Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Le questioni pregiudiziali sottopostevi dal pretore di Lecce riguardano in sostanza i procedimenti di controllo dell' olio d' oliva nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, del quale fa parte questo prodotto. Per cominciare, alcune osservazioni relative allo sfondo regolamentare di detta organizzazione.
2. Il sistema dei prezzi è imperniato, da un lato, sul regime di aiuti alla produzione e al consumo, dall' altro, su un sistema d' intervento secondo il quale gli enti d' intervento devono comprare l' olio presentato durante gli ultimi quattro mesi di ciascuna campagna di commercializzazione, vale a dire da luglio a ottobre. Detti acquisti, finanziati dal FEAOG, sezione "garanzia", sono effettuati al prezzo d' intervento, che varia in particolare a seconda delle denominazioni e della qualità dell' olio.
3. A questo proposito, secondo l' allegato del regolamento di base (1), la classificazione dell' olio d' oliva vergine si effettua secondo quattro denominazioni diverse e due caratteristiche. Le denominazioni sono le seguenti:
- olio vergine extra,
- olio vergine fino,
- olio vergine semifino,
- olio vergine lampante.
Le caratteristiche di cui bisogna tener conto vertono sull' acidità espressa in acido oleico e sul gusto. Questo dev' essere perfetto per l' olio extra e per l' olio fino e buono per l' olio semifino.
4. A norma dell' art. 3, n. 2, terzo e quarto comma, del regolamento (CEE) n. 3472/85 (2), applicabile al momento in cui si sono svolti i fatti della causa pendente dinanzi al giudice a quo:
"Per quanto concerne l' olio d' oliva vergine commestibile diverso dal lampante, l' esame delle caratteristiche organolettiche è effettuato secondo una procedura comunitaria.
In attesa della definizione di tale procedura, gli Stati membri effettuano l' esame di cui sopra secondo procedure nazionali".
5. Preciso che il procedimento comunitario d' esame delle caratteristiche organolettiche non è ancora stato elaborato. D' altro canto, secondo gli artt. 5, n. 3, e 9, n. 2, dello stesso regolamento, gli enti d' intervento possono incaricare altri enti, detti ammassatori, di assolvere le operazioni d' intervento. Al momento dei fatti, l' AIPO (Associazione Italiana Produttori Olivicoli) era uno degli enti ammassatori in Italia.
6. Secondo la Commissione, prima dell' entrata in vigore delle disposizioni comunitarie, la classificazione degli oli d' oliva e i metodi d' analisi in Italia erano disciplinati dalla legge n. 1407 del 13 novembre 1960 (3) e da un decreto ministeriale del 26 novembre 1963 (4). Questa legge prevedeva una classificazione diversa da quella adottata dal regolamento n. 136/66, in quanto non contemplava le stesse denominazioni del regolamento e definiva le caratteristiche chimiche e organolettiche del prodotto secondo criteri diversi da quelli seguiti nella regolamentazione comunitaria. In particolare, mentre quest' ultima prescrive un gusto "perfetto" per l' olio d' oliva vergine (fino), l' art. 1 della legge 1407/60 si limita a prescrivere che l' olio "non riveli odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili". Il decreto stabilisce d' altro canto norme per la conduzione delle analisi chimiche. Nel caso di esami organolettici, la Commissione ha indicato nelle sue osservazioni scritte che non vi è alcuna disposizione nella disciplina italiana, ma all' udienza ha osservato che vi è "qualcosa" in materia, facendo allusione alle disposizioni di un decreto del 1959.
7. L' ente di intervento italiano, l' AIMA, disciplina le modalità d' intervento e, per la campagna 1987/88, ha stabilito denominazioni e caratteristiche degli oli d' oliva ricordando espressamente a questo proposito le disposizioni del regolamento n. 136/66 (5).
8. In Italia secondo le osservazioni della Commissione, spetta agli enti ammassatori verificare, sotto la loro responsabilità, se gli oli presentati all' intervento possiedono le caratteristiche prescritte per le varie denominazioni, scegliendo liberamente i laboratori ai quali affidare le analisi (eccezion fatta per la classificazione come olio vergine extra, per la quale le analisi devono venire obbligatoriamente effettuate dall' Istituto sperimentale per l' Elaiotecnica di Pescara).
9. Durante la campagna 1987/1988, l' AIMA rendeva nota alla Commissione la propria perplessità dinanzi ai dati relativi alle offerte d' intervento di olio d' oliva per la campagna in corso, dichiarando che intendeva procedere a visite di controllo e di verifica presso i centri d' intervento e che a queste visite avrebbe gradito partecipassero anche funzionari della Commissione.
10. La Commisione manifestava allora la sua intenzione di partecipare all' indagine amministrativa iniziata dall' AIMA.
11. I sospetti di irregolarità erano sorti in particolare per il fatto che la maggior parte dell' olio d' oliva offerto all' intervento era di qualità vergine (fino) e che i prezzi del mercato erano dal 7 al 22% superiori al prezzo d' intervento, il quale, per di più, sarebbe stato versato solo dopo quattro mesi. Questa situazione appariva ancor più strana, dal momento che l' Italia doveva importare olio d' oliva per far fronte al proprio fabbisogno.
12. A seguito di esami effettuati da due enti pubblici, l' Istituto sperimentale per l' Elaiotecnica di Pescara e il laboratorio del ministero spagnolo dell' Agricoltura, si rilevava che quasi tutto l' olio d' oliva offerto agli enti d' intervento non rientrava nella categoria in cui era stato classificato inizialmente. I due laboratori di cui sopra applicano per l' esame organolettico il metodo raccomandato dal Consiglio oleicolo internazionale. Osservo che l' analisi è stata compiuta su campioni provenienti in particolare dall' olio acquistato all' intervento dall' AIPO e conservato nei magazzini privati dello stesso ente. Un' altra serie di prelievi veniva poi effettuata e sottoposta a duplice analisi, una effettuata dal laboratorio privato del Dott. Rampino, presidente dell' ordine dei chimici delle province di Lecce e di Brindisi, e l' altra dal laboratorio del ministero spagnolo.
13. Mentre nel primo laboratorio l' olio veniva classificato come "olio d' oliva vergine" o come "olio d' oliva vergine corrente", nel secondo si dichiarava che si trattava quasi esclusivamente di olio d' oliva "lampante". Nelle sue osservazioni la Commissione ritiene che il laboratorio del Dott. Rampino abbia applicato criteri errati, in quanto avrebbe seguito quelli contemplati dalla legislazione italiana precedente all' avvento della disciplina comunitaria.
14. D' altro canto, l' indagine ha messo in luce gravi irregolarità di gestione delle operazioni da parte degli enti ammassatori e dei proprietari dei depositi.
15. Con lettere 20 febbraio e 8 maggio 1989 a firma del direttore generale dell' Agricoltura della Commissione, l' AIMA veniva informata dei risultati delle analisi del laboratorio del ministero spagnolo. La seconda di queste lettere precisava che le spese relative alle operazioni d' intervento effettuate in Italia nel 1988 non potevano venir poste a carico del FEAOG. Il 2 novembre 1989, l' AIMA esprimeva alla Commissione il suo accordo circa il rifiuto di accollare al FEAOG le spese relative all' olio d' oliva per la stagione 1987/1988 "in quanto i risultati delle analisi effettuate dai laboratori comunitari dovevano considerarsi probanti".
16. Con decisione del 30 aprile 1990 relativa agli anticipi del FEAOG, sezione "garanzia", per il mese di marzo 1990 (6), la Commissione depennava le spese d' intervento sostenute dall' Italia per l' olio d' oliva durante il periodo 1 ottobre 1988 - 30 settembre 1989. Le spese relative al periodo 1 luglio - 30 settembre 1988 sono state depennate nella decisione di liquidazione dei conti FEAOG per l' esercizio 1988, adottata il 30 novembre 1990 (7).
17. Secondo quanto riferisce la Commissione, l' AIMA ha esonerato l' AIPO dall' incarico di ente ammassatore per la campagna 1988/1989 e ha instaurato nei suoi confronti un procedimento di radiazione definitiva dal registro ufficiale degli enti ammassatori. L' AIMA ha chiesto agli enti ammassatori di rimborsare gli importi versati per gli acquisti all' intervento. Detti enti a loro volta si sono rivalsi sui produttori che avevano fornito l' olio in questione, chiedendo loro il rimborso delle somme percepite.
18. Le ricorrenti nella causa principale, Petruzzi e Longo, sono per l' appunto produttori che hanno affidato l' olio a un' associazione di produttori (la ASO) per venderlo all' intervento. Detta associazione ha fornito l' olio all' AIPO nei magazzini di commercianti impiegati dalla stessa. Le Petruzzi e Longo chiedono al giudice proponente di dichiarare "infondata e illegittima" qualsiasi richiesta di rimborso delle somme corrisposte a titolo d' intervento.
19. In sostanza, l' argomento svolto dinanzi al Pretore di Lecce consiste nel sostenere che, non essendovi un procedimento comunitario di esame delle caratteristiche organolettiche dell' olio d' oliva vergine, solo i procedimenti contemplati dal diritto nazionale disciplinano i metodi d' analisi degli oli presentati all' intervento. Di conseguenza, le analisi sulle quali la Commissione si è fondata sarebbero incompatibili con l' art. 3, n. 2, del regolamento n. 3472/85, in quanto condotte con metodi non contemplati dalla disciplina nazionale.
20. Il Pretore di Lecce ha perciò formulato tre questioni pregiudiziali che esaminerò qui appresso.
21. Nella prima questione, il giudice proponente chiede se si debba interpretare l' art. 3, n. 2, del regolamento n. 3472/85 nel senso che l' esame delle caratteristiche organolettiche dell' olio d' oliva vergine commestibile, diverse da quelle dell' olio lampante, vada effettuato esclusivamente seguendo i principi dei procedimenti nazionali finché non sarà adottata una disciplina comunitaria.
22. Rilevo anzitutto che emerge dagli stessi termini del regolamento che, finché una procedura comunitaria non sarà adottata, e tuttora questa manca, l' esame si effettuerà secondo i procedimenti nazionali.
23. D' altra parte non è meno evidente che i procedimenti nazionali, indipendentemente dalle loro modalità, devono avere unicamente lo scopo di verificare che vengano seguiti criteri di classificazione contemplati dalla disciplina comunitaria. In altri termini, il rinvio ai procedimenti nazionali non può avere la conseguenza di consentire che vengano neglette le caratteristiche prescritte dal diritto comunitario e che si sfoci in una classificazione in contrasto con lo stesso.
24. Sottolineo a questo proposito che, se il diritto nazionale ricorre a criteri diversi da quelli della disciplina comunitaria, i procedimenti nazionali di analisi devono mirare a garantire esclusivamente il rispetto delle caratteristiche e delle denominazioni contemplate dal regolamento n. 136/66 e che le norme nazionali con queste incompatibili devono venir disapplicate.
25. Questa osservazione mi è ispirata dal richiamo fatto in particolare dalle parti nella causa principale alle denominazioni e alle caratteristiche della legge italiana. A questo proposito la Commissione osserva, molto giustamente, che la constatazione che l' olio è scevro da difetti dovuti a gusto di rancido, o dolce o leggermente fruttato su fondo maturo o inoltre che il gusto dell' olio è "buono" o "discreto", non basta per classificare il prodotto nella categoria olio d' oliva vergine (fino), poiché la disciplina comunitaria - ricordiamolo - prescrive che per detta classificazione è richiesto un gusto "perfetto".
26. Sottolineo infine, ma ritornerò su questo punto nell' ambito della seconda parte, che l' art. 3, n. 2, del regolamento n. 3472/85 riguarda l' esame dell' olio al momento della sua presentazione all' intervento.
27. Con la seconda questione si domanda in sostanza se i risultati e i certificati emessi in base agli esami e alle analisi effettuati secondo il procedimento nazionale al momento della presentazione dell' olio all' intervento e durante il periodo nel quale detto olio è depositato nei magazzini del centro d' intervento possano venir scalzati dai risultati degli esami effettuati secondo procedimenti e metodi diversi dai procedimenti nazionali.
28. A mio giudizio il problema va esaminato sotto due aspetti:
- in primo luogo, si può controllare a posteriori una classificazione dell' olio effettuata al momento in cui l' olio è stato presentato all' intervento?
- in secondo luogo, pur supponendo che siffatto controllo sia possibile, può fondarsi su procedimenti che differiscono dai procedimenti nazionali?
29. Mi pare che la soluzione del primo interrogativo non lasci dubbi. E' infatti sufficiente constatare che, se fosse impossibile un controllo sui risultati iniziali, si darebbe la stura ad ogni sorta di abuso. La classificazione effettuata allorché l' olio è stato presentato all' intervento diverrebbe allora intangibile. E' ancora il caso di sottolineare che siffatta conclusione sarebbe comunque incompatibile con gli obblighi che incombono sugli Stati in materia di controllo delle operazioni del FEAOG? Ricordo semplicemente a questo proposito che
"a norma dell' art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, (...) spetta in primo luogo agli Stati membri adottare i provvedimenti necessari per garantire la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dal fondo" (8).
30. Per assolvere questo impegno, la Repubblica italiana aveva quindi il pieno diritto di controllare i risultati degli esami organolettici che avevano determinato la classificazione dell' olio d' oliva. Partecipando a queste verifiche la Commissione aveva evidentemente il diritto di avvalersi della facoltà che le conferisce l' art. 9 del regolamento n. 729/70 (9) in materia di controllo della regolarità dell' esecuzione dei provvedimenti d' intervento.
31. E' quindi indiscusso che l' Italia e la Commissione avevano il diritto di procedere al controllo delle analisi effettuate al momento della presentazione dell' olio all' intervento.
32. Il secondo aspetto della questione verte sul se i procedimenti di controllo possano essere diversi dai procedimenti e metodi nazionali.
33. Anzitutto, non posso far a meno di osservare che la Commissione, che nelle sue osservazioni scritte aveva ricordato l' insussistenza di disposizioni relative agli esami organolettici nella disciplina italiana, ha invece indicato all' udienza che vi erano dette disposizioni.
34. E' però chiaro che l' esistenza o l' inesistenza di un procedimento nazionale e l' identità dello stesso con il procedimento effettivamente seguito al momento del controllo rappresentano circostanze che non spetta affatto alla vostra Corte accertare.
35. Inoltre è opportuno rispondere al Pretore di Lecce attenendosi ai termini generali da questo usati, che appaiono supporre implicitamente una differenza tra procedimento nazionale d' esame e procedimento di controllo.
36. A questo proposito il regolamento n. 3472/85 stabilisce indiscutibilmente che l' esame delle caratteristiche organolettiche viene effettuato secondo un procedimento nazionale finché non sia adottato un procedimento comunitario.
37. Ma questa disposizione disciplina espressamente solo gli esami effettuati al momento della presentazione dell' olio all' intervento. Detta norma non comporta invece alcuna indicazione che consenta di concludere che dovrebbe del pari disciplinare i controlli effettuati dallo Stato membro o dalla Commissione onde verificare la regolarità delle operazioni d' intervento.
38. E' invece indiscutibile che questi ultimi controlli presuppongono l' esame organolettico, in condizioni rigorose di affidabilità, dell' olio già presentato all' intervento. Orbene, a tal fine, non si può ritenere sia irregolare il fatto che il metodo seguito nell' ambito di un siffatto controllo non riproduca semplicemente le modalità che sono state adottate inizialmente.
39. Bisogna osservare in quest' ultimo caso che, se i criteri per l' esame organolettico cui si è ispirata la disciplina nazionale fossero diversi da quelli contemplati dalla disciplina comunitaria, ne conseguirebbe che l' "unicità dei metodi d' esame e di analisi", per dirla con le ricorrenti nella causa principale, indurrebbe a prescrivere la ripetizione di analisi comunque errate, mentre il controllo mira precisamente a garantire la regolarità delle operazioni d' intervento.
40. Per dare un esempio pratico, se secondo il metodo d' analisi nazionale un olio giudicato buono va classificato nella categoria olio d' oliva vergine "fino", criterio incompatibile con la classificazione comunitaria, poiché, come ho già detto, solo l' olio d' oliva di gusto perfetto può essere incluso in questa categoria, la semplice ripetizione delle analisi effettuate in base a tale criterio, scorretto, non consentirebbe evidentemente di controllare la regolarità delle operazioni d' intervento.
41. Per effettuare i loro controlli, lo Stato membro interessato e la Commissione sono quindi perfettamente legittimati ad avvalersi di esami organolettici condotti in condizioni di affidabilità incontestabili e ufficialmente riconosciute, anche se questi sistemi sono diversi rispetto ai procedimenti nazionali d' esame seguiti al momento della presentazione dell' olio all' intervento.
42. Il fondamento giuridico dei controlli ai quali hanno proceduto la Repubblica italiana e la Commissione pare quindi esser fuori dubbio.
43. Resta da vedere la terza ed ultima questione pregiudiziale, con la quale il Pretore di Lecce vi chiede di esaminare "la validità della decisione della Commissione delle Comunità europee e di ogni altro atto di detta istituzione, che conclude per la non eligibilità delle spese sostenute per l' acquisto e la gestione delle partite di olio di cui alle lettere dell' AIMA nelle date 29 marzo 1989, protocollo n. 4387, e 3 agosto 1989, protocollo 1120 (...) ordinando, ove occorra, la produzione della decisione della Commissione nonché ogni altro atto di tale istituzione".
44. Il giudice a quo, nella motivazione della domanda pregiudiziale, ha ritenuto infatti che "per l' eventuale declaratoria dell' infondatezza ed illegittimità della pretesa di restituzione (...) non è sufficiente conoscere l' esatta interpretazione della citata norma del regolamento n. 3472/85, ma bisogna altresì dichiarare l' illegittimità dell' ordine dell' AIMA volto ad ottenere il rimborso della somma in questione, il cui presupposto è la decisione della Commissione delle Comunità europee di considerare non eligibili le spese sostenute per l' acquisto e la gestione dell' olio la cui qualità è in contestazione".
45. Il Pretore di Lecce ritiene quindi che "per pronunciarsi sulla legittimità dell' atto dell' AIMA occorre verificare la validità dell' atto comunitario che sta a monte del detto atto nazionale". Vi ha quindi consultati nei termini indicati in precedenza.
46. Orbene l' esame degli atti prodotti dalla Commissione in allegato alle sue osservazioni e l' analisi della situazione giuridica che ne scaturisce mi portano ad una conclusione categorica: non vi era decisione della Commissione, vale a dire alcun atto che producesse effetti giuridici definitivi, al momento in cui è stata formulata la questione pregiudiziale e, a maggior ragione, allorché sono state redatte le lettere dell' AIMA miranti ad ottenere il rimborso delle somme in questione.
47. E' pacifico che all' Italia erano state inviate le due lettere, già citate, del direttore generale dell' Agricoltura in data rispettivamente del 20 febbraio e 8 maggio 1989, con le quali si indicava che i servizi della Commissione non potevano ritenere eligibili le spese d' intervento e si chiedeva all' AIMA di rettificare i conti delle perdite nette defalcandone tutte le spese a decorrere dal giorno in cui l' olio era stato acquistato all' intervento. La prima questione che sorge è se vi fosse una delega a favore del firmatario di queste lettere che si richiamano espressamente all' orientamento dei servizi della Commissione, delega che consentisse di ritenere che la Commissione aveva emanato l' atto. Ma anche se così fosse, dette lettere costituirebbero comunque solo atti preparatori delle decisioni che la Commissione doveva adottare in seguito.
48. Infatti la Commissione ha tratto le conseguenze delle irregolarità delle operazioni d' intervento italiane, da un lato, mediante la citata decisione del 30 aprile 1990 e, dall' altro, mediante la decisione del 30 novembre 1990, relativa alla liquidazione dei conti FEAOG per l' esercizio 1988. Osservo d' altro canto che quest' ultima decisione è stata impugnata per annullamento dalla Repubblica italiana con un ricorso attualmente pendente dinanzi alla vostra Corte (10).
49. Di conseguenza, l' AIMA, presentando fin da quel momento richieste di rimborso, non metteva in atto una decisione giuridicamente vincolante della Commissione. L' ente di intervento italiano, al quale incombe la responsabilità di vegliare all' applicazione corretta della disciplina comunitaria, non faceva altro che trarre le conseguenze delle irregolarità constatate.
50. Di conseguenza, è fuori dubbio, a mio giudizio, che se le operazioni di controllo che hanno messo in luce dette irregolarità dovessero considerarsi incompatibili con la decisione comunitaria, questa interpretazione sarebbe sufficiente ad implicare l' illegittimità delle richieste dell' AIMA.
51. Emerge quindi chiaramente che le lettere del 1989 richiamate in precedenza, nella denegata ipotesi che si tratti di atti della Commissione, sarebbero al massimo atti preparatori di atti decisivi, che sono stati adottati solo in seguito. E ritengo che solo atti che producano effetti giuridici definitivi possono essere sottoposti ad un sindacato sulla loro validità nell' ambito di una questione pregiudiziale. Infatti
"la sfera del sindacato sulla validità degli atti non può variare a seconda che si tratti di ricorsi diretti per annullamento o di domande pregiudiziali vertenti sulla validità" (11)
e
"solo gli atti impugnabili per annullamento dovrebbero poter costituire oggetto di un rinvio pregiudiziale per la valutazione della loro validità" (12).
52. A mio avviso, questa è la conseguenza necessaria della coerenza sistematica del sindacato di legittimità nell' ambito del contenzioso comunitario. E' inutile obiettare, a mio parere, che rifiutare di sindacare la validità degli atti preparatori porterebbe a disconoscere le prerogative del giudice nazionale che si rivolge alla Corte mediante il meccanismo pregiudiziale. In realtà non si tratta affatto di valutare la pertinenza della questione che egli vi sottopone, bensì di determinare se l' atto in questione rappresenta un atto per il quale l' art. 177 prevede che la validità può venire da voi sindacata. E, sotto questo profilo, "la nozione di atto contemplata dall' art. 177 dev' essere identica a quella contemplata dall' art. 173" (13).
53. Vi propongo quindi di constatare che, al momento in cui la vostra Corte è stata adita, non vi era decisione della Commissione passabile di sindacato di legittimità sull' eligibilità all' intervento delle spese sostenute per l' acquisto e la gestione delle partite d' olio d' oliva in questione nell' ambito della causa principale. Di conseguenza, non si deve risolvere la terza questione del giudice a quo.
54. Tuttavia, qualora vi riteneste vincolati ad esaminare le lettere della Commissione in materia, presenterò le seguenti osservazioni, molto succinte, in quanto il mezzo di illegittimità dedotto dalle ricorrenti mi pare comunque infondato.
55. L' illegittimità emergerebbe dal fatto che le analisi effettuate al momento del controllo erano incompatibili con la disciplina comunitaria. E' sufficiente a questo proposito osservare che, come è stato accertato, il controllo al quale è stata sottoposta la classificazione inizialmente effettuata su richiesta dell' ente ammassatore non è incompatibile con il diritto comunitario, cosicché non può scaturire in alcun caso da questo elemento un' irregolarità delle "decisioni" di non eligibilità in questione.
56. Un' ultima osservazione: condivido il punto di vista della Commissione secondo il quale l' irregolarità delle operazioni d' intervento non solo esclude le spese in questione dal finanziamento comunitario, ma obbliga pure lo Stato membro a trarne le conseguenze nei confronti dei produttori che ne hanno fruito, come esige il principio della parità di trattamento. Non mi pare utile approfondire ora questo punto, in quanto il giudice a quo non vi ha espressamente consultato in proposito.
57. Vi suggerisco pertanto di dichiarare che:
- nell' attuale stato del diritto comunitario l' art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 10 dicembre 1985, n. 3472, va interpretato nel senso che l' esame organolettico dell' olio d' oliva vergine al momento dell' acquisto all' intervento viene effettuato secondo procedimenti nazionali che devono mirare esclusivamente ad accertare le caratteristiche contemplate dalle disposizioni comunitarie per la determinazione del prezzo d' acquisto secondo le denominazioni contemplate dalle stesse disposizioni;
- gli Stati membri e la Commissione hanno facoltà di controllare le caratteristiche organolettiche dell' olio d' oliva acquistato all' intervento; questo controllo può effettuarsi secondo modalità d' esame applicate in condizioni rigorose di affidabilità che possono, eventualmente, fare ricorso a metodi diversi da quelli contemplati dal procedimento nazionale.
(*) Lingua originale: il francese.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, (GU 1966, n. 172, pag. 3025), modificato ultimamente dal regolamento (CEE) della Commissione 30 giugno 1988, n. 1858 (GU L 166, pag. 10).
(2) Regolamento (CEE) della Commissione 10 dicembre 1985, n. 3742, relativo alle modalità di acquisto e di magazzinaggio dell' olio d' oliva da parte degli organismi d' intervento (GU L 333, pag. 5).
(3) GURI n. 295 del 2 dicembre 1960, pag. 4411.
(4) GURI n. 320 del 10 dicembre 1963, pag. 5850.
(5) Deliberazione 18 giugno 1988, GURI n. 146 del 23.6.1988, serie generale, pag. 18.
(6) Decisione allegata alle osservazioni della Commissione.
(7) Decisione C(90)2337 (GU C 350 del 14 dicembre 1990, pag. 82).
(8) Sentenza 21 febbraio 1989, Repubblica ellenica / Commissione, causa 214/86, Racc. pag. 367.
(9) Regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13).
(10) Causa C-55/91.
(11) Joliet: Le droit institutionnel des Communautés européennes, Le contentieux, 1981, Faculté de Liège, pag. 196; v. inoltre Vandersanden Barav: Contentieux communautaire, Bruylant, Bruxelles, 1977, pag. 304; Isaac, Droit communautaire général, Mason, Paris, 3a edizione, pag. 271; in senso contrario Waelbroeck, Louis, Vignes, Dewost, "Le droit de la Communauté économique européenne", vol. 10, La Cour de Justice, vol. 1 , pag. 190.
(12) Vandersanden, Barav, op. cit.
(13) Vandersanden e Barav, op. cit., pag. 304.
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