Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), ha istituito un "prelievo supplementare" da percepire sui quantitativi di latte raccolti che superano un determinato quantitativo di riferimento, stabilito secondo le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13).
2. Il ricorrente nel procedimento principale, sig. Kuehn, è proprietario di un' azienda che era stata data in affitto al sig. Roolfs. Il contratto venne rescisso giudizialmente con effetto dal 30 aprile 1981, ma l' affittuario ottenne di poter mantenere l' azienda fino al 30 aprile 1983. Egli aveva consegnato 220 489 kg di latte nel 1981, 200 625 kg nel 1982 e 55 621 kg nel 1983. Il suo successore, sig. Cremer, consegnò ancora 32 666 kg nello stesso anno 1983, che era peraltro l' anno di riferimento scelto dalla Repubblica federale di Germania e durante il quale si era verificato un calo sensibile di produzione nell' azienda appartenente al sig. Kuehn.
3. Nel suo ricorso, quest' ultimo ha chiesto che il quantitativo di riferimento relativo alla sua azienda sia calcolato in funzione della produzione del 1981 o del 1982. Questa domanda è stata respinta e il sig. Kuehn ha allora presentato un ricorso, che è stato anch' esso respinto. In sede d' appello, il Niedersaechsisches Oberverwaltungsgericht ci propone le due questioni pregiudiziali che esamineremo oltre. A titolo preliminare, vorremmo infatti formulare un' osservazione.
Osservazione preliminare
4. Le questioni pregiudiziali ci sono state proposte nell' ambito di una controversia fra il proprietario di un' azienda agricola e l' autorità nazionale competente per la fissazione dei quantitativi di riferimento. Nella decisione di rinvio, il giudice nazionale solleva il problema di un' eventuale violazione del diritto fondamentale di proprietà e del principio di non discriminazione tra locatori.
5. D' altra parte, l' assegnazione di quantitativi di riferimento è prevista dal regolamento n. 857/84 soltanto a favore dei produttori di latte. L' art. 2 di questo regolamento dispone infatti che
" il quantitativo di riferimento (...) è pari al quantitativo di latte e di equivalente latte consegnato dal produttore nell' anno civile (...)"
L' art. 12 di questo stesso regolamento definisce il produttore come
"l' imprenditore agricolo (...):
- che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore,
- e/o effettua consegne all' acquirente".
6. Inoltre, la regolamentazione comunitaria in questione autorizza espressamente gli Stati membri a mettere a disposizione dell' affittuario uscente una parte o la totalità del quantitativo di riferimento corrispondente all' azienda che egli abbandona. Ci riferiamo al regolamento del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (1), con cui è stato modificato l' art. 7 del regolamento n. 857/84. Il sesto considerando del regolamento n. 590/85 precisa che l' applicazione dell' art. 7 (nella sua prima versione) può, in taluni casi, condurre a situazioni difficili, sul piano economico e sociale, e che è dunque opportuno, per permettere ad un affittuario, il cui contratto arrivi a scadenza per un' azienda, di continuare altrove la propria produzione lattiera, di prevedere siffatta possibilità.
7. Nella vostra sentenza Wachauf (2), eravate di fronte al caso di un locatore che non aveva mai esercitato lui stesso attività di produzione del latte nella fattoria data in affitto, mentre inoltre gli elementi essenziali di un' azienda destinata alla produzione del latte, vale a dire i bovini da latte e le unità tecniche necessarie a tale produzione erano sempre stati proprietà dell' affittuario. In questo caso particolare, avete dichiarato che sarebbe contrario alle esigenze della protezione dei diritti fondamentali dell' affittuario non permettere a quest' ultimo di conservare, alla scadenza del contratto d' affitto, una parte dei quantitativi di riferimento, perché in tal modo lo si priverebbe senza alcun indennizzo del frutto del suo lavoro e degli investimenti da lui effettuati nell' azienda.
8. Abbiamo tenuto a ricordare questi elementi per sottolineare che, nel caso del regime di quote di produzione, il rapporto tra proprietari ed affittuari è tutt' altro che semplice e per suggerirvi di non approfondire nella presente fattispecie i problemi connessi a questo rapporto. Nella presente fattispecie, non sorge d' altronde il problema dei quantitativi di riferimento che l' affittuario uscente può conservare lasciando l' azienda, poiché è emerso all' udienza che il sig. Roolfs non aveva ottenuto alcun quantitativo di riferimento. D' altra parte, se, in conformità con quanto avete affermato, un quantitativo di riferimento deve essere assegnato al nuovo affittuario, sig. Cremer, il proprietario dell' azienda, sig. Kuehn, verrà a goderne indirettamente. Ci limiteremo quindi ad esaminare le questioni proposte, ponendoci dal punto di vista dei diritti del produttore di latte.
Sulla prima questione
9. La prima questione è così formulata:
"Se il Consiglio e/o la Commissione delle Comunità europee fossero tenuti, nell' adottare la normativa relativa ai quantitativi garantiti di latte, a prevedere ((cfr. art. 3, punto 3, del regolamento (CEE) n. 857/84)) una deroga appropriata (ad esempio, la possibilità di scegliere un anno civile diverso da quello di riferimento) per tener conto d' un cambio dell' affittuario nell' azienda agricola, avvenuto durante l' anno di riferimento scelto dagli Stati membri".
10. L' art. 3, punto 3, del regolamento (CEE) n. 857/84 dispone quanto segue:
"I produttori la cui produzione lattiera ha risentito sensibilmente, durante l' anno di riferimento scelto in applicazione dell' articolo 2, di eventi eccezionali, verificatisi prima o durante detto anno, ottengono, su loro richiesta, la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento compreso nel periodo 1981-1983.
L' applicazione del primo comma può essere giustificata dai seguenti eventi:
- una catastrofe naturale grave che colpisce in maniera notevole l' azienda del produttore,
- la distruzione fortuita delle risorse foraggere o dei fabricati destinati all' allevamento della mandria lattiera,
- un' epizoozia che colpisce tutta o parte della mandria lattiera.
Gli Stati membri informano la Commissione dei casi d' applicazione del primo comma. L' elenco degli eventi di cui al secondo comma può essere completato secondo la procedura di cui all' articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68".
11. In applicazione di quest' ultima disposizione, la Commissione ha completato, con l' art. 3 del regolamento (CEE) n. 1371/84, che fissa le modalità d' applicazione del prelievo supplementare (3), l' elenco degli eventi sopra descritti aggiungendovi gli eventi seguenti:
"- l' esproprio di una parte considerevole della superficie agricola dell' azienda gestita dal produttore, che abbia comportato una riduzione temporanea della superficie aziendale destinata alla coltivazione dei foraggi,
- la prolungata incapacità professionale del produttore che gestiva personalmente l' azienda,
- il furto o la perdita accidentale di tutto o parte del patrimonio bovino da latte, che abbia inciso in misura notevole sulla produzione lattiera dell' azienda".
12. La Landwirtschaftskammer Weser-Ems, convenuta nel procedimento principale, il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee propongono di risolvere negativamente la prima questione. A sostegno della loro tesi, essi invocano la costante giurisprudenza della Corte (4), secondo cui
"in una situazione implicante l' esigenza di valutare una complessa realtà economica, come in materia di politica agricola comune, il legislatore comunitario gode di un ampio potere discrezionale in relazione alla natura e alla portata dei provvedimenti da adottare".
13. Essi ricordano inoltre la sentenza 27 giugno 1990, Berkenheide (causa C-67/89, Racc. pag. I-2615), nella quale la Corte, riferendosi alle stesse disposizioni di quelle contemplate nella presente fattispecie, afferma che
"dal sistema e dallo scopo della normativa in materia di prelievo supplementare emerge che essa elenca tassativamente le situazioni in cui è consentito attribuire quantitativi di riferimento o quantitativi individuali e detta norme precise sulla determinazione di tali quantitativi".
14. Quest' affermazione non basta però per considerare risolta la questione posta. Quest' ultima solleva infatti il problema se la Comunità, non prevedendo deroghe per casi come quello in esame, abbia violato il principio della certezza del diritto o quello della tutela del legittimo affidamento. Ricorderemo al riguardo che, nella sentenza 28 aprile 1988, Mulder (causa 120/86, Racc. pag. 2321), la natura tassativa delle clausola derogatoria non ha impedito alla Corte di precisare che la normativa comunitaria relativa al prelievo supplementare sul latte era stata adottata in contrasto col principio della certezza del diritto e che non era valida nella misura in cui non prevedeva l' attribuzione di un quantitativo di riferimento a favore dei produttori che non avessero consegnato latte durante l' anno di riferimento, a causa dell' impegno da essi assunto di sospendere temporaneamente la produzione.
15. Si osservi anzitutto che l' ultimo comma dell' art. 3 del regolamento n. 857/84 riconosce espressamente che l' elenco delle situazioni di cui al secondo comma può essere completato seguendo la procedura del comitato di gestione. Il Consiglio ha dunque ammesso che altri eventi eccezionali, degni di essere presi in considerazione, possono sussistere. Anche dopo aver aggiunto, tramite l' art. 3 del regolamento n. 1371/84, tre altri casi all' elenco di quelli idonei a motivare la scelta di un diverso anno civile di riferimento, la Commissione aveva ed ha tuttora la possibilità di completare ulteriormente quest' elenco.
16. Nel presente caso, è fuori dubbio che la produzione di latte nella proprietà del sig. Kuehn
"è stata colpita in modo notevole (...) durante il periodo di riferimento scelto".
Ciò che resta invece da accertare è se questa riduzione della produzione fosse dovuta ad "eventi eccezionali".
17. Si noti, a questo proposito, che l' art. 3 del regolamento n. 857/84 lascia chiaramente intendere che gli "eventi eccezionali" suscettibili d' essere presi in considerazione devono riguardare il produttore di latte e non il proprietario del fondo e degli edifici.
18. Siamo quindi del parere che il Consiglio, la Commissione e la Landwirtschaftskammer Weser-Ems commettano un errore inquadrando il problema dal punto di vista del locatore e nel sostenere che il cambio d' affittuario, durante l' anno di riferimento, e il calo della produzione che può risultarne, sono rischi evidenti relativi ad un affitto di fondo rustico, perfettamente prevedibili da parte del locatore. Per questo stesso motivo, è vano sostenere, come fa la Landwirtschaftskammer Weser-Ems, che il locatore avrebbe potuto premunirsi contro tali rischi con un' adeguata formulazione delle clausole contrattuali. D' altronde, anche se il sig. Kuehn avesse precisato, nei contratti conclusi successivamente con i sigg. Roolfs e Cremer, che questi ultimi erano obbligati a raggiungere una produzione mensile determinata di latte, il mancato rispetto di questa condizione gli avrebbe forse consentito d' ottenere un' indennità per inadempimento contrattuale, ma non gli avrebbe permesso di ottenere un quantitativo di riferimento superiore alle quantità di latte effettivamente consegnate. Orbene, è proprio la fissazione di questo quantitativo che è in discussione nel presente caso.
19. Bisogna quindi affrontare il problema dal punto di vista dell' affittuario, esaminando se questi è rimasto vittima di "eventi eccezionali". Il Consiglio sostiene che solamente dei casi di forza maggiore possono essere considerati eventi di tale natura: ciò sarebbe confermato soprattutto dall' elenco delle sei ipotesi sopra descritte. Al pari della Commissione, riteniamo tuttavia che la maggior parte di queste ipotesi non presentino affatto i tratti caratteristici della forza maggiore, quale è stata definita dalla Corte, vale a dire di circostanze estranee a colui che le fa valere, straordinarie ed imprevedibili, i cui effetti non avrebbero potuto essere evitati nonostante la diligenza spiegata (5).
20. La seconda e la terza ipotesi di cui all' art. 3 del regolamento n. 857/84 non si riferiscono infatti ad eventi imprevedibili. Al contrario, è logico pensare che la "distruzione fortuita delle risorse foraggere o dei fabbricati" così come "un' epizoozia che colpisce tutta o parte della mandria lattiera" facciano parte dei rischi propri dell' attività di produzione del latte. Del pari, non si può considerare un caso di forza maggiore "la prolungata incapacità professionale del produttore" o "il furto o la perdita accidentale di tutto o parte del patrimonio bovino da latte".
21. Il Consiglio, la Commissione e la Landwirtschaftskammer hanno tuttavia ragione nel sottolineare che le ipotesi considerate riguardano tutte delle "circostanze estranee" al produttore, vale a dire degli eventi che quest' ultimo non può controllare.
22. Resta da chiedersi quale sia, considerata sotto questo profilo, la situazione degli operatori agricoli che, come il sig. Cremer, hanno iniziato la produzione durante l' anno che, in seguito, è stato scelto come anno di riferimento da parte dello Stato membro alla cui legislazione sono soggetti.
23. Teoricamente, ogni produttore di latte dovrebbe avere il controllo della sua produzione: spetta unicamente a lui acquistare un numero più o meno grande di mucche. E se, in una data azienda, il precedente operatore agricolo ha potuto tenere quarantanove mucche, producendo fino a 220 000 kg di latte per anno, non vi sono - a priori - ragioni per escludere che l' affittuario successivo non possa fare altrettanto.
24. Sennonché la realtà è molto più complessa: ciò che è determinante è la situazione concreta di ogni operatore individualmente considerato. L' operatore che abbia già prodotto, anteriormente, del latte in un' altra azienda con un bestiame numeroso di sua proprietà potrà facilmente trasferire questo bestiame nella nuova azienda ed ottenervi subito una produzione mensile elevata.
25. Se invece il nuovo operatore non dispone, in partenza, di nessuna mucca e se i suoi mezzi finanziari sono modesti, egli non potrà costituire che progressivamente (mediante acquisti o mediante allevamento) una dotazione di bestiame analoga a quella del suo predecessore.
26. Dagli atti di causa e dalle spiegazioni fornite all' udienza risulta che il nuovo affittuario s' è trovato in una situazione del genere. L' affittuario precedente aveva venduto tutte le mucche e la totalità dei foraggi. In queste condizioni, il sig. Cremer non ha potuto ricostituire che progressivamente la dotazione di bestiame da latte. La produzione di latte dell' azienda è stata quindi soltanto di 32 666 kg tra il 1 maggio e il 31 dicembre 1983, pari ad una media mensile di 4 083 kg. Durante i primi quattro mesi dello stesso anno, l' affittuario precedente, il sig. Roolfs, aveva ancora prodotto 55 621 kg, pari a 13 905 kg al mese: durante l' intero arco del 1982, il sig. Roolfs aveva prodotto 200 625 kg, ossia una media mensile di 16 718 kg.
27. Il quantitativo di riferimento assegnato al sig. Cremer è stato di 41 700 kg, ai quali sono stati aggiunti 5 000 kg in virtù d' una disposizione della legge tedesca che consente d' assegnare un quantitativo supplementare agli agricoltori che rischiano di dover cessare la loro attività. Il sig. Cremer ha così ricevuto un quantitativo di riferimento molto inferiore alla quantità di latte effettivamente prodotta, nell' azienda del sig. Kuehn, dal sig. Roolfs e da lui stesso durante l' anno di riferimento 1983 (cioè 88 287 kg).
28. Come segnala la Commissione, abbiamo giusti motivi di supporre che i 41 700 kg siano stati calcolati a norma dell' art. 6, n. 2, e dell' art. 4, n. 4, del regolamento n. 1371/84, dai quali risulta che, se il cambio d' affittuario ha luogo dopo l' inizio del periodo di riferimento, gli Stati membri possono assegnare al nuovo locatario un quantitativo di riferimento che corrisponde alle vendite da lui effettuate durante gli ultimi dodici mesi d' attività precedenti il 1 aprile 1984, corrette, se ne necessario, con una certa percentuale. Per i produttori che non raggiungono i dodici mesi d' attività, gli Stati membri determinano una quantità annua di vendite sulla base delle loro vendite effettive.
29. L' esempio del sig. Cremer dimostra che tale regola può condurre a risultati drammatici per il produttore interessato. Sul piano giuridico, ci si può chiedere anzitutto se l' impossibilità materiale, per il nuovo affittuario, di ottenere, durante il periodo di riferimento determinato secondo le disposizioni sopra citate, una produzione di latte corrispondente, sia pure approssimativamente, a quella media del precedente affittuario, non avrebbe dovuto essere considerata dal Consiglio e dalla Commissione un evento eccezionale ai sensi dell' art. 3, punto 3, del regolamento n. 857/84.
30. In realtà, ciò che è eccezionale non è tanto la lenta ripresa della produzione, quanto il fatto che la produzione anormalmente bassa, che si riscontra spesso nella fase iniziale di un affitto, sia stata nondimeno presa a fondamento per la fissazione del quantitativo di riferimento assegnato a un tale produttore. Un problema del genere non rientra quindi del tutto nello schema logico dell' art. 3, punto 3, del regolamento del Consiglio. Noi propendiamo piuttosto a pensare che il Consiglio, non adottando una disposizione ad hoc che tenesse conto della situazione particolare di questa categoria d' operatori agricoli, abbia violato il principio della tutela del legittimo affidamento.
31. Non ignoriamo certo la giurisprudenza ben consolidata della Corte, secondo la quale
"se il principio del rispetto del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della Comunità, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell' ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie (v. sentenza 15 luglio 1982, causa 245/81, Edeka, Racc. pag. 2745, punto 27 della motivazione; sentenza 28 ottobre 1982, causa 52/81, Faust, Racc. pag. 3745, punto 27 della motivazione; sentenza 17 giugno 1987, cause riunite 424/85 e 425/85, Frico, Racc. pag. 2755, punto 33 della motivazione). Ciò vale in particolare in un settore come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica (v. sentenza 16 maggio 1979, causa 84/78, Tomadini, Racc. pag. 1801, punto 22 della motivazione; sentenza 5 maggio 1981, causa 112/80, Duerbeck, Racc. pag. 1095, punto 48 della motivazione; sentenza Frico già citata, punto 33 della motivazione). Ne discende che gli operatori economici non possono far valere un diritto quesito alla conservazione di un vantaggio loro derivante dall' istituzione dell' organizzazione comune dei mercati e del quale hanno fruito in un determinato momento (v. sentenza 27 settembre 1979, causa 230/78, Eridania, Racc. pag. 2749, punto 22 della motivazione; sentenza 21 maggio 1987, cause riunite da 133 a 136/85, Rau e a., Racc. pag. 2289, punto 18 della motivazione)" (6).
32. Riconosciamo altresì che nel 1983 i produttori di latte dovevano aspettarsi la fissazione di quote di produzione, con cui sarebbe stato loro imposto un tetto alla produzione o perfino un certo calo rispetto al passato. Ma nessun produttore poteva aspettarsi l' obbligo di rispettare un quantitativo di riferimento equivalente soltanto ad un quinto della produzione di latte realizzata nella medesima azienda nel corso degli anni precedenti. In particolare, nessun agricoltore tedesco che avesse rilevato un' azienda durante il 1983 poteva aspettarsi che quello stesso anno sarebbe stato scelto come anno di riferimento per l' avvenire e che la produzione anormalmente bassa di quel periodo iniziale avrebbe servito da base per il calcolo del quantitativo di riferimento: è praticamente escluso che egli avrebbe accettato di stipulare un contratto d' affitto, qualora avesse potuto prevederlo.
33. Non adottando una deroga destinata a tener conto di una situazione del genere, il Consiglio è quindi venuto meno al principio della tutela del legittimo affidamento nei confronti di questa categoria di produttori.
34. Secondariamente, il comportamento del Consiglio incide in modo sproporzionato sul libero esercizio dell' attività professionale. Il fissare ad un livello così basso il quantitativo di riferimento assegnato ad un produttore non trova infatti nessuna giustificazione nella necessità di fare in modo che le quantità di latte e di prodotti lattieri immessi nel mercato non superino la quantità globale garantita dalla Comunità (cfr., per analogia, la sentenza 10 luglio 1991, cause riunite C-90/90 e C-91/90, Jean Neu e a., Racc. pag. I-3617, punti 13 e 14 della motivazione). E' pertanto a torto che il Consiglio si è richiamato al principio della certezza del diritto e a quello dell' efficacia del regime di prelievo supplementare.
35. Vi propongo quindi di rispondere alla prima questione del Niedersaechsisches Oberverwaltungsgericht che, nell' adottare la regolamentazione relativa alle quantità garantite di latte, il Consiglio delle Comunità europee doveva prevedere una disposizione che permettesse d' attribuire, su loro richiesta, ai nuovi affittuari che avevano iniziato la produzione del latte durante l' anno di riferimento scelto da uno Stato membro, un diverso anno civile di riferimento nel periodo compreso tra il 1981 e il 1983.
Quanto alla seconda questione
36. La seconda questione è così formulata:
"Se risulti dal combinato disposto dell' art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) n. 857/84 e dell' art. 5, punti 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1371/84 che un quantitativo di riferimento è trasferito al produttore che rileva la gestione di un' azienda produttrice di latte, se la totalità dell' azienda è stata rilevata tra il 1 gennaio 1983 e il 2 aprile 1984".
37. Ai termini dell' art. 7, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 857/84 (7):
"in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un' azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito totalmente o in parte all' acquirente, all' affittuario o all' erede, secondo modalità da stabilire".
38. Il punto 1 dell' art. 5 del regolamento della Commissione n. 1371/84 (8) dispone che, in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria della totalità di un' azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene trasferito al produttore che rileva l' azienda. Il punto 2 enuncia le norme applicabili al caso in cui soltanto una o più parti dell' azienda siano date in locazione.
39. Infine il punto 3 dello stesso articolo indica che le disposizioni dei punti 1 e 2 si applicano per analogia agli altri casi di trasferimento che producano effetti giuridici comparabili per i produttori, secondo le varie normative nazionali.
40. Il regolamento n. 1371/84 è stato nel frattempo sostituito dal regolamento (CEE) n. 1546/88 (9). Le disposizioni che abbiamo menzionato figurano ormai, senza modifica, nell' art. 7 del nuovo regolamento.
41. Nella sentenza Wachauf, già citata, avete ricordato, al punto 13 della motivazione, che:
"in forza dell' art. 7, n. 1, del citato regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (GU L 68, pag.1), 'in caso di vendita locazione o trasmissione per via ereditaria ereditaria di un' azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento' (vale a dire il quantitativo esente dal prelievo supplementare) 'è trasferito totalmente o in parte all' acquirente, all' affittuario o all' erede secondo modalità da stabilire' . Tuttavia, ai sensi del n. 4 dello stesso articolo, 'nel caso di contratti agrari che stanno per scadere, qualora l' affittuario non abbia il diritto alla riconferma del contratto in condizioni analoghe, gli Stati membri possono prevedere che la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all' azienda che è oggetto del contratto sia messa a disposizione dell' affittuario uscente, se intende continuare la produzione lattiera' . Da una considerazione complessiva delle norme citate si evince che il legislatore comunitario ha inteso che, in linea di principio, alla scadenza del contratto, il quantitativo di riferimento ritorni al locatore che rientra nel godimento dell' azienda, fatta salva, tuttavia, la facoltà degli Stati membri di attribuire il quantitativo di riferimento, per l' intero o parzialmente, all' affittuario uscente".
42. Al punto 15 della medesima sentenza, avete precisato che:
"la riconsegna, alla scadenza del contratto, di un' azienda affittata produce effetti giuridici paragonabili, ai sensi dell' art. 5, punto 3, del regolamento n. 1371/84, agli effetti determinati dal trasferimento di detta azienda in seguito alla conclusione del contratto d' affitto, poiché le due operazioni comportano un mutamento nel possesso delle unità di produzione di cui trattasi nell' ambito dei rapporti contrattuali istituiti dal contratto d' affitto. Di conseguenza, la riconsegna, alla scadenza del contratto d' affitto, di un complesso di unità di produzione agricola concesso in affitto rientra nella sfera d' applicazione dell' art. 5, n. 3, del regolamento n. 1371/84, se il suo trasferimento risultante dalla conclusione del contratto d' affitto rientra nel campo d' applicazione del punto 1 dello stesso articolo, come avviene qualora trattisi di un' 'azienda' ai sensi dell' art. 12, lett. d), del regolamento (...)".
43. Allorché un affittuario lascia un' azienda, i quantitativi di riferimento di cui disponeva tornano dunque, in linea di principio, al proprietario che, stipulando una locazione con un altro affittuario, li trasmetterà a quest' ultimo, sempreché non sia espressamente convenuto di lasciarne una parte all' affittuario uscente.
44. Resta da chiedersi come risolvere il problema nel caso in cui il cambio d' affittuario abbia avuto luogo durante l' anno di riferimento, ad un' epoca cioè in cui nessun quantitativo di riferimento era stato ancora assegnato.
45. Ci sembra logico, alla luce di quanto precede, che la quantità prodotta durante la prima parte dell' anno di riferimento da un affittuario il cui contratto giunga a termine debba essa pure tornare, almeno per un "istante giuridico", al proprietario dell' azienda, prima di essere trasferita al nuovo affittuario. La produzione che quest' ultimo realizzerà durante il resto dell' anno verrà quindi a cumularsi con la quantità prodotta dal locatario precedente, e le due frazioni formeranno nel loro insieme il quantitativo di riferimento del nuovo locatario.
46. Tenuto conto dell' interpretazione data dalla Corte, nel punto 13 della motivazione della sentenza Wachauf, all' art. 7 del regolamento n. 857/84, che è una norma di rango superiore alle disposizioni dei regolamenti n. 1371/84 e n. 1546/88 della Commissione, sarebbe vano obiettare che l' art. 5, ultimo comma, del regolamento n. 1371/84 o che l' art. 7, secondo comma, del regolamento n. 1546/88 dispongono che
"gli Stati membri possono applicare le disposizioni dei punti 1, 2 e 4 a casi di trasferimento effettuati durante e dopo il periodo di riferimento".
E' a torto che questi regolamenti hanno previsto, al riguardo, una semplice facoltà per gli Stati membri.
47. Per questi motivi vi proponiamo di rispondere in senso affermativo alla seconda questione.
48. Resta inteso che, se accogliete la soluzione che abbiamo proposto per la prima questione, un nuovo locatario, la cui produzione mensile media sia stata, durante l' anno di riferimento, inferiore a quella del locatario uscente, avrà piuttosto interesse a chiedere che venga preso in considerazione uno degli altri anni di riferimento compresi nel periodo 1981-1983.
Conclusione
49. Vi proponiamo pertanto di rispondere al Niedersaechsisches Oberverwaltungsgericht quanto segue:
"1) Nell' adottare la normativa relativa ai quantitativi garantiti di latte, il Consiglio delle Comunità europee doveva prevedere la possibilità di prendere in considerazione per i nuovi affittuari che avevano iniziato la produzione del latte nell' anno di riferimento scelto da uno Stato membro, e su loro richiesta, un diverso anno civile di riferimento nel periodo compreso tra il 1981 e il 1983.
"2) Dal combinato disposto degli artt. 7, n. 1, del regolamento (CEE) n. 857/84 e 5, punti 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1371/84 risulta che un quantitativo di riferimento è trasferito al produttore che rileva la gestione dell' azienda produttrice di latte, se la totalità dell' azienda è stata rilevata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1983 e il 2 aprile 1984".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) Regolamento del Consiglio 26 febbraio 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 (GU L 68, pag. 1).
(2) Sentenza 13 luglio 1989, Wachauf (causa 5/88, Racc. pag. 2609).
(3) Regolamento della Commissione 16 maggio 1984, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11).
(4) Sentenza 17 maggio 1988, Erpelding (causa 84/87, Racc. pag. 2647, punto 27 della motivazione).
(5) Sentenza 22 gennaio 1986, Denkavit France (causa 266/84, Racc. pag. 149, punto 27 della motivazione).
(6) Sentenza 14 febbraio 1990, Société française des Biscuits Delacre/Commissione (causa C-350/88, Racc. pag. I-395, punti 33 e 34 della motivazione).
(7) Nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590, che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 (GU L 68, pag. 1).
(8) Nella versione del regolamento (CEE) della Commissione 24 aprile 1985, n. 1043, recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 1371/84 (GU L 112, pag. 18).
(9) Regolamento della Commissione 3 giugno 1988, che fissa le modalità d' applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12).
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