è stata perfettamente neutrale, ed allora il pregiudizio assertivamente subito dalle importazioni andrà al più messo in relazione non alla tassa come tale, bensì alla specifica decisione governativa di ridurre il prezzo d' acquisto in raffineria (anziché mantenerlo invariato o addirittura aumentarlo); ma, come rilevato, questa seconda ipotesi esula dall' ambito della presente controversia, che riguarda soltanto la ripetizione della tassa ritenuta illegittima e non il regime dei prezzi dei prodotti petroliferi.
c) Le tasse di effetto equivalente e le imposizioni interne discriminatorie.
E' dunque rispetto agli articoli 9 e 12, ovvero all' articolo 95, che va esaminata la compatibilità con il diritto comunitario della tassa di cui trattasi.
Ricordo che il tributo è riscosso sia sul prodotto nazionale che sul prodotto importato e secondo modalità non discriminatorie. Prima facie, dunque, esso non soddisfa le condizioni per essere qualificato vuoi come tassa di effetto equivalente vuoi come imposizione interna discriminatoria. E' ben noto tuttavia che onde garantire la piena effettività delle norme del Trattato sulla circolazione delle merci, si debba andare oltre l' esame del regime istitutivo della tassa, per analizzare la destinazione del gettito che ne risulta. Le tasse parafiscali, infatti, sono destinate a finanziare l' attività di determinati enti pubblici o parapubblici, i quali, poi, non di rado esercitano attività che in qualche modo tornano a vantaggio del prodotto nazionale onerato dalla tassa medesima.
In tal caso, l' onere effettivamente sopportato dal prodotto nazionale risulta inferiore od addirittura nullo rispetto all' onere gravante sul prodotto importato. Ed è appunto una tale distorsione della concorrenza e degli scambi che forma oggetto degli articoli 9 e 12 o 95.
La necessità di tener conto della destinazione del gettito della tassa, ai fini della sua qualificazione rispetto al Trattato, è stata innanzitutto affermata dalla Corte al fine di ricondurre alla nozione di tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale tributi che venivano presentati dagli Stati come rientranti in un sistema di imposizioni interne gravanti, negli stessi termini, i prodotti nazionali e quelli importati, quindi apprezzabili soltanto alla luce dell' articolo 95. Già nella sentenza Capolongo (3) la Corte ebbe ad affermare che:
"Nell' interpretare la nozione di 'tasse di effetto equivalente a un dazio doganale all' importazione' , può essere opportuno tener conto della destinazione degli oneri pecuniari riscossi. Qualora infatti essi siano esclusivamente destinati a finanziare delle attività che giovano in modo specifico ai prodotti nazionali tassati, può derivarne che il tributo generale riscosso secondo gli stessi criteri sulla merce importata e su quella nazionale costituisca ciò nondimeno per l' una un onere pecuniario supplementare netto, mentre per l' altra costituisce in realtà la contropartita di vantaggi o sovvenzioni.
Di conseguenza, il tributo che rientra in un regime generale di tributi interni, gravanti tanto sui prodotti nazionali quanto su quelli importati, secondo gli stessi criteri, può ciò nondimeno essere una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione, qualora sia esclusivamente destinato a finanziare delle attività che giovano in modo specifico al prodotto nazionale tassato".
La ratio decidendi di questa giurisprudenza è perfettamente scolpita nelle conclusioni presentate da un mio illustre predecessore, l' avvocato generale Trabucchi, nella successiva causa IGAV (4), ove, in relazione ad una tassa parafiscale destinata a finanziare le attività dell' Ente nazionale per la cellulosa e la carta, si afferma:
"L' esigenza di una visione realistica, al di là del dato formale, dei fenomeni della vita economica, onde garantire la più adeguata corrispondenza del diritto al fatto e, con ciò, il più efficace perseguimento delle finalità del trattato, giustifica in tale ipotesi ben precisa la sottrazione all' articolo 95 di una tassa che, a una considerazione strettamente formale, ricadrebbe nel suo ambito d' applicazione, per ricondurla nell' ambito della norma dell' articolo 13 che meglio si adatta a disciplinarla, tenuto conto della natura effettiva della tassa stessa, considerata nel quadro del particolare meccanismo nazionale d' intervento di cui essa costituisce parte essenziale."
Questo indirizzo giurisprudenziale ha trovato successivamente conferma in una serie di pronuncie, fra cui mi limito a ricordare le sentenze Steinike (5), Cucchi (6), Interzuccheri (7) e Kortmann (8).
Questo stesso indirizzo è stato poi confermato anche con specifico riguardo all' applicazione dell' articolo 95. Nella sentenza Commissione/Italia (9), la Corte ha infatti precisato che:
"Nell' interpretare la nozione di 'imposizioni interne' , di cui all' art. 95, può esservi ragione di tener conto della destinazione del gettito dell' imposizione. In effetti, quando il gettito di un' imposizione del genere è destinato a finanziare attività che giovano in modo specifico ai prodotti nazionali tassati, può derivarne che il tributo riscosso secondo gli stessi criteri costituisca nondimeno tassazione discriminatoria, nella misura in cui l' onere fiscale gravante sui prodotti nazionali sia neutralizzato da vantaggi finanziati per mezzo di esso, mentre quello gravante sui prodotti importati rappresenti un onere netto".
Occorre però ricordare che in virtù di una giurisprudenza altrettanto consolidata, le disposizioni sulle imposizioni interne discriminatorie e sulle tasse d' effetto equivalente non possono essere applicate cumulativamente; come affermato già nella sentenza IGAV (10):
"La stessa imposta non può, nel sistema del trattato, appartenere simultaneamente ad entrambe le categorie sopra citate, giacché, mentre le tasse contemplate dall' art. 12, n. 3, vanno puramente e semplicemente abolite, le imposte interne vanno invece applicate, ai sensi dell' art. 95, in modo tale da escludere qualsiasi forma di discriminazione, diretta od indiretta, fra i prodotti nazionali ed i prodotti originari degli Stati membri".
Occorre dunque individuare un criterio distintivo fra le due ipotesi. Con riferimento alla fattispecie di tasse parafiscali il discrimen si fonda sul seguente criterio sintetizzato dalla Corte nell' affermazione che "sono da qualificarsi come tasse di effetto equivalente i tributi il cui gettito è esclusivamente destinato a finanziare delle attività che giovano in modo specifico al prodotto nazionale tassato". Queste condizioni sono state precisate ancor meglio nelle sentenze Cucchi (11) e InterZuccheri (12), ove si riconosce che un tributo:
"che rientra nel regime generale dei tributi interni gravanti tanto sui prodotti nazionali quanto sui prodotti importati, secondo gli stessi criteri, può costituire una tassa d' effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione solo se è esclusivamente destinato a finanziare attività che tornano a specifico vantaggio del prodotto nazionale tassato, se vi è identità tra prodotto tassato e prodotto nazionale favorito e se gli oneri gravanti sul prodotto nazionale vengono integralmente compensati".
Malgrado talune differenze del dettato giurisprudenziale, è chiaro quale sia il fondamentale tratto distintivo delle due ipotesi di tasse di effetto equivalente e di imposizioni interne discriminatorie: occorre verificare se, in virtù della particolare destinazione del gettito del tributo, il prodotto nazionale tassato abbia beneficiato, rispetto al prodotto importato, di una compensazione totale ovvero parziale dell' onere.
Si impone pertanto un' accertamento di fatto che spetta al giudice nazionale effettuare. Egli dovrà verificare, nella specie, se e in che misura le attività svolte dall' AEE si sono tradotte nell' allocazione alle società petrolifere nazionali di risorse di valore equivalente all' ammontare della tassa parafiscale da questi sopportata.
Pertanto, tenuto conto del gettito globale della tassa nel periodo considerato, si dovrà mettere a confronto il gettito risultante dalla messa in commercio del prodotto petrolifero nazionale con i vantaggi conseguiti dalle imprese che hanno smerciato i prodotti petroliferi nazionali, in virtù degli interventi svolti dalla AEE in loro favore.
Se tali vantaggi compensano in toto l' onere sopportato all' atto della messa in commercio del prodotto nazionale, si dovrà concludere che la tassa gravante sul prodotto importato costituisce una tassa di effetto equivalente. Se, per converso, i vantaggi stessi compensano solo in parte l' onere gravante sul prodotto nazionale, si dovrà concludere che il regime di cui trattasi determina una discriminazione fiscale incompatibile con l' articolo 95. Questa seconda ipotesi si verificherà con ogni probabilità qualora il gettito della tassa non sia destinato esclusivamente in favore del prodotto nazionale onerato e non vi sia di conseguenza identità fra prodotto nazionale onerato e prodotto nazionale destinatario dei vantaggi finanziati mediante il gettito della tassa stessa. Una tale situazione si è appunto verificata nella causa IGAV (13), ove - come chiaramente illustrato dall' avvocato generale Trabucchi - gli aiuti erogati dall' Ente nazionale per la cellulosa e la carta andavano a beneficio di una serie di categorie di imprese, fra cui rientravano anche operatori sulla cui attività la tassa parafiscale in questione non aveva alcuna incidenza.
In questa seconda ipotesi è infine chiaro che la tassa pagata dagli importatori è illegittima non in quanto tale, bensì solo nella misura in cui è discriminatoria, vale a dire superiore all' onere netto sopportato dal prodotto nazionale. In tal caso spetterà al giudice nazionale stabilire in che misura gli importatori hanno diritto a ripetere le somme versate.
d) L' articolo 37
Quanto ai profili inerenti all' applicazione dell' art. 37, occorre in primo luogo sottolineare che all' epoca dei fatti esisteva un regime monopolistico in relazione all' importazione e smercio dei prodotti petroliferi. La Commissione tuttavia rileva giustamente che il regime fiscale in causa non risulta collegato in alcun modo al monopolio stesso; per un verso infatti tale regime non costituisce una modalità di organizzazione del monopolio, per l' altro, potrebbe sussistere - come spesso avviene - anche in assenza di situazioni monopolistiche.
Ritengo pertanto che il tributo di cui trattasi non possa essere considerato come una modalità connessa in maniera specifica all' esercizio, da parte di monopolio nazionale, dei suoi diritti di esclusiva (v. sentenza 13 marzo 1979, causa 91/78, Hansen, Racc. pag. 935, punto 8 della motivazione) e che, quindi, non sia configurabile l' applicazione dell' art. 37 nella presente fattispecie.
e) Gli aiuti di Stato
Il giudice nazionale interroga infine la Corte circa la compatibilità del tributo controverso rispetto alle norme sugli aiuti di Stato.
Premetto, schematicamente, che secondo una consolidata giurisprudenza, risalente a Costa/Enel (sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64, Racc. pag. 1141), la sola disposizione del regime degli aiuti avente efficacia diretta è quella prevista dall' art. 93, n. 3, ultima frase, vale a dire la disposizione che fa obbligo agli Stati di non mettere in esecuzione gli aiuti prima che le istituzioni comunitarie ne abbiano accertato e dichiarato la compatibilità con il mercato comune.
Ciò vuol dire che dinanzi ad una giurisdizione nazionale non si potrà fare valere l' incompatibilità dell' aiuto per violazione dell' art. 92 (valutazione riservata alle istituzioni comunitarie e, in primis, alla Commissione), bensí soltanto la sua irregolare esecuzione, per violazione dell' art. 93, n. 3 (o per violazione di una decisione, adottata dalla Commissione ex art. 93, n. 2, che dichiari l' incompatibilità dell' aiuto).
Tanto stabilito, tuttavia, va sottolineato che la presente procedura ha ad oggetto una tassa parafiscale e non gli aiuti erogati dall' AEE in virtù del gettito della tassa stessa. Ora, anche se tali aiuti risultassero irregolarmente erogati, ciò non influirebbe sulla legittimità della tassa in quanto tale; quest' ultima resterebbe comunque dovuta ed i soggetti gravati non potrebbero in alcun modo chiederne la ripetizione in sede giurisdizionale.
Conclusione
Alla luce delle osservazioni suesposte ritengo si debba rispondere al giudice nazionale nei termini seguenti:
"1) Gli articoli 3, 5, 6, 30, 37 e 92 del Trattato non ostano alla percezione di una tassa parafiscale quale quella oggetto della presente procedura.
2) Nel caso di una tassa parafiscale che colpisca, secondo le stesse modalità, i prodotti nazionali ed importati, onde valutarne la compatibilità rispetto alle norme sulle tasse di effetto equivalente o le imposizioni interne discriminatorie, spetta al giudice nazionale prendere in considerazione la destinazione del gettito della tassa medesima. Ove tale gettito sia destinato a finanziare attività che vanno a beneficio specificamente dei prodotti nazionali tassati, di modo da compensare in toto l' onere su questi gravante in ragione della riscossione della tassa, quest' ultima andrà qualificata come 'tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale' ai sensi degli articoli 9 e 12 del Trattato. Ove tale gettito sia destinato a finanziare attività che vanno a beneficio specifico altresì in prodotti diversi dai prodotti nazionali tassati, di modo da compensare solo in parte l' onere gravante sui prodotti nazionali in ragione della riscossione della tassa, quest' ultima andrà qualificata come un' imposizione interna discriminatoria ai sensi dell' art. 95 del Trattato".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) Vedi risposta all' interrogazione parlamentare n. 1144/82 (GU 1982, C 312, pag. 23); in giurisprudenza vedi in particolare sentenza 24 ottobre 1973, Schluetter, causa 9/73, Racc. pag. 1162, che peraltro, ad una più attenta lettura, non mi sembra decisiva sul punto.
(2) Sentenza 22 marzo 1977, causa 74/76, Racc. pag. 557, punto 9 della motivazione.
(3) Sentenza 19 giugno 1973, causa 77/72, Racc. pag. 611, punti 13 e 14 della motivazione.
(4) Sentenza 18 giugno 1975, causa 94/74, Racc. pag. 699; conclusioni pag. 715, in particolare pag. 718.
(5) Sentenza 22 marzo 1977, causa 78/76, Racc. pag. 595.
(6) Sentenza 25 maggio 1977, causa 77/76, Racc. pag. 987.
(7) Sentenza 25 maggio 1977, causa 105/76, Racc. pag. 1029.
(8) Sentenza 28 gennaio 1981, causa 32/80, Racc. pag. 251.
(9) Sentenza 21 maggio 1980, causa 73/79, Racc. pag. 1533, punto 15 della motivazione.
(10) Sentenza 18 giugno 1975, citata, punto 13 della motivazione.
(11) Sentenza 25 maggio 1977, citata, punto 19 della motivazione.
(12) Sentenza 25 maggio 1977, citata, punto 12 della motivazione.
(13) Sentenza 18 giugno 1975, citata, in particolare pag. 718.
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