Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con il presente ricorso, la Repubblica italiana vi chiede l' annullamento parziale della decisione 19 aprile 1990, n. C(90) 687 def. (1), con la quale la Commissione ha modificato, nei confronti di tre Stati membri, tra cui l' Italia, la decisione 89/627/CEE (2) relativa alla liquidazione dei conti per l' esercizio 1987.
2. Come dichiara il primo considerando della decisione impugnata, la decisione 89/627/CEE non ha proceduto alla liquidazione dei conti per quel che concerne segnatamente, da una parte, le spese dichiarate dall' Italia per gli aiuti alla trasformazione del latte scremato in polvere, dall' altra, parte, quelle corrispondenti agli aiuti al consumo dell' olio di oliva. Tale liquidazione risulta dunque dalla decisione che è oggetto del presente ricorso e che ha rifiutato di porre a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia" (in prosieguo: il "FEAOG") spese dichiarate dallo Stato ricorrente per un ammontare totale di 10 214 635 858 LIT.
3. Le critiche formulate dall' Italia riguardano tanto gli aiuti alla trasformazione del latte quanto quelli al consumo dell' olio d' oliva. Esse saranno dunque esaminate in successione.
I - Gli aiuti alla trasformazione del latte scremato in polvere
4. Le spese escluse dalla Commissione ammontano a 5 862 632 980 LIT, che corrispondono al 10% degli aiuti alla trasformazione del latte versati dalle autorità italiane durante l' esercizio in questione.
5. I motivi invocati contestualmente dallo Stato ricorrente sono fondati sulla violazione dei regolamenti comunitari applicabili così come sul difetto di motivazione (3). Sembra tuttavia che il difetto di motivazione così contestato si confonda di fatto con il motivo tratto dalla violazione di regole di diritto. Infatti, l' Italia rimprovera alla Commissione di non aver tenuto sufficientemente conto dei controlli supplementari effettuati dalle autorità italiane e delle informazioni che, conseguentemente, sono state portate a conoscenza dell' istituzione comunitaria. Per contro, essa non lamenta affatto che le sia stato impedito, anche solo in parte, di collaborare nel procedimento di adozione della decisione impugnata né sostiene di non poter comprendere chiaramente la motivazione della decisione. Solo censure di questo tipo, come è noto, potrebbero dar fondamento a un mezzo di impugnazione ricavato dal difetto di motivazione, poiché la vostra giurisprudenza, in materia di liquidazione dei conti, osserva tradizionalmente che i governi degli Stati membri sono strettamente associati alla procedura di elaborazione della decisione di liquidazione (4).
6. Prima di esaminare i fatti specifici a proposito dei quali la Commissione avrebbe a torto, secondo il governo ricorrente, ritenuto insufficienti i controlli, occorre richiamare le ragioni per le quali la decisione di liquidazione 89/627/CEE non ha potuto riguardare gli aiuti alla trasformazione del latte. In effetti, così come la Commissione ricorda nel suo controricorso senza essere contraddetta su questo punto dal governo italiano, una missione di controllori del FEAOG, svoltasi dal 2 al 6 maggio 1988 presso le imprese Wessanen, Frabes e Plodari, della provincia di Brescia, ha permesso di constatare che i controlli dell' Ispettorato Provinciale per l' Agricoltura non si estendevano ai documenti commerciali delle imprese, che le relazioni di controllo, redatte in modo uniforme, non indicavano che gli estratti fossero stati raffrontati con la contabilità finanziaria, e che taluni controlli trimestrali erano semplicemente la conclusione del lavoro intrapreso nel precedente trimestre (5).
7. La Commissione ha allora deciso di chiedere alle autorità italiane controlli supplementari presso le tre imprese menzionate ed ha separato, allo stato, le spese dichiarate per gli aiuti alla trasformazione del latte dalla decisione 89/627/CEE.
8. I controlli supplementari sono stati effettuati nell' ottobre del 1989. Tre funzionari comunitari hanno presenziato ad una parte di essi e il FEAOG ha indirizzato alle autorità italiane, il 19 ottobre 1989, ulteriori istruzioni sulle modalità di svolgimento dei controlli. Queste istruzioni imponevano il raffronto tra la contabilità specifica (6), la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria dell' impresa, tra i dati del rapporto annuale approvati dalla società di auditing e la contabilità specifica, tra le scorte di materie prime, la produzione e le scorte di prodotti finiti. Esse imponevano ugualmente una descrizione esauriente di tutti i controlli effettuati, l' indicazione della portata e dei risultati del controllo, "una statistica relativa alle cauzioni liberate e all' importo dell' aiuto pagato nel corso dell' anno 1987 per ogni ditta controllata", la composizione delle squadre di controllo e la durata di questi controlli. Le citate istruzioni constatavano, peraltro, che l' impresa Wessanen non possedeva certi documenti richiesti, e cioè i risultati delle analisi di laboratorio domandate dalla ditta, le schede di fabbricazione e l' inventario per l' esercizio 1987 (7).
9. Le autorità italiane hanno indirizzato alla Commissione, alla fine del mese di novembre 1989, una relazione di sintesi accompagnata da relazioni analitiche per ciascuna delle tre imprese, così come altri documenti. E' sul carattere approfondito o no dei controlli supplementari e sulla forza probatoria, a questo riguardo, dei documenti così prodotti che le parti dibattono davanti a voi.
10. La Repubblica italiana critica le constatazioni effettuate dai funzionari del FEAOG nella loro relazione di sintesi complementare del 12 marzo 1990 (8). Il paragrafo 3 di questa relazione dichiara, in effetti, che le relazioni trasmesse dalle autorità italiane non menzionano il raffronto, per tutte le operazioni, tra la contabilità specifica e la contabilità finanziaria delle imprese. Esso puntualizza, d' altra parte, cinque circostanze specifiche, causa di carenze nei controlli effettuati. Esaminerò in successione il motivo di gravame attinente all' assenza di un raffronto globale e, di seguito, i cinque punti relativi alle carenze allegate.
11. Per quel che concerne l' assenza di un raffronto globale, lo Stato ricorrente afferma che il gruppo dei verificatori ha comparato l' insieme della contabilità, confrontando, in particolare, le risultanze dei registri tenuti dall' AIMA, l' ente d' intervento italiano, con quelle dei registri tenuti dalle imprese a norma del diritto italiano. La documentazione è stata tuttavia costituita solo per le operazioni più importanti (9).
12. Su questo punto la Commissione risponde che essa non ha trovato la minima annotazione nella contabilità delle imprese né alcuna nota di calcolo a riprova del fatto che il raffronto sia stato effettuato (10).
13. E' esatto che nei documenti inviati dalle autorità italiane alla Commissione non figura alcuna indicazione concernente il numero delle operazioni selezionate e i risultati dei controlli a loro riguardo. Durante la fase orale, un funzionario del FEAOG ha peraltro confermato che l' istituzione comunitaria aveva solamente ricevuto fotocopie di talune operazioni.
14. Dobbiamo ugualmente constatare che il governo italiano non ha prodotto prove supplementari rispetto a ciò che era stato trasmesso alla Commissione prima dell' adozione della decisione impugnata. Orbene, la Corte ha già sentenziato che se
"il governo ricorrente, senza contraddire tali constatazioni ((quelle della Commissione)) mediante esibizione di prove, si limita a sostenere che i controlli amministrativi in realtà hanno avuto luogo così come i controlli in loco (...)" (11),
ciò non consente di
"dimostrare che le constatazioni della Commissione fossero inesatte" (12),
deducendone che occorre respingere, in tal caso, il ricorso in annullamento proposto contro la decisione che nega il finanziamento comunitario (13).
15. Senza dubbio, la risposta sarebbe diversa nell' ipotesi di un ricorso per inadempimento, ma qui l' onere della prova grava sullo Stato ricorrente. Considero pertanto acquisita l' assenza di un controllo approfondito ai sensi dell' art. 10, n. 2, lett. d), del citato regolamento n. 1725/79.
16. Durante la fase orale del procedimento, si è instaurato un contraddittorio tra le parti per accertare se le istruzioni del 19 ottobre 1989, inviate per telex, imponessero o no chiaramente di comunicare tutti i documenti risultanti dal controllo. Il telex in questione menziona: "Dovranno essere conservati i vari documenti, le note di controllo e i verbali che serviranno di base alla relazione finale. La relazione e i vari documenti di controllo dovranno essere presentati, al più tardi, entro il 30 novembre 1989".
17. Quand' anche la redazione di queste istruzioni potesse considerarsi ambigua in merito all' obbligo di comunicare tutti i documenti di controllo, basti constatare che l' Italia, nel presente procedimento, non ha offerto in comunicazione documenti supplementari né alla Commissione né alla Corte. In applicazione della giurisprudenza testé citata, mi attengo dunque alla mia precedente constatazione.
18. Come precisato sopra, la relazione di sintesi complementare della Commissione elenca parimenti cinque circostanze rappresentative di carenze nei controlli effettuati dalle autorità italiane. Pare tuttavia, in base a quanto risulta dal controricorso della Commissione (14), che le circostanze figuranti ai punti d) ed e) non siano state più riprese dalla Commissione al momento di adottare la decisione impugnata. Esse riguardano da una parte le vendite delle imprese Plodari al Caseificio Stabiumi Giacomo SPA e alla Latteria Soresinese Coop., dall' altra, gli acquisti di siero di latte da parte di queste stesse imprese. Tali circostanze non costituiscono dunque elementi indispensabili a sostegno della decisione impugnata e devono essere ritenute estranee al presente dibattimento.
19. Il punto a) riguarda il mancato esame dei risultati delle analisi effettuate dai laboratori delle tre imprese e delle schede di lavorazione, così come, per la sola impresa Plodari, la mancanza di contabilità delle materie prime e dei prodotti finiti.
20. Lo Stato ricorrente sostiene, con riferimento alla prima critica, che le analisi compiute da alcuni laboratori privati, a domanda delle stesse imprese, non sono obbligatorie e non hanno alcun carattere ufficiale. Esso afferma tuttavia che, nel caso di specie, se talune analisi sono state effettivamente compiute su richiesta delle tre imprese in questione, le autorità di controllo italiane ne hanno comunque esaminato i risultati.
21. La Commissione replica che bisognava comparare le analisi dei laboratori pubblici con quelle, non ufficiali, effettuate a domanda delle imprese.
22. Se è vero che la relazione inviata dalle autorità italiane alla Commissione in seguito ai controlli supplementari reca in allegato i risultati delle analisi dei laboratori pubblici, di contro solo i risultati delle analisi effettuate dai laboratori della società Wessanen sono stati comunicati alla Commissione, senza che sia provato, tuttavia, che le autorità italiane abbiano operato un qualche raffronto tra i risultati di questi due tipi di analisi. Le relazioni analitiche concernenti l' impresa Plodari e la società Frabes non menzionano l' esistenza di analisi effettuate da laboratori privati mentre la relazione di sintesi delle autorità italiane pare indicare che queste due imprese abbiano fatto eseguire tali analisi (15). La prova di un effettivo raffronto tra i risultati di queste differenti analisi non è stata dunque fornita dallo Stato ricorrente.
23. La seconda critica concerne il mancato esame delle schede di lavorazione. A questo riguardo, l' Italia afferma che né le norme comunitarie né la normativa nazionale impongono la conservazione delle schede di lavorazione. Non si contesta il fatto che le schede di lavorazione delle tre imprese per l' esercizio 1987 non esistessero più.
24. La Commissione ritiene che le schede di lavorazione siano documenti commerciali ai sensi dell' art. 10, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1725/79.
25. A mio parere è esatto che la nozione di "documenti commerciali", che appare in questa disposizione, debba essere interpretata estensivamente, laddove essa determina l' ambito dei documenti controllabili e, di conseguenza, l' efficacia dei controlli effettuati al fine di accertare se le operazioni che danno luogo alla concessione di un aiuto siano state realizzate in conformità alle prescrizioni comunitarie. Le schede di fabbricazione devono dunque, secondo me, essere considerate documenti commerciali ai sensi dell' art. 10, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1725/79. L' effetto utile di queste norme sarebbe, in caso contrario, gravemente intaccato.
26. La nozione di "documenti commerciali", che compare ugualmente nell' art. 1 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1977, 77/435/CEE, relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia" (16), comprende, secondo il testo stesso del n. 2 di quest' articolo, "il complesso dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, nonché la corrispondenza relativa all' attività professionale dell' impresa, sempreché questi documenti possano rivelarsi utili per il controllo (...)".
27. E' quanto mai evidente come sia opportuno accogliere una definizione uniforme di questa nozione, che figura nei due testi comunitari citati, relativi entrambi ai controlli da esercitare con riferimento alle spese del FEAOG.
28. L' Italia non nega che le schede di lavorazione siano utili per il controllo. Le schede del 1989 sono state d' altronde controllate dalle autorità italiane. Orbene, l' art. 4 della direttiva citata esige dagli Stati membri che essi "provvedano affinché le imprese conservino i documenti commerciali (...) per un periodo di almeno tre anni civili, a decorrere dalla fine dell' anno civile in cui sono stati compilati". Di conseguenza, le schede di lavorazione per l' esercizio 1987, in virtù del diritto comunitario, dovevano essere conservate sino al 31 dicembre 1990, il che non si è verificato.
29. La relazione di sintesi italiana precisa, peraltro, che queste schede di lavorazione hanno carattere riservato, dato che esse contengono le formule di impiego delle materie prime (17). A parte il fatto che la consultazione di queste schede facilita il controllo che, secondo l' art. 10, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1725/79, deve avere in oggetto segnatamente la composizione delle miscele utilizzate e degli alimenti composti lavorati, il loro carattere riservato non è violato, in quanto l' art. 8, n. 1, della direttiva citata prevede che "le informazioni raccolte nell' ambito dei controlli previsti (...) sono coperte dal segreto professionale".
30. La carenza di controlli delle autorità italiane è dunque, su questo punto, dimostrata.
31. La terza critica concerne l' inesistenza, per l' impresa Plodari, di una contabilità delle materie prime e dei prodotti finiti. Il governo italiano sostiene che, data la sua scarsa produzione, l' impresa Plodari non ha l' obbligo, per il diritto italiano, di tenere queste due contabilità.
32. Resta fermo, tuttavia, che l' art. 8, n. 1, del regolamento n. 1725/79 subordina il beneficio dell' aiuto all' autorizzazione dell' impresa o alla tenuta della contabilità di cui al n. 5 dello stesso articolo. Orbene, quest' ultimo numero dispone che "l' impresa (...) tiene in permanenza la contabilità prescritta dall' organismo competente del rispettivo Stato membro, in cui indica:
a) l' origine delle materie prime impiegate;
(...);
c) la quantità e la composizione dei prodotti ottenuti (...)".
33. In virtù del diritto comunitario, l' impresa Plodari era dunque obbligata a tenere una contabilità delle materie prime e dei prodotti finiti.
34. Il punto b) della relazione di sintesi complementare della Commissione concerne l' assenza di qualunque prova relativa alla realizzazione di un inventario di materie prime o di prodotti finiti. L' Italia sostiene che si è proceduto alla comparazione tra i dati contabili forniti dai registri dell' AIMA e la contabilità "tradizionale" delle imprese. Essa riconosce tuttavia che non è stato possibile effettuare il riscontro materiale tra la contabilità di magazzino e i dati relativi alle giacenze forniti dai registri dell' AIMA per l' esercizio 1987, ma soltanto per il periodo coperto dal controllo (18).
35. La Commissione ribatte che questi argomenti sono soltanto affermazioni generiche, non comprovate da alcun documento che le sia stato comunicato e che abbia dimostrato la realtà di tali controlli.
36. E' vero che le tre relazioni analitiche trasmesse nel novembre 1989 alla Commissione non contengono alcuna indicazione precisa sulla realizzazione effettiva di un inventario delle materie prime o dei prodotti finiti (19). Peraltro, la Corte ha di già statuito che non era consentito sanare a posteriori, mediante controlli differenti, la mancata esecuzione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria (20). Di conseguenza, le carenze risultano dimostrate.
37. Il punto c) della relazione di sintesi complementare della Commissione riguarda due vendite fatte dall' impresa Wessanen, per le quali la cauzione sarebbe stata incamerata. Durante la fase orale del procedimento, la Commissione ha riconosciuto che tale critica, tenuto conto delle informazioni presenti nella memoria di replica del governo italiano, non era più fondata. Essa tuttavia reputa che la prova fornita dall' Italia sia tardiva.
38. A mio parere spetta, in effetti, agli Stati membri, sulla base dell' art. 5 del Trattato CEE (21) e delle disposizioni specifiche dei testi comunitari che ho appena ricordato, comunicare in tempo utile le informazioni che sono necessarie all' istituzione comunitaria perché possa adottare la sua decisione di liquidazione dei conti. La vostra giurisprudenza rifiuta d' altronde la regolarizzazione a posteriori delle formalità di prova (22). Anche se si tenesse conto della prova così fornita nel corso della fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte, questa produzione tardiva non potrebbe comunque comportare l' annullamento della decisione impugnata. Infatti, come ho già detto, le carenze nell' effettuare un controllo approfondito sono accertate e bastano a giustificare il rifiuto della Commissione di concedere il concorso del FEAOG per taluni importi.
39. Lo Stato ricorrente non ha dunque provato che le carenze che la Commissione gli contesta, a sostegno della propria decisione, gli siano state rimproverate a torto.
40. Rimane tuttavia da esaminare l' argomento del governo italiano secondo cui la Commissione non poteva fissare forfettariamente al 10% degli aiuti versati gli importi che non sarebbero stati presi a carico dal FEAOG.
41. La vostra giurisprudenza ha già risolto questo problema. Nella causa Paesi Bassi/Commissione (23) la Corte ha statuito che
"nei casi in cui la normativa comunitaria subordina la corresponsione dell' aiuto al fatto che siano state osservate talune formalità di prova o di controllo, l' aiuto corrisposto non tenendo conto di tale condizione non è conforme al diritto comunitario e la relativa spesa non può quindi essere posta a carico del FEAOG, anche se è dimostrato che non è stata commessa alcuna irregolarità sostanziale" (24).
42. Come la Corte ha confermato in una successiva sentenza, la Commissione può, dopo aver dimostrato l' esistenza di carenze nei controlli o nella produzione delle prove, cercare
"di accertare le conseguenze finanziarie dell' azione illegittima mediante calcoli basati sulla valutazione della situazione che si sarebbe prodotta sul mercato se non vi fosse stata infrazione" (25).
La Corte ha aggiunto che
"in questa ipotesi, l' onere di provare che detti calcoli sono errati incombe allo Stato che chiede l' annullamento del diniego di finanziamento" (26).
43. Occorre constatare che nessuna prova di questo genere è stata fornita, nella fattispecie, dall' Italia.
44. Nessuno dei motivi di gravame dedotti con riferimento agli aiuti alla trasformazione del latte scremato in polvere mi sembra dunque atto ad inficiare la validità della decisione impugnata.
II - Gli aiuti al consumo d' olio d' oliva
45. La decisione impugnata ha rifiutato di porre a carico del FEAOG l' importo di 4 352 002 878 LIT corrispondente ad aiuti al consumo d' olio d' oliva.
46. Segnaliamo subito, per non occuparcene più in seguito, che il ricorso riguarda anche certe riserve che sarebbero state formulate dalla Commissione, non già nella decisione impugnata, bensì in una lettera del 10 maggio 1990 (27), in relazione ad un importo di 28 688 711 394 LIT. la Commissione ha eccepito l' irricevibilità del ricorso nella parte in cui si riferisce a questo punto (28). Nella replica, il governo italiano ha rinunciato a questo capo del ricorso. Il motivo di gravame concerne dunque unicamente il rifiuto di imputare al FEAOG la citata somma di 4 352 002 878 LIT.
47. Da un punto di vista formale, il motivo concerne tanto la violazione del diritto comunitario da applicare quanto il difetto di motivazione. Valgono qui, del pari, le osservazioni che ho già svolto in merito agli aiuti alla trasformazione del latte scremato in polvere.
48. La divergenza fra le parti è di natura schiettamente giuridica. Non si contesta che l' importo citato corrisponde ad aiuti dei quali le autorità italiane hanno constatato il carattere indebito a causa dell' esistenza di irregolarità. Procedimenti giudiziari sono in corso dinanzi alla magistratura italiana. Il governo italiano ritiene, da parte sua, che la Commissione avrebbe dovuto attendere la definizione di questi procedimenti prima di adottare una decisione recante rifiuto del concorso del FEAOG per questi importi. La Commissione è, in proposito, di diverso avviso.
49. Sembra, d' altro lato, che le cauzioni siano state svincolate.
50. A questo riguardo, l' art. 29 del regolamento (CEE) della Commissione 22 luglio 1985, n. 2220, che fissa le modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (29), recita: "Quando ha avuto conoscenza degli elementi che determinano l' incameramento totale o parziale della cauzione, l' organismo competente chiede senza indugio alla persona tenuta ad adempiere l' obbligo il pagamento dell' importo della cauzione incamerata, concedendo un termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta". E continua: "Se il pagamento non viene effettuato entro tale termine, l' organismo competente: (...) b) chiede senza indugio il pagamento al garante (...)".
51. Questa disposizione non lascia adito a dubbi. Ci troviamo, occorre ricordarlo, nell' ambito di un sistema di anticipi. Pertanto, qualora l' autorità amministrativa abbia constatato delle irregolarità, non si capisce bene perché gli interessati, col pretesto che è stata adita l' autorità giudiziaria, dovrebbero poter conservare gli anticipi ricevuti sugli aiuti di cui trattasi e potersi quindi opporre all' incameramento delle cauzioni da parte delle competenti autorità nazionali. Non tocca né al bilancio della Comunità né, del resto, a quello degli Stati membri sopportare quest' onere finanziario, qualora l' idoneità degli operatori economici interessati a ricevere un aiuto non sia ancora stata provata ed appaia anzi particolarmente contestata.
52. L' atteggiamento del governo italiano è forse dovuto al fatto che, contrariamente a quanto prescrive il citato regolamento, le cauzioni sono state svincolate. Lo Stato ricorrente spiega che la durata di validità delle cauzioni era scaduta al momento dei controlli che hanno permesso di scoprire le irregolarità.
53. Ora l' art. 11 del regolamento (CEE) della Commissione 24 settembre 1985, n. 2677, recante modalità d' applicazione del regime di aiuto al consumo per l' olio d' oliva (30), dispone che la cauzione non è svincolata se non quando l' autorità nazionale ha riconosciuto il diritto all' aiuto.
54. Anche sotto questo aspetto il ricorso appare dunque infondato.
55. Propongo pertanto il rigetto del presente ricorso e la condanna dello Stato ricorrente alle spese del giudizio.
(*) Lingua originale: il francese.
(1) La cui versione italiana figura come allegato 2 al ricorso.
(2) GU L 359, pag. 23.
(3) V. pagg. 4 e 16 del ricorso.
(4) V., per esempio, sentenza 14 gennaio 1981, causa 819/79, Repubblica federale di Germania/Commissione (Racc. pag. 21, punti 20 e 21 della motivazione); sentenza 24 marzo 1988, causa 347/85, Regno Unito/Commissione (Racc. pag. 1749, punto 60 della motivazione).
(5) V. relazione di sintesi 30 giugno 1989, doc. VI/200/89-FR e lettera della Commissione, Direzione generale dell' Agricoltura, FEAOG, 2 agosto 1989, n. 061178, indirizzata all' AIMA, figuranti come allegati I e II al controricorso.
(6) Si tratta della contabilità nella quale si annotano in particolare l' origine delle materie prime utilizzate, i quantitativi utilizzati, le quantità e la composizione dei prodotti ottenuti e la percentuale dei loro elementi costitutivi, la data di uscita dei prodotti ottenuti e nome e indirizzo degli acquirenti ((art. 8, n. 5, del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1979, n. 1725, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all' alimentazione dei vitelli, GU L 199, pag. 1)).
(7) V. allegato V al controricorso.
(8) Doc. VI/200/89-Fr, figurante come allegato 3 al ricorso.
(9) Pag. 8 del ricorso, nella versione francese.
(10) Pagg. 15 e 16 del controricorso, nella versione francese.
(11) Sentenza 12 giugno 1990, causa C-8/88, Repubblica federale di Germania/Commissione (Racc. pag. 2321, punto 27 della motivazione).
(12) Punto 28 della motivazione.
(13) Punto 29 della motivazione.
(14) Pag. 14 della versione francese.
(15) Pag. 5 della versione francese., allegato VI al controricorso.
(16) GU L 172, pag. 17.
(17) Pag. 6 della versione francese, allegato VI del controricorso.
(18) Pag. 18 del ricorso, nella versione francese.
(19) Allegato VI al controricorso.
(20) Sentenza 25 febbraio 1988, causa 327/85, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. 1065, punti 18 e 19 della motivazione).
(21) Articolo che la Corte applica del resto nell' ambito delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e la Comunità per quanto riguarda la politica agricola comune: sentenza 11 ottobre 1990, causa C-34/89, Italia/Commissione (Racc. pag. I-3603, punto 12 della motivazione).
(22) Sentenza 7 febbraio 1979, causa 15/76 e 16/76, Francia/Commissione (Racc. pag. 321, punto 11 della motivazione).
(23) Causa 327/85, già citata.
(24) Punto 25 della motivazione.
(25) Sentenza 24 marzo 1988, causa 347/85, Regno Unito/Commissione (Racc. pag. 1749, punto 15 della motivazione).
(26) Punto 15 della motivazione.
(27) Allegato 21 al ricorso.
(28) Pag. 27 del controricorso, nella versione francese.
(29) GU L 205, pag. 5.
(30) GU L 254, pag. 5.
Full & Egal Universal Law Academy