Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Creato nel 1957 dal Trattato di Roma, il Fondo sociale europeo (in prosieguo: il "Fondo") è il più vecchio dei tre fondi strutturali comunitari. La sua normativa è stata adeguata, in base all' evoluzione economica e sociale della Comunità, nel 1971, 1977, 1983 e 1988.
2. E' la procedura di finanziamento applicata dal Fondo, quale risulta dalla decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, 83/516/CEE (1), dal regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950 (2), e dalla decisione della Commissione 22 dicembre 1983, 87/673/CEE (3) ° che hanno istituito quello che si è potuto chiamare il "terzo Fondo sociale europeo" (4) ° che è al centro dei ricorsi per annullamento promossi dalle società Infortec (causa C-157/90), Consorgan (causa C-181/90, Racc. 1992, pag. I-3557) e Cipeke (causa C-189/90, Racc. 1992, pag. I-3573).
3. L' obiettivo del Fondo è di favorire "l' attuazione di politiche intese, da un lato, a fornire alla manodopera le qualifiche professionali necessarie per ottenere un' occupazione stabile e, dall' altro, a sviluppare le possibilità occupazionali" (5).
4. L' intervento del Fondo si inserisce, di conseguenza, in azioni di politica di promozione dell' occupazione svolte dagli Stati membri. Tali azioni sono cofinanziate da questi ultimi, dal Fondo e ° marginalmente ° dagli operatori privati (6).
5. Questa "compartecipazione" (7) tra Fondo e Stati membri spiega come questi ultimi siano strettamente associati al suo finanziamento.
6. Il Fondo è amministrato dalla Commissione (8).
7. Le domande di contributo sono presentate al Fondo, mediante un formulario tipo (9), per il tramite degli Stati membri, i quali operano una prima selezione. Dopo aver esaminato la domanda, la Commissione adotta, eventualmente, una decisione di approvazione (10), che comporta automaticamente il versamento di un anticipo (11).
8. Una volta conclusa l' azione di formazione ° o di promozione dell' occupazione ° l' ente beneficiario del contributo presenta al Fondo, per il tramite del suo Stato, una domanda di pagamento del saldo (12) che contiene una relazione dettagliata nel contenuto, i risultati e gli aspetti finanziari dell' azione considerata (13). Lo Stato membro certifica l' esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nella domanda di pagamento (14). La Commissione versa a quel punto il saldo. In totale, il contributo del Fondo è concesso nella proporzione del 50% dell' importo globale delle spese imputabili senza che esso possa tuttavia superare l' importo del contributo finanziario dei pubblici poteri (15).
9. La Commissione procede a verifiche sull' uso dei contributi con l' aiuto dello Stato membro interessato (16). Quest' ultimo provvede ad informare la Commissione sulle azioni in corso (17).
10. Qualora il contributo del Fondo non sia utilizzato alle condizioni previste dalla decisione di approvazione, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare le sue osservazioni (18).
11. La Commissione è del pari autorizzata a verificare il contenuto di una domanda di pagamento del saldo con un "sondaggio rappresentativo", che può portare ad una riduzione del contributo, "applicata proporzionalmente all' intero importo di cui è chiesto il pagamento" (19).
12. I contributi non utilizzati alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione vengono recuperati (20). Lo Stato membro garantisce il buon esito delle azioni. Esso è responsabile, in via sussidiaria, del rimborso delle somme indebitamente versate (21).
13. Logicamente, tale potere di ridurre l' ammontare dei contributi inizialmente concessi appartiene solo alla Commissione. Infatti gli Stati membri presentano al Fondo solo domande di pagamento del saldo di cui certificano l' esattezza (22). Essi le hanno, di conseguenza, approvate.
14. Detta procedura di finanziamento presenta due aspetti caratteristici: il ruolo complesso dello Stato membro che interviene e l' importanza della decisione di approvazione.
15. Oltre a selezionare i progetti di azione che sottopone alla Commissione e che esso finanzia e controlla, lo Stato membro è anche, si è visto, il garante, la "cauzione" degli enti beneficiari di cui certifica le domande di pagamento. Esso si trova quindi in una situazione in cui, essendo debitore nei riguardi dell' organismo beneficiario, può diventarlo anche verso la Commissione.
16. Punto di passaggio obbligato tra la Commissione e le imprese beneficiarie, esso assicura l' esecuzione delle decisioni del Fondo: le notifica alle imprese interessate e, nei programmi che riguardano varie imprese, la Commissione gli precisa le modalità di ripartizione dei contributi tra queste ultime. In senso inverso, esso sottopone alla Commissione le domande iniziali e le domande di pagamento del saldo degli organismi beneficiari.
17. Come ha rilevato la Corte nella sentenza 15 marzo 1984, Eiss/Commissione (23)
"(...) nell' ambito di tale procedura, i rapporti finanziari si instaurano fra la Commissione e lo Stato membro interessato, da un lato, e, dall' altro, fra tale Stato membro e l' ente beneficiario del contributo finanziario".
18. Le situazioni in cui lo Stato membro è l' esecutore delle decisioni della Commissione (24) devono essere accuratamente distinte da quelle in cui si trova, nei riguardi di quest' ultima, in posizione di richiedente. Nel primo caso, la normativa comunitaria non gli riconosce alcun potere proprio: esso agisce solo per conto della Commissione. Nel secondo caso esso agisce indipendentemente dalla Commissione e può proporre ricorso contro le decisioni della stessa (25).
19. La decisione di approvazione è il secondo aspetto caratteristico di tale procedura. Essa ha due effetti sostanziali:
° determina il versamento dell' anticipo (26) da parte della Commissione e dello Stato membro;
° è in base a tale decisione che verrà controllata l' operazione; qualsiasi utilizzazione dei contributi a condizioni non conformi alla decisione di approvazione può dar luogo alla sospensione, riduzione o soppressione del contributo (27) o alla ripetizione dell' indebito (28).
20. Ne consegue che la decisione di approvazione fa sorgere un diritto al pagamento del saldo a favore delle imprese beneficiarie dei contributi, qualora questi ultimi siano utilizzati alle condizioni stabilite dalla decisione stessa e le imprese ne diano la prova (29). Essa fornisce alle imprese una certezza giuridica poiché esse possono legittimamente sperare che il saldo dei contributi approvati verrà loro versato dal Fondo, vincolato dalla decisione di approvazione, una volta che esse avranno dato la prova di spese conformi a tale decisione.
21. Questa prevedibilità nell' attribuzione dei contributi è indispensabile per consentire alle imprese beneficiarie di iniziare delle spese senza rischiare di dovere, in definitiva, farsene carico da sole.
22. Come si vede, la decisione di approvazione svolge un ruolo determinante nella procedura di finanziamento. Su di essa si incentrano i ricorsi presentati dalla Consorgan e dalla Cipeke.
23. Esaminerò tuttavia, in primo luogo, il ricorso promosso dalla società Infortec, il quale pone, in parole semplici, la questione dell' applicazione dell' art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, che avete risolto con le sentenze 7 maggio 1991 Interhotel e Oliveira (30).
24. La società portoghese Infortec, il cui fine sociale è "la prestazione di servizi e il sostegno tecnico, progetti e consultazioni" ha presentato al Fondo, per il tramite dello Stato portoghese, una domanda di contributo contenente una decisione completa dei costi nonché l' indicazione del numero dei partecipanti ai corsi e della durata delle azioni di formazione (fascicolo 870889 P3).
25. Il 31 marzo 1987 la Commissione ha dato, entro alcuni limiti, la sua approvazione a detta domanda (31).
26. Con lettera 13 aprile 1987 (32) il dipartimento per gli affari del Fondo sociale europeo (in prosieguo: il "DAFSE") presso il ministero del Lavoro a Lisbona ha notificato alla società Infortec detta decisione di approvazione stabilendo il contributo del Fondo in 8 373 341 ESC per 138 persone (33) e quello dello Stato membro ° rappresentato così dall' Istituto de Gestão Financeira de Segurança Social (Istituto di gestione finanziaria della previdenza sociale; in prosieguo: l' "IGFPS") ° in 6 850 915 ESC.
27. Il 26 giugno 1987 l' Infortec ha ricevuto un anticipo di 4 186 670 ESC dal Fondo (34) e, il 7 agosto 1987, un anticipo di 3 425 457 ESC dall' IGFPS/DAFSE (35).
28. Il 30 giugno 1988 essa ha presentato una domanda di pagamento del saldo, con una relazione di valutazione qualitativa e quantitativa (36).
29. Il 9 marzo 1990 il DAFSE ha inviato una lettera (37) alla società Infortec con cui comunicava la riduzione dei contributi nei due fascicoli: il fascicolo 870889 P3, oggetto del presente ricorso, e il fascicolo 870965 P1, che è stato oggetto di un ricorso separato dinanzi alla Corte (causa C-12/90), conclusosi con un' ordinanza d' irricevibilità in quanto presentato fuori termine (38).
30. Relativamente al fascicolo 870889 P3, il 21 maggio 1990 la Infortec ha proposto un ricorso di annullamento della decisione della Commissione "adottata in una data sconosciuta, ma comunicata con lettera in data 9 marzo 1990, che ha disposto la riduzione del contributo del FSE precedentemente approvato" (39).
31. Secondo la ricorrente, lo Stato portoghese non è stato consultato prima della decisione di riduzione, come richiesto dall' art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, e la decisione non è motivata.
32. La Commissione solleva un' eccezione d' irricevibilità. Essa sostiene che l' oggetto della lite non è precisato nel ricorso e che l' atto impugnato non è chiaramente individuabile. Per quanto riguarda la lettera 9 marzo 1990, si tratta di una decisione non della Commissione, ma del DAFSE, che ha operato di propria iniziativa una regolarizzazione tra due fascicoli diversi, senza che la Commissione l' abbia disposto. Se si tratta della lettera 7 settembre 1989, con cui la Commissione ha effettivamente notificato una riduzione dei contributi del Fondo nel fascicolo 870889 P3, il ricorso è irricevibile: a tale lettera non si fa riferimento nel ricorso e quest' ultimo è stato comunque presentato fuori termine. La Commissione rileva, inoltre, che l' ammontare della riduzione contestata non è precisato.
33. A seguito della sua domanda di pagamento del saldo, la società Infortec ha ricevuto, relativamente al fascicolo 870889 P3, la lettera del DAFSE 9 marzo 1990, n. 3637 (40), in cui si precisava che:
° la Commissione aveva adottato una decisione su tale fascicolo;
° la società Infortec subiva una riduzione del contributo inizialmente accordato.
Il "saldo approvato" dal Fondo ammontava, infatti, a 2 107 105 ESC, mentre il saldo previsto era di 4 186 670 ESC (41). La lettera inoltre informava la Infortec che essa era debitrice, su due fascicoli, di 16 257 800 ESC nei confronti del Fondo.
34. Tale lettera non precisa né la data né il contenuto esatto della decisione della Commissione che riduce i contributi.
35. Quest' ultima ° versata agli atti nel corso della fase scritta da parte della Commissione ° porta la data del 7 settembre 1989 (42). Essa osserva che il contributo non può essere superiore a 6 293 725 ESC e che tenuto conto del versamento dell' anticipo, il saldo è di 2 107 105 ESC.
36. Orbene, è per l' appunto questa somma che figura nella lettera 9 marzo 1990 nella casella "saldo approvato dal FSE". Così il DAFSE, per redigere la lettera 9 marzo 1990 si è necessariamente riferito alla decisione 7 settembre 1989.
37. E' quindi chiaro che la riduzione del contributo non è per alcun verso un' iniziativa del DAFSE, e che la lettera 9 marzo 1990 è l' atto con cui la decisione del Fondo è stata portata a conoscenza della società ricorrente.
38. Nella sua risposta al quesito scritto rivolto dalla Corte, il governo portoghese ha del resto fugato ogni ambiguità in proposito: "(...) il DAFSE ha comunicato alla Infortec il contenuto della decisione adottata dalla Commissione nella domanda di pagamento del saldo relativa al fascicolo 870889 P3 solo il 9 marzo 1990 con la lettera n. 3637" (43).
39. La circostanza che nella stessa lettera il DAFSE, operando una compensazione nei riguardi della Infortec, abbia detratto l' importo del credito di 2 107 105 ESC di un debito imputato a tale società nell' ambito di un altro fascicolo, non modifica la vera natura di tale lettera, di atto di notificazione della decisione comunitaria.
40. Nel suo ricorso di annullamento, la società ricorrente non poteva essere più precisa dell' atto di notificazione della suddetta decisione. E' chiaro che se il ricorso non menziona né la data della decisione della Commissione che reca pregiudizio né l' importo esatto delle ritenute operate da tale istituzione, ciò è dovuto al fatto che la ricorrente non ne è stata informata.
41. Ne consegue che l' oggetto del ricorso è perfettamente individuato e che l' eccezione di irricevibilità va respinta.
42. La decisione della Commissione che riduce i contributi accordati alla Infortec è stata portata a conoscenza del DAFSE con la lettera che le ha indirizzato il Fondo il 7 settembre 1989 in forma di nota di debito.
43. Detta decisione è stata adottata nel rispetto dell' art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, che consente alla Commissione di ridurre un contributo non utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione solo dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni?
44. Come rilevava l' avvocato generale Tesauro nelle sue conclusioni relative alla causa FUNOC/Commissione (44), tale articolo
"non prevede un procedimento formale di consultazione ma richiede unicamente che le autorità dello Stato membro interessato abbiano la possibilità di presentare le loro osservazioni prima dell' adozione di un decisione definitiva".
45. La lettera 7 settembre 1989 non invita il governo portoghese a presentare le sue osservazioni, essa notifica una decisione. Ne dà prova la maniera in cui è redatta: "I servizi del FSE hanno accertato l' esistenza di un importo di (...) di spese non riconoscibili (...) Di conseguenza, il contributo del Fondo non può essere superiore a (...) La differenza (...) sarà versata sul nostro conto bancario".
46. La Commissione del resto ammette nel suo controricorso (45) che essa ha dato al governo portoghese la possibilità di presentare le sue osservazioni successivamente all' adozione della decisione.
47. Nella sua risposta al quesito scritto che le ha rivolto la Corte, la Commissione ha sostenuto che la decisione era stata comunicata allo Stato portoghese facendo espresso riferimento al citato art. 6, n. 1, "e ciò significa che esso avrebbe potuto presentare le sue osservazioni se ne avesse ravvisato l' opportunità, ciò che tuttavia non ha fatto, accettando la riduzione proposta".
48. Così, uno scambio di lettere successivo alla decisione assunta dalla Commissione sarebbe conforme a quanto prescrive l' art. 6, n. 1, e la mancata reazione dello Stato interessato alla notificazione della decisione di riduzione equivarrebbe ad una accettazione di quest' ultima (46).
49. Ho già sottolineato gli inconvenienti di una simile pratica (47), che è inoltre contraria alla lettera dell' art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83.
50. Voi stessi l' avete formalmente condannata in questi termini nella sentenza Oliveira 7 maggio 1991 (48):
"Non si può accogliere l' argomento che la Commissione trae dalla possibilità che lo Stato membro interessato riapra la fase di concertazione con il Fondo una volta che la decisione di riduzione gli sia stata notificata.
A questo proposito basta osservare che in tal caso tanto il destinatario del contributo, informato dell' instaurazione della concertazione, quanto lo Stato membro interessato non avrebbe più la possibilità di esperire un' azione di annullamento nei confronti delle decisioni di riduzione qualora, nonostante le obiezioni avanzate dallo Stato membro, la Commissione confermasse la sua decisione iniziale dopo la scadenza del termine di due mesi stabilita dall' art. 173, terzo comma, del Trattato.
Inoltre, in simile ipotesi, il destinatario del contributo e lo Stato membro non potrebbero nemmeno chiedere l' annullamento della decisione che conferma la riduzione del contributo, perché un ricorso di annullamento proposto contro un provvedimento che si limita a confermare una precedente decisione non impugnata tempestivamente è irricevibile" (49).
51. Non è contestato che nel fascicolo 870889 P3 lo Stato membro non è stato in grado di presentare le sue osservazioni prima che la Commissione adottasse la sua decisione di riduzione del contributo. Ne consegue che quest' ultima va annullata senza che si debbano esaminare gli altri mezzi dedotti dalla società ricorrente.
52. Le condizioni di applicazione dell' art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 devono essere del pari richiamate nei fascicoli Consorgan e Cipeke, sia pure relativamente a un giorno diverso. Queste due cause riguardano sostanzialmente gli effetti della decisione di approvazione. Esaminiamoli ora.
53. La società Consorgan ha fatto parte di un gruppo di quattordici imprese guidate dalla società Ceramic, che nel 1987 ha presentato una domanda di contributo (50) al Fondo per "un' azione di formazione professionale in favore dei giovani di età inferiore ai 25 anni (...)" (51), che doveva riguardare 1263 persone (fascicolo 871106 P1).
54. Se ci si attiene alla domanda di pagamento del saldo presentata il 27 ottobre 1988 (52), la Commissione avrebbe approvato il progetto globale con la decisione 31 marzo 1987 per una somma di 328 148 959 ESC, portata a 337 749 326 ESC con la decisione di modifica 30 aprile 1987. Queste due decisioni non sono state versate agli atti. Le stesse non sono state notificate al DAFSE che, secondo le indicazioni fornite in udienza dal rappresentante della Commissione, ha successivamente ripartito gli anticipi tra le imprese interessate.
55. Sulla base della relazione di valutazione qualitativa e quantitativa (53) redatta dalla Consorgan, il contributo del Fondo è stato approvato, per quanto la riguarda, per la somma di 93 552 788 ESC (per quanto riguarda l' IGFPS il contributo approvato era pari a 76 518 645 ESC).
56. La società ricorrente ha ricevuto un anticipo di 85 020 716 ESC, di cui 46 761 394 erogati dal Fondo (54) e 38 259 322 erogati dall' IGFPS (55).
57. Sulla base della suddetta relazione di valutazione, la società ha alla fine speso 177 129 810 ESC. La domanda di pagamento del saldo presentata, per l' intero gruppo di imprese, dalla società Ceramic, valutava l' ammontare totale del contributo del Fondo in 263 965 133 ESC. Essa è datata 27 ottobre 1988 (56).
58. Con la lettera 30 marzo 1990 (57) il DAFSE faceva sapere alla Consorgan che i servizi del Fondo avevano constatato l' esistenza di un importo di 30 501 190 ESC di spese non riconoscibili: il saldo approvato ammontava a 6 472 608 ESC per quanto riguarda il contributo del Fondo e a 5 295 771 ESC per quanto riguarda il contributo nazionale.
59. La società Consorgan avrà quindi potuto beneficiare degli anticipi (85 020 716 ESC) e del saldo accordato (11 768 379 ESC (58)), pari ad un totale di 96 789 095 ESC.
60. Detta somma va raffrontata al totale approvato, pari a 188 934 925 ESC, e al totale delle somme spese, pari a 177 129 810 ESC.
61. Oggetto del ricorso è questa decisione della Commissione di ridurre l' ammontare dei contributi inizialmente accordati, portata a conoscenza della Consorgan con la citata lettera 30 marzo 1990.
62. La mancata osservanza della formalità prescritta dall' art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, integra una violazione delle forme sostanziali, ai sensi dell' art. 173, primo comma, del Trattato CEE, che voi avete esaminato d' ufficio (59) nella sentenza Interhotel.
63. Come invita a fare il quesito scritto che avete rivolto alla Commissione occorre quindi verificare d' ufficio, se lo Stato membro interessato sia stato consultato prima che la Commissione abbia adottato la decisione di ridurre il contributo del Fondo, come richiesto dal citato art. 6, n. 1.
64. Mentre le azioni di formazione erano terminate e dopo un' analisi della domanda di pagamento del saldo, la Commissione, in una prima decisione portata a conoscenza del DAFSE con lettera 5 settembre 1989 (60), ha limitato il contributo del Fondo al fascicolo Ceramic alla somma di 201 130 494 ESC (61) (pari a 62 834 639 ESC di spese non riconoscibili).
65. Con lettera 27 settembre 1989 (62) il DAFSE chiedeva al Fondo di suddividere, per impresa e per rubrica, le somme considerate non riconoscibili. La lettera 27 settembre 1989 (63), accompagnata da una scheda in cui erano elencate le varie voci del formulario soggette a riduzione, forniva al DAFSE delle precisazioni.
66. Infine, in una nuova lettera 19 febbraio 1990 (64), il DAFSE sollecitava ulteriori informazioni, in quanto il totale delle somme dichiarate non riconoscibili dalla Commissione raggiungeva 130 118 760 ESC, mentre la lettera 5 settembre 1989 annunciava una riduzione sensibilmente inferiore. Nella lettera 2 marzo 1990 (65) la Commissione confermava che l' importo delle spese non riconoscibili ammontava alla somma di 62 834 639 ESC e riguardava solo la partecipazione del Fondo a tale azione.
67. A seguito di tale carteggio il DAFSE notificava alla Consorgan, con la citata lettera 30 marzo 1990, la riduzione del contributo.
68. Poiché quest' ultima lettera è stata preceduta da uno scambio di lettere tra la Commissione e lo Stato membro e quest' ultimo è stato, per il tramite del DAFSE, in grado di presentare le sue osservazioni, si deve ritenere che è stato osservato quanto prescritto dall' art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, come avete già dichiarato nella sentenza FUNOC/Commissione (66).
69. Il ricorso d' annullamento proposto dalla società Consorgan ha un unico fondamento: la mancanza di motivazione secondo modalità conformi a quanto prescrive l' art. 190 del Trattato.
70. La lettera 30 marzo 1990, con cui si notificava a detta società la riduzione dei contributi, risponde all' obbligo di motivazione posto da tale articolo? Essa stabilisce nella somma di 30 501 190 ESC le spese non riconoscibili della società Consorgan a causa della presenza, nella domanda di pagamento del saldo, di un numero eccessivo di ore di pratica e di un certo numero di spese non approvate.
71. Secondo la costante giurisprudenza della Corte
"l' obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione e di fornire all' interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione è fondata oppure se è eventualmente inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità. La portata di quest' obbligo dipende dalla natura dell' atto in questione e dal contesto nel quale è stato adottato" (67).
72. Pertanto la motivazione di una decisione adottata dalla Commissione, previo parere del comitato per le franchigie doganali e con cui si negava l' importazione di un apparecchio scientifico in franchigia dai dazi doganali, vi è sembrata sufficiente in quanto
"Benché, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la motivazione prescritta dall' art. 190 del Trattato debba mettere in luce, in modo chiaro e non equivoco, l' iter logico dell' autorità comunitaria, autrice dell' atto impugnato, così da consentire agli interessati di conoscere i motivi del provvedimento, onde poter tutelare i loro diritti, e alla Corte di esercitare il proprio sindacato, non è tuttavia prescritto che essa specifichi tutti i vari elementi di fatto e di diritto rilevanti. L' accertamento se la motivazione di una decisione soddisfi queste condizioni, infatti, va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia" (68).
73. La motivazione di una decisione individuale deve quindi essere sufficiente a consentire alla Corte di esercitare il suo sindacato ed alla persona interessata di conoscere le giustificazioni per poterla contestare. Essa non deve andare oltre quanto necessario tenuto conto delle esigenze e degli obblighi connessi al finanziamento delle istituzioni comunitarie.
74. In materia di Fondo sociale europeo voi avete riconosciuto, nella sentenza 7 febbraio 1990, Comune di Amsterdam/Commissione (69), che la sommarietà della decisione con cui la Commissione nega il contributo del Fondo sociale europeo ad un' azione di formazione professionale è
"una conseguenza inevitabile del trattamento informatico di diverse migliaia di domande di contributo, nelle quali la Commissione è tenuta a statuire in tempi brevi. Una motivazione più dettagliata di ciascuna decisione individuale potrebbe quindi compromettere l' attribuzione razionale ed efficace dei contributi finanziari del Fondo" (70).
75. Una motivazione così scarna è ammessa per una decisione di rifiuto di accordare un contributo nell' ambito della domanda iniziale che la Commissione deve esaminare in termini molto brevi (71). Questa soluzione può essere trasposta alla decisione della Commissione che, a seguito di una domanda di pagamento del saldo, riduce l' ammontare dei contributi inizialmente approvati?
76. E' vero che in tale caso la Commissione adotta la sua decisione, come si è visto, sulla base di una domanda accompagnata da una relazione di valutazione quantitativa e qualitativa, in cui l' impresa interessata ha potuto esprimersi. Ma la Commissione non è più tenuta ad osservare termini così rigidi.
77. Voi riconoscete, peraltro, che quanto il destinatario della decisione di cui si contesta la motivazione è stato associato alla preparazione di quest' ultima, tale motivazione soddisfa i "requisiti minimi" dell' art. 190, in quanto essa contiene gli elementi indispensabili perché il destinatario possa valutare se la decisione è viziata (72).
78. Abbiamo visto che nel corso della procedura di finanziamento del Fondo gli Stati membri possono presentare le loro osservazioni. Invece le imprese che subiscono le riduzioni dei contributi non sono associate alla preparazione della decisione della Commissione.
79. Pertanto, la situazione molto particolare in cui si trova l' impresa in attesa del versamento del saldo non consente di accontentarsi di una motivazione sommaria.
80. Infatti, il rigetto da parte della Commissione di una domanda iniziale di contributo non causa altro pregiudizio alla società interessata che quello della perdita di un finanziamento: essa non ha ancora effettuato spese.
81. Invece, qualora la domanda sia stata approvata, l' impresa ha riscosso un anticipo che non copre più del 50% delle spese approvate (73). Solo al termine dell' azione di formazione il saldo diviene esigibile. La società avrà quindi fatto, nella stragrande maggioranza dei casi, degli anticipi di capitale in attesa del versamento del saldo che essa può legittimamente attendersi di riscuotere, laddove l' operazione si sia svolta alle condizioni stabilite in sede di approvazione.
82. Come si vede, una riduzione dei contributi portata a conoscenza delle imprese al momento dell' effettuazione del saldo è tale, se non è motivata in modo sufficiente da consentire il controllo della sua fondatezza, da causare un danno rilevante (74) che può creare gravi difficoltà finanziarie ai suoi destinatari.
83. Nella lettera 30 marzo 1990 la Commissione deduce come primo motivo il fatto che il numero di ore pratiche deve essere ridotto del 17% per ottenere un numero pari a quello totale delle ore teoriche.
84. La società ricorrente non contesta di essere stata avvisata, con la circolare n. 10/DAFSE/87 dell' 8 giugno 1987 (75), che la durata dei periodi di formazione professionale doveva essere pari a quella delle ore di insegnamento teorico, in quanto le ore in sovrappiù non venivano considerate prioritarie e non potevano quindi esse poste a carico del DAFSE.
85. Le spiegazioni della società Consorgan rimettono in discussione le cifre addotte dalla Commissione e si risolvono in un tentativo di dimostrare che essa ha osservato quanto prescritto dalla circolare (76). Essa era comunque in grado di valutare ciò che le addebitava la Commissione.
86. Ne consegue che la decisione impugnata non può essere considerata insufficientemente motivata sotto questo profilo.
87. Prima d' analizzare il secondo motivo addotto dalla lettera 30 marzo 1990 soffermiamoci brevemente ad esaminare la procedura seguita dal Fondo e dal DAFSE nel caso che ci riguarda. Essa è indicativa della pratica seguita dalla Commissione in caso di domande di contributo presentate da un gruppo di imprese.
88. La domanda di contributo è stata unica per tutte le imprese interessate, tra cui la Consorgan, ed è stata presentata dettagliatamente rubrica per rubrica.
89. L' approvazione è stata data per un importo globale e notificata al DAFSE (77) che ha ripartito tale somma tra le suddette imprese in base alla loro rilevanza nel progetto.
90. E' vero che nulla impediva alla Commissione di notificare un' approvazione dettagliata rubrica per rubrica al DAFSE e a quest' ultimo di procedere ad una ripartizione delle somme approvate tra le imprese.
91. Ma, poiché i servizi del DAFSE ° in questo caso mandatario della Commissione ° hanno notificato alla Commissione soltanto un' approvazione globale, la Commissione era vincolata da tale decisione per tutto il tempo in cui quest' ultima non fosse stata né modificata né revocata con un' ulteriore decisione, eventualmente più precisa (78).
92. La società Consorgan aveva ottenuto un' approvazione per la somma di 188 934 925 ESC. In quanto la normativa comunitaria applicabile non richiede che l' approvazione sia data in modo dettagliato, rubrica per rubrica, tale società poteva legittimamente credere che la sua domanda era stata accettata (79) nell' ambito di uno stanziamento globale che essa non doveva superare: l' importo globale delle sue spese si è del resto limitato alla somma di 177 129 810 ESC.
93. Non si può quindi addebitare alla società Consorgan di non aver reagito ad una decisione di approvazione ° che essa poteva ritenere perfetta ° e di non aver chiesto al DAFSE spiegazioni sulla ripartizione della somma approvata.
94. La domanda di pagamento del saldo è stata, anch' essa, presentata globalmente per l' intero progetto.
95. La riduzione dei contributi, allo stesso modo, è stata decisa globalmente (80) e quindi ripartita per rubrica, su decisione della Commissione (81). Quest' ultima ha anche impartito al DAFSE la seguente istruzione: "la riduzione da prendere in considerazione per ogni impresa è proporzionale al suo peso relativo in ogni voce del formulario per la quale alcune spese sono state considerate non riconoscibili" (82).
96. Sembra quindi che si sia applicato l' art. 7, n. 2, del regolamento n. 2950/83, il quale prevede una sorta di esame accelerato delle domande di pagamento del saldo ed è l' unico che consentisse riduzioni "proporzionali". Detto articolo recita:
"Le verifiche del contenuto di una domanda di pagamento possono essere effettuate con un sondaggio rappresentativo. La Commissione, prima di effettuare una verifica, fissa, concertandosi con lo Stato membro interessato, la percentuale di sondaggio in funzione delle condizioni materiali e tecniche dell' azione considerata. Qualora il sondaggio porti ad una riduzione, quest' ultima è applicata proporzionalmente all' intero importo di cui è chiesto il pagamento, dopo che lo Stato membro ha presentato le sue osservazioni" (83).
97. Tuttavia in nessun momento dell' iter della pratica la Commissione si è avvalsa di tale disposizione. Del resto né lo Stato membro né le imprese, né a maggior ragione la Corte dispongono, allo stato, di informazioni sulle condizioni in cui sarebbe stata determinata una "percentuale di sondaggio" e sul carattere "rappresentativo" di tale sondaggio.
98. Resta fermo il fatto che la Commissione ha potuto ripartire tra le prime le riduzioni di contributo proporzionalmente all' importanza di ciascuna di esse nelle voci considerate e non in base all' importo esatto delle spese irregolari, potendo un' impresa essere oggetto di una riduzione su una voce precisa anche quando essa sarebbe stata in grado di giustificare un' utilizzazione dei contributi su tale voce conforme alla decisione di approvazione.
99. E' quindi chiaro che la Commissione ha proceduto a riduzioni dei contributi:
° calcolate sulla base di criteri astratti: la riduzione "proporzionale" non è in relazione con l' importo delle spese effettivamente dimostrate effettuate dalle imprese sulla voce considerata;
° per le quali non vengono fornite spiegazioni alle imprese: queste ultime ignorano l' esatto contenuto della decisione di approvazione di cui si avvale la Commissione per giustificare una simile riduzione: esse si vedono opporre tale decisione di cui ignorano tutte le prescrizioni che le riguardano, in quanto la sola decisione che è stata loro notificata non procede alle distinzioni per rubriche di cui parla la Commissione.
100. Si arriva al paradosso che una decisione adottata per garantire l' osservanza dell' art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 (eliminare le spese non conformi alla decisione di approvazione) può portare al risultato opposto (spese conformi alla decisione di approvazione possono di fatto essere eliminate).
101. Sembra quindi che una procedura la quale si ispira al principio della certezza del diritto prevedendo una decisione di approvazione che stabilisce i diritti delle parti possa, in pratica, essere applicata in modo tale da contravvenire a detto principio.
102. Quando era vigente la normativa che si applicava al Fondo prima del 1983, la Bundesanstalt fuer Arbeit aveva presentato alla Commissione quattro domande di contributo che erano state approvate. Le domande per il versamento del saldo dei contributi erano state respinte per il motivo che erano state presentate oltre il termine di diciotto mesi di cui all' art. 4, n. 1, della decisione della Commissione 78/706/CEE.
103. La Corte, accogliendo la domanda di annullamento della decisione della Commissione che negava il pagamento del saldo dei contributi, ha rilevato che
"Il principio della certezza del diritto richiede (...) (84) che la norma che fissa un termine di decadenza, soprattutto nel caso in cui possa risolversi nel privare uno Stato membro di un sussidio finanziario già approvato e in base al quale lo Stato ha già effettuato spese rilevanti, venga redatta in modo chiaro e preciso, affinché gli Stati membri possano valutare con piena cognizione di causa l' importanza per essi di osservare detto termine. Né la lettera dell' art. 4, n. 1, della decisione della Commissione n. 78/706, né il contesto in cui questa disposizione si inserisce, consentono di interpretare questo termine come un termine di decadenza".
104. Allo stesso modo, qualora la Commissione proceda ad una riduzione del contributo, la mancanza della decisione di approvazione dettagliata e precisa, notificata a tutte le imprese interessate, e la proporzionalità della ripartizione tra imprese delle riduzioni decise su una voce precisa non sembrano conformi al principio della certezza del diritto di cui la vostra giurisprudenza ha ricordato l' importanza nei procedimenti riguardanti il Fondo sociale europeo.
105. Orbene, il secondo motivo della lettera 30 marzo 1990 fa per l' appunto riferimento alla decisione di approvazione. Inoltre, l' importo totale della riduzione notificata alla Consorgan è, in parte, il risultato di una ripartizione proporzionale della riduzione globale tra imprese interessate. Esaminiamo quindi tale motivazione alla luce dei rilievi precedenti.
106. Rilevo subito l' approssimazione nella formulazione della suddetta lettera: "talune spese (...) non sono state approvate nella domanda di contributo (in particolare relativamente ai punti 14.3.3, 4, 5, 7 e 8)" (85).
107. Così, anche se la Consorgan conosceva l' importo totale della riduzione, essa ignorava:
° l' elenco esatto delle voci o rubriche interessate,
° la ripartizione per voci della riduzione,
° le modalità di calcolo della riduzione.
108. E' del tutto legittimo che la Commissione dichiari non riconoscibili spese che non sono state approvate dalla decisione di approvazione. Al riguardo basta ricordare le regole stabilite dal regolamento n. 2950/83. Basare la non riconoscibilità di una spesa sulla mancanza di motivazione è quindi, a mio avviso, un motivo pertinente. Occorre poi che la decisione iniziale di approvazione sia portata a conoscenza della società beneficiaria del contributo con sufficienti precisazioni perché essa possa individuare le voci approvate, le voci non ammesse e le voci per cui è stata operata una riduzione.
109. Sappiamo ciò non si verifica nel caso di specie. L' approvazione è stata data per un ammontare globale inferiore all' ammontare richiesto (86). Per talune rubriche sono state quindi effettuate riduzioni dei contributi senza che la Consorgan, alla stessa stregua delle altre imprese interessate, potesse individuarle.
110. Infine, la decisione della Commissione fissa nella somma complessiva di 30 501 190 ESC l' ammontare delle spese non riconoscibili relative al fascicolo della società Consorgan.
111. Tale cifra è il risultato, in particolare, della somma delle riduzioni operate rubrica per rubrica in proporzione alla rilevanza della società Consorgan in ciascuna delle stesse (87).
112. Orbene, tale modo di calcolo "proporzionale", che l' impresa non era in grado di determinare da sola, non è stato portato a sua conoscenza.
113. La mancanza di tale motivo, indispensabile per accertare come la Commissione fosse giunta ad un simile risultato, combinata con il riferimento fatto ad una decisione di approvazione per una somma globale alla società Consorgan, priva la decisione impugnata di una motivazione sufficiente ai sensi dell' art. 190 del Trattato.
114. Sottolineo infine che tali obblighi in materia di motivazione sono del tutto compatibili con i doveri di gestione e la preoccupazione di efficienza sottesi al Fondo.
115. Con 1) l' invio alle imprese interessate della decisione di approvazione, 2) la limitazione delle riduzioni dei contributi alle sole spese non utilizzate alle condizioni previste per l' approvazione senza applicazione di criteri astratti (88), l' efficienza, a mio avviso, può essere conciliata con la legittimità.
116. Il legislatore comunitario si è reso conto dei problemi determinati dalla mancanza di trasparenza della decisione di approvazione: l' art. 10 del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, che disciplina attualmente la procedura di finanziamento da parte del Fondo, prevede che le decisioni di approvazione della Commissione siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
117. Il ricorso d' annullamento della società Consorgan deve quindi, a mio avviso, essere accolto.
118. Le questioni sollevate dalla suddetta causa si pongono in termini identici nel fascicolo Cipeke. Soltanto per chiarezza espositiva ne tratterò separatamente.
119. La società Cipeke ha ad oggetto l' organizzazione di corsi di formazione professionale in arti grafiche.
120. Il 17 agosto 1986 la società Partex ha presentato al Fondo una domanda di contributo a nome di undici imprese, tra cui la società Cipeke.
121. Il progetto è stato approvato dalla Commissione nella misura di 300 665 191 ESC (89) con la decisione 31 marzo 1987, modificata il 30 aprile 1987: tali documenti non sono stati versati agli atti.
122. In base alla relazione di valutazione quantitativa e qualitativa redatta dalla Cipeke (90), il contributo del Fondo è stato approvato, per quanto la riguarda, per la somma di 35 298 094 ESC (mentre il contributo dell' IGFPS è stato approvato per 28 880 258 ESC).
123. La Cipeke ha riscosso un anticipo di 32 089 174 ESC, di cui 17 649 045 del Fondo.
124. Alla conclusione del corso la società ha redatto una relazione di valutazione quantitativa e qualitativa ed ha quantificato il saldo residuo dovuto in 9 316 486 ESC.
125. La domanda di pagamento del saldo per tutte le imprese guidate dalla Partex è stata presentata il 28 ottobre 1988.
126. Con lettera del DAFSE, inviata il 15 marzo 1990 e ricevuta il 3 aprile 1990, la Cipeke veniva a conoscenza del fatto che doveva rimborsare 2 084 518 ESC, a causa dell' "esistenza di un ammontare di 11 104 748 ESC di spese non riconoscibili, relative ai punti 14.2, 14.3 e 14.4 del formulario".
127. Il 4 aprile 1990 la Cipeke ha chiesto i motivi di tale decisione. Essa ha ricevuto la risposta con una telecopia 20 aprile 1990, in cui ci si limita ad osservare che delle spese erano superiori a quelle previste, che alcune rubriche non erano approvate e che altre non figuravano nella domanda iniziale. Veniva anche precisato che la riduzione da prendere in considerazione era proporzionale al "peso relativo" dell' impresa "in ogni punto del formulario".
128. La società ricorrente chiede l' annullamento della decisione ricevuta il 3 aprile 1990 per violazione dell' art. 190 del Trattato.
129. Come ho fatto a proposito del fascicolo Consorgan, verifico, in primo luogo, che siano state osservate le condizioni poste dall' art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83.
130. In una prima decisione notificata al DAFSE il 10 gennaio 1990, la Commissione ha limitato il contributo del Fondo al fascicolo Partex 871012 P1 alla somma di 175 112 651 ESC (91).
131. Con lettera 5 febbraio 1990 (92) il DAFSE chiedeva al Fondo di ripartire, per impresa e per rubrica, le somme considerate non riconoscibili.
132. Venivano fornite precisazioni al DAFSE con lettera 2 marzo 1990 (93), accompagnata da una scheda che riportava le varie voci del formulario soggette a riduzione. La lettera precisava in conclusione che "la riduzione da prendere in considerazione per ogni impresa è proporzionale al suo peso relativo in ogni voce del formulario per la quale alcune spese sono state considerate non riconoscibili".
133. A seguito di tale lettera, il 15 marzo 1990 il DAFSE notificava la decisione impugnata.
134. Lo Stato membro interessato è stato quindi consultato secondo modalità conformi a quanto prescrive l' art. 6, n. 1, del predetto regolamento.
135. Ed in ordine alla motivazione della decisione impugnata?
136. Noto, in primo luogo, che la motivazione della lettera 15 marzo 1990 ° che ingiungeva alla società Cipeke di rimborsare la somma dovuta con assegno bancario entro un termine di quindici giorni ° avrebbe dovuto essere di per sé sufficiente.
137. La Commissione non può considerare una motivazione integrativa di tale decisione precisazioni fornite successivamente, su richiesta della società, in un momento in cui il termine del ricorso per l' annullamento della decisione impugnata aveva iniziato a decorrere, perché altrimenti la società debitrice, in un caso del genere, non avrebbe potuto avvalersi dei presupposti di diritto comune del ricorso d' annullamento ed in particolare del termine di due mesi per proporre ricorso.
138. Va constatato che la lettera 15 marzo 1990 non consentiva alla ricorrente di conoscere la ripartizione della riduzione annunciata tra le tre rubriche del formulario segnalate. Essa ignorava anche le ragioni di tale riduzione: si trattava, per esempio, di domande non previste nella domanda iniziale, di rubriche oggetto di una domanda ma ridotte all' atto dell' approvazione? Se si trattava di riduzioni decise all' atto dell' approvazione, quest' ultima era stata portata a conoscenza della società Cipeke in modo diverso dalla notifica di una somma globale?
139. Inoltre, il modo di calcolo di tale riduzione è sconosciuto. Questa è pari alla somma delle spese effettivamente ingiustificate o è proporzionale al "peso" della società in ogni voce, senza riferimento alle sue spese reali?
140. Ne consegue che la lettera 15 marzo 1990 non è provvista di alcuna motivazione ai sensi dell' art. 190 del Trattato.
141. Se voi riteneste, ciononostante, di tener conto delle spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione, vi invito, come nella causa Consorgan, a dichiarare che, non essendo stata mai portata a conoscenza della Cipeke alcuna decisione di approvazione dettagliata rubrica per rubrica, la decisione è nulla per insufficiente motivazione.
142. Concludo quindi
nel senso dell' annullamento delle decisioni relative alla riduzione del contributo del Fondo sociale europeo adottate dalla Commissione delle Comunità europee:
1) relativamente al fascicolo 870889 P3, il 7 settembre 1989, con notifica alla società Infortec mediante lettera 9 marzo 1990;
2) per quanto riguarda la società Consorgan relativamente al fascicolo 871106 P1, con notifica alla detta società mediante lettera 30 marzo 1990;
3) per quanto riguarda la società Cipeke relativamente al fascicolo 871012 P1, con notifica alla detta società mediante lettera 15 marzo 1990,
e nel senso che le spese dei presenti procedimenti siano poste a carico dell' istituzione convenuta.
(*) Lingua originale: il francese.
(1) - Decisione relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 38).
(2) - Regolamento concernente l' applicazione (sic) della decisione 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 1).
(3) - Decisione relativa alla gestione del Fondo sociale europeo (GU L 377, pag. 1).
(4) - Europe sociale, 2/91, pag. 87.
(5) - Art. 1 della decisione 83/516/CEE.
(6) - V. l' allegato della decisione 83/516, dichiarazione sull' art. 5, n. 1.
(7) - V. per esempio, l' art. 6, n. 2, della decisione 83/516.
(8) - Art. 124 del Trattato CEE.
(9) - Che figura nell' allegato 1 della decisione 83/673/CEE.
(10) - Art. 5, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2950/83.
(11) - Ibidem.
(12) - Presentata mediante il formulario che compare nell' allegato 2 della decisione 83/673.
(13) - Art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83.
(14) - Ibidem.
(15) - Salvo casi particolari, art. 5 della decisione 83/516.
(16) - Art. 7 del regolamento n. 2950/83.
(17) - Ibidem.
(18) - Art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83.
(19) - Anche in questo caso, lo Stato membro interessato deve essere consultato: art. 7, n. 2, del regolamento n. 2950/83.
(20) - Art. 6, n. 2, del regolamento n. 2950/83.
(21) - Ibidem e art. 2, n. 2, della decisione 83/516.
(22) - Art. 5, seconda frase, del regolamento n. 2950/83.
(23) - Causa 310/81 (Racc. pag. 1341, punto 15 della motivazione, il corsivo è mio), pronunciata quando era in vigore la normativa del 1977.
(24) - Sia che si tratti della notificazione della decisione di approvazione o della notificazione della decisione che stabilisce l' importo del saldo residuo dovuto dalla Commissione.
(25) - Per un esempio, sentenza 1 ottobre 1987, causa 84/85, Regno Unito/Commissione (Racc. pag. 3765).
(26) - Che consente alle imprese interessate di beneficiare di facilitazioni di tesoreria.
(27) - Art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83.
(28) - Art. 6, n. 2, del regolamento n. 2950/83.
(29) - V. il paragrafo 24 delle mie conclusioni relative alla sentenza 7 maggio 1991, causa C-291/89, Interhotel (Racc. pag. I-2257, in particolare, pag. I-2264).
(30) - Sentenza Interhotel, già citata; sentenza causa C-304/89, Oliveira (Racc. pag. I-2283).
(31) - Allegato al ricorso, documento 9.
(32) - Ibidem, documento 8.
(33) - Mentre la domanda si riferiva ad un importo di 66 533 519 ESC per 380 persone.
(34) - Allegato al ricorso, documento 11.
(35) - Ibidem, documento 10.
(36) - Allegato al ricorso, documento 12.
(37) - Ibidem, documento 5.
(38) - Ordinanza 21 novembre 1990 (Racc. pag. I-4265).
(39) - Ricorso, pag. 2.
(40) - Allegato al ricorso, documento 5.
(41) - Ricordo che l' approvazione era stata data per la somma totale di 8 373 341 ESC e che l' Infortec aveva fino ad allora ricevuto dal Fondo un anticipo di 4 186 670 ESC.
(42) - Allegato 1 del controricorso.
(43) - Il corsivo è mio. V. anche pag. 17 del controricorso.
(44) - Sentenza 11 ottobre 1990, causa C-200/89 (Racc. pag. I-3669, pag. I-3682, in particolare, pag. I-3684).
(45) - Paragrafi 24 e 25.
(46) - In udienza, il rappresentante della Commissione ha confermato che era quella l' interpretazione che essa dà di detta disposizione.
(47) - V. il paragrafo 12 delle mie conclusioni relative alla citata causa 7 maggio 1991, Oliveira.
(48) - Sentenza già citata; v. anche la sentenza C-291/89, Interhotel, già citata, punto 15 della motivazione.
(49) - Punti 22-24 della sentenza Oliveira, già citata.
(50) - Per un ammontare di 550 668 844 ESC.
(51) - Domanda di contributo, pag. 2, allegato I al controricorso della Commissione.
(52) - Allegato 1 al controricorso.
(53) - Allegato 2 del ricorso.
(54) - Contrariamente a quanto osserva la società Consorgan nel suo ricorso, punto 4 dell' introduzione, il documento 3 allegato al ricorso non dimostra l' esistenza di un pagamento da parte del Fondo. Ma tale punto non è contestato dalla Commissione.
(55) - V. l' autorizzazione di pagamento del DAFSE n. 1933/87 allegato 4 al ricorso.
(56) - Allegato 1 al controricorso della Commissione.
(57) - Allegato 1 al ricorso.
(58) - 6 472 608 ESC erogati dal Fondo sociale europeo e 5 295 771 ESC erogati dal contributo pubblico nazionale (v. lettera 30 marzo 1990).
(59) - V. il punto 14 della motivazione della sentenza Interhotel, già citata; v. anche i punti 17 e 18 della motivazione della sentenza Oliveira, già citata.
(60) - Allegato 1 alla risposta della Commissione al quesito scritto della Corte.
(61) - E' questa la somma che è stata richiesta in eccedenza nella domanda di pagamento del saldo.
(62) - Ibidem, allegato II.
(63) - Ibidem, allegato III.
(64) - Ibidem, allegato IV.
(65) - Ibidem, allegato V.
(66) - Sentenza C-200/89, già citata, punto 17 della motivazione.
(67) - Sentenza 17 aprile 1987, causa 32/86, Sisma/Commissione (Racc. pag. 1645, in particolare, pag. 1670, punto 8 della motivazione). Il corsivo è mio.
(68) - Sentenza 25 ottobre 1984, causa 185/83, Regia Università di Groningen/Inspecteur der Invoerrechten en accijnzen (Racc. pag. 3623, punto 38 della motivazione), il corsivo è mio.
(69) - Causa 213/87 (Racc. pag. I-221).
(70) - Punto 28 della motivazione della suddetta sentenza.
(71) - V. l' art. 4, n. 2, del regolamento n. 2950/83.
(72) - Sentenza 185/83, già citata, punto 39 della motivazione.
(73) - Salvi casi particolari. V. l' art. 5 del regolamento n. 2950/83.
(74) - Rilevo, nella nostra causa, l' entità delle riduzioni: il contributo del Fondo è ridotto di 30 501 190 ESC, mentre inizialmente esso è stato approvato per la somma di 93 552 788 ESC, (v. la relazione di valutazione, documento 2, dell' allegato al ricorso).
(75) - Allegato 1 alla controreplica della Commissione. Noto che la circolare è accuratamente motivata.
(76) - Controreplica, punto 11.
(77) - V. supra, paragrafo 54.
(78) - V. supra, paragrafo 20.
(79) - Tanto più che era stato versato l' anticipo.
(80) - Essa è stata fissata nella somma di 62 834 639 ESC con la lettera del Fondo 5 settembre 1989, allegato I alla risposta della Commissione al quesito scritto della Corte.
(81) - V. lettera della Commissione 27 ottobre 1989, allegato III alla risposta della Commissione al quesito scritto dalla Corte.
(82) - Ibidem.
(83) - Il corsivo è mio.
(84) - Sentenza 26 maggio 1982, causa 44/81, Germania/Commissione (Racc. pag. 1855, punto 16 della motivazione).
(85) - Allegato 1 al ricorso; il corsivo è mio. Noto, incidentalmente, che la Consorgan non aveva richiesto alcuna somma per la voce 14.7 (v. la domanda di pagamento del saldo, allegato 1 al controricorso). Inoltre, la riduzione incide necessariamente su voci diverse da quelle citate. L' addizione delle somme che figurano in tali voci è infatti inferiore all' importo totale dalla riduzione.
(86) - 337 749 326 ESC invece di 550 668 844 ESC; v. la domanda di pagamento del saldo, pag. 1, caselle 5 e 6.
(87) - V. supra, paragrafo 95.
(88) - Come l' importanza relativa di ogni impresa nelle varie rubriche.
(89) - Se si dà fede alla domanda di pagamento del saldo, caselle 5 e 6, allegato 2, del controricorso.
(90) - Documento 6, in allegato al ricorso.
(91) - Allegato I alla risposta della Commissione al quesito scritto della Corte.
(92) - Ibidem, allegato II.
(93) - Ibidem, allegato III.
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