Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori giudici,
1. Il Bayerische Landessozialgericht, undicesima sezione (in prosieguo: il "giudice nazionale"), ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali concernenti il calcolo del complemento ("Unterschiedbetrag") per orfani di cui trattasi nella giurisprudenza della Corte relativa all' art. 78 del regolamento n. 1408/71 (1).
Ai sensi dell' art. 78, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento n. 1480/71, le prestazioni per l' orfano di un lavoratore dipendente defunto che è stato assoggettato alle normative di diversi Stati membri sono concesse
"conformemente alla legislazione di quello degli Stati sul cui territorio l' orfano risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al n. 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato (...)".
Nella sentenza Gravina (2), la Corte ha interpretato questa disposizione alla luce dell' art. 51 del Trattato CEE ed ha dichiarato che essa non poteva portare ad una diminuzione delle prestazioni concesse a titolo del diritto nazionale. In questa sentenza, la Corte ha dichiarato che:
"L' art. 78, n. 2, punto i), del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, va interpretato nel senso che il diritto a prestazioni a carico dello Stato nel territorio del quale risiede l' orfano cui esse sono state attribuite non fa venir meno il diritto a prestazioni più elevate precedentemente spettanti in forza della sola legislazione di un altro Stato membro. Qualora l' importo delle prestazioni effettivamente riscosso nello Stato membro di residenza sia inferiore a quello delle prestazioni contemplate dalla sola legislazione di un altro Stato membro, l' orfano ha diritto, a carico dell' ente competente di quest' ultimo Stato, ad un complemento di prestazioni pari alla differenza tra i due importi".
Nelle sentenze D' Amario (3), Ventura (4) e Athanasopoulos (5), la Corte ha confermato questa giurisprudenza.
Antefatti della domanda di pronuncia pregiudiziale
2. Le questioni pregiudiziali sono state sollevate nell' ambito di una controversia che si inserisce nel contesto della giurisprudenza menzionata. La controversia oppone i sigg. Mario e Marzio Doriguzzi-Zordanin (in prosieguo: gli "attori nella causa principale" e gli "orfani Doriguzzi") e l' istituto di assicurazione tedesco, la Landesversicherungsanstalt Schwaben (in prosieguo: "LVA Schwaben").
Gli attori nella causa principale sono i figli minorenni di Giancarlo Doriguzzi-Zordanin, lavoratore dipendente deceduto il 29 agosto 1983, il quale ha compiuto periodi di assicurazione sia in Germania (per 78 mesi) sia in Italia (per 123 mesi). La madre degli attori è ancora in vita, dimodoché essi hanno la qualità di semiorfani. Essi hanno sempre risieduto in Italia.
Dal 1 settembre 1983, l' istituto italiano d' assicurazione, l' Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), ha versato agli orfani Doriguzzi una pensione di (semi)orfani a titolo dell' assicurazione del loro padre deceduto. L' importo mensile per figlio di queste prestazioni si collocava tra 59 710 LIT (dal 1 settembre 1983) e 73 960 LIT (dal 1 novembre 1985). Inoltre, l' INPS ha versato un importo fisso mensile di 19 760 LIT per figlio a titolo di "complementi familiari".
Con decisione 3 settembre 1985, la LVA Schwaben ha rifiutato di concedere un complemento per gli orfani Doriguzzi. Essa ha fatto valere a tal fine la disposizione sopra menzionata dell' art. 78, n. 2, sub b), punto i), del regolamento n. 1408/71. Dato che gli attori risiedevano in Italia e che il loro diritto a pensione di orfani era ivi acquisito in virtù della normativa italiana, essa riteneva che solo l' INPS era competente.
3. Il 16 luglio 1986, gli attori nella causa principale hanno presentato un ricorso dinanzi al Sozialgericht di Augsburg inteso ad ottenere che esso ordini alla LVA Schwaben di concedere loro un complemento.
Con decisione 7 maggio 1987, la LVA Schwaben ha rivisto la sua decisione precedente. Essa si dichiarava pronta a concedere agli attori, tenuto conto delle sentenze della Corte, Gravina e D' Amario, sopra menzionate, un complemento (in prosieguo anche il "complemento 'Gravina' ") per il periodo 1 settembre 1983-1 dicembre 1985 - il solo periodo controverso.
La nuova decisione della LVA Schwaben non ha tuttavia posto fine alla causa principale, poiché gli attori non hanno accettato il metodo di calcolo del complemento. La LVA Schwaben ha infatti addizionato tutti gli importi versati dall' INPS - contemporaneamente l' importo mensile della pensione di orfani e l' importo mensile dei complementi familiari - ed ha comparato questa somma alle prestazioni che sarebbero dovute a titolo della normativa tedesca in funzione dei soli contributi assicurativi tedeschi. Il complemento ammontava così dal 1 settembre 1983 alla somma mensile di 29,30 DM per figlio, ma si è progressivamente ridotto, mano a mano che aumentava la pensione di orfani italiana, per raggiungere il 31 dicembre 1985 solo un importo mensile di 19,10 DM per figlio.
Gli attori ritengono che occorre calcolare il complemento senza tener conto dei complementi familiari concessi dall' INPS, che ammontano alla somma mensile di 19 760 LIT per figlio. A loro parere, questi complementi familiari non costituiscono un elemento della pensione per orfani, ma una prestazione autonoma, comparabile al "Kindergeld" tedesco che viene versato per tutti i figli a carico indipendentemente dalla circostanza che essi siano orfani.
Il Sozialgericht di Augsburg ha respinto il ricorso. Esso ha condiviso la tesi della LVA Schwaben, secondo cui i complementi familiari italiani dovevano essere presi in conto nel calcolo del complemento "Gravina". Gli attori hanno interposto appello contro questa sentenza dinanzi al Bayerisches Landessozialgericht.
4. Il giudice nazionale è incline a respingere l' appello per i due motivi seguenti. Esso ritiene anzitutto che i complementi familiari concessi dall' INPS costituiscono "assegni familiari" ("Familienbeihilfen", "Kingerbijslagen"), di cui l' art. 78, n. 1, del regolamento n. 1408/71 dice esplicitamente che rientrano nel campo d' applicazione delle norme relative alle prestazioni per orfani contenute in detto articolo. Tali complementi familiari devono quindi a suo parere essere presi in conto nel calcolo del complemento "Gravina" che l' istituto tedesco deve concedere.
Il giudice nazionale ritiene inoltre che gli orfani residenti in Italia sono avvantaggiati rispetto agli orfani residenti in Germania se si fosse fatta astrazione dai complementi familiari all' atto del calcolo del complemento "Gravina". Infatti, gli orfani residenti in Germania non possono, a suo parere, percepire, oltre alla pensione per orfani, alcun "Kindergeld" in virtù dell' art. 8, n. 1, punto 1, del Bundeskindergeldsgesetz" (legge federale sugli assegni familiari: BKGG).
Il giudice nazionale ritiene tuttavia che le disposizioni di cui trattasi del diritto comunitario (esso si riferisce nella fattispecie all' art. 51 del Trattato CEE, nonché agli artt. 77 e 78 del regolamento n. 1480/71) possono essere interpretate e ritiene che è utile per tale motivo sottoporre alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Quali prestazioni dell' ente previdenziale italiano vengano prese in considerazione nel calcolo del supplemento alla pensione per orfani che l' ente previdenziale tedesco deve concedere.
2) Se in particolare vengano calcolati gli assegni familiari versati dall' ente previdenziale italiano per un importo di 19 760 LIT mensili per figlio" (6).
Esame delle questioni pregiudiziali
5. Per l' applicazione delle disposizioni dell' art. 78 del regolamento n. 1480/71 relative alla designazione della normativa nazionale in virtù della quale le "prestazioni per orfani" sono concesse, s' intende per "prestazioni", ai sensi del n. 1 di detto articolo,
"gli assegni familiari ed eventualmente gli assegni supplementari o speciali previsti per orfani, nonché le pensioni o le rendite per orfani, eccettuate le rendite per orfani concesse in virtù dell' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
Risulta senza dubbio dalla lettera di questa disposizione che le prestazioni per orfani comprendono contemporaneamente le "pensioni e le rendite per orfani" (per essere brevi, mi limiterò per il seguito a parlare solo di pensioni per orfani) e gli "assegni familiari" (e eventualmente gli "assegni supplementari o speciali previsti per orfani") che designano, ai sensi dell' art. 1, lett. u), sub ii), del regolamento n. 1408/71, le "prestazioni periodiche in danaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell' età dei familiari" (7). Osservo immediatamente a tal riguardo che sia le parti nella causa principale, sia il giudice nazionale e la Commissione, come dimostrano le osservazioni scritte che essa ha depositato dinanzi alla Corte, concordano nel sostenere che i "complementi familiari" forniti dall' INPS in virtù della normativa italiana costituiscono senz' altro "assegni familiari" così come questo termine è inteso dall' art. 1, lett. u), sub ii), del regolamento n. 1408/71. E' importante, come fa rilevare la Commissione, poiché se questi complementi familiari rientrassero unicamente nella nozione ampia di "prestazioni familiari" definite all' art. 1, lett. u), sub i), del regolamento menzionato - e non nella nozione più restrittiva di "assegni familiari" (8) - essi sfuggirebbero al campo di applicazione dell' art. 78. Se il giudice nazionale considera i complementi familiari di cui trattasi come "assegni familiari" occorre dedurne che esso è pervenuto alla constatazione che questi complementi familiari costituiscono "prestazioni periodiche in denaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell' età dei familiari" ai sensi della disposizione sopra menzionata dell' art. 1, lett. u), sub ii), del regolamento. Essendo questo punto ritenuto pacifico non sarà esaminato successivamente.
6. Le questioni sottoposte dal giudice nazionale sono state dettate dal fatto che le prestazioni per orfani da confrontare tra di loro al fine del calcolo del complemento "Gravina" conoscono regimi differenti in diritto italiano ed in diritto tedesco.
Come ho chiarito precedentemente (al punto 2), le somme versate nello Stato membro di residenza (l' Italia) dall' istituto competente (l' INPS) a favore degli orfani Doriguzzi sono di doppia natura: da un lato l' INPS versa un importo variabile a titolo di pensione per orfano, dall' altro, esso versa un importo fisso di assegni familiari ai sensi dell' art. 78, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (unitamente all' art. 1, lett. u), sub ii), di detto regolamento). Per contro, la normativa dell' altro Stato membro (la Germania), nel quale un diritto alle prestazioni sorge a favore degli orfani Doriguzzi, prevede una pensione per orfano completata, a seconda del momento e delle circostanze, da un "Kingerzuschuss" (9) e da un "Kindergeld" (10). Il "Kinderzuschuss" costituisce parte integrante della "pensione per orfani" (ai sensi dell' art. 78, n. 1, del regolamento n. 1408/71), mentre il "Kindergeld" non ne fa parte, ma rientra nella nozione di "assegni familiari" (ai sensi del combinato disposto di questo stesso art. 78, n. 1, e dell' art. 1, lett. u), sub ii), del regolamento). A ciò si aggiunge che il "Kinderzuschuss", in quanto elemento della pensione per orfani, viene versato da un istituto di assicurazione, nella fattispecie la LVA Schwaben, mentre il "Kindergeld" viene versato dalla Bundesanstalt fuer Arbeit (Ufficio federale tedesco del lavoro). Nella causa sottoposta al giudice di rinvio, non si vede tuttavia chiaramente quale prestazione complementare ("Kinderzuschuss" o "Kindergeld") sia dovuta a semiorfani, quali i fratelli Doriguzzi, il cui padre è deceduto prima del 1 gennaio 1984. Risulta evidentemente dalle osservazioni depositate a nome degli orfani Doriguzzi nonché dalle osservazioni della LVA Schwaben che essi hanno diritto al "Kindergeld" (11). La Commissione ritiene per contro che, benché il versamento agli orfani del "Kinderzuschuss" sia stato sostituito dal 1 gennaio 1984 da un versamento di "Kindergeld", tale sistema non si applica né ai semiorfani né ai titolari di una pensione che avevano già diritto al "Kinderzuschuss" prima del 1 gennaio 1984. Il giudice nazionale accoglie anch' esso quest' ultimo punto di vista (12), il che spiega perché esso faccia riferimento nella prima questione pregiudiziale all' "ente tedesco, nella fattispecie la LVA Schwaben" (cioè, secondo tale tesi, il solo ente competente).
7. La divergenza descritta tra le normative italiana e tedesca è alla base delle esitazioni del giudice nazionale relative al calcolo del complemento "Gravina".
Nei casi in cui la Corte si è finora pronunciata su tale complemento, si trattava sempre di confrontare prestazioni della stessa natura: nelle sentenze Gravina, D' Amario e Ventura, sopra menzionate, la somma versata nello Stato membro di residenza (l' Italia) a titolo di pensione per orfani era confrontata alla pensione per orfani alla quale l' orfano interessato poteva aver diritto in virtù della normativa dell' altro Stato membro (la Germania); nella sentenza Athanasopolous, sopra menzionata, il confronto riguarda gli assegni familiari che, secondo la normativa dei due Stati membri interessati, venivano versati anche agli orfani.
Nella fattispecie, per il calcolo del complemento "Gravina" - almeno secondo l' interpretazione del diritto tedesco sostenuta dal giudice nazionale - si tratta per contro di prestazioni di natura diversa che occorre mettere in parallelo. Si tratta infatti di confrontare dal lato italiano una pensione di orfani e un complemento familiare (il quale fa parte degli assegni familiari ai sensi dell' art. 78, n. 1, del regolamento n. 1408/71) con, dal lato tedesco, una pensione per orfani che comprende un "Kinderzuschuss". A tal riguardo, il giudice nazionale intende sapere se, ai fini del calcolo del complemento "Gravina", occorra prendere in conto gli assegni familiari concessi dall' istituto italiano ai fratelli Doriguzzi, e ciò benché, in base alla normativa tedesca, almeno secondo il punto di vista del giudice nazionale, i fratelli Doriguzzi avessero diritto solo ad una pensione per orfani (fornita dalla LVA Schwaben) incluso un "Kinderzuschuss" - e non ad un "Kindergeld" (fornito da un altro istituto tedesco).
8. Sono d' accordo con il giudice nazionale, la LVA Schwaben e la Commissione nell' affermare che, nel calcolo del complemento "Gravina" per orfani, bisogna prendere in conto tutte le prestazioni effettivamente fornite nello Stato membro di residenza, laddove esse rientrano nella definizione delle prestazioni che sono indicate all' art. 78, n. 1, del regolamento n. 1408/71 - il che non è contestato nella fattispecie (v. punto 5 sopra) - e sono destinate al mantenimento degli orfani. Tale concezione in senso ampio trova un sostegno nell' espressione "prestazioni per orfani" utilizzata all' art. 78, n. 2, che dimostra che è la destinazione (e non tanto la natura o la denominazione) della prestazione che è determinante, nonché nella definizione ampia, di cui all' art. 78, n. 1, di cosa bisogna intendere per "prestazioni". Di conseguenza, l' importo di questo complemento deve essere determinato confrontando la somma di tutte le prestazioni destinate al mantenimento dell' orfano interessato ed effettivamente fornite nello Stato membro di residenza con la somma di tutte le prestazioni destinate al mantenimento di questo stesso orfano alle quali quest' ultimo ha diritto nell' altro Stato membro.
Questo punto di vista comporta a mio parere che in occasione di tale confronto occorre prendere in conto nei due Stati membri la somma globale delle prestazioni di cui trattasi. Un' altra soluzione, nella quale tutte le prestazioni per orfani previste nei due Stati membri non vengono confrontate globalmente, ma nella quale per contro il confronto viene effettuato separatamente per prestazioni della stessa natura (il che comporta l' esclusione delle prestazioni percepite nello Stato membro di residenza per le quali non esiste un corrispettivo nell' altro Stato membro) è del resto a mio parere incompatibile con la finalità della sentenza Gravina sopra menzionata. In base alla sentenza di cui trattasi l' orfano non può essere privato del diritto a prestazioni più elevate sorto in virtù della normativa di uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio risiede, senza che gli siano concessi più diritti di quanti esso stesso possa attingere dalla normativa di quest' altro Stato membro allo stesso titolo degli orfani che vi risiedono. Tale risultato può essere raggiunto solo se l' istituto dell' altro Stato membro (o gli istituti, se diversi istituti sono ivi competenti) può (possono) imputare sulle prestazioni che sono già fornite nello Stato membro di residenza per il mantenimento dell' orfano, a prescindere, dalla natura o dalla denominazione delle prestazioni nei due Stati membri, ed a prescindere anche dalla questione relativa a quale istituto (o quali istituti) forniscano queste prestazioni negli Stati membri (naturalmente sempre supponendo che si tratta di prestazioni che rientrano nella definizione dell' art. 78, n. 1, del regolamento n. 1480/71).
9. La Commissione rileva giustamente che un confronto separato di prestazioni della stessa natura non consente del resto di raggiungere la finalità sottostante alla sentenza Gravina, poiché i sistemi d' intervento per l' orfano differiscono considerevolmente negli Stati membri. Dalla descrizione dei sistemi nazionali forniti dalla Commissione risulta che taluni Stati membri versano esclusivamente assegni familiari maggiorati per orfani, mentre altri Stati membri versano una pensione per orfani, con o senza assegni familiari. Se ci si limita a confrontare prestazioni della stessa natura, si perviene a risultati arbitrari. L' importo delle prestazioni che l' orfano o la persona che l' ha a carico ricevono dipende in effetti dal modo in cui gli interventi per orfani sono disciplinati negli Stati membri interessati: è solo quando essi sono comparabili negli Stati membri interessati che vengono presi in conto. Tale sistema porta a differenze ingiustificate, in quanto l' orfano riceve talvolta più, talvolta meno dell' importo al quale egli avrebbe diritto nello Stato membro diverso dallo Stato di residenza se vi risiedesse. Il solo metodo di calcolo che consente di evitare queste differenze consiste nel comparare globalmente tutte le prestazioni, ai sensi dell' art. 78, n. 1, destinate negli Stati membri interessati al mantenimento degli orfani.
10. Per concludere, mi attarderò ancora un istante sul significato possibile della sentenza Laumann, sopra menzionata (nota 7), relativamente alla causa di cui ci occupiamo. In base a questa sentenza, gli assegni familiari sono caratterizzati dal fatto che hanno come beneficiario diretto ed esclusivo il lavoratore stesso, mentre il beneficiario esclusivo della rendita (o pensione) per orfani è l' orfano stesso (punto 7). Nello spirito della Corte, questa differenza nella persona del beneficiario della prestazione è importante per l' interpretazione della norma anticumulo contenuta all' art. 79, n. 3, del regolamento n. 1480/71. La sospensione delle prestazioni che vi è prevista per evitare le doppie prestazioni non si riferisce infatti secondo la Corte solo alle prestazioni della stessa natura, il che presuppone che esse esistano in capo ad un solo e stesso beneficiario. Infatti
"Qualora la prestazione erogata ad un determinato soggetto potesse influire negativamente sulla concessione di una prestazione ad un soggetto diverso, ciò sarebbe in contrasto con il fine perseguito dalle norme comunitarie anticumulo in materia di previdenza sociale" (punto 8 della motivazione).
Mi chiedo se si debba inoltre nella fattispecie attribuire importanza a questa distinzione a seconda della persona del beneficiario, cioè alla circostanza secondo cui il beneficiario di una pensione per orfani è l' orfano stesso, mentre gli assegni familiari sono pagati alla persona che ha in carico l' orfano (nella fattispecie la vedova Doriguzzi) e se si possa inoltre trarne in particolare un argomento contro il metodo di calcolo globale menzionato precedentemente. Ritengono di no. Sono infatti d' accordo con la Commissione nell' affermare che la norma anticumulo di cui all' art. 79, n. 3, e la giurisprudenza ad essa relativa si basano su un' idea del tutto differente. Infatti, mentre la norma anticumulo dell' art. 79, n. 3, è destinata ad evitare le doppie prestazioni, il complemento "Gravina" mira ad assicurare agli aventi diritto una prestazione completa sulla base dell' importo della prestazione il più elevato. Tenuto conto di queste finalità opposte, la distinzione operata nella sentenza Laumann circa la persona del beneficiario della prestazione non può servire da precedente per il calcolo del complemento "Gravina" per orfani. Fondamentalmente del resto, il ragionamento seguito nella sentenza Laumann va nello stesso senso di quello qui proposto, dato che sono entrambi ispirati dallo stesso intento di garantire ai beneficiari tutti i diritti acquisiti, non di meno ma neanche di più.
Soluzione proposta
11. In conclusione, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali nel modo seguente:
"L' art. 78, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, va interpretato nel senso che, per il calcolo del diritto al complemento che è dovuto quando l' importo delle prestazioni effettivamente percepite nello Stato di residenza è inferiore a quello delle prestazioni a cui l' orfano ha diritto in forza della norma di un altro Stato membro, occorre prendere in conto la somma globale di tutte le prestazioni destinate all' orfano negli Stati membri interessati, indipendentemente dalla natura, dalla denominazione o dal beneficiario, e poco importa il fatto che le prestazioni siano liquidate da uno o più istituti, laddove si tratti di prestazioni che rientrano nella definizione data all' art. 78, n. 1, del regolamento n. 1408/71".
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) Regolamento del Consiglio 14 giugno 1971 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione che figura nell' allegato I del regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
(2) Sentenza 9 luglio 1980 (causa 807/79, Racc. pag. 2205).
(3) Sentenza 24 novembre 1983 (causa 320/82, Racc. pag. 3811).
(4) Sentenza 14 dicembre 1988, punto 14 della motivazione (causa 269/87, Racc. pag. 6411).
(5) Sentenza 11 giugno 1991, punto 1 del dispositivo (causa C-251/89, Racc. pag. I-2797).
(6) Il Bayerische Landessozialgericht (quattordicesima sezione) ha di nuovo sottoposto alla Corte, nella causa C-218/91, Gobbis, la questione se, nel calcolo del complemento "Gravina" per orfani, l' ente assicurativo tedesco potesse prendere in considerazione i complementi familiari (che questa sezione designa con il termine "assegni familiari") concessi in forza del diritto italiano. A differenza dell' undicesima sezione (il giudice nazionale nella presente causa), la quattordicesima sezione ritiene che non bisogna tener conto di questi complementi, poiché essi costituiscono assegni familiari concessi in generale ai figli e non specificamente agli orfani.
(7) In una sentenza 16 marzo 1978, Laumann, punto 7 della motivazione (causa 115/77, Racc. pag. 805), la Corte ha dichiarato, nel contesto della "norma comunitaria anticumulo" che figura all' art. 79, n. 3, del regolamento, che gli assegni familiari hanno la loro genesi in un rapporto di lavoro effettivo e "hanno come beneficiario diretto ed esclusivo il lavoratore stesso" mentre "il beneficiario diretto ed esclusivo della rendita per orfani è l' orfano stesso". A tal riguardo vedi più avanti il punto 10.
(8) Infatti, a proposito dell' art. 77, n. 1, del regolamento n. 1408/71, la Corte, nella sentenza 27 settembre 1988, Lenoir, punto 11 della motivazione (causa 313/86, Racc. pag. 5391), ha operato una distinzione nell' ambito della nozione ampia di "prestazioni familiari" tra "assegni familiari" e "altre prestazioni familiari" (quale un assegno scolastico).
(9) V. l' art. 1269 del Reichsversicherungsordnung (codice delle assicurazioni sociali del Reich: RVO).
(10) V. gli artt. 1 e seguenti del Bundeskindergeldgesetz (BKGG).
(11) Nelle sue osservazioni scritte, la LVA Schwaben rileva che la questione se la Bundesanstalt fuer Arbeit sia tenuta al pagamento del "Kindergeld" per gli orfani Doriguzzi in complemento degli assegni familiari versati in Italia dipende da quella se la condizione di residenza prevista nel BKGG sia opponibile agli aventi causa di un lavoratore migrante. Nella sentenza Athanasopolous, pronunciata nel frattempo (sopra menzionata, nota 5), la Corte ha tuttavia chiaramente affermato che il complemento è dovuto, anche quando la normativa dello Stato membro interessato subordina il versamento degli assegni familiari alla condizione che l' avente diritto o i suoi figli risiedano sul territorio nazionale.
(12) Esso ritiene infatti che nella fattispecie, in virtù dell' art. 8 , n. 1, del BKGG, il "Kindergeld" non è dovuto.
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