Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente causa lo Hof van Cassatie del Belgio pone alla Corte due quesiti che vertono in sostanza sull' interpretazione delle norme di conflitto contenute nel titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1), in relazione al caso di un lavoratore rimasto vittima di un infortunio a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato diverso da quello in cui ha sede l' impresa che lo remunerava.
Un breve riepilogo degli antefatti e dello sfondo giuridico della controversia sarà utile a meglio comprendere la portata ed il senso delle domande rivolte alla Corte.
La resistente nel giudizio principale, sig.ra De Paep, era direttrice di una società belga, la De Pax, proprietaria del peschereccio "Hosanna". A seguito di un incagliamento, verificatosi nel luglio 1979, la nave subiva gravi danni e veniva dichiarata inidonea alla navigazione. Nel gennaio successivo il peschereccio veniva ceduto ad una società inglese, di cui la sig.ra De Paep deteneva parte delle azioni, ed era quindi immatricolato sotto bandiera britannica.
Due settimane dopo il peschereccio faceva naufragio e risultavano disperse cinque persone dell' equipaggio, tra cui il timoniere Germain Ackx ed il mozzo Piet Ackx, rispettivamente coniuge e figlio della sig.ra De Paep. Entrambi sono stati successivamente dichiarati defunti con provvedimento del Rechtbank van Eerste Aanleg di Bruges. Al momento dell' incidente Piet Ackx, residente in Belgio, era ancora remunerato dalla società De Pax.
Il Fonds voor Arbeidsongevallen (in prosieguo il "Fondo"), che in forza della legge belga relativa agli infortuni sul lavoro ha il compito di garantire il risarcimento dei danni conseguenti agli infortuni occorsi ai marittimi, respingeva la richiesta di una rendita vitalizia presentata dalla sig.ra De Paep come risarcimento per la morte del figlio.
L' autorità giudiziaria, cui la sig.ra De Paep decideva quindi di rivolgersi, accoglieva tuttavia la sua domanda e la relativa sentenza era confermata dall' Arbeidshof di Gand; il Fondo impugnava però la decisione del giudice di appello adducendo in particolare due mezzi di gravame, basati rispettivamente sulla violazione dell' art. 76, n. 1, della legge belga del 10 aprile 1971, relativa agli infortuni sul lavoro, secondo cui, ai fini dell' applicazione di tale legge, si considerano marittimi i membri dell' equipaggio di un peschereccio belga; e dell' art. 89 della legge belga del 5 giugno 1928, che disciplina il contratto di lavoro dei marittimi (Moniteur belge del 26 luglio 1928) ed ai cui sensi tale contratto si risolve al momento della dichiarazione ufficiale di inidoneità alla navigazione della nave.
Ritenendo che l' esito della controversia dipendesse dall' interpretazione della normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale, lo Hof van Cassatie decideva di sospendere il procedimento per domandare alla Corte se, in un caso come quello descritto, gli artt. 13, n. 2, lett. b) ((vecchia versione, poi c) )), e 14, n. 2, lett. c) (vecchia versione, poi 14 ter, n. 4), del regolamento n. 1408/71 debbano venire interpretati nel senso che il rapporto di lavoro tra l' interessato e l' impresa da cui dipende deve essere valutato secondo la legge in cui ha sede l' impresa; ed inoltre se le norme comunitarie in materia di libera circolazione e di parità di trattamento dei lavoratori degli Stati membri, in particolare gli artt. 48 e 51 del Trattato CEE e gli artt. 3, n. 1, e 13, n. 2, lett. b), nonché 14, n. 2, lett. c), del citato regolamento, debbano venire interpretati nel senso che si oppongono a che la legge che disciplina il contratto di lavoro, e quella che disciplina il risarcimento degli infortuni sul lavoro, siano tali da privare l' interessato del proprio diritto alle prestazioni previdenziali, in quanto il peschereccio non navigava sotto la bandiera del paese in cui ha sede l' impresa.
2. Per rispondere alla prima domanda posta dal giudice a quo, è qui necessario ricordare sinteticamente il campo di applicazione del regolamento n. 1408/71 quale risulta dai suoi artt. 2 e 4. La prima di tali disposizioni delimita l' ambito di applicazione soggettivo dell' atto, specificando in particolare che il regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari ed ai loro superstiti. L' art. 4 poi, delimitando il campo di applicazione ratione materiae, chiarisce, al n. 1, che il regolamento si applica alle legislazioni relative a vari settori di sicurezza sociale.
Da ciò consegue che le norme di conflitto, quali i citati artt. 13 e 14, contenute nel titolo II del regolamento, nel determinare la legislazione applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi, si riferiscono esclusivamente alla legislazione relativa ai settori della sicurezza sociale enumerati nell' art. 4 e non alla legislazione applicabile al rapporto contrattuale esistente tra lavoratore e datore di lavoro. Tale rapporto non è regolato dalle disposizioni contenute nel regolamento n. 1408/71, ma deve essere invece valutata sulla base delle pertinenti norme di diritto internazionale privato.
3. Quanto alla seconda domanda posta dallo Hof van Cassatie, devo premettere che, tenuto conto del contesto normativo nazionale, la sua portata non mi è del tutto chiara.
Se è infatti evidente che l' applicazione dell' art. 76 della legge belga sugli infortuni sul lavoro, secondo cui si considerano marittimi i soli membri dell' equipaggio di un peschereccio belga, avrebbe come conseguenza di privare la resistente nella causa principale del proprio diritto al risarcimento, giacché il figlio navigava su di una nave battente bandiera britannica, il discorso mi sembra diverso per quel che riguarda la legge belga che disciplina il contratto di lavoro dei marittimi, ammesso che in base alle regole di diritto internazionale privato sia questa la legge applicabile al caso di specie.
A tale riguardo, si deve infatti rilevare che, come è stato segnalato dallo stesso giudice a quo, se è vero che l' art. 89 di detta legge dispone che il contratto di lavoro si risolve al momento della dichiarazione di inidoneità alla navigazione della nave, è pur vero che l' art. 17 dichiara che la richiamata normativa non si applica ai contratti di lavoro marittimo, stipulati da un marittimo belga, anche in Belgio, per prestare servizio su una nave straniera.
Inoltre, come è stato ricordato dalla Commissione, l' art. 6, n. 1, della legge relativa agli infortuni di lavoro chiarisce che la nullità del contratto di lavoro non può fare ostacolo all' applicazione della legge stessa.
Sarebbe d' altra parte alquanto sorprendente che, in presenza degli elementi essenziali che costituiscono un rapporto di lavoro subordinato, vale a dire la prestazione di un lavoro, la remunerazione ed il legame di subordinazione, una persona risultasse poi sprovvista di qualsivoglia tutela a causa dell' invalidità del proprio contratto di lavoro.
4. Ciò premesso, e lasciando al giudice nazionale il compito di interpretare la legislazione belga in materia di infortuni sul lavoro, mi limiterò a fornire una risposta rispetto all' ipotesi configurata dal giudice a quo, vale a dire il caso in cui la normativa che disciplina il contratto di lavoro e quella relativa agli infortuni sul lavoro siano configurate in maniera tale da non poter essere invocate dall' interessato in quanto il battello non navigava sotto la bandiera del paese in cui ha sede l' impresa.
Osserverò preliminarmente che l' art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 definisce in maniera assai ampia la nozione di lavoratore, chiarendo in particolare che, ai fini dell' applicazione dell' atto, per lavoratore deve intendersi "qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi".
L' indicata norma rappresenta peraltro la codificazione di un principio enunciato dalla Corte in relazione al precedente regolamento n. 3/58, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti (2), secondo cui, anche in tale precedente contesto normativo, la nozione di "lavoratore subordinato o assimilato" doveva assumere un significato comunitario e comprendere tutti coloro i quali, senza riguardo alla denominazione, fossero tutelati dai vari sistemi nazionali di previdenza sociale (3).
La Corte ha per di più chiarito che lo status di lavoratore ai sensi del regolamento n. 1408/71 va comunque considerato acquisito dal momento in cui il lavoratore soddisfa le condizioni materiali obiettivamente fissate dal regime previdenziale a lui applicabile, anche se le pratiche necessarie per l' iscrizione a detto regime non sono state espletate (4).
Il titolo II del regolamento contiene a sua volta le norme di conflitto relative alla determinazione della legislazione previdenziale applicabile.
Ai sensi dell' art. 13, n. 2, lett. b), nella versione vigente al momento dei fatti (5), con riserva delle disposizioni degli artt. da 14 a 17, il lavoratore occupato a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato. Tuttavia l' art. 14, n. 2, lett. c) (6), prevede, in espressa deroga alla succitata norma, che "il lavoratore che è occupato a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro ed è retribuito per tale occupazione da un' impresa o da una persona avente la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro, è soggetto alla legislazione di quest' ultimo Stato, purché vi risieda; l' impresa o la persona che corrisponde la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell' applicazione di detta legislazione".
Ora, secondo una costante giurisprudenza della Corte, le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71 costituiscono un sistema completo di norme di conflitto (7), il cui scopo non è solo di evitare l' applicazione simultanea di più legislazioni nazionali, ma anche di impedire che le persone che rientrano nell' ambito di applicazione del regolamento in questione restino prive di tutela in materia di sicurezza sociale, in mancanza di una legislazione che sia loro applicabile (8).
Pertanto, se è vero che spetta al legislatore di ciascuno Stato membro determinare i casi in cui sorge il diritto o l' obbligo di iscriversi ad un regime di previdenza sociale (9), è pur vero che gli Stati membri non dispongono al riguardo di una discrezionalità assoluta, ma sono tenuti a legiferare nei limiti di quanto disposto in materia dal diritto comunitario.
Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che "gli Stati membri non hanno la facoltà di determinare entro quali limiti è applicabile la loro legislazione o quella di un altro Stato membro" (10), giacché sono "tenuti a rispettare le disposizioni del diritto comunitario vigente" (11). In particolare, le condizioni stabilite dagli Stati membri ai fini dell' iscrizione ad un regime di sicurezza sociale non possono avere l' effetto di escludere l' applicazione della legislazione in questione alle persone cui, in virtù del regolamento n. 1408/71, tale legislazione è applicabile (12).
5. In applicazione di tali principi, nella recente e già più volte citata causa Kits van Heijningen, in relazione ad una fattispecie analoga a quella della presente causa, la Corte, dopo aver ricordato che l' art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 dispone che la persona che esercita un' attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato "anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro", ha poi sottolineato che una tale previsione sarebbe privata di ogni effetto utile se il requisito della residenza imposto da uno Stato membro, come condizione per poter essere sottoposto al proprio regime assicurativo, fosse opponibile alle persone cui il citato articolo fa riferimento. Per tali persone, infatti, l' art. 13, n. 2, lett. a), ha l' effetto di sostituire alla condizione della residenza una condizione fondata sull' esercizio dell' attività lavorativa sul territorio dello Stato membro in questione (13).
Ora, il ragionamento effettuato dalla Corte in relazione alla norma sopra richiamata mi sembra debba valere ugualmente in relazione all' art. 14 del regolamento, che in maniera analoga ha l' effetto di sostituire alla condizione che l' interessato svolga la sua attività a bordo di una nave battente bandiera dello Stato membro in cui ha sede l' impresa, la diversa previsione basata esclusivamente sulla sede dell' impresa e sul domicilio del lavoratore. E ciò vale non solo, come è evidente, per una normativa che espressamente preveda una diversa indicazione, come è il caso dell' art. 76 della legge belga sugli infortuni, ma anche rispetto a previsioni che sia pure indirettamente conducano di fatto al medesimo risultato. Ammettere infatti che il legislatore nazionale possa utilizzare, in riferimento all' ipotesi contemplata da tale norma, dei criteri di collegamento diversi da quelli indicati dal legislatore comunitario significherebbe privare di ogni effetto utile le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71.
In tale ottica dunque, quale che sia, in base alle norme di diritto internazionale privato, la legislazione applicabile al contratto di lavoro, essa non può comunque avere l' effetto di neutralizzare il disposto delle norme di conflitto contenute nel regolamento n. 1408/71, privando di tutela una persona che rientra nell' ambito soggettivo di applicazione dell' atto.
6. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, suggerisco alla Corte di rispondere nel modo seguente ai quesiti posti dallo Hof van Cassatie :
"1) La determinazione della legislazione applicabile al rapporto di lavoro tra un lavoratore e l' impresa da cui dipende esula dal campo di applicazione del regolamento n. 1408/71;
2) Le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, ed in particolare gli artt. 13, n. 2, lett. b) ((vecchia versione, poi c) )), e 14, n. 2, lett. c) (vecchia versione, poi 14 ter, n. 4), hanno l' effetto di rendere inopponibile alle persone cui si riferiscono o ai loro aventi diritto una clausola della legislazione nazionale in virtù della quale l' iscrizione a un regime previdenziale è direttamente o indirettamente subordinata alla condizione che l' interessato svolga la propria attività a bordo di una nave che batte bandiera di detto Stato membro".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2).
(2) GU L 30, pag. 561.
(3) Sentenza 19 marzo 1964, Unger (causa 75/63, Racc. pag. 349).
(4) Sentenza 15 dicembre 1976, Mouthaan, punto 10 della motivazione (causa 39/76, Racc. pag. 1901).
(5) V. versione codificata del regolamento n. 1408/71, pubblicata nella GU C 138 del 9.6.1980, pag. 1; la disposizione in questione coincide sostanzialmente con l' art. 13, n. 2, lett. c), dell' attuale versione del regolamento.
(6) Si tratta in sostanza dell' art. 14 ter, n. 4, dell' attuale versione.
(7) Sentenza 10 luglio 1986, Luijten, punto 14 della motivazione (causa 60/85, Racc. pag. 2365).
(8) Sentenza 3 maggio 1990, Kits van Heijningen, punto 12 della motivazione (causa C-2/89, Racc. pag. I-1755).
(9) Sentenza 24 aprile 1980, Coonan, punto 12 della motivazione (causa 110/79, Racc. pag. 1445), e sentenza 12 luglio 1979, Brunori, punto 6 della motivazione (causa 266/78, Racc. pag. 2705).
(10) Sentenza 23 settembre 1982, Kuijpers, punto 14 della motivazione (causa 276/81, Racc. pag. 3027).
(11) Sentenza 23 settembre 1982, Koks, punto 10 della motivazione (causa 275/81, Racc. pag. 3013).
(12) Sentenza 3 maggio 1990, Kits van Heijningen, citata, punto 20 della motivazione.
(13) Sentenza 3 maggio 1990, Kits van Heijningen, citata, punto 21 della motivazione.
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