Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Le presenti conclusioni vertono su questioni pregiudiziali sottoposteci nell' ambito di un' azione promossa da due imprese tedesche di trasformazione della carne che hanno acquistato, nell' ambito di un' operazione di smercio di carni provenienti dall' organismo d' intervento belga e vendute ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, secondo le modalità contemplate dal regolamento (CEE) n. 1431/87 (1), carne il cui scongelamento ha rivelato muffe e di cui una parte, dichiarata inadatta al consumo umano dall' organismo di controllo veterinario tedesco, ha dovuto essere distrutta. Questa carne, la cui trasformazione era del resto prescritta dal summenzionato regolamento, era stata acquistata per essere trasformata in preparati a base di carne destinati al consumo umano.
2. Le imprese considerate chiedono al Tribunale di Bruxelles di dichiarare la responsabilità dello Stato belga, dell' ente d' intervento e dell' ente di controllo veterinario, al pari di quella dell' impresa per i cui magazzini le merci sono transitate prima di essere condotte nella Repubblica federale di Germania (in prosieguo: i "convenuti").
Sulla prima questione
3. Poiché i convenuti fanno riferimento al diritto comunitario applicabile, il giudice a quo ci sottopone anzitutto la seguente questione:
"Se l' art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) 4 ottobre 1979, n. 2173, implichi che la dichiarazione emessa dal richiedente gli impedisce di presentare reclamo per la non conformità delle merci fornite o per vizi occulti delle stesse, qualora le merci siano state vendute allo stato surgelato e presentino tracce di muffa solo dopo lo scongelamento nel luogo di destinazione e non siano pertanto più idonee alla trasformazione, oppure se la suddetta 'dichiarazione' valga invece per le caratteristiche commerciali della merce rilevabili esteriormente".
4. Va subito precisato che la vendita, essendo avvenuta quando era in vigore il regolamento n. 1431/87, è, ai sensi del terzo punto della motivazione di quest' ultimo, soggetta alle disposizioni dei regolamenti (CEE) nn. 2173/79 (2) e 2182/77 (3), cui farò riferimento in seguito.
5. L' art. 2, n. 2, del regolamento n. 2173/79 enuncia i requisiti cui deve rispondere una domanda di acquisto presso un ente d' intervento perché essa sia ammissibile. Esso stabilisce in particolare che la domanda deve recare:
"(...)
d) la rinuncia del richiedente a qualsiasi reclamo circa la qualità e le caratteristiche del prodotto eventualmente aggiudicatogli".
6. Il giudice nazionale ci chiede quale sia la portata di tale rinuncia.
7. Il governo del Regno Unito osserva che l' interpretazione letterale di tale disposizione porta necessariamente ad escludere qualsiasi reclamo, qualunque esso sia. Ciò sarebbe infatti richiesto dal significato corrente di detti termini.
8. La Commissione si basa tuttavia del pari su un' interpretazione letterale per sostenere la tesi inversa, facendo riferimento al senso specifico che si dovrebbe dare ai termini di tale disposizione nell' ambito del regolamento considerato. A questo proposito essa sostiene che la parola "qualità" figura anche nell' art. 1, n. 3, del regolamento n. 1431/87, in cui si fa riferimento all' allegato 1, che elenca carni di una determinata categoria corrispondente ad una determinata qualità. Quanto alla parola "caratteristiche", essa farebbe riferimento allo stato del prodotto in quanto caratterizzato da taluni elementi, quale ad esempio la presentazione.
9. Dal canto mio ritengo che la questione non possa essere risolta in base al mero testo della disposizione di cui trattasi e che occorra esaminare anche lo scopo e il sistema della normativa nella quale essa si inserisce.
10. I convenuti sostengono che un' interpretazione estensiva della clausola di rinuncia è indispensabile per agevolare il rapido svolgimento delle operazioni di smercio delle scorte, che rischierebbero altrimenti di essere indebitamente rallentate da incessanti liti vertenti sulla fornitura della merce. I governi belga e del Regno Unito sottolineano del pari che le merci di cui trattasi sono vendute a prezzi nettamente inferiori a quelli di mercato e che pertanto i loro acquirenti dovrebbero sapere che corrono un certo rischio.
11. A ciò si può tuttavia replicare che siffatta interpretazione potrebbe dissuadere le imprese dall' interessarsi alle merci offerte dagli organismi d' intervento, il che sarebbe con ogni evidenza dannoso per lo smercio delle scorte. Si può certo ammettere che, tenuto conto del prezzo offerto, gli acquirenti non possono attendersi di ottenere merci di prima scelta. In particolare, essi sanno che col tempo la carne può ossidarsi, anche se è stata congelata a regola d' arte. Questo inevitabile fenomeno chimico non deve tuttavia essere confuso con le muffe accertate nell' ambito del ricorso principale, conseguenti ad una degradazione biologica causata dalla comparsa, nettamente meno prevedibile, di germi. Occorre infatti non dimenticare che nella presente causa si tratta non di carne refrigerata, che noi tutti possiamo conservare nel frigorifero per qualche giorno ad una temperatura intorno a 4 C circa, ma di carne congelata che, ai sensi della direttiva del Consiglio 83/90/CEE (4), deve essere immagazzinata e trasportata ad una temperatura che non può essere superiore a - 12 C (v. allegato I della direttiva, capitolo XIII, punto 65).
12 L' ossidazione diminuisce la qualità della carne, ma le muffe la rendono non commestibile, in modo tale che essa cessa di essere carne atta al consumo umano per divenire un "aliud" e non soltanto un "peius". Orbene, mi sembra difficile che la nozione "caratteristiche" figurante nella dichiarazione di rinuncia possa riguardare un cambiamento così profondo. Il rischio corso dagli acquirenti non dovrebbe comprendere quello di ricevere una merce divenuta non adatta all' uso previsto dal regolamento, vale a dire la trasformazione in carne in scatola destinata al consumo umano.
13. Non si può neanche ragionevolmente supporre che i regolamenti abbiano inteso esporre gli acquirenti al rischio di incorrere in una triplice perdita. Essi avranno infatti dovuto versare un prezzo per il quale non avranno ottenuto nulla e devono inoltre finanziare la distruzione della carne acquistata. Infine, essi perdono anche l' ammontare della cauzione che il regolamento impone loro di costituire ad hoc onde garantire l' adempimento del loro obbligo di trasformazione. Infatti, l' art. 3 del regolamento n. 1431/87 rinvia espressamente all' art. 4 del regolamento n. 2182/77, che così dispone:
"Prima della conclusione del contratto di vendita, una cauzione, destinata a garantire la trasformazione dei prodotti, è costituita presso l' autorità competente dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione (...)".
14. Il governo del Regno Unito e i convenuti nella causa principale fanno riferimento anche al nesso fra la clausola di rinuncia imposta all' acquirente e la possibilità di procedere ad un controllo preventivo della merce offerta stabilito dall' art. 13 del regolamento n. 2173/79, ai termini del quale:
"Gli organismi d' intervento adottano le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di accertarsi, prima di presentare la loro domanda o la loro offerta, dello stato dei prodotti in vendita".
15. E' assodato fra le parti che la rinuncia ad eventuali reclami da parte del richiedente è connessa al suo diritto di procedere a questo controllo preliminare. Tale nesso è del resto confermato dall' ottavo punto della motivazione del regolamento n. 2173/79, in cui si precisa:
"la presentazione di una domanda di acquisto o di un' offerta è facilitata dalla possibilità per gli interessati di rendersi conto dello stato dei prodotti; che è quindi opportuno disporre che gli interessati rinuncino a qualsiasi reclamo circa la qualità e le caratteristiche del prodotto eventualmente loro aggiudicato".
16. La rinuncia deve essere pertanto intesa come il corrispettivo della possibilità di controllo. Non si può pertanto attribuirle un oggetto o una portata superiore al contenuto di quest' ultimo. Orbene, la Commissione osserva che in pratica il diritto dell' acquirente a tale controllo si esercita solo difficilmente poiché egli non conosce da quale deposito proviene la carne che gli sarà assegnata.
17. Infatti, varie disposizioni del regolamento n. 2173/79 mostrano chiaramente che l' acquirente non può conoscere con certezza la provenienza esatta della partita che riceverà eventualmente.
18. Ad esempio, l' art. 2, n. 2, secondo comma, dispone che:
"La domanda può indicare il deposito o i depositi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti, in ordine di preferenza" (5).
19. Il richiedente non ha quindi certezze quanto al magazzino da dove proviene la merce ricevuta. Ciò è ancora accentuato nell' ambito del regolamento n. 1431/87, che si applica alle vendite controverse. A questo riguardo la Commissione cita l' art. 1, n. 5, di detto regolamento, il quale dispone che:
"In deroga all' articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d' acquisto non devono recare indicazione del magazzino o dei magazzini in cui i prodotti richiesti sono giacenti".
20. Il richiedente non ha quindi neanche più la facoltà di esprimere una qualsivoglia preferenza. L' impossibilità in cui si trova di conoscere, all' atto in cui può esercitare il suo controllo preliminare, la provenienza della partita che gli sarà assegnata risulta anche dall' art. 18, n. 2, del regolamento n. 2173/79, che stabilisce:
"La presa in consegna della merce avviene secondo le direttive in materia di ritiro impartite dagli organismi d' intervento, senza alcun diritto a partite determinate".
21. E' pertanto evidente che l' acquirente non conosce da quale deposito proverrà la partita che otterrà. Egli non è pertanto in grado di procedere a verifiche atte a garantirgli lo stato della carne che gli sarà assegnata. Può certo informarsi sulle caratteristiche commerciali dell' insieme della partita offerta. Egli può anche, come hanno sottolineato i convenuti e il governo del Regno Unito, prelevare campioni per scongelarli ed esaminarli. In tal caso potrà però farsi solo un' idea dello stato del pezzo esaminato e non dello stato della carne che gli sarà specificamente assegnata.
22. Orbene, il quantitativo complessivo di carne posta in vendita in Belgio, nell' ambito del regolamento n. 1431/87, ammontava a 1 500 tonnellate. Come in particolare ha segnalato il governo del Regno Unito, questa carne era necessariamente di una qualità non omogenea. La possibilità di controllo di cui disponevano gli acquirenti aveva quindi difficilmente un significato effettivo ed essa non può far pendere la bilancia dal lato di un' interpretazione ampia della clausola di rinuncia.
23. Per gli stessi motivi non occorre risolvere la questione se, non procedendo apparentemente all' esame della merce offerta, le ricorrenti nella causa principale abbiano mancato di diligenza nell' uso della loro facoltà di controllo, poiché quest' ultima non poteva in alcun caso dar loro la certezza circa lo stato della carne che sarebbe stata loro infine assegnata.
24. Nell' ambito del regolamento n. 2173/79 la rinuncia può quindi, a causa dell' impossibilità pratica di effettuare un controllo avente un significato effettivo, essere interpretata solo restrittivamente. Essa non può quindi comprendere reclami riguardanti eventuali vizi occulti della merce assegnata.
25. Per quanto riguarda la questione di stabilire quali reclami siano esclusi a causa della clausola di rinuncia, la Commissione osserva che ciò vale per i reclami riguardanti la presentazione e i vizi rilevabili ad occhio nudo. Non ritengo tuttavia necessario prendere posizione al riguardo, poiché la lite nella causa principale verte sui vizi occulti.
26. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, vi suggerisco di formulare la seguente soluzione per la prima questione sollevata:
"Nell' ambito dell' applicazione del regolamento n. 1431/87, l' art. 2, n. 2, lett. d), del regolamento (CEE) della Commissione 4 ottobre 1979, n. 2173, relativo alle modalità d' applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d' intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69, dev' essere interpretato nel senso che la dichiarazione contemplata da detta disposizione non vale per gli eventuali vizi occulti".
Sulla seconda questione
27. Il giudice a quo chiede inoltre una soluzione per la seguente questione:
"Se l' ampliamento della portata di detta 'dichiarazione' a caratteristiche igieniche non direttamente rilevabili in loco e che rendano la merce non idonea alla trasformazione non sia in contrasto:
a) con lo scopo del regolamento (CEE) n. 1431/87, che riguarda la vendita 'per la trasformazione' ;
b) con lo scopo della direttiva 64/433/CEE, in base alla quale lo Stato da cui viene spedita la merce è responsabile dei controlli sanitari sulle carni da esportare".
28. E' evidente che, dato che ho appena suggerito di risolvere la prima questione nel senso di un' interpretazione restrittiva della "dichiarazione" di rinuncia, la seconda questione è divenuta priva di oggetto. E' quindi unicamente a titolo del tutto subordinato che esaminerò quest' ultima questione qui di seguito.
Sulla questione 2 a):
29. Nell' ambito dell' esame della prima questione ho già rilevato che un' interpretazione ampia della clausola di rinuncia sarebbe incompatibile con lo scopo del regolamento n. 1431/87, che riguarda la vendita per la trasformazione. Va aggiunto che gli autori del regolamento, se avessero effettivamente voluto che gli acquirenti si addossassero il rischio di ottenere una carne non adatta alla trasformazione, avrebbero dovuto prevedere lo svincolo della cauzione in caso di trasformazione o di distruzione della carne.
Sulla questione 2 b):
30. Non vi è un rapporto diretto fra la direttiva 64/433/CEE (6) e l' art. 2, n. 2, del regolamento n. 2173/79. Infatti, qualunque sia l' interpretazione che si dia alla clausola di rinuncia, lo Stato membro rimane responsabile dei controlli sanitari da effettuare sulle carni esportate, in forza degli artt. 3, 4 e 5 della direttiva (7). Tale responsabilità deve poter essere fatta valere dinanzi ai giudici nazionali, in forza delle norme applicabili in materia di responsabilità extracontrattuale dei pubblici poteri. Si tratta di un' azione diversa, tanto per le condizioni cui è sottoposta quanto per i risultati cui essa può portare, da quella che consiste nell' agire contro l' organismo venditore per vizi della carne fornita e che rientra nell' ambito degli obblighi contrattuali di quest' ultimo.
31. Ne consegue che persino un' interpretazione estensiva della clausola di rinuncia non può impedire ad un acquirente che abbia importato la carne in un altro Stato membro ed accertato che lo Stato membro di origine non ha adempiuto i suoi obblighi in materia di controlli all' esportazione di fare dichiarare in giudizio la responsabilità di quest' ultimo e di ottenere eventualmente compensazione per il danno che gli avrebbe causato l' inadempimento.
32. Tenuto conto di quanto precede, vi suggerisco di risolvere come segue le questioni del giudice a quo:
"Nell' ambito dell' applicazione del regolamento (CEE) n. 1431/87, l' art. 2, n. 2, lett. d), del regolamento (CEE) della Commissione 4 ottobre 1979, n. 2173, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d' intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69, dev' essere interpretato nel senso che la dichiarazione da esso considerata non vale per gli eventuali vizi occulti.
Tenuto conto della soluzione della prima questione, non occorre risolvere la seconda".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) Della Commissione del 25 maggio 1987, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d' intervento destinate alla trasformazione nella Comunità, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 786/87 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2182/77 (GU L 136, pag. 26).
(2) Della Commissione del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità d' applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d' intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 (GU L 251, pag. 12).
(3) Della Commissione del 30 settembre 1977, relativo alle modalità di applicazione della vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d' intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità, e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 (GU L 251, pag. 60).
(4) Del 7 febbraio 1983, che modifica la direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU L 59, pag. 10).
(5) Si può del resto osservare al riguardo che sono le difficoltà di applicazione di tale norma che hanno determinato il suo abbandono nel regolamento n. 1431/87 (v. il suo sesto punto della motivazione). Ciò conferma le asserzioni della Commissione sulla prassi riguardante l' esercizio del diritto di controllo da parte dell' acquirente.
(6) Direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU 1964, n. 121, pag. 2012).
(7) Come modificata dalla direttiva del Consiglio 7 febbraio 1983, 83/90/CEE, che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU L 59, pag. 10).
Full & Egal Universal Law Academy