Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con il presente ricorso, basato sull' art. 169 del Trattato CEE, la Commissione vi chiede di dichiarare che, estendendo a tutti i tipi di combustibile il limite quantitativo di 10 litri contemplato dall' art. 3, n. 3, della direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, 69/169/CEE (1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 78/1033/CEE (2), per l' importazione in franchigia da imposte del carburante contenuto in serbatoi portatili, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi impostigili dal Trattato.
2. Il regime comunitario delle franchigie sul quale verte la controversia va ricordato succintamente. La direttiva 69/169 prevede una franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle accise riscosse all' importazione delle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni che non abbiano indole commerciale. Questo regime vale nell' ambito del movimento dei viaggiatori tanto tra gli Stati membri, ai sensi dell' art. 2 della direttiva, quanto tra i paesi terzi e la Comunità, a norma dell' art. 1. Solo il valore complessivo delle merci importate che fruiscono della franchigia varia a seconda che l' importazione sia fatta da un paese comunitario o extracomunitario. Infatti, nell' ambito del traffico di viaggiatori fra paesi terzi e Comunità, detto importo è fissato in 45 ECU (3), mentre è pari a 390 ECU (4) nell' ambito intracomunitario. La Danimarca aveva però facoltà di escludere dalla franchigia le merci aventi valore unitario superiore a 340 ECU (5). A proposito tanto del traffico di viaggiatori fra Stati membri quanto di quello tra Comunità e paesi terzi, si è precisato che la direttiva subordinava la franchigia a due presupposti essenziali: l' assenza di carattere commerciale delle importazioni, prescritta dall' art. 3, n. 2, della direttiva 69/169, e l' inclusione delle merci nel bagaglio personale.
3. La direttiva 78/1033, detta quarta direttiva, ha precisato la nozione di bagaglio personale. Ha infatti aggiunto all' art. 3 della direttiva 69/169 un terzo paragrafo che recita: "Per bagagli personali si intendono tutti i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare al servizio doganale al momento del suo arrivo, nonché quelli che presenta in un secondo tempo a questo stesso servizio".
4. Dopo questa definizione generica, la norma fa una precisazione, che nella versione francese recita: "Ne constituent pas des bagages personnels les réservoirs portatifs contenant du carburant. Toutefois, pour chaque moyen de transport à moteur, est admis en franchise le carburant contenu dans de tels réservoirs portatifs pour una quantité ne dépassant pas 10 litres sans préjudice des dispositions nationales en matière de détention et de transport du carburant" (6).
5. La Commissione fa carico alla Danimarca di aver interpretato questa norma nel senso che essa consente di limitare a 10 litri la franchigia applicabile non solo al carburante, ma anche a qualsiasi combustibile contenuto nei detti serbatoi portatili ("réservoirs portatifs").
6. Secondo la Commissione, in seguito ad un forte aumento delle imposte sul gasolio per uso domestico intervenuto in Danimarca nel 1986, le autorità danesi hanno reso nota la loro interpretazione del decreto che dà attuazione, nell' ordinamento danese, alla norma dettata dalla direttiva. Il decreto 25 settembre 1985, n. 422, in materia di franchigia per i bagagli dei viaggiatori, stabiliva, nell' art. 4, n. 3, che "la franchigia per l' importazione di combustibili in serbatoi portatili è limitata a 10 litri per ciascun autoveicolo" (7). La parola in corsivo è una traduzione del termine "braendstof" impiegato nel decreto. Il ministro danese delle Imposte ha ritenuto che questa norma andasse interpretata come applicantesi al gasolio domestico e che "detto decreto ((era)) pienamente conforme alla normativa comunitaria" (8). Il decreto 13 giugno 1989, n. 412, è subentrato al primo, ma la disposizione che ci interessa è rimasta invariata (9).
7. La Danimarca ritiene sempre che l' interpretazione che essa dà della norma di cui trattasi sia conforme alla direttiva, dato che questa impiega, nella versione danese, il vocabolo "braendstof" che comprende, nell' accezione comune, tutti i liquidi infiammabili che possono venir usati per fornire energia, ad esempio per azionare un motore a scoppio o per il riscaldamento. Essa invoca pure la versione inglese, quella tedesca e quella olandese, che usano rispettivamente i termini "fuel", "Kraftstoff" e "brandstof", e sostiene che questi hanno lo stesso senso ampio del termine danese "braendstof".
8. La Commissione, pur ammettendo che il termine "braendstof" della versione danese corrisponde ai termini impiegati nelle versioni inglese, tedesca e olandese della direttiva, fa osservare che il termine "carburant" nella versione francese e "carburante" nella versione italiana comprendono solo il combustibile per i motori a scoppio. Aggiunge che, se la formulazione scelta nelle versioni danese, inglese, olandese e tedesca pecca di imprecisione, ciò non significa comunque che si debba considerare erronea la formulazione usata in queste versioni. Osserva d' altro canto che nessuno Stato membro ha difeso l' interpretazione caldeggiata dalla Danimarca. In base ad uno studio sui lavori preparatori della direttiva, l' interpretazione che si deve dare all' art. 3, n. 3, non le sembra consentire dubbi. Questa disposizione avrebbe lo scopo di limitare la quantità di carburante trasportata nei serbatoi portatili.
9. Ricordo anzitutto che in caso di divergenze tra le varie versioni linguistiche di una norma comunitaria, voi considerate che:
"Quando una decisione unica è destinata a tutti gli Stati membri, l' esigenza ch' essa sia applicata e quindi interpretata in modo uniforme esclude la possibilità di considerare isolatamente una delle versioni, e rende al contrario necessaria l' interpretazione basata sulla reale volontà del legislatore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce di tutte le versioni linguistiche" (10).
Ed osservate che
"Non si può poi ammettere che il legislatore abbia voluto, in determinati paesi membri, imporre obblighi più gravosi che in altri" (11).
Non è quindi possibile sostenere che le autorità danesi potessero trincerarsi dietro la versione danese e che esse non avevano avuto modo di analizzare le versioni francese e italiana della direttiva.
10. Nella fattispecie, le versioni linguistiche originarie della norma come modificata nel 1978 sembrano comportare una variante ristretta ed una variante ampia. Pare quindi ragionevole ammettere, come avete già rilevato in passato nell' ambito di un ricorso per inadempimento, che
"l' esame comparativo delle varie versioni linguistiche del ((testo)) non consente di concludere a favore di alcuna delle tesi contrapposte, cosicché non si possono trarre conseguenze giuridiche dai termini usati" (12).
In questi casi ricordate che
"in caso di divergenza fra le versioni linguistiche, la disposizione dev' essere interpretata in relazione alla struttura generale ed allo scopo della normativa di cui fa parte" (13).
11. La direttiva 78/1033, che ha inserito nella direttiva 69/169 la disposizione ora interpretata in modo divergente dalle due parti, non è molto prolissa quanto a questa aggiunta: il sesto 'considerando' precisa solo che "è opportuno definire la nozione di bagagli personali". Leggendo la proposta di quarta direttiva della Commissione (14), si osservano alcune modifiche rispetto alla versione definitivamente adottata dal Consiglio: la proposta contemplava quantitativi diversi per il traffico intracomunitario (15 litri) e per quello con i paesi terzi (5 litri). Soprattutto, essa riservava la franchigia al "carburante contenuto in un serbatoio di riserva" (15).
12. Come sottolinea la Commissione, questa formulazione più precisa della direttiva enunciava in termini inequivocabili l' obiettivo di detta disposizione. Si trattava di concedere una franchigia a un piccolo quantitativo di carburante che consentisse all' automobilista di rimediare in caso di esaurimento del combustibile nel serbatoio del veicolo. La Danimarca ammette che vi era in questa proposta una relazione tra il mezzo di propulsione dell' autoveicolo ed il carburante importato. Tuttavia, la proposta usava già nella versione danese il termine "braendstof", al quale la convenuta intende conferire il senso di combustibile nell' ambito della direttiva.
13. Dichiarare che il termine "braendstof" ha cambiato di senso perché la quarta direttiva ha sostituito i termini "tali serbatoi portatili" all' espressione "serbatoi di riserva" usata nella proposta non mi pare giustificato. Questa sostituzione, a mio avviso, aveva l' unico scopo di semplificare la norma fissata, evitando di ricorrere ad una nuova nozione di "serbatoio di riserva" e rinviando a quella enunciata nella frase precedente, che disponeva già nella proposta di direttiva che "non costituiscono bagagli personali i serbatoi portatili che contengono carburante".
14. Come ha osservato la Commissione, il serbatoio portatile è assimilato al serbatoio normale. E' considerato come riserva supplementare, alla stregua di un accessorio del veicolo, e non come bagaglio personale. Quindi il valore del carburante non rientra nel valore generale delle merci importate dal viaggiatore. Non si comprende perché siffatta norma sarebbe stata estesa ai combustibili non impiegati per il funzionamento dei veicoli.
15. Infine, è opportuno fare riferimento alla direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/181/CEE (16), modificata dalla direttiva 13 giugno 1988, 88/331/CEE (17). Il suo art. 82, n. 1, è così redatto:
"1. Fatti salvi gli articoli 83, 84 e 85, sono ammessi in esenzione:
a) il carburante contenuto nei serbatoi normali:
- degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli;
- dei contenitori per usi speciali;
b) il carburante contenuto in serbatoi portatili a bordo di autoveicoli da turismo e di motocicli, entro il limite di 10 litri per veicolo e fatte salve le disposizioni nazionali per la detenzione e il trasporto del carburante".
Questo articolo usa il termine "braendstof" nella versione danese e il termine "fuel" nella versione inglese, ma esclude qualsiasi dubbio ragionevole circa la sua interpretazione: esso riguarda unicamente il carburante, cioè il combustibile per motori a scoppio che servono ad azionare i veicoli.
16. Così, questa disposizione dissipa qualsiasi eventuale ambiguità circa il tenore della direttiva 78/1033: la franchigia che si applica fino a 10 litri di carburante contenuto in serbatoi portatili a bordo dei veicoli è considerata come integrazione di quella che vale per il contenuto dei serbatoi normali degli autoveicoli (18).
17. Di conseguenza, non si può sostenere che il limite stabilito dall' art. 3, n. 3, della direttiva 69/169 valga per i combustibili diversi dal carburante. La Danimarca ha perciò interpretato troppo estensivamente questa disposizione.
18. Tuttavia, la Danimarca non si è limitata a sostenere argomenti di carattere semantico. Ha dichiarato nella risposta al parere motivato della Commissione che non vi era valido motivo di entrare in conflitto giuridico con la Commissione per l' interpretazione del termine "braendstof" e che era disposta a dare al termine impiegato nell' art. 3, n. 3, della direttiva 69/169 il senso stretto di carburante. Tuttavia lo Stato convenuto ritiene che questa interpretazione implicherebbe che nessuna franchigia spetta per il combustibile contenuto nei serbatoi portatili. Questo assunto, subordinato, può essere così riassunto: dal momento che si ammette che la direttiva, nell' art. 3, n. 3, stabilisce che i serbatoi portatili contenenti carburante non si considerano bagagli personali, a maggior ragione i serbatoi che contengono gasolio domestico non rientrano in questa categoria di bagagli. La Danimarca osserva che un serbatoio portatile che contiene gasolio ha con il viaggio un rapporto meno stretto rispetto ai serbatoi portatili contenenti carburante, che ciononostante non fanno parte dei bagagli personali. Questa sarebbe, del resto, la soluzione alla quale porterebbe l' accezione più comune dei termini "bagagli personali".
19. Questo modo di vedere non mi pare fondato. La proposta di quarta direttiva elaborata dalla Commissione stabiliva chiaramente che era "opportuno definire la nozione di bagagli personali" (19) e "la messa a punto di ((tale)) definizione" era espressamente approvata dal Comitato economico e sociale (20). A questo proposito, il Consiglio, adottando l' art. 3, n. 3, primo comma, della direttiva, ha infine disposto:
"Per bagagli personali si intendono tutti i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare al servizio doganale al momento del suo arrivo, nonché quelli che presenta in un secondo tempo a questo stesso servizio, a condizione che comprovi che sono stati registrati come bagaglio appresso, al momento della partenza, presso la compagnia che ne ha curato il trasporto".
20. Ne consegue che, se il viaggiatore è in grado di presentare merci che dichiara come bagaglio appresso, queste rientrano nella sfera della definizione dei bagagli personali. Ma non è affatto previsto che sia inoltre verificato se i prodotti in questione siano in relazione più o meno stretta con il viaggio o se costituiscano bagagli personali secondo la comune accezione di detta nozione. Indubbiamente, come abbiamo visto, la direttiva stabilisce che i serbatoi portatili che contengono carburante non costituiscono bagagli personali. Se, per quel che riguarda il carburante, si può comprendere che il serbatoio portatile debba considerarsi in un certo senso accessorio del veicolo stesso e non bagaglio personale, non vi è alcuna ragione di estendere questa soluzione ad ulteriori ipotesi. Al limite, la tesi danese potrebbe portare ad affermare che qualunque serbatoio portatile, indipendentemente dal suo contenuto, non può costituire un bagaglio personale ai sensi della direttiva. Quindi i combustibili, siano essi contenuti o meno in serbatoi portatili, mi sembrano disciplinati dal regime dei bagagli personali. Non vi è dunque motivo di escluderli a priori da questa nozione.
21. Indubbiamente, prima di applicare la franchigia generale occorre accertare, da un lato, che le importazioni non abbiano alcun carattere commerciale (condizione pacifica nella fattispecie) e, dall' altro, che il prodotto in questione non sia contemplato da una specifica disposizione della direttiva, come avviene ad esempio per i profumi o per le bevande alcoliche (21). A questo proposito, nessuna disposizione particolare è stata prevista per i combustibili.
22. Ho già detto che si svuoterebbe di significato la nozione stessa di limite quantitativo specifico se si ammettesse il diritto, per gli Stati membri, di applicare un limite a prodotti diversi da quelli espressamente contemplati dalla direttiva, allegando un' analogia con questo o con quell' articolo (22).
23. In una giurisprudenza costante avete dichiarato che
"gli Stati membri conservano nella materia di cui è causa la sola competenza limitata che è loro riconosciuta dalle stesse disposizioni delle direttive di cui trattasi" (23).
Ed avete poi rilevato che dette disposizioni
"non prevedono la facoltà di stabilire limiti quantitativi per merci non espressamente contemplate dall' art. 4, n. 1, della direttiva 69/169" (24).
24. Di conseguenza, vi propongo di dichiarare che, applicando a tutti i tipi di combustibile diversi dal carburante il quantitativo limite di 10 litri contemplato dalla direttiva 69/169/CEE, come modificata dalla direttiva 78/1033/CEE per l' importazione in franchigia di carburante contenuto in serbatoi portatili, il Regno di Danimarca è venuto meno ai suoi obblighi. Concludo per la condanna dello Stato convenuto alle spese.
(*) Lingua originale: il francese.
(1) Relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all' importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (GU L 133, pag. 6).
(2) GU L 366, pag. 31.
(3) Art. 1 della direttiva del Consiglio 17 novembre 1981, 81/933/CEE, che modifica la direttiva 69/169 (GU L 338, pag. 24).
(4) Art. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 88/664/CEE, recante la nona modifica alla direttiva 69/169 (GU L 382, pag. 41).
(5) Art. 1 della direttiva del Consiglio 13 marzo 1989, 89/194/CEE, che modifica la direttiva 69/169 (GU L 73, pag. 47).
(6) Il corsivo è mio.
(7) Risposta scritta della Commissione al quesito posto dalla Corte.
(8) Estratto del dibattito del 27 gennaio 1987 al parlamento danese, allegato alla replica.
(9) V. nota 8.
(10) Sentenza 12 novembre 1969, Stauder, punto 3 della motivazione (causa 29/69, Racc. pag. 419).
(11) Ibidem, punto 4 della motivazione.
(12) Sentenza 28 marzo 1985, Commissione / Regno Unito, punto 16 della motivazione (causa 100/84, Racc. pag. 1169).
(13) Ibidem, punto 17 della motivazione; v. inoltre in materia pregiudiziale sentenza 27 ottobre 1977, Bouchereau, punto 14 della motivazione (causa 30/77, Racc. pag. 1999).
(14) GU C 213, pag. 9.
(15) Art. 1, n. 2, secondo comma, della proposta; il corsivo è mio.
(16) Che determina il campo di applicazione dell' art. 14, n. 1, lett. d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l' esenzione dall' imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 105, pag. 38).
(17) GU L 151, pag. 79.
(18) Questi termini costituiscono oggetto di una definizione nell' art. 82, n. 2, lett. c).
(19) Proposta, già citata, nota 14, ottavo 'considerando' .
(20) GU 1979, C 105, pag. 3.
(21) Art. 4 della direttiva 69/169, modificato da ultimo dalla direttiva 8 luglio 1985, 85/348/CEE (GU L 183, pag. 24).
(22) Conclusioni nelle sentenze 6 dicembre 1990, Commissione / Danimarca (causa C-208/88, Racc. pag. I-4445, in particolare pag. I-4452) e Commissione / Irlanda (causa C-367/88, Racc. pag. I-4465, in particolare pag. I-4470).
(23) Sentenze 6 dicembre 1990, già citate, punti 7 delle motivazioni; sentenza 12 giugno 1990, Commissione / Irlanda, punto 7 della motivazione (causa C-158/88, Racc. pag. I-2367).
(24) Sentenze 6 dicembre 1990, già citate, punti 7 delle motivazioni.
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