Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori giudici,
1. Nel presente procedimento il Tribunal du travail di Bruxelles chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sull' interpretazione dell' art. 51 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ((la cui versione codificata è contenuta nell' allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2001/83, GU 1983, L 230, pag. 6)).
2. La sig.ra Cassamali è una cittadina italiana che ha lavorato, come il suo defunto marito, tanto in Italia quanto in Belgio. A partire dal 1º dicembre 1970 ella percepisce una pensione italiana per superstiti. Dal 1º ottobre 1976 fruisce inoltre di una pensione italiana di vecchiaia, di due pensioni belghe di vecchiaia (l' una per lavoratori subordinati e l' altra per lavoratori autonomi) nonché di una pensione belga per superstiti.
3. Nel calcolo della pensione belga per superstiti si teneva conto di una norma anticumulo belga secondo la quale una pensione per superstiti non può essere cumulata con una o più pensioni di vecchiaia, o con qualsiasi altra prestazione "en tenant lieu", erogate in forza di una normativa belga o straniera, al di là di un certo limite. Questo limite era superato dalle cinque pensioni spettanti alla sig.ra Cassamali e quindi la sua pensione per superstiti veniva decurtata dell' importo eccedente. Si deve rilevare che il ricorso alla norma anticumulo belga era lecito in forza dell' art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
4. Il 3 dicembre 1980 l' ente previdenziale italiano inviava all' ente belga competente (al quale nel frattempo è succeduto l' Office national des pensions) informazioni sui successivi adeguamenti della pensione italiana di vecchiaia. Detta pensione era considerevolmente aumentata: mentre il 1º ottobre 1976 era pari a 57 000 LIT al mese, il 1º luglio 1980 era passata a 240 600 LIT mensili. Per quanto sorprendente ciò possa apparire, detto aumento era dovuto unicamente all' indicizzazione, come ha confermato l' ente italiano in risposta ad una domanda dell' ente belga.
5. L' ente belga riduceva quindi la pensione belga per superstiti di guisa che non venisse superato il massimale previsto dalla citata norma belga anticumulo. La sig.ra Cassamali impugnava tale decisione, sostenendo che essa era in contrasto con l' art. 51 del regolamento n. 1408/71. L' art. 51, lo ricordo, è redatto come segue:
"1) Se, per l' aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle retribuzioni o per altre cause di adeguamento, le prestazioni degli Stati interessati sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale o importo dev' essere applicato direttamente alle prestazioni stabilite conformemente alle disposizioni dell' art. 46, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo le disposizioni di detto articolo.
2) Per contro, in caso di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, viene effettuato un nuovo calcolo conformemente alle disposizioni dell' art. 46".
6. Dalle osservazioni dell' Office national des pensions (in prosieguo: l' "Office national") risulta che il ricorso della sig.ra Cassamali è stato proposto davanti al Tribunal du travail di Bruxelles il 19 marzo 1981. Con sentenza 19 marzo 1990, il Tribunal du travail di Bruxelles ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
"Se l' art. 51 del regolamento n. 1408/71 consenta il nuovo calcolo di una pensione belga in seguito ad aumento dell' importo di una pensione italiana, aumento dovuto unicamente al rincaro del costo della vita.
Se, in caso negativo, esista un' altra disposizione di diritto comunitario che tale nuovo calcolo autorizzi".
7. Gli antefatti del caso di specie sono molto simili a quelli della causa C-85/89, Ravida / Office national des pensions, nella quale la Corte si è pronunciata il 21 marzo 1990 (Racc. pag. I-1063). In quella causa la Corte ha dichiarato che l' art. 51 del regolamento n. 1408/71 dev' essere interpretato nel senso che, quando, in forza di norme anticumulo nazionali, la pensione versata ad un lavoratore da uno Stato membro sia stata liquidata in misura tale che il suo importo, cumulato con quello di una prestazione di natura diversa erogata da un altro Stato membro, non supera un determinato limite, la pensione non deve costituire oggetto di un nuovo calcolo, diretto ad evitare il superamento di detto limite, in caso di successive modifiche dell' altra prestazione dovute dall' andamento generale della situazione economica e sociale.
8. Nella causa Ravida, come nel caso di specie, l' interessata fruiva di pensioni di vecchiaia e di pensioni per superstiti sia in Italia sia in Belgio. La sua pensione belga per superstiti era calcolata alla stregua della stessa norma anticumulo. Anche nel suo caso la pensione italiana di vecchiaia era aumentata a causa dell' indicizzazione e la pensione belga per superstiti era stata ridotta di un importo corrispondente. Non ravviso alcuna differenza di rilievo fra detta causa e il caso di specie. Inoltre, la sentenza Ravida non era altro che un' applicazione della giurisprudenza precedente della Corte, in particolare, delle sentenze Sinatra / FNROM (causa 7/81, Racc. 1982, pag. 137) e Cinciuolo / Union nationale des fédérations mutualistes neutres (causa 104/83, Racc. 1984, pag. 1285).
9. L' Office national espone molto dettagliatamente l' argomento che aveva già abbozzato all' udienza nella causa Ravida e che, se fosse ora accolto dalla Corte, porterebbe a rovesciare la giurisprudenza Ravida. Questo argomento è il seguente. Ciò che è vietato dall' art. 51, n. 1, del regolamento n. 1408/71 in caso di adeguamento del livello della prestazione a causa dell' indicizzazione sarebbe unicamente un nuovo calcolo ai sensi dell' art. 46 del regolamento. Orbene, l' Office national non avrebbe proceduto ad una siffatta riliquidazione; esso avrebbe semplicemente continuato a detrarre dalla pensione belga per superstiti qualsiasi somma che fosse necessario detrarre per riportare il totale delle prestazioni della sig.ra Cassamali entro il limite previsto dalla norma anticumulo belga. Al momento dell' aumento della pensione italiana, l' importo della detrazione sarebbe aumentato in proporzione. L' Office national aggiunge che l' art. 51, lungi dal vietargli qualsiasi nuovo calcolo, l' autorizza semplicemente a non procedere alla riliquidazione contemplata dall' art. 46.
10. A quest' ultimo assunto si deve, a mio parere, ribattere che l' art. 51 non può essere interpretato nel senso che esso autorizza semplicemente gli enti previdenziali degli Stati membri ad effettuare un nuovo calcolo o a non effettuarlo. Ciò sarebbe in contrasto tanto con la certezza del diritto quanto con l' esigenza di un' interpretazione uniforme del diritto da parte degli enti previdenziali di tutti gli Stati membri. Comunque, per i motivi che esporrò qui di seguito, ritengo che risulti chiaramente tanto dal testo dell' art. 51, n. 1, quanto dalla struttura dell' articolo nel suo complesso che l' art. 51, n. 1, vieta un nuovo calcolo nelle circostanze da esso contemplate.
11. L' Office national è più nel vero quando sostiene che ciò che è vietato dall' art. 51, n. 1, è un nuovo calcolo in conformità all' art. 46 e che nessun nuovo calcolo di questo tipo era necessario o è stato effettuato nel caso di specie. Cionondimeno, anche questo argomento cozza contro la stessa obiezione, cioè ch' esso non tiene conto del testo dell' art. 51, n. 1, né della struttura dell' articolo nel suo complesso. L' art. 51, n. 1, dispone chiaramente che, quando una prestazione viene modificata di una percentuale o di un importo determinati, tale percentuale o tale importo devono essere applicati direttamente all' importo delle prestazioni in questione, come liquidato con il calcolo iniziale effettuato in conformità all' art. 46.
12. Il sistema di cui all' art. 51 del regolamento n. 1408/71 consiste nel distinguere tra due situazioni: a) gli adeguamenti che risultano dall' indicizzazione e b) gli adeguamenti dovuti a una modifica del metodo di calcolo. In quest' ultimo caso si procede ad un nuovo calcolo completo. Nel primo caso, una percentuale o un importo determinati sono aggiunti alle prestazioni che erano dovute sino a quel momento e, al di fuori di detto adeguamento, non si effettua alcun nuovo calcolo. L' art. 51 non prevede una terza possibilità che consenta che un aumento dovuto all' indicizzazione in uno Stato membro sia preso in considerazione in un altro Stato membro per l' applicazione di una norma anticumulo nazionale. L' art. 51, n. 1, stabilisce il principio dell' evoluzione autonoma delle prestazioni previdenziali. Una volta che delle prestazioni siano state liquidate in conformità all' art. 46, esse evolvono in maniera autonoma in ciascuno degli Stati membri interessati; un adeguamento praticato in uno Stato membro non incide sulla prestazione versata nell' altro. L' art. 51, n. 2, prevede un' eccezione a tale principio in caso di modifiche nel metodo di calcolo della prestazione. Tale eccezione è necessaria, giacché l' effetto di siffatte modifiche potrebbe essere quello di collocare la persona interessata in una situazione in cui una formula diversa le sarebbe più favorevole. A questo proposito, si deve ricordare che l' art. 46 è stato costantemente interpretato dalla Corte nel senso che i singoli hanno diritto all' applicazione integrale della normativa nazionale o della normativa comunitaria, comprese le loro rispettive norme anticumulo, a seconda di quanto risulti più vantaggioso per loro (v., ad esempio, FNROM / Mura, causa 22/77, Racc. 1977, pag. 1699). Orbene, è improbabile che le circostanze contemplate dall' art. 51, n. 1, cioè un adeguamento delle prestazioni a seguito di un aumento del costo della vita o del livello delle retribuzioni, rimettano in discussione il risultato del raffronto tra le due possibilità.
13. La situazione qui esaminata è anomala poiché le prestazioni considerate hanno subito un aumento eccezionalmente forte solo a causa dell' indicizzazione. Dalla sentenza 21 marzo 1990, Cabras (causa C-199/88, Racc. pag. I-1023), risulta che tale eccezionale aumento era dovuto ad un errore nell' interpretazione delle disposizioni italiane sull' indicizzazione. Normalmente l' interpretazione adottata dalla Corte nella causa Ravida non può avere conseguenze finanziarie così ampie come nel caso di specie. Quando delle prestazioni previdenziali e qualsiasi massimale fissato ai sensi delle norme anticumulo vengono aumentati per tener conto degli aumenti dei prezzi o delle retribuzioni, le differenze tra le aliquote di aumento nei vari Stati membri sono dovute, in ampia misura, alle differenze tra i tassi d' inflazione. Queste ultime differenze, anche se non diminuiscono in proporzione all' incremento della convergenza economica fra gli Stati membri, sono, in linea di principio, ampiamente compensate dalle fluttuazioni monetarie. Così, se l' inflazione è più alta in Italia che in Belgio, le pensioni italiane possono aumentare di più delle pensioni belghe, ma il vantaggio che ne risulta sarà probabilmente compensato in ampia misura dal deprezzamento della lira. Di conseguenza, in circostanze normali, l' interpretazione adottata nella causa Ravida non può portare a risultati anomali.
14. La questione delle fluttuazioni monetarie è anche importante, indirettamente, per un altro motivo. Benché nel caso di specie si tratti di aumenti della prestazione italiana a seguito di adeguamenti al costo della vita, si porrebbero esattamente gli stessi problemi se il valore della prestazione italiana, espresso in valuta belga, aumentasse a seguito dell' evoluzione monetaria. Un aumento del 10% del valore della lira rispetto al franco belga produce lo stesso effetto di un aumento del 10% della pensione italiana, almeno per quanto riguarda il valore della pensione italiana in Belgio. Sarebbe quindi logico che l' ente belga applicasse la stessa norma in tutti i casi in cui cambia il valore della pensione italiana, prescindendo dal se il cambiamento sia dovuto ad un adeguamento risultante dall' indicizzazione o all' evoluzione monetaria. A questo proposito, è interessante richiamarsi alla decisione n. 99 della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti del 13 marzo 1975 (GU C 150, pag. 2). Detta decisione riguarda l' interpretazione dell' art. 107 del regolamento (CEE) n. 574/72, che prevede un periodo di riferimento trimestrale per la determinazione del tasso di conversione in una moneta nazionale di somme espresse in un' altra moneta nazionale, in particolare ai fini dell' applicazione dell' art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71. La decisione interpreta l' art. 107 nel senso che esso determina il tasso di conversione applicabile al momento della fissazione delle prestazioni o al momento di un nuovo calcolo delle prestazioni conformemente all' art. 51, n. 2, del regolamento n. 1408/71. Essa precisa poi che l' art. 107 "non comporta invece l' obbligo di calcolare di nuovo trimestralmente le prestazioni correnti (in particolare le pensioni) mediante l' applicazione del tasso di conversione di cui all' art. 107". Così, risulta chiaramente dalla decisione che, se il valore delle pensioni italiane della sig.ra Cassamali dovesse aumentare a seguito di un apprezzamento monetario, l' ente belga non dovrebbe tener conto d' un siffatto aumento, tranne che nelle circostanze di cui all' art. 51, n. 2, del regolamento n. 1408/71 (cioè in caso di modifica del metodo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni).
15. Per tutti i motivi sopra esposti, ritengo che la Corte debba confermare la sentenza pronunciata nella causa Ravida e propongo di risolvere come segue le questioni sollevate dal Tribunal du travail di Bruxelles:
"1) L' art. 51 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, dev' essere interpretato nel senso che, quando, in forza di norme anticumulo nazionali, la pensione versata ad un lavoratore da uno Stato membro sia stata liquidata in misura tale che il suo importo, cumulato con quello di una prestazione erogata da un altro Stato membro, non supera un determinato limite, la pensione non deve costituire oggetto di un nuovo calcolo, diretto ad evitare il superamento del detto limite, in caso di successive modifiche dell' altra prestazione dovute all' andamento generale della situazione economica e sociale.
2) Nessun' altra disposizione di diritto comunitario autorizza, nelle circostanze suddette, un nuovo calcolo del genere".
(*) Lingua originale: l' inglese.
Full & Egal Universal Law Academy