Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente causa la deputazione permanente del consiglio provinciale del Brabante, in Belgio, ha proposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 33 della sesta direttiva IVA (direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, GU L 145, pag. 1). L' art. 33 dispone quanto segue:
"Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e, più in generale, qualsiasi imposta, diritto e tassa che non abbia il carattere d' imposta sulla cifra d' affari".
La lite verte sul significato dell' espressione "imposta sulla cifra d' affari" ai sensi di detta disposizione.
2. La causa principale è stata originata da un avviso di accertamento emesso nei confronti della NV Giant dal comune di Overijse per il pagamento di un' imposta relativa al 1988. Detta imposta è basata su un regolamento locale del 2 marzo 1983, approvato dalla deputazione permanente il 31 dicembre 1983, secondo il quale chiunque organizzi, nel territorio del comune, rappresentazioni o intrattenimenti pubblici per i quali faccia pagare agli spettatori o ai partecipanti un prezzo d' ingresso è debitore di un' imposta speciale sull' ammontare lordo di tutti gli introiti. L' imposta è dovuta sull' ammontare complessivo dei corrispettivi pagati per l' ingresso, il servizio e il guardaroba, per la vendita di programmi o di carnet di ballo e sulle consumazioni nonché su qualsiasi altra somma riscossa. L' avviso inviato dal comune riguarda una sala da ballo gestita dalla Giant ed ha ad oggetto l' imposta sulle entrate della stessa all' aliquota del 25%.
3. La Giant ha impugnato l' avviso davanti alla deputazione permanente del consiglio provinciale del Brabante, sostenendo che l' imposta controversa costituisce, in realtà, un' imposta sulla cifra d' affari ai sensi dell' art. 33 della sesta direttiva IVA e che il comune non ha quindi il diritto di riscuoterla. La deputazione permanente ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se il regolamento tributario del comune di Overijse del 2 marzo 1983, secondo il quale chiunque abitualmente od occasionalmente organizzi spettacoli o intrattenimenti pubblici nel territorio del comune e chiunque faccia pagare a tale titolo agli spettatori o ai partecipanti un prezzo d' ingresso è debitore di un' imposta speciale sull' ammontare lordo di tutti i proventi e secondo il quale, in particolare per le sale da ballo e per i ristoranti annessi, viene istituita un' imposta annua del 25% sull' ammontare integrale dei corrispettivi pagati per l' ingresso, il servizio e il guardaroba, per la vendita di programmi o di carnet di ballo, sull' ammontare degli incassi ricavati da tutte le consumazioni e dei contributi o compensi che possono sostituire o integrare dette somme o detti prezzi, così come di qualsiasi altra analoga somma riscossa, sia o meno in contrasto con il divieto, istituito dall' art. 33 della direttiva del Consiglio, 77/388/CEE, di esigere imposte sulla cifra d' affari diverse dall' IVA".
4. E' chiaro che la Corte non può risolvere tale questione nei termini in cui è stata formulata, giacché essa mira ad ottenere una pronuncia sulla compatibilità con la sesta direttiva IVA di una specifica disposizione del diritto nazionale. Orbene, secondo un principio consolidato, la Corte non è competente ad emettere tali pronunce nell' ambito di un procedimento a norma dell' art. 177. Interpreterei quindi la questione come diretta in sostanza a far stabilire se una disposizione avente le caratteristiche del regolamento locale controverso sia compatibile con l' art. 33 della direttiva.
5. Prima di esaminare il merito di tale questione, occorre interrogarsi sulla competenza della deputazione permanente a far uso del procedimento istituito dall' art. 177. Può far ricorso a tale procedimento unicamente una "giurisdizione di uno degli Stati membri", e si pone la questione se la deputazione permanente costituisca un organo del genere.
6. Risulta che nel Belgio ciascun consiglio provinciale elegge fra i suoi membri una deputazione permanente, presieduta dal governatore della provincia, il quale viene nominato dal re. Il ruolo della deputazione permanente è principalmente amministrativo, ma, per ragioni storiche, essa è pure competente per le liti relative ai tributi locali. Per l' esercizio di tale competenza, la deputazione permanente tiene udienze pubbliche secondo una procedura di tipo accusatorio ed è tenuta a motivare le sue decisioni.
7. La competenza della deputazione permanente per le liti in materia di tributi locali si basa, oggigiorno, sulla legge belga 23 dicembre 1986 (Moniteur belge del 12 febbraio 1987, pag. 1993). L' art. 7 di detta legge dispone che quando la lite verte su un importo di almeno 10 000 BFR le decisioni della deputazione permanente possono essere impugnate davanti a una Corte d' appello. Quando la somma controversa è inferiore a 10 000 BFR, la deputazione permanente ha veste di giudice di ultimo grado; le sue decisioni possono, tuttavia, costituire oggetto di un ricorso in cassazione.
8. Alla luce di questi dati, mi sembra chiaro che, nelle circostanze di cui alla causa principale, la deputazione permanente dev' essere considerata giudice di uno Stato membro ai sensi dell' art. 177. Non vi è quindi alcun dubbio sulla sua competenza a disporre un rinvio davanti alla Corte di giustizia a norma di tale articolo.
9. Quanto al merito della questione sollevata, risulta chiaramente dalla giurisprudenza della Corte che il diritto comunitario non pone, allo stato attuale, alcun limite alla facoltà degli Stati membri di istituire imposte diverse dalle imposte sulla cifra d' affari: v. sentenze 13 luglio 1989, Wisselink, punto 13 della motivazione (cause riunite 93/88 e 94/88, Racc. pag. 2671), e 3 marzo 1988, Bergandi, punto 10 della motivazione (causa 252/86, Racc. pag. 1343). Inoltre, il fatto che un' imposta venga riscossa su un' operazione già assoggettata all' IVA e che possa derivarne una doppia imposizione di tale operazione non significa necessariamente che l' imposta costituisca un' imposta sulla cifra d' affari ai sensi dell' art. 33 della sesta direttiva IVA: v. sentenza 8 luglio 1986, Kerrutt, punto 22 della motivazione (causa 73/85, Racc. pag. 2219) e sentenza 13 luglio 1989, Wisselink, summenzionata, punto 14 della motivazione.
10. Secondo la sentenza della Corte nella causa Wisselink, l' art. 33 ha lo scopo di "impedire che il funzionamento del sistema comune d' IVA sia compromesso da provvedimenti fiscali di uno Stato membro gravanti sulla circolazione dei beni e dei servizi e che colpiscano le operazioni commerciali in modo analogo a quello che caratterizza l' IVA" (punto 17 della motivazione). Si deve quindi accertare se l' imposta locale di cui al caso di specie venga riscossa in modo analogo all' IVA e se, pertanto, essa comprometta il funzionamento del sistema comune d' imposta sul valore aggiunto.
11. Le principali caratteristiche del sistema dell' IVA sono state descritte come segue dalla Corte nella sentenza Wisselink:
"Il principio del sistema comune dell' IVA consiste (...) nell' applicare ai beni e ai servizi, fino alla fase della vendita al minuto, un' imposta generale di consumo esattamente proporzionale ai prezzi dei beni e dei servizi, indipendentemente dal numero di passaggi effettuati nelle fasi di produzione e di distribuzione precedenti la fase gravata da imposta. Tuttavia, a ciascun passaggio l' imposta sul valore aggiunto si può esigere solo previa detrazione dell' IVA che ha gravato direttamente sul costo dei vari fattori che compongono il prezzo; il sistema delle detrazioni è disciplinato (...) in modo che i soggetti passivi siano autorizzati a detrarre dall' IVA da essi dovuta gli importi dell' IVA che già hanno gravato sui beni a monte" (punto 18 della motivazione).
12. Come fa rilevare la Commissione, l' imposta controversa differisce dall' IVA sotto vari aspetti. In primo luogo, essa non costituisce un' imposta generale: essa si applica solo all' interno di una zona geografica limitata e ad una categoria limitata di beni e di servizi (v. sentenza Wisselink, punto 20 della motivazione). Inoltre, dato che essa è basata sulle entrate lorde e non già sul valore aggiunto nella fase di ciascuna operazione, è impossibile stabilire con precisione quale frazione dell' imposta su ciascuna vendita o prestazione di servizi possa considerarsi essere stata ripercossa sul consumatore.
13. Esiste tuttavia, secondo me, una differenza più fondamentale tra l' imposta controversa e l' IVA. Come risulta chiaramente dal brano della sentenza Wisselink citato sopra, nel punto 11, l' IVA viene riscossa in ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione. I soggetti passivi possono detrarre dall' importo dell' imposta di cui essi sono debitori l' IVA che ha già gravato sui beni a monte. Orbene, l' imposta controversa non presenta tali caratteristiche, che sono essenziali per il sistema dell' IVA.
14. Ne concludo che la tassa controversa non viene riscossa in modo analogo a quello che caratterizza l' IVA e che essa non è tale da compromettere il funzionamento del sistema dell' IVA. Secondo me, essa non costituisce quindi un' imposta sulla cifra d' affari ai sensi dell' art. 33 della sesta direttiva IVA.
15. Quindi, ritengo che la questione posta dalla deputazione permanente vada risolta come segue:
"Un tributo locale imposto annualmente alle sale da ballo e ai ristoranti annessi per quanto riguarda i corrispettivi pagati per l' ingresso, il noleggio e il guardaroba, per la vendita di programmi o di carnet di ballo e per le consumazioni nonché qualsiasi altro introito che possa sostituire o integrare dette somme non costituisce un' imposta sulla cifra d' affari ai sensi dell' art. 33 della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE".
(*) Lingua originale: l' inglese.
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