Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente causa la Corte è chiamata ancora una volta ad interpretare la normativa comunitaria relativa alla commercializzazione delle uova.
La Gutshof-Ei, appellante nella causa pendente dinanzi al giudice nazionale, è una società che produce e commercializza uova. Essa procede al trasporto delle uova dal centro d' imballaggio ai negozi di vendita al dettaglio in scatole di cartone per grandi imballaggi, che recano sui lati esterni diverse diciture del tipo: "fresche di giornata ... come piacciono a voi" e "fresche di giornata" (1).
A seguito di contestazioni sollevate dalle competenti autorità della città di Buehl ed al fine di ottenere l' accertamento del proprio diritto ad apporre tali diciture sui grandi imballaggi, la Gutshof-Ei adiva il Verwaltungsgericht di Karlsruhe che, con sentenza del 23 agosto 1989, respingeva la domanda.
La Gutshof-Ei interponeva appello avverso tale decisione, sostenendo in particolare che l' art. 21, lettera c), del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2772, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (2), consente di apporre sui piccoli imballaggi "indicazioni destinate alla promozione delle vendite, sempreché le indicazioni stesse e il modo in cui vengono presentate siano tali da non indurre in errore l' acquirente", e che tali indicazioni, ammesse sui piccoli imballaggi, con i quali il consumatore si imbatte più di frequente, dovrebbbero a fortiori essere ammesse sui grandi imballaggi. La circostanza che l' art. 21 preveda l' uso di indicazioni destinate alla promozione delle vendite soltanto sui piccoli imballaggi sarebbe dovuta pertanto, ad avviso dell' appellante, ad un semplice errore di redazione.
Con ordinanza del 20 giugno 1990, il Verwaltungsgerichtshof del Baden-Wuerttenberg, giudice d' appello, decideva di sospendere il giudizio per chiedere alla Corte se l' art. 21 del regolamento (CEE) n. 2772/75 vada interpretato nel senso che anche i grandi imballaggi di uova possono recare indicazioni destinate alla promozione delle vendite; in caso di soluzione affermativa, se indicazioni obiettivamente esatte possano risultare tali da indurre in errore il consumatore, qualora questi vi ricolleghi false rappresentazioni, ed inoltre se il citato art. 21 vieti di apporre sui grandi imballaggi, al fine di promuovere le vendite, indicazioni che facciano riferimento alla freschezza delle uova.
2. Quanto al primo quesito, rilevo anzitutto che, come emerge dagli artt. 16 a 20, il regolamento (CEE) n. 2772/75 istituisce, sin dalla sua versione originaria, una netta distinzione tra i grandi ed i piccoli imballaggi. Inoltre, come risulta in maniera inequivocabile dall' art. 21, lettera c), del regolamento in questione, così come dal quarto considerando del regolamento (CEE) n. 1831/84 (3), che ha modificato il citato regolamento (CEE) n. 2772/75, il Consiglio ha inteso riservare ai soli piccoli imballaggi la possibilità di avere indicazioni destinate alla promozione delle vendite. La richiamata norma dispone infatti, al primo comma, che gli imballaggi non devono recare nessun' altra indicazione oltre a quelle previste dal regolamento e, al comma successivo, precisa che i piccoli imballaggi possono tuttavia recare indicazioni destinate alla promozione delle vendite.
La puntuale distinzione operata dal legislatore comunitario tra grandi e piccoli imballaggi, e ciò sia nel testo originario del regolamento che nelle successive modifiche, induce dunque a ritenere che nella specie non si è in presenza di una semplice svista redazionale.
Vero è che dalla lettura del primo 'considerando' del regolamento (CEE) della Commissione 7 gennaio 1985 (4), n. 36, sembrerebbe emergere che il regolamento (CEE) n. 3341/84 (5) avrebbe introdotto per i grandi imballaggi la possibilità di recare le indicazioni già consentite per i piccoli imballaggi dal regolamento (CEE) n. 1831/84.
Tuttavia, dalla lettura del testo del regolamento (CEE) n. 3341/84 emerge in maniera inequivoca che l' atto consente unicamente di apporre sui grandi imballaggi di uova, quali ulteriori indicazioni, il codice di gestione del commercio o il codice di controllo dei prodotti immagazzinati e, d' altro canto, dalla stessa parte dispositiva del regolamento (CEE) n. 36/85 appare chiaro che con tale atto - che comunque non avrebbe potuto modificare una normativa emanata dal Consiglio - la Commissione ha semplicemente inteso adeguare il regolamento (CEE) n. 1295/70 (6) alle modificazioni apportate al regolamento (CEE) n. 2772/75 dai successivi regolamenti (CEE) n. 1831/84 e n. 3341/84.
Né infine appare accettabile l' ipotesi avanzata dal giudice di rinvio di interpretare la normativa in causa nel senso che essa consente di apporre indicazioni destinate alla promozione delle vendite sui grandi imballaggi utilizzati unicamente nell' ambito di uno Stato membro. Una tale distinzione non ha infatti alcuna base testuale e sarebbe difficilmente concepibile rispetto ad una normativa intesa a facilitare la commercializzazione di un prodotto nell' ambito di un' organizzazione comune dei mercati.
3. Le considerazioni svolte in relazione alla prima domanda mi esimono dall' esaminare il secondo ed il terzo quesito posti dal giudice a quo. Tuttavia, per fornire al giudice nazionale una risposta utile al fine dell' applicazione del diritto comunitario nella causa sottoposta al suo giudizio, è a mio avviso opportuno tener conto ugualmente delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1907/90 (7), che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 2772/75, ridefinendo le norme di commercializzazione applicabili alle uova. Il giudice di rinvio si troverà probabilmente a dover fare applicazione, nella causa dinanzi a lui pendente, della normativa nel frattempo sopravvenuta, sulla cui interpretazione le parti interessate hanno peraltro avuto modo di presentare le loro osservazioni (8).
La risposta relativa al primo quesito è sensibilmente diversa se ci si basa sulla nuova regolamentazione adottata dal Consiglio. L' art. 10, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1907/90 dispone infatti che tanto i piccoli quanto i grandi imballaggi possono recare su uno o più lati interni o esterni diciture intese a promuovere le vendite, a condizione che tali diciture o la loro formulazione non siano tali da trarre in errore l' acquirente.
Se tuttavia sulla base di tale normativa la risposta al primo quesito non pone problemi ed è incontestabilmente di segno positivo, più complessa si presenta la valutazione degli altri quesiti, con i quali il giudice di rinvio vuole in sostanza sapere se la normativa comunitaria vieti indicazioni destinate alla promozione delle vendite che si riferiscano, sia pure in maniera generica, al momento di deposizione delle uova e se l' esattezza di queste indicazioni abbia rilevanza a tale proposito.
4. Per ben comprendere la portata della questione è qui necessario descrivere, sia pure sinteticamente, l' evoluzione della normativa comunitaria relativa all' indicazione della data di deposizione delle uova, ricordando anzitutto che l' abrogato regolamento (CEE) n. 2772/75 prevedeva un divieto assoluto di apporre la data di deposizione sulle uova (art. 15) e sugli imballaggi (art. 21).
Come emerge dalla motivazione della sentenza Paris (9), un tale divieto era giustificato dalla difficoltà, dato l' ingente numero di produttori, di effettuare i controlli indispensabili per garantire l' esattezza della data di deposizione. Pur senza contestare l' esistenza di sistemi affidabili per verificare l' esattezza della data di deposizione, la Commissione aveva infatti ricordato che detti sistemi possono in realtà venire utilizzati solo dai maggiori produttori, in grado di operare gli investimenti a tal fine necessari, sottolineando che, qualora si fosse consentito solo a questi ultimi di indicare una tale data, l' equivalenza delle condizioni di smercio per i produttori della Comunità ne sarebbe risultata pregiudicata. In tali circostanze le istituzioni comunitarie avevano dunque optato per l' indicazione della sola data d' imballaggio, più facilmente controllabile a causa del ridotto numero dei centri d' imballaggio.
Alla luce di tali argomentazioni la Corte ha affermato nella ricordata sentenza che, tenuto conto della necessità di conciliare tanto gli interessi dei produttori e quelli dei consumatori, quanto gli interessi talora divergenti delle varie categorie di produttori, non risultava che, vietando agli operatori di indicare la data di deposizione sulle uova da essi poste in commercio, le istituzioni comunitarie, nel valutare globalmente la situazione e la natura dei provvedimenti necessari, avessero commesso errori palesi e avessero in qualche modo oltrepassato i limiti generali del loro potere discrezionale.
Nella successiva sentenza Gold-Ei (10), la Corte ha poi precisato che una dicitura del tipo: "imballato nel giorno della deposizione", apposta all' interno o all' esterno di un imballaggio ed il cui scopo è quello di comunicare al consumatore la data di deposizione, non può essere considerata come una indicazione destinata a promuovere le vendite ed è pertanto vietata dall' art. 21, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2772/75, alla stessa stregua dell' indicazione esplicita della data di deposizione.
E' appena il caso di precisare che, come emerge dalle ricordate sentenze, un tale divieto di carattere generale si applica indipendentemente dalla possibilità che in ipotesi particolari sia possibile una effettiva verifica della data di deposizione.
5. La descritta situazione giuridica è stata in parte modificata con l' adozione del regolamento (CEE) n. 1907/90, che consente oramai l' apposizione di altre date oltre a quella d' imballaggio ((diciassettesimo 'considerando' e artt. 7, lett. b), e 10, n. 2, lett. c))), ma fa dipendere una tale facoltà dal rispetto delle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura dei comitati di gestione (art. 10, par. 3). Ed infatti, con regolamento (CEE) 15 maggio 1991, n. 1274, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 (11), la Commissione ha previsto che la possibilità di apporre la data di deposizione sulle uova e sugli imballaggi sia subordinata al rispetto di formalità amministrative e controlli particolarmente severi, volti a garantire la veridicità dell' informazione fornita ai consumatori ((v. in particolare art. 17 del regolamento (CEE) n. 1274/91)).
L' utilizzazione di indicazioni che facciano, sia pure indirettamente, riferimento al momento di deposizione delle uova e che inducano comunque il consumatore a presumere l' esistenza di controlli comunitari relativi a tale circostanza è dunque consentita sotto l' impero della nuova normativa, ma solo a condizione che l' operatore accetti di sottoporsi agli obblighi ed ai controlli previsti dal diritto comunitario al fine di garantire la veridicità di tali indicazioni.
6. Quanto poi al rischio supplementare che il consumatore sia indotto a ritenere che oltre alle categorie previste dalla normativa comunitaria esista una particolare categoria di uova "fresche di giornata" (12), devo rilevare che una tale eventualità dipende dal modo in cui una tale dicitura è apposta sugli imballaggi e che una presentazione chiaramente pubblicitaria dell' iscrizione potrebbe evitare un rischio del genere. La valutazione di una tale circostanza di fatto rientra tuttavia nell' ambito della competenza esclusiva del giudice nazionale.
7. Alla luce delle considerazioni sopra svolte propongo pertanto di rispondere come segue ai quesiti posti dal Verwaltungsgerichtshof del Baden-Wuerttemberg:
"1) L' art. 21 del regolamento (CEE) n. 2772/75, così come modificato dal regolamento (CEE) n. 1831/84, va interpretato nel senso che solo i piccoli imballaggi di uova possono recare indicazioni destinate alla promozione delle vendite;
2) L' art. 10 del regolamento (CEE) n. 1907/90 estende tale possibilità ai grandi imballaggi;
3) L' art. 10 del regolamento (CEE) n. 1907/90 va interpretato nel senso che consente di apporre sui grandi e sui piccoli imballaggi indicazioni che facciano riferimento diretto o indiretto al momento di deposizione delle uova, subordinatamente al rispetto delle condizioni e dei vincoli stabiliti dalla Commissione al fine di garantire la veridicità di tali indicazioni e nella misura in cui le indicazioni stesse non siano suscettibili di generare confusione con le categorie di qualità previste dalla normativa comunitaria".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) In tedesco: "legefrisch".
(2) GU L 282, pag. 56.
(3) GU L 172, pag. 2.
(4) GU L 5, pag. 5. Il testo del 'considerando' in questione è il seguente:
"considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2772/75 quale è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 1831/84 del Consiglio, l' indicazione sugli imballaggi del numero corrispondente alla settimana d' imballaggio delle uova è stata sostituita dall' indicazione del periodo d' imballaggio; che inoltre il suddetto regolamento ha previsto la possibilità di porre talune indicazioni sui piccoli imballaggi; che il regolamento (CEE) n. 3341/84 ha introdotto altresì questa possibilità per i grandi imballaggi; che occorre pertanto modificare corrispondentemente il regolamento (CEE) n. 1295/70 della Commissione".
(5) GU L 312, pag. 7.
(6) GU L 145, pag. 1.
(7) GU L 173, pag. 5.
(8) Sia l' appellante nella causa principale che la Commissione hanno fatto riferimento anche nelle loro osservazioni scritte al regolamento (CEE) n. 1907/90.
(9) Sentenza 13 dicembre 1989, causa C-204/88, Racc. pag. 4361.
(10) Sentenza 15 gennaio 1991, causa C-372/89, Racc. pag. I-43.
(11) GU L 121, pag. 11.
(12) Il rischio è particolarmente forte in alcune lingue come il tedesco a causa della vicinanza delle espressioni "extra fresco" (prevista dal regolamento 1907/90) e "fresco di giornata" ("extra frisch" e "legefrisch").
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