Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente causa, la Cour de cassation del Lussemburgo ha sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla questione seguente:
"Se gli artt. 7, 48, 117, 118, 118 A e 189, secondo comma, del Trattato CEE e gli artt. 7 e 8 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, o talune di queste norme, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che la legge di uno Stato membro imponga il pagamento di un contributo ad un lavoratore straniero cittadino di uno Stato membro, obbligatoriamente iscritto ad una camera professionale, pur negandogli il diritto di partecipare all' elezione delle persone che compongono la camera, rimanendo tale diritto riservato ai soli cittadini nazionali".
2. La questione è sorta nell' ambito di una controversia tra la Chambre des employés privés e l' Association de soutien aux travailleurs immigrés ("ASTI") relativa alla compatibilità col diritto comunitario di talune disposizioni della legge lussemburghese in materia di diritti e obblighi della "chambre". Onde chiarire la natura della controversia vanno descritte brevemente le caratteristiche principali della normativa contestata.
Contesto giuridico della controversia
3. La "chambre des employés privés" è una "camera professionale", ovvero una corporazione di mestieri. Essa veniva istituita, insieme con un certo numero di altri consimili organismi, da una legge del 4 aprile 1924 (in prosieguo: la "legge"). Il numero delle camere professionali veniva aumentato nel 1964 e ne esiste attualmente una per ciascuna attività lavorativa eccezione fatta per le professioni liberali. Ogni persona che svolga all' interno del territorio del Granducato un' attività lavorativa che rientri nella sfera di competenza di una camera è iscritta automaticamente ed obbligatoriamente a quest' ultima.
4. I compiti della "chambre des employés privés" sono descritti al n. 1 dell' art. 38 della legge. Conformemente a tale disposizione, la missione della "chambre" è quella di favorire la creazione di istituzioni e la fornitura di servizi rivolti a migliorare le condizioni di vita degli impiegati privati, di dare il suo parere sui progetti di legge, nonché di raccogliere informazioni e produrre dati statistici. Ai sensi del n. 2 dell' art. 38, la camera ha anche la facoltà di elaborare proposte di legge su ogni materia che rientri nella sua competenza. Il governo ha l' obbligo di esaminare ogni proposta, sottoponendola alla Chambre des députés (il parlamento del Granducato). Secondo il n. 3 dell' art. 38, il parere della "chambre des employés privés" dev' essere richiesto prima dell' adozione di leggi e decreti ministeriali e granducali che riguardino principalmente gli impiegati privati.
5. L' art. 38 enumera quindi talune materie rientranti nella competenza della "chambre des employés privés", benché vi si affermi espressamente che l' enunciazione ha solo valore indicativo. I settori menzionati sono i seguenti:
- la salvaguardia e la difesa degli interessi degli impiegati privati, vigilando segnatamente sull' osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili a tali impiegati;
- la sorveglianza e il controllo dell' esecuzione dei contratti di prestazione d' opera individuali e collettivi;
- il suo parere dev' essere richiesto prima della votazione definitiva da parte della Chambre des députés delle leggi che interessano gli impiegati privati;
- essa presenta le proprie osservazioni alla Chambre des députés quanto alla destinazione degli stanziamenti del bilancio dello Stato relativi agli impiegati privati;
- essa formula proposte relative alla vigilanza sulla formazione professionale degli impiegati privati.
6. La "chambre des employés privés" è composta di venti membri effettivi e venti supplenti i quali sono eletti per un periodo di cinque anni. I membri possono candidarsi alla rielezione. Onde partecipare alla votazione per l' elezione dei membri, la persona interessata dev' essere di cittadinanza lussemburghese (art. 6 della legge). In linea di principio, chiunque abbia il diritto di voto può presentarsi come candidato (art. 5 della legge), ma lo status di membro di una camera non è concesso ai membri della Chambre des députés o del Conseil d' État (art. 8 della legge). In pratica, sembra che i membri delle camere professionali siano spesso eletti su liste presentate dai sindacati.
7. Le camere professionali hanno facoltà, ai sensi dell' art. 3 della legge, di prendere taluni provvedimenti onde coprire le proprie spese. Nella versione originaria, l' art. 3 autorizzava le camere a percepire un' imposta o contributo da parte dei loro "elettori", vale a dire da parte di tutti coloro che avevano il diritto di voto per le elezioni a membro della camera. Tuttavia, anche negli anni Venti la popolazione attiva del Granducato comprendeva una forte proporzione di stranieri. L' effetto dell' art. 3, così com' era formulato, era pertanto quello di escludere dall' obbligo di versare il contributo un gran numero di iscritti alle camere.
8. Uno dei modi di venire a capo di tale difficoltà sarebbe stata l' estensione del diritto di voto agli iscritti a una specifica camera professionale senza riguardo alcuno per la loro cittadinanza. Invece, con legge 3 giugno 1926, il termine "elettori" di cui all' art. 3 veniva sostituito col termine "ressortissants" o iscritti. Il risultato fu quello di spezzare il vincolo stabilito dalla legge tra il diritto di voto e l' obbligo di versare un contributo. Per l' avvenire, a ogni persona che fosse iscritta ad una camera professionale poteva richiedersi di contribuire alle spese di funzionamento, a prescindere dal fatto che avesse o meno il diritto di voto alle elezioni della camera o che potesse presentare la propria candidatura alle medesime elezioni.
9. A norma del regolamento granducale 3 febbraio 1982, i contributi esigibili da parte di coloro che sono iscritti alla "chambre des employés privés" sono prelevati dai datori di lavoro, i quali hanno facoltà di detrarre l' importo appropriato dalle retribuzioni versate ai rispettivi dipendenti. Nel 1987, l' ASTI rifiutava di versare contributi per un importo di 350 LFR a persona per tre dei suoi impiegati che erano cittadini di altri Stati membri. L' ASTI si opponeva al fatto di dover contribuire per conto dei suoi impiegati ad un' organizzazione a cui, a suo giudizio, detti impiegati non hanno diritto di partecipare. La somma dovuta era stata invece versata alla Croce rossa lussemburghese. La "chambre" citava in giudizio l' ASTI dinanzi al Tribunal de paix il quale, con sentenza 13 ottobre 1989, ingiungeva all' ASTI di pagare la somma richiesta alla "chambre". L' ASTI interponeva appello contro tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation del Lussemburgo la quale sottoponeva la questione già citata alla Corte di giustizia.
10. Nel frattempo, la Commissione aveva cominciato ad approfondire il problema della compatibilità col diritto comunitario della normativa lussemburghese in materia di camere professionali. Una lettera di diffida ex art. 169 del Trattato era stata inviata al governo lussemburghese il 27 novembre 1989. Il 20 febbraio 1990, il governo lussemburghese chiedeva al Conseil d' État del Lussemburgo un parere sulle questioni sollevate nella lettera della Commissione. Il parere del Conseil d' État veniva trasmesso al governo il 10 ottobre 1990. Il Conseil d' État era diviso sulla questione della compatibilità col diritto comunitario della normativa controversa, ma una maggioranza dei suoi membri riteneva che, in linea di principio, si sarebbe dovuto permettere ai cittadini di altri Stati membri e di paesi terzi di partecipare alle attività delle camere professionali sulla stessa base dei cittadini lussemburghesi. Il 23 ottobre 1990, la Commissione emetteva un parere motivato conformemente all' art. 169, ma non aveva ancora adito la Corte.
Le questioni sottoposte alla Corte
11. Non è del tutto chiaro sulla base del provvedimento di rinvio se il giudice nazionale cerchi di ottenere un indirizzo esclusivamente circa la compatibilità col diritto comunitario di disposizioni come quelle che disciplinano il diritto di voto nelle elezioni a membro della "chambre des employés privés", ovvero se esso chieda alla Corte di pronunciarsi pure sulla legittimità di disposizioni come quelle relative al diritto di essere candidato a tali elezioni. Tuttavia, la maggior parte degli argomenti dedotti dinanzi alla Corte ha attinenza al diritto di voto e pertanto può ben risultare superflua, nella presente causa, una pronuncia sulla legittimità delle disposizioni che reggono il diritto di essere candidato. Ciò si verifica perché la questione sulla quale il giudice a quo è chiamato a decidere è essenzialmente se il diritto comunitario vieti alla "chambre" di esigere il pagamento di contributi da parte di lavoratori, rientranti nell' ambito della sua giurisdizione, i quali siano cittadini di altri Stati membri. Se questa Corte decide che le disposizioni di diritto nazionale come quelle disciplinanti il diritto di voto che è controverso nella causa principale sono incompatibili col diritto comunitario e che il versamento dei contributi dovuti a norma del diritto nazionale non può essere riscosso, non sarà più necessario che il giudice nazionale prenda in considerazione, onde emettere la sentenza, la legittimità della norma che delle suddette disposizioni è il corollario, cioè quella secondo cui solo cittadini lussemburghesi hanno la facoltà di candidarsi alle elezioni della "chambre".
12. E' assodato che i tre impiegati per i quali l' ASTI ha rifiutato di versare i contributi sono iscritti alla "chambre des employés privés" e che sono lavoratori ai sensi dell' art. 48 del Trattato. Non è pertanto indispensabile, nell' ambito del presente procedimento, esaminare se una legge nazionale come quella in discussione nella causa principale sia compatibile con le disposizioni del Trattato relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, anche se gli iscritti a talune camere professionali rientrano nel campo di applicazione di quelle disposizioni piuttosto che in quello delle norme sulla libera circolazione dei lavoratori. Tra le disposizioni di diritto comunitario menzionate nella questione sottoposta alla Corte, soltanto l' art. 48 del Trattato e gli artt. 7 e 8 del regolamento n. 1612/68 (GU L 257, pag. 2) sono quindi pertinenti. Non occorre considerare separatamente il divieto di discriminazione a causa della cittadinanza posto dall' art. 7 del Trattato dal momento che, nell' ambito della libera circolazione dei lavoratori, il divieto in parola è reso operante dall' art. 48 del Trattato (v. causa 36/74, Walrave/Union cycliste internationale, punto 6 della motivazione, Racc. 1974, pag. 1405). La giurisprudenza della Corte dimostra chiaramente che l' art. 7 "tende ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le quali il Trattato non stabilisce norme specifiche di non discriminazione" (v. causa 305/87, Commissione/Grecia, punto 13 della motivazione, Racc. 1989, pag. 1461, sentenza 7 marzo 1991, Masgio/Bundesknappschaft, causa C-10/90, punto 12 della motivazione, Racc. 1991, pag. I-1119).
Art. 8 del regolamento n. 1612/68
13. Comincerò col considerare la prima frase dell' art. 8 del regolamento n. 1612/68 (in prosieguo il "regolamento") sul quale poggia la maggior parte degli argomenti esposti nella presente causa. L' art. 8 (come modificato dal regolamento (CEE) n. 312/76, GU L 39, pag. 2) dispone quanto segue:
"Il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro gode della parità di trattamento per quanto riguarda l' iscrizione alle organizzazioni sindacali e l' esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto, l' accesso ai posti amministrativi o direttivi di un' organizzazione sindacale; egli può essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall' esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori nell' impresa. Queste disposizioni non infirmano le norme legislative o regolamentari che, in taluni Stati membri, accordano diritti più ampi ai lavoratori provenienti da altri Stati membri".
14. Questa disposizione può considerarsi come una lex specialis la quale rende operante, entro il suo campo di applicazione, il principio di non discriminazione stabilito dagli artt. 7 e 48 del Trattato. Risulta chiaro, tuttavia, che solo la prima frase dell' art. 8 del regolamento è rilevante per la presente causa. La questione essenziale è se un organismo come la "chambre des employés privés" costituisca un' organizzazione sindacale nel senso della prima parte della frase e se si giustifichi, in tal caso, l' esclusione dei lavoratori migranti dal diritto di voto prevista nella seconda parte della stessa frase.
15. Il governo lussemburghese sottolinea che le camere professionali non sono sindacati nel senso definito dalla legge vigente nel Granducato. Inoltre, esso argomenta che la facoltà delle camere di percepire un contributo dai propri iscritti e il fatto che l' iscrizione sia obbligatoria per coloro che occupano certe funzioni sono incompatibili con la nozione di sindacato.
16. Non ritengo ciononostante decisivo nessuno di quei criteri. Senza ombra di dubbio, va dato al concetto di organizzazione sindacale ai fini dell' art. 8 un significato di portata comunitaria e la nozione in parola non può essere ristretta dal diritto nazionale di alcuno Stato membro. Noto che la versione francese dell' art. 8 è apparentemente formulata in maniera più ampia della versione inglese, sebbene tale non sia il caso di talune altre versioni linguistiche. Tuttavia, dal momento che la prima parte della prima frase dell' art. 8 mira a promuovere il principio fondamentale della libera circolazione dei lavoratori, non si dovrebbe a parer mio limitare tale disposizione alle organizzazioni sindacali strictu senso.
17. Appare con tutta chiarezza dall' art. 38 che molti compiti attribuiti alla "chambre des employés privés" sarebbero svolti in altri Stati membri dai sindacati. Il governo lussemburghese ha asserito all' udienza che una buona parte delle attività indicate all' art. 38 vengono oramai svolte dai sindacati nel senso tradizionale del termine e che la funzione principale della "chambre" è attualmente quella di partecipare al procedimento legislativo. Faccio osservare che perlomeno taluni membri del Conseil d' État lussemburghese non condividono siffatta opinione. Nella versione A del suo parere reso il 10 ottobre 1990 (v. pag. 7, n. 14), si afferma, dopo aver fatto riferimento al ruolo delle camere professionali nel provvedimento legislativo, che la funzione essenziale delle camere continua ad essere di natura socioeconomica, in altre parole la tutela degli interessi dei loro iscritti.
18. Per quanto riguarda la "chambre des employés privés", il punto di vista espresso nella versione A del parere del Conseil d' État è confortato dai termini dell' art. 38. Il primo paragrafo di quest' articolo decreta essenzialmente che tale "chambre" ha per missione di tutelare gli interessi dei lavoratori compresi nella sua giurisdizione. E' esatto che la "chambre" ha un ruolo formale nell' ambito del procedimento legislativo, ma è difficile opporsi alla conclusione che l' adempimento della missione in parola sia semplicemente uno dei modi con i quali la "chambre" è autorizzata a svolgere la sua funzione primaria che è quella di migliorare lo stato dei lavoratori iscritti alla camera medesima.
19. Ritengo pertanto che, benché un organismo come la "chambre" non sia un sindacato strictu senso, debba ciononostante considerarsi, alla luce degli obiettivi che persegue, come un' organizzazione analoga e rientrante di conseguenza nel campo di applicazione della prima parte della prima frase dell' art. 8 del regolamento.
20. Il governo lussemburghese e la "chambre" fanno valere che, pur se la "chambre" costituisce un sindacato ai sensi dell' art. 8, la normativa contestata è tuttavia plausibile, considerata la seconda parte della prima frase di quella disposizione. La seconda parte della deroga in parola, a norma della quale un lavoratore migrante può essere escluso "dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico", non può a mio parere essere applicata al diritto di voto (benché in linea di principio possa applicarsi al diritto di essere eletto se la questione dovesse essere sollevata). Il punto essenziale, per ciò che riguarda il diritto di voto, è conseguentemente quello di stabilire se gli elettori di un organismo del tipo di una camera professionale possano considerarsi partecipi alla gestione di un organismo di diritto pubblico.
21. Si osserverà che la deroga contenuta nella prima frase dell' art. 8 del regolamento va ben oltre la ripetizione pura e semplice delle deroghe previste all' art. 48 del Trattato. Essa deve pertanto considerarsi valida solo nei limiti in cui definisce diritti, conferiti ai lavoratori migranti dal regolamento, i quali vadano oltre quelli contenuti nell' art. 48, poiché è palese che il regolamento non può ridurre diritti attribuiti direttamente dal Trattato. Inoltre, la parte dell' art. 8 del regolamento che è pertinente ai fini della controversia non costituisce secondo me una limitazione di carattere generale di tutti quei diritti, conferiti dal regolamento ai lavoratori migranti, i quali si spingono oltre l' art. 48 del Trattato. La redazione dell' art. 8 e la collocazione della deroga in seno all' articolo, viste globalmente, indicano che i lavoratori migranti possono essere esclusi dalle attività menzionate soltanto ove il diritto di partecipazione a quest' ultime per altra via si rivelasse un semplice accessorio nei confronti dell' iscrizione al sindacato ovvero ad altro analogo organismo.
22. La deroga contenuta nella prima frase dell' art. 8 del regolamento può essere considerata come uno sviluppo del principio su cui si fonda l' art. 48, n. 4, del Trattato, secondo il quale "le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione". Secondo la giurisprudenza della Corte, l' art. 48, n. 4, in quanto deroga a un principio fondamentale del Trattato, deve essere interpretato in modo da limitarne la portata a quanto strettamente necessario per la salvaguardia degli interessi da tutelare (v. causa 66/85, Lawrie-Blum/Land Baden-Wuerttemberg, Racc. 1986, pag. 2121). Inoltre, nella causa 149/79, Commissione/Belgio, punto 10 della motivazione (Racc. 1980, pag. 3881), la Corte ha dichiarato che l' art. 48, n. 4, riguarda "un complesso di posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all' esercizio dei pubblici poteri ed alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche". La Corte ha sviluppato l' argomento che "posti del genere presuppongono infatti, da parte dei loro titolari, l' esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato nonché la reciprocità di diritti e di doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza". Alla luce del parallelismo tra l' art. 48, n. 4, del Trattato e la deroga contenuta nella prima frase dell' art. 8 del regolamento, ritengo che principi analoghi dovrebbero venire applicati onde interpretare quest' ultima disposizione.
23. Cercando di giustificare l' esclusione di non-lussemburghesi dal diritto di voto, il governo lussemburghese ha posto l' accento sul diritto della "chambre des employés privés" di elaborare proposte legislative in materie che rientrano nella propria sfera di competenza e sull' obbligo del governo di consultare la medesima "chambre" prima dell' adozione di talune disposizioni legislative o regolamentari. Tuttavia, il diritto della "chambre" di intervenire nell' iter legislativo nazionale non conferisce il potere di vincolare il governo o il potere legislativo. Inoltre, come sottolineato dalla Commissione, la sua funzione non è quella di intervenire nell' ambito degli interessi generali della nazione globalmente considerata, ma piuttosto in quello degli specifici interessi della categoria professionale per la quale è responsabile. Non ritengo quindi che le funzioni della "chambre" possano considerarsi "presupporre (...) l' esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato" (v. Commissione/Belgio, già citata) di natura tale da giustificare l' esclusione di cittadini di altri Stati membri dal diritto di voto alle elezioni professionali. Le camere professionali "non sono nemmeno responsabili della tutela degli interessi generali dello Stato" ((v. causa 149/79, Commissione/Belgio (seconda sentenza nella medesima causa), punto 7 della motivazione, Racc. 1982, pag. 1845)). In ogni caso, l' influenza esercitata dagli elettori è secondo me troppo remota perché sia sostenibile che essi partecipano alla direzione della camera interessata. Non ritengo dunque che sia applicabile alla fattispecie la deroga compresa nella prima frase dell' art. 8 del regolamento. Ne consegue che una normativa come quella controversa nella causa principale è incompatibile con l' art. 8.
Articolo 7, n. 2, del regolamento
24. L' art. 7, n. 2, del regolamento afferma che un lavoratore cittadino di un altro Stato membro "gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali". Nei limiti in cui le specifiche disposizioni dell' art. 8 valgono in qualsiasi caso particolare, vanno disattesi a mio parere i termini più generali dell' art. 7, n. 2. Tuttavia, se fossi pervenuto alla conclusione che l' art. 8 non era nella fattispecie applicabile, avrei ritenuto che il diritto di voto a un organismo come la "chambre des employés privés" costituisse un vantaggio sociale ai sensi dell' art. 7, n. 2.
25. La Corte ha dichiarato nella causa 32/75, Cristini/SNCF, punto 12 della motivazione (Racc. 1975, pag. 1085) che "non si può interpretare in senso restrittivo il riferimento ai 'vantaggi sociali' di cui all' art. 7, n. 2". Ne risulta, come affermato dalla Corte, "nella prospettiva della parità di trattamento perseguita dalla disposizione, che la sfera d' applicazione pratica va delimitata in guisa da comprendere tutti i vantaggi sociali e fiscali, a prescindere dal fatto che essi siano connessi o meno al contratto di lavoro (...)" (ibid., punto 13 della motivazione). Analogamente, nella causa 207/78, Pubblico ministero/Even, punto 22 della motivazione (Racc. 1979, pag. 2019), la Corte ha svolto la considerazione che:
"i vantaggi che tale regolamento estende ai lavoratori cittadini di altri Stati membri sono tutti quelli che, connessi o no ad un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali, in ragione principalmente del loro status obiettivo di lavoratori o del semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini d' altri Stati membri risulta quindi atta a facilitare la loro mobilità nell' ambito della Comunità".
26. La Corte ha ritenuto che l' art. 7, n. 2, si applicasse ad un' ampia serie di vantaggi di cui godono i cittadini dello Stato che li accoglie ma i quali venivano negati ai lavoratori migranti (v., per esempio, la citata causa Cristini; causa 65/81, Reina/Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg, Racc. 1982, pag. 33; causa 137/84, Pubblico ministero/Mutsch, Racc. 1985, pag. 2681). Nella causa 59/85, Paesi Bassi/ Reed (Racc. 1986, pag. 1283), l' art. 7, n. 2, è stato giudicato applicabile al diritto di un lavoratore di ottenere che il proprio compagno non coniugato, non cittadino dello Stato membro che l' accoglie, sia autorizzato a soggiornarvi con lui. La Corte ha rilevato che l' estensione di tale diritto al lavoratore migrante "può contribuire all' integrazione nell' ambiente del paese di soggiorno e quindi alla realizzazione dello scopo della libera circolazione dei lavoratori" (punto 28 della motivazione).
27. Lo stesso dicasi a fortiori qualora, come nella presente causa, il vantaggio rifiutato ai lavoratori migranti abbia un nesso con l' attività lavorativa, il quale rappresenta una delle maggiori finalità perseguite dall' art. 7 del regolamento. Il fatto di negare agli impiegati privati che siano cittadini di altri Stati membri il diritto di voto alle elezioni per un organismo quale la "chambre des employés privés" ha per effetto di impedire a tali impiegati la piena partecipazione alle attività di un organismo che si occupa direttamente delle loro condizioni di lavoro e a cui sono obbligatoriamente iscritti. Il risultato è quello di ostacolarne l' integrazione nello Stato che li ospita, pregiudicando con ciò la realizzazione della libertà di circolazione dei lavoratori. Un siffatto diritto va pertanto considerato come un vantaggio sociale ai sensi dell' art. 7, n. 2, del regolamento.
Le conseguenze dell' incompatibilità
28. Rimane da esaminare se l' incompatibilità col diritto comunitario del rifiuto opposto ai lavoratori che siano cittadini di altri Stati membri del diritto di voto alle elezioni di un organismo come la "chambre des employés privés" significa che non possono venire riscossi i contributi dovuti a un siffatto organismo a norma della legge nazionale. Tale risultato deve considerarsi a mio parere una conseguenza dell' efficacia diretta del regolamento n. 1612/68 col quale reputo incompatibile un testo legislativo come quello di cui è controversia nella causa principale (sull' efficacia diretta del regolamento, v. causa 167/73, Commissione/Francia, Racc. 1974, pag. 359; causa 36/75, Rutili/Ministero dell' Interno, Racc. 1975, pag. 1219; causa 118/75, Watson e Belmann, Racc. 1976, pag. 1185).
29. Può trovarsi conforto a questa tesi nella causa 222/82, Apple and Pear Development Concil/Lewis, punto 32 della motivazione (Racc. 1983, pag. 4083), dove la Corte ha ritenuto che la riscossione da parte di un ente di una tassa di iscrizione obbligatoria sarebbe contraria al diritto comunitario qualora servisse a finanziare attività incompatibili col diritto comunitario. Nella presente causa non sono le attività della "chambre des employés privés" ad essere in contrasto con tale diritto, lo è bensì la sua organizzazione interna. Tuttavia, il principio applicato nella sentenza Lewis dovrebbe, secondo me, estendersi a una situazione ove l' obbligo di contribuire alle spese di un organismo del genere deve considerarsi contropartita del diritto di voto alle elezioni professionali, diritto che è, a parer mio, illegale rifiutare ai lavoratori migranti.
Conclusione
30. Alla luce delle limpide conclusioni alle quali sono pervenuto circa l' incompatibilità col regolamento n. 1612/68 delle disposizioni nazionali che escludono i lavoratori migranti dal diritto di voto alle elezioni professionali di un organismo quale la "chambre des employés privés" e le conseguenze di tale incompatibilità sulla causa principale, non ritengo che sia necessario prendere in considerazione le conseguenze del divieto di discriminazione posto dall' art. 48, n. 2, del Trattato né la legalità di una disposizione che rifiuti ai lavoratori migranti di presentarsi a tali elezioni.
31. Ritengo pertanto che la questione sollevata dalla Cour de cassation del Lussemburgo vada risolta come segue:
"1) E' incompatibile con l' art. 8 del regolamento (CEE) n. 1612/68 la circostanza che la legge di uno Stato membro escluda dei lavoratori, cittadini di altri Stati membri ed iscritti ad una camera professionale come la "chambre des employés privés", dal diritto di voto alle elezioni professionali della medesima camera a causa della loro cittadinanza.
2) Qualora ai cittadini di altri Stati membri venga negato il diritto di voto a tali elezioni, non può esser loro imposto di pagare contributi finanziari alle spese di funzionamento della medesima camera".
(*) Lingua originale: l' inglese.
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