Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente causa la Commissione ha proposto un' impugnazione contro la sentenza 6 aprile 1990 del Tribunale di primo grado. Detta sentenza annullava la decisione della Commissione 20 maggio 1988 relativa alla fissazione della pensione d' invalidità del convenuto e condannava la Commissione a pagare le spese. Tale causa solleva anche una questione di rilevanza generale in ordine al trattamento delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia.
2. La decisione della Commissione che è all' origine del presente procedimento non accordava al sig. Gill il beneficio del secondo comma dell' art. 78 dello Statuto del personale (in prosieguo: lo "Statuto"), fissando invece la sua pensione sulla base del terzo comma dello stesso articolo. Il sig. Gill sostiene di aver diritto alle condizioni più favorevoli previste dal secondo comma, per il motivo che la sua invalidità è la conseguenza di una "malattia professionale" ai sensi di tale comma.
3. Il sig. Gill ha passato gran parte della sua vita professionale lavorando nelle gallerie delle miniere di carbone. Tra il 1948 ed il 1971 egli vi scendeva da cinque a sette volte la settimana, e tra il 1971 ed il 1974 più volte al mese. Fino al 1974 egli lavorava in Gran Bretagna, ma nel 1974 egli veniva assunto dalla Commissione con la qualifica di amministratore principale ed assegnato a compiti relativi alla salute ed alla sicurezza nelle miniere. Tra il 1974 ed il 1979, per conto delle Comunità, veniva chiamato a scendere in galleria da 20 a 30 volte in totale. Tuttavia, a seguito di un incidente avvenuto nel 1979, egli
scendeva solo una volta o due tra il 1979 ed il 1981. L' 11 giugno 1981 egli chiedeva di essere collocato in pensione a causa di un' invalidità permanente totale. Non è contestato il fatto che il sig. Gill fosse allora affetto da una malattia, e precisamente da una broncopneumopatia cronica, che lo rendeva del tutto inabile all' esercizio delle sue mansioni. Risulta anche che nel 1974, al momento della visita medica obbligatoria a cui il sig. Gill si sottopose prima di entrare in servizio presso la Commissione, egli era già affetto da un certo grado di broncopneumopatia, nonostante fosse stato dichiarato abile a svolgere le sue funzioni. Dopo un periodo di confusione e di ritardi nel procedimento, una commissione di invalidità si riuniva nel marzo 1987 per determinare la natura e l' estensione dell' invalidità del sig. Gill, che aveva peraltro nel frattempo ottenuto una pensione d' invalidità in base al terzo comma dell' art. 78. Nella sua relazione del 31 marzo 1987 la commissione d' invalidità concludeva che l' incapacità del sig. Gill era effettivamente totale e dipendeva dall' aggravamento della broncopneumopatia diagnosticata nel 1974, ma essa osservava che tale aggravamento non era imputabile alle attività svolte dal sig. Gill alle dipendenze delle Comunità. Sulla base di tale rapporto la Commissione concludeva che l' invalidità del sig. Gill non dipendeva da una "malattia professionale" ai sensi dell' art. 78 dello Statuto. Il problema centrale della presente causa è stabilire se tali conclusioni fossero fondate.
4. Prima di esaminare i quattro mezzi dedotti dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione, può essere utile riferirsi alla pertinente normativa in materia. Il capitolo 3 (artt. 77-84) del titolo V dello Statuto reca il titolo "Pensioni". L' art. 78 recita:
"Alle condizioni previste dagli articoli 13, 14, 15 e 16 dell' allegato VIII, il funzionario ha diritto ad una pensione di invalidità allorché già colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell' impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera.
Se l' invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell' esercizio o in occasione dell' esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell' interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, la pensione d' invalidità è fissata al 70% dello stipendio base del funzionario.
Se l' invalidità è dovuta ad altra causa, il tasso della pensione d' invalidità è pari al tasso della pensione di anzianità cui il funzionario avrebbe avuto diritto a 65 anni se fosse rimasto in servizio fino a tale età.
(...)".
L' allegato VIII dello Statuto reca il titolo "Modalità del regime delle pensioni", ed il capitolo 3 (artt. 13-16) quello di "Pensione d' invalidità". L' art. 13 dispone che:
"Fatte salve le disposizioni dell' articolo 1, paragrafo 1, il funzionario di età inferiore a 65 anni e che, nel periodo in cui matura i diritti a pensione, sia riconosciuto dalla commissione di invalidità colpito da una invalidità permanente, considerata totale e che gli impedisca di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera (...) ha diritto (...) alla pensione d' invalidità di cui all' art. 78 dello Statuto.
(...)".
L' art. 1, n. 1, dell' allegato VIII autorizza l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"), qualora la visita medica che precede l' entrata in servizio di un dipendente riveli che questo è affetto da una malattia o da una infermità, a decidere, per quanto riguarda gli sviluppi o le conseguenze della suddetta malattia o infermità, di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia di invalidità o di decesso soltanto al termine di un periodo di cinque anni dalla data di entrata in servizio.
5. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione d' invalidità di cui all' allegato VIII dello Statuto sono previste dagli artt. 7-8 dell' allegato II. Tale commissione è composta da tre medici, designati rispettivamente dal dipendente, dall' istituzione a cui appartiene e d' intesa tra i primi due medici. In base al n. 1 dell' art. 9, il dipendente può sottoporre alla commissione qualsiasi referto o certificato dei propri medici.
6. Va notato che l' art. 13 dell' allegato VIII non stabilisce espressamente che spetta alla commissione d' invalidità decidere se un' invalidità "è determinata da malattia professionale" ai sensi dell' art. 78 dello Statuto. Poiché tale commissione ha il compito di decidere se il dipendente presenti un' invalidità totale e permanente, la sua competenza può ritenersi estesa a tutte le questioni relative a valutazioni di natura medica: v. la causa Rienzi/Commissione, punto 9 della motivazione (causa 76/84, Racc. 1987, pag. 315).
7. Lo stesso art. 78 non definisce la "malattia professionale" e non rinvia nemmeno ad una definizione della stessa. L' art. 78 non è comunque la sola disposizione dello Statuto che faccia uso di tale nozione. Il capitolo 2 (artt. 72-76) del titolo V dello Statuto reca il titolo "Sicurezza sociale". Ai sensi dell' art. 73, n. 1:
"Alle condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d' infortunio (...)".
Tra le prestazioni erogate in base a tale regime di assicurazione è in particolare compreso un capitale od una somma pari ad un anno di servizio da liquidare in caso di invalidità permanente totale. Tale prestazione può aggiungersi a quelle previste nel titolo V, capitolo 3, dello Statuto e di conseguenza ad ogni prestazione d' invalidità erogata ex art. 78.
8. Come previsto dall' art. 73 dello Statuto, le istituzioni hanno adottato di comune accordo delle norme, con il titolo di "Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee" (in prosieguo: la "regolamentazione"). L' art. 3 della regolamentazione contiene la seguente definizione di "malattia professionale":
"1. Sono considerate malattie professionali le malattie indicate nella 'lista europea delle malattie professionali' allegata alla raccomandazione della Commissione del 23 luglio 1962 e nei suoi eventuali aggiornamenti, nella misura in cui il funzionario sia stato esposto, nella sua attività professionale presso le Comunità Europee, al rischio di contrarre le predette malattie.
2. Si considera parimenti malattia professionale qualsiasi malattia o aggravamento di malattia preesistente, che non figuri nella lista di cui all' art. 1, quando sia sufficientemente provato che la malattia ha avuto origine nell' esercizio o in occasione dell' esercizio delle funzioni per conto delle Comunità".
E' noto che la broncopneumopatia non è inclusa nell' elenco europeo.
9. Si può infine notare che l' art. 25 della regolamentazione recita:
"L' accertamento di una invalidità permanente, totale o parziale, ai sensi dell' art. 73 dello Statuto e della presente regolamentazione, non pregiudica in alcun modo l' applicazione dell' art. 78 dello Statuto e viceversa".
10. Il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione della Commissione 20 maggio 1988 per due motivi. In primo luogo, non era corretto l' assunto della Commissione secondo il quale, per qualificare una malattia come "malattia professionale", va dimostrata l' esistenza di un nesso causale tra la malattia, o il suo aggravamento, e l' esercizio delle mansioni dell' interessato alle dipendenze delle Comunità; in particolare, la definizione di "malattia professionale" contenuta nell' art. 3 della regolamentazione non poteva essere usata ai fini dell' art. 78 dello Statuto. In secondo luogo, pur ammettendo che si debba dimostrare la presenza di un tale nesso di causalità, questo poteva essere considerato esistente nelle circostanze del caso di specie.
11. A sostegno dell' impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado la Commissione ha dedotto quattro mezzi. A mio avviso sono sufficienti i primi due mezzi per pronunciarsi su tale impugnazione.
Il primo mezzo di impugnazione
12. Con il primo mezzo la Commissione sostiene che l' interpretazione, data dal Tribunale di primo grado, della nozione di "malattia professionale", che compare nell' art. 78, n. 2, dello Statuto, non è corretta. La Commissione divide tale mezzo in due parti: 1) Diversamente dal punto di vista espresso dal Tribunale di primo grado, la nozione di "malattia professionale" non può variare a seconda che si tratti dell' art. 73 o dell' art. 78 dello Statuto. 2) La nozione di malattia professionale utilizzata nell' art. 78 va interpretata nel senso che essa comprende ogni malattia, o aggravamento di una malattia, la cui causa essenziale o preponderante consiste nello svolgimento delle mansioni del dipendente per conto delle Comunità, ed esclude le malattie che dipendono dall' esercizio di attività professionali prima della sua entrata in servizio.
13. Come fa notare il Tribunale di primo grado nel punto 19 della sua sentenza, le prestazioni erogate sulla base degli artt. 73 e 78 dello Statuto sono prestazioni distinte accordate a seguito di procedimenti diversi ed indipendenti: v. l' art. 25 della regolamentazione (citato in precedenza al punto 9), e le cause 731/79, B./Parlamento (Racc. 1981, pag. 107), nonché 257/81, K./Consiglio, (Racc. 1983, pag. 1). La definizione di "malattia professionale" che compare nell' art. 3 della regolamentazione è stata formulata ai fini dell' applicazione dell' art. 73, e non dell' art. 78. Conseguentemente, se vi fossero sufficienti ragioni per interpretare in modo diverso la nozione in queste due disposizioni, in via di principio sarebbe possibile farlo.
14. Non mi sembra tuttavia vi sia alcuna ragione per interpretare la nozione di "malattia professionale" in modo più estensivo nell' art. 78 rispetto all' art. 73. Al contrario, quando il medesimo termine è usato negli stessi regolamenti, ci si attende che lo sia con lo stesso significato. Inoltre, la tesi del Tribunale di primo grado non trova sostegno nella giurisprudenza della Corte di giustizia, da cui in particolare emerge che, per accertare l' esistenza di una "malattia professionale" ai fini dell' art. 78, è necessario dimostrare la presenza di un nesso di causalità tra la malattia, o il suo aggravamento, e lo svolgimento delle mansioni del dipendente per conto della Comunità.
15. Pertanto, nella causa 257/81, citata in precedenza al punto 13, la Corte ha annullato una decisione del Consiglio con cui non si concedeva al ricorrente il beneficio dell' art. 78, secondo comma, per il motivo che alcune relazioni della commissione d' invalidità non erano state adeguatamente motivate. Nel punto 17 della sentenza la Corte ha formulato le seguenti critiche su tali relazioni:
"La relazione 21 dicembre 1981, infatti, pur non avendo usato l' espressione 'malattia professionale' , ammette l' esistenza di un nesso di causalità fra il lavoro o le caratteristiche dello stesso e l' aggravamento dello stato di salute del ricorrente, al pari del resto della prima versione della relazione 25 gennaio 1982. Benché, d' altro canto, dalla versione definitiva di quest' ultima relazione emerga una maggioranza di due medici convinti che l' invalidità del ricorrente non deriva da una malattia professionale, resta il fatto che detta versione non contiene alcuna motivazione che consenta di valutare le considerazioni su cui è basata tale convinzione, né una spiegazione della discordanza esistente fra questa conclusione e quella cui giunge tanto la seconda relazione ((vale a dire quella del 21 dicembre 1981)), quanto la prima versione della terza ((vale a dire quella del 25 gennaio 1982))".
Mi pare che nel passo appena citato, la Corte considerasse che una "malattia professionale" era caratterizzata da una relazione di causa-effetto tra il lavoro o le condizioni di lavoro del ricorrente e l' aggravamento delle sue condizioni di salute. Inoltre, dalle conclusioni dell' avvocato generale Sir Gordon Slynn, alla pagina 17, emerge che ad avviso delle due parti la nozione di "malattia professionale" di cui agli artt. 73 e 78 dello Statuto era la stessa, e del resto pare che lo stesso avvocato generale accolga tale punto di vista. Di conseguenza, come osservava alla pagina 18, perché una malattia non compresa nell' elenco europeo delle malattie professionali venga classificata come tale,
"l' esercizio delle mansioni del ricorrente deve aver dato origine alla malattia o al suo aggravamento; non è sufficiente che le due cose semplicemente coesistano nel tempo (...). Secondo me, il lavoro deve essere la causa dell' insorgere o dell' aggravarsi della malattia che porta all' invalidità".
In conclusione, la decisione del Consiglio è stata annullata e la questione relativa al punto se "lo stato patologico del ricorrente abbia un nesso abbastanza diretto con un rischio specifico e tipico, inerente alle mansioni da esso svolte" rinviata dinanzi alla commissione d' invaldità: v. il punto 20 della motivazione della sentenza. Benché la Corte non abbia fatto espresso riferimento, in tale punto, all' esigenza di dimostrare un nesso di causalità con le mansioni svolte, mi pare che, se la Corte non avesse accettato l' idea secondo cui l' accertamento di tale nesso è demandato alla commissione d' invalidità, essa avrebbe colto l' opportunità per correggere tale errore prima che la causa venisse rinviata dinanzi alla predetta commissione per una nuova valutazione.
16. A mio avviso, la causa 257/81, K./Consiglio, non depone nel senso della tesi secondo la quale la "malattia professionale" avrebbe un significato diverso nell' art. 73 e nell' art. 78; essa porta invece alla conclusione opposta. D' altra parte non penso che il criterio che si può desumere dalla sentenza della Corte sia se lo svolgimento delle mansioni del dipendente costituisca la causa essenziale o preponderante del suo stato di salute, come ritiene la Commissione. Secondo il mio punto di vista, la questione su cui la commissione d' invalidità deve pronunciarsi è semplicemente se lo stato di salute del ricorrente sarebbe stato lo stesso qualora questi non avesse svolto le mansioni in esame. E' questo, mi pare, il criterio che emerge dall' analisi dell' avvocato generale Sir Gordon Slynn e che a mio avviso va preferito alla prima delle due formule alternative proposte dall' avvocato generale Roemer nella causa 29/71, Vellozzi/Commissione (Racc. 1972, pag. 513), citata dall' avvocato generale Sir Gordon Slynn nella causa K./Consiglio, alla pag. 18, che sembra quella adottata dalla Commissione.
17. L' interpretazione prima proposta della causa 257/81, K./Consiglio, trova conferma nella causa Rienzi/Commissione, già citata al punto 6, in cui la Corte ha dichiarato, nei punti 9-12 della motivazione della sentenza:
"Dalla composizione stessa della commissione d' invalidità nonché dalla natura dei compiti ad essa conferiti risulta che essa è esclusivamente competente a formulare giudizi di natura medica. La sua competenza cessa in tutti i casi in cui è necessario procedere ad una qualificazione di indole giuridica.
Secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 12 gennaio 1983, causa 257/81, K./Consiglio, Racc. pag. 1) la competenza della commissione d' invalidità è limitata al compito di determinare l' origine dell' incapacità al lavoro nonché di accertare se lo stato patologico del ricorrente abbia 'un nesso abbastanza diretto con un rischio specifico e tipico, inerente alle mansioni da esso svolte' . Tuttavia, tale rischio può soltanto essere quello inerente a tali mansioni regolarmente svolte.
(...)
Se questi sono i limiti della competenza della commissione d' invalidità, non si può sostenere che quest' ultima abbia potuto esprimere un giudizio che vada oltre l' accertamento di un nesso causale tra l' invalidità e la malattia derivante da determinati fatti la cui qualificazione sotto il profilo giuridico non competeva alla commissione stessa. Devono essere pertanto disattesi sia il primo che il secondo mezzo, nella misura in cui pressupongono che la commissione d' invalidità sia competente a definire, anche sotto il profilo giuridico, la nozione di malattia professionale".
Conseguentemente la commissione d' invalidità ha il compito di ricercare quali fatti sono stati all' origine della malattia del ricorrente, mentre spetta all' APN decidere se tali fatti si sono verificati durante l' esercizio delle sue mansioni. L' esistenza di una malattia professionale è dimostrata solo qualora vengano soddisfatte le due condizioni, vale a dire in presenza di un nesso di causalità con il regolare esercizio delle mansioni del dipendente per conto delle Comunità: v. anche il punto 33 delle conclusioni dell' avvocato generale Lenz.
18. Nel punto 19 della motivazione della sentenza, il Tribunale di primo grado si richiama alla causa Geist/Commissione (causa 242/85, Racc. 1987, pag. 2181). In tale causa, il ricorrente tentava di presentare un ricorso per annullamento avverso una decisione che gli accordava una pensione d' invalidità sulla base del terzo invece che del secondo comma dell' art. 78, nonostante il tasso della pensione sarebbe stato lo stesso in entrambi i casi. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse un interesse sufficiente a promuovere il ricorso. Se si fosse accertato che la sua malattia non era una malattia professionale ai fini di una decisione ex art. 78, ciò non avrebbe minimamente influito su ogni decisione eventualmente adottata ex art. 73, poiché
"la procedura istituita dall' art. 73 dello statuto e dalla regolamentazione di copertura e quella dell' art. 78 dello statuto sono due procedure diverse, che possono dar luogo a decisioni distinte, l' una indipendente dall' altra" (punto 13 della motivazione della sentenza).
Affermare che i procedimenti previsti da tali articoli danno luogo a due decisioni indipendenti non equivale tuttavia ad affermare che le nozioni utilizzate nelle due decisioni debbano essere differenti. E' chiaro che lo stesso criterio di "malattia professionale" può essere applicato per giungere a risultati diversi da parte di commissioni di diversa composizione. A mio avviso, nella causa 242/85, già citata, la Corte si limitava a notare che le conclusioni negative a cui giunga una commissione medica designata ai fini dell' art. 78 non dovrebbero avere riflessi sulla posizione di una commissione designata ai fini dell' art. 73, e che di conseguenza il sig. Geist non aveva un interesse all' annullamento della decisione adottata ex art. 78.
19. La giurisprudenza della Corte non giustifica pertanto l' affermazione secondo cui, ai fini dell' art. 78 della regolamentazione, l' esistenza di una malattia professionale potrebbe essere dimostrata senza che sia necessario un nesso di causalità tra lo stato di salute del dipendente e le mansioni dello stesso svolte per conto delle Comunità; essa giustifica piuttosto la conclusione contraria. Tale risultato a mio parere è confermato da un esame della lettera del secondo comma dell' art. 78. Quindi, qualora l' invalidità dipenda da un infortunio, per poter applicare tale comma occorre che tale infortunio sia sopravvenuto "nell' esercizio o in occasione dell' esercizio" delle mansioni del dipendente. In mancanza di disposizioni espresse in contrario, mi sembra che lo stesso principio dovrebbe valere qualora l' invalidità dipenda da una malattia. Come la Corte ha osservato nella causa 342/82, Cohen/Commissione, punto 13 della motivazione (Racc. 1983, pag. 3829), dopo essersi richiamata all' evoluzione storica di tale normativa:
"Il 2 comma dell' art. 78 va considerato come una norma eccezionale, il che deve indurre alla prudenza per quanto riguarda l' interpretazione estensiva".
Di fatto non sembra vi sia alcuna ragione di principio per cui un' istituzione comunitaria sia tenuta a versare una pensione maggiore per una malattia professionale in mancanza di un qualsiasi nesso di causalità con l' esercizio delle mansioni del dipendente per conto delle Comunità.
20. Si pone inoltre il problema di quale altro criterio si potrebbe applicare se si dovesse abbandonare quello del nesso causale. In caso di malattie comprese nell' elenco europeo menzionato nell' art. 3, n. 1, della regolamentazione è sufficiente, ai fini dell' applicazione dell' art. 73, che il ricorrente sia esposto ai rischi di contrarre la malattia; solo nel caso di malattie non comprese nell' elenco deve essere presente il requisito più restrittivo previsto dall' art. 3, n. 2. Non vedo alcuna obiezione al fatto di utilizzare il criterio più ampio, quello dell' esposizione ai rischi di malattia, nel caso delle malattie comprese nell' elenco europeo, tanto ai fini dell' art. 78 quanto a quelli dell' art. 73. Nei punti 22-24 della motivazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado vi sono tuttavia alcuni elementi i quali fanno ritenere che nel caso di specie (nel quale, come si ricorda, la malattia non compare nell' elenco europeo) sia stato applicato tale criterio. A mio avviso, applicare un simile criterio non può essere appropriato ai fini di una decisione ex art. 78, in circostanze in cui sarebbe richiesto un nesso causale per una decisione ex art. 73.
21. La conclusione a cui sono giunto non è in alcun modo infirmata dal fatto che la malattia del sig. Gill è dovuta ad una carriera effettuata nelle miniere prima della sua entrata in servizio presso la Commissione, periodo durante il quale egli ha accumulato l' esperienza professionale da cui la Commissione ha in seguito tratto vantaggio (v. il punto 24 della motivazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado). E' evidente che la Commissione ha assunto il sig. Gill in quanto egli possedeva conoscenze e un' esperienza che lo rendevano utile alle Comunità. Sarebbe tuttavia contrario tanto al principio di tale regime quanto alla giurisprudenza della Corte considerare "malattia professionale" una malattia dovuta all' esercizio di un' attività professionale precedente all' entrata in servizio del funzionario presso le Comunità. Una siffatta esperienza professionale non costituisce l' esercizio di mansioni alle dipendenze delle Comunità, pur trattandosi di un' esperienza dalla quale può dirsi che le Comunità hanno in seguito tratto vantaggio.
22. Concludo quindi che andrebbe accolto il primo mezzo dell' impugnazione; il Tribunale di primo grado ha erroneamente considerato che non era necessario dimostrare l' esistenza di un nesso causale tra la malattia del sig. Gill, o il suo aggravamento, e l' esercizio delle sue mansioni alle dipendenze della Commissione.
Il secondo mezzo di impugnazione
23. Come ho già ricordato, il Tribunale di primo grado ha del pari osservato come, pur ammettendo che sia necessario dimostrare l' esistenza di un nesso causale tra la malattia del sig. Gill, o il suo aggravamento, e le sue mansioni alle dipendenze della Commissione, la presenza di un tale nesso potrebbe essere dimostrata nelle circostanze del caso di specie. E' quindi necessario esaminare il secondo mezzo di impugnazione della Commissione, secondo il quale il Tribunale di primo grado si è erroneamente pronunciato, in contrasto con il parere espresso dalla commissione d' invalidità, nel senso che era stata sufficientemente dimostrata l' esistenza di un nesso di causalità del tipo richiesto.
24. Come osserva la Commissione, il punto se un tale nesso sia stato dimostrato è una questione di fatto che può essere risolta solo dalla commissione d' invalidità. Va operata a questo proposito una distinzione tra questioni di fatto di natura medica e questioni di valutazione giuridica. Perciò, come si è appena visto, il punto se le attività che sono all' origine della malattia rientrino nel campo delle mansioni del dipendente o siano invece collegate ad un comportamento senza relazione con queste ultime costituirebbe una questione di diritto che deve essere risolta dall' APN: v. la causa 76/84, Rienzi/Commissione, già citata. Tuttavia, una simile questione di qualificazione giuridica non si pone nel caso di specie poiché è incontestato che le discese in galleria del sig. Gill durante il suo periodo di servizio sono state effettuate nell' esercizio delle sue mansioni presso la Commissione. Diversamente da quanto ha sostenuto il sig. Gill nella sua memoria difensiva, solo nel caso in cui si ponga un tale problema di valutazione giuridica il fatto che una malattia sia una malattia professionale diviene una questione che va risolta dall' APN, invece di rappresentare una questione di valutazione medica su cui deve pronunciarsi la commissione d' invalidità.
25. Il principio secondo il quale le questioni di causalità rientrano tra quelle valutazioni di natura medica su cui deve proncunciarsi la commissione d' invalidità emerge chiaramente dalle sentenze della Corte nelle cause 257/81 e 76/84, già citate. Va inoltre notato che l' organizzazione e le modalità di designazione delle commissioni mediche previste ai fini dell' art. 78 dello Statuto sono simili a quelle previste ai fini dell' art. 73. In entrambi i casi ci si è quindi preoccupati di garantire l' equilibrio e l' obiettività delle commissioni di cui trattasi (si confrontino gli artt. 7-9 dell' allegato II dello Statuto con l' art. 23 della regolamentazione). Come ha osservato la Corte in relazione alle decisioni ex art. 73, nella causa 265/83, Suss/Commissione, punto 11 della motivazione (Racc. 1984, pag. 4029):
"(...) la cura che gli autori delle citate disposizioni hanno avuto di garantire l' equilibrio e l' obiettività delle commissioni mediche traducono l' intenzione di pervenire, in caso di controversia, alla soluzione definitiva di tutte le questioni di carattere medico in questa fase. Così stando le cose, i mezzi d' impugnazione previsti dallo statuto possono essere utilizzati in via di principio al solo fine di promuovere un controllo limitato alla regolarità della costituzione e del funzionamento della commissione medica. L' esame della Corte non può estendersi alle valutazioni squisitamente mediche".
Come afferma la Commissione, tali rilievi valgono anche per le commissioni d' invalidità. Ne consegue che né alla Commissione, in veste di APN, né al Tribunale di primo grado può essere consentito sostituire la propria versione dei fatti alle conclusioni di una commissione d' invalidità regolarmente costituita. Ritengo pertanto che il Tribunale di primo grado abbia oltrepassato i limiti della propria competenza quando ha dichiarato, in contrasto con le conclusioni della commissione d' invalidità, che esisteva un nesso tra l' aggravamento della broncopneumopatia del sig. Gill nel corso degli anni 1974-1981 e l' esercizio delle sue mansioni alle dipendenze della Commissione durante lo stesso periodo. Va notato, inoltre, che, giungendo ad una simile conclusione, il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto che può essere soggetto al sindacato di questa Corte, a differenza di ogni constatazione di fatto che esso era legittimato a fare.
26. Non mi sembra nemmeno debba presumersi, come sembra affermare il Tribunale nel punto 24 della motivazione della sua sentenza, che la Commissione, nelle circostanze particolari del caso di specie, abbia accettato la responsabilità per il rischio che la malattia del sig. Gill determinasse un' eventuale inabilità al lavoro.
27. E' evidentemente incontestabile che, quando nomina un dipendente, l' istituzione che vi procede accetta il rischio che egli possa un giorno chiedere una pensione d' invalidità calcolata su una delle due basi previste dall' art. 78 dello Statuto. Peraltro la Commissione non ha cercato di negare la propria responsabilità nei riguardi del sig. Gill; ed essa non ha neppure cercato di far uso della possibilità offerta dall' art. 1, n. 1, dell' allegato VIII dello Statuto, che le avrebbe permesso, al momento dell' assunzione del sig. Gill, di ammetterlo al beneficio di alcune prestazioni dopo un periodo di cinque anni.
28. A me tuttavia sembra che la sola responsabilità che si può dire sia stata accettata dalla Commissione fosse quella di pagare ogni prestazione effettivamente dovuta a norma dello Statuto. Contrariamente alla posizione del Tribunale di primo grado, né la presenza di un cattivo stato di salute preesistente diagnosticato al momento dell' entrata in servizio del sig. Gill, né (come ho già rilevato) il fatto che la Commissione abbia tratto vantaggio da un precedente periodo di esperienza professionale che aveva contribuito a tale stato di salute sarebbero di per sé sufficienti a rendere l' aggravamento della malattia del sig. Gill una "malattia professionale" ai fini dell' art. 78.
29. La mia conclusione è quindi che nessuno dei motivi esposti dal Tribunale di primo grado per l' annullamento della decisione della Commissione 20 maggio 1988 è fondato. Di conseguenza, non è necessario esaminare il terzo ed il quarto mezzo dell' impugnazione.
Altre questioni
30. Giunto alla conclusione che va accolta l' impugnazione della Commissione, debbo ora esaminarne le conseguenze. L' art. 54, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia CEE recita:
"Quando l' impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest' ultimo".
Mi pare che, in linea di massima, prima che la Corte possa pronunciarsi definitivamente in favore del ricorrente, essa deve anzitutto assicurarsi che il convenuto non avesse la legittima aspettativa di vedere la propria domanda accolta sulla base di un altro mezzo dedotto dinanzi al Tribunale di primo grado. In caso contrario il convenuto sarebbe esposto ad un serio rischio di ingiustizia: una parte che può vedere accolta la propria domanda potrebbe in questo modo risultare soccombente per la sola ragione che il mezzo che gli sarebbe stato favorevole non è stato preso in esame; ciò potrebbe avvenire in tutti i casi in cui il Tribunale di primo grado si è pronunciato in suo favore su un altro mezzo e tale decisione è stata modificata in senso contrario in sede di impugnazione.
31. Mi sembra quindi che, in sede di impugnazione contro una sentenza del Tribunale di primo grado, il convenuto dev' essere autorizzato a sollevare, nella sua memoria difensiva, una questione che aveva già sollevato in precedenza, ma che non era stata trattata dal Tribunale e che avrebbe potuto portare, se esaminata, ad una decisione a favore del convenuto. In altri termini, il convenuto dovrebbe essere autorizzato a sostenere non solo che la decisione del Tribunale di primo grado che è impugnata dal ricorrente dovrebbe essere confermata, ma anche, in via subordinata, che la Corte dovrebbe pronunciarsi in favore del convenuto sulla base di uno o più mezzi alternativi su cui il convenuto si era basato dinanzi al Tribunale di primo grado. A mio avviso il convenuto può avvalersi di tale procedimento in forza degli artt. 115 e 116 del regolamento di procedura, anche se nessuna disposizione espressa preveda tale possibilità, come ci si sarebbe potuto attendere in base all' art. 117, secondo comma, del suddetto regolamento. L' assunto secondo cui alla Corte di giustizia è possibile prendere in esame mezzi diversi da quelli su cui il Tribunale di primo grado ha basato la sua sentenza trova sostegno nel fatto che la Corte dispone, in questa fase, di tutto il fascicolo di causa; v. l' art. 111, secondo comma, del regolamento di procedura.
32. A mio avviso una tale possibilità deve essere ugualmente accordata al convenuto nell' interesse dell' economia del procedimento. Altrimenti, per evitare il rischio di un' ingiustizia, sarebbe necessario rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado per un nuovo procedimento, con l' aggravio di costi che ciò comporta, senza parlare del rischio di una seconda impugnazione e, nel caso in cui avrebbero dovuto essere esaminati altri mezzi, della ripetizione dell' intero procedimento.
33. Tuttavia, la competenza della Corte di giustizia, in caso di impugnazione contro una sentenza del Tribunale di primo grado, è limitata ai punti di diritto; in realtà, la disposizione che prevede il rinvio di questioni dinanzi al Tribunale di primo grado può essere intesa nel senso che riguarda le cause per cui sono necessari ulteriori accertamenti di fatto. Mi sembra quindi che in generale sarebbe utile che il Tribunale di primo grado, quando si pronuncia su un mezzo in favore del ricorrente, proceda agli accertamenti di fatto necessari relativamente ad ogni altro mezzo dedotto dal ricorrente ed al quale esso potrebbe cercare di richiamarsi nella posizione di convenuto in un' eventuale impugnazione.
34. Nel caso di specie, mi sembra che il solo punto di merito a cui il convenuto avrebbe potuto richiamarsi in via subordinata in sede d' impugnazione è che la decisione della commissione d' invalidità era essa stessa inficiata da irregolarità che la rendevano invalida. Anche se il convenuto non ha sollevato tale punto nella memoria difensiva, ritengo che la Corte sia legittimata ad occuparsene, poiché non ha bisogno di nessun altro accertamento di fatto e può essere considerato un punto che la Corte deve esaminare al fine di decidere, a norma dell' art. 54 dello Statuto, se pronunciarsi essa stessa definitivamente o rinviare la causa al Tribunale di primo grado. Inoltre, la relazione della commissione d' invalidità è allegata alla memoria difensiva ed è stata quindi prodotta dinanzi alla Corte.
35. Anche in questo caso, le altre soluzioni potrebbero avere l' effetto di penalizzare il convenuto, vuoi con la pronuncia di una sentenza definitiva in cui non è stata esaminata una questione pertinente, vuoi con il rinvio della causa dinanzi al Tribunale di primo grado, causando per questa via alle parti costi e ritardi ulteriori. Il convenuto non dovrebbe essere penalizzato per non aver sollevato nella sua memoria difensiva punti che egli aveva già sollevato nel ricorso ma che non sono stati presi in esame dal Tribunale di primo grado, in particolar modo se si considera che si tratta di una delle prime impugnazioni proposte dinanzi alla Corte, che l' ampiezza della competenza in sede di impugnazione di questa Corte è ancora incerta e che nel regolamento di procedura non vi è alcuna disposizione espressa in materia. Va notato che il sig. Gill ha effettivamente sollevato la questione in ordine alla validità della relazione della commissione dinanzi al Tribunale di primo grado, sostenendo che il mandato affidato alla commissione d' invalidità era impreciso ed erroneo, e che la relazione della commissione era insufficientemente motivata (v. il punto 16 della motivazione della sentenza di primo grado).
36. Va di conseguenza verificato se la relazione della commissione d' invalidità fosse anch' essa inficiata dall' una o dall' altra di tali irregolarità. Tali irregolarità sussisterebbero qualora, nell' esecuzione di un mandato che le è stato affidato, detta commissione non avesse esaminato le questioni pertinenti; oppure qualora essa "si basasse su un' errata concezione della nozione di 'malattia professionale' o se la relazione non stabilisse un nesso comprensibile fra gli accertamenti medici in esso contenuti e le conclusioni alle quali perviene" (causa 277/84, Jaensch/Commissione, Racc. 1987, pag. 4923, punto 15 della motivazione); o ancora se la relazione non contenesse "alcuna motivazione che consenta di valutare le considerazioni su cui è basata ((la sua)) convinzione" (causa 257/81, già citata, punto 17 della motivazione).
37. Si noterà che tali questioni non vengono affrontate dal Tribunale di primo grado nella sua sentenza, e che ad esse non si sono richiamati il convenuto o l' interveniente nelle loro conclusioni. E' chiaro, comunque, che la validità della relazione della commissione d' invalidità costituisce la questione centrale di questa causa. Come ho già osservato, la questione se il sig. Gill fosse affetto da una malattia professionale implica una valutazione di natura medica e tale valutazione dev' essere espressa da una commissione medica regolarmente costituita. Inoltre, se le conclusioni della relazione del 31 marzo 1987 non possono essere accettate, ne consegue necessariamente che la causa va di nuovo rinviata dinanzi ad una commissione d' invalidità, in modo che la Commissione sia in grado di adottare una nuova decisione basata sulle conclusioni di quest' ultima (v. la causa 257/81, già citata, punto 20 della motivazione).
38. Passo quindi all' esame della relazione della commissione d' invalidità. In base alla relazione, il mandato affidatole era formulato in questi termini: "pronunciarsi sull' eventuale esistenza di una malattia professionale e, in caso positivo, sul suo rapporto con le mansioni che il sig. Gill ha esercitato alle Comunità, con esclusione dei precedenti stati di servizio". E' vero che tale formulazione difetta in certa misura di chiarezza e precisione (in particolare, la commissione non poteva decidere che una malattia costituiva una malattia professionale senza aver prima esaminato la sua relazione con le funzioni esercitate), ma in definitiva, non sembra che essa abbia impedito a tale commissione di affrontare le relative questioni. Emerge perciò chiaramente da tale relazione che detta commissione ha trattato esclusivamente questioni di natura medica (v. pag. 1 della relazione) ed in particolare quella se sussistesse una relazione di causa-effetto tra l' invalidità al lavoro del sig. Gill e l' esercizio delle sue mansioni tra il 1974 e il 1981 (v. le sue conclusioni alla pag. 3). Come ho già rilevato, la commissione d' invalidità è giunta alla conclusione che l' aggravamento della malattia del sig. Gill non era dovuto alle sue attività alle dipendenze della Commissione. Per quanto riguarda i motivi che sono serviti da base alle sue conclusioni, dalla pag. 2 della relazione emerge che la commissione ha esaminato ed interrogato il sig. Gill ed ha in particolare considerato l' evoluzione della sua malattia dopo il 1981. La Commissione ha così tenuto conto del fatto che non vi erano stati sensibili aggravamenti delle condizioni di salute del sig. Gill dopo la data della sua collocazione a riposo.
39. Mi sembra che fosse in potere della suddetta commissione, in quanto ha esaminato il sig. Gill e tenuto conto dell' evoluzione nel tempo dei suoi sintomi prima, durante e dopo il suo periodo di servizio alla Commissione, considerare, nell' ambito della sua valutazione medica, che l' invalidità al lavoro del sig. Gill era dovuta alle sue attività precedenti al 1974. Di conseguenza la commissione ha esaminato le questioni pertinenti e basato le sue conclusioni sulle pertinenti conclusioni. I motivi che l' hanno condotta a tale conclusione possono essere rinvenuti nella sua relazione, la cui lettura consente di valutare le considerazioni su cui è basata. I motivi indicati dalla commissione avrebbero forse potuto essere esposti in modo più chiaro e dettagliato, ma non mi sembra vi siano ragioni per ritenere detta relazione invalida in quanto priva di sufficiente motivazione. Ne consegue quindi che non si può formulare alcuna obiezione in ordine alla validità della relazione e la Commissione poteva quindi legittimamente basarsi su quest' ultima per adottare la sua decisione riguardante la pensione del sig. Gill.
Conclusione
40. In conclusione, ritengo che andrebbe accolta l' impugnazione proposta dalla Commissione contro la sentenza del Tribunale di primo grado e annullata, a norma dell' art. 54 dello Statuto della Corte, la decisione di detto Tribunale. Tenuto conto degli artt. 70 e 122 del regolamento di procedura, le parti dovrebbero sopportare le proprie spese, comprese quelle sostenute dinanzi al Tribunale di primo grado. Anche l' Union
Syndicale-Luxembourg, che è intervenuta a sostegno delle conclusioni del sig. Gill, dovrebbe sopportare le proprie spese.
(*) Lingua originale: l' inglese.
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