Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
A ° Antefatti
1. Il 7 maggio 1987 la Corte di giustizia, nella sentenza pronunciata nella causa 184/85 (1), ha dichiarato che la Repubblica italiana, avendo istituito e mantenendo in vigore un' imposta di consumo sulle banane fresche applicabile alle banane originarie di altri Stati membri, ed in particolare a quelle provenienti dai dipartimenti francesi d' oltremare, è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall' art. 95, secondo comma, del Trattato CEE. Lo stesso giorno la Corte di giustizia, nel procedimento 193/85 (2), ha emesso una sentenza pregiudiziale il cui dispositivo così recita:
"1. Un' imposta denominata imposta di consumo, che colpisca sia i prodotti importati, sia i prodotti nazionali, ma che in realtà si applica quasi esclusivamente ai prodotti importati in quanto la produzione nazionale è estremamente ridotta, non costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione ai sensi degli artt. 9 e 12 del Trattato CEE qualora faccia parte di un sistema generale di tributi interni che colpiscono sistematicamente categorie di prodotti secondo criteri obiettivi applicati indipendentemente dall' origine dei prodotti. Essa possiede pertanto il carattere d' imposta interna ai sensi dell' art. 95.
2. L' art. 95, secondo comma, del Trattato CEE non consente di istituire un' imposta di consumo che colpisca talune frutte importate qualora essa sia suscettibile di proteggere la produzione nazionale di frutta.
3. L' art. 95 del Trattato CEE riguarda tutti i prodotti provenienti dagli Stati membri ivi compresi i prodotti originari di paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri".
2. A seguito di tali pronunce alcuni importatori, che importano banane fresche in Italia, ritenevano che il diritto comunitario escludesse la riscossione dell' imposta di consumo sulle banane di cui trattasi in entrambe le menzionate sentenze (imposta nel frattempo abrogata dalla legge 29 dicembre 1990), anche in caso di importazioni dirette da paesi terzi. Essi promuovevano perciò dinanzi ai tre giudici che si sono rivolti a noi un procedimento per provvedimenti urgenti ed ottenevano effettivamente l' esenzione provvisoria, per le importazioni allora previste, dall' imposta menzionata. Dopo aver sentito le parti in una fase successiva del procedimento, i giudici aditi ritenevano però che, prima della pronuncia definitiva sulle domande delle ricorrenti, fosse necessario un chiarimento su questioni di diritto comunitario. Essi hanno perciò sospeso i procedimenti e hanno sottoposto alla Corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali.
3. La prima, in tutte le tre cause, così recita:
"Se l' imposta sul consumo delle banane fresche, introdotta nell' ordinamento italiano con la legge n. 986/1964, modificata dalla legge n. 873/1982, sia incompatibile con lo spirito ed il sistema dell' ordinamento comunitario, quali emergono dall' art. 9, che prescrive l' adozione di una Tariffa doganale comune nei confronti dei paesi terzi, e dall' art. 113, che prevede l' attuazione di una politica commerciale comune da parte degli Stati membri, atteso che siffatto tributo ° non più applicabile ai prodotti in libera pratica negli Stati membri giusta le sentenze rese nei procedimenti 184/85 e 193/85 da codesta Corte ° resta applicabile ai soli prodotti provenienti direttamente da paesi terzi, integrando in tal guisa una misura protezionistica non adottata nel rispetto delle condizioni di cui all' art. 115 del Trattato CEE".
(Nella causa 339/90 si pone inoltre, nell' ambito della prima questione, il problema di un' eventuale violazione dell' art. 95 del Trattato CEE).
4. La seconda questione sollevata nelle cause da C-228/90 a C-234/90 e C-353/90 (nella causa C-339/90 manca) è così formulata:
"Se, in caso affermativo, la legge introduttiva del predetto tributo debba essere disapplicata dall' interprete e ne derivi l' insussistenza, per i singoli, dell' obbligo di versare il relativo importo".
5. Con la terza questione (che nella causa C-339/90 costituisce la seconda questione) viene sollevato in via subordinata il problema se con le richiamate norme del Trattato CEE ° nonché con il regolamento (CEE) del Consiglio n. 950/68 vigente dal 1 luglio 1968 (3) ° debbasi ritenere incompatibile la sola legge n. 873/1982, con la quale lo Stato italiano ha innalzato l' imposta in questione da 70 LIT alle attuali 525 LIT in violazione del divieto per gli Stati membri di modificare il livello della protezione concessa dalla Tariffa doganale comune, sancito dalla sentenza resa nei procedimenti riuniti 37/73 e 38/73 (4) della Corte di giustizia.
6. Al riguardo va osservato, a mio parere (per ulteriori dettagli del procedimento rinvio alla relazione d' udienza), quanto segue.
B ° Il mio punto di vista
7. 1. Per quanto riguarda il problema sollevato solo nella causa C-339/90, cioè quello dell' applicazione dell' art. 95 del Trattato CEE alle importazioni dirette di banane da paesi terzi, che si pone se si ritiene che il tributo controverso sia sempre da considerare come imposizione interna ai sensi del menzionato articolo, posso essere abbastanza breve.
8. Già in base alla lettera dell' art. 95, primo e secondo comma, è chiaro che esso riguarda esclusivamente tributi su "prodotti degli altri Stati membri". Manifestamente, quindi, esso non si applica quando i prodotti vengono importati direttamente da paesi terzi e assoggettati ad imposta.
9. Ciò è stato anche esplicitamente sottolineato nella giurisprudenza, cioè nella sentenza nella causa 20/67 (5) ("l' art. 95 del Trattato CEE, che riguarda solo i prodotti originari degli Stati membri, non si applica alle importazioni da Stati terzi") e nella sentenza nella causa 148/77 (6) ("Per gli scambi con i paesi terzi, il Trattato stesso non contiene, relativamente ai tributi interni, alcuna norma analoga all' art. 95, il quale si applica unicamente ai prodotti originari degli Stati membri"). A ciò non si può neanche opporre ° come ha cercato di fare una delle ricorrenti nelle cause principali ° che la sentenza da ultimo menzionata non ha più alcun valore poiché, nella sentenza più recente nella causa 193/85, è stato dichiarato che l' art. 95 vale anche per prodotti originari di paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri. Infatti, prescindendo completamente dalla chiara formulazione dell' art. 95, si può al riguardo dire che in realtà la sentenza da ultimo menzionata non si risolve in un rovesciamento della giurisprudenza nella causa 148/77 (nella quale si trattava solo, in generale, di prodotti provenienti da Stati membri), ma costituisce semplicemente un chiarimento ed una continuazione della giurisprudenza.
10. Peraltro, nemmeno dal fatto che nella sentenza nella causa 148/77, all' affermazione che il Trattato non contiene alcuna disposizione la quale vieti eventuali discriminazioni nell' applicazione di tributi interni ai prodotti importati da paesi terzi, si aggiunge che rimangono salve le norme convenzionali eventualmente in vigore fra la Comunità ed il paese di origine di una determinata merce, si possono ricavare elementi utili per il presente caso se si considera l' imposta sulle banane come un' imposizione interna.
11. Questo vale comunque per gli accordi, menzionati dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, conclusi con Tunisia, Marocco ed Israele e per l' accordo di associazione, approvato con decisione del Consiglio 29 settembre 1970, tra la Comunità economica europea e gli Stati africani associati con detta Comunità ed il Madagascar. Infatti le loro disposizioni di natura fiscale corrispondono all' art. 95, primo comma, e si limitano quindi ai prodotti similari. Orbene, in considerazione dell' importazione di banane in Italia, la sentenza nella causa 193/85 ha chiarito che l' art. 95, primo comma, non è pertinente (poiché non si poteva parlare di una similarità delle banane con la frutta prodotta in Italia). Era perciò necessario un ricorso all' art. 95, secondo comma, ed è chiaro che tale disposizione non ha un corrispondente nei menzionati accordi.
12. A conclusioni un po' diverse potrebbero però indurre la Convenzione di Lomé III (7), in vigore all' epoca considerata e pertinente per talune delle importazioni di cui trattasi nelle cause principali, e il fatto che l' imposta italiana sulle banane è stata esplicitamente considerata come una misura protezionistica nella sentenza per la causa 193/85 (8). Al riguardo si potrebbe invero pensare ° come è stato sostenuto da una delle ricorrenti nelle cause principali durante la trattazione orale ° ad un richiamo all' art. 139, n. 2, della menzionata Convenzione di Lomé, in forza del quale la Comunità ed i suoi Stati membri si sono impegnati "a non avvalersi di misure di salvaguardia o di altri mezzi a fini protezionistici".
13. Tuttavia, come si vedrà più oltre, l' esatta qualificazione dell' imposta italiana porta non all' applicazione di questa disposizione, ma al richiamo ad un' altra disposizione della menzionata Convenzione, e perciò si rende superfluo un approfondimento della questione evocata. Analogamente ciò vale anche per l' art. III, nn. 1 e 2, del GATT, anch' esso richiamato nella trattazione orale e che così recita:
"1. Le parti contraenti riconoscono che le imposte ed altri tributi interni, nonché le disposizioni legislative, i regolamenti amministrativi e le norme riguardanti la vendita, l' offerta di vendita, l' acquisto, la promozione, la distribuzione o l' utilizzo di prodotti sul mercato interno, nonché le misure di controllo interne relative alle quantità o ai rapporti da rispettare nella commistione, lavorazione o utilizzo di determinati prodotti non vengono applicate alle merci importate o interne al fine di tutela dei prodotti nazionali.
2. I prodotti importati dal territorio di uno qualunque dei contraenti nel territorio di un qualunque altro contraente non devono essere assoggettati né direttamente né indirettamente ad imposte comunque modulate o ad altri tributi interni, che siano più alti di quelli che vengono imposti direttamente o indirettamente a prodotti similari di origine nazionale".
14. Relativamente a tale norma (la cui interpretazione del resto non viene chiesta dai giudici nazionali), bisogna inoltre tener presente la giurisprudenza secondo cui le disposizioni del GATT non hanno efficacia diretta per i giudici nazionali (9). Manca quindi a tali norme l' efficacia diretta che è di notevole importanza per i giudici di rinvio, come dimostra la seconda questione a noi sottoposta.
15. In tale contesto va ancora rilevato ° dico ciò relativamente ad un particolare argomento svolto da una delle ricorrenti nelle cause principali nel corso della trattazione orale ° che dall' entrata in vigore della Tariffa doganale comune e dalla relativa giurisprudenza nelle cause riunite 37/73 e 38/73 (sulle quali si dovrà tornare ancora) non si ricava niente ai fini della presente causa se si ammette che l' imposta di cui trattasi debba essere qualificata come imposizione interna. Infatti la menzionata giurisprudenza (secondo cui dopo l' entrata in vigore della Tariffa doganale comune non era consentito introdurre unilateralmente nuove imposte nazionali o aumentare quelle già esistenti) non vale per imposte di tale tipo, ma solo per le imposte equivalenti a dazi doganali. Questo è reso, a mio parere, assolutamente chiaro dalle considerazioni della Corte di giustizia nei punti 2 e 3 delle massime.
16. 2. Per quanto riguarda il resto del contenuto della prima questione, di cui adesso mi occupo, e quindi per quanto riguarda la problematica relativa all' adozione di una Tariffa doganale comune e all' art. 113, che prevede l' attuazione di una politica commerciale comune, sussiste ° come già accennato e come giustamente sottolineato dalla Commissione nonché da alcune delle ricorrenti nelle cause principali ° ogni motivo per ritornare sul problema della qualificazione, che nelle cause menzionate all' inizio ° come sapete ° già costituiva il punto centrale della discussione.
17. Ciò naturalmente non significa che si debba proporre di modificare o revocare sostanzialmente la menzionata giurisprudenza, benché io continui ad essere del parere che sussistono buoni motivi per non includere a priori l' imposta italiana sulle banane nella categoria delle imposizioni interne ai sensi del diritto comunitario (al riguardo faccio riferimento alle mie conclusioni nella causa 193/85, in particolare al fatto, ivi rilevato, che non fu dimostrata una effettiva imposizione della produzione italiana di banane, nonché al fatto che dalla genesi dell' imposta italiana risulta con chiarezza la sua finalità di provvedimento di politica commerciale).
18. Il problema della qualificazione si pone piuttosto ° contrariamente a quanto sostiene il governo italiano ° anche se si parte dalla fondatezza della giurisprudenza all' inizio menzionata, poiché in base ad essa è pacifico che un' imposta ai sensi dell' art. 95 del Trattato CEE è stata ingiustamente riscossa su prodotti provenienti da altri Stati membri (che si tratti di banane ivi prodotte o di banane che si trovano ivi solo in libera pratica). Rimaneva quindi in realtà solo un' imposizione delle banane che venivano importate direttamente da paesi terzi.
19. Al tempo stesso ciò chiarisce che i criteri validi secondo la nostra giurisprudenza per le imposizioni interne non sono sostanzialmente soddisfatti e quindi si impone manifestamente ° come del resto anche in base al fatto, sottolineato nel procedimento, che la riscossione dell' imposta avveniva solo all' importazione, e che quindi il consumo successivo era irrilevante ° la conclusione che in realtà ci si trova di fronte ad una tassa equivalente ad un dazio doganale.
20. Faccio riferimento al riguardo alla sentenza nella causa 21/75 (10), secondo cui sono da considerare tasse di effetto equivalente a dazi doganali tutte le tasse riscosse all' atto o a causa dell' importazione e che colpiscono specificamente le merci importate ad esclusione delle merci comunitarie analoghe. Ricordo anche la sentenza nella causa 158/82 (11), in base alla quale ci si trova in presenza di tasse di effetto equivalente a dazi doganali quando le merci vengono assoggettate ad imposizione unilateralmente in ragione del fatto che esse varcano la frontiera. La situazione è diversa ° così continua la sentenza ° soltanto qualora l' onere costituisca parte di un sistema generale di tributi interni gravanti sistematicamente, secondo gli stessi criteri, sulle merci nazionali e su quelle importate o esportate, o qualora si tratti di un sistema fiscale generale che colpisce sistematicamente categorie di prodotti secondo criteri obiettivi, applicati indipendentemente dall' origine dei prodotti. Quest' ultimo punto è stato, inoltre, ancora una volta illustrato nel punto 12 della motivazione della già menzionata sentenza nella causa 193/85.
21. Problematico, quindi, può essere solo il momento dal quale è calzante una modifica o un' integrazione della qualificazione ritenuta fondamentalmente esatta nella sentenza nella causa 193/85. Dico ciò in relazione alle osservazioni della Commissione, che ° se ho bene inteso ° ritiene necessario considerare (poiché la riscossione dell' imposta è continuata anche dopo l' emanazione delle sentenze menzionate all' inizio) la situazione che sarebbe sussistita se la Repubblica italiana si fosse conformata tempestivamente alle menzionate sentenze del 7 maggio 1987. Analoga sembra essere anche l' opinione di alcune delle ricorrenti nelle cause principali, le quali ° anche se è stato sottolineato che dopo l' emanazione delle menzionate sentenze l' imposizione è stata limitata alle importazioni dirette dai paesi terzi ° ritengono ugualmente che dopo l' emanazione delle menzionate sentenze l' imposta controversa non potesse più essere considerata come parte di un sistema di tributi interni (il che tuttavia potrebbe comportare che solo da quel momento l' imposizione va qualificata tassa di effetto equivalente a dazi doganali).
22. Mi sembra tuttavia ° se posso dirlo subito ° che in verità questa tesi non vada abbastanza lontano e che si debba più appropriatamente ritenere che la qualificazione come tassa di effetto equivalente a dazi doganali avrebbe dovuto avvenire, per così dire, fin dall' inizio. E' vero che può essere indicato considerare adeguato, per stabilire la qualificazione ° partendo dall' intenzione del legislatore nazionale ° il passaggio (come avvenuto nella sentenza nella causa 193/85) attraverso l' art. 95. Dal punto di vista del diritto comunitario, che è il solo rilevante per noi, risulta tuttavia subito che l' ammissibilità dell' imposizione ai sensi dell' art. 95 è limitata alle importazioni dirette da paesi terzi, anche perché tutte le importazioni da altri Stati membri sono da considerare esenti dall' imposta (che si tratti di merci ivi prodotte o di merci ivi solamente in libera pratica). Questo effetto del diritto comunitario, che, notoriamente, deve prevalere sul diritto nazionale, è però sorto, senza dubbio, già con l' adozione della normativa nazionale. Infatti l' art. 95, secondo comma, in conformità all' art. 95, terzo comma, è da considerare direttamente efficace ai sensi della nostra giurisprudenza dall' inizio della seconda tappa del periodo transitorio (cioè ° in base alla decisione del Consiglio 14 gennaio 1962 ° dal 1 gennaio 1962) ed esclude pertanto da quel momento il diritto nazionale con esso incompatibile.
23. Nonostante le sentenze menzionate all' inizio ° che non avevano alcuna efficacia costitutiva, ma contenevano solo un chiarimento ° al momento della cui emanazione non era necessario, in base alla situazione di fatto esistente a quell' epoca, fare anche il passo logico ora consigliato, e a mio parere inevitabile, nella qualificazione, si deve di conseguenza considerare che la disciplina fiscale italiana controversa, poiché dalla sua entrata in vigore, il 1 gennaio 1965, era limitata dal diritto comunitario alle importazioni dirette da paesi terzi, fin dall' inizio non soddisfaceva sostanzialmente i criteri valevoli in base al diritto comunitario per un sistema di tributi interni e va quindi annoverata in ultima analisi tra le tasse di effetto equivalente a dazi doganali.
24. 3. Secondo me, non è eccessivamente difficile individuare le conseguenze che ne derivano per la soluzione delle questioni a noi sottoposte, in particolare se ci si basa sulla giurisprudenza pertinente.
25. a) Ad esempio, è importante il fatto che nella sentenza nella causa 70/77 (12) è stato sottolineato che, relativamente agli scambi commerciali coi paesi terzi, non esiste alcun divieto assoluto di tasse di effetto equivalente a dazi doganali; la questione se tali tasse debbano essere abolite va messa piuttosto in relazione con le esigenze della politica commerciale comune (quindi con un settore per il quale l' art. 113 del Trattato CEE stabilisce che la politica commerciale comune, dopo la scadenza del periodo transitorio, è fondata su principi uniformi).
26. In base a tale rilievo non si può certo dire che l' imposta di cui ora ci occupiamo ° laddove si tratta di importazioni dirette da paesi terzi ° sia divenuta illegittima in forza del diritto comunitario già al momento della sua istituzione. Non è nemmeno esatto, però, ritenere che l' imposta sia divenuta automaticamente illegittima con la scadenza del periodo transitorio (quindi dopo il 31 dicembre 1969, v. sentenza nella causa 353/89 (13)), come ha sostenuto una delle ricorrenti nelle cause principali con riferimento al fatto che dopo la scadenza del periodo transitorio sussiste una competenza esclusiva della Comunità per la politica commerciale, nonché con riferimento alla causa 41/76 (14), nella quale è stato sottolineato che provvedimenti di politica commerciale sono ammissibili dopo la scadenza del periodo transitorio solo con l' autorizzazione della Commissione (che tuttavia mancava per l' imposta italiana sulle banane). Contro tale tesi depone innanzi tutto la lettera dell' art. 113, in cui il termine "fondata" chiarisce che non sussiste alcun automatismo, ma è necessaria un' azione della Comunità (esaminerò più oltre se e in quale misura essa vi sia effettivamente stata). Inoltre la giurisprudenza pertinente (sulla quale ritornerò ancora) stabilisce chiaramente che nelle misure di politica commerciale ai sensi della sentenza nella causa 41/76 non devono comprendersi le imposte finanziarie e che per queste ultime si debbono trarre piuttosto altre conseguenze dall' entrata in vigore della Tariffa doganale comune.
27. A mio parere è del pari fuori dubbio ° per chiarire anche ciò nel presente contesto ° che un altro risultato non si ricava dall' art. 115 del Trattato CEE, ugualmente menzionato nella prima questione. Esso prevede solo le misure che possono essere adottate dalla Commissione per assicurare che l' esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dagli Stati membri in conformità al Trattato non sia impedita da deviazioni di traffico ovvero in situazioni nelle quali disparità nelle misure di politica economica adottate dagli Stati membri provochino difficoltà economiche in uno o più Stati. Tale disposizione non fornisce quindi, palesemente, alcun criterio diretto per la valutazione delle misure nazionali di politica commerciale.
28. Infine mi sembra chiaro che nulla di decisivo si ottiene con la considerazione che la riscossione dell' imposta sulle importazioni dirette da paesi terzi abbia come conseguenza una discriminazione degli operatori commerciali italiani nei confronti di quelli degli altri Stati membri, e che, contrariamente all' opinione di alcune ricorrenti, non si può dedurre dalla sentenza nella causa 193/85 che l' imposta controversa sia divenuta illegittima anche nel caso dell' importazione diretta da paesi terzi. Non riesco a vedere su quale disposizione del Trattato (a prescindere dall' art. 113 del Trattato CEE di cui già ci siamo occupati) le ricorrenti abbiano basato la menzionata considerazione. Per quanto riguarda poi la succitata sentenza, bisogna, è vero, ammettere che in essa si sottolinea che la politica commerciale nei confronti dei paesi terzi ricade nella competenza esclusiva della Comunità. Ciò tuttavia ha manifestamente rilievo solo in relazione al fondamento della tesi secondo cui l' art. 95 riguarda ° poiché mira ad escludere una discriminazione di prodotti di altri Stati membri ° anche prodotti di paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità. Non si può invece, a mio parere, ritenere che il divieto di riscossione di imposte su prodotti di paesi terzi (al di fuori della Tariffa doganale comune) debba essere espresso in tal modo.
29. b) Per quanto riguarda il riferimento contenuto nella prima questione alla Tariffa doganale comune, che, come si sa, è entrata in vigore il 1 luglio 1968, è di particolare interesse la sentenza nelle cause riunite 37/73 e 38/73.
30. E' vero che in essa si afferma da un lato, in via di principio, che la politica commerciale comune esige l' abolizione delle norme nazionali che pregiudicano il commercio con i paesi terzi (il che ° in base alla sua portata da ultimo vigente ° vale senza dubbio per l' imposta di consumo sulle banane). D' altra parte, però, non si può ignorare che nella detta sentenza viene sottolineata anche la necessità di una differenziazione. A partire dell' entrata in vigore della Tariffa doganale comune era di conseguenza vietato istituire unilateralmente nuove tasse sulle merci importate direttamente da paesi terzi o aumentare quelle già in vigore. Per quanto riguarda le tasse già esistenti a tale momento, si sottolinea per contro che l' obbligo della loro abolizione dipende dalla previa valutazione delle autorità comunitarie e che dette tasse possono essere considerate incompatibili col diritto comunitario solo "per effetto di disposizioni adottate dalla Comunità" (15).
31. Analoghi rilievi figurano anche nella sentenza nelle cause riunite da 267/81 a 269/81 (16). Da un lato si fa presente che in forza delle disposizioni del Trattato relative all' unione doganale ed alla politica commerciale comune è vietato agli Stati membri modificare gli oneri tributari risultanti dalla Tariffa doganale comune. Per quanto riguarda i tributi già esistenti alla data dell' entrata in vigore della Tariffa doganale comune, si sottolinea tuttavia (e ciò è, in particolare, interessante con riguardo alla citata sentenza nella causa 41/76) che essi possono essere considerati inapplicabili solo in forza di specifiche norme comunitarie.
32. Ne consegue ° e ciò costituisce già la soluzione della terza questione ° che era sicuramente illegittimo un aumento dell' imposta di consumo sulle banane dopo il 1 luglio 1968 (quindi innalzare il livello di 90 LIT al kg in vigore a quell' epoca). A ciò si può ancora aggiungere ° relativamente alla seconda questione ° che a questo proposito sussiste un diritto dei singoli che i giudici nazionali devono tutelare nei confronti di contrarie disposizioni di diritto nazionale, poiché in tale contesto ha importanza decisiva la Tariffa doganale comune, cioè una materia che è disciplinata in un regolamento comunitario avente efficacia diretta (17).
33. c) Relativamente alle imposte già esistenti all' entrata in vigore della Tariffa doganale comune, si può inoltre ritenere con certezza, in base alla giurisprudenza menzionata, che il regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, "relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli" (18), entrato in vigore il 1 giugno 1972, non è di ausilio ai fini delle cause principali.
34. Esso, è vero, sancisce nell' art. 22, per le importazioni da paesi terzi, il divieto di riscuotere tasse di effetto equivalente a dazi doganali. Ciò tuttavia non costituisce, per l' imposta di consumo sulle banane una disposizione comunitaria di politica commerciale ai sensi della giurisprudenza. L' art. 22, come esso stesso stabilisce espressamente, vale solo per i prodotti indicati nell' art. 1 del regolamento. Orbene, nell' art. 1 non è menzionata la voce doganale all' epoca in vigore per le banane fresche (08.01) e sotto questo profilo nulla è cambiato dopo la sostituzione della nomenclatura doganale mediante la nomenclatura combinata ad opera del regolamento (CEE) n. 2658/87 (19) [v. il regolamento (CEE) n. 3910/87 (20), che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72, nel quale del pari non è menzionato il n. 0803 00 10 valevole per le banane fresche].
35. d) Per quanto riguarda le imposte già esistenti all' entrata in vigore della Tariffa doganale comune, non è tuttavia escluso che degli accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi possano avere rilevanza nelle cause principali.
36. In tale contesto ° poiché chiaramente le importazioni di banane provenivano in parte da questi paesi ° si è parlato in particolare delle convenzioni ACP. In effetti esse contengono disposizioni che vietano la riscossione di tasse di effetto equivalente a dazi doganali qualora non si tratti ° come avviene per le banane ° di prodotti assoggettati ad un' organizzazione comune di mercato (v., ad esempio, l' art. 130 della terza Convenzione ACP-CEE (21); l' art. 168 della quarta Convenzione ACP-CEE (22)). Ne deriva, per le importazioni considerate, che la riscossione dell' imposta di consumo sulle banane fresche era illegittima per intero (quindi anche per l' ammontare dell' aliquota di 90 LIT al kg in vigore all' epoca dell' entrata in vigore della Tariffa doganale comune). Al riguardo si può rilevare inoltre ° ai fini della seconda questione ° che in base alla nostra giurisprudenza le menzionate disposizioni sono direttamente efficaci e comportano l' esclusione del diritto nazionale con esse contrastante (rinvio, al riguardo, alla giurisprudenza relativa a vari accordi conclusi dalla Comunità, in particolare alle sentenze nelle cause 104/81 (23), relativa all' accordo di libero scambio con il Portogallo; 12/86 (24), relativa all' accordo di associazione con la Turchia; 18/90 (25), relativa all' accordo di cooperazione con il Marocco).
37. Relativamente ad altri accordi che possono eventualmente venire in considerazione (i quali ° poiché l' origine delle merci di cui trattasi nelle cause principali non era in tutti i casi conosciuta ° non sono stati illustrati ed esaminati esaurientemente dalla Commissione) si può poi solo dire, in generale, che anch' essi possono eventualmente autorizzare a concludere per la totale illegittimità della riscossione dell' imposta, poiché vietano chiaramente la riscossione di tasse d' effetto equivalente a dazi doganali senza escludere i prodotti agricoli, comprese le banane. Gli accertamenti necessari al riguardo dovrebbero essere effettuati nelle cause principali, eventualmente con un nuovo rinvio alla Corte di giustizia ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE.
C ° Conclusione
38. In base a quanto sopra esposto propongo di risolvere le questioni sottoposteci nel modo seguente:
"1) Un tributo gravante solo su merci importate direttamente da paesi terzi non va considerato come un' imposizione interna, ma come una tassa di effetto equivalente a dazi doganali.
2) L' art. 95 non si applica a tributi del genere.
3) Se sono stati istituiti ex novo o aumentati dopo l' entrata in vigore della Tariffa doganale comune, tali tributi sono incompatibili con la Tariffa doganale comune. Se esistevano già prima dell' entrata in vigore della Tariffa doganale comune, tali tributi diventano illegittimi solo in forza di una disposizione comunitaria ad essi relativa. Per quanto riguarda le banane, l' art. 22 del regolamento (CEE) n. 1035/72 non può considerarsi una disposizione del genere, poiché le banane non rientrano in tale organizzazione di mercato. Per contro, degli accordi stipulati dalla Comunità possono determinare l' illegittimità del tributo considerato se contengono un chiaro divieto della riscossione di tasse di effetto equivalente a dazi doganali che valga anche per le banane.
4) Se dal diritto comunitario può desumersi un chiaro divieto della riscossione di tasse d' effetto equivalente a dazi doganali, una legge nazionale con esso contrastante non può trovare applicazione".
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) - Sentenza 7 maggio 1987, causa 184/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 2013).
(2) - Sentenza 7 maggio 1987, causa 193/85, Co-Frutta/Amministrazione delle Finanze dello Stato (Racc. pag. 2085).
(3) - GU 1968, L 172, pag. 1.
(4) - Sentenza 13 dicembre 1973, cause riunite 37/73 e 38/73, DiamantArbeiders/Indiamex (Racc. pag. 1609).
(5) - Sentenza 4 aprile 1968, causa 20/67, Kunstmuehle Tivoli/Hauptzollamt Wuerzburg (Racc. pag. 265).
(6) - Sentenza 10 ottobre 1978, causa 148/77, Hansen/Hauptzollamt Flensburg (Racc. pag. 1787).
(7) - GU 1986, L 86, pag. 1 e segg.
(8) - Punto 22 della motivazione.
(9) - V. sentenza 12 dicembre 1972, cause riunite 21/72-24/72, International Fruit Company/Produktschap voor Groenten en Fruit (Racc. pag. 1221); sentenza 16 marzo 1983, causa 266/81, SIOT/Ministero delle Finanze (Racc. pag. 731); sentenza 22 giugno 1989, causa 70/87, Fediol/Commissione (Racc. pag. 1781, nonché le mie conclusioni nella causa 193/85).
(10) - Sentenza 9 luglio 1975, causa 21/75, Schroeder (Racc. pag. 905).
(11) - Sentenza 9 novembre 1983, causa 158/82, Commissione/Danimarca (Racc. pag. 3573).
(12) - Sentenza 28 giugno 1978, causa 70/77, Simmenthal (Racc. pag. 1453).
(13) - Sentenza 25 luglio 1991, causa C-353/89, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. 4069).
(14) - Sentenza 15 dicembre 1976, causa 41/76, Donckerwolcke/Procuratore della Repubblica (Racc. pag. 1921).
(15) - Punti 15-21 della motivazione.
(16) - Sentenza 16 marzo 1983, cause riunite da 267/81 a 269/81, Amministrazione delle Finanze dello Stato / SPI e SAMI (Racc. pag. 801).
(17) - V. sentenza 24 ottobre 1973, causa 9/73, Schlueter / Hauptzollamt Loerrach (Racc. pag. 1137).
(18) - GU 1972, L 118, pag. 1.
(19) - GU 1987, L 256, pag. 1.
(20) - GU 1987, L 370, pag. 33.
(21) - GU 1986, L 86, pag. 1.
(22) - GU 1991, L 229, pag. 1 e segg.
(23) - Sentenza 26 ottobre 1982, causa 104/81, Hauptzollamt Mainz/Kupferberg (Racc. pag. 3641).
(24) - Sentenza 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel/Comune di Schwaebisch Gmuend (Racc. pag. 3719).
(25) - Sentenza 31 gennaio 1991, causa C-18/90, Onem/Kziber (Racc. pag. I-199).
Full & Egal Universal Law Academy