Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. In questo procedimento il Kantongerecht di Beetsterzwaag ha sottoposto alla Corte due questioni relative alle norme comunitarie sul trasferimento di quote di latte, cioè dei quantitativi di riferimento, assegnate ai produttori ed esenti dal prelievo supplementare sulla produzione lattiera.
2. Le questioni del Kantongerecht riguardano in particolare l' interpretazione dell' art. 7 del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546 (GU L 139, pag. 12), che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare. Tale regolamento dà attuazione al regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857 (GU L 90, pag. 13), che ha stabilito le norme generali per l' applicazione del prelievo. L' art. 7 del regolamento n. 1546/88 dà attuazione, in particolare, all' art. 7 del regolamento n. 857/84, che disciplina il trasferimento di quote in vari casi.
3. Così, l' art. 7 del regolamento n. 857/84, nella versione modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (GU L 68, pag. 1; rettifica GU L 81, pag. 41), dispone che:
"1. In caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un' azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito totalmente o in parte all' acquirente, all' affittuario o all' erede, secondo modalità da stabilire.
(...)
3. Gli Stati membri possono prevedere che una parte dei quantitativi in questione sia aggiunta alla riserva di cui all' articolo 5 o, secondo il caso, a quella di cui all' articolo 6, paragrafo 3.
(...)
4. Nel caso di contratti agrari che stanno per scadere, qualora l' affittuario non abbia il diritto alla riconferma del contratto in condizioni analoghe, gli Stati membri possono prevedere che la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all' azienda o alla parte dell' azienda che è oggetto del contratto sia messa a disposizione dell' affittuario uscente, se intende continuare la produzione lattiera.
(...)".
4. Il primo comma dell' art. 7 del regolamento n. 1546/88 dispone che:
"Ai fini dell' applicazione dell' articolo 7 del regolamento (CEE) n. 857/84, e fatto salvo il disposto del paragrafo 3 (...)
1. in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria della totalità di un' azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene trasferito al produttore che rileva l' azienda;
2. in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di una o più parti di un' azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene ripartito fra i produttori che rilevano l' azienda in funzione delle superfici utilizzate per la produzione lattiera o di altri criteri obiettivi stabiliti dagli Stati membri. Gli Stati membri possono non prendere in considerazione le parti trasferite la cui superficie utilizzata per la produzione lattiera è inferiore ad una superficie minima da essi determinata. La parte del quantitativo di riferimento corrispondente a detta superficie può essere aggiunta integralmente alla riserva;
3. le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 e al quarto comma si applicano per analogia agli altri casi di trasferimento che producano effetti giuridici comparabili per i produttori, secondo le varie normative nazionali;
(...)".
5. L' art. 7, primo comma, del regolamento n. 1546/88 riproduce, con alcune modifiche irrilevanti nel caso di specie, una disposizione (art. 5 del regolamento della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, GU L 132, pag. 11) che la Corte ha preso in esame nell' ambito della causa 5/88, Wachauf/Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwitschaft (Racc. 1989, pag. 2609). In tale causa, la Corte ha affermato che la nozione di trasferimento avente "effetti giuridici comparabili" ad un affitto (punto 3 del succitato comma) deve essere intesa come comprendente l' operazione con la quale un' azienda affittata è riconsegnata al locatore alla scadenza dell' affitto (punto 15 della motivazione della sentenza). La Corte ha pure rilevato che la disciplina comunitaria in causa conferiva alle autorità nazionali un margine discrezionale sufficientemente ampio, tale da consentire loro di applicare detta disciplina conformemente alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali (punto 22 della motivazione della sentenza).
6. Rinze e Anne Oosterwoud, che sono padre e figlio, i convenuti nella causa principale, sono coaffittuari in forza di un contratto che è scaduto. Jeen Lolkes Posthumus, attore nella causa principale, che è la persona cui è stato riconsegnato il fondo affittato, si è rifiutato di rinnovare l' affitto. Questo si riferiva ad una parcella facente parte di un' azienda più vasta gestita dagli Oosterwoud e beneficiaria di una quota di latte di 145 430 kg. Gli Oosterwoud proseguono la produzione lattiera sul resto dell' azienda, ma il sig. Posthumus ha cominciato l' allevamento di una mandria lattiera sulla parcella che gli è spettata. Quindi l' attore ha chiesto al Kantongerecht di dichiarare, in sostanza, che egli ha diritto a che la quota relativa a tale parcella gli sia trasferita.
7. Di conseguenza, il Kantongerecht ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle due questioni seguenti:
"1) Se l' art. 7, primo comma, punto 2, del regolamento (CEE) della Commissione n. 1546/88, il quale tra l' altro stabilisce che, in caso di locazione - in cui deve altresì ricomprendersi la cessazione della stessa - di uno o più parti dell' azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene ripartito in funzione della superficie utilizzata per la produzione lattiera, vada interpretato nel senso che, ove lo Stato membro non abbia fissato alcun altro criterio obiettivo né abbia fatta applicazione di quanto disposto dall' art. 7, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, l' allevatore che prosegue l' esercizio della propria azienda, ma perde l' uso di alcune parcelle di terreno a seguito della cessazione dell' affittanza, debba cedere, eventualmente contro un indennizzo, una parte del quantitativo di riferimento, commisurata alla proporzione esistente fra l' appezzamento da cedere e l' intera superficie del fondo aziendale, senza che si debba tener conto degli immobili di pertinenza dell' azienda (stalle) che siano di sua proprietà o che egli abbia preso in affitto da un terzo.
2) Se per criteri obiettivi da stabilire dagli Stati membri occorra intendere criteri basati su elementi concretamente verificabili, quali gli immobili, i terreni, la mano d' opera, i macchinari o simili, eventualmente esistenti".
8. Benché sia manifesto che gli Oosterwoud si oppongono al trasferimento all' attore di una parte della loro quota, da lui reclamata, si deve osservare che né i convenuti né il sig. Posthumus hanno presentato osservazioni scritte alla Corte e che essi non sono stati nemmeno rappresentati all' udienza. I motivi dell' opposizione al trasferimento sono indicati solo nell' ordinanza di rinvio, che si limita a rilevare che gli Oosterwoud fanno valere, "fra l' altro", la sentenza pronunciata dalla Corte nella causa 5/88, Wachauf (già citata sopra, n. 5).
Prima questione
9. Come ho già detto, nella sentenza per la causa 5/88, Wachauf, la Corte ha confermato che le norme relative al trasferimento di quote, ora figuranti nel primo comma dell' art. 7 del regolamento n. 1546/88 (che chiamerò le "norme sul trasferimento"), si applicavano ai casi nei quali la terra ritorni al locatore alla cessazione del contratto di affitto. La Corte ha osservato che in casi del genere sussisteva un mutamento del possesso avente "effetti giuridici paragonabili" a quelli prodotti dal contratto di affitto. Nella causa Wachauf il contratto d' affitto verteva sull' intera azienda, ma lo stesso ragionamento si applica alla riconsegna al locatore di una parte soltanto dell' azienda.
10. Va rilevato che la formulazione della prima questione presuppone che nessun "altro criterio obiettivo" sia stato fissato nei Paesi Bassi ai fini dell' applicazione del punto 2 delle norme sul trasferimento e, nelle sue osservazioni scritte, il governo dei Paesi Bassi ha confermato che nessun criterio era stato fissato. D' altra parte, sembra che la normativa nazionale vigente consenta alle parti di determinare esse stesse, di comune accordo, il quantitativo da trasferire alla fine del contratto di affitto, perlomeno entro taluni limiti. La Commissione ha osservato che un siffatto sistema può equivalere alla fissazione di "altri criteri obiettivi" o può almeno essere conforme alla facoltà di fissare siffatti criteri attribuita agli Stati membri. Tuttavia, sembra che nel caso di specie non siano stati stipulati accordi del genere. Di conseguenza, anche se ritornerò in seguito sulla questione del ruolo che l' accordo delle parti può essere autorizzato a svolgere nella ripartizione della quota (v. in prosieguo, nn. 25-27), si può per ora partire dal presupposto che non vigano "altri criteri obiettivi" per la ripartizione.
11. In mancanza di tali altri criteri, si applica il criterio prescritto nel punto 2 delle norme sul trasferimento: la quota viene ripartita "tra i produttori che rilevano l' azienda in funzione delle superfici utilizzate per la produzione lattiera". Chiamerò questo criterio "principio base". Risulta chiaramente dall' ordinanza di rinvio che il Kantongerecht si chiede se sia conforme alla sentenza della Corte nella causa Wachauf applicare il principio base nelle circostanze del caso di specie. Tuttavia, prima di affrontare tale questione, ritengo utile accertare più in particolare il significato e l' effetto del principio base. Quest' ultima questione è stata trattata specificamente dal governo del Regno Unito sia nelle osservazioni scritte sia all' udienza.
12. Secondo le osservazioni scritte del Regno Unito, applicando il principio base si deve tener conto del fatto che talune parti dell' azienda possono aver contribuito in maggior misura di altre alla produzione lattiera. Così, il principio andrebbe interpretato nel senso che consente (senza tuttavia, a parere del Regno Unito, esigere necessariamente) una ripartizione della quota che tenga conto del fatto che la parte dell' azienda trasferita può contribuire in modo non proporzionato (in più o in meno) al quantitativo totale di latte prodotto nell' azienda. Sembra di conseguenza che il Regno Unito tenda ad interpretare il principio base nel senso che consente, ma non esige, un criterio di ripartizione espresso in termini di rendimento di latte piuttosto che in termini di superficie.
13. Certo, lo Stato membro è libero di fissare, in forza del punto 2 delle norme sul trasferimento, un criterio obiettivo diverso dal principio base ed espresso in termini di rendimento in latte. Non vi è quindi dubbio che un criterio del genere sia consentito dalle norme sul trasferimento, senza essere da esse imposto. E' meno evidente, tuttavia, che lo stesso principio base possa essere inteso nel senso che consente un' opzione del genere. Mi sembra che il margine di manovra lasciato agli Stati membri dalle norme sul trasferimento sia loro fornito dalla possibilità di stabilire "altri criteri obiettivi" e non già dallo stesso principio base.
14. All' udienza, il Regno Unito è sembrato andare oltre, sostenendo non soltanto che il principio base dovrebbe poter essere applicato in modo da tener conto del rendimento di latte, ma che esso deve essere così applicato. Solo un' interpretazione del genere sarebbe conforme allo scopo della normativa, che consiste nel determinare quale parte della quota dev' essere attribuita al fondo che viene trasferito. Benché la versione inglese della disposizione usi i termini "in proportion to the areas used" (in proporzione alle superfici utilizzate), che sembrano far riferimento ad un metodo basato unicamente sulla grandezza delle superfici, è stato sostenuto che l' espressione "in proportion to" induceva in errore e che da altre versioni linguistiche risultava un principio meno restrittivo. La versione olandese, in particolare, usa i termini "op basis van", il che può essere inteso nel senso di "a seconda" o "sulla base di" piuttosto che "in proporzione di".
15. Tale raffronto delle diverse versioni linguistiche ha indubbiamente il merito di spiegare perché la soluzione della questione sollevata dal Kantongerecht sia meno evidente quando la questione viene letta nel testo originale olandese di quando viene letta nella traduzione inglese. Mi sembra, tuttavia, che l' argomento del Regno Unito non possa essere accolto, e ciò per due motivi. In primo luogo è l' espressione "superfici utilizzate per la produzione lattiera" che fa riferimento ad un criterio puramente territoriale, e non l' espressione "in proportion to"; la traduzione di quest' ultima espressione con i termini "op basis van" (olandese), "en fonction de" (francese) o "nach" (tedesco) non ne modifica il senso in misura rilevante. In secondo luogo, mi sembra che lo scopo della normativa sia rispettato solo qualora si interpreti il principio base come enunciante un criterio semplice e diretto. Non è necessario interpretare in modo più complicato il principio base, quando gli Stati membri dispongono già della facoltà di fissare "altri criteri obiettivi" alla luce delle condizioni e dell' esperienza nazionali. Lo Stato membro che ritenga che una rigorosa ripartizione in funzione delle superfici non sia giusta in un sufficiente numero di casi è libero di scegliere un criterio più elaborato. Mi sembra che il legislatore comunitario abbia inteso dare questa libertà agli Stati membri, senza tuttavia esigere che essi adottino un criterio più complesso. E' quindi inutile che uno Stato membro sostenga, come sembra fare il Regno Unito, che prescrivendo la presa in considerazione del rendimento di latte, esso non ha fatto altro che attuare il principio base.
16. D' altra parte, non è senza ragione che il Regno Unito osserva che, per determinare le superfici utilizzate per la produzione lattiera, occorre tener conto del ciclo di utilizzazione agricola al quale l' azienda è stata recentemente adibita. Così la superficie utilizzata per la produzione lattiera non si limita a quella che ospita le mucche attualmente in lattazione, ma deve considerarsi comprendere la superficie che viene attualmente utilizzata per ospitare le mucche tra due periodi di lattazione, per accogliere le mucche destinate ad essere incorporate successivamente nella mandria e per fornire foraggio per la mandria, nonché per ospitare edifici ed impianti. Forse proprio questa interpretazione estensiva dell' espressione "superficie utilizzata per la produzione lattiera" induce il Regno Unito a sostenere che occorre tener conto del fatto che talune di queste superfici contribuiscono, in proporzione, più di altre alla produzione lattiera. Tuttavia, come ho già detto, questo punto di vista si allontana dal criterio territoriale fissato dal principio base; la soluzione del problema sollevato dal Regno Unito rientra nella competenza del legislatore nazionale, che è libero di fissare un criterio espresso in termini di rendimento di latte qualora lo ritenga opportuno.
17. Come ho già rilevato, la prima questione sollevata dal Kantongerecht presuppone che nessun "altro criterio obiettivo" sia stato fissato dai Paesi Bassi. Dato che, come ho già detto, il principio base deve essere interpretato nel senso che determina un trasferimento di quote rigorosamente proporzionale alle superfici utilizzate per la produzione lattiera, si pone la questione se l' applicazione di questo principio nelle circostanze del caso di specie sia conforme alla sentenza nella causa 5/88, Wachauf (già citata sopra, n. 5). I dubbi del Kantongerecht sembrano potersi spiegare con le seguenti considerazioni.
18. In primo luogo, i Paesi Bassi non si sono avvalsi della facoltà, attribuita agli Stati membri, di dare attuazione all' art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84 (già citato sopra, n. 3). Quindi i giudici olandesi non sarebbero tenuti a consentire all' affittuario uscente di conservare la quota relativa al fondo preso in affitto qualora intenda continuare la produzione lattiera. Tuttavia, l' esercizio della detta facoltà era una delle ragioni fornite dalla Corte nella sentenza Wachauf per giustificare la validità delle norme sul trasferimento come applicate agli affittuari uscenti: v. punto 20 della motivazione della sentenza. L' altra disposizione menzionata dalla Corte è l' art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 857/84, che consente agli Stati membri di concedere un' indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera. La possibilità di fruire di tale indennità assume particolare importanza per l' affittuario che perda il possesso di tutta la sua azienda alla scadenza dell' affitto, come nella causa Wachauf. Tuttavia, in un caso come quello presente, nel quale è stata persa solo una parte dell' azienda, si può ritenere che la possibilità di riscuotere un' indennità per la cessazione completa della produzione lattiera sia un modo meno soddisfacente di salvaguardare i diritti dei locatori che intendono proseguire tale produzione.
19. Risulta, inoltre, che il Kantongerecht si chiede se il principio base salvaguardi in modo soddisfacente i diritti degli affittuari uscenti, dati in particolare, gli investimenti che essi hanno effettuato in edifici, macchinari e bestiame.
20. Certamente, nella causa Wachauf la Corte si è espressamente riferita alle facoltà attribuite agli Stati membri dall' art. 7, n. 4, e dall' art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 857/84. Non ritengo tuttavia che essa abbia voluto dire che tali facoltà costituissero i soli mezzi possibili per salvaguardare i diritti dell' affittuario uscente. Nella causa Wachauf l' affittuario uscente aveva chiesto un' indennità per la cessazione della produzione lattiera ai sensi della normativa nazionale che attuava l' art. 4, n. 1, lett. a), e l' indennità ottenibile in forza di detta disposizione era quindi particolarmente pertinente. Tuttavia, nel punto 19 della motivazione della sentenza, la Corte ha enunciato un principio più generale:
"(...) è opportuno rilevare che una disciplina comunitaria che avesse per effetto di spogliare l' affittuario, alla scadenza del contratto di affitto, del frutto del proprio lavoro o degli investimenti effettuati nell' azienda affittata, senza indennizzo, sarebbe in contrasto con le esigenze inerenti alla tutela dei diritti fondamentali nell' ordinamento giuridico comunitario. Poiché dette esigenze vincolano parimenti gli Stati membri quando essi danno esecuzione alle discipline comunitarie di cui trattasi, questi sono comunque tenuti, per quanto possibile, ad applicare tali discipline nel rispetto delle esigenze ricordate".
21. Mi sembra, quindi, che uno Stato membro non sia tenuto a far uso della facoltà conferitagli dal punto 2 delle norme sul trasferimento (stabilire "altri criteri obiettivi") o dall' art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84 (consentire agli affittuari uscenti di conservare un quantitativo di riferimento), purché l' affittuario ottenga una compensazione adeguata, tenuto conto del lavoro o degli investimenti dedicati all' acquisizione della quota. Sembra che i giudici dei Paesi Bassi abbiano effettivamente il potere di concedere un' indennità in circostanze del genere e che tale potere sia stato esercitato, ad esempio, per attribuire in taluni casi all' affittuario una compensazione pari alla metà del valore commerciale della quota trasferita al locatore.
22. Ne consegue che, purché sia assegnata un' adeguata compensazione per la perdita della quota, il giudice nazionale può, anzi deve, applicare le pertinenti disposizioni dell' art. 7 del regolamento n. 1546/88. Così, quando una parte soltanto dell' azienda ritorna al locatore e non è stato fissato dallo Stato membro alcun altro criterio obiettivo per il trasferimento della quota, la quota deve essere trasferita in proporzione alle superfici utilizzate per la produzione lattiera (salvo il diritto dello Stato membro di aggiungere una parte dei quantitativi di cui trattasi alla riserva). Quando l' intero fondo considerato sia utilizzato per la produzione lattiera, la proporzione tra il quantitativo di riferimento trasferito e il quantitativo totale sarà uguale al rapporto tra la superficie trasferita e la superficie totale dell' azienda. Quando una parte soltanto del fondo sia utilizzata a tale scopo, la detta proporzione corrisponderà al rapporto tra la parte della superficie trasferita usata per la produzione lattiera e la parte della superficie totale adibita a tale scopo. Spetterà poi al giudice nazionale determinare come compensare in modo adeguato in tutti i vari casi la perdita della quota.
23. Il Kantongerecht, formulando la prima questione ha pure chiesto se si debba tener conto degli edifici (stalle) di proprietà dell' allevatore o che egli abbia preso in affitto da un terzo. E' chiaro che, se siffatti edifici vengono utilizzati per la produzione lattiera, il suolo sul quale sono costruiti dev' essere considerato far parte delle superfici utilizzate a tale scopo. Inoltre, gli investimenti effettuati in tali edifici possono essere un elemento da considerare per valutare il contributo apportato dall' affittuario alla costituzione della quota e, in questa misura, può essere necessario, per il giudice nazionale, tenerne conto nel determinare la compensazione per la perdita della quota: v. causa 5/88, Wachauf, punto 19 della motivazione della sentenza (supra, n. 20). Le altre forme di compensazione rientrano tuttavia a mio parere nel solo diritto nazionale. Il diritto comunitario disciplina l' attribuzione della quota e l' eventuale doverosità di una compensazione per la perdita della quota, ma non la compensazione di altre forme di perdita o di un indebito arricchimento.
24. Benché, a stretto rigore, le considerazioni sopra svolte siano sufficienti per risolvere la prima questione del Kantongerecht, diversi problemi connessi sono stati affrontati nelle osservazioni scritte e all' udienza, e può essere utile formulare in proposito alcune osservazioni.
25. In primo luogo, dalle osservazioni scritte del governo olandese risulta che la normativa vigente nei Paesi Bassi consente alle parti di accordarsi tra loro per determinare il quantitativo di riferimento da trasferire alla scadenza del contratto di affitto relativo ad una parte di un' azienda. Solo in mancanza di tale accordo il giudice nazionale dovrebbe dettare una soluzione che tenga conto delle superfici utilizzate per la produzione lattiera e che comporti eventualmente una compensazione finanziaria a favore dell' affittuario uscente. Tanto il governo dei Paesi Bassi quanto la Commissione sembrano ritenere che tale sistema sia conforme alle norme sul trasferimento.
26. Benché in linea di principio non abbia nulla da obiettare, nel caso in cui il locatore debba versare un' indennità, a che l' importo di tale indennità sia deciso di comune accordo tra le parti, non mi sembra lecito consentire alle parti di disporre, con piena discrezionalità, pure in merito alla quota da trasferire. Una cosa è autorizzare gli Stati membri a stabilire "altri criteri obiettivi" per la ripartizione della quota e un' altra è consentire agli Stati membri di lasciare la questione alla discrezionalità delle parti. Ciò sarebbe in contrasto sia con la lettera della normativa, ed in particolare con la nozione di "criteri obiettivi", sia con quello che deve ritenersi costituire lo scopo della normativa, cioè evitare la manipolazione del sistema delle quote e il commercio delle quote.
27. Di conseguenza, mentre può essere naturale che le parti cerchino in primo luogo di mettersi d' accordo sul quantitativo da trasferire, siffatto accordo deve essere basato sul criterio stabilito dalla normativa comunitaria o su un altro criterio fissato dagli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono, a mio parere, adottare i provvedimenti adeguati per garantire che siffatti accordi siano conformi a tali criteri. Se gli Stati membri non adottano tali provvedimenti, è impossibile vedere come possano essere soddisfatte le prescrizioni della normativa comunitaria. I detti provvedimenti potrebbero pure comportare l' esame delle condizioni della compensazione pattuita, per garantire che gli accordi di cui trattasi non costituiscano una forma dissimulata di commercio di quote.
28. Contrariamente a quanto ritiene la Commissione, non mi sembra, d' altronde, che la fissazione di "criteri obiettivi" da parte di uno Stato membro possa consistere nel consentire ai giudici nazionali di decidere, caso per caso, se ed in quale misura tener conto di elementi obiettivi. Spetta allo Stato membro fissare in anticipo i criteri che devono essere presi in considerazione dai giudici nazionali, così come spetta allo Stato membro decidere, scegliendo di attuare o no l' art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84, se i giudici nazionali debbano consentire all' affittuario uscente di conservare tutta la quota o parte di essa.
Seconda questione
29. Come si è visto, né il governo dei Paesi Bassi né il Kantongerecht dicono che i Paesi Bassi si sono avvalsi della facoltà di fissare "altri criteri obiettivi". La seconda questione può cionondimeno essere intesa come diretta a stabilire se siffatti criteri siano stati fissati nel caso in cui, nel diritto nazionale, la ripartizione della quota sia affidata alla pattuizione privata o al potere discrezionale del giudice nazionale.
30. Come ho già detto, la soluzione da dare a tale questione è che i criteri devono essere obbligatori per le parti, e non da queste modificabili con accordo, e devono essere fissati in anticipo sotto forma di norme, che devono essere applicate dal giudice nazionale, e non essere lasciati alla sua discrezionalità in ciascun caso singolo. Come osserva il Regno Unito, i "criteri obiettivi" possono essere intesi come comprendenti qualsiasi criterio verificabile relativo alle caratteristiche obiettive dell' azienda e alle attività agricole in essa esercitate. Aggiungerò tuttavia che i criteri devono essere idonei a consentire un' equa ripartizione della quota. Manifestamente, siffatti criteri potrebbero includere criteri diretti a garantire che la parte di quota trasferita rispecchi il contributo della superficie considerata alla produzione lattiera.
Conclusione
31. Ritengo quindi che le questioni sollevate dal Kantongerecht vadano risolte come segue:
"1) L' art. 7, primo comma, del regolamento (CEE) della Commissione n. 1546/88 dev' essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro non abbia stabilito altri criteri obiettivi ai sensi del punto 2 del detto comma né applicato l' art. 7, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, l' allevatore che prosegua l' esercizio della sua azienda, ma perda l' uso di alcune parcelle di terreno a causa della cessazione del contratto di affitto, deve cedere una parte del quantitativo di riferimento relativo all' azienda. La proporzione della parte ceduta rispetto al quantitativo di riferimento totale dev' essere uguale al rapporto tra la superficie utilizzata per la produzione lattiera che ritorna al locatore e la superficie totale dell' azienda utilizzata per tale produzione. Ove necessario, all' affittuario uscente dev' essere attribuita un' adeguata compensazione per la perdita della quota.
2) I criteri obiettivi che gli Stati membri sono autorizzati a fissare a norma del punto 2 del primo comma dell' art. 7 del regolamento n. 1546/88 devono essere intesi come comprendenti qualsiasi criterio verificabile relativo alle caratteristiche obiettive dell' azienda e alle attività agricole in essa esercitate e idoneo a consentire un' equa ripartizione della quota. Siffatti criteri devono assumere la forma di norme vincolanti stabilite in anticipo mediante disposizioni di legge, di regolamento o amministrative".
(*) Lingua originale: l' inglese.
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