Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. L' art. 5 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13) - inserito dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10) - ha istituito un prelievo supplementare sulla produzione di latte, da pagare sui volumi di produzione che superano un certo quantitativo di riferimento ("quota"). L' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857 (GU L 90, pag. 13), ha fissato l' importo del prelievo, mentre l' art. 2 ha stabilito l' importanza delle quote da concedere a ciascun produttore riferendosi al quantitativo di latte prodotto nel corso di un determinato anno. Tuttavia, a seguito delle sentenze Mulder (causa 120/86, Racc. 1988, pag. 2321) e von Deetzen (causa 170/86, Racc. 1988, pag. 2355), il Consiglio, con il regolamento (CEE) 20 marzo 1989, n. 764 (GU L 84, pag. 2), ha inserito un articolo 3 bis nel regolamento n. 857/84. Il fine di tale nuova disposizione era di consentire l' attribuzione di una quota ai produttori di latte che avevano sottoscritto un impegno di non commercializzazione o di riconversione a titolo del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione delle mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1) e che, non avendo prodotto latte nel corso dell' anno di riferimento, non potevano aver diritto all' attribuzione di una quota su una base normale.
2. Il sig. e la sig.ra Dent, attori nella causa principale (in prosieguo: gli "attori"), sono produttori di latte che conducono un' azienda nella contea di Cumbria, in Inghilterra. Il 31 gennaio 1980, data in cui essi conducevano la loro fattoria in comune nell' ambito di una società di persone di diritto inglese ("partnership"), gli attori hanno chiesto il beneficio del regime di riconversione fissato dal regolamento n. 1078/77. Essendo stata la loro domanda accolta favorevolmente, essi si sono impegnati a cessare la produzione di latte durante quattro anni, fino al 30 aprile 1984, contro il versamento di un premio. Il 6 aprile 1980, il loro figlio Michael è divenuto a sua volta membro della società.
3. Gli attori, poiché beneficiavano del regime di riconversione, non avevano prodotto latte durante gli anni rilevanti ai fini dell' attribuzione di una quota a titolo dell' art. 2 del regolamento n. 857/84. Una quota è stata tuttavia loro concessa su loro domanda per "difficoltà eccezionali" a titolo del paragrafo 17 dell' allegato II alla Dairy Produce Quotas Regulation, del 1984 (S.I. 1984, n. 1047), cioè a titolo di una disposizione di diritto nazionale intesa ad assicurare l' attuazione dell' art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 857/84. In base a quest' ultima disposizione, gli Stati membri possono, nell' ambito dell' applicazione dell' art. 2,
"concedere ai produttori che esercitano l' attività agricola a titolo principale, un quantitativo di riferimento supplementare (...)".
A tale titolo agli attori è stato attribuito un quantitativo di riferimento di 873 600 litri, che chiamerò qui di seguito "quota eccezionale"; tale quota è stata concessa verosimilmente dopo la scadenza dell' impegno di riconversione sottoscritto dai coniugi Dent. Le parti si impegnano a riconoscere che la quota eccezionale è stata concessa alla società di tre persone costituita dal sig. Dent, dalla sig.ra Dent e dal loro figlio.
4. Come ho sopra indicato, il nuovo articolo 3 bis del regolamento n. 857/84, inserito dal regolamento 20 marzo 1989, n. 764, che è entrato in vigore il 29 marzo 1989, ha consentito ai produttori che hanno sottoscritto un impegno di non commercializzazione o di riconversione di ricevere una quota specifica. Il 27 giugno 1989, il sig. Dent ha chiesto una tale quota al ministero dell' Agricoltura, della Pesca e dell' Alimentazione britannica (in prosieguo: il "ministero"); tale domanda è stata presentata in nome della società familiare che, lo ricordo, era in quel momento composta dal sig. e dalla sig.ra Dent e dal loro figlio. In risposta a tale domanda, il ministero ha concesso il 25 agosto 1989 una quota di 965 693 litri al sig. Dent personalmente, a titolo dell' art. 3 bis, n. 2, primo comma (in prosieguo: la "quota specifica"). La quota concessa per causa di difficoltà eccezionali è stata tuttavia interamente dedotta da tale nuova attribuzione, il che ha lasciato in tutto e per tutto, come quantità supplementare, solo un volume di 92 093 litri. Tale deduzione è stata operata in virtù dell' art. 3 bis, n. 2, secondo comma, il quale stabilisce che:
"Qualora il produttore abbia ottenuto un quantitativo di riferimento a norma dell' art. 3, nn. 1 e 2, e/o dell' art. 4, n. 1, lett. b) e c), il quantitativo specifico di riferimento (...) è ridotto di tale quantitativo".
In prosieguo definirò tale disposizione la "norma anticumulo". Nel corso della causa principale, il ministero ha ammesso che la quota specifica avrebbe dovuto essere concessa al sig. e alla sig.ra Dent congiuntamente, piuttosto che al sig. Dent individualmente. Esso ha insistito nel sostenere che la norma anticumulo gli conferiva il diritto di dedurre da questa quota la totalità di quella concessa per causa di difficoltà eccezionali.
5. Nel corso della causa principale, gli attori hanno affermato che ogni riduzione di tal genere doveva essere esclusa, poiché la quota eccezionale sarebbe stata concessa sulla base di disposizioni nazionali piuttosto che "a norma dell' art. 4, n. 1, lett. b) e c)". Gli attori hanno aggiunto che la quota eccezionale in ogni caso era stata ottenuta a norma del solo art. 4, n. 1, lett. c) e non a norma dell' art. 4, n. 1, lett. b) e c), il che vieta anche l' applicazione della norma anticumulo. Infine, essi hanno sostenuto che la riduzione doveva essere esclusa poiché la quota eccezionale e la quota specifica erano state concesse a due gruppi di persone diversi, cioè una società costituita da tre persone nel caso della prima quota e il sig. e la sig.ra Dent da soli nel caso della quota menzionata da ultimo; in subordine, essi hanno sostenuto ancora che due terzi soltanto della quota eccezionale dovevano essere dedotti, cioè la parte imputabile al sig. e alla sig.ra Dent, i beneficiari della quota specifica.
6. La Queen' s Bench Division della High Court di conseguenza ha sottoposto alla Corte di giustizia le due questioni pregiudiziali seguenti:
"1) Se l' art. 3 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857 [come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764] debba essere correttamente interpretato nel senso che il quantitativo specifico di riferimento di cui al primo comma di tale disposizione va ridotto dell' ammontare di un quantitativo di riferimento ottenuto dal produttore ai sensi delle norme di regolamento nazionali (nella fattispecie: n. 17 dell' allegato II del Dairy Produce Quotas Regulation del 1984) le quali hanno applicato soltanto l' art. 4, n. 1, lett. c) e non l' art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) n. 857/84.
2) Se il menzionato art. 3 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 857/84 [come modificato dal regolamento (CEE) n. 764/89] alla luce della definizione di 'produttore' di cui all' art. 12, lett. c), del regolamento (CEE) n. 857/84, debba essere correttamente interpretato nel senso che, qualora un quantitativo specifico di riferimento sia attribuito a due persone (nel caso di specie marito e moglie) che gestiscono l' azienda agricola di loro proprietà in società con una terza persona (nel caso di specie il loro figlio) detto quantitativo specifico di riferimento deve essere ridotto dell' ammontare di un quantitativo di riferimento (o di una percentuale di questo), qualora tale quantitativo di riferimento sia stato attribuito per la stessa azienda e altrimenti rientri in detto comma, ma sia stato ottenuto dalle tre persone in società".
La prima questione
7. Le osservazioni scritte presentate dagli attori dimostrano che questi ultimi hanno abbandonato l' argomento secondo cui la quota eccezionale sarebbe stata concessa a titolo del n. 17 dell' allegato II alla Dairy Produce Quotas Regulation, del 1984 piuttosto che a titolo dell' art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 857/84. Infatti, il testo del n. 17 indica chiaramente che questa disposizione ha per oggetto l' attuazione dell' art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 857/84; pertanto, se la quota è stata concessa in forza del n. 17, è chiaro che essa è stata concessa anche in forza dell' art. 4, n. 1, lett. c).
8. Gli attori insistono tuttavia nel sostenere che la norma anticumulo non si applica, poiché la quota eccezionale è stata concessa ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. c), e non "in virtù (...) dell' art. 4, n. 1, lett. b) e c)". Essi sostengono di conseguenza che il termine "e" nell' espressione "art. 4, n. 1, lett. b) e c)" esprime una congiunzione e non una disgiunzione. Ma non credo che la normativa possa essere letta in tal modo. Rilevo che le quote concesse sulla base dell' art. 4, n. 1, lett. b) e c) sono quote diverse, concesse in circostanze diverse. In senso stretto quindi una certa quota non può essere concessa contemporaneamente in forza di due disposizioni, anche se è vero che un determinato produttore può ottenere quote sulla base di ciascuna di queste due disposizioni. Inoltre, come il governo del Regno Unito sottolinea nelle osservazioni scritte che ha presentato alla Corte, l' attuazione dell' art. 4, n. 1, lett. b) e c), riveste un carattere opzionale per gli Stati membri. Rimane tuttavia che la norma anticumulo deve essere applicata, anche quando uno Stato membro ha scelto di applicare una sola di queste opzioni (e la situazione è analoga per le opzioni di cui ai punti 1 e 2 dell' art. 3). A mio parere, tuttavia, il riferimento nella norma anticumulo ai produttori che hanno ottenuto una quota ai sensi dell' "art. 4, n. 1, lett. b) e c)" è semplicemente un modo un poco ellittico di riferirsi contemporaneamente ai produttori che hanno ottenuto una quota ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. b) e a quelli che hanno ottenuto una quota ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. c). Inoltre, come il Regno Unito ha sottolineato nelle sue osservazioni scritte, il termine "e" è utilizzato in maniera analoga in un altro punto del regolamento del Consiglio n. 857/84 al fine di ricollegare tra loro due paragrafi o commi di uno stesso articolo, mentre "e/o" è utilizzato laddove si tratta di ricollegare tra loro due o più articoli.
9. Pertanto, la prima questione sottoposta dalla High Court deve essere risolta affermativamente. Aggiungo che tale risultato concorda in maniera evidente con la finalità delle norme di cui trattasi. Niente giustifica a mio parere di consentire, in circostanze come quelle della presente fattispecie, ad un produttore di beneficiare contemporaneamente di una quota eccezionale e di una quota specifica.
La seconda questione
10. Come abbiamo già visto, la norma anticumulo può essere applicata anche quando la quota eccezionale è stata concessa in forza di una normativa nazionale che dà attuazione unicamente all' art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 857/84. La questione seguente è quella relativa a se la norma si applichi anche quando le autorità responsabili della concessione della quota specifica abbiano inteso concedere tale quota ad un gruppo di due persone piuttosto che a un gruppo di tre persone che aveva ricevuto la quota precedente. Ricordo che, nella fattispecie, la quota eccezionale è stata concessa alla società che raggruppa tre persone (i richiedenti e il loro figlio), mentre il ministero ha inteso concedere la quota specifica solamente al sig. e alla sig.ra Dent.
11. Gli attori sostengono che, poiché la quota specifica è stata concessa alla società di cui fanno parte due persone mentre la quota eccezionale è stata concessa alla società composta di tre persone, le due quote sono state concesse a "produttori" diversi, nel senso in cui tale espressione è stata definita all' art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84. Ne deriva che a loro parere nessuna frazione della quota eccezionale deve essere dedotta dal quantitativo di riferimento specifico. In subordine, essi sostengono che la detrazione deve riguardare solo due terzi della quota eccezionale, poiché solo tale parte della quota è imputabile ai beneficiari della quota specifica.
12. Nelle sue osservazioni scritte, il governo del Regno Unito sostiene che, benché essa sia stata nominalmente concessa soltanto al sig. e alla sig.ra Dent, la quota specifica è stata in effetti attribuita al gruppo di persone che gestiscono la proprietà alla data della concessione e deve di conseguenza essere considerata come appartenente alla società composta da tre persone. Anche se le due quote sono considerate come se fossero state concesse a gruppi diversi, il Regno Unito sostiene che, poiché l' azienda era gestita dallo stesso gruppo di persone all' atto di queste due occasioni, la totalità della quota eccezionale deve essere dedotta dalla quota specifica. Rispondendo ad un quesito scritto della Corte, il Regno Unito ha tuttavia confermato che, a suo parere, le due quote devono essere considerate come appartenenti in diritto ad un gruppo costituito dai coniugi Dent e dal loro figlio.
13. Una quota non può a mio parere essere considerata, ai fini dell' applicazione della norma anticumulo, come concessa ad un determinato gruppo di persone pur rimanendo considerata per altri fini come appartenente ad un gruppo di persone diverso. Se Michael Dent è stato effettivamente trattato in diritto nazionale come se non avesse alcun diritto di proprietà sulla quota specifica, difficilmente si vede perché i suoi diritti sulla quota eccezionale debbano essere presi in conto per l' applicazione della norma anticumulo. Tuttavia, mi sembra che nel caso di specie la quota eccezionale e la quota specifica debbano entrambe essere considerate come se fossero state concesse alle tre persone che gestivano l' azienda in comune alla data in cui ciascuna di queste quote è stata concessa.
14. L' art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84 definisce il produttore come l' "imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nel territorio geografico della Comunità (...)". E' naturale quindi supporre che la quota debba essere concessa al gruppo di persone che gestisce la proprietà in un dato momento. Ci si deve quindi chiedere se questa supposizione rimanga valida in caso di concessione di una quota specifica a titolo dell' art. 3 bis, n. 1, del regolamento. Questa disposizione prevede che al produttore
"- il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in esecuzione dell' impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, scada dopo il 31 dicembre 1983 (...)
è attribuito provvisoriamente, a sua domanda (...) un quantitativo specifico di riferimento (...)".
La lettera di questa disposizione può sembrare indicare che una quota specifica può essere concessa solo ai produttori che hanno effettivamente sottoscritto un impegno a titolo del regolamento n. 1078/77. Pertanto, nella fattispecie, il sig. e la sig.ra Dent sono quelli che hanno sottoscritto l' impegno pertinente, poiché il loro figlio è divenuto loro socio solo in una data successiva. Non posso quindi supporre che la quota specifica debba essere concessa loro piuttosto che alla società costituita da tre persone che conduceva la fattoria al momento della concessione della quota, ed è del resto il punto di vista che sembra essere stato adottato dal ministero convenuto nel corso della causa principale.
15. Occorre tuttavia rilevare che, anche dopo l' entrata di Michael Dent nella società, l' impegno sottoscritto dal sig. e dalla sig.ra Dent sarebbe tuttavia stato violato se la società avesse cominciato a produrre latte prima della scadenza del periodo di riconversione. Pertanto, l' art. 3, n. 2, del regolamento n. 1078/77 stabilisce che:
"La concessione del premio di riconversione è subordinata all' impegno del produttore:
a) di rinunciare durante il periodo di riconversione alla cessione a titolo oneroso o a titolo gratuito di latte o di prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda;
b) di rispettare, dalla data di presentazione della domanda sino alla fine del periodo di riconversione, le condizioni di cui all' art. 2, n. 2, primo comma, lett. b) (...)".
Tra le condizioni poste dall' art. 2, n. 2, lett. b), figura in particolare, al primo trattino, la seguente:
"- di non consentire che la sua azienda o parte di essa venga utilizzata da altri per l' allevamento di animali da latte".
La quota specifica di cui all' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84 è stata istituita al fine di consentire l' attribuzione di un quantitativo di riferimento a produttori che non potevano ottenere alcuna quota a titolo dell' art. 2 del regolamento poiché essi erano vincolati da un impegno di non commercializzazione o di riconversione. A mio parere, l' art. 3 bis, n. 1, deve quindi essere interpretato nel senso che va anche a beneficio dei produttori la cui posizione giuridica è stata apparentemente pregiudicata da tali impegni, poco importa che essi vi siano parte o meno alla data in cui essi erano sottoscritti e poco importa che essi siano o meno personalmente responsabili in diritto nazionale di una eventuale violazione di un tale impegno. E' chiaro che l' effetto di un impegno di riconversione sottoscritto da un gruppo di soci non può essere pregiudicato ad esempio da un cambiamento nella composizione di tale gruppo nel corso del periodo di riconversione. Mi sembra pertanto che, in una tale ipotesi, il "produttore" che può avvalersi dell' art. 3 bis, n. 1, è costituito dal gruppo di persone che gestiscono la proprietà al momento in cui la quota specifica è concessa e che, in ragione dell' impegno sottoscritto, è stato privato della possibilità di ricevere una quota a titolo dell' art. 2.
16. Mi sembra inoltre che la situazione è identica per una persona associata agli altri membri del gruppo dopo la fine del periodo di riconversione. Infatti, anche in tale ipotesi, il nuovo socio è pregiudicato dall' impegno di riconversione per il fatto stesso che egli si è associato ad un gruppo di persone che è stato escluso a causa di tale impegno dalla possibilità di accedere ad una quota.
17. Concludo di conseguenza nel senso che, anche nell' ipotesi di una quota specifica, non vi è alcun motivo di allontanarsi dalla regola secondo cui la quota è concessa alla persona o al gruppo di persone che gestiscono la proprietà alla data in cui essa viene concessa. Ne deriva che la quota specifica attribuita su domanda del sig. Dent avrebbe dovuto essere attribuita alla società costituita dalle tre persone e non semplicemente alle due persone che sono state all' origine parti di un impegno di riconversione.
18. Sia la quota eccezionale sia la quota specifica devono di conseguenza essere trattate come appartenenti in diritto allo stesso gruppo di persone, cioè la società a tre composta dai coniugi Dent e dal loro figlio, e di conseguenza come appartenenti allo stesso "produttore" ai sensi dell' art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84. Ne deriva che la quota specifica concessa alla società costituita da queste tre persone deve essere diminuita, in applicazione della norma anticumulo, del volume della quota precedentemente concessa allo stesso produttore. Inoltre, tale risultato mi sembra totalmente concorde con la finalità della normativa e qualsiasi opinione contraria porta a concedere ai produttori un beneficio assolutamente artificioso.
Conclusione
19. Ritengo di conseguenza che la Corte debba risolvere le questioni sottoposte dalla High Court nel modo seguente:
"1) Il secondo comma dell' art. 3 bis, n. 2, del regolamento (CEE) 31 marzo 1984, n. 857, deve essere interpretato nel senso che, quando un produttore ha ottenuto un quantitativo di riferimento in forza di disposizioni nazionali di attuazione dell' art. 4, n. 1, lett. c), di tale regolamento, tale quantitativo di riferimento deve essere detratto da un quantitativo di riferimento specifico ottenuto a titolo dell' art. 3 bis, n. 1.
2) Quando un' azienda agricola è gestita da una società di persone, il quantitativo di riferimento specifico ai sensi dell' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84 deve essere concesso alla società, così come è composta alla data dell' attribuzione. Il fatto che le autorità competenti abbiano inteso concedere il quantitativo di cui trattasi a taluni singoli soci piuttosto che alla società nel suo insieme non può essere fatto valere per evitare la detrazione, ai sensi dell' art. 3 bis, n. 2, secondo comma, dal volume globale del quantitativo di riferimento precedentemente concesso alla società in forza dell' art. 4, n. 1, lett. c), di questo regolamento".
(*) Lingua originale: l' inglese.
Full & Egal Universal Law Academy