Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La Corte è invitata a pronunciarsi sul ricorso proposto dal sig. Mario Costacurta (in prosieguo: il "ricorrente") avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 13 marzo 1990 (1), che ha respinto due ricorsi proposti dal ricorrente contro le decisioni della Commissione 30 ottobre 1987 e 26 aprile 1988. La controversia sulla quale si è pronunciato il Tribunale di primo grado riguardava la soppressione dell' assegno per figlio a carico e dell' indennità scolastica cui il ricorrente riteneva di aver diritto per la figlia Nadia Costacurta.
Gli antefatti e lo svolgimento del procedimento sono già stati illustrati nella relazione d' udienza, cosicché non occorre ripeterli in questa sede.
2. Desidero anzitutto sottolineare che i mezzi dedotti dal ricorrente a sostegno dell' impugnazione riguardano unicamente la parte della sentenza impugnata in cui il Tribunale di primo grado ha respinto il primo mezzo del ricorrente, con il quale egli aveva sostenuto di aver diritto all' indennità scolastica per sua figlia per il periodo 1 aprile - 31 agosto 1987. Detto mezzo è stato respinto dal Tribunale nei punti 23-32 della motivazione della sentenza.
A sostegno dell' odierna impugnazione, il ricorrente deduce tre mezzi, tutti attinenti all' interpretazione che la sentenza censurata dà del presupposto per la concessione dell' indennità scolastica prevista dall' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto, cioè che il figlio a carico "frequenti regolarmente e a tempo pieno un istituto d' insegnamento".
Ricevibilità dei mezzi dedotti
3. A norma dell' art. 168 A del Trattato CEE, l' impugnazione avverso una sentenza del Tribunale di primo grado è ammessa "per i soli motivi di diritto". In conformità a detta norma, l' art. 51 dello Statuto (CEE) della Corte dispone che:
"L' impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su mezzi relativi all' incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.
L' impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l' onere e l' importo delle spese".
Sarà quindi compito della Corte di giustizia accertare se i mezzi dedotti nel ricorso vertano o meno sulla violazione, da parte della sentenza impugnata, del diritto comunitario. Ritengo che in proposito la Corte non debba assumere una posizione troppo restrittiva e desidero formulare una sola osservazione su questo punto.
L' esperienza giurisdizionale dei giudici supremi degli Stati membri (2) insegna che la limitazione del potere di controllo ai "motivi di diritto" o alla "violazione del diritto (comunitario)" non esclude che si possa anche prestare attenzione ai fatti (accertati dal giudice di merito). Sussiste infatti violazione del diritto non solo qualora una norma di legge sia mal interpretata (ad esempio, ritenendo che un' infrazione dell' art. 86 del Trattato non presupponga l' esistenza di una posizione dominante), ma anche qualora una data fattispecie riceva una qualificazione giuridica erronea (ritenendo ad esempio che un' impresa che disponga di una quota del 95% di un dato mercato non vi detenga una posizione dominante). Dato che la competenza della Corte in materia d' impugnazione è volta a salvaguardare l' unità del diritto comunitario, un mezzo che contesti la qualificazione giuridica di una data fattispecie non può, a mio parere, essere dichiarato irricevibile.
4. La ricevibilità dei mezzi dedotti nella presente causa è quindi indubbia. Come vedremo più avanti, in ognuno dei tre mezzi il ricorrente contesta al Tribunale di essersi fondato su un' erronea interpretazione dell' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto e/o sull' erronea qualificazione giuridica di una fattispecie.
Primo mezzo
5. Secondo il ricorrente, a torto il Tribunale di primo grado ha ritenuto che, nel momento in cui la figlia Nadia Costacurta ha iniziato il tirocinio presso la Commissione, il 16 marzo 1987, non fossero più soddisfatti i requisiti per la concessione dell' indennità scolastica.
Il ricorrente contesta l' esattezza di detta tesi facendo rinvio alla conclusione n. 166/87 del collegio dei capi d' amministrazione (citata al punto 16 della motivazione della sentenza impugnata), secondo la quale il requisito della frequenza "regolare" di un istituto d' insegnamento è soddisfatto "allorché un istituto venga frequentato dallo scolaro o dallo studente per un periodo minimo di tre mesi". Orbene, conclude il ricorrente, avendo Nadia Costacurta seguito un corso di diritto internazionale privato all' università di Parigi-I dal 16 novembre 1986 al 15 marzo 1987, detto requisito è soddisfatto e si deve quindi ritenere ch' ella abbia frequentato regolarmente e a tempo pieno un istituto d' insegnamento durante tutto l' anno accademico 1986/1987.
6. Contrariamente a quanto afferma la Commissione, questo mezzo riguarda proprio la "violazione del diritto comunitario" da parte della sentenza impugnata, e più precisamente la violazione dell' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto. Il ricorrente sostiene infatti che il Tribunale non ha interpretato correttamente il requisito della frequenza "regolare" di un istituto, posto da detta norma. L' argomento del ricorrente poggia evidentemente sul principio secondo il quale, ove, durante un anno accademico, lo studente frequenti i corsi per almeno tre mesi, l' indennità scolastica dev' essere erogata per tutta la durata dell' anno accademico, quand' anche il figlio segua i corsi solo per una parte dell' anno e durante il periodo residuo eserciti un' attività lavorativa retribuita.
Questa concezione è a mio parere inesatta. La citata conclusione n. 166/87 del collegio dei capi d' amministrazione, cui il ricorrente fa riferimento, riguarda l' acquisizione del diritto all' indennità scolastica. Occorre poi accertare mese per mese se continuino a sussistere i requisiti per la concessione dell' indennità stessa. Nella stessa ottica, l' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto dispone che l' indennità scolastica consiste in un importo mensile, e che il diritto all' indennità termina alla fine del mese nel corso del quale il figlio a carico raggiunge l' età di 26 anni. Ne consegue che, ove il figlio a carico smetta di frequentare l' istituto d' insegnamento nel corso di un dato mese, a partire dalla fine del mese stesso il diritto all' indennità scolastica si estingue. Sotto questo aspetto, la sentenza impugnata ha accertato, come punto di fatto, che la figlia del ricorrente ha interrotto la frequenza dei corsi quando ha iniziato il tirocinio presso la Commissione il 16 marzo 1987, e che, pertanto, a decorrere da tale data non erano più soddisfatti i requisiti per la concessione dell' indennità scolastica (v. i punti 29 e 30 della motivazione della sentenza). Il primo mezzo dev' essere pertanto disatteso.
Secondo mezzo
7. Con il secondo mezzo il ricorrente deduce che a torto il Tribunale di primo grado ha deciso che il tirocinio svolto dalla figlia presso la Commissione a partire dal 16 marzo 1987 non sia equiparabile ad una frequenza "regolare (...) e a tempo pieno di un istituto d' insegnamento". Questo giudizio è motivato nei punti 26 e seguenti della sentenza impugnata, ove si afferma che un tirocinio pratico è equiparabile alla frequenza regolare dei corsi "solo se il tirocinio compiuto sia stato considerato dall' università come facente parte integrante del programma per ottenere il diploma finale di studi. Per contro, la semplice approvazione o l' eventuale sostegno dell' istituto d' insegnamento non è sufficiente a giustificare la concessione dell' indennità" (punto 27 della motivazione). Ebbene, la sentenza accerta (punto 28 della motivazione) che "non risulta dagli atti, né dalle indicazioni fornite dal ricorrente all' udienza, che tale tirocinio sia stato effettivamente riconosciuto dall' università come parte integrante del programma di studi (...)". Il Tribunale ne deduce che il tirocinio de quo non può essere equiparato alla frequenza regolare dei corsi e che pertanto i requisiti prescritti per l' attribuzione dell' indennità non erano più soddisfatti a partire dal 16 marzo 1987, data in cui la figlia del ricorrente è entrata in servizio presso la Commissione come tirocinante (punti 29 e 30 della motivazione).
Anche il secondo mezzo riguarda quindi l' erronea interpretazione dell' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto. Questa volta, tuttavia, il ricorrente contesta alla sentenza impugnata di aver dato un' erronea qualificazione giuridica ad una fattispecie, cioè al tirocinio compiuto presso un ufficio della Commissione: il ricorrente sostiene che un tirocinio svolto con l' approvazione dell' istituto d' insegnamento debba essere equiparato alla frequenza regolare dei corsi. Come ho già detto (nel punto 3), si tratta anche in questo caso di un motivo di diritto la cui valutazione spetta alla Corte.
8. Con questo secondo mezzo, il ricorrente nulla aggiunge agli argomenti già svolti dinanzi al Tribunale di primo grado: ancora una volta, sottolinea che il tirocinio è stato compiuto dalla figlia "con l' approvazione dell' università", che le autorità accademiche "autorizzano" siffatti tirocini a volte addirittura raccomandando i propri studenti al responsabile del tirocinio, e che la Commissione, a sua volta, incoraggia lo svolgimento dei tirocini, sia accogliendo ogni anno un certo numero di studenti, sia promuovendo il programma Erasmus.
A mio parere, l' interpretazione data dal Tribunale di primo grado all' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto è corretta. Il criterio seguito dal Tribunale, secondo il quale il tirocinio dev' essere riconosciuto dall' istituto d' insegnamento interessato come parte integrante del programma di studi, il cui completamento è necessario per ottenere il diploma finale, mi sembra un criterio oggettivo, pertinente e sufficientemente certo, corrispondente alla lettera e allo scopo del citato art. 3. Detto criterio implica, è vero, che l' accertare se un tirocinio faccia o meno parte di un programma di studi dipende dall' istituto d' insegnamento interessato. Ciò mi pare del resto logico, com' è logico - ad esempio - che spetti all' istituto d' insegnamento (o all' autorità che lo dirige) determinare la durata dell' insegnamento da seguire per ottenere un determinato diploma. Anche questa decisione incide sulla durata dell' erogazione dell' indennità scolastica. Ritengo, pertanto, che anche il secondo mezzo debba essere disatteso.
Terzo mezzo
9. Con il terzo ed ultimo mezzo, il ricorrente afferma che la sentenza impugnata non è sufficientemente motivata, in quanto il Tribunale ha accolto la tesi della Commissione secondo la quale il tirocinio effettuato dalla figlia del ricorrente costituisce di fatto una "formazione professionale" ai sensi dell' art. 2 dell' allegato VII dello Statuto. Questo mezzo si rivolge in particolare contro il punto 31 della motivazione della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha esaminato l' argomento del ricorrente relativo al fatto che gli è stato concesso l' assegno per figlio a carico senza che gli venisse contemporaneamente riconosciuta l' indennità scolastica. La sentenza impugnata rispecchia la tesi della Commissione secondo la quale il tirocinio della figlia del ricorrente dev' essere considerato "formazione professionale" per la quale, ai sensi dell' art. 2, n. 3, dell' allegato VII dello Statuto, può essere effettivamente riconosciuto un assegno per figlio a carico, ma non un' indennità scolastica. Come rilevato nel punto 31 della motivazione, infatti, i criteri di attribuzione adottati nell' art. 2 (relativo alla concessione dell' assegno per figlio a carico) sono diversi da quelli di cui all' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto (che riguarda la concessione dell' indennità scolastica).
A parere del ricorrente, a torto la sentenza impugnata qualifica il tirocinio della figlia come "formazione professionale". A sostegno della propria tesi, egli deduce che il competente ufficio della Commissione ha chiesto alla figlia di produrre, durante il tirocinio, un "attestato di presa a carico", che dimostrerebbe la sua qualità di studente nel corso del tirocinio, così da poter essere esonerata dal versamento dei contributi al regime di assicurazione malattia.
10. Non credo che questo mezzo possa essere fruttuoso. Già esaminando il secondo mezzo dedotto dal ricorrente sono infatti giunto a concludere come giustamente la sentenza impugnata avesse dichiarato che l' indennità scolastica può essere concessa in caso di tirocinio solo se questo può ritenersi parte integrante del programma seguito, e come la sentenza avesse accertato, in punto di fatto, che così non era nel caso del tirocinio compiuto da Nadia Costacurta, talché il ricorrente non aveva diritto all' indennità scolastica. Il terzo mezzo non inficia la validità di questa conclusione, né mette in dubbio la fondatezza del punto 31 della motivazione della sentenza impugnata, in cui il Tribunale rileva che i requisiti per la concessione dell' assegno per figlio a carico sono diversi da quelli previsti per l' indennità scolastica, cosicché il ricorrente non può basare argomenti sull' attribuzione dell' assegno per figlio a carico. L' unico argomento svolto con il terzo mezzo contro la sentenza in oggetto è che il Tribunale di primo grado ha (implicitamente) aderito alla decisione della Commissione di equiparare il tirocinio compiuto dalla figlia del ricorrente presso la Commissione ad una "formazione professionale", cosicché sussisteva (soltanto) il requisito per la concessione dell' assegno per figlio a carico. Anche se il ricorrente avesse ragione su questo punto, ciò comunque non inciderebbe assolutamente sul giudizio espresso dal Tribunale in merito alla soppressione dell' indennità scolastica.
In altre parole, per quanto il mezzo in esame riguardi l' interpretazione di una norma giuridica, esso non può comunque determinare l' annullamento della sentenza impugnata e dev' essere pertanto disatteso.
Conclusione
11. Sulla scorta delle osservazioni che precedono, propongo alla Corte di respingere il ricorso. Quanto alle spese, l' art. 122, primo comma, del regolamento di procedura dispone che, quando l' impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, detta norma vale anche per le impugnazioni proposte dai dipendenti, e la Corte può decidere (senza essere vincolata dall' art. 70 del regolamento) che le spese vengano compensate interamente o in parte, nella misura richiesta dall' equità. Dato che non ravviso nel caso di specie alcuna ragione di equità, vi suggerisco di condannare il ricorrente alle spese del giudizio d' impugnazione, ivi comprese le spese della Commissione.
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) - Sentenza nelle cause riunite Costacurta/Commissione (T-34/89 e T-67/89, Racc. 1990, pag. II-93).
(2) - Per un' analisi dei sistemi giuridici francese e tedesco v., ad esempio, le relazioni presentate in occasione delle Tre giornate giuridiche franco-tedesche: Le contrôle des constatations de fait per le juge de cassation , pubblicate nella Revue internationale de droit comparé, numero speciale, vol. 2, Journées de la société de législation comparée, 1981, pagg. 87-258. Per un breve esame di diritto comparato, in particolare sulla funzione del giudice di cassazione, v. Koopmans, T.: De Hoge Raad en de buitenlandse hoogste gerechten , in De Hoge Raad der Nederlanden, 1938-1988 - Een portret, Zwolle, 1988. Per uno studio meno recente, ma fondamentale, v. Rigaux, F.: La nature du contrôle de la Cour de Cassation, Bruxelles, 1966.
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